CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 445/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente dr. Massimo De Cesare Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. RACCHI Parte_1
LUCIANO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. MORETTI LEONARDO LUCIO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. n. 176/2024 in data 8 maggio 2024, del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Chieti ha rigettato la domanda con la quale aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto a vedere escluso Pt_2 dall'oscillazione del tasso di premio aziendale applicabile agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr.
Mod. SM 20 2017, 18 e 19; pagamento premi;
doc. 1 e 2 in prime cure) CP_1 CP_2
l'evento costituito dalla malattia (con esito letale) incorsa al signor – già Persona_1 proprio dipendente con mansioni di carrellista magazziniere dal luglio 1970 al febbraio 2000 - dall' , riconosciuta come di origine professionale ed attribuita - quanto all'occasione di CP_1 lavoro rilevante ai fini della sua contrazione e della conseguente oscillazione in aumento del premio - alla odierna appellante e conseguentemente chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione del maggior premio indebitamente pagato (doc. 2 cit.) quantificato in euro
172.282,90.= per sorte capitale (euro 174.686,99 compresi interessi di rateazione al gennaio 2022), con interessi di legge e rivalutazione monetaria fino al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, ed a tale scopo produceva conteggi (doc. 14 in prime cure) e formulava, in caso di contestazione del quantum, istanza di CTU contabile.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 8 maggio 2024, non notificata, ha proposto appello la società con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, chiedendo la Pt_2 riforma della stessa e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, insistendo altresì per il rinnovo della CTU medico legale e per l'espletamento di CTU contabile, infine per l'ammissione della prova testimoniale diretta, sulle circostanze già capitolate nel giudizio di primo grado e non ammesse.
Si è costituito in giudizio contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante, senza contestare la diagnosi di mesotelioma, ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado che, aderendo acriticamente alle Part conclusioni del CTU, non ha tenuto conto della ipotesi gradata formulata da circa l'attribuibilità a terzi dell'evento e non alla Società appellante, risultando del tutto apodittica l'attribuzuione di responsabilità all'ultimo datore di lavoro in senso cronologico o quello presso il quale il rapporto di lavoro ha avuto maggior durata, ben potendo ricondursi a precedenti attività lavorativa svolte dal prima di essere stato assunto alle Per_1 Part dipendenze della società , avendo lavorato come coltivatore diretto per circa 4 anni, dal
1961 al 1964, e come lavoratore edile dal 1967 fino alla sua assunzione alle dipendenze delle Part
, avvenuta a luglio del 1970.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza ha violato palesemente l'art. 2697 cod. civ. in tema di riparto dell'onere della prova, gravante sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nel caso in esame su (Cass. 4 ottobre 2012 n. 16917), CP_1 affermando che la presunzione juris tantum dell'origine professionale del mesotelioma siccome malattia tabellata riguarda la sua origine professionale, ma è ben diversa la attribuibilità dell'occasione di lavoro, ai fini dell'oscillazione del tasso di premio, fortemente condizionato dall'accertamento del nesso causale, nella specie non solo inesistente ma neppure ex adverso allegato prima ancora che dimostrato.
L'appellante in particolare ha contestato l'effettiva esposizione del lavoratore alle polveri di amianto, risalendo gli accertamenti al 2014, dunque a data molto successiva a quella di cessazione del rapporto nell'anno 2000 e non riguardando i luoghi nei quali il aveva Per_1 Part trascorso la sua intera carriera presso , cioè nel magazzino sottostante gli uffici, con copertura in cemento armato, non in eternit, e nel piazzale esterno adiacente dove caricava i fogli di cartone sugli autocarri, come riferito anche dai testi.
Con gli ulteriori motivi di gravame, l'appellante ha altresì censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna dell' alla restituzione del maggior CP_1 premio indebitamente percetto, con gli accessori di legge, quale conseguenza dell'errata incidenza della tecnopatia sul tasso specifico aziendale, ammontando il maggior premio pag. 2/6 complessivamente ad euro 174.686, 99, insistendo anche per una eventuale CTU contabile.
Ha infine sindacato il capo della pronuncia afferente la condanna alle spese di lite, comportando la riforma una diversa regolamentazione delle stesse a carico di per il CP_1 doppio grado di giudizio.
