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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2022 promossa da:
(Codice Fiscale Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. DANIELE RAFFAELLI presso il cui Studio sito C.F._1 in Pesaro, Via Barignani n. 4, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ANGELO GIORDANO CP_1 P.IVA_1 presso il cui Studio sito in Milano, Via Fontana n. 18, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da note di trattazione scritta Parte_1 per l'udienza del 27/11/2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il Decreto ingiuntivo n. 502/2022 e n. 1384/2022 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro in data 18.06.2022 e notificato in data 20 giugno 2022, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato e notificato in data 31 agosto 2022, e previa la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
– in via principale e nel merito:
- accertare in via riconvenzionale che la vanta nei confronti della un credito di Euro Pt_1 CP_1
11.752,26 (IVA compresa) portato dalla fattura n. 58 del 18.03.2021, così come specificato nel par. IV) dell'atto di citazione in opposizione datato 31 agosto 2022, con ogni consequenziale statuizione;
- verificato il pagamento effettuato dalla in favore della in data 19/23.03.2021 di Euro Pt_1 CP_1
2.149,59 (IVA compresa), accertare e dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti/debiti di cui si
è dato conto nel paragrafo IV) dell'atto di citazione in opposizione datato 31 agosto 2022;
pagina 1 di 16 - conseguentemente, previa la revoca e/o la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 502/2022 e n. 1384/2022 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro in data 18.06.2022, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dalla in favore della in Pt_1 CP_1 relazione alla fattura oggetto del presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Parte opposta (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024) CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa,
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. e per l'effetto confermare e dichiarare esecutivo ex art.647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito.
- Nel merito: respingere l'opposizione proposta e tutte le domande avanzate dall'opponente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 502/22 emesso dal Tribunale di Pesaro e, per l'effetto, condannare l'opponente, a pagare la somma così come ingiunta oltre ad interessi e spese
- In via Istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in atti, come specificati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 13.2.2023.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e i compensi di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società proponendo opposizione avverso CP_2
il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso il 18/06/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.190,22, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo residuo della fattura n. 291 del 31/03/2021 emessa a fronte della fornitura ed esecuzione di lavorazioni richiesti dall'opponente.
La ditta individuale attrice ha esposto di essersi rivolta nella primavera dell'anno 2020 alla CP_1 richiedendole all'uopo un preventivo, dopo aver ricevuto una commessa da una società terza per la fornitura e posa in opera di pareti in vetro per la realizzazione dell'ingresso, uffici ed open space di un fabbricato di nuova costruzione sito nella zona portuale di Pesaro. A seguito di contatti telefonici e comunicazioni mail tra le parti, in data 30/06/2020, la trasmetteva preventivo riassuntivo e CP_1
in aggiornamento con indicazioni delle forniture/lavorazioni convenute e relativi costi;
parte attrice opponente ha poi esposto che, nel successivo mese di febbraio 2021, la società trasmetteva CP_2
ulteriore preventivo/consuntivo contenente lavorazioni non richieste e/o che non rientravano nel preventivo ab origine concordato, oltre a duplicazioni di voci, a cui faceva poi seguito l'emissione della fattura azionata con ricorso monitorio. Effettuate le relative contestazioni, nonché dato atto dell'emissione da parte della nei confronti della della Parte_1 CP_1
pagina 2 di 16 fattura n. 58/2021, l'opponente, operata la compensazione con l'importo portato da tale ultimo documento contabile e quello rettificato del preventivo n. 51/2020, in data 19/03/2021 effettuava il pagamento della differenza per la complessiva somma di € 2.146,59 al lordo di IVA.
L'opponente ha quindi contestato l'indebita emissione da parte della della fattura n. CP_1
291/2021, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto recante il maggior importo, a titolo di imponibile, di cui al preventivo n. 51/2021, non accettato: in particolare, da un lato, ha eccepito che la fattura emessa conteneva i riaddebiti dei materiali forniti dalla che non erano stati utilizzati CP_1
e/o che non erano utilizzabili in quanto errati, oltre al riaddebito di somme già in precedenza riscosse e, dall'altro, sotto il profilo dell'aspetto prettamente esecutivo della prestazione commissionata alla CP_1
ha eccepito la non corretta esecuzione delle lavorazioni commissionate all'opposta, quanto, in
[...]
particolare, alla progettazione dei cubi (o bussole), degli uffici e dei parapetti, dei rilievi delle misure delle lastre di vetro da impiegare e dell'assistenza in cantiere.
In via riconvenzionale, parte attrice opponente ha quindi domandato l'accertamento del proprio controcredito nei confronti di per la somma di € 11.752,26 IVA compresa, portato dalla CP_1 fattura n. 58 del 18/03/2021, con ciò domandando, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in favore della di € 2.146,59 lordi, l'accertamento e la declaratoria della compensazione tra i CP_1
rispettivi crediti/debiti delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita ritualmente in giudizio la eccependo CP_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione e deducendo di aver dato corretta esecuzione alla propria prestazione a fronte dell'inadempimento della ditta opponente al pagamento del saldo residuo dei lavori eseguiti e accettati dalla stessa.
In via preliminare la società opposta ha formulato eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto notificata oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.; nel merito della pretesa creditoria, la ha dedotto la debenza del pagamento del corrispettivo richiesto in forza del contratto di CP_1
appalto stipulato e, quindi, per lavorazioni e fornitura materiali di cui trattasi, in considerazione della prova dell'avvenuta effettuazione di tutte le opere commissionate, accettate e mai contestate nei termini da controparte, sino ad arrivare alla consegna dell'opera, accettata senza riserve dalla committente nel mese di dicembre 2020, con ciò ritenendo l'assenza dei vizi e difetti di cui si doleva la Parte_1
L'opposta ha, in ogni caso, formulato eccezione di decadenza e/o prescrizione
[...] dell'azione ex art. 1667 c.c. per non avere, a suo dire, la ditta individuale ingiunta fornito prova del rispetto di detti termini e per non aver mai dedotto l'esistenza dei ritenuti vizi e/o difetti nei termini prescritti dalle disposizioni normative disciplinanti l'accordo contrattuale intercorso tra le parti. pagina 3 di 16 Da ultimo, parte convenuta ha formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
All'esito della prima udienza svoltasi in forma cartolare in data 14/12/2022, l'intestato Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. CP_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione con ordinanza del 10/12/2024 con la quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
Preliminarmente, stante la reiterazione delle richieste istruttorie da parte di entrambe le difese con note di trattazione per l'udienza del 27/11/2024 contenenti precisazione delle conclusioni, va confermata l'ordinanza del 17/04/2023 con cui si è ritenuto di non ammettere la prova testimoniale su alcuni capitoli di prova formulati dalla difesa di parte opposta, ribadendosi le argomentazioni ivi esposte in quella sede circa il carattere generico e irrilevante di tali capi;
inoltre, si ritiene di non accogliere la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata da entrambe le parti, ritenendosi tale incombente superfluo alla luce dell'esito dell'odierno giudizio.
*** *** ***
Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta opposta con comparsa di costituzione e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Detta difesa ha eccepito che l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 502/2022 spiegata dalla
[...]
sia inammissibile in quanto proposta tardivamente, i.e. oltre il termine Parte_1
normativamente concesso di quaranta giorni dalla notifica del decreto: in particolare, la società ingiungente ha esposto che, essendo la notifica del titolo monitorio di cui trattasi intervenuta a mezzo pec in data 20/06/2022 (v. doc. 3 fasc. att.), il termine di quaranta giorni ai fini dell'opposizione scadeva nella giornata di sabato 30/07/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione era stato notificato a mezzo pec al domicilio eletto dalla presso il proprio procuratore nella giornata di lunedì 31/08/2022, CP_1
ovvero decorsi quarantuno giorni.
pagina 4 di 16 Al riguardo, in conformità all'orientamento pressoché consolidato esistente in materia al quale l'odierno giudicante ritiene di aderire, si rileva la tempestività dell'opposizione in commento in quanto, in applicazione dell'art. 155, quinto comma, c.p.c., il termine per proporre opposizione, in scadenza nel caso di specie nella giornata di sabato 30/07/2022, è da considerarsi prorogato al primo giorno seguente non festivo e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali operante dal 1° al 31 agosto, al giorno 01/09/2022. Invero, giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n. 22696/2024, hanno convenuto sul carattere generale della disciplina di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., di proroga al primo giorno non festivo del termine che scade in giorno festivo o di sabato, applicabile a tutti i termini perentori previsti dal codice di rito (cfr. pronuncia infra citata, Cass.
Civ., Sez. Terza, 12/08/2024, n. 22696; nonché, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Sesta, n.
23375/2016).
Pertanto, in adesione al principio di diritto enunciato, l'opposizione proposta dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2022 è da Pt_1 Parte_1 Parte_1
ritenersi tempestiva.
*** *** ***
Nel merito della domanda di opposizione
Disattesa la suesposta eccezione preliminare, passando all'esame nel merito della domanda di opposizione formulata dalla , la stessa è ritenuta Parte_1
meritevole di accoglimento per i motivi che si andranno ad esporre.
Occorre innanzitutto precisare che il procedimento in esame ha ad oggetto due pretese creditorie, strettamente connesse e consequenziali, entrambe originatesi dal medesimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti di cui si è già detto sopra, ovvero:
- il credito di € 15.190,22 (IVA compresa) azionato in via monitoria dalla società opposta in forza del saldo residuo della fattura n. 291 del 31/03/2021, emessa in relazione al preventivo/consuntivo datato
05/02/2021 (v. docc. nn. 17 e 18 fasc. att. e docc. nn. 3 e 4 fasc. conv.);
- il credito di € 11.752,26 (IVA compresa) vantato dalla ditta attrice e opposto in compensazione, derivante dalla fattura n. 58 del 18/03/2021 (documento emesso a seguito delle rettifiche apportate al preventivo/consuntivo n. 51 del 05/02/2021 e contenente i riaddebiti dei materiali forniti da CP_1
non utilizzati e/o non utilizzabili in quanto errati, i riaddebiti delle somme già corrisposte in precedenza, nonché gli addebiti derivanti dalle inadempienze contestate alla nell'attività di progettazione CP_1
e rilievi delle misure, v. docc. nn. 19 e 20 fasc. att.).
pagina 5 di 16 Si passa ad esaminare la prima di dette pretese, i.e. quella vantata dalla nei confronti della CP_1 ditta individuale di Luchetti e che ha condotto all'emissione Parte_1 Pt_1
del provvedimento della cui opposizione trattasi.
Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali per quel che riguarda il regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ., n. 17371/03; Cass. Civ., n. 6421/03), spetta al creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto), in caso di contestazione da parte del debitore dell'esistenza della pretesa creditoria, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Pertanto, a seguito dell'avvenuta opposizione e delle specifiche contestazioni avanzate dall'opponente, era onere della quale soggetto che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo CP_1 fondato sulla fattura azionata in via monitoria, dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Ciò precisato, all'esito dell'odierno giudizio è emerso che, in data 20/03/2020, la ditta odierna opponente si è rivolta alla chiedendo un preventivo per la realizzazione di quanto commissionato alla CP_1
medesima in relazione al cantiere “Pentagono” allegando il relativo rendering (v. doc. n. 1 fasc. Pt_1 att.); all'esito di contatti e comunicazioni tra le parti (v. docc. nn. 2, 3 e 4 fasc. att.), in data 30/06/2020 la ha inviato all'opponente un preventivo riassuntivo contenente anche l'aggiornamento CP_1
prezzi del precitato cantiere (v. doc. n. 5 fasc. att.), il cui contenuto è stato accettato e non contestato dall'opponente. L'avvenuto scambio di tali comunicazioni è stato anche oggetto di conferma da parte del teste , al tempo dipendente della ditta opponente con mansioni di tecnico, escusso Testimone_1 all'udienza del 13/09/2023, il quale ha inviato e ricevuto per conto della RI attrice dette missive mail.
Nel febbraio 2021 la società opposta ha poi trasmesso alla RI odierna attrice un preventivo/consuntivo, n. 51 del 05/02/2021 (v. doc. 18 fasc. att.), contenente alcune voci – poi trasfuse nella fattura oggetto di procedimento monitorio - discordanti rispetto a quanto indicato nel precedente riepilogo del 30/06/2020, il tutto per un importo imponibile di € 14.208,50 oltre IVA;
a fronte di detto invio, con comunicazione del 09/03/2021, la ditta individuale attrice ha contestato l'irregolarità di tali voci e dei relativi conteggi, così apportando delle rettifiche per effetto delle quali l'imponibile era ridotto a € 11.392,50 (v. docc. 19 e 32 fasc. att.).
Ciò posto, con riguardo a tale precipua contestazione opposta dalla Parte_1 quanto emerso all'esito dell'odierno procedimento è che, da un lato, sulle voci contenute nel detto documento e relativo quantum è difettata la prova dell'esistenza di un accordo tra le parti e, dall'altro, pagina 6 di 16 che le conseguenti rettifiche effettuate dalla ditta attrice sono risultate fondate, trovando riscontro probatorio in termini documentali e testimoniali.
Sotto il primo aspetto, ferma l'ammissione da parte del titolare della ditta individuale attrice della richiesta da parte di quest'ultima, nel corso del rapporto contrattuale, di ulteriori forniture di materiali, lavorazioni e interventi rispetto al preventivo del 30/06/2020, a seguito di interrogatorio formale reso nel corso dell'udienza del 31/05/2023 (avendo egli dichiarato, in risposta a tale capitolo, “E' vero, Poiché
l'opera andava affinata”), si osserva tuttavia che la – che pur, si ripete, ne era onerata – non CP_1
ha dimostrato che, effettivamente, le voci contenute nel preventivo n. 51/2021 e contestate dalla Pt_1 fossero conseguenti proprio alle variazioni in corso d'opera convenute, sotto il profilo della tipologia e dei costi, con il titolare della . Invero, il titolare , pur avendo confessato quanto Pt_1 Parte_1 sopra, nonché di aver accettato un aumento del costo iniziale dell'opera, ha comunque ribadito la propria contestazione circa l'irregolarità delle voci portate dal preventivo di febbraio 2021 e poi trasfuse nella fattura azionata in quanto esse determinavano una duplicazione di costi, tanto che, infatti, la Parte_1 ha ritenuto di pagare l'importo lordo di € 2.146,59 opponendo in compensazione il proprio
[...]
controcredito e, quindi, implicitamente riconoscendo l'esistenza della pretesa creditoria avversa per l'imponibile come sopra ridotto.
Peraltro, anche il teste di parte convenuta , al tempo dipendente della con Testimone_2 CP_1 mansioni di disegnatore tecnico, escusso all'udienza del 31/05/2023, ha così affermato: “… So che i costi effettivi sono stati più bassi di quelli indicati nel preventivo”; mentre, il teste, sempre di parte convenuta,
, consulente esterno per anche nel periodo in commento e incaricato dalla Testimone_3 CP_1
ditta opponente di occuparsi della commessa de qua, escusso alla medesima udienza, ha dichiarato:
“Rispetto alle lavorazioni di cui alle ff.tt. 823 e 556 non conosco ulteriori commesse”.
Sotto tale aspetto, le risultanze documentali agli atti, rispetto alle quali non è stata fornita specifica contestazione da parte della convenuta opposta, hanno confermato la fondatezza delle contestazioni de quibus quanto ad alcune delle voci contenute nel preventivo n. 51/2021. In particolare:
- voce “trattamento di elettrolucidatura dell'importo di € 780,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): a fronte della contestazione circa la non doverosità del pagamento di tale lavorazione, l'opposta non ha dimostrato che essa era stata effettivamente richiesta in corso d'opera dalla Parte_1
o anche solo precedentemente comunicata a quest'ultima ed eventualmente accettata,
[...]
non essendo ricompresa nel dettaglio riassuntivo del 30/06/2020 (v. doc. n. 5 fasc. att.), pertanto va operata la relativa decurtazione;
pagina 7 di 16 - voce “borchia diam. 52 base piatta per vetro” (n. 60 pezzi) dell'importo totale di € 966,00 IVA esclusa
(v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): sono agli atti le fatture nn. 867 e 917/2020 (v. docc. nn. 9 e 11 fasc. att.) emesse dalla e saldate dalla in cui era già stata fatturata la spesa di n. 20 CP_1 Parte_1 borchie per totali € 322,00, pertanto va operata la decurtazione parziale della suddetta somma già corrisposta, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “canaline in lamiera pressopiegata sp. 3mm” dell'importo di € 750,00 IVA esclusa (v. docc. nn.
17, 18 e 19 fasc. att.): è agli atti la fattura n. 823/2020 (v. doc. n. 8 fasc. att.) emessa dalla e CP_1
saldata dalla in cui era già stata fatturata detta spesa, pertanto va operata la decurtazione Parte_1 dell'intera somma già corrisposta, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “kimico ad alte prestazioni per fissaggio parapetti” (n. 12 confezioni) dell'importo totale di €
264,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che, in realtà, la consegna ha riguardato solo n. 10 confezioni, peraltro inutilizzate e in giacenza presso la ditta individuale RI
Glass in attesa del reso cui è stata più volte invitata la (v. doc. 36 fasc. att. e testimonianza CP_1 di e all'udienza del 13/09/2023); pertanto va operata la decurtazione Testimone_4 Testimone_1 parziale della somma di € 44,00 (quindi per n. 2 confezioni) in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “bulloneria inox, tasselli, guarnizioni, cunei, spessori e materiali di consumo” dell'importo di €
300,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che detti componenti e materiali erano già ricompresi nel riassunto e aggiornamento del cantiere “Pentagono” del 30/06/2020
(in particolare, voce “materiali per uffici 6600€”, v. doc. n. 5 fasc. att.) e, quindi, già oggetto dei documenti contabili emessi in precedenza, pertanto va operata la decurtazione dell'intera somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “sublimazione effetto legno” dell'importo di € 420,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che anche detto trattamento era già ricompreso nel riassunto e aggiornamento del cantiere “Pentagono” del 30/06/2020 (in particolare, voce “stampa su profili effetto legno 1700€”, v. doc. n. 5 fasc. att.) e il prezzo era già stato corrisposto a saldo della fattura n. 823/2020
(v. doc. n. 8 fasc. att.), pertanto va operata la decurtazione dell'intera somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “progettazione parapetti” dell'importo di € 200,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.):
l'opponente ha dedotto che detta lavorazione non era stata espletata dalla in quanto i disegni CP_1
dei parapetti erano stati eseguiti direttamente dalla in particolare dal tecnico addetto Parte_1
, il quale, escusso all'udienza del 13/09/2023 ha confermato detta circostanza (“… Testimone_1 pagina 8 di 16 GIUDICE - 26) è vero che ha realizzato i disegni dei parapetti in vetro? Li ha fatti lei i disegni dei parapetti in vetro? Sì. GIUDICE - E ha indicato lei le misure dello spessore? Testimone_5 [...]
I parapetti in vetro ho fatto tutto io, sì sì…”), pertanto va operata la decurtazione dell'intera Tes_5 somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta.
Tali considerazioni conducono, come anzidetto, ad un “abbattimento” di € 2.816,00 dell'imponibile indicato nel preventivo n. 51/2021, sostanzialmente riprodotto nella fattura di n. 291/2021 CP_1
(€ 14.210,50) e, quindi, sino all'ammontare di € 11.394,50 (€ 13.901,29 a lordo dell'IVA), risultando fondate le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione alle lavorazioni sopra descritte e le conseguenti rettifiche, in riduzione, da questa operate.
Le suddette doglianze, ut supra specificatamente articolate dalla ditta opponente sin dal momento successivo all'invio del preventivo del febbraio 2021 (si vedano, a tal fine, le comunicazioni inviate alla a marzo e aprile 2021, sub docc. nn. 19, 22 e 23 fasc. att. di cui si dirà più dettagliatamente CP_1
nel prosieguo), non sono state oggetto di altrettanta specifica contestazione da parte della società convenuta, la quali, pur deducendo la doverosità del pagamento del corrispettivo, si è limitata a tale enunciazione senza fornirne prova.
Sull'eccezione di compensazione sollevata in via riconvenzionale dall'opponente
Orbene, accertato l'effettivo ammontare della pretesa creditoria vantata dalla nei confronti CP_1
della nella controversia che qui ci occupa, tale da condurre in ogni Parte_1
caso alla revoca del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi, emesso per un maggiore ammontare, occorre ora procedere ad esaminare la correlativa pretesa creditoria fatta valere dall'opponente in via riconvenzionale e in compensazione.
