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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2568/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa
Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.° 2568.21 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni e vertente tra,
(C.F: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'avv. Massimo Manzi (CF.: ) giusta C.F._2 procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8,
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F.: ) in persona dell'amm.re p.t. avv. P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Garofalo (C.F.:
) in virtù di mandato in calce all'atto C.F._3 costitutivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via B. De Falco n. 5,
CONVENUTO
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata CP_3
e difesa giusta procura allegata in atti dall'avv. Teresa Bianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ercolano alla via
Cegnacolo n. 1,
CONVENUTO
e
(C.F.: , rappresentata Controparte_4 C.F._4
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuliana De
Rienzo (C.F.: e dall'avv. Pasquale Raniero C.F._5
Antino (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._6
presso il loro studio in Napoli al vico Cacciottoli n. 58, giusta procura in atti,
CONVENUTA nonché, ing. (C.F.: ), Controparte_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottazzoli (C.F.:
) e dall'avv. Mariachiara Brunetti (C.F.: C.F._8
), elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._9
in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura allegata agli atti,
TERZO CHIAMATO
e in persona del legale Controparte_6 rappresentante pt, elettivamente domiciliata in Napoli via Cervantes
64 presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno (C.F.
) che la rappresenta in virtù di procura in atti, C.F._10
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - Preliminarmente va precisato che la decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni, relativamente alla domanda presentata da Parte_1
contro i sopra citati convenuti, ricevendo il Giudice l'istruttoria orale e documentale già svolta dal precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs.
10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte hanno precisato le rispettive conclusioni.
In fatto risulta che , premettendo di essere proprietaria Parte_1
di un immobile sito in Napoli alla via Bernardo Cavallino n. 89, 7° piano, scala A, interno 23 che, unitamente all'appartamento sito allo stesso piano, interno 22 di proprietà del marito dell'attrice, formava l'abitazione familiare, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal predetto appartamento a causa di infiltrazioni manifestatesi nel 2019 in occasione di piogge particolarmente intense che colpirono la città di
Napoli nelle ore notturne del 18.11.2019, cagionando l'allagamento dell'ambiente camera da pranzo, compreso il mobilio ed ad altri oggetti di pregio ivi allocati. Precisava che, al momento del verificarsi dell'evento il fabbricato condominiale era interessato da lavori di manutenzione straordinaria, deliberati dall'assemblea condominiale del 23.4.2013 e dati in appalto in virtù di contratto del 26.4.2018, alla ditta che, nel corso dei lavori, aveva rimosso la guaina CP_3
impermeabile, lasciando il cornicione condominiale spoglio, nel lato
- 3 - coincidente con la camera da pranzo dell'appartamento di sua proprietà.
Aggiungeva l'odierna attrice che, per evitare la dispersione della prova in ordine alle cause dell'allagamento, aveva richiesto all'amministratore del di non procedere con il prosieguo CP_1
dei lavori di manutenzione straordinaria al terrazzo di copertura del fabbricato, di proprietà della proponendo CP_7 CP_4 dinanzi al Tribunale di Napoli un Accertamento Tecnico Preventivo.
Dichiarata l' inammissibilità dell' ATP per difetto del periculum in mora, l'attrice agiva in via ordinaria fondando la sua pretesa sulla ctp Co dell'ing. che deduceva la responsabilità della per Persona_1 CP_9
i danni subiti dall' attrice durante le lavorazioni di ristrutturazione del condominio per il prefato evento del novembre 2019, viceversa escludeva che il terrazzo di copertura del fabbricato di proprietà fosse stato stato concausa dell'allagamento della zona pranzo CP_4 dell' immobile di proprietà dell' attrice.
Il ctp in merito al terrazzo però relazionava su un ulteriore fenomeno dannoso che era presumibilmente in corso da tempo determinato dalla carbonatazione estesa al solaio del piano di sopra ( a copertura del tinello sia al solaio della cucina e disimpegno – salone), causato dallo stato di vetustà del terrazzo di copertura della convenuta, apparentemente integro.
Tanto premesso, la chiedeva all'adito Tribunale la condanna, Pt_1 ciascuno per quanto di ragione, del Controparte_10
in persona dell' Amministratore pt, della
[...] società e della e/o di cadauno e di CP_11 Controparte_12 tutti in solido tra loro al ristoro di tutti i danni subiti relativi all' immobile e ai beni mobili, sia di quelli afferenti la sala pranzo per l'
- 4 - evento del 18.11.2019, sia quelli rilevati a seguito di CTP per il pregresso fenomeno dannoso derivante dalle condizioni del soffitto sottostante il terrazzo della convenuta anche per mancato CP_4
godimento dell'immobile di sua proprietà per una cifra complessiva di
€ 36.612,56 (di cui Euro 8.881,60 per gli interventi di restauro dei dipinti, euro 10.360,00 per il danno ai tappeti, Euro 3.981,80 per i danni al divano e poltrone, Euro 3.750,00 per i danni al mobilio ed Euro
9.639,16 per i danni alle opere murarie) oltre a spese ed competenze al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 8.4.21 il Controparte_10
, in persona dell'amministratore pt chiedendo il rigetto
[...]
della domanda nei suoi confronti previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella causazione dell'evento dannoso CP_3
all' immobile di proprietà dell' attrice nonché l' autorizzazione alla chiamata in causa sia del Direttore dei Lavori, ing. Controparte_5 che avrebbe dovuto vigilare sul corretto svolgimento dei lavori appaltati, nonchè chiedeva altresì la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta risarcitoria di €
9639,16 per le infiltrazioni dovute alla vetustà del terrazzo di copertura del fabbricato di proprietà della convenuta sottolineando di CP_4 essersi immediatamente attivato in proposito, sia coinvolgendo in Per_ contraddittorio nel sopralluogo dell'ing. , anche il DL l'ing. tecnico di fiducia del sia ponendo la questione CP_5 CP_1 all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 2.3.2021, che aveva poi in effetti deliberato per il risarcimento di quei determinati danni.
In data 9.4.21 si costituiva anche la Società RE. chiedendo il CP_9
rigetto della domanda in quanto infondata e priva di riscontri
- 5 - probatori posto che il cornicione, benché privo di impermeabilizzazione, era comunque coperto dal massetto delle pendenze rivolto verso l'esterno per far defluire l'acqua piovana e chiedeva pertanto che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causa dei danni. Ciò nondimeno, chiedeva di essere CP_1
autorizzata ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della
[...]
per essere manlevata da qualsiasi responsabilità anche CP_13 per spese e competenze di giudizio, in virtù della polizza assicurativa n. 1/39226/61/160036923 del 27.10.2019.
Si costituiva anche in data 9.4.21 la condomina Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti eccependo l' esclusiva responsabilità della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, custode delle parti comuni ex art. 2051
c.c. in seguito all'apertura del cantiere. Eccepiva altresì nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'oggetto della domanda e sottolineava che già da diversi anni (precisamente dal 2014), aveva denunciato il cattivo stato in cui versava il terrazzo a livello di sua proprietà che fungeva da copertura dell'intero stabile condominiale, in particolare con lettere del maggio 2014 e del novembre 2014 dove si invocava un pronto ed immediato intervento e che i lavori riguardanti detto terrazzo erano stati inseriti nel capitolato di appalto del 2016 poi affidato alla con contratto di appalto del 26.4.2018. CP_3
Veniva autorizzata con provvedimento del 10.4.2021 la chiamata in causa della e del Direttore dei lavori, arch. CP_13 CP_5
. La prima si costituiva in data 20.5.21 eccependo nullità
[...] insanabile dell'atto di chiamata in causa, la carenza di legittimazione delle parti, e nel merito infondatezza della domanda nell'an e nel quantum , in quanto al momento del sopralluogo dei consulenti tecnici
- 6 - della il cornicione risultava regolarmente CP_13 impermeabilizzato e dunque le infiltrazioni sarebbero state cagionate esclusivamente dal precario stato manutentivo del calpestio del terrazzo in subordine, in caso di condanna del CP_4 CP_1
e quindi dell'attivarsi il rapporto di manleva chiedeva che l' accertamento dei danni fosse limitato a quelli effettivamente attribuibili al previa verifica dei limiti di garanzia CP_1 previsti in polizza.
Il DL chiamato in causa invece si costituiva in data 4.11.2021 chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate ed irricevibili, in quanto il contratto di appalto sottoscritto dal prevedeva all'art. 6 che il compito di vigilare sui lavori CP_1 spettasse al direttore di cantiere e non al Direttore dei lavori.
All'esito dell'udienza del 25.11.21 in trattazione scritta, il Giudice rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa concedeva termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e disponeva consulenza tecnica, per accertare le cause del primo evento dannoso denunciato dall'attrice nominando CTU l'arch. . Persona_2
Successivamente il GI ritenuta quindi superflua la prova testimoniale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all' udienza del
13.3.25 in modalità ex art. 127 ter cpc che all' esito la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°
Preliminarmente deve constatarsi la regolare instaurazione del contraddittorio tra l'attrice ed i convenuti, così come va dichiarata la legittimazione attiva dell' attrice che ha dato prova di possedere la titolarità del diritto azionato relativamente alla parte di immobile di cui si discute con l' allegazione del titolo di proprietà, come della
- 7 - legittimazione passiva per le parti convenute risultando per tabulas che i convenuti si trovassero nella situazione di essere, per quanto di ragione, nel temporaneo possesso delle cose in custodia a cui l'attrice aveva in primo momento attribuito la responsabilità anche solidale della causa dei danni, unitamente alla ditta che per tabulas CP_3
risulta essere la titolare del contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato.
Deve altresì dichiararsi la procedibilità della domanda dell'attrice, non prevedendo l' assolvimento di alcuna pregiudiziale azione preventiva avendo lamentato oltre il risarcimento dei danni conseguenti anche le opere di risanamento necessarie per rimuovere i danni dell' infiltrazioni atteso che lo stesso comma 1 dell'articolo 71 quater delle disposizioni attuative al codice civile espressamente prevede, al comma 1, che le materie oggetto di mediazione obbligatoria in materia condominiale sono solo quelle inerenti alla violazione o all'errata applicazione delle norme di cui agli articoli 1117
c.c. ss.
In particolare emerge dalla lettura combinata dell'articolo 71 quater, comma 1, delle disposizioni attuative al codice civile e dal comma 1- bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/10, che il risarcimento del danno per infiltrazioni ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile.
