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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 925/2021
R.G. a seguito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.07.1965, residente a [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via della Chiusa n. 4 – San Benedetto di Bagno, presso e nello studio dell'avv. Diego Biasini del Foro dell'Aquila (c.f. ; pec: C.F._2
e-mail: fax: 0862- Email_1 Email_2
480581), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del Sindaco p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Teramo, alla Via Persona_1
Carducci, n. 33, rappresentato e difeso, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 56 comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Teramo n. 168 del 08.08.2020, nonché dall'art. 417- bis c.p.c., per il tramite della
Dirigente (CF: Controparte_2
– PEC: , giusta deliberazione di giunta n. C.F._3 Email_3
128 del 21.04.2022 e in virtù di procura in atti
RESISTENTE
1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Voglia l'on. Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, per gli spiegati motivi, in accoglimento del presente ricorso, condannare il in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento della somma di € 14.482,50, per i titoli di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Parte resistente: “Conclude affinché l'On.le Giudice adito, Voglia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso presentato dall'Avv. nei confronti del Parte_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché per Controparte_1
intervenuta cessazione della materia del contendere, per tutte le ragioni in narrativa indicate.
Con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., o in subordine, con compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., per tutte le motivazioni così come illustrate nella presente memoria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.06.2021, Parte_1
, professionista legale presso il Comune di Teramo con qualifica di “Esperto
[...] legale”, Cat. D3 ), ha agito in giudizio nei confronti dell'Ente al fine CP_4 CP_5
di chiedere la condanna del medesimo al pagamento in proprio favore della somma di €
14.482,50 a titolo di compensi professionali maturati a seguito del passaggio in giudicato, negli anni 2015 e 2019, di sentenze favorevoli per il con CP_1 compensazione delle spese di lite.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Che il è dotato di Avvocatura Comunale con struttura Controparte_1 organizzativa autonoma, denominata “Area 2 – Legale”, coerentemente alla disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (artt. 19 e 23 della Legge n. 247 del
31.12.2012), e ad essa sono attribuite le attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente in ogni stato e grado e dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, sia nelle cause
2 di 15 attive che passive, nonché l'attività di consulenza e assistenza giuridica nell'interesse dell'Ente;
‐ Che la relativa struttura è costituita da tre avvocati dipendenti, di cui uno con qualifica dirigenziale, iscritti nell'Elenco Speciale per il patrocinio delle cause in cui è parte il
, tenuto dall'Ordine Professionale Forense di Teramo, ed abilitati al Controparte_1 patrocinio anche dinanzi alle giurisdizioni superiori;
‐ Di essere, dall'anno 1999, incardinata nell'Avvocatura Comunale con il profilo professionale di “Esperto Legale”, Cat. D3 ( D5) e di occuparsi dallo CP_4 CP_5 stesso anno del contenzioso del anche dinanzi alle Magistrature Superiori e alla Magistratura Contabile;
CP_1
- Che, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, all'Avvocatura Comunale deve essere assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente e deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
‐ Che l'art. 27 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2020 stabilisce che “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto-legge 27.11.1933 n. 1578
e disciplinano, altresì, in sede di
contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per
l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL”;
- Che l'art. 9 del D.L. 90/2014, come modificato, in sede di conversione, con L. n.
114/2014, dispone, ai commi 6, 7 e 8 “[6] In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (……);
[7] I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. [8] Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
3 di 15 decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”;
- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.2015, è stato approvato il
Regolamento avente ad oggetto la “Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura Comunale”, con il quale si è preso atto della riforma di cui al richiamato art. 9 del D.L. n. 90/2014;
- Che detto Regolamento all'art. 7 (“Compensi”) stabilisce che: “1. In conformità di quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, e in particolare all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Area
Dirigenza) e art. 27 del CCNL del 14.09.1999 (Funzionari Avvocati), ai singoli dipendenti comunali avvocati preposti all'Avvocatura Comunale e formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP), a seguito di sentenza favorevole all'Ente secondo i principi dell'ordinamento professionale e in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, conv. Dalla L. 11.08.2014 n. 114 (“Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli Enti Pubblici”), nei casi, entità e alle condizioni, come di seguito disciplinati:……lett. b) controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese di lite (o non si pronunzi sulle spese medesime): in tali casi spetta all'avvocato dell'Ente a carico dell'Amministrazione il pagamento nella misura del minimo dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le cause del valore sino a € 52.000,00; spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura del 70% del minimo dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le cause del valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura del 60% del minimo dei compensi
4 di 15 professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le causa del valore superiore o uguale ad € 260.000,00 (……);
‐ Che il fino al primo semestre dell'anno 2020, ha sempre Controparte_1
provveduto alla regolare liquidazione dei compensi professionali maturati dagli avvocati dell'Ente, dando seguito alle richieste di liquidazione del dirigente dell'Avvocatura
Comunale, con allegate notule professionali predisposte sulla base della citata normativa di legge, di contratto e regolamentare, relative a cause passate in giudicato e conclusesi favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite;
‐ Che con nota del 09.10.2020 (prot. n. 54428), veniva richiesta alla dirigente dell'Area
1 del Comune la liquidazione dei compensi professionali, da effettuarsi ai CP_1
sensi del vigente Regolamento Comunale, per le cause elencate nel documento medesimo, definite favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite e passate in giudicato;
‐ Che, in base a tale richiesta, la somma di spettanza della ricorrente era pari a complessivi € 14.482,50, al lordo dei soli oneri riflessi e delle imposte a carico dei dipendenti, ed era maturata a seguito della definizione favorevole all'Ente, con compensazione delle spese di lite, di n. 2 cause passate in giudicato rispettivamente nell'anno 2015 e nell'anno 2019, come da note spese presentate per la liquidazione in data 28.05.2020;
‐ Che l'ufficio competente alla liquidazione, dapprima con e-mail del 09.11.2020 e successivamente con nota del 17.12.2020 prot. n. 68859, comunicava di aver provveduto, in ragione di quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti –
Sez. Reg. Controllo per il Molise n. 71 del 17.09.2020, in totale discontinuità rispetto al passato, alla liquidazione dei soli compensi professionali riferiti a cause conclusesi favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite, passate in giudicato nell'annualità 2020, affermando di dover avviare “un'istruttoria complessa” per la liquidazione dei compensi professionali relativi a cause passate in giudicato nell'annualità 2019 e in annualità pregresse, “con l'obiettivo di verificare il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 in relazione alle liquidazioni pregresse e all'effettiva disponibilità dei residui ancora presenti in bilancio”;
- Che con note dell'Avvocatura Comunale del 26.11.2020 prot. n. 64144, del
