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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22227/2021 R.Gen.Aff.Cont. TRA
in persona del l.r. Direttore generale D.r. Ing. Parte_1 [...]
con sede legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, ed ivi Parte_2 Pt_1 elettivamente domiciliata, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Monica Laiso, giusta procura in atti
- RICORRENTE E
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 in al Vico Cacciottoli n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Raniero Antino Pt_1 che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- RESISTENTE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 cpc, del 15.09.2021, l , in p.l.r.p.t. adiva Parte_1 il Tribunale di Napoli affinché venisse condannato all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in in Vico Lungo Montecalvario n. 41 iscritto al Pt_1
N.C.E.U. di sez. MON foglio 4 particella 717 sub. 5, occupato sine titulo, con Pt_1 condanna dello stesso al pagamento della somma di € 53.994,78 a titolo di indennità di occupazione o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese e compensi di giudizio. A sostegno del ricorso la premetteva di essere piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria dell'immobile de quo trasferitole in proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. 32/1994, come da D.P.G.R. N.509 DEL 22.3.20001; che il resistente non aveva mai inteso stipulare un regolare contratto di locazione, né tantomeno aveva effettuato alcun regolare pagamento afferente all'occupazione illegittima e che, pertanto, lo stesso in data 10.10.2018 veniva costituito in mora per i canoni non pagati pari ad € 31.162,62; che con nota del 7.11.2018, il Sig. dichiarandosi debitore nei confronti Controparte_1 della ASL NA1, chiedeva formalmente alla stessa di revisionare e diminuire l'importo del suo debito, si rendeva inoltre disponibile alla sottoscrizione di un eventuale Parte Contro contratto di locazione afferente il predetto immobile;
che in data 14.01.2019 l 1 non accoglieva la richiesta del Sig. in merito alla contestazione parziale del
[...] CP_1 debito maturato, mettendolo nuovamente in mora per importi pari ad € 32.308,83, desumibili dall'insieme delle rate mensili non pagate dell'importo ciascuna di € 380,84; che alla data del ricorso il risultava debitore per un totale complessivo CP_1 di € 53.994,78. Il resistente nel costituirsi si opponeva alla domanda deducendo di occupare l'immobile sin dal 1991 “come è dimostrato dai bollettini afferenti il canone di locazione allo stesso intestati e precompilati (di cui si allega uno stralcio) inviati dall'Ente proprietario dell'epoca (Comune di Napoli inizialmente e successivamente
), e che il sig. ha sempre regolarmente pagato. Tali Parte_1 CP_1 bollettini di pagamento del canone, tutti precompilati ed intestati al sig. , CP_1 erano consegnati a quest'ultimo dalla , gestore per la riscossione del Comune CP_3 di Napoli fino all'anno 2000, incarico successivamente ricoperto dalla Romeo Gestioni spa sempre per conto del Comune di Napoli (fino all'anno 2005) ed infine per Parte conto dell' (dall'anno 2005), attuale Ente proprietario Parte_1 dell'immobile”. Deduceva, altresì: che il canone di locazione iniziale si aggirava intorno alle 44.000 lire, trasformato nel 2002 ad euro 27,00 circa e che poi in ragione di “una nota mala gestio della Romeo Gestioni spa, al sig. , dall'anno 2011, CP_1 furono recapitati dei bollettini di pagamento del canone per l'esosa somma di euro 373,78 circa, aumento del tutto illegittimo ed immotivato”; di aver chiesto più volte agli Enti proprietari di ricondurre il canone agli originari importi, ma senza ricevere alcun riscontro. Precisava che, dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici della Romeo Gestioni spa, l'Ente proprietario rifiutava qualsivoglia possibilità di formalizzare il contratto di locazione con importi adeguati e diffidava il Sig. al pagamento CP_1 dei canoni di locazione impagati e l'immediato rilascio dell'immobile. Espletata la mediazione, con Ordinanza del 23.05.2023, il Giudice disponeva il mutamento del rito speciale in rito ordinario fissando per la trattazione l'udienza del 2.10.2023, invitando parte resistente a comparire a quell'udienza per essere sentito sui fatti di causa. A tale udienza, sentito il convenuto, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 14.2.2024 concedendo i termini ex art. 183 VI comma. Depositate le memorie, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata da parte ricorrente e rigettata dal resistente. All'udienza del 15.01.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo. La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dalla ricorrente. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, occupato dal convenuto senza titolo alcuno. Va, infatti, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabilito che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. 7305/2014) Questa impostazione assume rilevanza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643), mentre nell'azione restitutoria (avente natura personale) la prova è basata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restituzione del bene. Tuttavia, la suddetta