Sempre in via preliminare deve rigettarsi, come d'altronde già decretato dal GI, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione delle disposizioni di cui all' art. 164 cpc, ed invero, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che: “La
- 8 - declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa,
o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).
Ebbene, dall'esame delle comparse e dai documenti allegati, emerge con chiarezza che ciascuno dei convenuti ha potuto prendere adeguatamente cognizione del fatto storico dedotto dall' attrice e degli elementi di diritto a sostegno della domanda, avendo avuto modo di esaminarle e replicare nelle comparse, senza che fosse incerto o indefinito l'oggetto della domanda;
inoltre la vicenda aveva coinvolto a vario titolo tutti gli odierni convenuti ben prima che fosse
- 9 - incardinato l'odierno giudizio: la sig.ra ha replicato alla CP_4 domanda risarcitoria di aver già segnalato la necessità di effettuare lavori sul terrazzo;
parimenti la compagnia informata CP_13
prontamente dalla stessa società esecutrice dei lavori di manutenzione dell' evento del 18.11 si apprestava ad effettuare un sopralluogo tecnico ad opera del proprio fiduciario ing. , dello Controparte_14
CP_ studio , senza però deliberare nulla sull'eventuale risarcimento.
Vieppiù che in data 20.01.2020 la aveva inviato CP_3
comunicazione pec alla propria Compagnia di Assicurazioni, all'amministratore del condominio, al Direttore dei Lavori, lamentando un aggravio di costi di nolo delle impalcature e di fermo operativo per il denunciato evento dell'attrice che volendo procedere con l'ATP aveva comportato un evidente rallentamento di lavori di manutenzione straordinaria dell' edificio.
Venendo all' esame del merito della pretesa dell' attrice deve darsi atto che con la memoria 183 1° termine e a seguito delle difese delle parti convenute e per ciò che attiene la domanda di risarcimento afferente i danni specifici provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà della convenuta di cui alle lettere hh), ii) e jj) della premessa CP_4
dell'atto di citazione, la difesa della ha dichiarato di non Pt_1 opporsi alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
Infatti nelle more del giudizio e successivamente alla notifica della citazione ad opera dell'attrice, l' assemblea del Controparte_16
, ha effettivamente deliberato di eseguire i lavori di
[...]
ripristino nell'appartamento di proprietà dell'attrice per la parte di danno alle opere murarie riconducibile alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di proprietà ad uso di copertura dello stabile e a CP_4
causa della vetustà dello stesso, lavori di cui anche le parti convenuta e
- 10 - la stessa attrice hanno dato atto che siano stati effettivamente completati.
Nei successivi scritti difensivi però la parte attrice ha dichiarato di non aderire alla invocata cessata materia del contendere relativamente al danno prodotto all'attrice a seguito ai prefati fenomeni di infiltrazioni derivanti dal terrazzo per “…..il mancato pieno godimento dell'appartamento, in considerazione dei fenomeni infiltrativi, di sfondellamento e della condizione di pericolo conseguente” di cui alla domanda al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione attoreo, fatta salva la soccombenza virtuale che andrà comunque dichiarata in danno del condominio e della Sig.ra in solido, o per quanto a CP_4
ciascuno competente, in ordine alle spese processuali, sempre per tale parte della domanda attorea.
Sotto tale profilo il Tribunale non può che constatare che sussistono i presupposti perché sia dichiarato tra le parti che relativamente ai danni descritti dal ctp dell' attrice derivanti dal terrazzo sono CP_4
stati oggetto di una concorde verifica tra le parti e di una avvenuta riparazione da parte del delle precarie condizioni del CP_1
soffitto di proprietà provenienti dal terrazzo sovrastante per Pt_1
un importo concordato nella misura di € 6900,00, che era stato deliberato in assemblea e accettato espressamente dall' attrice.
Non può invece procedersi ad una liquidazione di un maggior danno derivante dalla denunciata situazione precaria e pericolosa dei soffitti per le condizioni del terrazzo sovrastante perché la domanda come formulata è del tutto generica e sprovvista di prova specifica.
Venendo al merito invece della prima domanda risarcitoria, quella già inoltrata a mezzo di ATP, e relativa al fenomeno infiltrativo denunciato il 18.11.2019, deve premettersi che i cornicioni e gli
- 11 - imbocchi pluviali, secondo l'art. 1117 del Codice Civile, devono essere necessariamente qualificati come parti comuni dell'edificio, svolgendo un ruolo fondamentale nella protezione della struttura dagli agenti atmosferici e nella gestione delle acque meteoriche e, pertanto, la loro corretta manutenzione risulta avere una cruciale importanza per prevenire infiltrazioni e danni derivanti da accumuli d'acqua o cedimenti strutturali dell' edificio.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza
21563/2019, pronunciandosi sul tema, ha ribadito l'obbligo del di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle CP_1
parti comuni, di tal che, nel caso in esame in corso di manutenzione, il e per esso, la ditta incaricata dei lavori di manutenzione, CP_1 possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti dai condomini e/o dai terzi, in base a quanto previsto dall'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
In tali casi ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cc è necessario solo il rapporto di custodia con la cosa (o cose) che ha dato luogo all' evento lesivo, (rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa) (cfr. Cassazione
21788/2015).
Nel caso in esame l'attrice quale condomina ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per l'omessa e adeguata manutenzione durante le lavorazioni straordinarie deliberate dal che CP_1 affidate dall' assemblea alla Ditta Re. hanno causato i danni come CP_9 precisati in citazione
- 12 - Risulta che il aveva avviato i lavori di manutenzione delle CP_1 parti comuni affidati in virtù di contratto di appalto del 26.4.2018 alla ditta nominando anche figure tecniche per la direzione CP_3
delle lavorazioni delle parti comuni.
Difatti l'affidamento alla ditta per l'esecuzione di lavori sulla proprietà comune risulta condizione sufficiente per liberare il dall' CP_1
obbligo risarcitorio per le cose in custodia che aveva invece temporaneamente affidato all'appaltatore per l' esecuzione dei lavori mediante contratto di appalto e sotto la direzione tecnica del DL.
D' altronde la corretta gestione dei lavori sulle parti comuni condominiali richiedeva un'attenta pianificazione e una chiara definizione dei ruoli tra committente e appaltatore. Mentre il committente ha il compito di vigilare anche attraverso il DL, di sua nomina sul compimento delle opere, l'appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte e della sicurezza del cantiere e delle opere affidate.
La collaborazione tra queste figure risultava essenziale per prevenire conflitti e garantire una gestione efficiente delle risorse comuni e dell'espletamento delle opere di appalto.
Orbene, ritiene questo Giudice che risulti acquisita sufficientemente la prova, gravante su parte attrice, del nesso causale tra la condizione dinamica delle parti comuni dell'edificio che risultavano temporaneamente affidate alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di opere straordinarie sotto la direzione affidata dal al CP_1
direttore dei lavori, alla ditta appaltatrice, e i danni subiti dall' attrice per la quota dell' immobile di proprietà destinata alla sala da pranzo adiacente ai cornicioni in rifacimento.
- 13 - Venendo invece alle singole attribuzioni di responsabilità della ditta cui le parti in questione dell' edificio risultavano affidate temporaneamente risulta che era stata rimossa la guaina impermeabile dai cornicioni e sostituiti anche gli abachini ( lastre di ardesia con funzioni frangi goccia), con la conseguenza che il cornicione in adiacenza del soggiorno-sala pranzo della proprietà è risultato Pt_1
privo della protezione impermeabile del manto di guaina, favorendo l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal violento fenomeno atmosferico verificatosi nella zona di Napoli, comunque prevedibile in base ad ordinaria consultazione meteorologica.
In tale caso specifico, deve escludersi la responsabilità solidale del per avere invece affidato l'edificio alla ditta per CP_1 CP_3 le lavorazioni straordinarie sia per avere contestualmente conferito al
DL ing il compimento della Direzione dei Lavori, ovvero Per_3
funzioni di controllo dell' esecuzione dei lavori, in sua vece.
Viceversa in ordine all' individuazione delle singole quote di responsabilità tra coloro che si sono avvicendati sul cantiere e con specifiche competenze partendo dal dato — che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, la Cass. n. 2482 del 2018 ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno, escludendo le altre componenti. Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
— la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è
- 14 - condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello dell' inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
— per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune ( e pregressa) esperienza;
— al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo a precedenti dati di precipitazioni o nubifragi al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n.
522 del 1987).
Pertanto la rimozione della guaina dei cornicioni senza adeguata protezione in presenza di un fenomeno atmosferico di rilevante portata ma comunque prevedibile, in quel periodo, costituisce quindi la causa prevalente dei danni da infiltrazioni verificatisi nella zona pranzo dell'appartamento della Pt_1
Tanto deve desumersi per tabulas dalle risultanze documentali acquisite a processo e dall' istruttoria ammessa dal precedente Giudice che al fine di accertare le singole responsabilità della causa dei danni come descritto nella ctp dell' attrice, affidava l' incarico al CTU
- 15 - architetto con perizia depositata l'8.11.2023, alla Persona_2 quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, sulle cause che ha ascritto per l' evento atmosferico del novembre 2019 al fatto che durante le opere di manutenzione affidate alla il cornicione risultava privo CP_17
della protezione impermeabile del manto di guaina.
Il consulente, posto che al momento degli accessi lo stato dei luoghi era mutato, in quanto l'impresa esecutrice il giorno dopo le CP_3
forti piogge del 18.11.2019 aveva eseguito un intervento provvisionale di impermeabilizzazione del cornicione e anche del terrazzo CP_4
e successivamente aveva anche provveduto alle lavorazioni previste per il completamento del cornicione, richiamava lo stato di fatto risultante dalla relazione contestuale del Direttore dei Lavori ing. nella quale, in riferimento ai fatti oggetto di causa, Controparte_5
scriveva all'amministratore del : “Al momento in cui si è CP_1 verificato l'evento infiltrativo oggetto di accertamento, il cornicione era in fase di lavorazione. In particolare, era stato rimosso il vecchio manto impermeabile di guaina, erano stati sostituiti gli abachini (lastre di ardesia con funzione frangi goccia) e rifatto il massetto di sottofondo per la posa del nuovo manto di guaina. Quindi, il cornicione risultava privo della protezione impermeabile del manto di guaina. Lo stillicidio si è verificato nottetempo nella stanza posta ad angolo (Sud-Ovest), con affaccio su via Cupa dei Gerolamini alle Due
Porte. Prima di allora in detta stanza non vi erano state infiltrazioni.