I motivi di appello non sono fondati e vanno rigettati.
In materia di premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, va premesso che “nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (ossia la somma destinata a coprire oneri non determinabili in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio sia ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni” (cfr da ultimo Cass. n. 30428/2017) . In ogni caso “il datore di lavoro che - in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell'azienda, per un CP_1 ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale - assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall CP_3 stesso, assume necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'art.
2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda” (così Cass. n. 17781 del
02/09/2004, Cass. n. 8247 del 11/09/1996, n. 778 del 23/01/1995 ).
Nella specie, il Tribunale di Chieti si è attenuto tale principio e, correttamente valutato ed esaminato il compendio probatorio fornito dal datore di lavoro, ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto.
E' pacifico che il lavoratore era affetto in vita da mesotelioma pleurico, Persona_1 per la precisione “mesotelioma maligno epiteliomorfo”, come peraltro documentato dalle cartelle cliniche e dai referti degli esami versati in atti.
Al fine di escludere la natura professionale della malattia, il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare le concrete modalità di accadimento della stessa e le caratteristiche dell'attività produttiva.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23653/2016) “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge. La presunzione in questione non è assoluta
(Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento
pag. 3/6 causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente”.
Nel caso in esame, va evidenziato che il mesotelioma pleurico è ritenuta dalla scienza malattia monofattoriale, la cui stessa esistenza svela la pregressa esposizione ad amianto
(malattia sentinella di una pregressa esposizione di cui la legge nella tabelle prescinde da soglie) e la valutazione degli elementi di prova in ordine alla esposizione non può essere atomistica e parcellizzata ma deve tener conto che il fattore di rischio è previsto in tabella (dal
DPR 336/1994 e SS.; ed oggi alla voce n. 57 della tiella di cui al decreto 9 aprile 2008 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. L'ordinamento infatti ha così compiuto un giudizio sulla correlazione causale tra i due termini, riferito anche all'apporto concausale e che è sufficiente il rischio ambientale (cfr.
Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011 e da ultimo 13024/2017) ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro o in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive. La Suprema Corte ha escluso che la prova dell'esposizione ad amianto richieda "una valutazione fondata su un giudizio di elevata probabilità"; atteso che, al contrario, un giudizio di elevata probabilità è semmai richiesto dalla legge in relazione all'esistenza del nesso di causa (recte ai fini della legge scientifica di copertura e neanche ai fini della sua prova, quanto meno sul terreno civilistico;
cfr. Sez. Un. 581/2008) ma sempre e soltanto in materia di malattie non tabellate;
mentre non rileva certamente ai fini del nesso di causa in materia di malattie tabellate in cui il legame eziologico è presunto dalla legge appunto sulla scorta della (comune) prova della esposizione (non conta perciò nel caso in esame il giudizio tecnico circa il livello di probabilità relativo al nesso eziologico, perchè assorbito dalla presunzione legale discendente dalla tabella).
Con riferimento specifico alla prova dell'esposizione ad amianto, in quanto fatto costitutivo della pretesa relativa alle prestazioni assicurative per malattia professionale tabellata, CP_1 la stessa deve ritenersi assoggettata alle normali regole probatorie civilistiche secondo il criterio della normalità, sufficienza e ragionevole verosimiglianza (art. 2697 c.c.), raggiungibile, in mancanza di diverse prescrizioni normative, anche in base ad elementi presuntivi dotati dei caratteri di cui all'art. 2727 cod. civ..
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, muovendo dal principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p. , applicabile anche in materia di malattie professionali – per cui il nesso eziologico si interrompe solo in caso di sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni – e dal principio che il giudizio di causalità è operato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, ha ritenuto l'eziopatologia professionale della malattia contratta dal lavoratore,
pag. 4/6 potendo il mesotelioma, da cui era affetto in vita il sig. , essere causalmente Per_1 ricondotto alla attività lavorativa di carrellista svolta dal predetto alle dipendenze della Pt_2
[...
.
