Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5967/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione in data 24.9.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Frosinone, via Parte_1 C.F._1
Isonzo n. 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Di Tomassi (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Castro dei Volsci, via Controparte_1 C.F._3 delle Grotte n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Mattoni (c.f. , C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato –
Oggetto: Appello sentenza n. 243/2021 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 5.3.2021
(Indebito soggettivo – indebito oggettivo).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis: 1) IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.243/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, Giudice Dott. Masetti nell'ambito del giudizio N.R.G. 3539/09 depositata in cancelleria in data 05.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si richiamano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, domanda ed eccezione, - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza, totale e/o parziale del credito asseritamente vantato dall'opposto; - in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la nullità del riconoscimento del debito, disporre la restituzione di quelle somme versate dal debitore in quanto prive di giustificazione causale;
- sempre in via riconvenzionale, accertata la responsabilità dell'opposto per i fatti a lui contestati, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, quantificabili in €.10.000,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita rigettata ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione
1) In via preliminare rigettare la domanda di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
3
2) In via principale e nel merito a) Accertata l'infondatezza dei motivi di impugnazione rigettare l'appello promosso dal Sig.
e per l'effetto Parte_1
b) Riformare la sentenza n. 243/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone ritenendo dovuta dal Sig.
la somma complessiva di € 30.000,00 e confermando il decreto ingiuntivo n. 968/09; Parte_1
3) In subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, condannare il Sig. Parte_1
al pagamento della maggiore somma di € 15.500,00 in luogo di € 11.500,00 per la
[...] mancata prova del pagamento di € 5.000,00 da parte dello stesso stante la non riconducibilità al credito azionato dei quattro assegni emessi nell'agosto del 2008 dalla Sig.ra Controparte_2
in favore della Controparte_3
In ogni caso con il pieno favore delle spese e degli onorari di causa.
In via istruttoria chiede ammettersi prova diretta e contraria sui mezzi di prova che controparte fosse ammessa ad esperire.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata così ha riportato i fatti di causa e la decisione adottata:
“Con decreto ingiuntivo n. 968/09 del 15-16.9.2009 il Tribunale di Frosinone ingiungeva a di pagare a la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_2 Controparte_1
domanda al saldo e spese del procedimento, oggetto, a dire del ricorrente, di un precedente prestito all'ingiunto da restituire entro sessanta giorni (come da dichiarazioni del 23.7.2008 sottoscritte dal debitore) e non più rimborsato.
Proponeva opposizione il deducendo di essere stato vittima di usura da parte del Parte_1
. Narrava in particolare che quest'ultimo, approfittando del suo stato di difficoltà _1
economica, a partire dal 2006, gli aveva versato somme di denaro in contanti dietro consegna di assegni bancari di importo sempre superiore;
che con il passare del tempo, trovandosi in difficoltà con i pagamenti, l'opponente era stato costretto a consegnare al numerosi altri _1
assegni bancari, emessi da lui stesso o da suoi stretti congiunti, al fine di “coprire” i titoli precedentemente emessi, che però non venivano restituiti, di modo che “in circa due anni, a fronte di un credito iniziale di poche centinaia di euro, l'opposto si trovava nel possesso di assegni di importo più che doppio rispetto a quanto effettivamente mutuato;
che all'inizio del 2009, quando 4
la situazione era divenuta insostenibile, il aveva richiesto il pagamento dell'importo di _1
tutti gli assegni in suo possesso, minacciando in caso contrario il protesto dei titoli (che in effetti veniva elevato per cinque assegni bancari portati all'incasso nel maggio del 2009) e nello stesso periodo, anche a mezzo del suo sodale , aveva posto in essere condotte Persona_1 intimidatorie verso l'attore ed i suoi familiari al fine di ottenere il pagamento delle somme, comprendenti interessi esorbitanti. Aggiungeva che, alla luce dei versamenti eseguiti, il debito contratto in linea capitale doveva ritenersi ampiamente estinto, mentre nessun valore poteva essere attribuito alle dichiarazioni allegate al ricorso per d.i., in quanto anch'esse estorte con violenza, rappresentata dalla minaccia di un male ingiusto per l'opponente ed i suoi familiari.