Invero, successivamente alla contestazione del preventivo risalente a febbraio 2021, la ditta individuale opponente ha proceduto ad emettere la fattura n. 58 del 18/03/2021 nei confronti della con CP_1 causale “Addebiti – resi e conteggi fermi relativi al cantiere ” per un importo imponibile di € Parte_2
9.633,00 (v. doc. n. 20 fasc. att.), nonché ad effettuare in data 19/03/2021 il pagamento in favore della società convenuta di € 2.146,59 IVA compresa (v. doc. n. 21 fasc. att.), somma ottenuta dalla compensazione tra l'importo rettificato di cui al preventivo n. 51/2021 e la cifra portata dalla predetta fattura n. 58/2021 (€ 11.392,50 - € 9.633,00 = € 1.759,50 + IVA al 22%). Con missiva del 01/04/2021, allegata alla comunicazione pec del 02/04/2021 (v. docc. nn. 22 e 33 fasc. att.), la Parte_1 ha quindi comunicato quanto sopra alla invitandola all'emissione di fattura
[...] CP_1 per il ridetto importo di € 11.392,50 debitamente quietanzata;
in realtà, la aveva già emesso CP_1
la fattura oggetto del procedimento monitorio il giorno 31/03/2021, ma, come emerso in sede di istruttoria pagina 9 di 16 testimoniale, non essendo stata trasmessa la “copia di cortesia”, la per il tramite Parte_1 dell'impiegata amministrativa , si era avveduta di essa solo in data 09/04/2021 quando Testimone_4
è stata acquisita attraverso il sistema SDI (v. verbale fonoregistrazione udienza 13/09/2023). Con pec del
20/04/2021 inviata alla seguiva formale contestazione anche di tale documento, ove si CP_1
ribadiva quanto già in precedenza espresso (v. doc. n. 23 fasc. att).
Prima di esaminare nel merito la pretesa creditoria fatta valere dall'opponente in compensazione a quella avanzata in via monitoria dalla corre l'obbligo osservare che parte opposta ha genericamente CP_1 dedotto la ricorrenza, tra le parti, di un contratto di appalto ex art. 1665 c.c., ritenendo con ciò l'operatività dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. che, a suo dire, nel caso di specie non sarebbero stati rispettati dalla ditta individuale opponente stante la ritenuta accettazione dell'opera, senza riserve, nel mese di dicembre 2020.
Fermo il fatto che, se del caso, le previsioni codicistiche disciplinanti tale fattispecie contrattuale potrebbero trovare applicazione solo con riguardo alle attività di rilievo e progettazione dei cubi/bussole, degli uffici, delle misure dei vetri da impiegare per i parapetti che la ditta opponente ha dedotto essere stata prestata dalla nella vicenda de qua (invero, le ulteriori prestazioni effettuate dalla CP_1
società ingiungente hanno riguardato la mera fornitura di materiali metallici), si ritiene in ogni caso di non accogliere detta eccezione. Invero, la circostanza della presunta accettazione dell'opera senza riserve, unilateralmente collocata dall'opposta nel dicembre 2020, è rimasta pressoché indimostrata all'esito del giudizio, essendo anzi documentato che la aveva continuato a fornire materiali CP_1
per la commessa de qua quantomeno fino al 18/02/2021 (si veda a tal fine la fattura n. 148/2021 emessa dalla sub doc. n. 16 fasc. att., che richiama la conferma d'ordine n. 237 e il d.d.t. emessi CP_1
nella data del 18/02/2021), nonché considerando che il preventivo/consuntivo per cui è causa è datato proprio febbraio 2021 ed è stato immediatamente contestato dalla ditta attrice. Inoltre, dall'espletata istruttoria orale, è emerso che la denuncia circa la non conformità delle attività espletate, con particolare riferimento all'impossibilità e conseguente ritardo nel procedere all'attività di montaggio dei vetri per via delle misure errate delle guarnizioni per giunzione, delle dimensioni dei vetri e dei fori su di essi eseguiti è stata immediatamente contestata alla all'atto del montaggio in loco (v. deposizione CP_1 dei testi , e all'udienza del 13/09/2023). Tanto che Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7
è altresì documentato che la è stata costretta ad acquistare delle nuove Parte_1
guarnizioni presso la ditta LI AS S.p.A. (v. doc. n. 24 fasc. att.) e, nuovamente, delle lastre in vetro temperato presso la Novavetro S.r.l. (v. docc. nn. 27 e 28 fasc. att.) proprio a seguito della predisposizione da parte di legale rappresentante p.t. della di nuovi Persona_1 CP_1
pagina 10 di 16 disegni, contenenti le nuove misure e il diverso posizionamento dei fori di congiunzione, trasmessi al tecnico della RI opponente (v. doc. n. 35 fasc. att.). Testimone_1
Ciò premesso, andando ad analizzare le singole voci contenute nella fattura n. 58/2021 emessa dalla ditta attrice, fondanti la pretesa creditoria della medesima, è possibile avvedersi della sussistenza di essa e, per l'effetto, della fondatezza dell'eccezione di compensazione avanzata. In particolare:
- voci “kimico ad alte prestazioni per fissaggio parapetti” (n. 10 confezioni) di importo pari a € 220,00 e
“guarnizioni per profilo 04-109” (n. 100) di importo pari ad € 90,00, per totali € 310,00 oltre IVA: detta somma è stata interamente detratta dall'opponente in quanto trattasi di materiali (raffigurati nel doc. n.
26 fasc. att.) inutilizzati e/o inutilizzabili, così come emerso all'esito dell'istruttoria orale, tanto da essere stati accantonati dalla presso i propri locali in attesa del ritiro da parte della Parte_1 CP_1
(v. deposizioni testimoniali rese all'udienza del 13/09/2023 da e che Testimone_4 Testimone_1
hanno confermato detta circostanza);
- voce “sublimazione” di importo pari a € 200,00 oltre IVA: anche tale voce di credito è da ritenersi fondata in quanto è emerso per tabulas che la RI opponente aveva, innanzitutto, già corrisposto il costo per tale trattamento a saldo della fattura n. 823/2020 emessa dalla (v. doc. n. 8 fasc. CP_1 att.), seppur con un esborso di € 1.900,00 a fronte, invece, di un importo originariamente concordato nel preventivo del 30/06/2020 di € 1.700,00;
- voce “guarnizioni inutilizzabili” di importo pari a € 917,00 oltre IVA: anche rispetto a detta voce, si ritiene fondata la pretesa creditoria opposta in compensazione dalla in quanto trattasi di Parte_1 materiali forniti dalla e pagati dall'opponente a saldo della fattura n. 917 del 30/11/2020 (v. CP_1
doc. n. 11 fasc. att.) che, tuttavia, si erano rivelati inutilizzabili all'atto del montaggio in data 18/11/2020, poiché di dimensioni errate (anche rispetto ad essi le dichiarazioni dei testi hanno confermato che si trovano presso lo stabilimento della , a disposizione dell'opposta per il ritiro). All'esito della Pt_1
prova orale assunta nel corso del giudizio si è invero potuto appurare che le guarnizioni in commento, fornite dalla e che dovevano essere utilizzate per congiungere i pannelli di vetro per la CP_1 realizzazione degli uffici interni nel cantiere “Pentagono”, presentavano delle misure errate, tanto da costringere la RI al loro riacquisto presso altro rivenditore. Si veda a tal fine la deposizione del teste all'udienza del 13/09/2023: “… GIUDICE - 22) è vero che per congiungere i pannelli Testimone_1
di vetro per realizzare gli uffici interni della sono state acquistate dalla le guarnizioni Parte_2 CP_1
profilo ad h) per giunzione? Sì, è vero. (…) GIUDICE - 23) vero che in occasione Tes_5 Tes_1
della realizzazione degli uffici interni della , precisamente in data 18 novembre 2020, si è Parte_2
constatato che le misure delle guarnizioni profilo h) per giunzione, acquistate da , per congiungere CP_1
pagina 11 di 16 i pannelli di vetro, erano errate. Sì, è vero. GIUDICE - In che senso errate? Tes_5 Tes_1 [...]
Non entrava il vetro, avevano una misura sbagliata, siccome che lui non ne aveva ho dovuto Tes_5
ricomprarle da un altro fornitore. GIUDICE - Cioè le guarnizioni non erano adatte a …?
[...]
Non erano adatte a quel tipo di vetro. GIUDICE - E la misura di quel vetro chi l'aveva Tes_5
stabilita? ES MA - Eh lo spessore del vetro, non è che … GIUDICE - Chi l'aveva chiesto?
ES MA - Eh noi le abbiamo richieste le guarnizioni per il tipo di spessore che non mi ricordo se era 8 o 10, adesso … comunque non entravano… e abbiamo dovuto riordinare da un'altra parte.
GIUDICE - Poi 24) è vero che la ha riacquistato dal LI AS le guarnizioni che avevano in Pt_1
precedenza acquistato dalla , come dedotto dalle fatture che vengono esibite al teste. ES CP_1
- É vero. GIUDICE - Cioè voi avete indicato lo spessore del vetro alla ?! Tes_1 CP_1 [...]
Sì ...”. Di analogo tenore è la deposizione resa alla medesima udienza dal teste Tes_5 Tes_6
il quale ha confermato l'erronea misura delle guarnizioni fornite da il successivo
[...] CP_1 riacquisto presso altro rivenditore e la giacenza di tali materiali presso lo stabilimento attoreo (“…
GIUDICE - 23) è vero che in occasione della realizzazione degli uffici interni, della , e Parte_2
precisamente in data 18 novembre 2020, si è constatato che le misure delle guarnizioni profilo h) per le giunzioni acquistate dalla per congiungere i pannelli di vetro erano errate. - CP_1 CP_3
Esatto, non entrava … non entrava il vetro nelle guarnizioni. GIUDICE - Nelle guarnizioni fornite da?
