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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Mascalucia (CT), via C. Pisacane
[...] C.F._4
n. 37; rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Lo Presti, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Controparte_1 C.F._5
corso N. Costa n. 28; rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti
Vincenzo Dugo e Viviana Girmenia, giusta procura in atti;
pagina 1 di 15 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 maggio 2016, Parte_1 Parte_2
e – dopo un tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo -
[...] Parte_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa, per sentire dichiarare la Controparte_1
nullità e/o la risoluzione della disposizione con la quale il padre, aveva legato - con Controparte_2 testamento pubblico del 7 agosto 2009 - la somma di € 50.000,00 a favore del figlio Controparte_1 disponendo che quest'ultimo costruisse una cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Le attrici eccepivano, in particolare, l'impossibilità originaria dell'onere da cui era gravato il suddetto legato.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di integrità del Controparte_1
contraddittorio, in quanto la comune madre delle parti, , pur essendo litisconsorte Parte_4 necessaria, non era stata invitata alla mediazione né citata in giudizio, e, comunque, l'infondatezza, nel merito, delle avverse pretese.
Con ordinanza del 18 aprile 2018, il giudice disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di
, quale erede legittima del de cuius e litisconsorte necessaria, fissando l'udienza del 22 Parte_4
gennaio 2019 per consentire la citazione della stessa litisconsorte nel rispetto dei termini per comparire.
Provveduto all'integrazione da parte delle attrici, la si costituiva in giudizio tardivamente, solo Parte_4 all'udienza di comparizione.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1672/2022 emessa in data 12 settembre 2022, a definizione del procedimento iscritto al n. 2882/2016 R.G., così statuiva:
“
1. Rigetta le domande formulate dalle attrici , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dalla terza chiamata in causa avverso;
Parte_4 Controparte_1
2. Condanna , e e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite nei confronti di , spese liquidate in Euro 7.254,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per l'integrale riforma della predetta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, affidato a tre motivi. Parte_4
pagina 2 di 15 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del proposto appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27 gennaio 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La vicenda trae origine dal testamento pubblico per notar del 7 agosto 2009, con Persona_1
cui dante causa delle parti, alcuni anni prima di morire, così disponeva dei propri Controparte_2 beni: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lego, inoltre, a mio figlio _1
(…) la somma di denaro di Euro 50.000,00, affinché provveda ad impiegarla integralmente
[...]
per la realizzazione di una cappella funeraria presso il Cimitero di Pachino, ove potrò riposare al momento del mio decesso, tenendo conto dei tempi di realizzazione della stessa. Detta disposizione cesserà di produrre effetti qualora la detta somma di denaro non venga destinata per la realizzazione del predetto fine”.
In questa disposizione, il giudice di primo grado, con qualificazione non contestata in questa sede, ha ravvisato un legato modale.
Va, poi, osservato che, in mancanza di altre disposizioni del testatore, alla prestazione del legato sono tenuti gli eredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 662, comma 2, c.c.), nella specie, dunque, la moglie e i figli di (essendo pacifico che costoro sono i suoi eredi Controparte_2
legittimi).
È evidente, inoltre, che l'onere a carico del legatario assorbe per intero il valore del legato, in quanto la disposizione testamentaria impone a l'obbligo di destinare l'intera somma legata alla Controparte_1
realizzazione di una cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Ciò non comporta, peraltro, l'invalidità della disposizione, poiché l'unico limite previsto dalla legge è riferito alla responsabilità del legatario, il quale ai sensi dell'art. 671 c.c. è tenuto ad eseguirlo solo nei limiti del valore della cosa legata (Cass. n. 16846/2007; Cass. n. 812/1983).
Ne deriva (come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) che deve ritenersi astrattamente applicabile, nella specie, la disciplina (in concreto invocata dalle appellanti) della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, c.c.
pagina 3 di 15 Non si dubita, poi, che l'onere stesso abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria. Ciò, del resto, è confermato dall'espressa previsione della risoluzione contenuta nella clausola testamentaria in base alla quale la “disposizione cesserà di produrre effetti qualora detta somma di denaro non venga destinata per la realizzazione del predetto fine”.
2. - Sulla base di tali premesse, vanno ora presi in considerazione i singoli motivi di gravame.
3. - Con il primo motivo le appellanti, deducendo il “travisamento dei fatti emergenti dai documenti in atti e difforme valutazione delle risultanze probatorie”, la “errata valutazione di circostanze presupposte determinanti ai fini della corretta decisione sul capo impugnato della sentenza concernente il rigetto della domanda di nullità ovvero di risoluzione del legato modale per impossibilità originaria dell'onere”, l'esistenza di presunti vizi della motivazione, nonché la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 647, comma 3, c.c.”, sostengono che ha errato il Tribunale a ritenere che, nella fattispecie, non fosse sussistente l'impossibilità originaria dell'onere.
Osservano che, per pacifica acquisizione di principio e conforme giurisprudenza, ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c. la situazione di fatto da valutare e tenere in considerazione è soltanto quella (situazione di impossibilità o meno) esistente e coeva alla data dell'apertura della successione del testatore,
deceduto l'8.11.2013. Poiché, quindi, alla data dell'8.11.2013 (morte del testatore) Controparte_2
non era possibile edificare la cappella funeraria (onere testamentario), “per inesistenza di aree nel cimitero del Comune di Pachino”, il Tribunale avrebbe dovuto statuire che l'onere in oggetto era (ed è oggi) da ritenere impossibile ab origine e, per l'effetto, avrebbe dovuto dichiarare nulla, ovvero risolvere, la disposizione testamentaria istitutiva del legato modale.
Il giudice di primo grado, invece, aveva attribuito un rilievo decisivo alla mera sussistenza della graduatoria, peraltro dichiaratamente provvisoria, pervenendo così - nonostante l'inesistenza, ancora nel 2016, di nuove aree cimiteriali per edificare la cappella - all'errata conclusione di escludere la dedotta impossibilità ab origine (ossia alla data dell'8.11.2013) dell'onere testamentario per cui è causa.
La predisposizione di una graduatoria ancora provvisoria - proseguono le appellanti - ha solo la limitata e semplice funzione di cristallizzare e rendere trasparente l'ordine cronologico delle domande presentate nel tempo dai cittadini, da valutarsi solo nell'eventualità di un ampliamento del cimitero comunale.
pagina 4 di 15 Sostengono, poi, che tale graduatoria provvisoria sia un atto neutro, inidoneo, di per sé, a dimostrare l'infondatezza delle loro domande.
Quanto sopra, secondo il punto di vista delle appellanti, rende evidente l'errore in cui è incorso il
Tribunale ovvero il vizio di motivazione inficiante, sul punto, la gravata pronuncia.
3.1. - Il suddetto motivo è infondato.