Concludeva pertanto chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la nullità delle scritture di riconoscimento di debito, disporsi la restituzione delle somme versate in assenza di giustificazione causale nonché condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni, stante la sua responsabilità per i fatti contestati, nella misura di €
10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto dal ed in Controparte_1 Parte_1
particolare osservando che: -le parti erano state messe in contatto nel marzo 2008 da un amico comune, tale , il quale, grazie alla particolare amicizia e disponibilità Persona_1 manifestata in passato verso il , aveva convinto quest'ultimo ad aiutare economicamente _1 il con la concessione di un mutuo di € 50.000,00 a titolo gratuito, da restituire in rate Parte_1
di diverso importo con scadenza a partire dal mese di maggio 2008, dietro rilascio di assegni bancari e postali a garanzia del credito emessi dallo stesso debitore, dalla figlia CP_2
e dalla moglie;
-che, essendo rimasti impagati alcuni titoli, il
[...] Controparte_4
aveva deciso di restituire gli assegni al e di farsi firmare da quest'ultimo due _1 Parte_1 dichiarazioni di riconoscimento di debito (l'una di € 12.000,00, l'altra di € 18.000,00, per il totale debito residuo di € 30.000,00), con l'impegno al pagamento delle somme entro 60 giorni;
-che, in quella stessa occasione, il aveva chiesto ed ottenuto a mutuo l'ulteriore cifra di € Parte_1
36.000,00 rimettendo in cambio assegni bancari di diverso importo per una somma complessiva pari a quella mutuata;
-che, allo scadere del termine di sessanta giorni dalla firma delle dichiarazioni, l'attore aveva usufruito di un'ulteriore dilazione di pagamento, ma ancora una volta i titoli precedentemente rilasciati erano rimasti, poi, in parte, insoluti alle scadenze e solo per evitare il protesto ai danni dell'opponente il aveva accettato di sottoscrivere alcune _1 quietanze liberatorie da consegnare all'ufficio postale per un totale di € 13.500,00, facendosi firmare nuovi titoli di pari importo;
-che, a seguito dei parziali pagamenti ricevuti, il _1 5
restava creditore dell'importo di € 51.700,00, di cui € 30.000,00 portati dalle dichiarazioni di riconoscimento di debito (per quali aveva agito in via monitoria) ed € 21.700,00 portati da n. 5 assegni postali (per i quali, a seguito del protesto, aveva notificato distinto atto di precetto); -che solo allorquando il convenuto, stanco dei continui ritardi, aveva agito per il recupero del proprio credito, l'attore aveva lamentato l'infondatezza della pretesa arrivando al punto di sporgere una
“pseudo” querela per usura.
Per le ragioni suesposte chiedeva di rigettare le avverse domande e di confermare il decreto ingiuntivo.
La causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dal convenuto, veniva istruita con interrogatorio formale dell'opposto, prove testimoniali, ordini di esibizione di estratti conto ed assegni bancari nonché
CTU, quindi veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2015. Con ordinanza di rimessione in istruttoria depositata l'8.3.2016, tenuto conto dell'intervenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di per gli stessi fatti oggetto di causa, in relazione al reato Controparte_1 di usura, nonché dell'avvenuta costituzione di parte civile di , veniva disposta Parte_1
ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.p. la sospensione del giudizio civile fino alla definizione, con sentenza penale irrevocabile, del procedimento RGNR n. 4960/2009.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato il 13.2.2020 il , vista la conclusione del _1
processo penale con la sentenza n. 13865/18 emessa dalla Corte di Appello di Roma Seconda Sez.