Il Tribunale infatti, condividendo le risultanze della CTU, svolta sulla base del medesimo criterio del “più probabile che non”, tenuto conto che vi era una estesa presenza di copertura in eternit dei capannoni aziendali – che, nei rilievi operati nel 2014, risultano comunicanti tra loro, avere estensione complessiva di circa 10.000 mq e presentare un leggero deterioramento delle lastre, con piccole lesioni laterali e/o qualche rottura evidente, alcune lastre riparate e tracce di muschi e licheni – che si erano registrate altresì fibre di amianto aerodisperse, sia pure in misura inferiore ai limiti, che nel parere Contarp del 2007 era riportata la presenza di amianto anche nei cilindri degli ondulatori, cilindri portabobine, guarnizioni, carroponte, baderna, trasmissione macchina continua, che dunque avevano potuto costituire elementi di dispersione di fibre, stante l'estrema volatilità e diffusività delle predette, e che in definitiva il era rimasto esposto ad una fonte di rischio presente in ambienti prossimi a quelli in Per_1 cui aveva lavorato per circa 30 anni – compreso il piazzale esterno, immediatamente circostante le coperture e prossimo dunque alla fonte di rischio – ha ricondotto la patologia sofferta dal alla sua attività di carrellista. Per_1
Può dirsi pertanto acquisita la prova del nesso causale, nel caso in esame, in cui sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite del fattore esterno di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni.
Quanto all'anamnesi lavorativa, dall'estratto assicurativo , risulta che il , prima CP_4 Per_1 di essere assunto alla nel 1970, ha lavorato in agricoltura per 3 anni e 8 mesi (dal Pt_2
1.1.1961 al 31.8.1964) ed ulteriormente come dipendente dal 1.9.1967, ma non risultano essere indicate le attività lavorative svolte. Nè in ogni caso per nessuno dei periodi sopra indicati è dato sapere quali fossero le mansioni specifiche cui il era adibito, onde Per_1 poter valutare i rischi connessi ad una eventuale esposizione ad amianto. Tali lacune non sono state colmate dalla società odierna appellante, avendo l'onere la stessa di provare la derivazione della patologia da altra causa ulteriore e diversa dall'attività lavorativa presso la onde poter escludere il riconoscimento della natura professionale della malattia. Pt_2
In definitiva pertanto l'appello va rigettato, restando assorbito ogni diverso motivo di gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
pag. 5/6
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 445/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente dr. Massimo De Cesare Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. RACCHI Parte_1
LUCIANO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. MORETTI LEONARDO LUCIO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. n. 176/2024 in data 8 maggio 2024, del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Chieti ha rigettato la domanda con la quale aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto a vedere escluso Pt_2 dall'oscillazione del tasso di premio aziendale applicabile agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr.
Mod. SM 20 2017, 18 e 19; pagamento premi;
doc. 1 e 2 in prime cure) CP_1 CP_2
l'evento costituito dalla malattia (con esito letale) incorsa al signor – già Persona_1 proprio dipendente con mansioni di carrellista magazziniere dal luglio 1970 al febbraio 2000 - dall' , riconosciuta come di origine professionale ed attribuita - quanto all'occasione di CP_1 lavoro rilevante ai fini della sua contrazione e della conseguente oscillazione in aumento del premio - alla odierna appellante e conseguentemente chiedeva la condanna dell'Istituto alla restituzione del maggior premio indebitamente pagato (doc. 2 cit.) quantificato in euro
172.282,90.= per sorte capitale (euro 174.686,99 compresi interessi di rateazione al gennaio 2022), con interessi di legge e rivalutazione monetaria fino al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, ed a tale scopo produceva conteggi (doc. 14 in prime cure) e formulava, in caso di contestazione del quantum, istanza di CTU contabile.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 8 maggio 2024, non notificata, ha proposto appello la società con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, chiedendo la Pt_2 riforma della stessa e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, insistendo altresì per il rinnovo della CTU medico legale e per l'espletamento di CTU contabile, infine per l'ammissione della prova testimoniale diretta, sulle circostanze già capitolate nel giudizio di primo grado e non ammesse.