01.12.2020 prot. n. 65160, del 09.12.2020 prot. n. 66617, del 22.12.2020 prot. n. 69875, cui non ha mai fatto seguito alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale, si
5 di 15 diffidava l'Ente, per le motivazioni nelle stesse rispettivamente indicate, ad effettuare l'integrale pagamento dei compensi professionali richiesti con la citata nota del
09.10.2020 prot. n. 54428;
- Che con diffida del 08.03.2021, si faceva rilevare, tra le altre cose, che “la citata deliberazione della Corte dei Conti, senza introdurre ulteriori tetti di spesa rispetto a quelli di legge, si è limitata a prevedere che “la quota dei compensi degli avvocati dipendenti eccedente lo stanziamento previsto nei limiti del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, non può essere erogata né nell'annualità di riferimento né nelle successive seppur capienti””, per cui “allorché siano stati rispettati, per ogni annualità, i tre tetti introdotti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, ossia il limite retributivo individuale generale (retribuzione Primo Presidente Corte di Cassazione), di cui all'art. 23-ter del
D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 (cfr. art. 9 citato, comma 1), il limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato dipendente non possono eccedere nell'anno il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (cfr. art. 9, comma 7), e il limite finanziario collettivo, previsto in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (cfr. art. 9, comma 6), i compensi dovuti possono e debbono essere pagati, a prescindere dall'anno di maturazione”;
- Che, inoltre, con la predetta diffida si richiamava la precedente nota dell'Avvocatura
Comunale del 18.01.2021 prot. n. 3358, con la quale veniva fornita la prova che i limiti, di cui al citato art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, erano stati ampiamente rispettati, com'era possibile evincere dalle allegate tabelle riepilogative delle richieste di liquidazione dei compensi professionali, formulate dall'anno 2015 all'anno 2020, “…in quanto le liquidazioni effettuate in ciascun anno di riferimento sono ben al di sotto dello stanziamento relativo all'anno 2013, pari ad € 70.000,00 (comprensivi degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP)……in particolare le somme liquidate relative all'anno
2019 sono pari a complessivi € 58.227,90 lordi…… e quelle relative all'anno 2015 sono pari a complessivi € 13.510,45 lordi, e quindi ben al di sotto del limite del tetto di spesa relativo all'anno 2013 ed anche del minore stanziamento di cui al cap. 81, che nell'anno 2015 era pari all'importo lordo di € 35.000,00”;
‐ Che, con nota trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021, la dirigente dell'Area 1 del
Comune di Teramo riteneva di non poter procedere alla liquidazione in ragione del fatto
6 di 15 che l'Ente aveva subito un accertamento ispettivo da parte dei Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, conclusosi con la relazione del 07.09.2020, che aveva evidenziato alcune criticità in merito al rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, nonché della già citata deliberazione n. 71/2020 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Molise, che, a suo avviso, avrebbe escluso la possibilità di riconoscere i compensi relativi alle annualità 2015 e 2019, i quali, per poter essere liquidati, avrebbero dovuto essere comunicati nell'anno di maturazione ed essere inseriti nei fondi del trattamento accessorio per le annualità 2015 e 2019;
-Che l'ispezione dei Servizi Ispettivi del MEF del 07.09.2020 si concludeva senza sollevare alcun rilievo al;
CP_1 CP_1
‐ Che comunque l'ufficio, al fine di una “celere” risoluzione della controversia, informava di avere già inoltrato una specifica richiesta di “parere” alla Corte dei Conti
Sez. Regionale Abruzzo;
- Che la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo, con deliberazione n. 180/2021/PAR, si esprimeva sui quesiti posti dall'ufficio ritenendoli inammissibili dal punto di vista oggettivo.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad ottenere le spettanze professionali pari a complessivi euro € 14.482,50 dovute in ragione dell'assistenza legale prestata in favore dell'Ente comunale negli anni 2015 e 2019 e conclusasi con l'emissione di n.2 sentenze favorevoli allo stesso, con compensazione delle spese di lite, poi passate in giudicato, contestando l'inerzia del nel CP_1 procedere alla liquidazione delle somme, atteso il rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 e attesa la sussistenza in bilancio di residui specificamente destinati alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
Si è costituito tardivamente in giudizio il e ha resistito alla Controparte_1
domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha sostenuto la correttezza e la necessità dell'attivazione da parte del della procedura prevista per il riconoscimento della legittimità dei debiti CP_1
fuori bilancio, ex art.194 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi, quelli richiesti, di compensi relativi agli anni 2015 e 2019 e riferiti, dunque, ad annualità pregresse rispetto alla data di presentazione della relativa istanza di liquidazione, avvenuta solo nel 2020 (giusta nota del 9.10.2020), e non nell'anno di effettiva esigibilità del credito, anche tenuto
7 di 15 conto della deliberazione n. 71/2020 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Controllo per il
Molise e delle risultanze dell'ispezione dei Servizi Ispettivi Finanza Pubblica –
Ragioneria Generale dello Stato del 7.9.2020 che imponevano all'Ente l'effettuazione di maggiori controlli contabili in ordine alla verifica dei presupposti di legge ai fini della liquidazione di compensi professionali relativi ad annualità pregresse.
Ha contestato, altresì, l'assunto di parte ricorrente secondo cui il avrebbe CP_1 potuto provvedere ad una pronta liquidazione dei compensi attingendo dai “residui” presenti sul capitolo di bilancio sostenendo, invero, che per aversi “residuo” in senso contabile occorre necessariamente che vi sia stato un impegno di spesa, impegno che, a sua volta, può effettuarsi solo nel momento in cui il credito diviene esigibile, con la conseguenza per cui è possibile procedere all'impegno e alla liquidazione soltanto nell'annualità di esigibilità e mai successivamente.
Ha sostenuto, pertanto, che la richiesta avanzata in una annualità differente rispetto a quella in cui il credito è divenuto esigibile non permetterebbe all'Ente pubblico di assumere il relativo impegno di spesa.
In sede di prima udienza, la difesa attrice ha rappresentato l'intervenuto pagamento, da parte del iuxta provvedimento di liquidazione R.G. n. 1679 del 14.10.2021, CP_1 di tutte le somme rivendicate nel presente giudizio, sebbene all'esito della procedura prevista per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art.194 del
D.lgs. n. 267/2000, quindi maggiormente farraginosa e, a detta della difesa attrice, inutilmente dilatoria, chiedendo, pertanto, alla luce della cessata materia del contendere, la condanna dell'Ente alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale della dott.ssa Dirigente Testimone_1 dell'Ufficio Ragioneria del all'epoca dei fatti, ed è stata rinviata ex Controparte_1 art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 22/05/2025 per discussione, all'esito della quale è stata decisa.
***
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si illustrano.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del CP_1
al pagamento in proprio favore delle spettanze professionali, quantificate nella
[...] misura di € 14.482,50, dovute in ragione dell'assistenza legale prestata dalla medesima
8 di 15 in favore dell'Ente comunale negli anni 2015 e 2019 e maturate a seguito del passaggio in giudicato di n.2 sentenze favorevoli all'Ente con compensazione delle spese di lite.
Come già esposto, con determina di liquidazione n. 1679 R.G. del 14.10.2021, il resistente ha provveduto al pagamento in corso di causa delle spettanze CP_1
richieste dalla ricorrente nel presente giudizio, con accredito nella busta paga di ottobre
2021, con la conseguenza che sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere, dovendosi tuttavia questo Giudice pronunciare nel merito della domanda, in virtù del principio di soccombenza virtuale, permanendo tra le parti contestazione circa la liquidazione delle spese di lite.
