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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2024, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 30 ottobre 2024 – ha pronunciato in data 18 novembre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3385, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti SANTARELLI VALENTINA, DI RAIMO ANTONELLA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuta (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha CP_1
1 presentato le conclusioni di cui alle pagg. 10-11 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) In via principale accertare la mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo
a fondamento del licenziamento irrogato nei confronti del Sig. per Parte_1 insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, Voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente Sig. con atto scritto in 23.12.2022 Parte_1
e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, quantificabile nel pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità corrispondenti ad € 11.298,42, o nella misura maggiore o misura che sarà ritenuta giusta ed equa, in considerazione anche degli anni di servizio;
2) Sempre in via principale accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del licenziamento disciplinare per mancato rispetto del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7
L.300/70, conseguentemente Voglia condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, quantificabile nel pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità corrispondenti ad € 11.298,42, o nella misura maggiore o misura che sarà ritenuta giusta ed equa, in considerazione anche degli anni di servizio;
3) Voglia inoltre condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore del ricorrente gli importi dovuti a titolo di differenze retributive, istituti aggiuntivi e TFR nella misura prevista nei conteggi allegati al presente ricorso, in €
43.520,07 (di cui euro 21.064,09 per differenze retributive mensili, € 3.149,62 a titolo di tredicesima mensilità, € 1.980,42 a titolo di elemento perequativo, € 3.102,36 per ferie non godute, € 4.617,36 per permessi non fruiti ed euro 9.606,22 per TFR), tenuto conto anche di quanto dovuto a titolo di differenze retributive per mensilità aggiuntive e TFR o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa.
4) In ogni caso, con rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per Legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.
La parte convenuta è rimasta contumace.
2 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il valido esercizio di un diritto potestativo nell'ambito di rapporti interprivati (attivati su iniziativa del
3 soggetto che subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall'avvenuto esercizio del diritto da parte del titolare di esso), l'onere della prova della effettiva sussistenza di tali presupposti grava sul soggetto che ha già esercitato tale diritto in sede stragiudiziale (e dunque sulla parte convenuta in giudizio): simmetricamente, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di tali presupposti – attivati dallo stesso soggetto che ha già esercitato il diritto potestativo – l'onere della prova continua a gravare su quest'ultimo (e dunque sulla parte attrice o ricorrente).
Le regole in questione costituiscono un corollario del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), ribadito anche da talune normative di settore (cfr. art. 5 della L. n. 604/1966, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, secondo cui “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”).
Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova una evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (il principio in commento non opera tuttavia, come già osservato, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
4 Il principio generale dell'onere della prova gravante, in giudizio, sul soggetto che ha già esercitato stragiudizialmente il diritto potestativo è stato ribadito e costantemente applicato dalla giurisprudenza in relazione a varie fattispecie distinte: a titolo esemplificativo, in materia di sanzioni disciplinari espulsive e conservative (cfr. Tribunale , NO , sez. lav. , 11/09/2019 , n.
2004; Tribunale , NO , sez. lav. , 06/09/2018 , n. 2079; Tribunale , DE
, sez. lav. , 23/04/2019 , n. 72; Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n.
16597; Cassazione civile , sez. lav. , 29/03/2018 , n. 7830; Tribunale , GO , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/2017 , n.
28975; Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2017 , n. 5284; Cassazione civile , sez. lav. , 24/08/2016 , n. 17304; Tribunale , ND , 04/04/2018 , n.
140; Tribunale , GO , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54) e in materia di sanzioni amministrative (Cassazione civile , sez. VI , 24/01/2019 , n. 1921; Corte appello , TO , 13/10/2018 , n. 126; Cassazione civile , sez. II , 08/10/2018
, n. 24691, T.A.R. , NO , sez. III , 04/07/2018 , n. 1653; Cassazione civile , sez. II , 22/01/2018 , n. 1529; Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2015 , n.
4898).
Chiarissima sul punto la recente pronuncia del Tribunale , NO , sez. lav. , 11/09/2019 , n. 2004, ove è stato precisato che “A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.
Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati”.
In punto di fatto va evidenziato che, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta a partire dal 15.01.2018 e fino al 23.12.2022 risulta provata documentalmente, tramite le buste paga emesse dalla parte convenuta, il certificato Unilav e la lettera di licenziamento (all. 2, 5, 6 al fascicolo di parte ricorrente).