Penale, divenuta irrevocabile, chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
La causa civile riprendeva quindi il suo corso e veniva trattenuta nuovamente in decisione con i termini di legge all'udienza del 22.5.2020; infine, previa rimessione sul ruolo finalizzata all'acquisizione della sentenza integrale di primo grado del giudizio penale, emessa dal Tribunale di Frosinone il 24.4.2018, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, occorre prendere atto della rilevanza del giudicato penale formatosi in relazione ai medesimi fatti posti a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da Parte_2
Quest'ultimo, infatti, ha contestato la pretesa di pagamento fatta valere in via monitoria dal
(relativa, come specificato nel corso del giudizio di opposizione, ad un mutuo di € _1
50.000,00 asseritamente concesso nel marzo 2008 e rimasto impagato per € 30.000,00, come da 6
scritture di riconoscimento di debito del luglio 2008) adducendo il carattere usurario dei prestiti di denaro nel tempo ricevuti dall'opposto, a suo dire iniziati nel 2006 e sempre operati attraverso un sistema di “cambio” di assegni (tratti da suo conto corrente personale ovvero da conti intestati alla moglie e alla figlia) sino a quando, all'inizio del 2009, non veniva ad essere preteso dal l'immediato pagamento di tutti i titoli in suo possesso. _1
L'opponente ha in particolare sostenuto di essere stato richiesto di versare somme esorbitanti a titolo di interesse (considerati gli importi percepiti e quelli invece portati dagli assegni consegnati all'opposto), di modo che, considerati i versamenti già eseguiti e la non debenza di quanto preteso a titolo di interesse, il debito per capitale sarebbe ormai completamente estinto e sussisterebbe, piuttosto, un credito del per la restituzione di quanto versato in eccesso. Parte_1
Per la medesima vicenda sopra descritta veniva sporta dal denuncia-querela nei Parte_1
confronti del e di altri per il reato di usura (doc. 3 allegato alla citazione), a seguito della _1 quale veniva esercitata l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati e nel relativo processo il si costituiva parte civile con richiesta di risarcimento dei danni e di restituzione Parte_1
delle somme (cfr. l'atto di costituzione di parte civile depositato all'udienza del 5.4.2013 e le conclusioni della parte civile riportate nella sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Frosinone al termine del giudizio).
Il processo penale si concludeva con sentenza di assoluzione del ex art. 530, comma 2, _1
c.p.p. per insussistenza del fatto ed il successivo appello, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione, riguardava solo l'ulteriore e distinto reato contestato di abusiva attività finanziaria ex art. 132 d.lgs. 385/93 (capo “B”).
Come si evince dall'imputazione richiamata nell'atto di costituzione di parte civile e dal capo di imputazione su cui si è poi, nello specifico, pronunciato con formula assolutoria il Tribunale
(capo “A”), nonché come si ricava dalla lettura integrale della sentenza in commento, le condotte di cui è stato chiamato a rispondere in sede penale il comprendono le dazioni di denaro _1
oggetto della presente causa civile.
Difatti nel predetto capo di imputazione è stata indicata la condotta consistita nel farsi promettere e corrispondere, per somme erogate a titolo di mutuo, interessi usurari e comunque sproporzionati rispetto alla prestazione resa ed ai tassi medi praticati dal sistema bancario per operazioni similari, con particolare riferimento alla concessione al di prestiti in più Parte_1 occasioni, dal dicembre 2004 al maggio 2009, per complessivi € 295.000,00, con pretesa di 7
interessi per € 98.000,00 attraverso il rilascio, ad ogni erogazione, di un assegno postdatato di importo maggiore dell'importo erogato.
Nei fatti giudicati in sede penale vengono dunque ad essere comprese tutte le erogazioni di denaro che l'opponente sostiene di avere ricevuto dall'opposto.
L'identità dei fatti è del resto comprovata dal fatto che il Tribunale Penale, dopo aver considerato le deposizioni di , della figlia e della moglie Parte_1 Controparte_2
(costoro escusse come testi anche in questa sede civile) ha preso Controparte_4
specificamente in esame la relazione di CTU espletata nel presente giudizio, in quanto evidentemente pertinente ai fatti giudicati.
Proprio per la ritenuta pregiudizialità si è d'altronde giustificata la sospensione ex art. 295
c.p.c. dell'odierno procedimento civile in attesa della conclusione, con sentenza irrevocabile, di quello penale.