Aggiungeva che “ Al fine di impedire il verificarsi di nuove infiltrazioni,
l'Impresa appaltatrice è intervenuta immediatamente per CP_3 impermeabilizzare sia il cornicione sia la pavimentazione del terrazzo di copertura dell'abitazione sovrastante di proprietà della Sig.ra CP_4
Il mattino del 18/11/2019, il sottoscritto ha visionato i luoghi. Le
[...]
- 16 - circostanze sopra rammentate concorrono ad individuare la causa delle infiltrazioni nella mancanza di protezione impermeabile del cornicione. Per questa ragione, lo scrivente espresse all'Impresa esecutrice di attivare subito la propria assicurazione, la quale pure ebbe in prima battuta a riconoscere questa eziologia, salvo poi non dare seguito alla liquidazione del danno stimato.”
Tali circostanze possono in parte ritenersi confermate da rilievi fotografici sullo stato dei cornicioni dopo i fenomeni atmosferici del
18. 11. 2019 tenendo presente che non risultavano denunciati in prima di tali eventi alcun fenomeno infiltrativo da parte dell' attrice,
Sulla base di tali premesse il ctu perviene alla conclusione di escludere dalla causa dei danni “la possibile partecipazione causale del terrazzo
…..in quanto lo stesso terrazzo, benché in pessime condizioni ha fino CP_4 al detto evento retto a precipitazioni meteoriche di simile intensità nei giorni e mesi precedenti e quindi non è ipotizzabile un concorso della vetustà del terrazzo alle infiltrazioni avvenute dell'appartamento relativamente Pt_1 alla stanza attigua ai cornicioni oggetto di lavorazione, cosi come confermato Per dalle fotografie dell' ing da cui risulta che le infiltrazioni d'acqua sono provenute dal bordo esterno in corrispondenza del cornicione de quo e non in maniera diffusa dal solaio del terrazzo, come sarebbe stato in caso di perdita di tenuta dell'impermeabilizzazione del terrazzo . CP_4
Su tali premesse il Ctu esclude quindi la sussistenza di concause che possano aver concorso eziologicamente alla genesi dell'evento infiltrativo.
Anche il rimaneggiamento da parte dell' appaltatore di una parte della guaina del terrazzo eseguito nella immediatezza del CP_4
fatto non comporta certo un implicito riconoscimento di concausa anche al terrazzo ma si giustifica come un tentativo della ditta di
- 17 - scongiurare il fenomeno infiltrativo non essendo nell' immediatezza individuata scientificamente la causa esclusiva dell' evento.
Il ctu nel rispondere al quesito n.° 3) riferisce che “ a valle di quanto desunto dalla documentazione versata in atti e dopo aver ispezionati i luoghi oggetto di causa il sottoscritto C.T.U. ritiene che il fenomeno infiltrativo si ascrivibile eziologicamente alla sola assenza di impermeabilizzazione e non ad altre cause. In particolare lo scrivente C.T.U. ritiene che la possibile partecipazione causale del terrazzo al verificarsi delle infiltrazioni CP_4 sia da escludere in quanto lo stesso terrazzo, benché in pessime condizioni, come si evince dalla documentazione in atti, ha fino ad allora retto a precipitazioni meteoriche di simile intensità nei giorni e mesi precedenti e quindi non è ipotizzabile un concorso della vetustà del terrazzo alle infiltrazioni avvenute dell'appartamento Pt_1
Inoltre dalle fotografie del soggiorno presenti nella relazione tecnica a Pt_1
Per firma dell'ing. è evidente che le infiltrazioni d'acqua sono provenute dal bordo esterno in corrispondenza del cornicione de quo e non in maniera diffusa dal solaio del terrazzo, come ipotizzabile in caso di perdita di tenuta dell'impermeabilizzazione del terrazzo CP_4
Lo scrivente esclude quindi la sussistenza di concause che possano aver concorso eziologicamente alla genesi dell' evento infiltrativo”.
Acclarato dunque che il fenomeno infiltrativo relativo alla notte del 18 novembre abbia avuto origine dalla mancanza di guaina impermeabile rimossa nella fase delle lavorazioni dalla ditta il consulente CP_18
conclude nel senso che: “ il fenomeno infiltrativo si ascrive eziologicamente alla errata modalità di esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice prevista nel contratto di appalto stipulato tra il CP_3 convenuto e la . CP_1 CP_3
- 18 - Difatti nel computo metrico allegato al contratto di appalto, alla voce
LF 7 era prevista la “Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché
l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per l'eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compreso il calo in basso dei materiali di risulta” e alla voce LF 8 era previsto lo “Svellimento totale dei preesistenti manti impermeabili, di guaina sulle superfici orizzontali e verticali, compreso il calo in basso, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta”.
Aggiunge l'ausiliare che: “L'impresa pur seguendo le opere CP_3
previste nel computo allegato al contratto ha commesso l'errore di eseguirle in determinate circostanze di tempo ( mese di novembre inizio inverno) comunque prevedibili e senza aver predisposto idonei presidi di protezione delle aree oggetto delle opere.
Sotto tale profilo, a parte l'assunzione di responsabilità per i lavori dell' appalto come precisato all' art. 6 dell' appalto, essendo anche previsto che “sono a carico dell'appaltatore la copertura dei terrazzi con teloni durante gli intervalli della lavorazione per evitare infiltrazioni in caso di pioggia”, cui certamente andavano ricompresi muri e cornicioni, si ricava che l'impresa esecutrice avesse anche la gestione del cantiere e la decisione sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni rese temporaneamente vulnerabili all'acqua piovana
Sempre ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle figure che si sono avvicendate sul cantiere deve segnalarsi che il prefato art. 6) relativo agli obblighi dell'appaltatore, aveva in effetti previsto che
“sono a carico dell'appaltatore…. la conduzione dei lavori …(che) avverrà a mezzo di persona nominata responsabile del cantiere nella persona del geometra ….che sarà presente in Controparte_19
- 19 - modo continuativo sul posto per l'intera durata dei lavori …..sarà autorizzato dall'appaltatore a ricevere ed eseguire tutte le disposizioni che il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza riterranno opportuno impartire .
Si precisa all'art. 7 del contratto di appalto in esame che “Il direttore dei lavori, nella persona dell'ing. ha compiti di Controparte_5
coordinamento e di controllo e quindi esercita l'alta sorveglianza con visite personali o dei suoi sostituti, impartisce le disposizioni necessarie, perché l'attuazione delle opere avvenga in conformità ai patti e documenti contrattuali…; vigila sulla corretta esecuzione dei lavori in proprio o tramite proprio assistente;
graniticamente si precisa la distinzione di competenze riguardanti tutte le attività di cantiere, la vigilanza continua delle maestranze e l'esecuzione delle opere che vengono affidate al direttore di cantiere e/o all'assistente per conto dell'appaltatore o al titolare dell'impresa stessa. ( cfr art.7 contratto di appalto).
Ne discende che la ripartizione dei ruoli è stata ampiamente definita nel contratto inter partes da cui consegue che il direttore dei lavori, incaricato dal appaltante che avrebbe dovuto controllare CP_1
e supervisionare i lavori, per quanto attiene la conformità dell'opera in corso di esecuzione al progetto commissionato, con una "diligenza qualificata” (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913), e che fosse realizzato a regola d' arte ma non può dirsi che era tenuto anche alla verifica della copertura dei cornicioni con i teloni che attiene ad una delle modalità tecnico-pratica da adottare dopo l' esecuzione dell' opera. Infatti il controllo sul cantiere sull'attività concretamente svolta dalle maestranze competeva al direttore di cantiere che è persona di
- 20 - fiducia della società che eseguiva i lavori e di cui la medesima deve assumerne la responsabilità oggettiva, essendo un suo dipendente.
Chiariti dunque i profili di responsabilità diretta e indiretta della ditta appaltatrice per i lavori in corso relativamente al determinato fenomeno atmosferico ed esclusa l'incidenza nella determinazione della causa delle condizioni di vetustà del terrazzo della convenuta perché la stanza in questione ha ricevuto danneggiamenti CP_4 solo per effetto del fenomeno denunciato, si rinvia al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione Civile - II sez., che con la sentenza del 26 Settembre 2022 n. 27989, ha ritenuto che in considerazione dell'autonomia dell'appaltatore, quest'ultimo è di norma da ritenersi quale unico responsabile dei danni causati nei confronti di terzi, tra cui devono essere ricompresi anche i singoli condòmini.
Non può invece attribuirsi responsabilità al direttore dei lavori ing. che ha dopo l' evento, coadiuvato ad individuare Controparte_5
nella scelta improvvida delle maestranze operaie di togliere la guaina impermeabile, lasciando senza alcuna protezione il cornicione condominiale il nesso causale con i danni verificatisi, richiamando il mancato assolvimento da parte del direttore di cantiere degli obblighi relativi al suo ruolo, che non incide nella sua attività di direzione delle opere, come previsto nel conferimento incarico e dall' appalto.
D' altronde non può sottacersi che per costante giurisprudenza, il direttore dei lavori resta pur sempre titolare di obblighi contrattuali tra cui rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e la verifica della realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione e di realizzazione), anche
- 21 - mediante l'alta sorveglianza delle opere, ma non certamente il controllo delle modalità realizzazione delle opere nelle sue varie fasi tra cui quella finale di protezione con teloni in caso di possibili intemperie, da effettuarsi prima di completare l' opera che poi sarebbe stata realizzata il giorno seguente.
I compiti del DL riguardavano infatti la verifica della realizzazione ad opera d' arte delle lavorazioni e in conformità al contratto di appalto, che non sono in contestazione.(cfr. Cass. 14456/23).
Si tratta per il DL di compiti di supervisione, di verifica costante della qualità dell'opera correlata a poteri di intervento per la correzione di eventuali difformità, anche in assenza di esplicite istruzioni del committente (Cass. 27045/24), come emerge a chiare lettere dal contratto d'appalto stipulato e sottoscritto dal dalla CP_1
Con RE. e dal direttore dei lavori ing. ove all'art. 7 tra gli CP_5
obblighi del professionista si evidenzia anche quello di “controllare e vigilare costantemente che i lavori vengano realizzati a regola d'arte”, ma non riguardavano affatto la verifica dell' omessa tutela con teloni dei cornicioni per la temporanea sostituzione della guaina, compito questo squisitamente tecnico e affidato al direttore di cantiere o anche al capomastro.