Da Gierre. GIUDICE - E è vero che la ha riacquistato dalla CP_3 Pt_1 Parte_3
ES ET - Sì. GIUDICE - … le guarnizioni che aveva in precedenza acquistato dalla ? CP_1
ES Sì, sì. Sono ancora in azienda le guarnizioni…”); Pt_1
- voce “verniciatura profili neri” di importo pari a € 480,00 oltre IVA: trattasi, anche in questo caso, di lavorazione già inserita nella fattura n. 823/2020 emessa da (v. doc. n. 8 fasc. att.) CP_1 debitamente saldata dalla RI opponente e, quindi, non dovuta all'opposta;
Co
- voci “vetro 8/8/8 temperato”, “fianco vetro 10/10 extrachiaro temp.”, “n. 2 frontali Controparte_4
10/10 extrachiaro sat. temp.” e “porta cubo ingresso 5/5 extrachiaro sat.” di importo complessivo pari a
€ 5.190,00 oltre IVA: trattasi delle voci riguardanti le lastre in vetro temperato acquistate dalla ditta opponente presso la Novavetro S.r.l. sulla base dei disegni trasmessi dalla Orbene, ciò che è CP_1 emerso all'esito del giudizio è che legale rappresentante p.t. della convenuta, si era Persona_1
occupato dapprima di eseguire i rilievi delle misure presso il cantiere (nelle date 26/05/2020, 24/07/2020,
12/11/2020, 13/11/2020, v. voci “rilievo misure di cui al preventivo n. 51/2021 prodotto al Per_1 doc. n. 18 fasc. att.) e poi di sviluppare e trasmettere all'opponente, precisamente al tecnico Tes_1
i disegni dei vetri per i cubi (v. comunicazione mail del 30/11/2020 sub doc. n. 34 fasc. att.), i
[...]
pagina 12 di 16 quali in data 01/12/2020 sono stati inviati da quest'ultimo alla Nova Vetro S.r.l. ai fini dell'effettuazione dell'ordine (v. doc. n. 25 fasc. att.), con consegna dei vetri avvenuta nei giorni 21 e 22/12/2020 (come risultante dalla fattura riepilogativa della Nova Vetro S.r.l. richiamante i d.d.t., sub doc. n. 26 fasc. att.).
Inoltre, quanto emerso dalle deposizioni è che, in data 29/12/2020, all'atto del montaggio dei cubi presso il cantiere “Pentagono”, alla presenza di oltre a e al legale Persona_1 Testimone_6
rappresentante attoreo, gli operai della non avevano potuto procedere al montaggio in Parte_1
quanto le dimensioni di dette lastre si erano rivelate errate, così come si era rivelato errato il posizionamento dei fori di congiunzione eseguiti sulle lastre medesime. Per tale motivo, Per_1
della si trovava a dover predisporre nuovi disegni con quote modificate all'esito
[...] CP_1
di quanto sopra, i quali venivano inviati in data 07/01/2021 a che procedeva, così, il Testimone_1 giorno seguente, all'immediata trasmissione di un ulteriore secondo ordine alla Novavetro S.r.l. (v. doc.
n. 27 fasc. att.). Quanto oggetto di riscontro documentale è stato ulteriormente confermato e specificato nel corso della prova orale espletata: in particolare, il teste ha confermato lo scambio Testimone_1
di comunicazioni con aventi ad oggetto i disegni dei vetri de quibus, predisposti da Persona_1 quest'ultimo e poi quotati dal tecnico della ai fini della trasmissione alla Novavetro S.r.l. Parte_1 sia in fase di prima predisposizione, sia all'esito della correzione dopo la mancata installazione nel cantiere alla data del 29/12/2020 (v. verbale fonoregistrazione dell'udienza del 13/09/2023);
- voce “conteggio fermi e dispersioni” di importo pari a € 504,00 oltre IVA (n. 6 ore per 3 persone impiegate al costo di € 28,00/ora): come dedotto dall'opponente, trattasi del costo del personale impiegato dalla RI durante l'intervento in cantiere del 29/12/2020 sopra descritto, addebitato alla in ragione dell'impossibilità nel procedere alla posa in opera, costo che si ritiene corretto CP_1
imputare alla convenuta in quanto conseguente all'accertata erroneità nella predisposizione dei disegni da parte della medesima che ha determinato lo stallo nell'esecuzione delle lavorazioni. Sul punto, il teste
, escusso all'udienza del 13/09/2023, ha confermato di aver personalmente partecipato, Testimone_6 in qualità di montatore dell'opponente, all'intervento del 29/12/2020 nel corso del quale si sono verificate le problematiche ridette in punto ai vetri per i cubi degli uffici (“… GIUDICE - 15) è vero che in data 29 dicembre 2020 presso il cantiere della all'atto della posa in opera dei vetri per i cubi realizzati Parte_2 dalla ES ET – Sì. GIUDICE - … sulla base dei disegni trasmessi dalla , CP_5 CP_1
è emerso che le loro dimensioni erano errate e nella medesima circostanza è emerso che i fori eseguiti sui predetti vetri, sulla base dei disegni trasmessi dalla , erano errati. ES ET – Esatto. CP_1
GIUDICE - In che senso errati? ES ET - Errati che quando siamo andati a … dovevano combinare con i ragni, quando li abbiamo posizionati non combaciavano i fori per … per l'aggancio, insomma, per il fissaggio. GIUDICE - E la posizione di questi ragni chi l'aveva determinata? ES pagina 13 di 16 Sempre la , tutte quote che ha preso la , tutte… GIUDICE - Quindi la Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1 vi ha dato la posizione dei ragni e ha indicato … ES ET - Esatto. GIUDICE - … i buchi dei vetri?! – Esatto. GIUDICE - E non combaciavano?! - E non CP_3 CP_3 combaciavano…”). Il teste in esame ha altresì dichiarato che, in tale circostanza, i lavori avevano effettivamente subito un'interruzione a causa di tale problematica (“… ES ET - Ah niente, abbiamo dovuto rismontare tutto e portare via tutto. GIUDICE - Rismontare tutto cosa? Anche i supporti?
Tutto? ES ET - Tutto, sì sì, perché prima vanno i vetri, andavano i due laterali e poi andava il cappello sopra e poi andavano montati i ragni, mentre il vetro era sospeso, appoggiato, eh eh i ragni non entravano nei fori ...”) e che in quella circostanza erano stati occupati n. 3 dipendenti della ditta attrice;
- voce “3 ore noleggio gru” di importo pari a € 240,00: trattasi del costo per il servizio di noleggio gru effettuato dalla ditta in occasione del montaggio delle lastre corrette avvenuto a fine Controparte_6
gennaio 2021, che la ha, in parte, addebitato alla considerato che, in data Parte_1 CP_1
29/12/2020, quando non si era potuto procedere al montaggio dei cubi per via delle dimensioni errate delle lastre, l'opponente aveva comunque richiesto e pagato il servizio di noleggio in commento (v. docc. nn. 29 e 30 fasc. att., nonché la testimonianza di , personalmente presente in cantiere in Testimone_6
detta data);
- voce “guarnizioni sbagliate” di importo pari a € 1.792,00 (n. 8 ore per 2 persone impiegate al costo di
€ 28,00/ora per n. 4 giorni): tale voce è stata riferita dalla RI attrice al “fermo cantiere” verificatosi successivamente all'episodio del 18/11/2020, allorquando la ditta individuale opponente si è trovata a dover effettuare un nuovo ordine per le guarnizioni profilo “h” da utilizzare per congiungere i pannelli di vetro, essendo rivelate errate le misure di quelle fornite dalla come sopra già esposto in CP_1
punto al riaddebito alla convenuta del costo di € 917 oltre IVA del materiale rivelatosi inidoneo. Tale circostanza ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle lavorazioni, così come dichiarato dai testi e , i quali erano personalmente presenti in data 18/11/2020, Testimone_6 Testimone_7 avendo questi riferito l'impossibilità nel procedere all'attività di congiunzione dei pannelli stante l'inidoneità del materiale fornito;
altresì, i medesimi testi hanno confermato la durata di n. 4 giorni del
“fermo cantiere” conseguente a tale episodio, dettato dalle tempistiche di ri-ordino e consegna delle guarnizioni da parte della ditta terza LI AS (“… GIUDICE - 25) è vero che le circostanze indicate nei due precedenti capitoli di prova hanno comportato un fermo del cantiere di circa 4 giorni?
ES ET – Eh sì, sì, perché tra riordinare e i tempi di consegna dell'altra ditta siamo stati fermi …”; “… GIUDICE - È vero che le circostanze, dei capitoli di cui ha riferito prima, ha comportato pagina 14 di 16 un fermo del cantiere di quattro giorni. ES RI - Eh sì, più o meno sì, poi io … sono tornato in fabbrica eeh… però si… ES RI – Non c'è stato verso, cioè avevamo tutta la roba lì, i vetri, tutto, ma però non potevamo … GIUDICE - D'accordo. ES RI - … andare avanti…”).
Dalla disamina sopra effettuata risulta quindi comprovata e fondata la pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della basata sulla fattura n. 58 del 18/03/2021 Parte_1 CP_1 per € 11.752,26 (€ 9.633,00 oltre IVA), la quale può quindi essere opposta in compensazione alla pretesa creditoria posta dalla convenuta a fondamento della procedura monitoria, ut supra accertata all'esito dell'odierno giudizio nell'ammontare di € 13.901,29 (€ 11.394,50 oltre IVA).
Pertanto, all'esito degli accertamenti condotti nel presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione spiegata da e della domanda riconvenzionale Parte_1
avanzata dalla medesima ditta individuale, va preliminarmente revocato il decreto ingiuntivo n. 502 del
18/06/2022 emesso dall'intestato Tribunale stante l'esistenza di una minor pretesa creditoria della CP_1 per quanto dedotto in parte motiva, dopodiché, accertato il controcredito vantato dall'opponente
[...] portato dalla fattura n. 58 del 18/03/2021 e dato atto del pagamento di € 1.759,50 oltre IVA già effettuato da quest'ultima, andrà dichiarata l'integrale compensazione tra le rispettive pretese creditorie delle parti, conseguentemente dichiarando che null'altro è dovuto dalla Parte_1
alla
[...] CP_1
Spese processuali
Il regolamento delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza e, pertanto, esse vanno poste interamente a carico della società convenuta, con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento del valore della causa (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1971/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
- accertato e dichiarato che il credito della nei confronti della CP_1 [...]