3.1.1. - Ad avviso del Collegio, il primo giudice, lungi dal fondare la propria decisione esclusivamente sul presupposto dell'esistenza di una graduatoria provvisoria, ha svolto un più articolato ragionamento che, in mancanza di adeguata censura da parte delle appellanti, va ritenuto meritevole di conferma in questa sede, rendendosi, peraltro, opportune alcune precisazioni.
Va osservato che nell'impugnata decisione il Tribunale ha rilevato che la domanda di parte attrice era
“volta alla declaratoria di risoluzione di disposizione testamentaria istitutiva del legato e alla restituzione della somma di Euro 50.000,00”.
Nel giustificare il perché tale domanda era da ritenere infondata, il giudice ha considerato che dall'esame dei documenti versati in atti erano emerse le seguenti circostanze:
1. in data 20.02.1996, aveva chiesto al la concessione di un Controparte_2 Controparte_3
lotto di area cimiteriale su cui edificare una cappella funeraria e che detta richiesta era stata inserita in una “graduatoria a oggi esistente”;
2. successivamente, aveva disposto con testamento pubblico l'istituzione di un legato in favore del figlio per la somma di € 50.000,00 per la realizzazione della predetta cappella che Controparte_1 costituiva l'unico motivo determinante della disposizione;
3. le attrici hanno contestato l'impossibilità originaria e perdurante dell'oggetto dell'onere, costituente l'unico motivo determinante della disposizione (legato modale), in quanto, nel cimitero del Comune di
Pachino, non erano esistenti aree ove costruire la cappella funeraria.
Quindi, ha messo in evidenza che aveva fornito prova in giudizio: (a) che il Controparte_1 [...]
aveva in previsione l'incremento delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle e (b) CP_3
che la posizione in graduatoria del padre di era avanzata, essendo passata dalla Controparte_1
posizione n. 71, in data 22.3.2016, alla posizione n. 59, in data 16.7.2021, “così come comunicato dallo
pagina 5 di 15 stesso con la nota protocollo n. 16939 del 16.07.2021 prodotta da Controparte_3 _1
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.04.2022”.
[...]
Assodato quanto sopra, il Tribunale è pervenuto all'esito che “il legato non era impossibile al momento della sua istituzione e che non lo è neppure attualmente non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di risoluzione del legato così come richiesto dalle attrici e della terza chiamata in causa”
(cfr. sentenza pag. 5).
Come accennato, tale conclusione, ad avviso di questa Corte, è da ritenere condivisibile e meritevole di conferma, sfuggendo alle censure mossele dalle appellanti.
Invero, “nel nostro ordinamento la "nullità", prevista come conseguenza dell'impossibilità dell'onere tanto dall'art. 794 c.c., quanto dall'art. 647 c.c., attiene esclusivamente al momento genetico e mai a quello funzionale, del negozio, sicché non è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento” (v. Cass. 11906/2013).
Pertanto, per la sussistenza dei requisiti di validità occorre avere riguardo al tempo in cui la disposizione testamentaria si è perfezionata ed è divenuta efficace.
In tal senso, la Corte di Cassazione, richiamando il concetto di impossibilità previsto in materia contrattuale (art. 1418 c.c.), ha chiarito che, anche in materia testamentaria, “la impossibilità è causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale, ossia esistente all'epoca della apertura della successione…” (Cass. n. 4145/1976).
Pertanto, è indubbiamente esatto il rilievo delle appellanti in base al quale, ai fini dell'accertamento della (eventuale) nullità del legato (gravato dall'onere) per impossibilità originaria dell'onere (stesso), la valutazione dell'impossibilità deve essere compiuta con riferimento al tempo dell'apertura della successione, coincidente con il momento in cui il legato si perfeziona e diventa efficace, ai sensi dell'art. 649 c.c.
È altrettanto vero, tuttavia, che tale valutazione è stata correttamente compiuta dal Tribunale nel precedente grado di giudizio, conducendo al risultato sopra sintetizzato. Risultato che, nella presente sede, viene contestato in assenza, però, di argomentazioni adeguate e idonee a giustificare un diverso esito.
Segnatamente, le appellanti si dolgono che il Tribunale abbia escluso la impossibilità originaria e perdurante dell'onere e abbia, quindi, negato la pronuncia di nullità o risoluzione del legato, in quanto pagina 6 di 15 alla data di apertura della successione di (8.11.2013) non vi sarebbero state nuove Controparte_2
aree libere nel cimitero del Comune di Pachino su cui edificare la cappella funeraria.
Tale censura è infondata.
Infatti, dai documenti versati in atti si trae inequivocabilmente la prova che l'oggetto dell'onere imposto sul legatario non era impossibile al momento dell'apertura della successione e non lo è diventato neppure oggi.
Tale convincimento trae linfa dalla comprovata esistenza di un programma di espansione, in atto, del cimitero del Comune di Pachino. La graduale attuazione di tale programma ha già consentito un significativo avanzamento della posizione in graduatoria del de cuius, il quale, quand'era in vita, aveva presentato, in data 23.02.1996, un'istanza al , volta alla concessione di un'area Controparte_3
cimiteriale destinata alla costruzione di una cappella. Da allora si è verificato un progressivo - ancorché lento - scorrimento della graduatoria relativa alle cappelle gentilizie, che ha portato il de cuius a raggiungere la posizione n. 71 nel 2016 e, successivamente, la posizione n. 59 nel 2021. Risulta, altresì, dalla nota prot. n. 16339 del 16 luglio 2021 del che le aree assegnate per cappelle, Controparte_3 giusta la determina n. 7 del 09.01.2018, sono state 12 e “le stesse sono state assegnate per scorrimento della graduatoria mediante interpello fino al n. 36 della graduatoria”.
Alla luce di questi elementi, merita conferma la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza gravata, la quale correttamente ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza della dedotta impossibilità originaria, assoluta e definitiva.
3.1.2. - Né in direzione contraria può opinarsi sulla base della preclusione della produzione di documenti nuovi fuori termine (artt. 183 e 345 c.p.c.), invocata dalle appellanti in relazione alla pretesa tardiva produzione nel giudizio di primo grado della sopra richiamata nota del , Controparte_3 prot. n. 16939 del 16.07.2021, in quanto prodotta da solo all'udienza di precisazione Controparte_1
delle conclusioni del 21 aprile 2022.
In effetti, il convenuto, ha prodotto la predetta nota solo in occasione dell'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Siracusa, tenutasi in data 21 aprile 2022 (v. verbale d'udienza).