Pertanto va certamente ascritta esclusivamente ad essa ditta la responsabilità anche oggettiva per le omissioni del Direttore di
Cantiere, suo dipendente.
Infine deve condividersi la decisione del CTU di non effettuare ulteriori saggi sul terrazzo sovrastante l'appartamento dell' attrice per il rischio costi- benefici, avendo già verificato dall' esame documentale degli atti che la causa esclusiva dei danni derivanti dal prefato evento
- 22 - del 18.11 era ascrivibile solo alle modalità di lavorazioni della ditta per la manutenzione straordinaria dei cornicioni.
D' altronde se le infiltrazioni del 18 novembre fossero state dipendenti anche dalle condizioni di vetustà del terrazzo sovrastante della convenuta esse ( infiltrazioni) avrebbero dovuto avere una CP_4
durata maggiore o anche una diffusione di latitudine maggiore, e non concentrata solo su alcune pareti della sola sala da pranzo.
Venendo invece alla quantificazione dei danni complessivamente riportati dall' attrice relativamente alle suppellettili di pregio e le opere murarie relative alla sala da pranzo si procede all' esame di ogni diverso profilo per liquidazione dei danni effettivamente sopportati.
Venendo infatti alla risposta del ctu al quesito posto dal Tribunale sulla quantificazione dell'equivalente pecuniario del pregiudizio patito da parte attrice il ctu raffrontando le immagini fotografiche del prima e del dopo, aveva ritenuto che:
1) per il ripristino delle pareti e dell'intonaco della sala era necessaria la somma complessiva pari a € € 2.145,737.
Riguardo invece 2) alla quantificazione dei danni di beni e suppellettili di valore il CTU ha ritenuto di recepire pedissequamente gli importi indicati nelle relazioni dei preventivi di riparazione degli esperti stimatori, ritenendoli congrui per avere a sua volta consultato esperti di sua fiducia.
La motivazione del CTU non può essere convincente sotto diversi profili, in primis, perchè alcun valore probatorio vincolante può essere attribuito a preventivi di spesa per la riparazione di oggetti di valore considerato che non risulta allegata in corso di causa, alcuna fattura per la riparazione né il corrispondente titolo di pagamento o quietanza;
in secundis, trattandosi di una valutazione specificatamente
- 23 - tecnica, il CTU avrebbe dovuto richiedere al GI la nomina anche di un esperto stimatore di beni di antiquariato per garantire all' attrice il giusto risarcimento dei danni subiti.
Pertanto venendo all' esame dei preventivi allegati dall' attrice, il
Giudice non può che constatare che il preventivo di riparazione delle opere pittoriche danneggiate dall' evento non indica anche gli importi del valore iniziale dei singoli quadri tale da giustificare l'esborso richiesto per la riparazione e la convenienza ad eseguirlo. Inoltre l' esperto denuncia la presenza di muffe e spore ( derivanti dalle infiltrazioni???) a distanza già di pochi giorni dall' evento,
Anche il preventivo dei danni per la restaurazione dei tappeti persiani presenta letteralmente un danno ipotetico, laddove afferma “ i tappetti presenteranno presentano nel medio-lungo periodo evidenti segni di
“marcescenza” che le rendono “inelastiche” e provocano continui tagli e rotture che diverranno sempre più evidenti”. Rectius al momento non sono ancora evidenti e manifestati nella loro interezza.
Inoltre suscita perplessità la precedente condizione di umidità in cui si trovava uno dei tappeti per tagli e buchi di risalente formazione.
Dell'evoluzione della condizione dei tappeti per cui era stato formulato il preventivo a seguito delle infiltrazioni non è stata offerta prova concreta da parte dell'attrice. Pertanto anche la presente relazione di preventivo di spesa non può che essere ridotta proporzionalmente.
Deve invece dichiararsi inammissibile il preventivo per la riparazione della tappezzeria perché risulta intestato a tale e non Persona_4
all' attrice.
Pertanto in difetto della prova di spese effettivamente sostenute per il restauro e la riparazione delle opere di pregio e valore e tenuto conto
- 24 - delle incongruenze accertate nei preventivi di riparazione come formulati, si ritiene di dover liquidare il danno in via equitativa.
Infatti deve procedersi ad una liquidazione del danno ex art. 1226 cc risultando concreta la difficoltà di procedere alla sua effettiva quantificazione al fine di garantire il ripristino effettivo dei beni danneggiati corrispondente al danno effettivamente sopportato dall' attrice.
Nel caso in esame, nel ribadire l'esistenza ontologica dell' evento e dei danni subiti dall' attrice e cioè della liquidazione del danno risarcibile nell' an debeatur perchè dimostrato e incontestato, ( Cass. n.°
8662/2017), ove la prova del danno ed in mancanza del raggiungimento di criteri certi per provvedervi, ( quali non sufficienti i meri preventivi e in difetto di fatture quietanzate), sussiste il potere dovere del Giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione dei danni al fine di garantire comunque all' attrice una effettiva tutela risarcitoria. ( cfr cass. 8920/2017), per la necessità di garantire omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Nel procedervi il Giudice in ossequio ai criteri suggeriti dalla Suprema
Corte deve individuare un parametro di natura quantitativa in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo complessivo liquidato. ( cfr ordinanza n.° 30487/2024).
In tal caso, il Tribunale ritiene che la riduzione proporzionale nella misura almeno del 30% dei singoli valori monetari indicati nei preventivi di riparazione dei beni di pregio con la dovuta espunzione del preventivo destinato al ripristino della tappezzeria perché inammissibile, costituisca un criterio equitativo risarcitorio satisfattivo
- 25 - dell' effettività del danno residuato all' attrice e conforme ai criteri dettati dalla Suprema Corte, tenuto conto anche dell' onere assertivo e allegativo cui è tenuta la parte che chiede il risarcimento.
Pertanto, la domanda dell'attrice deve ritenersi parzialmente accoglibile per l'effetto, l' Impresa appaltatrice deve essere CP_3
condannata al risarcimento dei danni che complessivamente sono quantificati nel seguente modo:
€ 2145.737 per il ripristino dello status delle opere murarie quo ante;
€ 6223,12 per il restauro delle opere pittoriche;
€ 7252,00 per il ripristino dei tappeti persiani:
€ 2625,00 per il restauro dei mobili antichi;
e cosi la complessiva somma di € 18.245,857.
Nessuna ulteriore somma potrebbe essere liquidata all' attrice per gli altri paventati danni sia perché dedotti in modo generico sia perché non sufficientemente specificati e provati, anche in considerazione che la attrice non si è trovata nell' assoluta impossibilità di godere appieno l' immobile che ella stessa ha dedotto di condividere unitamente al coniuge, titolare di altro attiguo appartamento, e quindi la privazione dell'uso della sala da pranzo, a fronte di metrature più che generose, in difetto di prova specifica, non possono accoglimento neanche in via presuntiva.
Sulle somme il cui importo è stato accertato e determinato in via equitativa ex art. 1226 cc, spettano gli interessi nella misura legale e il danno da svalutazione monetaria, dalla data della diffida ad adempiere fino all' effettivo soddisfo.
In ordine alla responsabilità accertata dalla avendo la ditta CP_3 chiesto in base alla polizza assicurativa n. 1/39226/61/160036923 del
27.10.2019 di essere indennizzata in caso di accertata responsabilità e
- 26 - condanna, ritenuta validamente operante la polizza come richiamata dalla convenuta deve ritenersi sussistente l'obbligo di Controparte_20
Co di tenere indenne la convenuta ditta per la condanna CP_9
risarcitoria di una somma da corrispondere in favore dell'attrice, sia per la sorta capitale che per le spese che saranno liquidate per il presente giudizio
In forza dell' accoglimento parziale le spese di lite tra l' attrice e la Cont convenuta tenuta al risarcimento danni relativamente all' CP_9
evento del 18.11.2019 devono essere compensate per 1/3 e per il residuo vengono liquidate ex DM 55/2014, come aggiornate al 2022, in misura media, tenuto conto del definitivo valore della causa e dell' attività professionale svolta.
Viceversa tra l' attrice e le altre parti convenute e tra le parti convenute e i loro chiamati in causa, si stima di doversi compensare interamente le spese e competenze di lite, ritenendosi ammissibile la chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda dell' attrice verso i convenuti e di essi anche verso i chiamati in causa, assorbita dalla presente motivazione ogni ulteriore questione anche se non direttamente esaminata, cosi provvede,
-dichiara cessata la materia del contendere tra l' attrice e il condominio di via Bernardo Cavallino, n.° 89 in Napoli in persona dell' amministratore pt, e la convenuta per l'intervenuto Controparte_4 riconoscimento dei danni subiti dall' attrice per il secondo danno Per_ relazionato nella CTP dell' Ing. , come già precisato in motivazione;
- 27 - - in merito invece all' evento occorso all' attrice in data 18.11.2019, accoglie parzialmente la domanda proposta da , e Parte_1
avendo accertando che i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice sono stati causati dall'assenza di guaina impermeabile del cornicione, in custodia temporanea (durante le lavorazioni) della ditta Cont appaltatrice e per l' effetto, condanna per quanto di ragione CP_9
Cont la Impresa appaltatrice in persona del legale rappresentante CP_9 pt alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo (come liquidato in via equitativa) calcolato nella misura complessiva di €
18245,857, oltre interessi in misura legale e svalutazione monetaria con decorrenza dal dì della prima richiesta risarcitoria e constatazione dei danni fino all' effettivo soddisfo.
- per l' effetto, compensa tra l'attrice e la convenuta impresa le competenze di causa per 1/3 e per il residuo condanna la CP_3
in persona del Legale rappr.te pt alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 4200,00 per compenso professionale oltre CPA ed IVA come per legge e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- accertata la validità della copertura assicurativa stipulata da CP_3
n. 1/39226/61/160036923 del 27.10.2019 con spa
[...] CP_13 condanna la chiamata in causa in persona del Suo CP_20
Co procuratore, a tenere indenne la per le somme che per sorta CP_9
capitale come calcolata e interessi e per le spese e competenze legali dal presente giudizio, la convenuta società dovrà corrispondere all'attrice , per le causali di cui in motivazione;
-pone definitivamente le spese di ctu come liquidate in decreto a carico della CP_3
- 28 - -compensa tra le altre parti convenute e l' attrice le spese del presente giudizio.
-compensa tra le parti convenute e quelle chiamate in causa le spese e competenze professionali del presente giudizio.
