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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.1252 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, a cui risulta riunita la causa n. 1323/2018 r.g. e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Iiritano, per procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
attore-opponente
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_2 C.F._2
Iiritano, per procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attore-opponente contro già , Partita IVA n. , in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele del Foro di
Reggio Calabria, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Canino convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1656/2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in p.l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1656/2017 , emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017, con il quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare la somma di 16.524,12, oltre interessi come richiesti in ricorso, e chiedendo al
1 Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento delle spiegate difese, accertare e dichiarare la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli
interessi del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti;
3) per la declaratoria del punto che precede, revocare la decadenza del beneficio del termine in capo al debitore e, ripristinare il pagamento per le rate a scadere secondo i tassi di legge;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per illiceità dell'oggetto, alla luce del superamento del tasso
d'usura e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del finanziamento ex art. 1815 cod. civ. con
l'imputazione a capitale delle somme versate;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno delle su riportate conclusioni l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso d'usura.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 14.09.2018, la Controparte_1
ha preliminarmente evidenziato che il decreto ingiuntivo in oggetto era stato opposto, con separato atto, anche dall'obbligata principale sig.ra ( moglie di le Parte_2 Parte_1
cui doglianze erano le medesime di quelle sollevate nel presente giudizio da Parte_1
fatta eccezione per la contestazione sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c. , chiedendo la riunione delle due cause e la loro trattazione unitaria, sì da garantire un'uniformità di giudizio, anche per ciò che concerneva la decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Eccepiva l'applicazione, nel caso di ,dell'art. 1957 c.c.; l'erroneità della Parte_1
consulenza di parte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento reso all'udienza del 03.06.2019 è stata disposta la riunione del presente giudizio n. 1252 del 2018 con quello iscritto al r.g.n. 1323/2018, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale.
Nella causa riunita ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti;
5) per la declaratoria del punto che precede, revocare la decadenza del beneficio del termine in capo al debitore e,
2 ripristinare il pagamento per le rate a scadere secondo i tassi di legge;
6) in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per illiceità dell'oggetto, alla luce del superamento del tasso d'usura e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del finanziamento ex art. 1815 cod. civ. con l'imputazione a capitale delle somme versate;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 12.06.2019 è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 20.07.2020 è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Acquisita la relazione peritale, la causa, all'udienza del 28.11.2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte d'udienza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
--------------
1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. sollevata dall'opponente Parte_1
Il testo del contratto di finanziamento per cui è causa non contiene alcuna dichiarazione o clausola idonea ad individuare in modo inequivoco gli estremi di una fideiussione. Del resto, ai sensi dell'art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ovvero formulata in termini chiari ed inequivocabili.
Deve pertanto, ritenersi che il sig. ,indicato in contratto quale Parte_1
“Cointestatario/Coobligato” abbia sottoscritto il contratto de quo in veste di coobligato solidale ex art. 1292 c.c.
L'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente -che questo giudice ritiene di dover condividere- ha invero chiarito che, l'aver utilizzato in un contratto l'espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale (cfr. Trib. Santa
Maria Capua Vetere n. 2301/2020; cfr. in tal senso anche Trib. Treviso 17.12.2020 e Trib. Sassari,
10 maggio 2022).
In particolare, è stato precisato che “l'utilizzo dell'espressione “coobligato” in sede contrattuale, pur non trovando rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c.” e, dunque, “ne consegue che, dovendo qualificarsi il coobbligato come condebitore solidale, in alcuna decadenza risulta essere incorso l'istituto di credito mutuante nell'esercizio del proprio diritto di credito nei confronti del condebitore solidale” (V. Trib. S.M. Capua Vetere n. 2301/2020).
3 Pertanto, essendo il coobbligato in solido con la sig.ra per Parte_1 Parte_2
l'obbligazione restitutoria della sorte capitale finanziata e degli accessori della stessa, quale parte contrattuale dei finanziamenti medesimi, ne consegue che ad esso non si applica la disciplina relativa al contratto di fideiussione.
2. Proseguendo nel merito, con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione sezioni unite n. 19597/2020).
Il diritto positivo antiusura è caratterizzato da più rationes legis che vanno individuate nella tutela del fruitore del finanziamento, nella repressione della criminalità economica, nella direzione del mercato creditizio e nella stabilità del sistema bancario.