è pari a € 11.394,50 oltre IVA, nonché accertato e dichiarato che la Parte_1 medesima vanta un credito nei confronti della di € Parte_1 CP_1 9.633,00 oltre IVA, dato atto del pagamento effettuato dall'opponente di € 1.759,50 oltre IVA, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 15/06/2022, depositato in data pagina 15 di 16 18/06/2022 e accerta e dichiara la compensazione tra le rispettive pretese creditorie e che null'altro è dovuto alla in relazione alla fattura n. 291/2021; CP_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali e Parte_1 in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pesaro, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2022 promossa da:
(Codice Fiscale Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. DANIELE RAFFAELLI presso il cui Studio sito C.F._1 in Pesaro, Via Barignani n. 4, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ANGELO GIORDANO CP_1 P.IVA_1 presso il cui Studio sito in Milano, Via Fontana n. 18, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente (come da note di trattazione scritta Parte_1 per l'udienza del 27/11/2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il Decreto ingiuntivo n. 502/2022 e n. 1384/2022 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro in data 18.06.2022 e notificato in data 20 giugno 2022, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato e notificato in data 31 agosto 2022, e previa la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
– in via principale e nel merito:
- accertare in via riconvenzionale che la vanta nei confronti della un credito di Euro Pt_1 CP_1
11.752,26 (IVA compresa) portato dalla fattura n. 58 del 18.03.2021, così come specificato nel par. IV) dell'atto di citazione in opposizione datato 31 agosto 2022, con ogni consequenziale statuizione;
- verificato il pagamento effettuato dalla in favore della in data 19/23.03.2021 di Euro Pt_1 CP_1
2.149,59 (IVA compresa), accertare e dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti/debiti di cui si
è dato conto nel paragrafo IV) dell'atto di citazione in opposizione datato 31 agosto 2022;
pagina 1 di 16 - conseguentemente, previa la revoca e/o la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 502/2022 e n. 1384/2022 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro in data 18.06.2022, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dalla in favore della in Pt_1 CP_1 relazione alla fattura oggetto del presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Parte opposta (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024) CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa,
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. e per l'effetto confermare e dichiarare esecutivo ex art.647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito.
- Nel merito: respingere l'opposizione proposta e tutte le domande avanzate dall'opponente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 502/22 emesso dal Tribunale di Pesaro e, per l'effetto, condannare l'opponente, a pagare la somma così come ingiunta oltre ad interessi e spese
- In via Istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in atti, come specificati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 13.2.2023.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e i compensi di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società proponendo opposizione avverso CP_2
il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso il 18/06/2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.190,22, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo residuo della fattura n. 291 del 31/03/2021 emessa a fronte della fornitura ed esecuzione di lavorazioni richiesti dall'opponente.
La ditta individuale attrice ha esposto di essersi rivolta nella primavera dell'anno 2020 alla CP_1 richiedendole all'uopo un preventivo, dopo aver ricevuto una commessa da una società terza per la fornitura e posa in opera di pareti in vetro per la realizzazione dell'ingresso, uffici ed open space di un fabbricato di nuova costruzione sito nella zona portuale di Pesaro. A seguito di contatti telefonici e comunicazioni mail tra le parti, in data 30/06/2020, la trasmetteva preventivo riassuntivo e CP_1
in aggiornamento con indicazioni delle forniture/lavorazioni convenute e relativi costi;
parte attrice opponente ha poi esposto che, nel successivo mese di febbraio 2021, la società trasmetteva CP_2
ulteriore preventivo/consuntivo contenente lavorazioni non richieste e/o che non rientravano nel preventivo ab origine concordato, oltre a duplicazioni di voci, a cui faceva poi seguito l'emissione della fattura azionata con ricorso monitorio. Effettuate le relative contestazioni, nonché dato atto dell'emissione da parte della nei confronti della della Parte_1 CP_1
pagina 2 di 16 fattura n. 58/2021, l'opponente, operata la compensazione con l'importo portato da tale ultimo documento contabile e quello rettificato del preventivo n. 51/2020, in data 19/03/2021 effettuava il pagamento della differenza per la complessiva somma di € 2.146,59 al lordo di IVA.
L'opponente ha quindi contestato l'indebita emissione da parte della della fattura n. CP_1
291/2021, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto recante il maggior importo, a titolo di imponibile, di cui al preventivo n. 51/2021, non accettato: in particolare, da un lato, ha eccepito che la fattura emessa conteneva i riaddebiti dei materiali forniti dalla che non erano stati utilizzati CP_1
e/o che non erano utilizzabili in quanto errati, oltre al riaddebito di somme già in precedenza riscosse e, dall'altro, sotto il profilo dell'aspetto prettamente esecutivo della prestazione commissionata alla CP_1
ha eccepito la non corretta esecuzione delle lavorazioni commissionate all'opposta, quanto, in
[...]
particolare, alla progettazione dei cubi (o bussole), degli uffici e dei parapetti, dei rilievi delle misure delle lastre di vetro da impiegare e dell'assistenza in cantiere.
In via riconvenzionale, parte attrice opponente ha quindi domandato l'accertamento del proprio controcredito nei confronti di per la somma di € 11.752,26 IVA compresa, portato dalla CP_1 fattura n. 58 del 18/03/2021, con ciò domandando, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in favore della di € 2.146,59 lordi, l'accertamento e la declaratoria della compensazione tra i CP_1
rispettivi crediti/debiti delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita ritualmente in giudizio la eccependo CP_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione e deducendo di aver dato corretta esecuzione alla propria prestazione a fronte dell'inadempimento della ditta opponente al pagamento del saldo residuo dei lavori eseguiti e accettati dalla stessa.
In via preliminare la società opposta ha formulato eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto notificata oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c.; nel merito della pretesa creditoria, la ha dedotto la debenza del pagamento del corrispettivo richiesto in forza del contratto di CP_1
appalto stipulato e, quindi, per lavorazioni e fornitura materiali di cui trattasi, in considerazione della prova dell'avvenuta effettuazione di tutte le opere commissionate, accettate e mai contestate nei termini da controparte, sino ad arrivare alla consegna dell'opera, accettata senza riserve dalla committente nel mese di dicembre 2020, con ciò ritenendo l'assenza dei vizi e difetti di cui si doleva la Parte_1
L'opposta ha, in ogni caso, formulato eccezione di decadenza e/o prescrizione
[...] dell'azione ex art. 1667 c.c. per non avere, a suo dire, la ditta individuale ingiunta fornito prova del rispetto di detti termini e per non aver mai dedotto l'esistenza dei ritenuti vizi e/o difetti nei termini prescritti dalle disposizioni normative disciplinanti l'accordo contrattuale intercorso tra le parti. pagina 3 di 16 Da ultimo, parte convenuta ha formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
All'esito della prima udienza svoltasi in forma cartolare in data 14/12/2022, l'intestato Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. CP_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione con ordinanza del 10/12/2024 con la quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
Preliminarmente, stante la reiterazione delle richieste istruttorie da parte di entrambe le difese con note di trattazione per l'udienza del 27/11/2024 contenenti precisazione delle conclusioni, va confermata l'ordinanza del 17/04/2023 con cui si è ritenuto di non ammettere la prova testimoniale su alcuni capitoli di prova formulati dalla difesa di parte opposta, ribadendosi le argomentazioni ivi esposte in quella sede circa il carattere generico e irrilevante di tali capi;
inoltre, si ritiene di non accogliere la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata da entrambe le parti, ritenendosi tale incombente superfluo alla luce dell'esito dell'odierno giudizio.
*** *** ***
Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta opposta con comparsa di costituzione e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Detta difesa ha eccepito che l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 502/2022 spiegata dalla
[...]
sia inammissibile in quanto proposta tardivamente, i.e. oltre il termine Parte_1
normativamente concesso di quaranta giorni dalla notifica del decreto: in particolare, la società ingiungente ha esposto che, essendo la notifica del titolo monitorio di cui trattasi intervenuta a mezzo pec in data 20/06/2022 (v. doc. 3 fasc. att.), il termine di quaranta giorni ai fini dell'opposizione scadeva nella giornata di sabato 30/07/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione era stato notificato a mezzo pec al domicilio eletto dalla presso il proprio procuratore nella giornata di lunedì 31/08/2022, CP_1
ovvero decorsi quarantuno giorni.
pagina 4 di 16 Al riguardo, in conformità all'orientamento pressoché consolidato esistente in materia al quale l'odierno giudicante ritiene di aderire, si rileva la tempestività dell'opposizione in commento in quanto, in applicazione dell'art. 155, quinto comma, c.p.c., il termine per proporre opposizione, in scadenza nel caso di specie nella giornata di sabato 30/07/2022, è da considerarsi prorogato al primo giorno seguente non festivo e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali operante dal 1° al 31 agosto, al giorno 01/09/2022. Invero, giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n. 22696/2024, hanno convenuto sul carattere generale della disciplina di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., di proroga al primo giorno non festivo del termine che scade in giorno festivo o di sabato, applicabile a tutti i termini perentori previsti dal codice di rito (cfr. pronuncia infra citata, Cass.
Civ., Sez. Terza, 12/08/2024, n. 22696; nonché, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Sesta, n.
23375/2016).
Pertanto, in adesione al principio di diritto enunciato, l'opposizione proposta dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2022 è da Pt_1 Parte_1 Parte_1
ritenersi tempestiva.
*** *** ***
Nel merito della domanda di opposizione
Disattesa la suesposta eccezione preliminare, passando all'esame nel merito della domanda di opposizione formulata dalla , la stessa è ritenuta Parte_1
meritevole di accoglimento per i motivi che si andranno ad esporre.
Occorre innanzitutto precisare che il procedimento in esame ha ad oggetto due pretese creditorie, strettamente connesse e consequenziali, entrambe originatesi dal medesimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti di cui si è già detto sopra, ovvero:
- il credito di € 15.190,22 (IVA compresa) azionato in via monitoria dalla società opposta in forza del saldo residuo della fattura n. 291 del 31/03/2021, emessa in relazione al preventivo/consuntivo datato
05/02/2021 (v. docc. nn. 17 e 18 fasc. att. e docc. nn. 3 e 4 fasc. conv.);
- il credito di € 11.752,26 (IVA compresa) vantato dalla ditta attrice e opposto in compensazione, derivante dalla fattura n. 58 del 18/03/2021 (documento emesso a seguito delle rettifiche apportate al preventivo/consuntivo n. 51 del 05/02/2021 e contenente i riaddebiti dei materiali forniti da CP_1
non utilizzati e/o non utilizzabili in quanto errati, i riaddebiti delle somme già corrisposte in precedenza, nonché gli addebiti derivanti dalle inadempienze contestate alla nell'attività di progettazione CP_1
e rilievi delle misure, v. docc. nn. 19 e 20 fasc. att.).
pagina 5 di 16 Si passa ad esaminare la prima di dette pretese, i.e. quella vantata dalla nei confronti della CP_1 ditta individuale di Luchetti e che ha condotto all'emissione Parte_1 Pt_1
del provvedimento della cui opposizione trattasi.
Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali per quel che riguarda il regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ., n. 17371/03; Cass. Civ., n. 6421/03), spetta al creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto), in caso di contestazione da parte del debitore dell'esistenza della pretesa creditoria, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Pertanto, a seguito dell'avvenuta opposizione e delle specifiche contestazioni avanzate dall'opponente, era onere della quale soggetto che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo CP_1 fondato sulla fattura azionata in via monitoria, dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Ciò precisato, all'esito dell'odierno giudizio è emerso che, in data 20/03/2020, la ditta odierna opponente si è rivolta alla chiedendo un preventivo per la realizzazione di quanto commissionato alla CP_1
medesima in relazione al cantiere “Pentagono” allegando il relativo rendering (v. doc. n. 1 fasc. Pt_1 att.); all'esito di contatti e comunicazioni tra le parti (v. docc. nn. 2, 3 e 4 fasc. att.), in data 30/06/2020 la ha inviato all'opponente un preventivo riassuntivo contenente anche l'aggiornamento CP_1
prezzi del precitato cantiere (v. doc. n. 5 fasc. att.), il cui contenuto è stato accettato e non contestato dall'opponente. L'avvenuto scambio di tali comunicazioni è stato anche oggetto di conferma da parte del teste , al tempo dipendente della ditta opponente con mansioni di tecnico, escusso Testimone_1 all'udienza del 13/09/2023, il quale ha inviato e ricevuto per conto della RI attrice dette missive mail.
Nel febbraio 2021 la società opposta ha poi trasmesso alla RI odierna attrice un preventivo/consuntivo, n. 51 del 05/02/2021 (v. doc. 18 fasc. att.), contenente alcune voci – poi trasfuse nella fattura oggetto di procedimento monitorio - discordanti rispetto a quanto indicato nel precedente riepilogo del 30/06/2020, il tutto per un importo imponibile di € 14.208,50 oltre IVA;
a fronte di detto invio, con comunicazione del 09/03/2021, la ditta individuale attrice ha contestato l'irregolarità di tali voci e dei relativi conteggi, così apportando delle rettifiche per effetto delle quali l'imponibile era ridotto a € 11.392,50 (v. docc. 19 e 32 fasc. att.).
Ciò posto, con riguardo a tale precipua contestazione opposta dalla Parte_1 quanto emerso all'esito dell'odierno procedimento è che, da un lato, sulle voci contenute nel detto documento e relativo quantum è difettata la prova dell'esistenza di un accordo tra le parti e, dall'altro, pagina 6 di 16 che le conseguenti rettifiche effettuate dalla ditta attrice sono risultate fondate, trovando riscontro probatorio in termini documentali e testimoniali.
Sotto il primo aspetto, ferma l'ammissione da parte del titolare della ditta individuale attrice della richiesta da parte di quest'ultima, nel corso del rapporto contrattuale, di ulteriori forniture di materiali, lavorazioni e interventi rispetto al preventivo del 30/06/2020, a seguito di interrogatorio formale reso nel corso dell'udienza del 31/05/2023 (avendo egli dichiarato, in risposta a tale capitolo, “E' vero, Poiché
l'opera andava affinata”), si osserva tuttavia che la – che pur, si ripete, ne era onerata – non CP_1
ha dimostrato che, effettivamente, le voci contenute nel preventivo n. 51/2021 e contestate dalla Pt_1 fossero conseguenti proprio alle variazioni in corso d'opera convenute, sotto il profilo della tipologia e dei costi, con il titolare della . Invero, il titolare , pur avendo confessato quanto Pt_1 Parte_1 sopra, nonché di aver accettato un aumento del costo iniziale dell'opera, ha comunque ribadito la propria contestazione circa l'irregolarità delle voci portate dal preventivo di febbraio 2021 e poi trasfuse nella fattura azionata in quanto esse determinavano una duplicazione di costi, tanto che, infatti, la Parte_1 ha ritenuto di pagare l'importo lordo di € 2.146,59 opponendo in compensazione il proprio
[...]
controcredito e, quindi, implicitamente riconoscendo l'esistenza della pretesa creditoria avversa per l'imponibile come sopra ridotto.
Peraltro, anche il teste di parte convenuta , al tempo dipendente della con Testimone_2 CP_1 mansioni di disegnatore tecnico, escusso all'udienza del 31/05/2023, ha così affermato: “… So che i costi effettivi sono stati più bassi di quelli indicati nel preventivo”; mentre, il teste, sempre di parte convenuta,
, consulente esterno per anche nel periodo in commento e incaricato dalla Testimone_3 CP_1
ditta opponente di occuparsi della commessa de qua, escusso alla medesima udienza, ha dichiarato:
“Rispetto alle lavorazioni di cui alle ff.tt. 823 e 556 non conosco ulteriori commesse”.
Sotto tale aspetto, le risultanze documentali agli atti, rispetto alle quali non è stata fornita specifica contestazione da parte della convenuta opposta, hanno confermato la fondatezza delle contestazioni de quibus quanto ad alcune delle voci contenute nel preventivo n. 51/2021. In particolare:
- voce “trattamento di elettrolucidatura dell'importo di € 780,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): a fronte della contestazione circa la non doverosità del pagamento di tale lavorazione, l'opposta non ha dimostrato che essa era stata effettivamente richiesta in corso d'opera dalla Parte_1
o anche solo precedentemente comunicata a quest'ultima ed eventualmente accettata,
[...]
non essendo ricompresa nel dettaglio riassuntivo del 30/06/2020 (v. doc. n. 5 fasc. att.), pertanto va operata la relativa decurtazione;
pagina 7 di 16 - voce “borchia diam. 52 base piatta per vetro” (n. 60 pezzi) dell'importo totale di € 966,00 IVA esclusa
(v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): sono agli atti le fatture nn. 867 e 917/2020 (v. docc. nn. 9 e 11 fasc. att.) emesse dalla e saldate dalla in cui era già stata fatturata la spesa di n. 20 CP_1 Parte_1 borchie per totali € 322,00, pertanto va operata la decurtazione parziale della suddetta somma già corrisposta, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “canaline in lamiera pressopiegata sp. 3mm” dell'importo di € 750,00 IVA esclusa (v. docc. nn.
17, 18 e 19 fasc. att.): è agli atti la fattura n. 823/2020 (v. doc. n. 8 fasc. att.) emessa dalla e CP_1
saldata dalla in cui era già stata fatturata detta spesa, pertanto va operata la decurtazione Parte_1 dell'intera somma già corrisposta, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “kimico ad alte prestazioni per fissaggio parapetti” (n. 12 confezioni) dell'importo totale di €
264,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che, in realtà, la consegna ha riguardato solo n. 10 confezioni, peraltro inutilizzate e in giacenza presso la ditta individuale RI
Glass in attesa del reso cui è stata più volte invitata la (v. doc. 36 fasc. att. e testimonianza CP_1 di e all'udienza del 13/09/2023); pertanto va operata la decurtazione Testimone_4 Testimone_1 parziale della somma di € 44,00 (quindi per n. 2 confezioni) in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “bulloneria inox, tasselli, guarnizioni, cunei, spessori e materiali di consumo” dell'importo di €
300,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che detti componenti e materiali erano già ricompresi nel riassunto e aggiornamento del cantiere “Pentagono” del 30/06/2020
(in particolare, voce “materiali per uffici 6600€”, v. doc. n. 5 fasc. att.) e, quindi, già oggetto dei documenti contabili emessi in precedenza, pertanto va operata la decurtazione dell'intera somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “sublimazione effetto legno” dell'importo di € 420,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.): l'opponente ha dedotto che anche detto trattamento era già ricompreso nel riassunto e aggiornamento del cantiere “Pentagono” del 30/06/2020 (in particolare, voce “stampa su profili effetto legno 1700€”, v. doc. n. 5 fasc. att.) e il prezzo era già stato corrisposto a saldo della fattura n. 823/2020
(v. doc. n. 8 fasc. att.), pertanto va operata la decurtazione dell'intera somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta;
- voce “progettazione parapetti” dell'importo di € 200,00 IVA esclusa (v. docc. nn. 17, 18 e 19 fasc. att.):
l'opponente ha dedotto che detta lavorazione non era stata espletata dalla in quanto i disegni CP_1
dei parapetti erano stati eseguiti direttamente dalla in particolare dal tecnico addetto Parte_1
, il quale, escusso all'udienza del 13/09/2023 ha confermato detta circostanza (“… Testimone_1 pagina 8 di 16 GIUDICE - 26) è vero che ha realizzato i disegni dei parapetti in vetro? Li ha fatti lei i disegni dei parapetti in vetro? Sì. GIUDICE - E ha indicato lei le misure dello spessore? Testimone_5 [...]
I parapetti in vetro ho fatto tutto io, sì sì…”), pertanto va operata la decurtazione dell'intera Tes_5 somma, in difetto di prova contraria non fornita dall'opposta.
Tali considerazioni conducono, come anzidetto, ad un “abbattimento” di € 2.816,00 dell'imponibile indicato nel preventivo n. 51/2021, sostanzialmente riprodotto nella fattura di n. 291/2021 CP_1
(€ 14.210,50) e, quindi, sino all'ammontare di € 11.394,50 (€ 13.901,29 a lordo dell'IVA), risultando fondate le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione alle lavorazioni sopra descritte e le conseguenti rettifiche, in riduzione, da questa operate.
Le suddette doglianze, ut supra specificatamente articolate dalla ditta opponente sin dal momento successivo all'invio del preventivo del febbraio 2021 (si vedano, a tal fine, le comunicazioni inviate alla a marzo e aprile 2021, sub docc. nn. 19, 22 e 23 fasc. att. di cui si dirà più dettagliatamente CP_1
nel prosieguo), non sono state oggetto di altrettanta specifica contestazione da parte della società convenuta, la quali, pur deducendo la doverosità del pagamento del corrispettivo, si è limitata a tale enunciazione senza fornirne prova.
Sull'eccezione di compensazione sollevata in via riconvenzionale dall'opponente
Orbene, accertato l'effettivo ammontare della pretesa creditoria vantata dalla nei confronti CP_1
della nella controversia che qui ci occupa, tale da condurre in ogni Parte_1
caso alla revoca del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi, emesso per un maggiore ammontare, occorre ora procedere ad esaminare la correlativa pretesa creditoria fatta valere dall'opponente in via riconvenzionale e in compensazione.