Così deciso in Napoli in data 12.08.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
- 29 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa
Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.° 2568.21 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni e vertente tra,
(C.F: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'avv. Massimo Manzi (CF.: ) giusta C.F._2 procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8,
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F.: ) in persona dell'amm.re p.t. avv. P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Garofalo (C.F.:
) in virtù di mandato in calce all'atto C.F._3 costitutivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via B. De Falco n. 5,
CONVENUTO
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata CP_3
e difesa giusta procura allegata in atti dall'avv. Teresa Bianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ercolano alla via
Cegnacolo n. 1,
CONVENUTO
e
(C.F.: , rappresentata Controparte_4 C.F._4
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuliana De
Rienzo (C.F.: e dall'avv. Pasquale Raniero C.F._5
Antino (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._6
presso il loro studio in Napoli al vico Cacciottoli n. 58, giusta procura in atti,
CONVENUTA nonché, ing. (C.F.: ), Controparte_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottazzoli (C.F.:
) e dall'avv. Mariachiara Brunetti (C.F.: C.F._8
), elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._9
in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura allegata agli atti,
TERZO CHIAMATO
e in persona del legale Controparte_6 rappresentante pt, elettivamente domiciliata in Napoli via Cervantes
64 presso lo studio dell'avv. Maria D'Aranno (C.F.
) che la rappresenta in virtù di procura in atti, C.F._10
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - Preliminarmente va precisato che la decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni, relativamente alla domanda presentata da Parte_1
contro i sopra citati convenuti, ricevendo il Giudice l'istruttoria orale e documentale già svolta dal precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo che le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs.
10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte hanno precisato le rispettive conclusioni.
In fatto risulta che , premettendo di essere proprietaria Parte_1
di un immobile sito in Napoli alla via Bernardo Cavallino n. 89, 7° piano, scala A, interno 23 che, unitamente all'appartamento sito allo stesso piano, interno 22 di proprietà del marito dell'attrice, formava l'abitazione familiare, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal predetto appartamento a causa di infiltrazioni manifestatesi nel 2019 in occasione di piogge particolarmente intense che colpirono la città di
Napoli nelle ore notturne del 18.11.2019, cagionando l'allagamento dell'ambiente camera da pranzo, compreso il mobilio ed ad altri oggetti di pregio ivi allocati. Precisava che, al momento del verificarsi dell'evento il fabbricato condominiale era interessato da lavori di manutenzione straordinaria, deliberati dall'assemblea condominiale del 23.4.2013 e dati in appalto in virtù di contratto del 26.4.2018, alla ditta che, nel corso dei lavori, aveva rimosso la guaina CP_3
impermeabile, lasciando il cornicione condominiale spoglio, nel lato
- 3 - coincidente con la camera da pranzo dell'appartamento di sua proprietà.
Aggiungeva l'odierna attrice che, per evitare la dispersione della prova in ordine alle cause dell'allagamento, aveva richiesto all'amministratore del di non procedere con il prosieguo CP_1
dei lavori di manutenzione straordinaria al terrazzo di copertura del fabbricato, di proprietà della proponendo CP_7 CP_4 dinanzi al Tribunale di Napoli un Accertamento Tecnico Preventivo.
Dichiarata l' inammissibilità dell' ATP per difetto del periculum in mora, l'attrice agiva in via ordinaria fondando la sua pretesa sulla ctp Co dell'ing. che deduceva la responsabilità della per Persona_1 CP_9
i danni subiti dall' attrice durante le lavorazioni di ristrutturazione del condominio per il prefato evento del novembre 2019, viceversa escludeva che il terrazzo di copertura del fabbricato di proprietà fosse stato stato concausa dell'allagamento della zona pranzo CP_4 dell' immobile di proprietà dell' attrice.
Il ctp in merito al terrazzo però relazionava su un ulteriore fenomeno dannoso che era presumibilmente in corso da tempo determinato dalla carbonatazione estesa al solaio del piano di sopra ( a copertura del tinello sia al solaio della cucina e disimpegno – salone), causato dallo stato di vetustà del terrazzo di copertura della convenuta, apparentemente integro.
Tanto premesso, la chiedeva all'adito Tribunale la condanna, Pt_1 ciascuno per quanto di ragione, del Controparte_10
in persona dell' Amministratore pt, della
[...] società e della e/o di cadauno e di CP_11 Controparte_12 tutti in solido tra loro al ristoro di tutti i danni subiti relativi all' immobile e ai beni mobili, sia di quelli afferenti la sala pranzo per l'
- 4 - evento del 18.11.2019, sia quelli rilevati a seguito di CTP per il pregresso fenomeno dannoso derivante dalle condizioni del soffitto sottostante il terrazzo della convenuta anche per mancato CP_4
godimento dell'immobile di sua proprietà per una cifra complessiva di
€ 36.612,56 (di cui Euro 8.881,60 per gli interventi di restauro dei dipinti, euro 10.360,00 per il danno ai tappeti, Euro 3.981,80 per i danni al divano e poltrone, Euro 3.750,00 per i danni al mobilio ed Euro
9.639,16 per i danni alle opere murarie) oltre a spese ed competenze al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 8.4.21 il Controparte_10
, in persona dell'amministratore pt chiedendo il rigetto
[...]
della domanda nei suoi confronti previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella causazione dell'evento dannoso CP_3
all' immobile di proprietà dell' attrice nonché l' autorizzazione alla chiamata in causa sia del Direttore dei Lavori, ing. Controparte_5 che avrebbe dovuto vigilare sul corretto svolgimento dei lavori appaltati, nonchè chiedeva altresì la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta risarcitoria di €
9639,16 per le infiltrazioni dovute alla vetustà del terrazzo di copertura del fabbricato di proprietà della convenuta sottolineando di CP_4 essersi immediatamente attivato in proposito, sia coinvolgendo in Per_ contraddittorio nel sopralluogo dell'ing. , anche il DL l'ing. tecnico di fiducia del sia ponendo la questione CP_5 CP_1 all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 2.3.2021, che aveva poi in effetti deliberato per il risarcimento di quei determinati danni.
In data 9.4.21 si costituiva anche la Società RE. chiedendo il CP_9
rigetto della domanda in quanto infondata e priva di riscontri
- 5 - probatori posto che il cornicione, benché privo di impermeabilizzazione, era comunque coperto dal massetto delle pendenze rivolto verso l'esterno per far defluire l'acqua piovana e chiedeva pertanto che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del nella causa dei danni. Ciò nondimeno, chiedeva di essere CP_1
autorizzata ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della
[...]
per essere manlevata da qualsiasi responsabilità anche CP_13 per spese e competenze di giudizio, in virtù della polizza assicurativa n. 1/39226/61/160036923 del 27.10.2019.
Si costituiva anche in data 9.4.21 la condomina Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti eccependo l' esclusiva responsabilità della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, custode delle parti comuni ex art. 2051
c.c. in seguito all'apertura del cantiere. Eccepiva altresì nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'oggetto della domanda e sottolineava che già da diversi anni (precisamente dal 2014), aveva denunciato il cattivo stato in cui versava il terrazzo a livello di sua proprietà che fungeva da copertura dell'intero stabile condominiale, in particolare con lettere del maggio 2014 e del novembre 2014 dove si invocava un pronto ed immediato intervento e che i lavori riguardanti detto terrazzo erano stati inseriti nel capitolato di appalto del 2016 poi affidato alla con contratto di appalto del 26.4.2018. CP_3
Veniva autorizzata con provvedimento del 10.4.2021 la chiamata in causa della e del Direttore dei lavori, arch. CP_13 CP_5
. La prima si costituiva in data 20.5.21 eccependo nullità
[...] insanabile dell'atto di chiamata in causa, la carenza di legittimazione delle parti, e nel merito infondatezza della domanda nell'an e nel quantum , in quanto al momento del sopralluogo dei consulenti tecnici
- 6 - della il cornicione risultava regolarmente CP_13 impermeabilizzato e dunque le infiltrazioni sarebbero state cagionate esclusivamente dal precario stato manutentivo del calpestio del terrazzo in subordine, in caso di condanna del CP_4 CP_1
e quindi dell'attivarsi il rapporto di manleva chiedeva che l' accertamento dei danni fosse limitato a quelli effettivamente attribuibili al previa verifica dei limiti di garanzia CP_1 previsti in polizza.
Il DL chiamato in causa invece si costituiva in data 4.11.2021 chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate ed irricevibili, in quanto il contratto di appalto sottoscritto dal prevedeva all'art. 6 che il compito di vigilare sui lavori CP_1 spettasse al direttore di cantiere e non al Direttore dei lavori.
All'esito dell'udienza del 25.11.21 in trattazione scritta, il Giudice rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa concedeva termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e disponeva consulenza tecnica, per accertare le cause del primo evento dannoso denunciato dall'attrice nominando CTU l'arch. . Persona_2
Successivamente il GI ritenuta quindi superflua la prova testimoniale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all' udienza del
13.3.25 in modalità ex art. 127 ter cpc che all' esito la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente deve constatarsi la regolare instaurazione del contraddittorio tra l'attrice ed i convenuti, così come va dichiarata la legittimazione attiva dell' attrice che ha dato prova di possedere la titolarità del diritto azionato relativamente alla parte di immobile di cui si discute con l' allegazione del titolo di proprietà, come della
- 7 - legittimazione passiva per le parti convenute risultando per tabulas che i convenuti si trovassero nella situazione di essere, per quanto di ragione, nel temporaneo possesso delle cose in custodia a cui l'attrice aveva in primo momento attribuito la responsabilità anche solidale della causa dei danni, unitamente alla ditta che per tabulas CP_3
risulta essere la titolare del contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato.
Deve altresì dichiararsi la procedibilità della domanda dell'attrice, non prevedendo l' assolvimento di alcuna pregiudiziale azione preventiva avendo lamentato oltre il risarcimento dei danni conseguenti anche le opere di risanamento necessarie per rimuovere i danni dell' infiltrazioni atteso che lo stesso comma 1 dell'articolo 71 quater delle disposizioni attuative al codice civile espressamente prevede, al comma 1, che le materie oggetto di mediazione obbligatoria in materia condominiale sono solo quelle inerenti alla violazione o all'errata applicazione delle norme di cui agli articoli 1117
c.c. ss.
In particolare emerge dalla lettura combinata dell'articolo 71 quater, comma 1, delle disposizioni attuative al codice civile e dal comma 1- bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/10, che il risarcimento del danno per infiltrazioni ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile.