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
2.1 Tra le voci economiche che devono considerarsi ai fini del calcolo dell'usurarietà deve essere inclusa anche quella inerente alle spese di assicurazione collegate all'operazione del credito
Ciò è stato di recente affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, nello specifico, ha ritenuto che: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito,
è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione». (Cass. sent. n. 8806/2017).
Dalla lettura della CTU, il cui iter logico – giuridico è condiviso da questo giudicante,
l'inclusione della voce di spesa assicurativa nel calcolo dell'usurarietà è stata riportata nel calcolo di verifica, accertando che anche in presenza di tale polizza, la Banca non ha superato il tasso di usurarietà., infatti, il CTU ha accertato che “ Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 60 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 9,750%. Sono state considerate le spese iniziali
(eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc..) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 600,00 e sono afferenti ad una polizza assicurativa stipulata congiuntamente alla stipula del contratto di finanziamento, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 1,00. Impiegando la formula
4 di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 11,073%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2012 -
31/12/2012, pari al 18,913%, per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/10/2012 - 31/12/2012, pari al 18,913%, per le operazioni classificate come CREDITI
PERSONALI. ( cfr. pag 19 perizia CTU)
2.2. In relazione alla inclusione di tutti i costi connessi all'operazione di finanziamento concesso, per l'accertamento della eventuale usurarietà ab origine del contratto , una particolare considerazione deve essere effettuata con riguardo alla penale di estinzione anticipata sottoscritta in sede di stipula contrattuale. Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda, di concludere l'operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e pagando una penale stabilita in misura percentuale sul capitale anticipatamente restituito. La verifica dell'usurarietà secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis non può essere condotta considerando il c.d. worst case. Ciò in quanto ai fini della sussistenza dell'usurarietà risultano irrilevanti, anche se collegate all'erogazione del credito, le voci di costo meramente potenziali, poiché subordinate al verificarsi di eventi futuri non concretamente verificatisi.
Inoltre, con riferimento ai costi da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura devono infatti escludersi quelli per la penale per estinzione anticipata dei finanziamenti, in quanto collegati solo indirettamente e ipoteticamente all'erogazione del credito. La Corte di Cassazione è intervenuta al riguardo, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (Cass. Sent. n. 7352/22).
Orbene, in applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie e facendo espresso rinvio a quanto accertato dal C.t.u. all'esito di un condivisibile iter logico – giuridico, ad esclusione della valutazione eseguita con il metodo del worst case, deve rilevarsi che nella fattispecie non vi sia stato superamento del tasso soglia antiusura. Il CTU analizzando anche sotto tale aspetto il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti ha rilevato che”. in sede di stipula del contratto il tasso di mora era stato convenuto nella misura del 1,00% su base mensile, pari al 12,00% annuo, da applicarsi in caso di Decadenza dal . Parte_3
5 Orbene, nelle rilevazioni della Banca d'Italia per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre
2012 il T.E.G.M. per la classe di operazioni “Credito Personale” con classe di importo unica
è stato indicato al 11,93% e pertanto il tasso soglia mora, calcolato secondo le indicazioni fornite ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali [Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4].
Tasso di Mora 12% < Tasso Soglia Mora 21,54%
Per quanto sopra riportato il tasso di mora convenuto alla data di stipula del contratto
è inferiore al tasso soglia mora calcolato secondo le disposizioni normative indicate e pertanto alcuna censura può essere mossa all'operato del Soggetto Finanziatore”
Ne discende che alla luce delle considerazioni sopra espresse, includendo tutte le voci economiche collegate all'erogazione del credito, non possa ravvisarsi nella fattispecie alcun superamento del tasso soglia usura per il contratto di finanziamento, sottoscritto dalle parti in causa in data 08.10.2012.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1656/2017, emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1) e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di Pt_1
e in solido fra di loro.
