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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 901 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMESTRI CARLO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I sigg.ri e convengono di vivere separatamente e di Controparte_1 Parte_1
fissare la loro residenza ove credono più opportuno. 2) I figli minori e Per_1 Per_2
resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire ai figli in armonia con le inclinazioni di questi ultimi in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica dei minori. 2.1) Il sig. Controparte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta quest'ultimo ne manifesti il desiderio, previo congruo preavviso alla madre, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della minore. 2.2) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i minori nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00 ed inoltre a settimane alterne dal sabato dalle ore 09.00 e fino alla domenica alle ore 23:00. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, e comunque per un periodo protratto di almeno 10 giorni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, i coniugi concordano di trascorrerlo congiuntamente ove possibile, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 3) Il sig.
si obbliga a corrispondere direttamente in favore della moglie a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2
mese, un assegno mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 3.1) Le parti, i sig.ri e , Controparte_1 Parte_1
concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. 3.2) Resta inteso tra le parti che l'assegno di mantenimento per i figli sarà versato sino al raggiungimento della maggiore età o anche successivamente ove gli stessi versassero in stato di bisogno e/o in relazione alle esigenze di studio, fin tanto che gli stessi non avranno completato i corsi di studi universitari eventualmente intrapresi e comunque fino a quando non si saranno resi economicamente autosufficienti. 4) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore dei minori e corrisposto dall' sarà richiesto direttamente dalla sig.ra nella misura del CP_2 Parte_1
100%, rilasciando il sig. con la sottoscrizione della presente, il relativo Controparte_1
consenso. 5) Le parti, sigg.ri e , con la presente scrittura Parte_2 Parte_1
dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 6) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina. 7) Spese legali compensate”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a IN (ME) il 04/07/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 901 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMESTRI CARLO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]; Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I sigg.ri e convengono di vivere separatamente e di Controparte_1 Parte_1
fissare la loro residenza ove credono più opportuno. 2) I figli minori e Per_1 Per_2
resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire ai figli in armonia con le inclinazioni di questi ultimi in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica dei minori. 2.1) Il sig. Controparte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta quest'ultimo ne manifesti il desiderio, previo congruo preavviso alla madre, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze della minore. 2.2) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i minori nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21:00 ed inoltre a settimane alterne dal sabato dalle ore 09.00 e fino alla domenica alle ore 23:00. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, e comunque per un periodo protratto di almeno 10 giorni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, i coniugi concordano di trascorrerlo congiuntamente ove possibile, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 3) Il sig.
si obbliga a corrispondere direttamente in favore della moglie a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2
mese, un assegno mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 3.1) Le parti, i sig.ri e , Controparte_1 Parte_1
concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli minori, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. 3.2) Resta inteso tra le parti che l'assegno di mantenimento per i figli sarà versato sino al raggiungimento della maggiore età o anche successivamente ove gli stessi versassero in stato di bisogno e/o in relazione alle esigenze di studio, fin tanto che gli stessi non avranno completato i corsi di studi universitari eventualmente intrapresi e comunque fino a quando non si saranno resi economicamente autosufficienti. 4) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore dei minori e corrisposto dall' sarà richiesto direttamente dalla sig.ra nella misura del CP_2 Parte_1
100%, rilasciando il sig. con la sottoscrizione della presente, il relativo Controparte_1
consenso. 5) Le parti, sigg.ri e , con la presente scrittura Parte_2 Parte_1
dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 6) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina. 7) Spese legali compensate”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a IN (ME) il 04/07/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 117, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.