Si tratta però di un documento formatosi dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. verbale d'udienza del 6 giugno 2019, nel quale sono stati nuovamente pagina 7 di 15 concessi - per la seconda volta, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di
- i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguente rinvio all'udienza del Parte_4
26 maggio 2020, successiva alla scadenza dei termini, per l'emanazione dell'ordinanza di cui al settimo comma del medesimo articolo 183), sicché la produzione in giudizio del predetto documento, avvenuta successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 aprile 2022, deve considerarsi ammissibile, e non tardiva.
Va, peraltro, considerato che la parte appellata ben avrebbe avuto la possibilità di effettuare utilmente la predetta produzione documentale anche, per la prima volta, nel presente giudizio di appello, senza, per questo, incontrare il divieto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Per giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (v. Cass. n. 7977/2022).
Né potrebbe validamente obiettarsi che il documento in discussione avrebbe potuto essere formato in epoca precedente e, conseguentemente, essere tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, atteso che - trattandosi di un documento formato dall' e Parte_5
contenente fatti non direttamente conosciuti né conoscibili dal convenuto - alcun Controparte_1
rimprovero può essere mosso nei suoi confronti. Lo stesso convenuto, peraltro, ha dimostrato, attraverso le numerose istanze depositate in giudizio, complete degli estremi di protocollo dell'ente destinatario, di avere ripetutamente rivolto all'amministrazione comunale richieste volte ad acquisire le informazioni necessarie alla definizione della controversia.
Né può, infine, tacersi che, ai sensi della regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., erano le attrici a dover fornire in giudizio la prova dell'impossibilità originaria dell'onere imposto al convenuto, e non, viceversa, quest'ultimo a dover provare il contrario.
pagina 8 di 15 Sotto questo profilo, deve ritenersi, in via assorbente, che la nota del 2021, pur avendo avuto il pregio di chiarire meglio lo stato del procedimento in corso per l'assegnazione delle aree cimiteriali, non ha, comunque, rivestito un ruolo decisivo ai fini del rigetto della domanda di nullità. Ciò in quanto, anche a prescindere da quanto in esso rappresentato, la documentazione precedentemente acquisita non avrebbe, comunque, consentito di ritenere dimostrato il fatto costitutivo della domanda proposta dalle attrici, ovvero la pretesa impossibilità originaria di adempiere l'onere testamentario, in quanto, anzi, sarebbe stato a disposizione un quadro probatorio ancora più carente.
Ne discende l'infondatezza anche dell'eccezione relativa alla tardività - e, quindi, all'inammissibilità – della produzione del predetto documento.
4. – Inoltre, con il primo motivo di appello, è stata riproposta “la domanda di risoluzione” della disposizione testamentaria oggetto di giudizio rigettata in prime cure.
4.1. - Il predetto profilo di doglianza, anche a voler superare il rilievo della genericità dello stesso, non essendo state minimamente specificate le ragioni poste a fondamento della domanda di risoluzione, è da ritenere infondato, poiché le appellanti hanno invocato a sostegno di tutte le pretese formulate in giudizio la presunta impossibilità originaria dell'onere.
Orbene, osserva il Collegio che logico corollario dei principi sopra richiamati è che la “nullità”, prevista come conseguenza dell'impossibilità dell'onere tanto dall'art. 794 c.c., quanto dall'art. 647 c.c., riguarda esclusivamente il momento genetico, e mai quello funzionale. Di conseguenza, così come non
è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento, allo stesso modo nemmeno è giuridicamente ammissibile che tali negozi siano oggetto di “risoluzione” per un vizio genetico, quale quello dedotto dalle appellanti (impossibilità originaria dell'onere); vizio, peraltro, risultato insussistente nel caso di specie.
Inoltre, sebbene le appellanti abbiano sempre richiamato in tutti i propri atti anche l'art. 648 c.c., esse hanno sempre e soltanto dedotto un impedimento obiettivo e assoluto, concretantesi in una causa non imputabile all'onerato. Il che induce, coerentemente, ad escludere che possa trovare accoglimento l'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 648 c.c. (anche ove ammesso che essa possa ritenersi effettivamente proposta dalle appellanti), atteso che alla predetta azione “devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. cod. civ. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità
pagina 9 di 15 del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato non imposto sul legatario e non già a quella della successiva impossibilità dell'onere stesso” (cfr. Cass. 5124/1997).
Conclusivamente, il primo motivo va integralmente rigettato.
5. - Con il secondo motivo di gravame, formulato “in subordine”, le appellanti hanno denunciato il vizio di “omessa motivazione su specifica domanda, ovvero, manifesta erroneità della pronuncia di rigetto implicito”.
Premettono in particolare che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale,
si era costituita nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta, Parte_4
nella quale aveva chiesto all'adito Tribunale di dichiarare, in via principale, la nullità e, in subordine, la risoluzione della disposizione testamentaria e, in ogni caso, di ordinare a di Controparte_1
provvedere all'immediata restituzione della somma di € 50.000,00, oltre accessori di legge.
Inoltre, le appellanti hanno dedotto che, oltre alle suddette domande (al rigetto delle quali era destinato il primo motivo dell'appello), la stessa aveva, altresì, chiesto al Tribunale, con le Parte_4 rassegnate conclusioni, di stabilire ai sensi dell'art. 1183 c.c. un termine entro il quale il legatario,
avrebbe dovuto adempiere all'onere, statuendo, per il caso di inadempimento, Controparte_1
l'obbligo dello stesso di provvedere alla restituzione dell'importo di € 50.000,00. In via ancora subordinata, aveva chiesto poi al giudice di dichiarare la disposizione testamentaria parzialmente valida e produttiva di effetti, limitatamente alla minore somma di € 16.670,00, quale quota parte appartenente al testatore e nella disponibilità dello stesso al tempo del testamento, ponendo a carico di _1
l'obbligo di restituzione della differenza (pari a € 33.330,00, oltre interessi a saldo) nei
[...]
confronti di tutti gli eredi.
Tutto ciò premesso, le appellanti, deducendo il vizio di omessa pronuncia ovvero di omessa motivazione su tali domande, nel riproporle nel presente giudizio, ne hanno chiesto a questa Corte
l'accoglimento, nel presupposto che costituisca principio pacifico quello per il quale alle disposizioni testamentarie modali sono applicabili le norme relative alle obbligazioni contrattuali.
5.1. - Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Infatti, sebbene sia vero che il giudice di primo grado non si sia pronunciato espressamente su tali domande, ciò non integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di domande inammissibili in quanto proposte tardivamente.
Le suddette domande sono state proposte tardivamente da con la comparsa di Parte_4
costituzione e risposta depositata all'udienza fissata per l'integrazione del contraddittorio del 22 gennaio 2019, anziché nei venti giorni prima, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c.
(in combinato disposto con l'art. 166 c.p.c.).
Le attrici originarie hanno, poi, espressamente fatto proprie tali domande ancora successivamente, cioè nella comparsa conclusionale di primo grado, e dunque, a maggior ragione, tardivamente.
