Articolo 4 della Legge 18 giugno 1954, n. 419
Articolo 3
Versione
28 luglio 1954
Art. 4.
Ai sensi dell' art. 3 - primo comma - della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , la somma da inscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda, di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e per i contributi di cui all'art. 1 della legge stessa, e' determinata, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 500 milioni.

Entrata in vigore il 28 luglio 1954