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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa RB LE ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 R.G., discussa all'udienza del 24 marzo 2025
e promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
avv. Alberto Antognetti
ATTORI
CONTRO
(p. iva e cod. fisc. . ) Controparte_1 P.IVA_1
avv. Controparte_2
e
in forma abbreviata (P.iva e c.f. Controparte_3 CP_4
P.IVA_2
Avv. Lorenzo Cassai
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato nell'aprile 2024, gli attori intimavano lo sfratto per morosità sia a che nei confronti di Controparte_1 CP_4
in relazione ad un terreno di loro proprietà sito in Comune di Ameglia (SP),
assumendo di essere subentrati nella posizione di locatori nel contratto di locazione dell'1.10.2002 che il loro dante causa, aveva sottoscritto con Persona_1 CP
al fine di permettere alla stessa l'utilizzo del predetto terreno per la realizzazione e la gestione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile.
Rilevavano altresì che la società conduttrice era morosa nel pagamento del canone pattuito a partire da ottobre 2023 e, avendo appreso solo nel febbraio 2024, che la aveva ceduto il contratto di locazione di cui è causa a , CP CP_4
convenivano in giudizio entrambe al fine di ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente ordine di rilascio del terreno e condanna al pagamento dei canoni dovuti in solido tra cedente e cessionario.
Tutte e due le società convenute si costituivano in giudizio. La eccepiva il CP
suo difetto di legittimazione passiva, rilevando come il contratto di locazione di cui è
causa fosse stato ceduto alla nel 2015 tant'è che il canone, da allora e fino CP_4
ad ottobre 2023, era sempre stato pagato da quest'ultima. La rilevava CP_4
invece di aver esercitato il proprio diritto di recesso anticipato dal contratto con decorrenza dal marzo 2023 e che, avendo liberato il fondo di proprietà degli attori dai propri beni nel settembre 2023, null'altro era dovuto a partire da ottobre dello stesso anno.
Entrambe le società quindi concludevano per il rigetto dele domande avversarie.
All'udienza del 22 luglio 2024 parte attrice depositava documentazione fotografica attestante la perdurante occupazione del terreno da parte della società convenuta ed insisteva per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Con ordinanza emessa in pari data, il GOP accoglieva l'istanza di parte attrice, disponendo altresì il mutamento di rito.
2 Esperito inutilmente il tentativo di mediazione e depositate le memorie integrative dalle parti, veniva fissata udienza di discussione, essendo la causa matura per la decisione.
Conclusioni per gli attori:
Voglia il Tribunale civile della Spezia, contrarie istanze e deduzioni respinte,
previa conferma della ordinanza interinale del 22 luglio 2024 di rilascio immediato,
dichiarare il contratto di locazione risolto per grave inadempimento contrattuale (art. 4)
nonché ex art.
5-55 L. 392/78 e ex art. 1453 c.c., ovvero, in ipotesi, dichiarare il contratto di
locazione in oggetto comunque risolto e cessato per i motivi dedotti in atto di intimazione qui
da intendersi ritrascritti,
e per l'effetto,
condannare la società conduttrice cedente in via congiunta e/o Controparte_1
disgiunta e/o solidale con la società cessionaria al Controparte_6
definitivo rilascio a favore degl'istanti del terreno di proprietà in oggetto sito in Ameglia (SP)
iscritto al catasto terreni del relativo comune al foglio 2 particella 1511 e 1512 (ex 589),
Con libero da persone e da cose, al risarcimento del danno per tutti i canoni e/o indennità non
pagati, oggi ammontanti ad euro 9.538,62 (novembre 2024) anche per la illegittima e abusiva
occupazione del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola
scadenza il saldo, da contabilizzare fino al rilascio effettivo del terreno;
- nel caso in subordine
da liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta : CP
perché l'adito Ill.mo Giudice del Tribunale voglia:
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
mediazione;
- rigettare comunque ed in ogni caso la domanda proposta in virtù delle causali esposte in narrativa;
In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova che dovesse ritenersi necessario a
seguito del comportamento processuale di controparte.
3 Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene
anticipatario.
Per la convenuta CP_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: accertare che ha provveduto alla dismissione dell'intero CP_4
impianto presente sulla porzione di terreno di comproprietà degli intimanti e sito in Ameglia
(SP), iscritta al Catasto del relativo Comune al foglio 2 particella 1511 e 1512 e, di qui,
dichiarare cessata la materia del contendere con rigetto della domanda di emissione di
decreto ingiuntivo;
- revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. per tutte le
motivazioni di cui alla comparsa;
- in via subordinata: - accertare il legittimo esercizio del recesso anticipato esercitato da
e, conseguentemente, dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di canoni di CP_4
locazione;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Giudicante dovesse accogliere l'intimazione di sfratto per morosità, voglia, per tutte le Pt_4
ragioni di cui in narrativa, fissare per il rilascio termine massimo come previsto per legge in
casi eccezionali;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, cpa e iva come
previsti per legge.