Ne consegue che, trattandosi di domande inammissibili, non sussisteva in capo al primo giudice alcun obbligo di espressa pronuncia su di esse, né, pertanto, può ritenersi sussistente alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è, in tal senso, pacifica nell'affermare che “l'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della decisione impugnata, né rileva come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue
l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito” (cfr. Cass. n. 20363/2020; Cass. n. 22784/2018; Cass.
24445/2010; Cass. n. 12412/2006).
5.2. - Ad abundatiam, questa Corte rileva che comunque il motivo sarebbe stato infondato nel merito, non potendo trovare accoglimento la domanda di fissazione del termine ex art. 1183 c.c.
5.2.1. - Infatti, “nel concetto di termine rientrano tutte quelle formule che solo apparentemente lasciano un amplissimo margine di discrezionalità all'obbligato e, tuttavia, nella sostanza autorizzano
l'illazione che le parti intesero fissare un termine al debitore con riferimento alla possibilità più o meno prossima di superare alcune difficoltà, precisamente individuate anche rispetto al verificarsi dell'evento. Verificandosi tali ultime ipotesi, nelle quali il cum potuerit non ha in sostanza il carattere dell'indeterminatezza, un termine esiste, anche se non fisso ma meramente indicativo e pertanto, in tali casi non è configurabile un'obbligazione senza termine e neppure un'obbligazione il cui termine sia rimesso alla volontà del debitore, con la conseguenza dell'impossibilità, nei detti casi, della assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il termine era stato fissato
pagina 11 di 15 con riferimento alla data di definizione di un processo in corso tra l'obbligato ed un terzo)” (Cass. n.
Sez. 3, sentenza, n. 1260 del 28.04.1971).
Nel caso di specie, il testatore non ha sottoposto a un termine a carattere fisso l'adempimento dell'onere.
Un termine, però, esiste, anche se indicativamente stabilito.
Tale termine è desumibile, in particolare, dalla clausola testamentaria con cui il disponente ha individuato un periodo di tempo a carattere indicativo, prevedendo che l'esecuzione dell'onere possa avvenire nel momento del suo decesso, tenendo conto dei tempi di realizzazione della stessa cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Questa indicazione contenuta nella disposizione testamentaria deve essere interpretata secondo buona fede dandosi rilievo (similmente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con riguardo alla clausola
“quando possibile” o simile: v. ordinanza n. 40829/2021) alle circostanze alle quali il testatore ha fatto implicito riferimento.
Considerando quanto sopra, deve, in definitiva, ritenersi che, nel caso di specie, il termine sia stato fissato con riferimento alla data di assegnazione dell'area cimiteriale per la quale il de cuius era in graduatoria dal 1996, oltre che al tempo ragionevolmente necessario per la realizzazione della cappella nell'area stessa una volta assegnata.
L'indicazione, per quanto approssimativa, del termine rende la prestazione inesigibile fino al momento della scadenza.
Ciò esclude la ricorrenza di un'obbligazione senza termine, così come di un'obbligazione il cui termine sia rimesso alla volontà del debitore, con la conseguenza dell'impossibilità, nel caso di specie, della assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1183 c.c.
5.2.2. - Né potrebbe invocarsi, in senso contrario all'impossibilità dell'assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria, la situazione concernente la temporanea impossibilità della prestazione riconducibile al mancato scorrimento della graduatoria, poiché l'impossibilità temporanea, anche quando colpisce l'attività preparatoria dell'adempimento (come sarebbe nel caso di specie), produce la sospensione dell'obbligo della prestazione, non potendosi che inferire, quindi, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1183 c.c. sopra indicati.
pagina 12 di 15 Peraltro, non va trascurato che non potrebbe trovare applicazione la seconda parte del secondo comma dell'art. 1256 c.c. (“Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura…”).
In tal senso rileva quanto affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce la liberazione del debitore solo se consiste in un impedimento oggettivo, assoluto e definitivo, mentre la mera difficoltà dell'adempimento o l'impossibilità temporanea della prestazione producono soltanto la sospensione del contratto”.
“Il secondo comma dell'art. 1256 c.c., nell'escludere che la obbligazione si estingua nel caso di impossibilità temporanea della prestazione, fa riferimento al solo interesse del creditore alla prestazione e non pure all'interesse del debitore, il quale deve adempiere l'obbligazione indipendentemente da un suo diverso interesse economico alla prestazione differita” (Cass. n.
794/1979).
Nel caso di specie, infatti non potrebbe che farsi esclusivo riferimento alla volontà del testatore, la quale, come esteriorizzata nella disposizione testamentaria sopra trascritta, era certamente nel senso che egli desiderava - al momento della sua morte o anche successivamente, non appena possibile -
“riposare” in una cappella presso il cimitero di Pachino.
5.3. – A tale conclusione consegue l'infondatezza anche della domanda di condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 50.000,00.
5.4. - Parimenti, sarebbe da rigettare anche la domanda proposta in via ulteriormente subordinata, volta alla condanna di alla restituzione della somma ricevuta in eccedenza rispetto a quella Controparte_1 presente nell'eredità al momento dell'apertura della successione, e pari a € 33.330,00 oltre interessi, atteso che, trattandosi di legato di genere, ai sensi dell'art. 653 c.c. gli eredi legittimi sono comunque tenuti alla sua esecuzione, anche se nessuna somma di denaro si trovava fisicamente nel patrimonio del testatore al tempo della disposizione o a quello della sua morte (v. Cass. n. 7082/1995; Cass. n.
1483/1969).
Ciò comporta che “la prestazione del legato non è subordinata all'esistenza di un attivo ereditario, poiché i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell'esistenza di una eredità accettata con il beneficio d'inventario e nella lesione della legittima” (v. Cass. 1470/1972, ripresa in motivazione dalla più recente sentenza di Cass. n. 11389 del 2024).
pagina 13 di 15 6. - Con il terzo e ultimo motivo di appello le appellanti censurano il capo della sentenza impugnata inerente alle spese processuali.
