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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE
N. R.G. 917/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
AN Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 ente di fatto in 38122 RE (TN), via Brigata Acqui, n. 9, C.F._1 a residente in [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del Foro di RE, cod. fisc. , PEC con studio CodiceFiscale_2 Email_1 in 3 Abb ilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 25 settembre 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata in [...] il [...], di cittadinanza inare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti Per_1 Pt_1 annotazioni, con est i effetti quanto a azione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti; Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di RE, ha domandato di pronunciare Parte_1 sentenza di rettificazione dell'attribuzio inile a maschile.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuta nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita;
- che, con l'arrivo della pubertà, il sentimento di inadeguatezza è cresciuto a dismisura, ragione per cui, all'inizio del 2020, aveva deciso di fare coming out con un ristretto gruppo di amici, al contempo designando ” come proprio nome di elezione;
Per_1
- che, in seguito, negli ultimi anni del liceo, aveva deciso di fare coming out anche con i propri genitori, i quali, sebbene all'inizio riluttanti, giungevano, poi, a condividere pienamente la sua scelta, costituendo per essa, tale circostanza, un valido sostegno;
- che, nel 2022, ella iniziava un percorso di studi universitari a RE, venendo ammessa alla facoltà di matematica e dove si era potuta presentare, fin da subito, con il proprio nome di elezione, essendole concesso di attivare la carriera alias;
- che, dall'età di vent'anni, ella iniziava ad informarsi su strutture sanitarie che potessero accompagnarla nel suo percorso di transizione di genere e si determinava ad intraprendere un percorso psicologico finalizzato ad ottenere la diagnosi di disforia di genere necessaria per iniziare la terapia ormonale sostitutiva;
- che, in particolare, da giugno a luglio 2023, svolgeva degli incontri con la psicologa- psicoterapeuta trentina dott.sa Per_2
- che, una volta determinatasi ad avviare il percorso ormonale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel mese di agosto 2023, si sottoponeva anche alle visite specialistiche presso la U.O. Psichiatria del distretto Nord;
- che, segnatamente, la psichiatra dell'APSS, dott.sa confermava Persona_3 l'affermazione di genere in corso e che, nella propria c 22/08/2023, si legge che «non si evidenziano allo stato attuale, controindicazione al proseguimento del passaggio FtM con terapia ormonale»;
- che, dopo un periodo in lista d'attesa, prendeva avvio, con il primo piano terapeutico endocrinologico dell'8 aprile 2024, seguito dai piani successivi, l'assunzione di testosterone gel transdermico su prescrizione dell'endocrinologo dell'APSS dott. ; Persona_4
- che, a distanza di poco meno di un anno, i valori ormonali evidenziavano e confermavano gli effetti della terapia virilizzante (nel referto di analisi ematiche del 13 marzo 2025, si attestava, in particolare, un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 4.79 ng/mL, ovvero pari a 10 volte rispetto alla norma, di regola pari, per l'età da 20 a 49 anni, a 0.08 - 0.48);
Pag. 2 di 7 - che, oggi, in ogni ambito, la stessa era oramai riconosciuta e rispettata come , Per_1 compreso nei principali social network e nella dimensione familiare, s universitaria, dove peraltro era stata eletta rappresentante degli studenti;
- che ella era priva di prole, non era coniugata ed era di cittadinanza italiana;
- che, dunque, alla luce di quanto sopra, al fine di potere porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, si era determinata a chiedere l'accertamento della realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile (in prevalenza psicologici e comportamentali, ma anche estetico-morfologici) e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni susseguenti previste per legge. Pt_1 Per_1
All'udienza del 25 settembre 2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “Io ho iniziato a provare un disagio sin dall'età delle elementari. Al tempo era più limitato al tipo di giochi o di vestiti. Poi la cosa è cresciuta con gli anni e durante la pubertà ho avuto la vera e propria realizzazione, mi sono informato su storie di altre persone simili alle mie e quindi ho iniziato ad usare il mio nuovo nome con i miei amici delle superiori. L'ho detto poi ai miei genitori, che all'inizio non l'hanno presa molto bene. Dall'università, poi, mi sono presentato fin dall'inizio con il mio nuovo nome, intraprendendo la carriera alias e qui ho intrapreso molte più amicizie significative, in questo modo. Ho iniziato anche un percorso psicologico e poi sono passato anche ad una psichiatra. Poi sono andato dall'endocrinologo e ho iniziato un percorso ormonale circa un anno e mezzo fa. Questo percorso specifico che lo sto continuando tuttora. Ora la mia qualità di vita è molto migliorata, l'unica mia fonte di disagio/problema rimane il dato anagrafico. Con i cambiamenti messi in atto, mi sento molto a mio agio ora. So che non vorrei mai tornare indietro, dal momento che, come detto, la mia qualità di vita è nettamente migliorata rispetto a prima”.
La parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che la domanda di mutamento dei caratteri sessuali sia fondata e che, dunque, vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015 (confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello
Pag. 3 di 7 enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento- medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n. 162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
Pag. 4 di 7 psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, dall'istruttoria condotta, sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di Pt_1 sesso maschile e dalla sua ripetuta volontà di essere così ricon a in ogni contesto sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di
. Per_1
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di Parte_1
da femminile in senso maschile, all'udienza di cui in epigrafe, si
[...] atare che la ricorrente presenta sembianze maschili, come anche evincibile dalle foto in atti, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 13 novembre 2023 (doc. 7), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 4.79 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che, dall'istruttoria condotta, è emersa la persistente volontà con cui la ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della dott.ssa dott.ssa psicologa – Per_2 psicoterapeuta - sessuologa clinica, emerge che: “ si n una buona Per_1 consapevolezza riguardo alla propria identità di maschile, tanto da aver già effettuato una transizione sociale: da settembre 2023 frequenta la facoltà di matematica presso l'Università di RE, dove ha richiesto la carriera alias. Si è ambientato bene nella nuova realtà, ha stretto nuove amicizie e ha una vita sociale soddisfacente, anche grazie al presentarsi come , che gli permette di viversi nelle relazioni in maniera Per_1 più spontanea e serena”; el tempo ha ripreso contatto con il proprio Per_1 mondo interno e, riferisce, che, verso la l 2019 e i primi mesi del 2020 la consapevolezza rispetto alla propria identità di genere maschile è stata chiara e accolta dentro di lui;
in quel periodo comincia a declinare sé stesso al maschile e a fantasticare sui cambiamenti fisici”; che “Gli elementi raccolti attraverso i colloqui clinici giustificano la diagnosi di Disforia di genere (come da definizione del DSM5_Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e la chiara convinzione
Pag. 5 di 7 in di voler intraprendere un percorso di transizione. Non esistono motivi clinici Per_1 di mento all'avvio del trattamento ormonale sostitutivo (TOS) per disforia di genere”.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa del Dipartimento Persona_3 Transmurale Salute Mentale, U.O. Psichiatria Distr S di RE (doc. 5), emerge che “Gli elementi raccolti dai colloqui clinici psicologici hanno giustificato la diagnosi di disforia di genere e la chiara convinzione di di voler Per_1 intraprendere un percorso di transizione (FtM). Non esistono clinici di impedimento all' avvio del trattamento ormonale sostitutivo (TOS) per disforia di genere. Lucida, orientata ST/P, ansia libera gestibile, tono umore in asse, non alterazioni forma e contenuto del pensiero. Non necessita di terapia psicofarmacologica. Non si evidenziano allo stato attuale, controindicazioni al proseguimento del passaggio FtM con terapia ormonale”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da ” a ”. Pt_1 Per_1
Per quanto, poi, attiene al possibile futuro completamento del percorso di transizione, intrapreso da parte ricorrente, anche attraverso l'eventuale intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, si specifica, solo ai fini di completezza, l'avvenuto superamento della necessità di autorizzazione di tale trattamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, in particolare, osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Pag. 6 di 7 La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Da ciò, dunque, dovendosi fare conseguire che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà accedervi in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nel caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e, per Parte_1 l'effetto, ordina all'ufficiale di stato civile del Re ed Uniti di rettificare l'atto di nascita della predetta, iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome ” sia corretto in “ ”; Pt_1 Per_1
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso RE nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025
Il Presidenterel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE
N. R.G. 917/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
