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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 525/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Attanasio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Carmela Filice, Marcello
Carnovale e Manuela Varani
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16.03.2022, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (663/2020 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento e neppure persona con handicap con connotazione di gravità (legge
104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' , argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 07.03.2022 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 09.02.2022 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 16.03.2022.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il consulente dell'Ufficio, dottor infatti, con procedimento logico Persona_1
immune da vizi, che il giudice condivide, alla luce della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica effettuata, è giunto alla conclusione che parte ricorrente è
“soggetto con deficienza assoluta dell'autonomia ed incapace ad attendere autonomamente alle proprie attività quotidiane. Pertanto ha diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 05.06.2021”. Per gli stessi motivi, si riconosce la stessa “soggetto con connotazione di gravità” con handicap da catalogare secondo
l'articolo 3, comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dal 05.06.2021.” (cfr. pagina 9 elaborato peritale dottor . Persona_1
In particolare, nel corso della fase di opposizione è emerso che la ricorrente è affetta da
“fattori di rischio cardiovascolari plurimi (Diabete Mellito, Ipertensione Arteriosa,
Ipercolesterolemia). Vasculopatia cerebrale cronica e segni clinici di evidente insufficienza cerebrale. Arteriopatia calcifica e sclerotica diffusa. Grave poliartrosi con osteoporosi. Discospondiloartosi del rachide in toto. Sottoposta a laminectomia dei somi
2 C1, C2 e C3. Permane dislocazione anatomica dell'epistrofeo con verosimili compressione del sacco durale che giustifica non solo l'incontinenza urinaria ma anche un deficit di conduzione nervosa polidistrettuale. La situazione respiratoria rilevata nel ricovero avuto presso l'Ospedale di Paola il 5 Giugno del 2021 non rappresenta altro una evoluzione di una patologia cronica già preesistente che era già affiorata nelle radiografie del torace effettuate nei ricoveri avuti nell'anno 2019 e non assolutamente valutata con ulteriori indagini strumentali che avrebbero definito una possibile strategia terapeutica atta a limitarne una evoluzione. Ciò ha determinato nel 2021 un episodio di grave insufficienza respiratoria con deficit degli scambi gassosi;
la necessità di adottare una NIV con ventilatore meccanico definisce una situazione anatomica polmonare di tipo fibrotico evolutivo preesistente a questo ultimo evento acuto.” (cfr. pagina 8 elaborato peritale dottor . Persona_1
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che, a decorrere dal 05.06.2021, l'opponente è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980, nonchè è soggetto che versa in una condizione di handicap grave, ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992.
3. La sopravvenienza dei requisiti sanitario e socio-sanitario in un momento successivo alla visita medica induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; CP_1
Cass. 2011/7307). Le spese della c.t.u. espletata dal dottor liquidate Persona_1 come da separato decreto, sono poste a carico dell' in virtù della dichiarazione ex CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che, a decorrere dal
05.06.2021, è in possesso del requisito sanitario necessario per Parte_1 poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980, nonchè
è soggetto che versa in una condizione di handicap grave, ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
2) Compensa le spese di lite;
3 3) Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con CP_1
separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 07.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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