Ciò posto, in diritto va osservato che appare condivisibile l'assunto di parte resistente secondo cui l'impegno di spesa (prima fase del procedimento di spesa ex art. 183
TUEL) può essere effettuato solo quando l'obbligazione è divenuta esigibile. Nel caso di specie, l'obbligazione diviene esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione passiva condizionata “al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”. Soltanto in quel momento, pertanto, l'Ente può correttamente procedere alla fase dell'impegno e alle successive fasi della liquidazione e, infine, del pagamento.
Queste ultime sono, dunque, fasi ontologicamente successive all'impegno di spesa. In altri termini, dapprima l'Ente, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, procede all'impegno di spesa e successivamente, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, procede alla fase della liquidazione
“attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare” (art. 184
TUEL), procedendo, infine, al pagamento delle somme liquidate mediante ordinativi e/o mandati di pagamento.
Allora, se è vero che l'Ente può impegnare la spesa solo quando l'obbligazione è divenuta esigibile (nel caso di specie, solo a seguito del passaggio in giudicato delle due sentenze favorevoli all'Ente), è altrettanto vero che il medesimo deve, una volta impegnata la spesa, provvedere alla relativa liquidazione e pagamento in una fase successiva rispetto al momento in cui il credito è divenuto esigibile ed è stato impegnato.
Ne deriva che solo la fase dell'impegno di spesa è inscindibilmente condizionata all'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione, contrariamente alle fasi della liquidazione e del pagamento che avvengono in un tempo successivo.
9 di 15 Ora, la prospettazione difensiva assunta dalla parte resistente a sostegno della impossibilità per il di attingere, ai fini della liquidazione dei compensi, ai CP_1 residui presenti in bilancio, secondo cui “la richiesta avanzata in una annualità differente rispetto a quella in cui il credito è divenuto esigibile non permette all'Ente pubblico di assumere il relativo l'impegno di spesa”, appare evidentemente infondata.
Infatti, l'impegno di spesa è giuridicamente correlato all'avvenuta esigibilità del credito, nel senso anzidetto, ovverosia che, una volta perfezionatasi l'obbligazione, il deve provvedere all'impegno della relativa spesa in bilancio e non è affatto CP_1
subordinato alla presentazione della relativa istanza di liquidazione, dalla quale semmai discende il dovere per l'Ente di emettere il mandato di pagamento.
Tanto è vero che non trova alcun fondamento normativo l'obbligo per la parte istante di presentare la domanda di liquidazione dei compensi professionali nella stessa annualità di maturazione del credito, essendo l'impegno di spesa condizionato alla sola esigibilità dell'obbligazione, con la conseguenza che, anche in assenza della relativa domanda di liquidazione, il ben poteva e doveva, come del resto ha fatto, CP_1 provvedere all'impegno delle somme da liquidarsi a titolo di compensi professionali. In altri termini, non sussisteva in capo alla ricorrente nessuna preclusione in ordine alla possibilità di presentare istanza di liquidazione dei compensi professionali dovutile dall'Ente comunale a distanza di tempo rispetto alla data di maturazione del relativo credito, non essendo ciò impedito da nessuna disposizione normativa ed essendo l'impegno di spesa unicamente condizionato all'avvenuta maturazione del credito e non alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
Tanto chiarito, è noto a questo giudice che l'art. 9 del D.L. 90/2014, come modificato, in sede di conversione, con L. n. 114/2014, dispone, ai commi 1, 6, 7 e 8 quanto segue: “[1] I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni;
“[6] In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base
10 di 15 alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (……);
[7] I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. [8] Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”.
In sostanza la disposizione richiamata, nel riformare la disciplina normativa in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, ha introdotto tre limiti che le amministrazioni pubbliche devono rispettare ai fini della liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati dipendenti: 1. limite retributivo individuale generale (retribuzione Primo Presidente Corte di Cassazione), di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del
22.12.2011 (cfr. art. 9 citato, comma 1);
2. limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato dipendente non possono eccedere nell'anno il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno
(cfr. art. 9, comma 7);
3. limite finanziario collettivo, previsto in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (cfr. art. 9, comma 6), fatta salva, ad ogni modo, la possibilità per ciascuna P.A. di determinare uno stanziamento annuo minore.
Ebbene, una volta impegnata la spesa alla maturazione del credito e accertato il rispetto dei suddetti “tetti”, l'Ente può provvedere alla liquidazione delle somme richieste a titolo di compensi professionali anche in epoca successiva alla relativa maturazione, attingendo ai “residui” presenti in bilancio e appositamente destinati alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
11 di 15 Nel caso di specie è circostanza pacifica tra le parti, nonché documentata in giudizio, che il abbia impegnato la relativa spesa al momento dell'avvenuta CP_1
esigibilità del credito (cfr. doc. 20 fasc. ricorrente), oltre a risultare dimostrato che lo stesso abbia sempre rispettato lo stanziamento massimo previsto nell'anno 2013 anche per le annualità successive.
Sul punto, particolare rilevanza assume la testimonianza resa dall'allora
Dirigente dell'Ufficio Ragioneria, dott.ssa la quale sentita una Testimone_1 prima volta all'udienza del 10.01.2024 e successivamente, per chiarimenti, all'udienza del 30.10.2024, confermava l'attendibilità dell'attestazione a sua firma contenente la certificazione della consistenza dei capitoli di bilancio per il pagamento dei compensi professionali, in quanto desunta dai rendiconti dell'Ente (doc. 20), confermando altresì il rispetto in tutti gli anni di riferimento (dal 2013 al 2021) del c.d. “ tetto di spesa” corrispondente allo stanziamento relativo all'anno 2013 (di cui all'art. 9, comma 6, del
D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014), pari per il Comune di Teramo ad € 70.000,00 lordi.
La teste dichiarava, inoltre, che i residui risultanti dall'attestazione erano più che sufficienti per pagare i compensi richiesti e che se il provvedimento di liquidazione in favore della ricorrente fosse stato adottato con imputazione in conto residui (come sempre avvenuto negli anni pregressi nonché in favore degli altri dipendenti per la corresponsione delle somme di cui al fondo incentivante), il visto contabile sarebbe stato apposto.
Più in particolare, in risposta ai capitoli articolati da parte ricorrente, riferiva quanto segue:
Cap.4: “Per quanto riguarda i compensi dell'Avvocatura, c'è stata un'evoluzione normativa. Se guardiamo alla tabella, i residui erano più che sufficienti per pagare questo importo. Poi il provvedimento di liquidazione viene adottato dall'Area risorse umane, sotto il profilo contabile dalla tabella si evince che le risorse
c'erano”.