AN Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso tra nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 ente di fatto in 38122 RE (TN), via Brigata Acqui, n. 9, C.F._1 a residente in [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del Foro di RE, cod. fisc. , PEC con studio CodiceFiscale_2 Email_1 in 3 Abb ilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 25 settembre 2025;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata in [...] il [...], di cittadinanza inare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « », provvedendo alle conferenti Per_1 Pt_1 annotazioni, con est i effetti quanto a azione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti; Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di RE, ha domandato di pronunciare Parte_1 sentenza di rettificazione dell'attribuzio inile a maschile.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuta nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita;
- che, con l'arrivo della pubertà, il sentimento di inadeguatezza è cresciuto a dismisura, ragione per cui, all'inizio del 2020, aveva deciso di fare coming out con un ristretto gruppo di amici, al contempo designando ” come proprio nome di elezione;
Per_1
- che, in seguito, negli ultimi anni del liceo, aveva deciso di fare coming out anche con i propri genitori, i quali, sebbene all'inizio riluttanti, giungevano, poi, a condividere pienamente la sua scelta, costituendo per essa, tale circostanza, un valido sostegno;
- che, nel 2022, ella iniziava un percorso di studi universitari a RE, venendo ammessa alla facoltà di matematica e dove si era potuta presentare, fin da subito, con il proprio nome di elezione, essendole concesso di attivare la carriera alias;
- che, dall'età di vent'anni, ella iniziava ad informarsi su strutture sanitarie che potessero accompagnarla nel suo percorso di transizione di genere e si determinava ad intraprendere un percorso psicologico finalizzato ad ottenere la diagnosi di disforia di genere necessaria per iniziare la terapia ormonale sostitutiva;
- che, in particolare, da giugno a luglio 2023, svolgeva degli incontri con la psicologa- psicoterapeuta trentina dott.sa Per_2
- che, una volta determinatasi ad avviare il percorso ormonale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel mese di agosto 2023, si sottoponeva anche alle visite specialistiche presso la U.O. Psichiatria del distretto Nord;
- che, segnatamente, la psichiatra dell'APSS, dott.sa confermava Persona_3 l'affermazione di genere in corso e che, nella propria c 22/08/2023, si legge che «non si evidenziano allo stato attuale, controindicazione al proseguimento del passaggio FtM con terapia ormonale»;
- che, dopo un periodo in lista d'attesa, prendeva avvio, con il primo piano terapeutico endocrinologico dell'8 aprile 2024, seguito dai piani successivi, l'assunzione di testosterone gel transdermico su prescrizione dell'endocrinologo dell'APSS dott. ; Persona_4
- che, a distanza di poco meno di un anno, i valori ormonali evidenziavano e confermavano gli effetti della terapia virilizzante (nel referto di analisi ematiche del 13 marzo 2025, si attestava, in particolare, un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 4.79 ng/mL, ovvero pari a 10 volte rispetto alla norma, di regola pari, per l'età da 20 a 49 anni, a 0.08 - 0.48);
Pag. 2 di 7 - che, oggi, in ogni ambito, la stessa era oramai riconosciuta e rispettata come , Per_1 compreso nei principali social network e nella dimensione familiare, s universitaria, dove peraltro era stata eletta rappresentante degli studenti;
- che ella era priva di prole, non era coniugata ed era di cittadinanza italiana;
- che, dunque, alla luce di quanto sopra, al fine di potere porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, si era determinata a chiedere l'accertamento della realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile (in prevalenza psicologici e comportamentali, ma anche estetico-morfologici) e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni susseguenti previste per legge. Pt_1 Per_1
All'udienza del 25 settembre 2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “Io ho iniziato a provare un disagio sin dall'età delle elementari. Al tempo era più limitato al tipo di giochi o di vestiti. Poi la cosa è cresciuta con gli anni e durante la pubertà ho avuto la vera e propria realizzazione, mi sono informato su storie di altre persone simili alle mie e quindi ho iniziato ad usare il mio nuovo nome con i miei amici delle superiori. L'ho detto poi ai miei genitori, che all'inizio non l'hanno presa molto bene. Dall'università, poi, mi sono presentato fin dall'inizio con il mio nuovo nome, intraprendendo la carriera alias e qui ho intrapreso molte più amicizie significative, in questo modo. Ho iniziato anche un percorso psicologico e poi sono passato anche ad una psichiatra. Poi sono andato dall'endocrinologo e ho iniziato un percorso ormonale circa un anno e mezzo fa. Questo percorso specifico che lo sto continuando tuttora. Ora la mia qualità di vita è molto migliorata, l'unica mia fonte di disagio/problema rimane il dato anagrafico. Con i cambiamenti messi in atto, mi sento molto a mio agio ora. So che non vorrei mai tornare indietro, dal momento che, come detto, la mia qualità di vita è nettamente migliorata rispetto a prima”.
La parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che la domanda di mutamento dei caratteri sessuali sia fondata e che, dunque, vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr. Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015 (confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello
Pag. 3 di 7 enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento- medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n. 162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
Pag. 4 di 7 psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, dall'istruttoria condotta, sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di Pt_1 sesso maschile e dalla sua ripetuta volontà di essere così ricon a in ogni contesto sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di
. Per_1
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di Parte_1
da femminile in senso maschile, all'udienza di cui in epigrafe, si
[...] atare che la ricorrente presenta sembianze maschili, come anche evincibile dalle foto in atti, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 13 novembre 2023 (doc. 7), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 4.79 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che, dall'istruttoria condotta, è emersa la persistente volontà con cui la ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della dott.ssa dott.ssa psicologa – Per_2 psicoterapeuta - sessuologa clinica, emerge che: “ si n una buona Per_1 consapevolezza riguardo alla propria identità di maschile, tanto da aver già effettuato una transizione sociale: da settembre 2023 frequenta la facoltà di matematica presso l'Università di RE, dove ha richiesto la carriera alias. Si è ambientato bene nella nuova realtà, ha stretto nuove amicizie e ha una vita sociale soddisfacente, anche grazie al presentarsi come , che gli permette di viversi nelle relazioni in maniera Per_1 più spontanea e serena”; el tempo ha ripreso contatto con il proprio Per_1 mondo interno e, riferisce, che, verso la l 2019 e i primi mesi del 2020 la consapevolezza rispetto alla propria identità di genere maschile è stata chiara e accolta dentro di lui;
in quel periodo comincia a declinare sé stesso al maschile e a fantasticare sui cambiamenti fisici”; che “Gli elementi raccolti attraverso i colloqui clinici giustificano la diagnosi di Disforia di genere (come da definizione del DSM5_Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e la chiara convinzione
Pag. 5 di 7 in di voler intraprendere un percorso di transizione. Non esistono motivi clinici Per_1 di mento all'avvio del trattamento ormonale sostitutivo (TOS) per disforia di genere”.
Allo stesso modo, dal referto a firma della dott.ssa del Dipartimento Persona_3 Transmurale Salute Mentale, U.O. Psichiatria Distr S di RE (doc. 5), emerge che “Gli elementi raccolti dai colloqui clinici psicologici hanno giustificato la diagnosi di disforia di genere e la chiara convinzione di di voler Per_1 intraprendere un percorso di transizione (FtM). Non esistono clinici di impedimento all' avvio del trattamento ormonale sostitutivo (TOS) per disforia di genere. Lucida, orientata ST/P, ansia libera gestibile, tono umore in asse, non alterazioni forma e contenuto del pensiero. Non necessita di terapia psicofarmacologica. Non si evidenziano allo stato attuale, controindicazioni al proseguimento del passaggio FtM con terapia ormonale”.
Alla luce di quanto sopra, va ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da ” a ”. Pt_1 Per_1
Per quanto, poi, attiene al possibile futuro completamento del percorso di transizione, intrapreso da parte ricorrente, anche attraverso l'eventuale intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, si specifica, solo ai fini di completezza, l'avvenuto superamento della necessità di autorizzazione di tale trattamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, in particolare, osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Pag. 6 di 7 La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Da ciò, dunque, dovendosi fare conseguire che qualora la ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà accedervi in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nel caso di specie, non solo non è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e, per Parte_1 l'effetto, ordina all'ufficiale di stato civile del Re ed Uniti di rettificare l'atto di nascita della predetta, iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2003, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome ” sia corretto in “ ”; Pt_1 Per_1
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso RE nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025
Il Presidenterel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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