5 Dalla suddetta documentazione risulta inoltre che la parte convenuta aveva riconosciuto alla parte ricorrente la qualifica di operaio di manovra e il
5° livello di inquadramento di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti (all. 5, 6 al fascicolo di parte ricorrente).
Tanto posto, la domanda attorea di accertamento dell'invalidità del licenziamento impugnato è fondata.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatole dalla parte convenuta, per asserita giusta causa, in data
23.12.2022 deducendo, tra l'altro, che la giusta causa invocata da quest'ultima sarebbe in realtà insussistente.
Dalla lettera di licenziamento risulta che la suddetta giusta causa di recesso datoriale sarebbe consistita in “condotte contrarie al codice disciplinare dell'azienda di sua conoscenza e a seguito delle continue contestazioni verbali” (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente).
La parte ricorrente, come già evidenziato, ha negato di aver posto in essere le condotte (genericamente) indicate nella lettera di licenziamento e la parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito le prove dell'esistenza di tali condotte: pertanto il licenziamento sopra indicato deve essere annullato, per insussistenza della giusta causa, ad esso sottesa, invocata dalla parte convenuta.
Nel caso di specie – essendo il rapporto di lavoro iniziato dopo il 7 marzo 2025 ed avendo la parte convenuta, all'epoca del licenziamento, meno di 16 dipendenti (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente, recante visura camerale) – trova applicazione l'art. 9, co. 1, del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i. (rubricato “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza”).
La disposizione in questione prevede che “
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.
300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e
6 dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Dall'annullamento, per il motivo suesposto, del licenziamento comminato dalla parte convenuta alla parte ricorrente consegue quindi (a)
l'assorbimento delle ulteriori censure presentate dalla parte ricorrente avverso il medesimo licenziamento, (b) l'estinzione, alla data del licenziamento, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e (c) il diritto della parte ricorrente ad ottenere dalla parte convenuta il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata – in considerazione della durata complessiva del suddetto rapporto di lavoro – in n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR può essere calcolata, a sua volta, a partire dall'ultima retribuzione mensile completa della parte ricorrente di cui vi è prova scritta, cioè euro 1.620,07 relativi al mese di novembre 2022 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente, pag. 58), la quale retribuzione mensile per il suddetto calcolo deve intendersi in ogni caso liquidata anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
A tal proposito appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza recente, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perchè così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427/04; Cass. n.
7 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11)” (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/09/2014, n. 18519).
Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale ha chiarito, in linea generale, che “Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dagli artt. 39 e 395 c.p.c e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonchè a garantire la stabilità delle decisioni( nella specie è stato deciso che è parimenti precluso un nuovo esame della controversia anche quando il successivo giudizio abbia finalità diverse riguardo al "petitum" da quelle poste con il giudizio preventivamente instaurato, poichè il giudicato copre il dedotto e il deducibile)” (Tribunale
Bari sez. III 27 febbraio 2014 n. 1064) e inoltre che “In tema di procedimento civile, in applicazione del principio del ne bis in idem, sempre eccepibile anche per la prima volta in grado di appello e comunque rilevabile anche di ufficio, deve ritenersi
l'inammissibilità della domanda risarcitoria, avente petitum e causa petendi identici rispetto alla domanda risarcitoria già proposta nell'ambito di altra causa la cui decisione sia coperta da giudicato” (Tribunale Grosseto 08 maggio 2018 n. 495).
In altri termini, una sentenza di condanna (apparentemente generica) costituisce già ex se titolo esecutivo – senza la necessità di alcuna integrazione da apportare tramite una (ulteriore) fase di cognizione, ivi compresa quella in sede monitoria ex art. 633 e ss. c.p.c. – laddove siano sussistenti, in concreto, i seguenti presupposti (indicati dal già ricordato insegnamento giurisprudenziale): [a] elementi certi e positivi, contenuti nel titolo (cioè nel dispositivo e/o nella motivazione della sentenza), che consentono di determinare l'esatta quantificazione del credito tramite meri calcoli aritmetici, oppure, in alternativa, [b] elementi che, pur se non menzionati espressamente nel titolo, risultano essere stati acquisiti al giudizio di cognizione (con esclusione, quindi, di qualsivoglia elemento esterno a tale giudizio) e che sono
8 stati implicitamente ritenuti dal giudice della fase di cognizione come certi e oggettivamente determinati, finanche nel loro assetto quantitativo.