Si è costituito in giudizio contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante, senza contestare la diagnosi di mesotelioma, ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado che, aderendo acriticamente alle Part conclusioni del CTU, non ha tenuto conto della ipotesi gradata formulata da circa l'attribuibilità a terzi dell'evento e non alla Società appellante, risultando del tutto apodittica l'attribuzuione di responsabilità all'ultimo datore di lavoro in senso cronologico o quello presso il quale il rapporto di lavoro ha avuto maggior durata, ben potendo ricondursi a precedenti attività lavorativa svolte dal prima di essere stato assunto alle Per_1 Part dipendenze della società , avendo lavorato come coltivatore diretto per circa 4 anni, dal
1961 al 1964, e come lavoratore edile dal 1967 fino alla sua assunzione alle dipendenze delle Part
, avvenuta a luglio del 1970.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza ha violato palesemente l'art. 2697 cod. civ. in tema di riparto dell'onere della prova, gravante sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, nel caso in esame su (Cass. 4 ottobre 2012 n. 16917), CP_1 affermando che la presunzione juris tantum dell'origine professionale del mesotelioma siccome malattia tabellata riguarda la sua origine professionale, ma è ben diversa la attribuibilità dell'occasione di lavoro, ai fini dell'oscillazione del tasso di premio, fortemente condizionato dall'accertamento del nesso causale, nella specie non solo inesistente ma neppure ex adverso allegato prima ancora che dimostrato.
L'appellante in particolare ha contestato l'effettiva esposizione del lavoratore alle polveri di amianto, risalendo gli accertamenti al 2014, dunque a data molto successiva a quella di cessazione del rapporto nell'anno 2000 e non riguardando i luoghi nei quali il aveva Per_1 Part trascorso la sua intera carriera presso , cioè nel magazzino sottostante gli uffici, con copertura in cemento armato, non in eternit, e nel piazzale esterno adiacente dove caricava i fogli di cartone sugli autocarri, come riferito anche dai testi.
Con gli ulteriori motivi di gravame, l'appellante ha altresì censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna dell' alla restituzione del maggior CP_1 premio indebitamente percetto, con gli accessori di legge, quale conseguenza dell'errata incidenza della tecnopatia sul tasso specifico aziendale, ammontando il maggior premio pag. 2/6 complessivamente ad euro 174.686, 99, insistendo anche per una eventuale CTU contabile.
Ha infine sindacato il capo della pronuncia afferente la condanna alle spese di lite, comportando la riforma una diversa regolamentazione delle stesse a carico di per il CP_1 doppio grado di giudizio.
I motivi di appello non sono fondati e vanno rigettati.
In materia di premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, va premesso che “nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (ossia la somma destinata a coprire oneri non determinabili in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio sia ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni” (cfr da ultimo Cass. n. 30428/2017) . In ogni caso “il datore di lavoro che - in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell'azienda, per un CP_1 ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale - assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall CP_3 stesso, assume necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'art.
2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda” (così Cass. n. 17781 del
02/09/2004, Cass. n. 8247 del 11/09/1996, n. 778 del 23/01/1995 ).
Nella specie, il Tribunale di Chieti si è attenuto tale principio e, correttamente valutato ed esaminato il compendio probatorio fornito dal datore di lavoro, ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto.
E' pacifico che il lavoratore era affetto in vita da mesotelioma pleurico, Persona_1 per la precisione “mesotelioma maligno epiteliomorfo”, come peraltro documentato dalle cartelle cliniche e dai referti degli esami versati in atti.
Al fine di escludere la natura professionale della malattia, il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare le concrete modalità di accadimento della stessa e le caratteristiche dell'attività produttiva.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23653/2016) “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge. La presunzione in questione non è assoluta
(Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento
pag. 3/6 causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente”.
Nel caso in esame, va evidenziato che il mesotelioma pleurico è ritenuta dalla scienza malattia monofattoriale, la cui stessa esistenza svela la pregressa esposizione ad amianto
(malattia sentinella di una pregressa esposizione di cui la legge nella tabelle prescinde da soglie) e la valutazione degli elementi di prova in ordine alla esposizione non può essere atomistica e parcellizzata ma deve tener conto che il fattore di rischio è previsto in tabella (dal
DPR 336/1994 e SS.; ed oggi alla voce n. 57 della tiella di cui al decreto 9 aprile 2008 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. L'ordinamento infatti ha così compiuto un giudizio sulla correlazione causale tra i due termini, riferito anche all'apporto concausale e che è sufficiente il rischio ambientale (cfr.
Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011 e da ultimo 13024/2017) ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro o in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive. La Suprema Corte ha escluso che la prova dell'esposizione ad amianto richieda "una valutazione fondata su un giudizio di elevata probabilità"; atteso che, al contrario, un giudizio di elevata probabilità è semmai richiesto dalla legge in relazione all'esistenza del nesso di causa (recte ai fini della legge scientifica di copertura e neanche ai fini della sua prova, quanto meno sul terreno civilistico;
cfr. Sez. Un. 581/2008) ma sempre e soltanto in materia di malattie non tabellate;
mentre non rileva certamente ai fini del nesso di causa in materia di malattie tabellate in cui il legame eziologico è presunto dalla legge appunto sulla scorta della (comune) prova della esposizione (non conta perciò nel caso in esame il giudizio tecnico circa il livello di probabilità relativo al nesso eziologico, perchè assorbito dalla presunzione legale discendente dalla tabella).
Con riferimento specifico alla prova dell'esposizione ad amianto, in quanto fatto costitutivo della pretesa relativa alle prestazioni assicurative per malattia professionale tabellata, CP_1 la stessa deve ritenersi assoggettata alle normali regole probatorie civilistiche secondo il criterio della normalità, sufficienza e ragionevole verosimiglianza (art. 2697 c.c.), raggiungibile, in mancanza di diverse prescrizioni normative, anche in base ad elementi presuntivi dotati dei caratteri di cui all'art. 2727 cod. civ..
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, muovendo dal principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p. , applicabile anche in materia di malattie professionali – per cui il nesso eziologico si interrompe solo in caso di sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni – e dal principio che il giudizio di causalità è operato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, ha ritenuto l'eziopatologia professionale della malattia contratta dal lavoratore,
pag. 4/6 potendo il mesotelioma, da cui era affetto in vita il sig. , essere causalmente Per_1 ricondotto alla attività lavorativa di carrellista svolta dal predetto alle dipendenze della Pt_2
[...
.
Il Tribunale infatti, condividendo le risultanze della CTU, svolta sulla base del medesimo criterio del “più probabile che non”, tenuto conto che vi era una estesa presenza di copertura in eternit dei capannoni aziendali – che, nei rilievi operati nel 2014, risultano comunicanti tra loro, avere estensione complessiva di circa 10.000 mq e presentare un leggero deterioramento delle lastre, con piccole lesioni laterali e/o qualche rottura evidente, alcune lastre riparate e tracce di muschi e licheni – che si erano registrate altresì fibre di amianto aerodisperse, sia pure in misura inferiore ai limiti, che nel parere Contarp del 2007 era riportata la presenza di amianto anche nei cilindri degli ondulatori, cilindri portabobine, guarnizioni, carroponte, baderna, trasmissione macchina continua, che dunque avevano potuto costituire elementi di dispersione di fibre, stante l'estrema volatilità e diffusività delle predette, e che in definitiva il era rimasto esposto ad una fonte di rischio presente in ambienti prossimi a quelli in Per_1 cui aveva lavorato per circa 30 anni – compreso il piazzale esterno, immediatamente circostante le coperture e prossimo dunque alla fonte di rischio – ha ricondotto la patologia sofferta dal alla sua attività di carrellista. Per_1
Può dirsi pertanto acquisita la prova del nesso causale, nel caso in esame, in cui sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite del fattore esterno di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni.
Quanto all'anamnesi lavorativa, dall'estratto assicurativo , risulta che il , prima CP_4 Per_1 di essere assunto alla nel 1970, ha lavorato in agricoltura per 3 anni e 8 mesi (dal Pt_2
1.1.1961 al 31.8.1964) ed ulteriormente come dipendente dal 1.9.1967, ma non risultano essere indicate le attività lavorative svolte. Nè in ogni caso per nessuno dei periodi sopra indicati è dato sapere quali fossero le mansioni specifiche cui il era adibito, onde Per_1 poter valutare i rischi connessi ad una eventuale esposizione ad amianto. Tali lacune non sono state colmate dalla società odierna appellante, avendo l'onere la stessa di provare la derivazione della patologia da altra causa ulteriore e diversa dall'attività lavorativa presso la onde poter escludere il riconoscimento della natura professionale della malattia. Pt_2
In definitiva pertanto l'appello va rigettato, restando assorbito ogni diverso motivo di gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
pag. 5/6
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 6/6