6.1. - Anche il suddetto motivo è infondato, poiché in applicazione del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) correttamente il Tribunale, che ha rigettato le domande proposte dalle attrici, Pt_1
e , e da , ha condannato le medesime parti,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto soccombenti, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore della controparte ( ). Controparte_1
7. - Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario € 26.000,01/€ 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 8.469,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 2.058,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 1.418,00, per la fase di trattazione un compenso minimo di € 1.523,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
3.470,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 411/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 1672/2022 del 12 settembre 2022 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2882/2016 R.G.), che conferma;
condanna e al rimborso, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
favore di delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
pagina 14 di 15 8.469,00 per compenso unico di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
10 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Mascalucia (CT), via C. Pisacane
[...] C.F._4
n. 37; rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Lo Presti, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Controparte_1 C.F._5
corso N. Costa n. 28; rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti
Vincenzo Dugo e Viviana Girmenia, giusta procura in atti;
pagina 1 di 15 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 maggio 2016, Parte_1 Parte_2
e – dopo un tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo -
[...] Parte_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa, per sentire dichiarare la Controparte_1
nullità e/o la risoluzione della disposizione con la quale il padre, aveva legato - con Controparte_2 testamento pubblico del 7 agosto 2009 - la somma di € 50.000,00 a favore del figlio Controparte_1 disponendo che quest'ultimo costruisse una cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Le attrici eccepivano, in particolare, l'impossibilità originaria dell'onere da cui era gravato il suddetto legato.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di integrità del Controparte_1
contraddittorio, in quanto la comune madre delle parti, , pur essendo litisconsorte Parte_4 necessaria, non era stata invitata alla mediazione né citata in giudizio, e, comunque, l'infondatezza, nel merito, delle avverse pretese.
Con ordinanza del 18 aprile 2018, il giudice disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di
, quale erede legittima del de cuius e litisconsorte necessaria, fissando l'udienza del 22 Parte_4
gennaio 2019 per consentire la citazione della stessa litisconsorte nel rispetto dei termini per comparire.
Provveduto all'integrazione da parte delle attrici, la si costituiva in giudizio tardivamente, solo Parte_4 all'udienza di comparizione.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1672/2022 emessa in data 12 settembre 2022, a definizione del procedimento iscritto al n. 2882/2016 R.G., così statuiva:
“
1. Rigetta le domande formulate dalle attrici , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dalla terza chiamata in causa avverso;
Parte_4 Controparte_1
2. Condanna , e e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite nei confronti di , spese liquidate in Euro 7.254,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per l'integrale riforma della predetta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, affidato a tre motivi. Parte_4
pagina 2 di 15 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del proposto appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27 gennaio 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La vicenda trae origine dal testamento pubblico per notar del 7 agosto 2009, con Persona_1
cui dante causa delle parti, alcuni anni prima di morire, così disponeva dei propri Controparte_2 beni: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lego, inoltre, a mio figlio _1
(…) la somma di denaro di Euro 50.000,00, affinché provveda ad impiegarla integralmente
[...]
per la realizzazione di una cappella funeraria presso il Cimitero di Pachino, ove potrò riposare al momento del mio decesso, tenendo conto dei tempi di realizzazione della stessa. Detta disposizione cesserà di produrre effetti qualora la detta somma di denaro non venga destinata per la realizzazione del predetto fine”.
In questa disposizione, il giudice di primo grado, con qualificazione non contestata in questa sede, ha ravvisato un legato modale.
Va, poi, osservato che, in mancanza di altre disposizioni del testatore, alla prestazione del legato sono tenuti gli eredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 662, comma 2, c.c.), nella specie, dunque, la moglie e i figli di (essendo pacifico che costoro sono i suoi eredi Controparte_2
legittimi).
È evidente, inoltre, che l'onere a carico del legatario assorbe per intero il valore del legato, in quanto la disposizione testamentaria impone a l'obbligo di destinare l'intera somma legata alla Controparte_1
realizzazione di una cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Ciò non comporta, peraltro, l'invalidità della disposizione, poiché l'unico limite previsto dalla legge è riferito alla responsabilità del legatario, il quale ai sensi dell'art. 671 c.c. è tenuto ad eseguirlo solo nei limiti del valore della cosa legata (Cass. n. 16846/2007; Cass. n. 812/1983).
Ne deriva (come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) che deve ritenersi astrattamente applicabile, nella specie, la disciplina (in concreto invocata dalle appellanti) della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, c.c.
pagina 3 di 15 Non si dubita, poi, che l'onere stesso abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria. Ciò, del resto, è confermato dall'espressa previsione della risoluzione contenuta nella clausola testamentaria in base alla quale la “disposizione cesserà di produrre effetti qualora detta somma di denaro non venga destinata per la realizzazione del predetto fine”.
2. - Sulla base di tali premesse, vanno ora presi in considerazione i singoli motivi di gravame.
3. - Con il primo motivo le appellanti, deducendo il “travisamento dei fatti emergenti dai documenti in atti e difforme valutazione delle risultanze probatorie”, la “errata valutazione di circostanze presupposte determinanti ai fini della corretta decisione sul capo impugnato della sentenza concernente il rigetto della domanda di nullità ovvero di risoluzione del legato modale per impossibilità originaria dell'onere”, l'esistenza di presunti vizi della motivazione, nonché la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 647, comma 3, c.c.”, sostengono che ha errato il Tribunale a ritenere che, nella fattispecie, non fosse sussistente l'impossibilità originaria dell'onere.
Osservano che, per pacifica acquisizione di principio e conforme giurisprudenza, ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c. la situazione di fatto da valutare e tenere in considerazione è soltanto quella (situazione di impossibilità o meno) esistente e coeva alla data dell'apertura della successione del testatore,
deceduto l'8.11.2013. Poiché, quindi, alla data dell'8.11.2013 (morte del testatore) Controparte_2
non era possibile edificare la cappella funeraria (onere testamentario), “per inesistenza di aree nel cimitero del Comune di Pachino”, il Tribunale avrebbe dovuto statuire che l'onere in oggetto era (ed è oggi) da ritenere impossibile ab origine e, per l'effetto, avrebbe dovuto dichiarare nulla, ovvero risolvere, la disposizione testamentaria istitutiva del legato modale.
Il giudice di primo grado, invece, aveva attribuito un rilievo decisivo alla mera sussistenza della graduatoria, peraltro dichiaratamente provvisoria, pervenendo così - nonostante l'inesistenza, ancora nel 2016, di nuove aree cimiteriali per edificare la cappella - all'errata conclusione di escludere la dedotta impossibilità ab origine (ossia alla data dell'8.11.2013) dell'onere testamentario per cui è causa.
La predisposizione di una graduatoria ancora provvisoria - proseguono le appellanti - ha solo la limitata e semplice funzione di cristallizzare e rendere trasparente l'ordine cronologico delle domande presentate nel tempo dai cittadini, da valutarsi solo nell'eventualità di un ampliamento del cimitero comunale.
pagina 4 di 15 Sostengono, poi, che tale graduatoria provvisoria sia un atto neutro, inidoneo, di per sé, a dimostrare l'infondatezza delle loro domande.
Quanto sopra, secondo il punto di vista delle appellanti, rende evidente l'errore in cui è incorso il
Tribunale ovvero il vizio di motivazione inficiante, sul punto, la gravata pronuncia.
3.1. - Il suddetto motivo è infondato.