Cap.6: “L'atto di liquidazione viene adottato da un altro settore, cioè dall'Area risorse umane, poi il responsabile finanziario appone il visto di finanziaria, avendo
l'Area risorse umane compiuto tutte le valutazioni;
se fosse stato adottato con imputazione in conto residui, come avveniva per tutto il fondo incentivante (perché non era solo questa la tipologia di spese), il visto sarebbe stato apposto”.
12 di 15 A domanda a chiarimenti del G.L. la teste chiariva: “Tra le relazioni che arrivano da tutti gli uffici comunali al Servizio finanziario sono comprese le richieste per lo stanziamento, nel capitolo relativo alle competenze per dipendenti avvocatura comunale, dei fondi nella misura massima. Mi riferisco al limite imposto dalla normativa del 2013, ossia non si poteva superare negli anni successivi quanto già percepito nel 2013 ed erano € 70.000,00 complessivi. In tutti gli anni oggetto del contenzioso, ossia dal 2015 al 2020, abbiamo sempre inserito questo stanziamento di €
70.000,00. Ciò significa che (sempre su richieste dell'area 1) abbiamo scritto nel documento di bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
l'importo di € 70.000,00 alla posta spese del personale dell'Ufficio di avvocatura”.
ADR: “Per sapere quanto si spenderà per le parcelle degli Avvocati, l'Ufficio risorse umane (l'area 1 già nominata) invia al servizio finanziario tutte le previsioni relative alle retribuzioni, comprese le competenze degli Avvocati”.
ADR: “Sono previsioni, cioè l'Avvocato non ha ancora fatto la parcella, quindi, la previsione si basa sul fatto che c'è il limite di € 70.000,00 annui”.
ADR: “Anche per pagare le bollette facciamo le previsioni, ma non è che disponiamo delle bollette prima che arrivino. Intendo dire che non è noto quali parcelle arriveranno e non lo può sapere neanche l'area 1”.
ADR: “La differenza essenziale che intercorre tra la previsione di spesa per le utenze (per restare all'esempio) e quella per i compensi legali è data dalla circostanza che per questi ultimi è incerto l'an e non solo (non tanto) il quantum”.
La teste precisava, dopo aver dichiarato che l'Area 1 non aveva comunque cancellato i residui esistenti sui capitoli di bilancio per il pagamento dei compensi dell'Avvocatura, che tutto ciò che non viene impegnato nell'anno non va perso ma confluisce nell'avanzo di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle spese legali (come previsto dai nuovi principi contabili di cui all'allegato 4/2 par.
5.2 lett. a) del D.lgs. n. 118/2011), e potrà essere utilizzato negli anni successivi per il pagamento di eventuali spese legali, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014.
Più nello specifico, a domanda di controparte se le somme stanziate in un dato anno, a titolo esemplificativo 2015, possano essere utilizzate solo per pagare quei compensi professionali relativi a sentenze che sono divenute definitive nel 2015, la teste evidenziava: “Penso che andiamo in contraddizione con quello che abbiamo detto prima, abbiamo detto che tutto ciò che non viene impegnato nell'anno va in avanzo,
13 di 15 cioè non è una procedura di spesa normale quella dell'Avvocatura, altrimenti si sarebbe dovuto dire nel principio contabile che tutto ciò che non viene impegnato va perso;
ma non dice così, altrimenti vi sarebbe un disallineamento;
ecco che dunque la domanda va in antitesi con quello che abbiamo detto”.
A domanda di controparte, se ciò che va in avanzo possa essere utilizzato negli anni successivi anche se non impegnato, la teste riferiva: “Certamente, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa”.
Dalle deposizioni appena richiamate emerge, allora, come ai fini della copertura delle spese legali, il disponeva di risorse in conto residui più che sufficienti per CP_1 effettuare il pagamento delle competenze professionali maturate dalla ricorrente.
Anche le ragioni addotte dal a giustificazione della dilazione dei tempi CP_1
per provvedere alla liquidazione dei compensi richiesti non appaiono fondate. Infatti, con deliberazione n. 71/2020 del 17.09.2020 la Corte dei Conti- Sez. Reg. Controllo per il Molise si è pronunciata sostenendo che: “è logico concludere che non è possibile corrispondere le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo, né nell'anno di maturazione né negli anni seguenti”.
Il caso riguarda invero l'impossibilità di corrispondere né nell'annualità di riferimento né in quelle successive seppur capienti “le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo”, ipotesi che a ben vendere non ricorre nel caso di specie, avendo il come già esposto, sempre rispettato il tetto massimo CP_1
dello stanziamento di bilancio. Né può sostenersi che l'Ente non fosse a conoscenza dello stanziamento massimo impegnato nelle varie annualità successive al 2013 e, nello specifico, per l'anno 2015 e per l'anno 2019.
Ne deriva che la mancata tempestiva erogazione dei compensi da parte del sull'assunto di detta pronuncia non si ritiene giustificata proprio alla luce del CP_1 tenore della pronuncia stessa che fa riferimento al caso in cui l'Ente abbia superato lo stanziamento massimo, ipotesi diversa rispetto a quella ricorrente nel caso di specie.
Parimenti privo di giustificazione appare l'ulteriore motivo addotto dal CP_1
e basato sul doveroso rispetto degli esiti dell'ispezione dei Servizi Ispettivi Finanza
Pubblica – Ragioneria Generale dello Stato del 07.9.2020 che, a detta dell'Ente, aveva ravvisato delle irregolarità nell'osservanza del vincolo di contenimento prescritto dall'art. 9 comma 6 D.L. 90/2014.
Ebbene anche tale difesa non coglie nel segno. Risulta, infatti, provato in giudizio che detta ispezione si concludeva senza sollevare alcun rilievo al di CP_1
14 di 15 Teramo in occasione dei controlli effettuati sui rendiconti dell'Ente, con accertamento della corretta gestione delle spese del personale, anche in merito alla liquidazione delle competenze professionali degli avvocati (Cfr. teste . Tes_1
Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, appare essere stato CP_1
ingiustificatamente dilatorio in quanto, ai fini di una pronta liquidazione delle spettanze richieste dalla ricorrente, avrebbe ben potuto e dovuto attingere ai residui presenti negli specifici capitoli di bilancio e destinati proprio alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione, come era, del resto, sempre avvenuto in precedenza.
Ne deriva che il ricorso da parte del resistente alla procedura di CP_1
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 del D.lgs. n.
267/2000, peraltro in controtendenza rispetto al passato, poteva agevolmente essere evitato, ritenendo questo giudice ingiustificate le ragioni addotte dall'Ente a legittimarne l'avvio e non sussistendo alcun impedimento, dal punto di vista contabile, all'utilizzo da parte dell'Ufficio del Personale dei residui conservati e presenti in bilancio per la liquidazione dei compensi professionali.
In definitiva sintesi, la domanda va accolta e, in forza del principio della soccombenza virtuale, il va condannato al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 925/2021 contrariis reiectis, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Per l'effetto, condannala parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.900,00 per compensi oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CAP ove dovute, nella misura di legge.