******************************
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
a) la conduttrice del terreno di proprietà degli attori, al momento della stipula del contratto di locazione, era la;
CP
b) la ha efficacemente ceduto il predetto contratto alla . CP CP_4
unitamente alla cessione di un ramo d'azienda nel 2015;
c) la , ha peraltro comunicato tale cessione agli attori ovvero ai locatori CP
soltanto nel febbraio 2024;
4 d) la ha manifestato ai locatori la volontà di recedere anticipatamente dal CP_4
contratto di locazione con decorrenza da marzo 2023 ovvero un anno prima che venisse notificata agli stessi la cessione del contratto;
e) i locatori hanno disconosciuto tale recesso, eccependo alla che era stato CP
esercitato da un soggetto (per loro) terzo rispetto al contratto, senza ricevere alcun riscontro dalla conduttrice;
f) il terreno, stante la documentazione fotografica in atti non contestata, è ancora occupato da beni che non sono di proprietà dei locatori.
g) sia che devono considerarsi obbligate a liberare il fondo dai CP CP_4
beni ancora insistenti sullo stesso dato che non è stata fornita alcuna prova circa l'estraneità di una (o di entrambe) delle due società rispetto a tali beni.
Sulla base di tali risultanze documentali appare evidente che, sino a febbraio 2024, la cessione intervenuta tra e non era validamente opponibile agli CP CP_4
attori in quanto se è pur vero che la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del contratto di locazione da parte della conduttrice originaria non inficia la validità
della stessa tra cedente e cessionario, è altrettanto vero che l' omessa comunicazione al locatore comporta l'inefficacia della cessione nei suoi confronti verso il quale rimane unico obbligato il conduttore originario.
Pertanto, soltanto a partire da marzo 2024 la è subentrata ufficialmente CP_4
nel contratto di locazione con la conseguenza che il recesso dalla stessa manifestato a partire da marzo 2023 è da considerarsi del tutto inopponibile nei confronti degli attori.
Entrambe le società convenute, pertanto, rimangono obbligate nei confronti degli attori sia riguardo al rilascio del bene, sia riguardo al pagamento dei canoni con la precisazione che la sarà tenuta al pagamento dei canoni dall'ottobre 2023 CP
sino alla data di effettivo rilascio del bene mentre la sarà obbligata al CP_4
medesimo pagamento, ma con decorrenza da marzo 2024, data in cui la cessione è
divenuta opponibile ai locatori.
5 Si ricorda, infatti che “In caso di cessione del contratto di locazione (o di sub-locazione come
nel caso di specie) ai sensi dell'art. 36 L. 392/78, qualora il locatore non abbia liberato il
cedente, tra quest'ultimo ed il cessionario esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria,
contraddistinta dal mero beneficium ordinis, che consente perciò al locatore di rivolgersi al
cedente per le obbligazioni inerenti al suddetto contratto” (così, fra tante, Cass ordinanza
7430/2017)
L'inadempimento delle società convenute è certo e tale inadempimento non può che considerarsi grave, stante anche la perdurante morosità ed il mancato rilascio del terreno oggetto di contratto.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di inter partes stipulato per grave inadempimento delle parti convenute, con condanna al rilascio del bene libero da persone e cose e con condanna delle stesse al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti secondo le rispettive responsabilità così come sopra individuate.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle tabelle vigenti.
Inoltre, in applicazione dell'art. 12bis del dlgs 2010 n. 28 e successive modificazioni,
parte convenuta deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato
una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso intercorso tra le parti, relativamente al terreno sito in Ameglia (SP) iscritto al Catasto terreni del relativo comune al foglio 2, particella 1511 e 1512 (ex 589) per grave inadempimento delle parti convenute e conseguentemente
6 - ordina a e ad di rilasciare immediatamente in favore di CP CP_4 [...]