Vale osservare, a questo punto, la portata degli artt. 652 c.p.p. e 654 c.p.p. relativi alla rilevanza del giudicato penale di assoluzione nei giudizi civili di danno e nei giudizi civili non di danno.
L'art. 652 (intitolato “Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno”) recita: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo
75 comma 2”.
L'art. 654 c.p.p. (intitolato “Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”) recita: “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti 8
rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ebbene i fatti accertati in sede penale ed ivi ritenuti rilevanti ai fini della decisione concernono proprio la dimostrazione del carattere usurario dei prestiti effettuati dal al , la _1 Parte_1 quale è stata esclusa alla luce all'incertezza dei risultati delle prove dichiarative raccolte su aspetti essenziali quali l'ammontare complessivo delle somme ricevute in prestito, gli interessi pretesi ed i tempi di restituzione.
Per quanto poi specificamente concerne il segmento temporale interessante gli anni 2008-
2009 (entro il quale si collocano le dazioni di denaro cui ha fatto riferimento l'opposto), il
Tribunale Penale, riprendendo proprio l'analisi del CTU, Dott. nominato nel Persona_2
presente giudizio civile, la cui relazione ha acquisito, ha rimarcato i profili di criticità della ricostruzione insiti nell'incertezza delle sue premesse di base (il punto è ben spiegato a pag. 14 della sentenza).
L'insussistenza, dunque, della dedotta fattispecie usuraria, accertata con efficacia di giudicato in sede penale, porta, da un lato, a dover respingere le domande restitutorie e risarcitorie, connesse con i fatti di usura, avanzate dall'attore (anche) nell'odierno giudizio civile con l'atto di citazione in opposizione a d.i. e, dall'altro, a dover escludere l'illegittimità, sotto questo profilo, della richiesta di pagamento avanzata dall'opposto.
In particolare, e per quanto qui rileva, deve ritenersi acclarato in modo inoppugnabile che le somme pretese in pagamento dal e di cui alle dichiarazioni di riconoscimento di debito _1
dallo stesso prodotte non riguardassero né comprendessero interessi usurari.
Il giudicato penale, facendo stato nel giudizio civile, impedisce di pervenire a diversa conclusione sulla base di un differente apprezzamento delle prove assunte nel presente procedimento.
Tuttavia, resta impregiudicata la questione se il credito per cui è causa (una volta escluso il carattere usurario del prestito) non sia stato comunque estinto alla luce dei pagamenti di cui è stata fornita prova documentale.
L'opposto fa valere, come detto, due dichiarazioni a firma dell'opponente, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, dalle quali risulta un debito del alla data del 23.7.2008 pari Parte_1 complessivamente ad € 30.000,00. 9
L'opponente ha dato tuttavia prova di pagamenti eseguiti a mezzo assegni in epoca successiva a quella delle scritture e perciò in astratto riferibili al debito ivi considerato;
trattasi in particolare di: -n. 5 assegni postali (quattro datati 3.3.2009 ed il quinto datato 21.4.2009), per un importo totale di € 13.500,00, che in base alle quietanze liberatorie allegate all'atto di citazione risultano pagati, essendo rimasta indimostrata la tesi dell'opposto circa il carattere fittizio delle dichiarazioni di quietanza;
-n. 4 assegni rilasciati nell'agosto del 2008, per complessivi € 5.000,00, emessi da a favore della Controparte_2 Controparte_5
La riconducibilità anche di tali ultimi titoli al debito contratto dall'attore verso il convenuto è avvalorata dalle dichiarazioni testimoniali di , la quale ha confermato di avere Controparte_2
più volte emesso assegni dal proprio conto su richiesta del padre onde consentirgli di rimborsare i prestiti ricevuti dal e che alcuni di questi assegni furono intestati proprio alla società _1
di cui l'opposto è amministratore unico (evidentemente su Controparte_3 indicazione di quest'ultimo).