Teramo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 925/2021
R.G. a seguito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.07.1965, residente a [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via della Chiusa n. 4 – San Benedetto di Bagno, presso e nello studio dell'avv. Diego Biasini del Foro dell'Aquila (c.f. ; pec: C.F._2
e-mail: fax: 0862- Email_1 Email_2
480581), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del Sindaco p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Teramo, alla Via Persona_1
Carducci, n. 33, rappresentato e difeso, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 56 comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Teramo n. 168 del 08.08.2020, nonché dall'art. 417- bis c.p.c., per il tramite della
Dirigente (CF: Controparte_2
– PEC: , giusta deliberazione di giunta n. C.F._3 Email_3
128 del 21.04.2022 e in virtù di procura in atti
RESISTENTE
1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Voglia l'on. Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, per gli spiegati motivi, in accoglimento del presente ricorso, condannare il in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento della somma di € 14.482,50, per i titoli di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Parte resistente: “Conclude affinché l'On.le Giudice adito, Voglia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso presentato dall'Avv. nei confronti del Parte_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché per Controparte_1
intervenuta cessazione della materia del contendere, per tutte le ragioni in narrativa indicate.
Con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., o in subordine, con compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., per tutte le motivazioni così come illustrate nella presente memoria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.06.2021, Parte_1
, professionista legale presso il Comune di Teramo con qualifica di “Esperto
[...] legale”, Cat. D3 ), ha agito in giudizio nei confronti dell'Ente al fine CP_4 CP_5
di chiedere la condanna del medesimo al pagamento in proprio favore della somma di €
14.482,50 a titolo di compensi professionali maturati a seguito del passaggio in giudicato, negli anni 2015 e 2019, di sentenze favorevoli per il con CP_1 compensazione delle spese di lite.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Che il è dotato di Avvocatura Comunale con struttura Controparte_1 organizzativa autonoma, denominata “Area 2 – Legale”, coerentemente alla disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (artt. 19 e 23 della Legge n. 247 del
31.12.2012), e ad essa sono attribuite le attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente in ogni stato e grado e dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, sia nelle cause
2 di 15 attive che passive, nonché l'attività di consulenza e assistenza giuridica nell'interesse dell'Ente;
‐ Che la relativa struttura è costituita da tre avvocati dipendenti, di cui uno con qualifica dirigenziale, iscritti nell'Elenco Speciale per il patrocinio delle cause in cui è parte il
, tenuto dall'Ordine Professionale Forense di Teramo, ed abilitati al Controparte_1 patrocinio anche dinanzi alle giurisdizioni superiori;
‐ Di essere, dall'anno 1999, incardinata nell'Avvocatura Comunale con il profilo professionale di “Esperto Legale”, Cat. D3 ( D5) e di occuparsi dallo CP_4 CP_5 stesso anno del contenzioso del anche dinanzi alle Magistrature Superiori e alla Magistratura Contabile;
CP_1
- Che, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, all'Avvocatura Comunale deve essere assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente e deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
‐ Che l'art. 27 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2020 stabilisce che “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto-legge 27.11.1933 n. 1578
e disciplinano, altresì, in sede di
contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per
l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL”;
- Che l'art. 9 del D.L. 90/2014, come modificato, in sede di conversione, con L. n.
114/2014, dispone, ai commi 6, 7 e 8 “[6] In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (……);
[7] I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. [8] Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
3 di 15 decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”;
- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.2015, è stato approvato il
Regolamento avente ad oggetto la “Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura Comunale”, con il quale si è preso atto della riforma di cui al richiamato art. 9 del D.L. n. 90/2014;
- Che detto Regolamento all'art. 7 (“Compensi”) stabilisce che: “1. In conformità di quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, e in particolare all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Area
Dirigenza) e art. 27 del CCNL del 14.09.1999 (Funzionari Avvocati), ai singoli dipendenti comunali avvocati preposti all'Avvocatura Comunale e formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP), a seguito di sentenza favorevole all'Ente secondo i principi dell'ordinamento professionale e in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, conv. Dalla L. 11.08.2014 n. 114 (“Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli Enti Pubblici”), nei casi, entità e alle condizioni, come di seguito disciplinati:……lett. b) controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese di lite (o non si pronunzi sulle spese medesime): in tali casi spetta all'avvocato dell'Ente a carico dell'Amministrazione il pagamento nella misura del minimo dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le cause del valore sino a € 52.000,00; spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura del 70% del minimo dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le cause del valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura del 60% del minimo dei compensi
4 di 15 professionali previsti nella tabella allegata al presente disciplinare per le causa del valore superiore o uguale ad € 260.000,00 (……);
‐ Che il fino al primo semestre dell'anno 2020, ha sempre Controparte_1
provveduto alla regolare liquidazione dei compensi professionali maturati dagli avvocati dell'Ente, dando seguito alle richieste di liquidazione del dirigente dell'Avvocatura
Comunale, con allegate notule professionali predisposte sulla base della citata normativa di legge, di contratto e regolamentare, relative a cause passate in giudicato e conclusesi favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite;
‐ Che con nota del 09.10.2020 (prot. n. 54428), veniva richiesta alla dirigente dell'Area
1 del Comune la liquidazione dei compensi professionali, da effettuarsi ai CP_1
sensi del vigente Regolamento Comunale, per le cause elencate nel documento medesimo, definite favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite e passate in giudicato;
‐ Che, in base a tale richiesta, la somma di spettanza della ricorrente era pari a complessivi € 14.482,50, al lordo dei soli oneri riflessi e delle imposte a carico dei dipendenti, ed era maturata a seguito della definizione favorevole all'Ente, con compensazione delle spese di lite, di n. 2 cause passate in giudicato rispettivamente nell'anno 2015 e nell'anno 2019, come da note spese presentate per la liquidazione in data 28.05.2020;
‐ Che l'ufficio competente alla liquidazione, dapprima con e-mail del 09.11.2020 e successivamente con nota del 17.12.2020 prot. n. 68859, comunicava di aver provveduto, in ragione di quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti –
Sez. Reg. Controllo per il Molise n. 71 del 17.09.2020, in totale discontinuità rispetto al passato, alla liquidazione dei soli compensi professionali riferiti a cause conclusesi favorevolmente per l'Ente con compensazione delle spese di lite, passate in giudicato nell'annualità 2020, affermando di dover avviare “un'istruttoria complessa” per la liquidazione dei compensi professionali relativi a cause passate in giudicato nell'annualità 2019 e in annualità pregresse, “con l'obiettivo di verificare il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 in relazione alle liquidazioni pregresse e all'effettiva disponibilità dei residui ancora presenti in bilancio”;
- Che con note dell'Avvocatura Comunale del 26.11.2020 prot. n. 64144, del