Ne deriva che – qualora la sentenza di accertamento del diritto e di condanna (apparentemente) generica al pagamento, emessa all'esito della fase del giudizio di cognizione, indichi, nel dispositivo e/o nella motivazione, elementi sufficienti a consentire alla parte vittoriosa nel predetto giudizio, tramite meri calcoli aritmetici e senza la necessità di accertare l'esistenza di ulteriori fatti, una determinazione del quantum della prestazione obbligatoria correlata al predetto diritto già accertato – tale sentenza (apparentemente) generica ben può essere già utilizzata come titolo esecutivo, senza necessità di attivare una seconda fase di cognizione (tramite giudizio ordinario o monitorio), giacché la quantificazione della somma può essere effettuata direttamente nell'atto di precetto: le eventuali censure rivolte alla quantificazione effettuata dall'avente diritto possono invece essere risolte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., su iniziativa del debitore a cui è notificato il precetto.
Tale soluzione ermeneutica consente infatti di evitare l'inutile duplicazione dei giudizi (di cognizione) – con conseguente aggravio di spese processuali per il debitore – salvaguardando il diritto di difesa del debitore e al contempo “responsabilizzando” il creditore a operare una quantificazione corretta del diritto vantato e già accertato (in modo apparentemente generico) nella sentenza emessa all'esito del primo giudizio di cognizione concluso: difatti il creditore – prevedendo che l'erroneità dei conteggi effettuati in sede di precetto determinerebbe la fondatezza (almeno parziale) dell'opposizione all'esecuzione e, conseguentemente, la sua condanna alle spese di lite nell'eventuale procedimento di opposizione all'esecuzione – è, già solo per questo, indotto a comportarsi correttamente nell'effettuare la suddetta quantificazione del diritto nel precetto;
viceversa il debitore – potendo verificare (stragiudizialmente) la fondatezza della quantificazione effettuata dal
9 creditore – sarà indotto, per le medesime ragioni, a non esperire una opposizione all'esecuzione, relativa al solo quantum del diritto vantato ex adverso
(e che sia infondata e meramente dilatoria), laddove abbia riscontrato la correttezza della quantificazione in parola.
Rimane salvo, in ogni caso, che una vera e propria sentenza di condanna generica – cioè mancante di tutti gli elementi necessari per essere posta direttamente in esecuzione – può comunque essere utilizzata quale
“documento”, ai sensi e ai fini di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per ottenere, in sede monitoria, l'esatta quantificazione della somma spettante e la correlata ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.
La domanda in esame deve quindi essere accolta, nei termini suindicati.
* * *
La domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive a titolo di paga ordinaria, di 13° mensilità, di elemento perequativo, di ferie non godute, di permessi retribuiti non goduti e di TFR (per un totale di euro 43.520,07, di cui euro 9.606,22 a titolo di TFR)
è parzialmente fondata.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui
10 all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
11 (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della
12 indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, accertata l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro (tramite la documentazione indicata in precedenza) – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle rivendicate differenze retributive relative alla paga ordinaria e alle relative maggiorazioni, alla 13° mensilità e al
TFR, non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo.
Le domande attoree riguardanti il pagamento di somme a titolo di di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi retribuiti non goduti devono invece essere rigettate, per difetto di compiuta allegazione e di prova dei relativi fatti costitutivi.
Le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di paga ordinaria e di relative maggiorazioni, di 13° mensilità e di TFR possono essere quantificate in via equitativa ex art. 432 c.p.c. tenendo conto [1] della documentazione indicata in precedenza, [2] della durata del rapporto di lavoro e [3] dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente, che appaiono sostanzialmente verosimili, congrui e credibili (dunque sostanzialmente corretti, e pertanto utilizzabili al fine di quantificare esattamente le spettanze della parte ricorrente senza necessità di disporre una C.T.U. contabile e senza necessità di emettere un
13 ordine di esibizione rivolto alla parte convenuta e avente per oggetto la consegna di tutta la ulteriore documentazione relativa al rapporto di lavoro).
In conclusione, spettano alla parte ricorrente, per i titoli (causali) appena indicati, euro 33.000,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui euro 7.500,00 a titolo di TFR.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura di euro 4.800,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'invalidità del licenziamento comminato dalla parte convenuta alla parte ricorrente in data 23.12.2022, dichiara l'estinzione, alla data del licenziamento, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da quantificarsi sulla base di una retribuzione mensile di euro 1.620,07);
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 33.000,00, per i titoli (causali) indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 33.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 4.800,00, oltre spese
14 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 18 novembre 2024
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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