Sempre in via preliminare deve rigettarsi, come d'altronde già decretato dal GI, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione delle disposizioni di cui all' art. 164 cpc, ed invero, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che: “La
- 8 - declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa,
o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).
Ebbene, dall'esame delle comparse e dai documenti allegati, emerge con chiarezza che ciascuno dei convenuti ha potuto prendere adeguatamente cognizione del fatto storico dedotto dall' attrice e degli elementi di diritto a sostegno della domanda, avendo avuto modo di esaminarle e replicare nelle comparse, senza che fosse incerto o indefinito l'oggetto della domanda;
inoltre la vicenda aveva coinvolto a vario titolo tutti gli odierni convenuti ben prima che fosse
- 9 - incardinato l'odierno giudizio: la sig.ra ha replicato alla CP_4 domanda risarcitoria di aver già segnalato la necessità di effettuare lavori sul terrazzo;
parimenti la compagnia informata CP_13
prontamente dalla stessa società esecutrice dei lavori di manutenzione dell' evento del 18.11 si apprestava ad effettuare un sopralluogo tecnico ad opera del proprio fiduciario ing. , dello Controparte_14
CP_ studio , senza però deliberare nulla sull'eventuale risarcimento.
Vieppiù che in data 20.01.2020 la aveva inviato CP_3
comunicazione pec alla propria Compagnia di Assicurazioni, all'amministratore del condominio, al Direttore dei Lavori, lamentando un aggravio di costi di nolo delle impalcature e di fermo operativo per il denunciato evento dell'attrice che volendo procedere con l'ATP aveva comportato un evidente rallentamento di lavori di manutenzione straordinaria dell' edificio.
Venendo all' esame del merito della pretesa dell' attrice deve darsi atto che con la memoria 183 1° termine e a seguito delle difese delle parti convenute e per ciò che attiene la domanda di risarcimento afferente i danni specifici provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà della convenuta di cui alle lettere hh), ii) e jj) della premessa CP_4
dell'atto di citazione, la difesa della ha dichiarato di non Pt_1 opporsi alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
Infatti nelle more del giudizio e successivamente alla notifica della citazione ad opera dell'attrice, l' assemblea del Controparte_16
, ha effettivamente deliberato di eseguire i lavori di
[...]
ripristino nell'appartamento di proprietà dell'attrice per la parte di danno alle opere murarie riconducibile alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di proprietà ad uso di copertura dello stabile e a CP_4
causa della vetustà dello stesso, lavori di cui anche le parti convenuta e
- 10 - la stessa attrice hanno dato atto che siano stati effettivamente completati.
Nei successivi scritti difensivi però la parte attrice ha dichiarato di non aderire alla invocata cessata materia del contendere relativamente al danno prodotto all'attrice a seguito ai prefati fenomeni di infiltrazioni derivanti dal terrazzo per “…..il mancato pieno godimento dell'appartamento, in considerazione dei fenomeni infiltrativi, di sfondellamento e della condizione di pericolo conseguente” di cui alla domanda al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione attoreo, fatta salva la soccombenza virtuale che andrà comunque dichiarata in danno del condominio e della Sig.ra in solido, o per quanto a CP_4
ciascuno competente, in ordine alle spese processuali, sempre per tale parte della domanda attorea.
Sotto tale profilo il Tribunale non può che constatare che sussistono i presupposti perché sia dichiarato tra le parti che relativamente ai danni descritti dal ctp dell' attrice derivanti dal terrazzo sono CP_4
stati oggetto di una concorde verifica tra le parti e di una avvenuta riparazione da parte del delle precarie condizioni del CP_1
soffitto di proprietà provenienti dal terrazzo sovrastante per Pt_1
un importo concordato nella misura di € 6900,00, che era stato deliberato in assemblea e accettato espressamente dall' attrice.
Non può invece procedersi ad una liquidazione di un maggior danno derivante dalla denunciata situazione precaria e pericolosa dei soffitti per le condizioni del terrazzo sovrastante perché la domanda come formulata è del tutto generica e sprovvista di prova specifica.
Venendo al merito invece della prima domanda risarcitoria, quella già inoltrata a mezzo di ATP, e relativa al fenomeno infiltrativo denunciato il 18.11.2019, deve premettersi che i cornicioni e gli
- 11 - imbocchi pluviali, secondo l'art. 1117 del Codice Civile, devono essere necessariamente qualificati come parti comuni dell'edificio, svolgendo un ruolo fondamentale nella protezione della struttura dagli agenti atmosferici e nella gestione delle acque meteoriche e, pertanto, la loro corretta manutenzione risulta avere una cruciale importanza per prevenire infiltrazioni e danni derivanti da accumuli d'acqua o cedimenti strutturali dell' edificio.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza
21563/2019, pronunciandosi sul tema, ha ribadito l'obbligo del di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle CP_1
parti comuni, di tal che, nel caso in esame in corso di manutenzione, il e per esso, la ditta incaricata dei lavori di manutenzione, CP_1 possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti dai condomini e/o dai terzi, in base a quanto previsto dall'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
In tali casi ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cc è necessario solo il rapporto di custodia con la cosa (o cose) che ha dato luogo all' evento lesivo, (rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa) (cfr. Cassazione
21788/2015).
Nel caso in esame l'attrice quale condomina ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per l'omessa e adeguata manutenzione durante le lavorazioni straordinarie deliberate dal che CP_1 affidate dall' assemblea alla Ditta Re. hanno causato i danni come CP_9 precisati in citazione
- 12 - Risulta che il aveva avviato i lavori di manutenzione delle CP_1 parti comuni affidati in virtù di contratto di appalto del 26.4.2018 alla ditta nominando anche figure tecniche per la direzione CP_3
delle lavorazioni delle parti comuni.
Difatti l'affidamento alla ditta per l'esecuzione di lavori sulla proprietà comune risulta condizione sufficiente per liberare il dall' CP_1
obbligo risarcitorio per le cose in custodia che aveva invece temporaneamente affidato all'appaltatore per l' esecuzione dei lavori mediante contratto di appalto e sotto la direzione tecnica del DL.
D' altronde la corretta gestione dei lavori sulle parti comuni condominiali richiedeva un'attenta pianificazione e una chiara definizione dei ruoli tra committente e appaltatore. Mentre il committente ha il compito di vigilare anche attraverso il DL, di sua nomina sul compimento delle opere, l'appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte e della sicurezza del cantiere e delle opere affidate.
La collaborazione tra queste figure risultava essenziale per prevenire conflitti e garantire una gestione efficiente delle risorse comuni e dell'espletamento delle opere di appalto.
Orbene, ritiene questo Giudice che risulti acquisita sufficientemente la prova, gravante su parte attrice, del nesso causale tra la condizione dinamica delle parti comuni dell'edificio che risultavano temporaneamente affidate alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di opere straordinarie sotto la direzione affidata dal al CP_1
direttore dei lavori, alla ditta appaltatrice, e i danni subiti dall' attrice per la quota dell' immobile di proprietà destinata alla sala da pranzo adiacente ai cornicioni in rifacimento.
- 13 - Venendo invece alle singole attribuzioni di responsabilità della ditta cui le parti in questione dell' edificio risultavano affidate temporaneamente risulta che era stata rimossa la guaina impermeabile dai cornicioni e sostituiti anche gli abachini ( lastre di ardesia con funzioni frangi goccia), con la conseguenza che il cornicione in adiacenza del soggiorno-sala pranzo della proprietà è risultato Pt_1
privo della protezione impermeabile del manto di guaina, favorendo l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal violento fenomeno atmosferico verificatosi nella zona di Napoli, comunque prevedibile in base ad ordinaria consultazione meteorologica.
In tale caso specifico, deve escludersi la responsabilità solidale del per avere invece affidato l'edificio alla ditta per CP_1 CP_3 le lavorazioni straordinarie sia per avere contestualmente conferito al
DL ing il compimento della Direzione dei Lavori, ovvero Per_3
funzioni di controllo dell' esecuzione dei lavori, in sua vece.
Viceversa in ordine all' individuazione delle singole quote di responsabilità tra coloro che si sono avvicendati sul cantiere e con specifiche competenze partendo dal dato — che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, la Cass. n. 2482 del 2018 ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno, escludendo le altre componenti. Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
— la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è
- 14 - condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello dell' inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
— per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune ( e pregressa) esperienza;
— al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo a precedenti dati di precipitazioni o nubifragi al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n.
522 del 1987).
Pertanto la rimozione della guaina dei cornicioni senza adeguata protezione in presenza di un fenomeno atmosferico di rilevante portata ma comunque prevedibile, in quel periodo, costituisce quindi la causa prevalente dei danni da infiltrazioni verificatisi nella zona pranzo dell'appartamento della Pt_1
Tanto deve desumersi per tabulas dalle risultanze documentali acquisite a processo e dall' istruttoria ammessa dal precedente Giudice che al fine di accertare le singole responsabilità della causa dei danni come descritto nella ctp dell' attrice, affidava l' incarico al CTU
- 15 - architetto con perizia depositata l'8.11.2023, alla Persona_2 quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, sulle cause che ha ascritto per l' evento atmosferico del novembre 2019 al fatto che durante le opere di manutenzione affidate alla il cornicione risultava privo CP_17
della protezione impermeabile del manto di guaina.
Il consulente, posto che al momento degli accessi lo stato dei luoghi era mutato, in quanto l'impresa esecutrice il giorno dopo le CP_3
forti piogge del 18.11.2019 aveva eseguito un intervento provvisionale di impermeabilizzazione del cornicione e anche del terrazzo CP_4
e successivamente aveva anche provveduto alle lavorazioni previste per il completamento del cornicione, richiamava lo stato di fatto risultante dalla relazione contestuale del Direttore dei Lavori ing. nella quale, in riferimento ai fatti oggetto di causa, Controparte_5
scriveva all'amministratore del : “Al momento in cui si è CP_1 verificato l'evento infiltrativo oggetto di accertamento, il cornicione era in fase di lavorazione. In particolare, era stato rimosso il vecchio manto impermeabile di guaina, erano stati sostituiti gli abachini (lastre di ardesia con funzione frangi goccia) e rifatto il massetto di sottofondo per la posa del nuovo manto di guaina. Quindi, il cornicione risultava privo della protezione impermeabile del manto di guaina. Lo stillicidio si è verificato nottetempo nella stanza posta ad angolo (Sud-Ovest), con affaccio su via Cupa dei Gerolamini alle Due
Porte. Prima di allora in detta stanza non vi erano state infiltrazioni.