[...] Parte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1656/2017 del Tribunale di
Catanzaro;
6 - condanna e in solido fra di loro, alla refusione in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della presente procedura, che liquida in Controparte_1 complessivi €. 3.302,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di e in solido fra di loro. Parte_1 Parte_2
Catanzaro, 28 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
7
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.1252 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, a cui risulta riunita la causa n. 1323/2018 r.g. e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Iiritano, per procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
attore-opponente
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_2 C.F._2
Iiritano, per procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attore-opponente contro già , Partita IVA n. , in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele del Foro di
Reggio Calabria, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Canino convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1656/2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in p.l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1656/2017 , emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017, con il quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare la somma di 16.524,12, oltre interessi come richiesti in ricorso, e chiedendo al
1 Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento delle spiegate difese, accertare e dichiarare la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli
interessi del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti;
3) per la declaratoria del punto che precede, revocare la decadenza del beneficio del termine in capo al debitore e, ripristinare il pagamento per le rate a scadere secondo i tassi di legge;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per illiceità dell'oggetto, alla luce del superamento del tasso
d'usura e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del finanziamento ex art. 1815 cod. civ. con
l'imputazione a capitale delle somme versate;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno delle su riportate conclusioni l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso d'usura.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 14.09.2018, la Controparte_1
ha preliminarmente evidenziato che il decreto ingiuntivo in oggetto era stato opposto, con separato atto, anche dall'obbligata principale sig.ra ( moglie di le Parte_2 Parte_1
cui doglianze erano le medesime di quelle sollevate nel presente giudizio da Parte_1
fatta eccezione per la contestazione sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c. , chiedendo la riunione delle due cause e la loro trattazione unitaria, sì da garantire un'uniformità di giudizio, anche per ciò che concerneva la decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Eccepiva l'applicazione, nel caso di ,dell'art. 1957 c.c.; l'erroneità della Parte_1
consulenza di parte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento reso all'udienza del 03.06.2019 è stata disposta la riunione del presente giudizio n. 1252 del 2018 con quello iscritto al r.g.n. 1323/2018, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale.
Nella causa riunita ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto, e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti;
5) per la declaratoria del punto che precede, revocare la decadenza del beneficio del termine in capo al debitore e,
2 ripristinare il pagamento per le rate a scadere secondo i tassi di legge;
6) in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per illiceità dell'oggetto, alla luce del superamento del tasso d'usura e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del finanziamento ex art. 1815 cod. civ. con l'imputazione a capitale delle somme versate;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 12.06.2019 è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 20.07.2020 è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Acquisita la relazione peritale, la causa, all'udienza del 28.11.2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte d'udienza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
--------------
1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. sollevata dall'opponente Parte_1
Il testo del contratto di finanziamento per cui è causa non contiene alcuna dichiarazione o clausola idonea ad individuare in modo inequivoco gli estremi di una fideiussione. Del resto, ai sensi dell'art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ovvero formulata in termini chiari ed inequivocabili.
Deve pertanto, ritenersi che il sig. ,indicato in contratto quale Parte_1
“Cointestatario/Coobligato” abbia sottoscritto il contratto de quo in veste di coobligato solidale ex art. 1292 c.c.
L'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente -che questo giudice ritiene di dover condividere- ha invero chiarito che, l'aver utilizzato in un contratto l'espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale (cfr. Trib. Santa
Maria Capua Vetere n. 2301/2020; cfr. in tal senso anche Trib. Treviso 17.12.2020 e Trib. Sassari,
10 maggio 2022).
In particolare, è stato precisato che “l'utilizzo dell'espressione “coobligato” in sede contrattuale, pur non trovando rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c.” e, dunque, “ne consegue che, dovendo qualificarsi il coobbligato come condebitore solidale, in alcuna decadenza risulta essere incorso l'istituto di credito mutuante nell'esercizio del proprio diritto di credito nei confronti del condebitore solidale” (V. Trib. S.M. Capua Vetere n. 2301/2020).
3 Pertanto, essendo il coobbligato in solido con la sig.ra per Parte_1 Parte_2
l'obbligazione restitutoria della sorte capitale finanziata e degli accessori della stessa, quale parte contrattuale dei finanziamenti medesimi, ne consegue che ad esso non si applica la disciplina relativa al contratto di fideiussione.
2. Proseguendo nel merito, con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione sezioni unite n. 19597/2020).
Il diritto positivo antiusura è caratterizzato da più rationes legis che vanno individuate nella tutela del fruitore del finanziamento, nella repressione della criminalità economica, nella direzione del mercato creditizio e nella stabilità del sistema bancario.