D'altronde in giudizio non è emerso che la si rifornisse presso il distributore di Parte_1
carburante gestito dalla suddetta società, sicché può verosimilmente escludersi che con l'emissione degli assegni la stessa intendesse pagare combustibile o altri prodotti ivi commercializzati;
a ben vedere una simile circostanza nemmeno è stata allegata in modo specifico dall'opposto.
Non è stata poi fornita dal prova sufficiente del prestito di ulteriori € 36.000,00 in _1
concomitanza con la firma delle dichiarazioni allegate al ricorso per d.i..
Sicché, in definitiva, dal debito di € 30.000,00 riconosciuto con le dichiarazioni prodotte dall'opposto vanno scomputati versamenti per € 18.500,00, residuando un credito di € 11.500,00.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, il va perciò condannato a pagare al Parte_1 _1 la minor somma di € 11.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre vanno respinte le domande riconvenzionali di restituzione somme e risarcimento danni avanzate dall'attore.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate per 2/3
e poste a carico dell'opponente per il residuo, nella misura liquidata in dispositivo in accordo ai criteri di cui al D.M. 55/2014. 10
Per gli stessi motivi le spese di CTU possono essere poste in via definitiva a carico di parte opponente per 2/3 e di parte opposta per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 968/09; 2) condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 11.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali di restituzione somme e risarcimento danni avanzate da;
4) compensa per 2/3 Parte_1
le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere all'opposto la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria in € 59,00 a titolo di esborsi e in € 270,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione in € 1.600,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) pone in via definitiva le spese di CTU per 2/3 a carico di parte opponente e per 1/3 a carico di parte opposta.”
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello , impugnando la decisione Parte_1
sulla base di due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello Controparte_1
incidentale al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo n. 968/09 e la declaratoria di debenza, da parte del , della somma di euro 30.000,00 od in subordine, di una somma maggiore Parte_1
rispetto a quella indicata in sentenza.
All'udienza del 12.4.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2024.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.9.2024.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'insufficienza e la contrarietà Parte_1
della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello penale, mentre con il secondo ha censurato la falsa applicazione della 11
norma, nonché l'insufficiente ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice di primo grado, dopo aver premesso che i fatti accertati in sede penale riguardavano la dimostrazione del carattere usurario dei prestiti effettuati dal al , aveva recepito acriticamente quanto statuito _1 Parte_1
dal giudice penale (che aveva escluso la ravvisabilità nei fatti denunciati dal del reato di Parte_1 usura in ragione dell'incertezza dei risultati delle prove dichiarative raccolte su aspetti essenziali quali l'ammontare complessivo delle somme ricevute in prestito, gli interessi pretesi ed i tempi di restituzione), ritenendo che il giudicato penale, facendo stato nel giudizio civile, gli impedisse di pervenire ad una diversa conclusione sulla scorta di un diverso apprezzamento delle prove assunte nel processo civile, senza tener conto del fatto che la sentenza assolutoria per insufficienza di prove non produceva pieno effetto nel giudizio civile in ragione della autonomia dei giudizi.
Il medesimo, con riferimento al secondo motivo di gravame, ha, inoltre, affermato che il giudice di primo grado, avendo erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, aveva ritenuto che egli non avesse fornito la prova che gli importi già versati riguardassero proprio le due operazioni di prestito risalenti al marzo ed al luglio 2008 (del rispettivo importo di euro 50.000,00 e di euro 36.000,00) e non anche od invece rapporti pregressi, nonostante che la c.t.u. svolta avesse accertato sia l'emissione, da parte sua, di assegni per un totale di euro 349.581,00, sia l'avvenuto pagamento degli stessi fatta eccezione per quelli che erano andati protestati, dell'importo complessivo di euro 21.700,00, nonché individuato il tasso di interesse applicato secondo le allegazioni delle parti e che lo stesso avesse riferito di avergli _1
prestato la somma complessiva di euro 86.000,00 nelle date sopra indicate.
I motivi sono infondati.