Aggiungeva che “ Al fine di impedire il verificarsi di nuove infiltrazioni,
l'Impresa appaltatrice è intervenuta immediatamente per CP_3 impermeabilizzare sia il cornicione sia la pavimentazione del terrazzo di copertura dell'abitazione sovrastante di proprietà della Sig.ra CP_4
Il mattino del 18/11/2019, il sottoscritto ha visionato i luoghi. Le
[...]
- 16 - circostanze sopra rammentate concorrono ad individuare la causa delle infiltrazioni nella mancanza di protezione impermeabile del cornicione. Per questa ragione, lo scrivente espresse all'Impresa esecutrice di attivare subito la propria assicurazione, la quale pure ebbe in prima battuta a riconoscere questa eziologia, salvo poi non dare seguito alla liquidazione del danno stimato.”
Tali circostanze possono in parte ritenersi confermate da rilievi fotografici sullo stato dei cornicioni dopo i fenomeni atmosferici del
18. 11. 2019 tenendo presente che non risultavano denunciati in prima di tali eventi alcun fenomeno infiltrativo da parte dell' attrice,
Sulla base di tali premesse il ctu perviene alla conclusione di escludere dalla causa dei danni “la possibile partecipazione causale del terrazzo
…..in quanto lo stesso terrazzo, benché in pessime condizioni ha fino CP_4 al detto evento retto a precipitazioni meteoriche di simile intensità nei giorni e mesi precedenti e quindi non è ipotizzabile un concorso della vetustà del terrazzo alle infiltrazioni avvenute dell'appartamento relativamente Pt_1 alla stanza attigua ai cornicioni oggetto di lavorazione, cosi come confermato Per dalle fotografie dell' ing da cui risulta che le infiltrazioni d'acqua sono provenute dal bordo esterno in corrispondenza del cornicione de quo e non in maniera diffusa dal solaio del terrazzo, come sarebbe stato in caso di perdita di tenuta dell'impermeabilizzazione del terrazzo . CP_4
Su tali premesse il Ctu esclude quindi la sussistenza di concause che possano aver concorso eziologicamente alla genesi dell'evento infiltrativo.
Anche il rimaneggiamento da parte dell' appaltatore di una parte della guaina del terrazzo eseguito nella immediatezza del CP_4
fatto non comporta certo un implicito riconoscimento di concausa anche al terrazzo ma si giustifica come un tentativo della ditta di
- 17 - scongiurare il fenomeno infiltrativo non essendo nell' immediatezza individuata scientificamente la causa esclusiva dell' evento.
Il ctu nel rispondere al quesito n.° 3) riferisce che “ a valle di quanto desunto dalla documentazione versata in atti e dopo aver ispezionati i luoghi oggetto di causa il sottoscritto C.T.U. ritiene che il fenomeno infiltrativo si ascrivibile eziologicamente alla sola assenza di impermeabilizzazione e non ad altre cause. In particolare lo scrivente C.T.U. ritiene che la possibile partecipazione causale del terrazzo al verificarsi delle infiltrazioni CP_4 sia da escludere in quanto lo stesso terrazzo, benché in pessime condizioni, come si evince dalla documentazione in atti, ha fino ad allora retto a precipitazioni meteoriche di simile intensità nei giorni e mesi precedenti e quindi non è ipotizzabile un concorso della vetustà del terrazzo alle infiltrazioni avvenute dell'appartamento Pt_1
Inoltre dalle fotografie del soggiorno presenti nella relazione tecnica a Pt_1
Per firma dell'ing. è evidente che le infiltrazioni d'acqua sono provenute dal bordo esterno in corrispondenza del cornicione de quo e non in maniera diffusa dal solaio del terrazzo, come ipotizzabile in caso di perdita di tenuta dell'impermeabilizzazione del terrazzo CP_4
Lo scrivente esclude quindi la sussistenza di concause che possano aver concorso eziologicamente alla genesi dell' evento infiltrativo”.
Acclarato dunque che il fenomeno infiltrativo relativo alla notte del 18 novembre abbia avuto origine dalla mancanza di guaina impermeabile rimossa nella fase delle lavorazioni dalla ditta il consulente CP_18
conclude nel senso che: “ il fenomeno infiltrativo si ascrive eziologicamente alla errata modalità di esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice prevista nel contratto di appalto stipulato tra il CP_3 convenuto e la . CP_1 CP_3
- 18 - Difatti nel computo metrico allegato al contratto di appalto, alla voce
LF 7 era prevista la “Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché
l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per l'eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compreso il calo in basso dei materiali di risulta” e alla voce LF 8 era previsto lo “Svellimento totale dei preesistenti manti impermeabili, di guaina sulle superfici orizzontali e verticali, compreso il calo in basso, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta”.
Aggiunge l'ausiliare che: “L'impresa pur seguendo le opere CP_3
previste nel computo allegato al contratto ha commesso l'errore di eseguirle in determinate circostanze di tempo ( mese di novembre inizio inverno) comunque prevedibili e senza aver predisposto idonei presidi di protezione delle aree oggetto delle opere.
Sotto tale profilo, a parte l'assunzione di responsabilità per i lavori dell' appalto come precisato all' art. 6 dell' appalto, essendo anche previsto che “sono a carico dell'appaltatore la copertura dei terrazzi con teloni durante gli intervalli della lavorazione per evitare infiltrazioni in caso di pioggia”, cui certamente andavano ricompresi muri e cornicioni, si ricava che l'impresa esecutrice avesse anche la gestione del cantiere e la decisione sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni rese temporaneamente vulnerabili all'acqua piovana
Sempre ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle figure che si sono avvicendate sul cantiere deve segnalarsi che il prefato art. 6) relativo agli obblighi dell'appaltatore, aveva in effetti previsto che
“sono a carico dell'appaltatore…. la conduzione dei lavori …(che) avverrà a mezzo di persona nominata responsabile del cantiere nella persona del geometra ….che sarà presente in Controparte_19
- 19 - modo continuativo sul posto per l'intera durata dei lavori …..sarà autorizzato dall'appaltatore a ricevere ed eseguire tutte le disposizioni che il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza riterranno opportuno impartire .
Si precisa all'art. 7 del contratto di appalto in esame che “Il direttore dei lavori, nella persona dell'ing. ha compiti di Controparte_5
coordinamento e di controllo e quindi esercita l'alta sorveglianza con visite personali o dei suoi sostituti, impartisce le disposizioni necessarie, perché l'attuazione delle opere avvenga in conformità ai patti e documenti contrattuali…; vigila sulla corretta esecuzione dei lavori in proprio o tramite proprio assistente;
graniticamente si precisa la distinzione di competenze riguardanti tutte le attività di cantiere, la vigilanza continua delle maestranze e l'esecuzione delle opere che vengono affidate al direttore di cantiere e/o all'assistente per conto dell'appaltatore o al titolare dell'impresa stessa. ( cfr art.7 contratto di appalto).
Ne discende che la ripartizione dei ruoli è stata ampiamente definita nel contratto inter partes da cui consegue che il direttore dei lavori, incaricato dal appaltante che avrebbe dovuto controllare CP_1
e supervisionare i lavori, per quanto attiene la conformità dell'opera in corso di esecuzione al progetto commissionato, con una "diligenza qualificata” (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913), e che fosse realizzato a regola d' arte ma non può dirsi che era tenuto anche alla verifica della copertura dei cornicioni con i teloni che attiene ad una delle modalità tecnico-pratica da adottare dopo l' esecuzione dell' opera. Infatti il controllo sul cantiere sull'attività concretamente svolta dalle maestranze competeva al direttore di cantiere che è persona di
- 20 - fiducia della società che eseguiva i lavori e di cui la medesima deve assumerne la responsabilità oggettiva, essendo un suo dipendente.
Chiariti dunque i profili di responsabilità diretta e indiretta della ditta appaltatrice per i lavori in corso relativamente al determinato fenomeno atmosferico ed esclusa l'incidenza nella determinazione della causa delle condizioni di vetustà del terrazzo della convenuta perché la stanza in questione ha ricevuto danneggiamenti CP_4 solo per effetto del fenomeno denunciato, si rinvia al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione Civile - II sez., che con la sentenza del 26 Settembre 2022 n. 27989, ha ritenuto che in considerazione dell'autonomia dell'appaltatore, quest'ultimo è di norma da ritenersi quale unico responsabile dei danni causati nei confronti di terzi, tra cui devono essere ricompresi anche i singoli condòmini.
Non può invece attribuirsi responsabilità al direttore dei lavori ing. che ha dopo l' evento, coadiuvato ad individuare Controparte_5
nella scelta improvvida delle maestranze operaie di togliere la guaina impermeabile, lasciando senza alcuna protezione il cornicione condominiale il nesso causale con i danni verificatisi, richiamando il mancato assolvimento da parte del direttore di cantiere degli obblighi relativi al suo ruolo, che non incide nella sua attività di direzione delle opere, come previsto nel conferimento incarico e dall' appalto.
D' altronde non può sottacersi che per costante giurisprudenza, il direttore dei lavori resta pur sempre titolare di obblighi contrattuali tra cui rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e la verifica della realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione e di realizzazione), anche
- 21 - mediante l'alta sorveglianza delle opere, ma non certamente il controllo delle modalità realizzazione delle opere nelle sue varie fasi tra cui quella finale di protezione con teloni in caso di possibili intemperie, da effettuarsi prima di completare l' opera che poi sarebbe stata realizzata il giorno seguente.
I compiti del DL riguardavano infatti la verifica della realizzazione ad opera d' arte delle lavorazioni e in conformità al contratto di appalto, che non sono in contestazione.(cfr. Cass. 14456/23).
Si tratta per il DL di compiti di supervisione, di verifica costante della qualità dell'opera correlata a poteri di intervento per la correzione di eventuali difformità, anche in assenza di esplicite istruzioni del committente (Cass. 27045/24), come emerge a chiare lettere dal contratto d'appalto stipulato e sottoscritto dal dalla CP_1
Con RE. e dal direttore dei lavori ing. ove all'art. 7 tra gli CP_5
obblighi del professionista si evidenzia anche quello di “controllare e vigilare costantemente che i lavori vengano realizzati a regola d'arte”, ma non riguardavano affatto la verifica dell' omessa tutela con teloni dei cornicioni per la temporanea sostituzione della guaina, compito questo squisitamente tecnico e affidato al direttore di cantiere o anche al capomastro.