, e il terreno predetto libero da Parte_1 Parte_5 Parte_2
persone e cose;
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP
pagamento in favore degli attori della somma di € 3.406,66 a titolo di canoni scaduti sino a febbraio 2024, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con CP
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_4
favore degli attori di tutti i canoni dovuti da marzo 2024 sino alla data di effettivo,
rilascio del bene, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione CP
delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di mediazione e che si liquidano in € 192,00 per esborsi ed € 1.985,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con CP
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle CP_4
spese di lite sostenute dagli attori e che si liquidano in € 4.500,00, oltre accessori di legge per compensi professionali;
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare CP
all'entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio
Così deciso in La Spezia, 24.3.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa RB LE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa RB LE ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1152/2024 R.G., discussa all'udienza del 24 marzo 2025
e promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
avv. Alberto Antognetti
ATTORI
CONTRO
(p. iva e cod. fisc. . ) Controparte_1 P.IVA_1
avv. Controparte_2
e
in forma abbreviata (P.iva e c.f. Controparte_3 CP_4
P.IVA_2
Avv. Lorenzo Cassai
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato nell'aprile 2024, gli attori intimavano lo sfratto per morosità sia a che nei confronti di Controparte_1 CP_4
in relazione ad un terreno di loro proprietà sito in Comune di Ameglia (SP),
assumendo di essere subentrati nella posizione di locatori nel contratto di locazione dell'1.10.2002 che il loro dante causa, aveva sottoscritto con Persona_1 CP
al fine di permettere alla stessa l'utilizzo del predetto terreno per la realizzazione e la gestione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile.
Rilevavano altresì che la società conduttrice era morosa nel pagamento del canone pattuito a partire da ottobre 2023 e, avendo appreso solo nel febbraio 2024, che la aveva ceduto il contratto di locazione di cui è causa a , CP CP_4
convenivano in giudizio entrambe al fine di ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente ordine di rilascio del terreno e condanna al pagamento dei canoni dovuti in solido tra cedente e cessionario.
Tutte e due le società convenute si costituivano in giudizio. La eccepiva il CP
suo difetto di legittimazione passiva, rilevando come il contratto di locazione di cui è
causa fosse stato ceduto alla nel 2015 tant'è che il canone, da allora e fino CP_4
ad ottobre 2023, era sempre stato pagato da quest'ultima. La rilevava CP_4
invece di aver esercitato il proprio diritto di recesso anticipato dal contratto con decorrenza dal marzo 2023 e che, avendo liberato il fondo di proprietà degli attori dai propri beni nel settembre 2023, null'altro era dovuto a partire da ottobre dello stesso anno.
Entrambe le società quindi concludevano per il rigetto dele domande avversarie.
All'udienza del 22 luglio 2024 parte attrice depositava documentazione fotografica attestante la perdurante occupazione del terreno da parte della società convenuta ed insisteva per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Con ordinanza emessa in pari data, il GOP accoglieva l'istanza di parte attrice, disponendo altresì il mutamento di rito.
2 Esperito inutilmente il tentativo di mediazione e depositate le memorie integrative dalle parti, veniva fissata udienza di discussione, essendo la causa matura per la decisione.
Conclusioni per gli attori:
Voglia il Tribunale civile della Spezia, contrarie istanze e deduzioni respinte,
previa conferma della ordinanza interinale del 22 luglio 2024 di rilascio immediato,
dichiarare il contratto di locazione risolto per grave inadempimento contrattuale (art. 4)
nonché ex art.
5-55 L. 392/78 e ex art. 1453 c.c., ovvero, in ipotesi, dichiarare il contratto di
locazione in oggetto comunque risolto e cessato per i motivi dedotti in atto di intimazione qui
da intendersi ritrascritti,
e per l'effetto,
condannare la società conduttrice cedente in via congiunta e/o Controparte_1
disgiunta e/o solidale con la società cessionaria al Controparte_6
definitivo rilascio a favore degl'istanti del terreno di proprietà in oggetto sito in Ameglia (SP)
iscritto al catasto terreni del relativo comune al foglio 2 particella 1511 e 1512 (ex 589),
Con libero da persone e da cose, al risarcimento del danno per tutti i canoni e/o indennità non
pagati, oggi ammontanti ad euro 9.538,62 (novembre 2024) anche per la illegittima e abusiva
occupazione del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola
scadenza il saldo, da contabilizzare fino al rilascio effettivo del terreno;
- nel caso in subordine
da liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta : CP
perché l'adito Ill.mo Giudice del Tribunale voglia:
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
mediazione;
- rigettare comunque ed in ogni caso la domanda proposta in virtù delle causali esposte in narrativa;
In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova che dovesse ritenersi necessario a
seguito del comportamento processuale di controparte.
3 Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene
anticipatario.
Per la convenuta CP_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: accertare che ha provveduto alla dismissione dell'intero CP_4
impianto presente sulla porzione di terreno di comproprietà degli intimanti e sito in Ameglia
(SP), iscritta al Catasto del relativo Comune al foglio 2 particella 1511 e 1512 e, di qui,
dichiarare cessata la materia del contendere con rigetto della domanda di emissione di
decreto ingiuntivo;
- revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. per tutte le
motivazioni di cui alla comparsa;
- in via subordinata: - accertare il legittimo esercizio del recesso anticipato esercitato da
e, conseguentemente, dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di canoni di CP_4
locazione;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Giudicante dovesse accogliere l'intimazione di sfratto per morosità, voglia, per tutte le Pt_4
ragioni di cui in narrativa, fissare per il rilascio termine massimo come previsto per legge in
casi eccezionali;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, cpa e iva come
previsti per legge.