3.1.1. - Ad avviso del Collegio, il primo giudice, lungi dal fondare la propria decisione esclusivamente sul presupposto dell'esistenza di una graduatoria provvisoria, ha svolto un più articolato ragionamento che, in mancanza di adeguata censura da parte delle appellanti, va ritenuto meritevole di conferma in questa sede, rendendosi, peraltro, opportune alcune precisazioni.
Va osservato che nell'impugnata decisione il Tribunale ha rilevato che la domanda di parte attrice era
“volta alla declaratoria di risoluzione di disposizione testamentaria istitutiva del legato e alla restituzione della somma di Euro 50.000,00”.
Nel giustificare il perché tale domanda era da ritenere infondata, il giudice ha considerato che dall'esame dei documenti versati in atti erano emerse le seguenti circostanze:
1. in data 20.02.1996, aveva chiesto al la concessione di un Controparte_2 Controparte_3
lotto di area cimiteriale su cui edificare una cappella funeraria e che detta richiesta era stata inserita in una “graduatoria a oggi esistente”;
2. successivamente, aveva disposto con testamento pubblico l'istituzione di un legato in favore del figlio per la somma di € 50.000,00 per la realizzazione della predetta cappella che Controparte_1 costituiva l'unico motivo determinante della disposizione;
3. le attrici hanno contestato l'impossibilità originaria e perdurante dell'oggetto dell'onere, costituente l'unico motivo determinante della disposizione (legato modale), in quanto, nel cimitero del Comune di
Pachino, non erano esistenti aree ove costruire la cappella funeraria.
Quindi, ha messo in evidenza che aveva fornito prova in giudizio: (a) che il Controparte_1 [...]
aveva in previsione l'incremento delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle e (b) CP_3
che la posizione in graduatoria del padre di era avanzata, essendo passata dalla Controparte_1
posizione n. 71, in data 22.3.2016, alla posizione n. 59, in data 16.7.2021, “così come comunicato dallo
pagina 5 di 15 stesso con la nota protocollo n. 16939 del 16.07.2021 prodotta da Controparte_3 _1
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.04.2022”.
[...]
Assodato quanto sopra, il Tribunale è pervenuto all'esito che “il legato non era impossibile al momento della sua istituzione e che non lo è neppure attualmente non sussistendo pertanto i presupposti per la declaratoria di risoluzione del legato così come richiesto dalle attrici e della terza chiamata in causa”
(cfr. sentenza pag. 5).
Come accennato, tale conclusione, ad avviso di questa Corte, è da ritenere condivisibile e meritevole di conferma, sfuggendo alle censure mossele dalle appellanti.
Invero, “nel nostro ordinamento la "nullità", prevista come conseguenza dell'impossibilità dell'onere tanto dall'art. 794 c.c., quanto dall'art. 647 c.c., attiene esclusivamente al momento genetico e mai a quello funzionale, del negozio, sicché non è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento” (v. Cass. 11906/2013).
Pertanto, per la sussistenza dei requisiti di validità occorre avere riguardo al tempo in cui la disposizione testamentaria si è perfezionata ed è divenuta efficace.
In tal senso, la Corte di Cassazione, richiamando il concetto di impossibilità previsto in materia contrattuale (art. 1418 c.c.), ha chiarito che, anche in materia testamentaria, “la impossibilità è causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale, ossia esistente all'epoca della apertura della successione…” (Cass. n. 4145/1976).
Pertanto, è indubbiamente esatto il rilievo delle appellanti in base al quale, ai fini dell'accertamento della (eventuale) nullità del legato (gravato dall'onere) per impossibilità originaria dell'onere (stesso), la valutazione dell'impossibilità deve essere compiuta con riferimento al tempo dell'apertura della successione, coincidente con il momento in cui il legato si perfeziona e diventa efficace, ai sensi dell'art. 649 c.c.
È altrettanto vero, tuttavia, che tale valutazione è stata correttamente compiuta dal Tribunale nel precedente grado di giudizio, conducendo al risultato sopra sintetizzato. Risultato che, nella presente sede, viene contestato in assenza, però, di argomentazioni adeguate e idonee a giustificare un diverso esito.
Segnatamente, le appellanti si dolgono che il Tribunale abbia escluso la impossibilità originaria e perdurante dell'onere e abbia, quindi, negato la pronuncia di nullità o risoluzione del legato, in quanto pagina 6 di 15 alla data di apertura della successione di (8.11.2013) non vi sarebbero state nuove Controparte_2
aree libere nel cimitero del Comune di Pachino su cui edificare la cappella funeraria.
Tale censura è infondata.
Infatti, dai documenti versati in atti si trae inequivocabilmente la prova che l'oggetto dell'onere imposto sul legatario non era impossibile al momento dell'apertura della successione e non lo è diventato neppure oggi.
Tale convincimento trae linfa dalla comprovata esistenza di un programma di espansione, in atto, del cimitero del Comune di Pachino. La graduale attuazione di tale programma ha già consentito un significativo avanzamento della posizione in graduatoria del de cuius, il quale, quand'era in vita, aveva presentato, in data 23.02.1996, un'istanza al , volta alla concessione di un'area Controparte_3
cimiteriale destinata alla costruzione di una cappella. Da allora si è verificato un progressivo - ancorché lento - scorrimento della graduatoria relativa alle cappelle gentilizie, che ha portato il de cuius a raggiungere la posizione n. 71 nel 2016 e, successivamente, la posizione n. 59 nel 2021. Risulta, altresì, dalla nota prot. n. 16339 del 16 luglio 2021 del che le aree assegnate per cappelle, Controparte_3 giusta la determina n. 7 del 09.01.2018, sono state 12 e “le stesse sono state assegnate per scorrimento della graduatoria mediante interpello fino al n. 36 della graduatoria”.
Alla luce di questi elementi, merita conferma la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza gravata, la quale correttamente ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza della dedotta impossibilità originaria, assoluta e definitiva.
3.1.2. - Né in direzione contraria può opinarsi sulla base della preclusione della produzione di documenti nuovi fuori termine (artt. 183 e 345 c.p.c.), invocata dalle appellanti in relazione alla pretesa tardiva produzione nel giudizio di primo grado della sopra richiamata nota del , Controparte_3 prot. n. 16939 del 16.07.2021, in quanto prodotta da solo all'udienza di precisazione Controparte_1
delle conclusioni del 21 aprile 2022.
In effetti, il convenuto, ha prodotto la predetta nota solo in occasione dell'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Siracusa, tenutasi in data 21 aprile 2022 (v. verbale d'udienza).
Si tratta però di un documento formatosi dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. verbale d'udienza del 6 giugno 2019, nel quale sono stati nuovamente pagina 7 di 15 concessi - per la seconda volta, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di
- i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguente rinvio all'udienza del Parte_4
26 maggio 2020, successiva alla scadenza dei termini, per l'emanazione dell'ordinanza di cui al settimo comma del medesimo articolo 183), sicché la produzione in giudizio del predetto documento, avvenuta successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 aprile 2022, deve considerarsi ammissibile, e non tardiva.