Pertanto va certamente ascritta esclusivamente ad essa ditta la responsabilità anche oggettiva per le omissioni del Direttore di
Cantiere, suo dipendente.
Infine deve condividersi la decisione del CTU di non effettuare ulteriori saggi sul terrazzo sovrastante l'appartamento dell' attrice per il rischio costi- benefici, avendo già verificato dall' esame documentale degli atti che la causa esclusiva dei danni derivanti dal prefato evento
- 22 - del 18.11 era ascrivibile solo alle modalità di lavorazioni della ditta per la manutenzione straordinaria dei cornicioni.
D' altronde se le infiltrazioni del 18 novembre fossero state dipendenti anche dalle condizioni di vetustà del terrazzo sovrastante della convenuta esse ( infiltrazioni) avrebbero dovuto avere una CP_4
durata maggiore o anche una diffusione di latitudine maggiore, e non concentrata solo su alcune pareti della sola sala da pranzo.
Venendo invece alla quantificazione dei danni complessivamente riportati dall' attrice relativamente alle suppellettili di pregio e le opere murarie relative alla sala da pranzo si procede all' esame di ogni diverso profilo per liquidazione dei danni effettivamente sopportati.
Venendo infatti alla risposta del ctu al quesito posto dal Tribunale sulla quantificazione dell'equivalente pecuniario del pregiudizio patito da parte attrice il ctu raffrontando le immagini fotografiche del prima e del dopo, aveva ritenuto che:
1) per il ripristino delle pareti e dell'intonaco della sala era necessaria la somma complessiva pari a € € 2.145,737.
Riguardo invece 2) alla quantificazione dei danni di beni e suppellettili di valore il CTU ha ritenuto di recepire pedissequamente gli importi indicati nelle relazioni dei preventivi di riparazione degli esperti stimatori, ritenendoli congrui per avere a sua volta consultato esperti di sua fiducia.
La motivazione del CTU non può essere convincente sotto diversi profili, in primis, perchè alcun valore probatorio vincolante può essere attribuito a preventivi di spesa per la riparazione di oggetti di valore considerato che non risulta allegata in corso di causa, alcuna fattura per la riparazione né il corrispondente titolo di pagamento o quietanza;
in secundis, trattandosi di una valutazione specificatamente
- 23 - tecnica, il CTU avrebbe dovuto richiedere al GI la nomina anche di un esperto stimatore di beni di antiquariato per garantire all' attrice il giusto risarcimento dei danni subiti.
Pertanto venendo all' esame dei preventivi allegati dall' attrice, il
Giudice non può che constatare che il preventivo di riparazione delle opere pittoriche danneggiate dall' evento non indica anche gli importi del valore iniziale dei singoli quadri tale da giustificare l'esborso richiesto per la riparazione e la convenienza ad eseguirlo. Inoltre l' esperto denuncia la presenza di muffe e spore ( derivanti dalle infiltrazioni???) a distanza già di pochi giorni dall' evento,
Anche il preventivo dei danni per la restaurazione dei tappeti persiani presenta letteralmente un danno ipotetico, laddove afferma “ i tappetti presenteranno presentano nel medio-lungo periodo evidenti segni di
“marcescenza” che le rendono “inelastiche” e provocano continui tagli e rotture che diverranno sempre più evidenti”. Rectius al momento non sono ancora evidenti e manifestati nella loro interezza.
Inoltre suscita perplessità la precedente condizione di umidità in cui si trovava uno dei tappeti per tagli e buchi di risalente formazione.
Dell'evoluzione della condizione dei tappeti per cui era stato formulato il preventivo a seguito delle infiltrazioni non è stata offerta prova concreta da parte dell'attrice. Pertanto anche la presente relazione di preventivo di spesa non può che essere ridotta proporzionalmente.
Deve invece dichiararsi inammissibile il preventivo per la riparazione della tappezzeria perché risulta intestato a tale e non Persona_4
all' attrice.
Pertanto in difetto della prova di spese effettivamente sostenute per il restauro e la riparazione delle opere di pregio e valore e tenuto conto
- 24 - delle incongruenze accertate nei preventivi di riparazione come formulati, si ritiene di dover liquidare il danno in via equitativa.
Infatti deve procedersi ad una liquidazione del danno ex art. 1226 cc risultando concreta la difficoltà di procedere alla sua effettiva quantificazione al fine di garantire il ripristino effettivo dei beni danneggiati corrispondente al danno effettivamente sopportato dall' attrice.
Nel caso in esame, nel ribadire l'esistenza ontologica dell' evento e dei danni subiti dall' attrice e cioè della liquidazione del danno risarcibile nell' an debeatur perchè dimostrato e incontestato, ( Cass. n.°
8662/2017), ove la prova del danno ed in mancanza del raggiungimento di criteri certi per provvedervi, ( quali non sufficienti i meri preventivi e in difetto di fatture quietanzate), sussiste il potere dovere del Giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione dei danni al fine di garantire comunque all' attrice una effettiva tutela risarcitoria. ( cfr cass. 8920/2017), per la necessità di garantire omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Nel procedervi il Giudice in ossequio ai criteri suggeriti dalla Suprema
Corte deve individuare un parametro di natura quantitativa in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo complessivo liquidato. ( cfr ordinanza n.° 30487/2024).
In tal caso, il Tribunale ritiene che la riduzione proporzionale nella misura almeno del 30% dei singoli valori monetari indicati nei preventivi di riparazione dei beni di pregio con la dovuta espunzione del preventivo destinato al ripristino della tappezzeria perché inammissibile, costituisca un criterio equitativo risarcitorio satisfattivo
- 25 - dell' effettività del danno residuato all' attrice e conforme ai criteri dettati dalla Suprema Corte, tenuto conto anche dell' onere assertivo e allegativo cui è tenuta la parte che chiede il risarcimento.
Pertanto, la domanda dell'attrice deve ritenersi parzialmente accoglibile per l'effetto, l' Impresa appaltatrice deve essere CP_3
condannata al risarcimento dei danni che complessivamente sono quantificati nel seguente modo:
€ 2145.737 per il ripristino dello status delle opere murarie quo ante;
€ 6223,12 per il restauro delle opere pittoriche;
€ 7252,00 per il ripristino dei tappeti persiani:
€ 2625,00 per il restauro dei mobili antichi;
e cosi la complessiva somma di € 18.245,857.
Nessuna ulteriore somma potrebbe essere liquidata all' attrice per gli altri paventati danni sia perché dedotti in modo generico sia perché non sufficientemente specificati e provati, anche in considerazione che la attrice non si è trovata nell' assoluta impossibilità di godere appieno l' immobile che ella stessa ha dedotto di condividere unitamente al coniuge, titolare di altro attiguo appartamento, e quindi la privazione dell'uso della sala da pranzo, a fronte di metrature più che generose, in difetto di prova specifica, non possono accoglimento neanche in via presuntiva.
Sulle somme il cui importo è stato accertato e determinato in via equitativa ex art. 1226 cc, spettano gli interessi nella misura legale e il danno da svalutazione monetaria, dalla data della diffida ad adempiere fino all' effettivo soddisfo.
In ordine alla responsabilità accertata dalla avendo la ditta CP_3 chiesto in base alla polizza assicurativa n. 1/39226/61/160036923 del
27.10.2019 di essere indennizzata in caso di accertata responsabilità e
- 26 - condanna, ritenuta validamente operante la polizza come richiamata dalla convenuta deve ritenersi sussistente l'obbligo di Controparte_20
Co di tenere indenne la convenuta ditta per la condanna CP_9
risarcitoria di una somma da corrispondere in favore dell'attrice, sia per la sorta capitale che per le spese che saranno liquidate per il presente giudizio
In forza dell' accoglimento parziale le spese di lite tra l' attrice e la Cont convenuta tenuta al risarcimento danni relativamente all' CP_9
evento del 18.11.2019 devono essere compensate per 1/3 e per il residuo vengono liquidate ex DM 55/2014, come aggiornate al 2022, in misura media, tenuto conto del definitivo valore della causa e dell' attività professionale svolta.
Viceversa tra l' attrice e le altre parti convenute e tra le parti convenute e i loro chiamati in causa, si stima di doversi compensare interamente le spese e competenze di lite, ritenendosi ammissibile la chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda dell' attrice verso i convenuti e di essi anche verso i chiamati in causa, assorbita dalla presente motivazione ogni ulteriore questione anche se non direttamente esaminata, cosi provvede,
-dichiara cessata la materia del contendere tra l' attrice e il condominio di via Bernardo Cavallino, n.° 89 in Napoli in persona dell' amministratore pt, e la convenuta per l'intervenuto Controparte_4 riconoscimento dei danni subiti dall' attrice per il secondo danno Per_ relazionato nella CTP dell' Ing. , come già precisato in motivazione;
- 27 - - in merito invece all' evento occorso all' attrice in data 18.11.2019, accoglie parzialmente la domanda proposta da , e Parte_1
avendo accertando che i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice sono stati causati dall'assenza di guaina impermeabile del cornicione, in custodia temporanea (durante le lavorazioni) della ditta Cont appaltatrice e per l' effetto, condanna per quanto di ragione CP_9
Cont la Impresa appaltatrice in persona del legale rappresentante CP_9 pt alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo (come liquidato in via equitativa) calcolato nella misura complessiva di €
18245,857, oltre interessi in misura legale e svalutazione monetaria con decorrenza dal dì della prima richiesta risarcitoria e constatazione dei danni fino all' effettivo soddisfo.
- per l' effetto, compensa tra l'attrice e la convenuta impresa le competenze di causa per 1/3 e per il residuo condanna la CP_3
in persona del Legale rappr.te pt alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 4200,00 per compenso professionale oltre CPA ed IVA come per legge e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- accertata la validità della copertura assicurativa stipulata da CP_3
n. 1/39226/61/160036923 del 27.10.2019 con spa
[...] CP_13 condanna la chiamata in causa in persona del Suo CP_20
Co procuratore, a tenere indenne la per le somme che per sorta CP_9
capitale come calcolata e interessi e per le spese e competenze legali dal presente giudizio, la convenuta società dovrà corrispondere all'attrice , per le causali di cui in motivazione;
-pone definitivamente le spese di ctu come liquidate in decreto a carico della CP_3
- 28 - -compensa tra le altre parti convenute e l' attrice le spese del presente giudizio.
-compensa tra le parti convenute e quelle chiamate in causa le spese e competenze professionali del presente giudizio.
Così deciso in Napoli in data 12.08.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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