“probatio diabolica” può, secondo consolidata giurisprudenza, subire delle attenuazioni, in virtù della particolare difesa del convenuto (“In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.” Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.1569 del 19/01/2022). Nella fattispecie in esame il resistente non ha contestato l'appartenenza del bene all che ha dimostrato di essere proprietaria dell'immobile in Parte_1 contestazione. Più precisamente risulta agli atti che l'unità immobiliare per cui è causa era stata trasferita in proprietà dal Comune di all , in Pt_1 Parte_1 ragione dell'art. 5 del D.L. n. 502 del 1992, che ha riformato il sistema sanitario nazionale mediante l'accorpamento delle funzioni svolte in campo sanitario da diversi enti. Inoltre, con l'art. 26 della L.R. 32 del 1994, la Regione Campania, in conformità con il citato decreto, ha disposto che ai costituenti nuovi enti venissero trasferiti tutti i beni mobili e immobili, compresi quelli previsti dagli artt. 65, comma 1, e 66, della L. n. 833 del 1978. Infine, con il D.P.G.R.C. n. 509 del 22.03.2001 agli atti l'immobile oggetto di controversia è stato trasferito ex lege all . Parte_1
Neppure l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto risulta contestata da quest'ultimo, il quale ha solo dedotto di occuparlo sin dal 1991, di aver corrisposto il canone come da bollettini precompilati e a lui intestati dalla Romeo Gestioni e di avere più volte chiesto di regolarizzare la sua posizione. Parte Tale deduzione non mina la legittimità della pretesa dell considerato che, pur non potendo sostenere che il resistente si sia introdotto clandestinamente nell'immobile, in ogni caso, in mancanza di un contratto di locazione che avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto a pena di nullità, lo stesso non può che considerarsi occupante abusivo Parte dell'immobile in assenza di un titolo che ne legittimi l'occupazione. Pertanto, l subentrata al Comune nella proprietà dell'immobile, legittimamente ha agito per il rilascio e per i suesposti motivi il convenuto va condannato al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa libero e vuoto di persone e cose. Per quanto riguarda la domanda attorea di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione sine titulo va evidenziato che la Suprema Corte è intervenuta sul punto con due decisioni – Sez. Un. n. 33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022 – intese a chiarire il tema dell'ammissibilità del c.d. danno in re ipsa, enunciando tre principi di diritto: 1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le S.U. riconoscono la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento. Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che, come chiarito in sentenza, il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. Il secondo principio di diritto, sancito dalla Suprema Corte, detta la regola della determinazione del quantum nel caso (frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Parte Nella fattispecie in esame l ha assolto l'onere di allegazione del danno deducendo di aver “perso l'occasione di locare il bene con effetto immediato e destinare i proventi derivati dal canone di locazione a scopi sanitari.” Relativamente al quantum , con ordinanza del 14.2.2024 il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis che prevedeva il “ pagamento della somma maturata ad oggi pari ad euro 9100,00 oltre euro 160,00 mensili fino al rilascio”. Tale Parte proposta, rifiutata dal resistente veniva accettata dall la quale all'udienza del 15.1.2024 chiedeva condannarsi parte resistente al pagamento della somma come individuata nella proposta, somma calcolata sulla base di una indennità pari ad euro 160 mensili e cristallizzata alla data del 14.2.2024 . Pertanto il va condannato al pagamento alla data del 15.1.2025 della somma CP_1 di € 10860,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in riferimento al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma che il Tribunale liquida in euro 761,60 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., La norma punisce quelle condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost., possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile, in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria. Nel caso concretamente in esame il comportamento processuale del convenuto difetta di quel minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenuta secondo la quale il pagamento della somma , come “ generosamente “ indicata dal Giudice, Parte avrebbe potuto essere effettuata solo a condizione che accettasse di stipulare un nuovo contratto di locazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in in Controparte_1 Pt_1
Vico Lungo Montecalvario n. 41 meglio identificato agli atti;
- Ordina il rilascio immediato del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose;
- condanna al pagamento della somma di euro 10860,00 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione maturata sino ad oggi oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in euro 450,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Parte
- condanna al pagamento in favore dell della somma di euro Controparte_1
761,60 ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. F. si riserva il deposito della motivazione entro il 14.2.2025
Si comunichi.
Napoli, 10 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e succ. modifiche.