01.12.2020 prot. n. 65160, del 09.12.2020 prot. n. 66617, del 22.12.2020 prot. n. 69875, cui non ha mai fatto seguito alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale, si
5 di 15 diffidava l'Ente, per le motivazioni nelle stesse rispettivamente indicate, ad effettuare l'integrale pagamento dei compensi professionali richiesti con la citata nota del
09.10.2020 prot. n. 54428;
- Che con diffida del 08.03.2021, si faceva rilevare, tra le altre cose, che “la citata deliberazione della Corte dei Conti, senza introdurre ulteriori tetti di spesa rispetto a quelli di legge, si è limitata a prevedere che “la quota dei compensi degli avvocati dipendenti eccedente lo stanziamento previsto nei limiti del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, non può essere erogata né nell'annualità di riferimento né nelle successive seppur capienti””, per cui “allorché siano stati rispettati, per ogni annualità, i tre tetti introdotti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, ossia il limite retributivo individuale generale (retribuzione Primo Presidente Corte di Cassazione), di cui all'art. 23-ter del
D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 (cfr. art. 9 citato, comma 1), il limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato dipendente non possono eccedere nell'anno il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (cfr. art. 9, comma 7), e il limite finanziario collettivo, previsto in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (cfr. art. 9, comma 6), i compensi dovuti possono e debbono essere pagati, a prescindere dall'anno di maturazione”;
- Che, inoltre, con la predetta diffida si richiamava la precedente nota dell'Avvocatura
Comunale del 18.01.2021 prot. n. 3358, con la quale veniva fornita la prova che i limiti, di cui al citato art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, erano stati ampiamente rispettati, com'era possibile evincere dalle allegate tabelle riepilogative delle richieste di liquidazione dei compensi professionali, formulate dall'anno 2015 all'anno 2020, “…in quanto le liquidazioni effettuate in ciascun anno di riferimento sono ben al di sotto dello stanziamento relativo all'anno 2013, pari ad € 70.000,00 (comprensivi degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP)……in particolare le somme liquidate relative all'anno
2019 sono pari a complessivi € 58.227,90 lordi…… e quelle relative all'anno 2015 sono pari a complessivi € 13.510,45 lordi, e quindi ben al di sotto del limite del tetto di spesa relativo all'anno 2013 ed anche del minore stanziamento di cui al cap. 81, che nell'anno 2015 era pari all'importo lordo di € 35.000,00”;
‐ Che, con nota trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021, la dirigente dell'Area 1 del
Comune di Teramo riteneva di non poter procedere alla liquidazione in ragione del fatto
6 di 15 che l'Ente aveva subito un accertamento ispettivo da parte dei Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, conclusosi con la relazione del 07.09.2020, che aveva evidenziato alcune criticità in merito al rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, nonché della già citata deliberazione n. 71/2020 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Molise, che, a suo avviso, avrebbe escluso la possibilità di riconoscere i compensi relativi alle annualità 2015 e 2019, i quali, per poter essere liquidati, avrebbero dovuto essere comunicati nell'anno di maturazione ed essere inseriti nei fondi del trattamento accessorio per le annualità 2015 e 2019;
-Che l'ispezione dei Servizi Ispettivi del MEF del 07.09.2020 si concludeva senza sollevare alcun rilievo al;
CP_1 CP_1
‐ Che comunque l'ufficio, al fine di una “celere” risoluzione della controversia, informava di avere già inoltrato una specifica richiesta di “parere” alla Corte dei Conti
Sez. Regionale Abruzzo;
- Che la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo, con deliberazione n. 180/2021/PAR, si esprimeva sui quesiti posti dall'ufficio ritenendoli inammissibili dal punto di vista oggettivo.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha rivendicato il diritto ad ottenere le spettanze professionali pari a complessivi euro € 14.482,50 dovute in ragione dell'assistenza legale prestata in favore dell'Ente comunale negli anni 2015 e 2019 e conclusasi con l'emissione di n.2 sentenze favorevoli allo stesso, con compensazione delle spese di lite, poi passate in giudicato, contestando l'inerzia del nel CP_1 procedere alla liquidazione delle somme, atteso il rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 e attesa la sussistenza in bilancio di residui specificamente destinati alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
Si è costituito tardivamente in giudizio il e ha resistito alla Controparte_1
domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha sostenuto la correttezza e la necessità dell'attivazione da parte del della procedura prevista per il riconoscimento della legittimità dei debiti CP_1
fuori bilancio, ex art.194 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi, quelli richiesti, di compensi relativi agli anni 2015 e 2019 e riferiti, dunque, ad annualità pregresse rispetto alla data di presentazione della relativa istanza di liquidazione, avvenuta solo nel 2020 (giusta nota del 9.10.2020), e non nell'anno di effettiva esigibilità del credito, anche tenuto
7 di 15 conto della deliberazione n. 71/2020 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Controllo per il
Molise e delle risultanze dell'ispezione dei Servizi Ispettivi Finanza Pubblica –
Ragioneria Generale dello Stato del 7.9.2020 che imponevano all'Ente l'effettuazione di maggiori controlli contabili in ordine alla verifica dei presupposti di legge ai fini della liquidazione di compensi professionali relativi ad annualità pregresse.
Ha contestato, altresì, l'assunto di parte ricorrente secondo cui il avrebbe CP_1 potuto provvedere ad una pronta liquidazione dei compensi attingendo dai “residui” presenti sul capitolo di bilancio sostenendo, invero, che per aversi “residuo” in senso contabile occorre necessariamente che vi sia stato un impegno di spesa, impegno che, a sua volta, può effettuarsi solo nel momento in cui il credito diviene esigibile, con la conseguenza per cui è possibile procedere all'impegno e alla liquidazione soltanto nell'annualità di esigibilità e mai successivamente.
Ha sostenuto, pertanto, che la richiesta avanzata in una annualità differente rispetto a quella in cui il credito è divenuto esigibile non permetterebbe all'Ente pubblico di assumere il relativo impegno di spesa.
In sede di prima udienza, la difesa attrice ha rappresentato l'intervenuto pagamento, da parte del iuxta provvedimento di liquidazione R.G. n. 1679 del 14.10.2021, CP_1 di tutte le somme rivendicate nel presente giudizio, sebbene all'esito della procedura prevista per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art.194 del
D.lgs. n. 267/2000, quindi maggiormente farraginosa e, a detta della difesa attrice, inutilmente dilatoria, chiedendo, pertanto, alla luce della cessata materia del contendere, la condanna dell'Ente alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale della dott.ssa Dirigente Testimone_1 dell'Ufficio Ragioneria del all'epoca dei fatti, ed è stata rinviata ex Controparte_1 art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 22/05/2025 per discussione, all'esito della quale è stata decisa.
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La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si illustrano.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del CP_1
al pagamento in proprio favore delle spettanze professionali, quantificate nella
[...] misura di € 14.482,50, dovute in ragione dell'assistenza legale prestata dalla medesima
8 di 15 in favore dell'Ente comunale negli anni 2015 e 2019 e maturate a seguito del passaggio in giudicato di n.2 sentenze favorevoli all'Ente con compensazione delle spese di lite.
Come già esposto, con determina di liquidazione n. 1679 R.G. del 14.10.2021, il resistente ha provveduto al pagamento in corso di causa delle spettanze CP_1
richieste dalla ricorrente nel presente giudizio, con accredito nella busta paga di ottobre
2021, con la conseguenza che sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere, dovendosi tuttavia questo Giudice pronunciare nel merito della domanda, in virtù del principio di soccombenza virtuale, permanendo tra le parti contestazione circa la liquidazione delle spese di lite.