Invero, successivamente alla contestazione del preventivo risalente a febbraio 2021, la ditta individuale opponente ha proceduto ad emettere la fattura n. 58 del 18/03/2021 nei confronti della con CP_1 causale “Addebiti – resi e conteggi fermi relativi al cantiere ” per un importo imponibile di € Parte_2
9.633,00 (v. doc. n. 20 fasc. att.), nonché ad effettuare in data 19/03/2021 il pagamento in favore della società convenuta di € 2.146,59 IVA compresa (v. doc. n. 21 fasc. att.), somma ottenuta dalla compensazione tra l'importo rettificato di cui al preventivo n. 51/2021 e la cifra portata dalla predetta fattura n. 58/2021 (€ 11.392,50 - € 9.633,00 = € 1.759,50 + IVA al 22%). Con missiva del 01/04/2021, allegata alla comunicazione pec del 02/04/2021 (v. docc. nn. 22 e 33 fasc. att.), la Parte_1 ha quindi comunicato quanto sopra alla invitandola all'emissione di fattura
[...] CP_1 per il ridetto importo di € 11.392,50 debitamente quietanzata;
in realtà, la aveva già emesso CP_1
la fattura oggetto del procedimento monitorio il giorno 31/03/2021, ma, come emerso in sede di istruttoria pagina 9 di 16 testimoniale, non essendo stata trasmessa la “copia di cortesia”, la per il tramite Parte_1 dell'impiegata amministrativa , si era avveduta di essa solo in data 09/04/2021 quando Testimone_4
è stata acquisita attraverso il sistema SDI (v. verbale fonoregistrazione udienza 13/09/2023). Con pec del
20/04/2021 inviata alla seguiva formale contestazione anche di tale documento, ove si CP_1
ribadiva quanto già in precedenza espresso (v. doc. n. 23 fasc. att).
Prima di esaminare nel merito la pretesa creditoria fatta valere dall'opponente in compensazione a quella avanzata in via monitoria dalla corre l'obbligo osservare che parte opposta ha genericamente CP_1 dedotto la ricorrenza, tra le parti, di un contratto di appalto ex art. 1665 c.c., ritenendo con ciò l'operatività dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. che, a suo dire, nel caso di specie non sarebbero stati rispettati dalla ditta individuale opponente stante la ritenuta accettazione dell'opera, senza riserve, nel mese di dicembre 2020.
Fermo il fatto che, se del caso, le previsioni codicistiche disciplinanti tale fattispecie contrattuale potrebbero trovare applicazione solo con riguardo alle attività di rilievo e progettazione dei cubi/bussole, degli uffici, delle misure dei vetri da impiegare per i parapetti che la ditta opponente ha dedotto essere stata prestata dalla nella vicenda de qua (invero, le ulteriori prestazioni effettuate dalla CP_1
società ingiungente hanno riguardato la mera fornitura di materiali metallici), si ritiene in ogni caso di non accogliere detta eccezione. Invero, la circostanza della presunta accettazione dell'opera senza riserve, unilateralmente collocata dall'opposta nel dicembre 2020, è rimasta pressoché indimostrata all'esito del giudizio, essendo anzi documentato che la aveva continuato a fornire materiali CP_1
per la commessa de qua quantomeno fino al 18/02/2021 (si veda a tal fine la fattura n. 148/2021 emessa dalla sub doc. n. 16 fasc. att., che richiama la conferma d'ordine n. 237 e il d.d.t. emessi CP_1
nella data del 18/02/2021), nonché considerando che il preventivo/consuntivo per cui è causa è datato proprio febbraio 2021 ed è stato immediatamente contestato dalla ditta attrice. Inoltre, dall'espletata istruttoria orale, è emerso che la denuncia circa la non conformità delle attività espletate, con particolare riferimento all'impossibilità e conseguente ritardo nel procedere all'attività di montaggio dei vetri per via delle misure errate delle guarnizioni per giunzione, delle dimensioni dei vetri e dei fori su di essi eseguiti è stata immediatamente contestata alla all'atto del montaggio in loco (v. deposizione CP_1 dei testi , e all'udienza del 13/09/2023). Tanto che Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7
è altresì documentato che la è stata costretta ad acquistare delle nuove Parte_1
guarnizioni presso la ditta LI AS S.p.A. (v. doc. n. 24 fasc. att.) e, nuovamente, delle lastre in vetro temperato presso la Novavetro S.r.l. (v. docc. nn. 27 e 28 fasc. att.) proprio a seguito della predisposizione da parte di legale rappresentante p.t. della di nuovi Persona_1 CP_1
pagina 10 di 16 disegni, contenenti le nuove misure e il diverso posizionamento dei fori di congiunzione, trasmessi al tecnico della RI opponente (v. doc. n. 35 fasc. att.). Testimone_1
Ciò premesso, andando ad analizzare le singole voci contenute nella fattura n. 58/2021 emessa dalla ditta attrice, fondanti la pretesa creditoria della medesima, è possibile avvedersi della sussistenza di essa e, per l'effetto, della fondatezza dell'eccezione di compensazione avanzata. In particolare:
- voci “kimico ad alte prestazioni per fissaggio parapetti” (n. 10 confezioni) di importo pari a € 220,00 e
“guarnizioni per profilo 04-109” (n. 100) di importo pari ad € 90,00, per totali € 310,00 oltre IVA: detta somma è stata interamente detratta dall'opponente in quanto trattasi di materiali (raffigurati nel doc. n.
26 fasc. att.) inutilizzati e/o inutilizzabili, così come emerso all'esito dell'istruttoria orale, tanto da essere stati accantonati dalla presso i propri locali in attesa del ritiro da parte della Parte_1 CP_1
(v. deposizioni testimoniali rese all'udienza del 13/09/2023 da e che Testimone_4 Testimone_1
hanno confermato detta circostanza);
- voce “sublimazione” di importo pari a € 200,00 oltre IVA: anche tale voce di credito è da ritenersi fondata in quanto è emerso per tabulas che la RI opponente aveva, innanzitutto, già corrisposto il costo per tale trattamento a saldo della fattura n. 823/2020 emessa dalla (v. doc. n. 8 fasc. CP_1 att.), seppur con un esborso di € 1.900,00 a fronte, invece, di un importo originariamente concordato nel preventivo del 30/06/2020 di € 1.700,00;
- voce “guarnizioni inutilizzabili” di importo pari a € 917,00 oltre IVA: anche rispetto a detta voce, si ritiene fondata la pretesa creditoria opposta in compensazione dalla in quanto trattasi di Parte_1 materiali forniti dalla e pagati dall'opponente a saldo della fattura n. 917 del 30/11/2020 (v. CP_1
doc. n. 11 fasc. att.) che, tuttavia, si erano rivelati inutilizzabili all'atto del montaggio in data 18/11/2020, poiché di dimensioni errate (anche rispetto ad essi le dichiarazioni dei testi hanno confermato che si trovano presso lo stabilimento della , a disposizione dell'opposta per il ritiro). All'esito della Pt_1
prova orale assunta nel corso del giudizio si è invero potuto appurare che le guarnizioni in commento, fornite dalla e che dovevano essere utilizzate per congiungere i pannelli di vetro per la CP_1 realizzazione degli uffici interni nel cantiere “Pentagono”, presentavano delle misure errate, tanto da costringere la RI al loro riacquisto presso altro rivenditore. Si veda a tal fine la deposizione del teste all'udienza del 13/09/2023: “… GIUDICE - 22) è vero che per congiungere i pannelli Testimone_1
di vetro per realizzare gli uffici interni della sono state acquistate dalla le guarnizioni Parte_2 CP_1
profilo ad h) per giunzione? Sì, è vero. (…) GIUDICE - 23) vero che in occasione Tes_5 Tes_1
della realizzazione degli uffici interni della , precisamente in data 18 novembre 2020, si è Parte_2
constatato che le misure delle guarnizioni profilo h) per giunzione, acquistate da , per congiungere CP_1
pagina 11 di 16 i pannelli di vetro, erano errate. Sì, è vero. GIUDICE - In che senso errate? Tes_5 Tes_1 [...]
Non entrava il vetro, avevano una misura sbagliata, siccome che lui non ne aveva ho dovuto Tes_5
ricomprarle da un altro fornitore. GIUDICE - Cioè le guarnizioni non erano adatte a …?
[...]
Non erano adatte a quel tipo di vetro. GIUDICE - E la misura di quel vetro chi l'aveva Tes_5
stabilita? ES MA - Eh lo spessore del vetro, non è che … GIUDICE - Chi l'aveva chiesto?
ES MA - Eh noi le abbiamo richieste le guarnizioni per il tipo di spessore che non mi ricordo se era 8 o 10, adesso … comunque non entravano… e abbiamo dovuto riordinare da un'altra parte.
GIUDICE - Poi 24) è vero che la ha riacquistato dal LI AS le guarnizioni che avevano in Pt_1
precedenza acquistato dalla , come dedotto dalle fatture che vengono esibite al teste. ES CP_1
- É vero. GIUDICE - Cioè voi avete indicato lo spessore del vetro alla ?! Tes_1 CP_1 [...]
Sì ...”. Di analogo tenore è la deposizione resa alla medesima udienza dal teste Tes_5 Tes_6
il quale ha confermato l'erronea misura delle guarnizioni fornite da il successivo
[...] CP_1 riacquisto presso altro rivenditore e la giacenza di tali materiali presso lo stabilimento attoreo (“…
GIUDICE - 23) è vero che in occasione della realizzazione degli uffici interni, della , e Parte_2
precisamente in data 18 novembre 2020, si è constatato che le misure delle guarnizioni profilo h) per le giunzioni acquistate dalla per congiungere i pannelli di vetro erano errate. - CP_1 CP_3
Esatto, non entrava … non entrava il vetro nelle guarnizioni. GIUDICE - Nelle guarnizioni fornite da?