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22227/2021 R.Gen.Aff.Cont. TRA
in persona del l.r. Direttore generale D.r. Ing. Parte_1 [...]
con sede legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, ed ivi Parte_2 Pt_1 elettivamente domiciliata, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Monica Laiso, giusta procura in atti
- RICORRENTE E
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 in al Vico Cacciottoli n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Raniero Antino Pt_1 che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- RESISTENTE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 cpc, del 15.09.2021, l , in p.l.r.p.t. adiva Parte_1 il Tribunale di Napoli affinché venisse condannato all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in in Vico Lungo Montecalvario n. 41 iscritto al Pt_1
N.C.E.U. di sez. MON foglio 4 particella 717 sub. 5, occupato sine titulo, con Pt_1 condanna dello stesso al pagamento della somma di € 53.994,78 a titolo di indennità di occupazione o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese e compensi di giudizio. A sostegno del ricorso la premetteva di essere piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria dell'immobile de quo trasferitole in proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. 32/1994, come da D.P.G.R. N.509 DEL 22.3.20001; che il resistente non aveva mai inteso stipulare un regolare contratto di locazione, né tantomeno aveva effettuato alcun regolare pagamento afferente all'occupazione illegittima e che, pertanto, lo stesso in data 10.10.2018 veniva costituito in mora per i canoni non pagati pari ad € 31.162,62; che con nota del 7.11.2018, il Sig. dichiarandosi debitore nei confronti Controparte_1 della ASL NA1, chiedeva formalmente alla stessa di revisionare e diminuire l'importo del suo debito, si rendeva inoltre disponibile alla sottoscrizione di un eventuale Parte Contro contratto di locazione afferente il predetto immobile;
che in data 14.01.2019 l 1 non accoglieva la richiesta del Sig. in merito alla contestazione parziale del
[...] CP_1 debito maturato, mettendolo nuovamente in mora per importi pari ad € 32.308,83, desumibili dall'insieme delle rate mensili non pagate dell'importo ciascuna di € 380,84; che alla data del ricorso il risultava debitore per un totale complessivo CP_1 di € 53.994,78. Il resistente nel costituirsi si opponeva alla domanda deducendo di occupare l'immobile sin dal 1991 “come è dimostrato dai bollettini afferenti il canone di locazione allo stesso intestati e precompilati (di cui si allega uno stralcio) inviati dall'Ente proprietario dell'epoca (Comune di Napoli inizialmente e successivamente
), e che il sig. ha sempre regolarmente pagato. Tali Parte_1 CP_1 bollettini di pagamento del canone, tutti precompilati ed intestati al sig. , CP_1 erano consegnati a quest'ultimo dalla , gestore per la riscossione del Comune CP_3 di Napoli fino all'anno 2000, incarico successivamente ricoperto dalla Romeo Gestioni spa sempre per conto del Comune di Napoli (fino all'anno 2005) ed infine per Parte conto dell' (dall'anno 2005), attuale Ente proprietario Parte_1 dell'immobile”. Deduceva, altresì: che il canone di locazione iniziale si aggirava intorno alle 44.000 lire, trasformato nel 2002 ad euro 27,00 circa e che poi in ragione di “una nota mala gestio della Romeo Gestioni spa, al sig. , dall'anno 2011, CP_1 furono recapitati dei bollettini di pagamento del canone per l'esosa somma di euro 373,78 circa, aumento del tutto illegittimo ed immotivato”; di aver chiesto più volte agli Enti proprietari di ricondurre il canone agli originari importi, ma senza ricevere alcun riscontro. Precisava che, dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici della Romeo Gestioni spa, l'Ente proprietario rifiutava qualsivoglia possibilità di formalizzare il contratto di locazione con importi adeguati e diffidava il Sig. al pagamento CP_1 dei canoni di locazione impagati e l'immediato rilascio dell'immobile. Espletata la mediazione, con Ordinanza del 23.05.2023, il Giudice disponeva il mutamento del rito speciale in rito ordinario fissando per la trattazione l'udienza del 2.10.2023, invitando parte resistente a comparire a quell'udienza per essere sentito sui fatti di causa. A tale udienza, sentito il convenuto, il Giudice rinviava alla successiva udienza del 14.2.2024 concedendo i termini ex art. 183 VI comma. Depositate le memorie, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata da parte ricorrente e rigettata dal resistente. All'udienza del 15.01.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo. La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda proposta dalla ricorrente. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, occupato dal convenuto senza titolo alcuno. Va, infatti, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabilito che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. 7305/2014) Questa impostazione assume rilevanza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643), mentre nell'azione restitutoria (avente natura personale) la prova è basata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restituzione del bene. Tuttavia, la suddetta