Ciò posto, in diritto va osservato che appare condivisibile l'assunto di parte resistente secondo cui l'impegno di spesa (prima fase del procedimento di spesa ex art. 183
TUEL) può essere effettuato solo quando l'obbligazione è divenuta esigibile. Nel caso di specie, l'obbligazione diviene esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione passiva condizionata “al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”. Soltanto in quel momento, pertanto, l'Ente può correttamente procedere alla fase dell'impegno e alle successive fasi della liquidazione e, infine, del pagamento.
Queste ultime sono, dunque, fasi ontologicamente successive all'impegno di spesa. In altri termini, dapprima l'Ente, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, procede all'impegno di spesa e successivamente, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, procede alla fase della liquidazione
“attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare” (art. 184
TUEL), procedendo, infine, al pagamento delle somme liquidate mediante ordinativi e/o mandati di pagamento.
Allora, se è vero che l'Ente può impegnare la spesa solo quando l'obbligazione è divenuta esigibile (nel caso di specie, solo a seguito del passaggio in giudicato delle due sentenze favorevoli all'Ente), è altrettanto vero che il medesimo deve, una volta impegnata la spesa, provvedere alla relativa liquidazione e pagamento in una fase successiva rispetto al momento in cui il credito è divenuto esigibile ed è stato impegnato.
Ne deriva che solo la fase dell'impegno di spesa è inscindibilmente condizionata all'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione, contrariamente alle fasi della liquidazione e del pagamento che avvengono in un tempo successivo.
9 di 15 Ora, la prospettazione difensiva assunta dalla parte resistente a sostegno della impossibilità per il di attingere, ai fini della liquidazione dei compensi, ai CP_1 residui presenti in bilancio, secondo cui “la richiesta avanzata in una annualità differente rispetto a quella in cui il credito è divenuto esigibile non permette all'Ente pubblico di assumere il relativo l'impegno di spesa”, appare evidentemente infondata.
Infatti, l'impegno di spesa è giuridicamente correlato all'avvenuta esigibilità del credito, nel senso anzidetto, ovverosia che, una volta perfezionatasi l'obbligazione, il deve provvedere all'impegno della relativa spesa in bilancio e non è affatto CP_1
subordinato alla presentazione della relativa istanza di liquidazione, dalla quale semmai discende il dovere per l'Ente di emettere il mandato di pagamento.
Tanto è vero che non trova alcun fondamento normativo l'obbligo per la parte istante di presentare la domanda di liquidazione dei compensi professionali nella stessa annualità di maturazione del credito, essendo l'impegno di spesa condizionato alla sola esigibilità dell'obbligazione, con la conseguenza che, anche in assenza della relativa domanda di liquidazione, il ben poteva e doveva, come del resto ha fatto, CP_1 provvedere all'impegno delle somme da liquidarsi a titolo di compensi professionali. In altri termini, non sussisteva in capo alla ricorrente nessuna preclusione in ordine alla possibilità di presentare istanza di liquidazione dei compensi professionali dovutile dall'Ente comunale a distanza di tempo rispetto alla data di maturazione del relativo credito, non essendo ciò impedito da nessuna disposizione normativa ed essendo l'impegno di spesa unicamente condizionato all'avvenuta maturazione del credito e non alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
Tanto chiarito, è noto a questo giudice che l'art. 9 del D.L. 90/2014, come modificato, in sede di conversione, con L. n. 114/2014, dispone, ai commi 1, 6, 7 e 8 quanto segue: “[1] I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni;
“[6] In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base
10 di 15 alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (……);
[7] I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. [8] Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”.
In sostanza la disposizione richiamata, nel riformare la disciplina normativa in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, ha introdotto tre limiti che le amministrazioni pubbliche devono rispettare ai fini della liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati dipendenti: 1. limite retributivo individuale generale (retribuzione Primo Presidente Corte di Cassazione), di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del
22.12.2011 (cfr. art. 9 citato, comma 1);
2. limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato dipendente non possono eccedere nell'anno il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno
(cfr. art. 9, comma 7);
3. limite finanziario collettivo, previsto in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (cfr. art. 9, comma 6), fatta salva, ad ogni modo, la possibilità per ciascuna P.A. di determinare uno stanziamento annuo minore.
Ebbene, una volta impegnata la spesa alla maturazione del credito e accertato il rispetto dei suddetti “tetti”, l'Ente può provvedere alla liquidazione delle somme richieste a titolo di compensi professionali anche in epoca successiva alla relativa maturazione, attingendo ai “residui” presenti in bilancio e appositamente destinati alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione.
11 di 15 Nel caso di specie è circostanza pacifica tra le parti, nonché documentata in giudizio, che il abbia impegnato la relativa spesa al momento dell'avvenuta CP_1
esigibilità del credito (cfr. doc. 20 fasc. ricorrente), oltre a risultare dimostrato che lo stesso abbia sempre rispettato lo stanziamento massimo previsto nell'anno 2013 anche per le annualità successive.
Sul punto, particolare rilevanza assume la testimonianza resa dall'allora
Dirigente dell'Ufficio Ragioneria, dott.ssa la quale sentita una Testimone_1 prima volta all'udienza del 10.01.2024 e successivamente, per chiarimenti, all'udienza del 30.10.2024, confermava l'attendibilità dell'attestazione a sua firma contenente la certificazione della consistenza dei capitoli di bilancio per il pagamento dei compensi professionali, in quanto desunta dai rendiconti dell'Ente (doc. 20), confermando altresì il rispetto in tutti gli anni di riferimento (dal 2013 al 2021) del c.d. “ tetto di spesa” corrispondente allo stanziamento relativo all'anno 2013 (di cui all'art. 9, comma 6, del
D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014), pari per il Comune di Teramo ad € 70.000,00 lordi.
La teste dichiarava, inoltre, che i residui risultanti dall'attestazione erano più che sufficienti per pagare i compensi richiesti e che se il provvedimento di liquidazione in favore della ricorrente fosse stato adottato con imputazione in conto residui (come sempre avvenuto negli anni pregressi nonché in favore degli altri dipendenti per la corresponsione delle somme di cui al fondo incentivante), il visto contabile sarebbe stato apposto.
Più in particolare, in risposta ai capitoli articolati da parte ricorrente, riferiva quanto segue:
Cap.4: “Per quanto riguarda i compensi dell'Avvocatura, c'è stata un'evoluzione normativa. Se guardiamo alla tabella, i residui erano più che sufficienti per pagare questo importo. Poi il provvedimento di liquidazione viene adottato dall'Area risorse umane, sotto il profilo contabile dalla tabella si evince che le risorse
c'erano”.