Da Gierre. GIUDICE - E è vero che la ha riacquistato dalla CP_3 Pt_1 Parte_3
ES ET - Sì. GIUDICE - … le guarnizioni che aveva in precedenza acquistato dalla ? CP_1
ES Sì, sì. Sono ancora in azienda le guarnizioni…”); Pt_1
- voce “verniciatura profili neri” di importo pari a € 480,00 oltre IVA: trattasi, anche in questo caso, di lavorazione già inserita nella fattura n. 823/2020 emessa da (v. doc. n. 8 fasc. att.) CP_1 debitamente saldata dalla RI opponente e, quindi, non dovuta all'opposta;
Co
- voci “vetro 8/8/8 temperato”, “fianco vetro 10/10 extrachiaro temp.”, “n. 2 frontali Controparte_4
10/10 extrachiaro sat. temp.” e “porta cubo ingresso 5/5 extrachiaro sat.” di importo complessivo pari a
€ 5.190,00 oltre IVA: trattasi delle voci riguardanti le lastre in vetro temperato acquistate dalla ditta opponente presso la Novavetro S.r.l. sulla base dei disegni trasmessi dalla Orbene, ciò che è CP_1 emerso all'esito del giudizio è che legale rappresentante p.t. della convenuta, si era Persona_1
occupato dapprima di eseguire i rilievi delle misure presso il cantiere (nelle date 26/05/2020, 24/07/2020,
12/11/2020, 13/11/2020, v. voci “rilievo misure di cui al preventivo n. 51/2021 prodotto al Per_1 doc. n. 18 fasc. att.) e poi di sviluppare e trasmettere all'opponente, precisamente al tecnico Tes_1
i disegni dei vetri per i cubi (v. comunicazione mail del 30/11/2020 sub doc. n. 34 fasc. att.), i
[...]
pagina 12 di 16 quali in data 01/12/2020 sono stati inviati da quest'ultimo alla Nova Vetro S.r.l. ai fini dell'effettuazione dell'ordine (v. doc. n. 25 fasc. att.), con consegna dei vetri avvenuta nei giorni 21 e 22/12/2020 (come risultante dalla fattura riepilogativa della Nova Vetro S.r.l. richiamante i d.d.t., sub doc. n. 26 fasc. att.).
Inoltre, quanto emerso dalle deposizioni è che, in data 29/12/2020, all'atto del montaggio dei cubi presso il cantiere “Pentagono”, alla presenza di oltre a e al legale Persona_1 Testimone_6
rappresentante attoreo, gli operai della non avevano potuto procedere al montaggio in Parte_1
quanto le dimensioni di dette lastre si erano rivelate errate, così come si era rivelato errato il posizionamento dei fori di congiunzione eseguiti sulle lastre medesime. Per tale motivo, Per_1
della si trovava a dover predisporre nuovi disegni con quote modificate all'esito
[...] CP_1
di quanto sopra, i quali venivano inviati in data 07/01/2021 a che procedeva, così, il Testimone_1 giorno seguente, all'immediata trasmissione di un ulteriore secondo ordine alla Novavetro S.r.l. (v. doc.
n. 27 fasc. att.). Quanto oggetto di riscontro documentale è stato ulteriormente confermato e specificato nel corso della prova orale espletata: in particolare, il teste ha confermato lo scambio Testimone_1
di comunicazioni con aventi ad oggetto i disegni dei vetri de quibus, predisposti da Persona_1 quest'ultimo e poi quotati dal tecnico della ai fini della trasmissione alla Novavetro S.r.l. Parte_1 sia in fase di prima predisposizione, sia all'esito della correzione dopo la mancata installazione nel cantiere alla data del 29/12/2020 (v. verbale fonoregistrazione dell'udienza del 13/09/2023);
- voce “conteggio fermi e dispersioni” di importo pari a € 504,00 oltre IVA (n. 6 ore per 3 persone impiegate al costo di € 28,00/ora): come dedotto dall'opponente, trattasi del costo del personale impiegato dalla RI durante l'intervento in cantiere del 29/12/2020 sopra descritto, addebitato alla in ragione dell'impossibilità nel procedere alla posa in opera, costo che si ritiene corretto CP_1
imputare alla convenuta in quanto conseguente all'accertata erroneità nella predisposizione dei disegni da parte della medesima che ha determinato lo stallo nell'esecuzione delle lavorazioni. Sul punto, il teste
, escusso all'udienza del 13/09/2023, ha confermato di aver personalmente partecipato, Testimone_6 in qualità di montatore dell'opponente, all'intervento del 29/12/2020 nel corso del quale si sono verificate le problematiche ridette in punto ai vetri per i cubi degli uffici (“… GIUDICE - 15) è vero che in data 29 dicembre 2020 presso il cantiere della all'atto della posa in opera dei vetri per i cubi realizzati Parte_2 dalla ES ET – Sì. GIUDICE - … sulla base dei disegni trasmessi dalla , CP_5 CP_1
è emerso che le loro dimensioni erano errate e nella medesima circostanza è emerso che i fori eseguiti sui predetti vetri, sulla base dei disegni trasmessi dalla , erano errati. ES ET – Esatto. CP_1
GIUDICE - In che senso errati? ES ET - Errati che quando siamo andati a … dovevano combinare con i ragni, quando li abbiamo posizionati non combaciavano i fori per … per l'aggancio, insomma, per il fissaggio. GIUDICE - E la posizione di questi ragni chi l'aveva determinata? ES pagina 13 di 16 Sempre la , tutte quote che ha preso la , tutte… GIUDICE - Quindi la Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1 vi ha dato la posizione dei ragni e ha indicato … ES ET - Esatto. GIUDICE - … i buchi dei vetri?! – Esatto. GIUDICE - E non combaciavano?! - E non CP_3 CP_3 combaciavano…”). Il teste in esame ha altresì dichiarato che, in tale circostanza, i lavori avevano effettivamente subito un'interruzione a causa di tale problematica (“… ES ET - Ah niente, abbiamo dovuto rismontare tutto e portare via tutto. GIUDICE - Rismontare tutto cosa? Anche i supporti?
Tutto? ES ET - Tutto, sì sì, perché prima vanno i vetri, andavano i due laterali e poi andava il cappello sopra e poi andavano montati i ragni, mentre il vetro era sospeso, appoggiato, eh eh i ragni non entravano nei fori ...”) e che in quella circostanza erano stati occupati n. 3 dipendenti della ditta attrice;
- voce “3 ore noleggio gru” di importo pari a € 240,00: trattasi del costo per il servizio di noleggio gru effettuato dalla ditta in occasione del montaggio delle lastre corrette avvenuto a fine Controparte_6
gennaio 2021, che la ha, in parte, addebitato alla considerato che, in data Parte_1 CP_1
29/12/2020, quando non si era potuto procedere al montaggio dei cubi per via delle dimensioni errate delle lastre, l'opponente aveva comunque richiesto e pagato il servizio di noleggio in commento (v. docc. nn. 29 e 30 fasc. att., nonché la testimonianza di , personalmente presente in cantiere in Testimone_6
detta data);
- voce “guarnizioni sbagliate” di importo pari a € 1.792,00 (n. 8 ore per 2 persone impiegate al costo di
€ 28,00/ora per n. 4 giorni): tale voce è stata riferita dalla RI attrice al “fermo cantiere” verificatosi successivamente all'episodio del 18/11/2020, allorquando la ditta individuale opponente si è trovata a dover effettuare un nuovo ordine per le guarnizioni profilo “h” da utilizzare per congiungere i pannelli di vetro, essendo rivelate errate le misure di quelle fornite dalla come sopra già esposto in CP_1
punto al riaddebito alla convenuta del costo di € 917 oltre IVA del materiale rivelatosi inidoneo. Tale circostanza ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle lavorazioni, così come dichiarato dai testi e , i quali erano personalmente presenti in data 18/11/2020, Testimone_6 Testimone_7 avendo questi riferito l'impossibilità nel procedere all'attività di congiunzione dei pannelli stante l'inidoneità del materiale fornito;
altresì, i medesimi testi hanno confermato la durata di n. 4 giorni del
“fermo cantiere” conseguente a tale episodio, dettato dalle tempistiche di ri-ordino e consegna delle guarnizioni da parte della ditta terza LI AS (“… GIUDICE - 25) è vero che le circostanze indicate nei due precedenti capitoli di prova hanno comportato un fermo del cantiere di circa 4 giorni?
ES ET – Eh sì, sì, perché tra riordinare e i tempi di consegna dell'altra ditta siamo stati fermi …”; “… GIUDICE - È vero che le circostanze, dei capitoli di cui ha riferito prima, ha comportato pagina 14 di 16 un fermo del cantiere di quattro giorni. ES RI - Eh sì, più o meno sì, poi io … sono tornato in fabbrica eeh… però si… ES RI – Non c'è stato verso, cioè avevamo tutta la roba lì, i vetri, tutto, ma però non potevamo … GIUDICE - D'accordo. ES RI - … andare avanti…”).
Dalla disamina sopra effettuata risulta quindi comprovata e fondata la pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della basata sulla fattura n. 58 del 18/03/2021 Parte_1 CP_1 per € 11.752,26 (€ 9.633,00 oltre IVA), la quale può quindi essere opposta in compensazione alla pretesa creditoria posta dalla convenuta a fondamento della procedura monitoria, ut supra accertata all'esito dell'odierno giudizio nell'ammontare di € 13.901,29 (€ 11.394,50 oltre IVA).
Pertanto, all'esito degli accertamenti condotti nel presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione spiegata da e della domanda riconvenzionale Parte_1
avanzata dalla medesima ditta individuale, va preliminarmente revocato il decreto ingiuntivo n. 502 del
18/06/2022 emesso dall'intestato Tribunale stante l'esistenza di una minor pretesa creditoria della CP_1 per quanto dedotto in parte motiva, dopodiché, accertato il controcredito vantato dall'opponente
[...] portato dalla fattura n. 58 del 18/03/2021 e dato atto del pagamento di € 1.759,50 oltre IVA già effettuato da quest'ultima, andrà dichiarata l'integrale compensazione tra le rispettive pretese creditorie delle parti, conseguentemente dichiarando che null'altro è dovuto dalla Parte_1
alla
[...] CP_1
Spese processuali
Il regolamento delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza e, pertanto, esse vanno poste interamente a carico della società convenuta, con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento del valore della causa (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1971/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
- accertato e dichiarato che il credito della nei confronti della CP_1 [...]
è pari a € 11.394,50 oltre IVA, nonché accertato e dichiarato che la Parte_1 medesima vanta un credito nei confronti della di € Parte_1 CP_1 9.633,00 oltre IVA, dato atto del pagamento effettuato dall'opponente di € 1.759,50 oltre IVA, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 15/06/2022, depositato in data pagina 15 di 16 18/06/2022 e accerta e dichiara la compensazione tra le rispettive pretese creditorie e che null'altro è dovuto alla in relazione alla fattura n. 291/2021; CP_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali e Parte_1 in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pesaro, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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