Va, peraltro, considerato che la parte appellata ben avrebbe avuto la possibilità di effettuare utilmente la predetta produzione documentale anche, per la prima volta, nel presente giudizio di appello, senza, per questo, incontrare il divieto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Per giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (v. Cass. n. 7977/2022).
Né potrebbe validamente obiettarsi che il documento in discussione avrebbe potuto essere formato in epoca precedente e, conseguentemente, essere tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, atteso che - trattandosi di un documento formato dall' e Parte_5
contenente fatti non direttamente conosciuti né conoscibili dal convenuto - alcun Controparte_1
rimprovero può essere mosso nei suoi confronti. Lo stesso convenuto, peraltro, ha dimostrato, attraverso le numerose istanze depositate in giudizio, complete degli estremi di protocollo dell'ente destinatario, di avere ripetutamente rivolto all'amministrazione comunale richieste volte ad acquisire le informazioni necessarie alla definizione della controversia.
Né può, infine, tacersi che, ai sensi della regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., erano le attrici a dover fornire in giudizio la prova dell'impossibilità originaria dell'onere imposto al convenuto, e non, viceversa, quest'ultimo a dover provare il contrario.
pagina 8 di 15 Sotto questo profilo, deve ritenersi, in via assorbente, che la nota del 2021, pur avendo avuto il pregio di chiarire meglio lo stato del procedimento in corso per l'assegnazione delle aree cimiteriali, non ha, comunque, rivestito un ruolo decisivo ai fini del rigetto della domanda di nullità. Ciò in quanto, anche a prescindere da quanto in esso rappresentato, la documentazione precedentemente acquisita non avrebbe, comunque, consentito di ritenere dimostrato il fatto costitutivo della domanda proposta dalle attrici, ovvero la pretesa impossibilità originaria di adempiere l'onere testamentario, in quanto, anzi, sarebbe stato a disposizione un quadro probatorio ancora più carente.
Ne discende l'infondatezza anche dell'eccezione relativa alla tardività - e, quindi, all'inammissibilità – della produzione del predetto documento.
4. – Inoltre, con il primo motivo di appello, è stata riproposta “la domanda di risoluzione” della disposizione testamentaria oggetto di giudizio rigettata in prime cure.
4.1. - Il predetto profilo di doglianza, anche a voler superare il rilievo della genericità dello stesso, non essendo state minimamente specificate le ragioni poste a fondamento della domanda di risoluzione, è da ritenere infondato, poiché le appellanti hanno invocato a sostegno di tutte le pretese formulate in giudizio la presunta impossibilità originaria dell'onere.
Orbene, osserva il Collegio che logico corollario dei principi sopra richiamati è che la “nullità”, prevista come conseguenza dell'impossibilità dell'onere tanto dall'art. 794 c.c., quanto dall'art. 647 c.c., riguarda esclusivamente il momento genetico, e mai quello funzionale. Di conseguenza, così come non
è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento, allo stesso modo nemmeno è giuridicamente ammissibile che tali negozi siano oggetto di “risoluzione” per un vizio genetico, quale quello dedotto dalle appellanti (impossibilità originaria dell'onere); vizio, peraltro, risultato insussistente nel caso di specie.
Inoltre, sebbene le appellanti abbiano sempre richiamato in tutti i propri atti anche l'art. 648 c.c., esse hanno sempre e soltanto dedotto un impedimento obiettivo e assoluto, concretantesi in una causa non imputabile all'onerato. Il che induce, coerentemente, ad escludere che possa trovare accoglimento l'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 648 c.c. (anche ove ammesso che essa possa ritenersi effettivamente proposta dalle appellanti), atteso che alla predetta azione “devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. cod. civ. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità
pagina 9 di 15 del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato non imposto sul legatario e non già a quella della successiva impossibilità dell'onere stesso” (cfr. Cass. 5124/1997).
Conclusivamente, il primo motivo va integralmente rigettato.
5. - Con il secondo motivo di gravame, formulato “in subordine”, le appellanti hanno denunciato il vizio di “omessa motivazione su specifica domanda, ovvero, manifesta erroneità della pronuncia di rigetto implicito”.
Premettono in particolare che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale,
si era costituita nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta, Parte_4
nella quale aveva chiesto all'adito Tribunale di dichiarare, in via principale, la nullità e, in subordine, la risoluzione della disposizione testamentaria e, in ogni caso, di ordinare a di Controparte_1
provvedere all'immediata restituzione della somma di € 50.000,00, oltre accessori di legge.
Inoltre, le appellanti hanno dedotto che, oltre alle suddette domande (al rigetto delle quali era destinato il primo motivo dell'appello), la stessa aveva, altresì, chiesto al Tribunale, con le Parte_4 rassegnate conclusioni, di stabilire ai sensi dell'art. 1183 c.c. un termine entro il quale il legatario,
avrebbe dovuto adempiere all'onere, statuendo, per il caso di inadempimento, Controparte_1
l'obbligo dello stesso di provvedere alla restituzione dell'importo di € 50.000,00. In via ancora subordinata, aveva chiesto poi al giudice di dichiarare la disposizione testamentaria parzialmente valida e produttiva di effetti, limitatamente alla minore somma di € 16.670,00, quale quota parte appartenente al testatore e nella disponibilità dello stesso al tempo del testamento, ponendo a carico di _1
l'obbligo di restituzione della differenza (pari a € 33.330,00, oltre interessi a saldo) nei
[...]
confronti di tutti gli eredi.
Tutto ciò premesso, le appellanti, deducendo il vizio di omessa pronuncia ovvero di omessa motivazione su tali domande, nel riproporle nel presente giudizio, ne hanno chiesto a questa Corte
l'accoglimento, nel presupposto che costituisca principio pacifico quello per il quale alle disposizioni testamentarie modali sono applicabili le norme relative alle obbligazioni contrattuali.
5.1. - Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Infatti, sebbene sia vero che il giudice di primo grado non si sia pronunciato espressamente su tali domande, ciò non integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di domande inammissibili in quanto proposte tardivamente.
Le suddette domande sono state proposte tardivamente da con la comparsa di Parte_4
costituzione e risposta depositata all'udienza fissata per l'integrazione del contraddittorio del 22 gennaio 2019, anziché nei venti giorni prima, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c.
(in combinato disposto con l'art. 166 c.p.c.).
Le attrici originarie hanno, poi, espressamente fatto proprie tali domande ancora successivamente, cioè nella comparsa conclusionale di primo grado, e dunque, a maggior ragione, tardivamente.