Cap.6: “L'atto di liquidazione viene adottato da un altro settore, cioè dall'Area risorse umane, poi il responsabile finanziario appone il visto di finanziaria, avendo
l'Area risorse umane compiuto tutte le valutazioni;
se fosse stato adottato con imputazione in conto residui, come avveniva per tutto il fondo incentivante (perché non era solo questa la tipologia di spese), il visto sarebbe stato apposto”.
12 di 15 A domanda a chiarimenti del G.L. la teste chiariva: “Tra le relazioni che arrivano da tutti gli uffici comunali al Servizio finanziario sono comprese le richieste per lo stanziamento, nel capitolo relativo alle competenze per dipendenti avvocatura comunale, dei fondi nella misura massima. Mi riferisco al limite imposto dalla normativa del 2013, ossia non si poteva superare negli anni successivi quanto già percepito nel 2013 ed erano € 70.000,00 complessivi. In tutti gli anni oggetto del contenzioso, ossia dal 2015 al 2020, abbiamo sempre inserito questo stanziamento di €
70.000,00. Ciò significa che (sempre su richieste dell'area 1) abbiamo scritto nel documento di bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
l'importo di € 70.000,00 alla posta spese del personale dell'Ufficio di avvocatura”.
ADR: “Per sapere quanto si spenderà per le parcelle degli Avvocati, l'Ufficio risorse umane (l'area 1 già nominata) invia al servizio finanziario tutte le previsioni relative alle retribuzioni, comprese le competenze degli Avvocati”.
ADR: “Sono previsioni, cioè l'Avvocato non ha ancora fatto la parcella, quindi, la previsione si basa sul fatto che c'è il limite di € 70.000,00 annui”.
ADR: “Anche per pagare le bollette facciamo le previsioni, ma non è che disponiamo delle bollette prima che arrivino. Intendo dire che non è noto quali parcelle arriveranno e non lo può sapere neanche l'area 1”.
ADR: “La differenza essenziale che intercorre tra la previsione di spesa per le utenze (per restare all'esempio) e quella per i compensi legali è data dalla circostanza che per questi ultimi è incerto l'an e non solo (non tanto) il quantum”.
La teste precisava, dopo aver dichiarato che l'Area 1 non aveva comunque cancellato i residui esistenti sui capitoli di bilancio per il pagamento dei compensi dell'Avvocatura, che tutto ciò che non viene impegnato nell'anno non va perso ma confluisce nell'avanzo di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle spese legali (come previsto dai nuovi principi contabili di cui all'allegato 4/2 par.
5.2 lett. a) del D.lgs. n. 118/2011), e potrà essere utilizzato negli anni successivi per il pagamento di eventuali spese legali, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014.
Più nello specifico, a domanda di controparte se le somme stanziate in un dato anno, a titolo esemplificativo 2015, possano essere utilizzate solo per pagare quei compensi professionali relativi a sentenze che sono divenute definitive nel 2015, la teste evidenziava: “Penso che andiamo in contraddizione con quello che abbiamo detto prima, abbiamo detto che tutto ciò che non viene impegnato nell'anno va in avanzo,
13 di 15 cioè non è una procedura di spesa normale quella dell'Avvocatura, altrimenti si sarebbe dovuto dire nel principio contabile che tutto ciò che non viene impegnato va perso;
ma non dice così, altrimenti vi sarebbe un disallineamento;
ecco che dunque la domanda va in antitesi con quello che abbiamo detto”.
A domanda di controparte, se ciò che va in avanzo possa essere utilizzato negli anni successivi anche se non impegnato, la teste riferiva: “Certamente, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa”.
Dalle deposizioni appena richiamate emerge, allora, come ai fini della copertura delle spese legali, il disponeva di risorse in conto residui più che sufficienti per CP_1 effettuare il pagamento delle competenze professionali maturate dalla ricorrente.
Anche le ragioni addotte dal a giustificazione della dilazione dei tempi CP_1
per provvedere alla liquidazione dei compensi richiesti non appaiono fondate. Infatti, con deliberazione n. 71/2020 del 17.09.2020 la Corte dei Conti- Sez. Reg. Controllo per il Molise si è pronunciata sostenendo che: “è logico concludere che non è possibile corrispondere le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo, né nell'anno di maturazione né negli anni seguenti”.
Il caso riguarda invero l'impossibilità di corrispondere né nell'annualità di riferimento né in quelle successive seppur capienti “le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo”, ipotesi che a ben vendere non ricorre nel caso di specie, avendo il come già esposto, sempre rispettato il tetto massimo CP_1
dello stanziamento di bilancio. Né può sostenersi che l'Ente non fosse a conoscenza dello stanziamento massimo impegnato nelle varie annualità successive al 2013 e, nello specifico, per l'anno 2015 e per l'anno 2019.
Ne deriva che la mancata tempestiva erogazione dei compensi da parte del sull'assunto di detta pronuncia non si ritiene giustificata proprio alla luce del CP_1 tenore della pronuncia stessa che fa riferimento al caso in cui l'Ente abbia superato lo stanziamento massimo, ipotesi diversa rispetto a quella ricorrente nel caso di specie.
Parimenti privo di giustificazione appare l'ulteriore motivo addotto dal CP_1
e basato sul doveroso rispetto degli esiti dell'ispezione dei Servizi Ispettivi Finanza
Pubblica – Ragioneria Generale dello Stato del 07.9.2020 che, a detta dell'Ente, aveva ravvisato delle irregolarità nell'osservanza del vincolo di contenimento prescritto dall'art. 9 comma 6 D.L. 90/2014.
Ebbene anche tale difesa non coglie nel segno. Risulta, infatti, provato in giudizio che detta ispezione si concludeva senza sollevare alcun rilievo al di CP_1
14 di 15 Teramo in occasione dei controlli effettuati sui rendiconti dell'Ente, con accertamento della corretta gestione delle spese del personale, anche in merito alla liquidazione delle competenze professionali degli avvocati (Cfr. teste . Tes_1
Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, appare essere stato CP_1
ingiustificatamente dilatorio in quanto, ai fini di una pronta liquidazione delle spettanze richieste dalla ricorrente, avrebbe ben potuto e dovuto attingere ai residui presenti negli specifici capitoli di bilancio e destinati proprio alla liquidazione dei compensi professionali maturati negli anni precedenti alla presentazione della relativa istanza di liquidazione, come era, del resto, sempre avvenuto in precedenza.
Ne deriva che il ricorso da parte del resistente alla procedura di CP_1
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 del D.lgs. n.
267/2000, peraltro in controtendenza rispetto al passato, poteva agevolmente essere evitato, ritenendo questo giudice ingiustificate le ragioni addotte dall'Ente a legittimarne l'avvio e non sussistendo alcun impedimento, dal punto di vista contabile, all'utilizzo da parte dell'Ufficio del Personale dei residui conservati e presenti in bilancio per la liquidazione dei compensi professionali.
In definitiva sintesi, la domanda va accolta e, in forza del principio della soccombenza virtuale, il va condannato al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 925/2021 contrariis reiectis, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Per l'effetto, condannala parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.900,00 per compensi oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CAP ove dovute, nella misura di legge.
Teramo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
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