Ed invero, sebbene sia vero che, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni)
e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.c., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione (come avvenuto nel caso di specie) sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, c.p.c. (cfr
Cass. civ. ord. n. 17708 del 21.6.2023, nonché sent. 11.3.2016 n. 4764; 9.3.2010 n. 5676;
30.10.2007 n. 22883; 9.2.2006 n. 2851 e 30.8.2004 n. 17401) e che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione autonoma del fatto in contestazione sulla base delle prove acquisite nel giudizio civile, va, tuttavia, rilevato che né le testimonianze rese dalla figlia, dalla moglie e dalla suocera del nel corso dell'istruttoria, né la c.t.u. espletata appaiono Parte_1 12
idonee ad attestare la sussistenza, nel comportamento posto in essere dal , di una condotta _1
usuraria commessa in danno del medesimo.
Si osserva, infatti, che le dichiarazioni rese da (che all'udienza del 9.3.2012, Controparte_2
aveva dichiarato di aver emesso, nel 2008, assegni in favore del ed in alcuni casi, anche in _1
favore della società su richiesta del proprio padre, il quale non Controparte_3
riusciva a consegnare al le somme da questi gli richiedeva in restituzione dei prestiti che gli _1
aveva concesso e che aveva descritto la dinamica delle richieste nel seguente modo: “A volte eravamo costretti ad emettere nuovi assegni quando il precedente, già emesso in pagamento non era coperto. rimaneva nella disponibilità del titolo non coperto e si faceva consegnare _1 ulteriori assegni”. ADR: “Quando un assegno era a scadenza contattava mio padre _1
dicendogli che avrebbe portato l'assegno all'incasso. Mio padre, non aveva sufficiente provvista, gli chiedeva di attendere e , in controprestazione si faceva dare ulteriore assegno”) o da _1
(che all'udienza del 12 ottobre 2012 aveva confermato le circostanze riferite Controparte_4
dalla figlia, precisando che gli assegni che venivano sottoscritti dal marito per la consegna dei prestiti ammontavano a somme sempre superiori a quelle che il gli consegnava, anche pari _1
al doppio dopo solo un giorno, nonché riferendo le minacce che erano state profferite a sua madre per ottenere la restituzione dei prestiti) od ancora da , suocera del (che, Persona_3 Parte_1 all'udienza del 5.3.2013, aveva riferito le minacce che erano state profferite nei confronti del genero da due persone che si erano recate presso la sua abitazione per la restituzione del prestito), pur essendo idonee ad attestare l'esistenza di debiti da parte del nei confronti del e Parte_1 _1 di una condotta da parte di quest'ultimo connotata da atteggiamenti (pretese di assegni in pagamento di altri non interamente pagati, pressioni e minacce) tipici degli usurai, tuttavia, non contenendo alcun riferimento in ordine all'ammontare della somma prestata;
alla durata del prestito;
agli interessi richiesti od al numero degli assegni emessi e pagati (ovvero a tutte le circostanze che nemmeno lo stesso era stato in grado di precisare) non sono sufficienti Parte_1
a provare l'esistenza di accordi usurari tra il ed il . Parte_1 _1
Si rileva, inoltre, che la c.t.u. svolta (che pure, con riferimento al periodo compreso tra il 2008 ed il 2009 ovvero del periodo che qui interessa in base alle ricognizioni di debito poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base degli assegni rilasciati dal e delle dichiarazioni del - che aveva sostenuto di aver erogato al primo un mutuo Parte_1 _1
gratuito di 50.000,00 euro nel mese di marzo 2008, con l'obbligo per il mutuatario di rimborsare il prestito a partire dal maggio 2008, e poi di avergli concesso, nel mese di luglio 2008, un ulteriore prestito di
36000 euro, per un totale complessivo di 86.000,00 euro - aveva elaborato una sorta di piano di 13
ammortamento del prestito predetto, considerando i vari assegni dapprima come rate di rimborso a scomputo del capitale prestato e, per l'eventuale eccedenza, quali interessi ed aveva determinato il tasso di interesse applicato al prestito, nel 33.99% annuo), non poteva – come anche ritenuto dal Tribunale penale di Frosinone nella sentenza n. 642/18, che aveva esaminato la predetta c.t.u. - né attestare né garantire che tutti gli assegni rilasciati dal a decorrere dal mese di maggio 2008 si riferissero Parte_1
all'operazione di prestito attinente al predetto segmento temporale e non, invece, anche a restituzioni di somme relative ad operazioni di prestito pregresse (si ricorda, al riguardo, che il non aveva Parte_1 mai chiarito, né in sede penale che civile, quale fosse l'esatta somma che il gli aveva prestato nel _1
2006 e che complessivamente, da quel momento, il e la sua famiglia risultavano aver emesso Parte_1
assegni per un ammontare complessivo di euro 349.581,00 di cui euro 327.881,00 regolarmente pagati in un arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2009).