Ne consegue che, trattandosi di domande inammissibili, non sussisteva in capo al primo giudice alcun obbligo di espressa pronuncia su di esse, né, pertanto, può ritenersi sussistente alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è, in tal senso, pacifica nell'affermare che “l'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della decisione impugnata, né rileva come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue
l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito” (cfr. Cass. n. 20363/2020; Cass. n. 22784/2018; Cass.
24445/2010; Cass. n. 12412/2006).
5.2. - Ad abundatiam, questa Corte rileva che comunque il motivo sarebbe stato infondato nel merito, non potendo trovare accoglimento la domanda di fissazione del termine ex art. 1183 c.c.
5.2.1. - Infatti, “nel concetto di termine rientrano tutte quelle formule che solo apparentemente lasciano un amplissimo margine di discrezionalità all'obbligato e, tuttavia, nella sostanza autorizzano
l'illazione che le parti intesero fissare un termine al debitore con riferimento alla possibilità più o meno prossima di superare alcune difficoltà, precisamente individuate anche rispetto al verificarsi dell'evento. Verificandosi tali ultime ipotesi, nelle quali il cum potuerit non ha in sostanza il carattere dell'indeterminatezza, un termine esiste, anche se non fisso ma meramente indicativo e pertanto, in tali casi non è configurabile un'obbligazione senza termine e neppure un'obbligazione il cui termine sia rimesso alla volontà del debitore, con la conseguenza dell'impossibilità, nei detti casi, della assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il termine era stato fissato
pagina 11 di 15 con riferimento alla data di definizione di un processo in corso tra l'obbligato ed un terzo)” (Cass. n.
Sez. 3, sentenza, n. 1260 del 28.04.1971).
Nel caso di specie, il testatore non ha sottoposto a un termine a carattere fisso l'adempimento dell'onere.
Un termine, però, esiste, anche se indicativamente stabilito.
Tale termine è desumibile, in particolare, dalla clausola testamentaria con cui il disponente ha individuato un periodo di tempo a carattere indicativo, prevedendo che l'esecuzione dell'onere possa avvenire nel momento del suo decesso, tenendo conto dei tempi di realizzazione della stessa cappella funeraria presso il cimitero di Pachino.
Questa indicazione contenuta nella disposizione testamentaria deve essere interpretata secondo buona fede dandosi rilievo (similmente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con riguardo alla clausola
“quando possibile” o simile: v. ordinanza n. 40829/2021) alle circostanze alle quali il testatore ha fatto implicito riferimento.
Considerando quanto sopra, deve, in definitiva, ritenersi che, nel caso di specie, il termine sia stato fissato con riferimento alla data di assegnazione dell'area cimiteriale per la quale il de cuius era in graduatoria dal 1996, oltre che al tempo ragionevolmente necessario per la realizzazione della cappella nell'area stessa una volta assegnata.
L'indicazione, per quanto approssimativa, del termine rende la prestazione inesigibile fino al momento della scadenza.
Ciò esclude la ricorrenza di un'obbligazione senza termine, così come di un'obbligazione il cui termine sia rimesso alla volontà del debitore, con la conseguenza dell'impossibilità, nel caso di specie, della assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1183 c.c.
5.2.2. - Né potrebbe invocarsi, in senso contrario all'impossibilità dell'assegnazione del termine da parte dell'autorità giudiziaria, la situazione concernente la temporanea impossibilità della prestazione riconducibile al mancato scorrimento della graduatoria, poiché l'impossibilità temporanea, anche quando colpisce l'attività preparatoria dell'adempimento (come sarebbe nel caso di specie), produce la sospensione dell'obbligo della prestazione, non potendosi che inferire, quindi, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1183 c.c. sopra indicati.
pagina 12 di 15 Peraltro, non va trascurato che non potrebbe trovare applicazione la seconda parte del secondo comma dell'art. 1256 c.c. (“Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura…”).
In tal senso rileva quanto affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce la liberazione del debitore solo se consiste in un impedimento oggettivo, assoluto e definitivo, mentre la mera difficoltà dell'adempimento o l'impossibilità temporanea della prestazione producono soltanto la sospensione del contratto”.
“Il secondo comma dell'art. 1256 c.c., nell'escludere che la obbligazione si estingua nel caso di impossibilità temporanea della prestazione, fa riferimento al solo interesse del creditore alla prestazione e non pure all'interesse del debitore, il quale deve adempiere l'obbligazione indipendentemente da un suo diverso interesse economico alla prestazione differita” (Cass. n.
794/1979).
Nel caso di specie, infatti non potrebbe che farsi esclusivo riferimento alla volontà del testatore, la quale, come esteriorizzata nella disposizione testamentaria sopra trascritta, era certamente nel senso che egli desiderava - al momento della sua morte o anche successivamente, non appena possibile -
“riposare” in una cappella presso il cimitero di Pachino.
5.3. – A tale conclusione consegue l'infondatezza anche della domanda di condanna di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 50.000,00.
5.4. - Parimenti, sarebbe da rigettare anche la domanda proposta in via ulteriormente subordinata, volta alla condanna di alla restituzione della somma ricevuta in eccedenza rispetto a quella Controparte_1 presente nell'eredità al momento dell'apertura della successione, e pari a € 33.330,00 oltre interessi, atteso che, trattandosi di legato di genere, ai sensi dell'art. 653 c.c. gli eredi legittimi sono comunque tenuti alla sua esecuzione, anche se nessuna somma di denaro si trovava fisicamente nel patrimonio del testatore al tempo della disposizione o a quello della sua morte (v. Cass. n. 7082/1995; Cass. n.
1483/1969).
Ciò comporta che “la prestazione del legato non è subordinata all'esistenza di un attivo ereditario, poiché i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell'esistenza di una eredità accettata con il beneficio d'inventario e nella lesione della legittima” (v. Cass. 1470/1972, ripresa in motivazione dalla più recente sentenza di Cass. n. 11389 del 2024).
pagina 13 di 15 6. - Con il terzo e ultimo motivo di appello le appellanti censurano il capo della sentenza impugnata inerente alle spese processuali.
6.1. - Anche il suddetto motivo è infondato, poiché in applicazione del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) correttamente il Tribunale, che ha rigettato le domande proposte dalle attrici, Pt_1
e , e da , ha condannato le medesime parti,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto soccombenti, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore della controparte ( ). Controparte_1
7. - Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario € 26.000,01/€ 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 8.469,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 2.058,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 1.418,00, per la fase di trattazione un compenso minimo di € 1.523,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
3.470,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 411/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 1672/2022 del 12 settembre 2022 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2882/2016 R.G.), che conferma;
condanna e al rimborso, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
favore di delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
pagina 14 di 15 8.469,00 per compenso unico di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
10 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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