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
2.1 Tra le voci economiche che devono considerarsi ai fini del calcolo dell'usurarietà deve essere inclusa anche quella inerente alle spese di assicurazione collegate all'operazione del credito
Ciò è stato di recente affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, nello specifico, ha ritenuto che: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito,
è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione». (Cass. sent. n. 8806/2017).
Dalla lettura della CTU, il cui iter logico – giuridico è condiviso da questo giudicante,
l'inclusione della voce di spesa assicurativa nel calcolo dell'usurarietà è stata riportata nel calcolo di verifica, accertando che anche in presenza di tale polizza, la Banca non ha superato il tasso di usurarietà., infatti, il CTU ha accertato che “ Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 60 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 9,750%. Sono state considerate le spese iniziali
(eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc..) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 600,00 e sono afferenti ad una polizza assicurativa stipulata congiuntamente alla stipula del contratto di finanziamento, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 1,00. Impiegando la formula
4 di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 11,073%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2012 -
31/12/2012, pari al 18,913%, per le operazioni classificate come CREDITI PERSONALI. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/10/2012 - 31/12/2012, pari al 18,913%, per le operazioni classificate come CREDITI
PERSONALI. ( cfr. pag 19 perizia CTU)
2.2. In relazione alla inclusione di tutti i costi connessi all'operazione di finanziamento concesso, per l'accertamento della eventuale usurarietà ab origine del contratto , una particolare considerazione deve essere effettuata con riguardo alla penale di estinzione anticipata sottoscritta in sede di stipula contrattuale. Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda, di concludere l'operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e pagando una penale stabilita in misura percentuale sul capitale anticipatamente restituito. La verifica dell'usurarietà secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis non può essere condotta considerando il c.d. worst case. Ciò in quanto ai fini della sussistenza dell'usurarietà risultano irrilevanti, anche se collegate all'erogazione del credito, le voci di costo meramente potenziali, poiché subordinate al verificarsi di eventi futuri non concretamente verificatisi.
Inoltre, con riferimento ai costi da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura devono infatti escludersi quelli per la penale per estinzione anticipata dei finanziamenti, in quanto collegati solo indirettamente e ipoteticamente all'erogazione del credito. La Corte di Cassazione è intervenuta al riguardo, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (Cass. Sent. n. 7352/22).
Orbene, in applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie e facendo espresso rinvio a quanto accertato dal C.t.u. all'esito di un condivisibile iter logico – giuridico, ad esclusione della valutazione eseguita con il metodo del worst case, deve rilevarsi che nella fattispecie non vi sia stato superamento del tasso soglia antiusura. Il CTU analizzando anche sotto tale aspetto il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti ha rilevato che”. in sede di stipula del contratto il tasso di mora era stato convenuto nella misura del 1,00% su base mensile, pari al 12,00% annuo, da applicarsi in caso di Decadenza dal . Parte_3
5 Orbene, nelle rilevazioni della Banca d'Italia per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre
2012 il T.E.G.M. per la classe di operazioni “Credito Personale” con classe di importo unica
è stato indicato al 11,93% e pertanto il tasso soglia mora, calcolato secondo le indicazioni fornite ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali [Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4].
Tasso di Mora 12% < Tasso Soglia Mora 21,54%
Per quanto sopra riportato il tasso di mora convenuto alla data di stipula del contratto
è inferiore al tasso soglia mora calcolato secondo le disposizioni normative indicate e pertanto alcuna censura può essere mossa all'operato del Soggetto Finanziatore”
Ne discende che alla luce delle considerazioni sopra espresse, includendo tutte le voci economiche collegate all'erogazione del credito, non possa ravvisarsi nella fattispecie alcun superamento del tasso soglia usura per il contratto di finanziamento, sottoscritto dalle parti in causa in data 08.10.2012.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta, poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1656/2017, emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 28 dicembre 2017.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1) e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di Pt_1
e in solido fra di loro.
[...] Parte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1656/2017 del Tribunale di
Catanzaro;
6 - condanna e in solido fra di loro, alla refusione in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della presente procedura, che liquida in Controparte_1 complessivi €. 3.302,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di e in solido fra di loro. Parte_1 Parte_2
Catanzaro, 28 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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