Con l'unico motivo di appello incidentale, il ha censurato la decisione del giudice di _1
primo grado di ritenere che fosse stato provato il pagamento da parte del della somma Parte_1
complessiva di euro 18.000,00 in forza di 5 assegni postali, per un totale di euro 13.500,00, che risultavano pagati in base alle quietanze liberatorie allegate all'atto di citazione e n. 4 assegni rilasciati nell'agosto del 2008, per complessivi euro 5.000,00, da in favore della Controparte_2
Controparte_3
Il motivo è parzialmente fondato.
Si osserva, infatti, che mentre, con riferimento al pagamento di euro 13.500,00, l'appellante non ha fornito alcuna prova del carattere fittizio delle quietanze di pagamento (asseritamente rilasciate dal medesimo al fine di evitare il protesto a carico del ), essendosi limitato ad Parte_1
effettuare mere affermazioni prive di riscontri, al contrario, in relazione al pagamento dell'importo complessivo di euro 5.000,00, si osserva che l'emittente ( ), nel corso della sua Controparte_2 testimonianza, aveva reso dichiarazioni estremamente generiche al riguardo (ADR: “Varie volte ho dovuto emettere assegni sul mio conto su richiesta di mio padre che non riusciva a consegnare al le somme da questi richieste…” ADR : “Alcuni assegni venivano emessi a favore di _1
, altri a favore della società, e sempre facenti capo al _1 Controparte_3 CP_3 _1
e non aveva provveduto né ad indicare quale debito contratto dal padre fosse stata incaricata dal medesimo di estinguere né ad operare una imputazione del pagamento ad uno specifico debito scaduto ai sensi dell'art. 1193 c.c., né, infine, a provare in altro modo il collegamento tra il pagamento di euro 5.000,00 effettuato in favore della società ed il Controparte_3 Controparte_3
debito contratto dal padre con il persona fisica, per cui, avendo la medesima riferito di _1 14
essere a conoscenza di prestiti effettuati dal al proprio padre anche in relazione a periodi _1
precedenti al 2008, a cui il pagamento poteva essere astrattamente imputato, ne consegue che detto importo, in assenza di prove al riguardo, non avrebbe dovuto essere defalcato dalla somma dovuta dal in favore del sulla base delle ricognizioni di debito poste a fondamento Parte_1 _1 dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, la sentenza va riformata sul punto e va condannato alla restituzione Parte_1
in favore di della complessiva somma di euro 16.500,00, comprensiva Controparte_1 dell'importo di euro 5.000,00 sopra indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In base all'esito finale della lite, che deve essere considerato tenendo conto sia del primo grado che del presente (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. III, 22-08-2018, n. 20920: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché vìola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi”) e della reciproca parziale soccombenza delle parti in entrambi i gradi di giudizio, si stima equo compensare le stesse per 1/3 e porre a carico di i due terzi residui in ragione della sua Parte_1
maggior soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
e su quello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 243/2021 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 5.3.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento Parte_1
in favore di della complessiva somma di euro 16.500,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo;
- conferma nel resto;
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- compensa per 1/3 le spese di lite sostenute dalle parti nei due gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di dei due terzi residui, che liquida, Parte_1 Controparte_1
per quelle del primo grado, in euro 3.384,67 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) e, per quelle del presente grado del giudizio, in euro 3.872,67 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così decisa in Roma il 7.1.2025
Il Presidente
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)