“probatio diabolica” può, secondo consolidata giurisprudenza, subire delle attenuazioni, in virtù della particolare difesa del convenuto (“In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.” Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.1569 del 19/01/2022). Nella fattispecie in esame il resistente non ha contestato l'appartenenza del bene all che ha dimostrato di essere proprietaria dell'immobile in Parte_1 contestazione. Più precisamente risulta agli atti che l'unità immobiliare per cui è causa era stata trasferita in proprietà dal Comune di all , in Pt_1 Parte_1 ragione dell'art. 5 del D.L. n. 502 del 1992, che ha riformato il sistema sanitario nazionale mediante l'accorpamento delle funzioni svolte in campo sanitario da diversi enti. Inoltre, con l'art. 26 della L.R. 32 del 1994, la Regione Campania, in conformità con il citato decreto, ha disposto che ai costituenti nuovi enti venissero trasferiti tutti i beni mobili e immobili, compresi quelli previsti dagli artt. 65, comma 1, e 66, della L. n. 833 del 1978. Infine, con il D.P.G.R.C. n. 509 del 22.03.2001 agli atti l'immobile oggetto di controversia è stato trasferito ex lege all . Parte_1
Neppure l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto risulta contestata da quest'ultimo, il quale ha solo dedotto di occuparlo sin dal 1991, di aver corrisposto il canone come da bollettini precompilati e a lui intestati dalla Romeo Gestioni e di avere più volte chiesto di regolarizzare la sua posizione. Parte Tale deduzione non mina la legittimità della pretesa dell considerato che, pur non potendo sostenere che il resistente si sia introdotto clandestinamente nell'immobile, in ogni caso, in mancanza di un contratto di locazione che avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto a pena di nullità, lo stesso non può che considerarsi occupante abusivo Parte dell'immobile in assenza di un titolo che ne legittimi l'occupazione. Pertanto, l subentrata al Comune nella proprietà dell'immobile, legittimamente ha agito per il rilascio e per i suesposti motivi il convenuto va condannato al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa libero e vuoto di persone e cose. Per quanto riguarda la domanda attorea di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione sine titulo va evidenziato che la Suprema Corte è intervenuta sul punto con due decisioni – Sez. Un. n. 33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022 – intese a chiarire il tema dell'ammissibilità del c.d. danno in re ipsa, enunciando tre principi di diritto: 1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le S.U. riconoscono la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento. Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che, come chiarito in sentenza, il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. Il secondo principio di diritto, sancito dalla Suprema Corte, detta la regola della determinazione del quantum nel caso (frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Parte Nella fattispecie in esame l ha assolto l'onere di allegazione del danno deducendo di aver “perso l'occasione di locare il bene con effetto immediato e destinare i proventi derivati dal canone di locazione a scopi sanitari.” Relativamente al quantum , con ordinanza del 14.2.2024 il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis che prevedeva il “ pagamento della somma maturata ad oggi pari ad euro 9100,00 oltre euro 160,00 mensili fino al rilascio”. Tale Parte proposta, rifiutata dal resistente veniva accettata dall la quale all'udienza del 15.1.2024 chiedeva condannarsi parte resistente al pagamento della somma come individuata nella proposta, somma calcolata sulla base di una indennità pari ad euro 160 mensili e cristallizzata alla data del 14.2.2024 . Pertanto il va condannato al pagamento alla data del 15.1.2025 della somma CP_1 di € 10860,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in riferimento al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma che il Tribunale liquida in euro 761,60 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., La norma punisce quelle condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost., possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile, in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria. Nel caso concretamente in esame il comportamento processuale del convenuto difetta di quel minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenuta secondo la quale il pagamento della somma , come “ generosamente “ indicata dal Giudice, Parte avrebbe potuto essere effettuata solo a condizione che accettasse di stipulare un nuovo contratto di locazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in in Controparte_1 Pt_1
Vico Lungo Montecalvario n. 41 meglio identificato agli atti;
- Ordina il rilascio immediato del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose;
- condanna al pagamento della somma di euro 10860,00 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione maturata sino ad oggi oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in euro 450,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Parte
- condanna al pagamento in favore dell della somma di euro Controparte_1
761,60 ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. F. si riserva il deposito della motivazione entro il 14.2.2025
Si comunichi.
Napoli, 10 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e succ. modifiche.