******************************
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
a) la conduttrice del terreno di proprietà degli attori, al momento della stipula del contratto di locazione, era la;
CP
b) la ha efficacemente ceduto il predetto contratto alla . CP CP_4
unitamente alla cessione di un ramo d'azienda nel 2015;
c) la , ha peraltro comunicato tale cessione agli attori ovvero ai locatori CP
soltanto nel febbraio 2024;
4 d) la ha manifestato ai locatori la volontà di recedere anticipatamente dal CP_4
contratto di locazione con decorrenza da marzo 2023 ovvero un anno prima che venisse notificata agli stessi la cessione del contratto;
e) i locatori hanno disconosciuto tale recesso, eccependo alla che era stato CP
esercitato da un soggetto (per loro) terzo rispetto al contratto, senza ricevere alcun riscontro dalla conduttrice;
f) il terreno, stante la documentazione fotografica in atti non contestata, è ancora occupato da beni che non sono di proprietà dei locatori.
g) sia che devono considerarsi obbligate a liberare il fondo dai CP CP_4
beni ancora insistenti sullo stesso dato che non è stata fornita alcuna prova circa l'estraneità di una (o di entrambe) delle due società rispetto a tali beni.
Sulla base di tali risultanze documentali appare evidente che, sino a febbraio 2024, la cessione intervenuta tra e non era validamente opponibile agli CP CP_4
attori in quanto se è pur vero che la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del contratto di locazione da parte della conduttrice originaria non inficia la validità
della stessa tra cedente e cessionario, è altrettanto vero che l' omessa comunicazione al locatore comporta l'inefficacia della cessione nei suoi confronti verso il quale rimane unico obbligato il conduttore originario.
Pertanto, soltanto a partire da marzo 2024 la è subentrata ufficialmente CP_4
nel contratto di locazione con la conseguenza che il recesso dalla stessa manifestato a partire da marzo 2023 è da considerarsi del tutto inopponibile nei confronti degli attori.
Entrambe le società convenute, pertanto, rimangono obbligate nei confronti degli attori sia riguardo al rilascio del bene, sia riguardo al pagamento dei canoni con la precisazione che la sarà tenuta al pagamento dei canoni dall'ottobre 2023 CP
sino alla data di effettivo rilascio del bene mentre la sarà obbligata al CP_4
medesimo pagamento, ma con decorrenza da marzo 2024, data in cui la cessione è
divenuta opponibile ai locatori.
5 Si ricorda, infatti che “In caso di cessione del contratto di locazione (o di sub-locazione come
nel caso di specie) ai sensi dell'art. 36 L. 392/78, qualora il locatore non abbia liberato il
cedente, tra quest'ultimo ed il cessionario esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria,
contraddistinta dal mero beneficium ordinis, che consente perciò al locatore di rivolgersi al
cedente per le obbligazioni inerenti al suddetto contratto” (così, fra tante, Cass ordinanza
7430/2017)
L'inadempimento delle società convenute è certo e tale inadempimento non può che considerarsi grave, stante anche la perdurante morosità ed il mancato rilascio del terreno oggetto di contratto.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di inter partes stipulato per grave inadempimento delle parti convenute, con condanna al rilascio del bene libero da persone e cose e con condanna delle stesse al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti secondo le rispettive responsabilità così come sopra individuate.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle tabelle vigenti.
Inoltre, in applicazione dell'art. 12bis del dlgs 2010 n. 28 e successive modificazioni,
parte convenuta deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato
una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso intercorso tra le parti, relativamente al terreno sito in Ameglia (SP) iscritto al Catasto terreni del relativo comune al foglio 2, particella 1511 e 1512 (ex 589) per grave inadempimento delle parti convenute e conseguentemente
6 - ordina a e ad di rilasciare immediatamente in favore di CP CP_4 [...]
, e il terreno predetto libero da Parte_1 Parte_5 Parte_2
persone e cose;
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP
pagamento in favore degli attori della somma di € 3.406,66 a titolo di canoni scaduti sino a febbraio 2024, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con CP
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_4
favore degli attori di tutti i canoni dovuti da marzo 2024 sino alla data di effettivo,
rilascio del bene, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione CP
delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di mediazione e che si liquidano in € 192,00 per esborsi ed € 1.985,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con CP
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle CP_4
spese di lite sostenute dagli attori e che si liquidano in € 4.500,00, oltre accessori di legge per compensi professionali;
-condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare CP
all'entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio
Così deciso in La Spezia, 24.3.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa RB LE
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