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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Giovanni Lazzara Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Giovanni Nicola d'Amati Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
con l'avv. Maria Pia Teti CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6011/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 27 luglio 2020 adiva il Tribunale di Roma in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di essere iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 14 maggio 2003, in quello dei praticanti a far data dal 21 giugno 2015 e di aver superato in data 18 luglio 2018 l'esame per l'ammissione all'albo dei professionisti;
Pag. 1 di 15 che a partire dal 24 settembre 2001 e sino al 4 ottobre 2019 aveva lavorato alle dipendenze di come collaboratrice esterna, addetta alla realizzazione di articoli e rubriche Parte_1 per le pagine di cultura e spettacolo del quotidiano ”, sia per l'edizione locale di Pt_1
Roma, sia, in caso di necessità, per quella nazionale.
Lamentava dunque che per tutta la durata del rapporto lo stesso non fosse mai stato regolarizzato con la sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato giornalistico, nonostante l'esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti ex lege; deduceva infatti che durante il periodo indicato in ricorso aveva svolto la propria prestazione lavorativa nell'ambito del servizio di cui sopra con continuità e regolarità, rendendosi sempre disponibile nell'intervallo tra una prestazione e l'altra; precisava di avere redatto in media, ad eccezione del mese di agosto nel corso del quale il quotidiano sospendeva le pubblicazioni, circa 9 articoli al mese (per un totale complessivo di circa
1.968 articoli); specificava che l'attività lavorativa espletata in favore della convenuta era avvenuta nel rispetto ed entro i limiti delle esigenze e delle richieste dei giornalisti dipendenti del giornale;
in particolare deduceva di essere stata costantemente assoggetta al potere direttivo del Capo-servizio – responsabile delle pagine di Persona_1 cultura e spettacolo dell'edizione romana del quotidiano – o del giornalista Persona_2
(nel solo caso di assenza della , oppure dei Capi-servizio e Per_1 Controparte_3
– responsabili per i periodi di rispettiva competenza del settore cultura e Controparte_4 spettacolo dell'edizione nazionale – i quali tutti le indicavano gli argomenti da trattare, il taglio e/o la lunghezza dei rispettivi servizi e le eventuali modifiche da apportare agli articoli già redatti.
Descriveva dunque nel dettaglio le modalità, anche organizzative, alle quali doveva attenersi nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
rappresentava di aver partecipato a partire dal mese di maggio 2007 anche alla realizzazione di svariate rubriche in materia di enogastronomia, musica e moda, sempre rendendo la propria prestazione in ossequio alle indicazioni impartite dal Capo-servizio Persona_1
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “A) dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è instaurato e svolto, a far tempo dal 24.9.2001, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato, tuttora in essere;
B) dichiarare che per le mansioni svolte a far tempo dal 24.9.2001 la
Pag. 2 di 15 ricorrente ha diritto, anche ai sensi dell'art 36 Cost. Rep. e dell'art. 2126 c.c., al trattamento economico e normativo previsto dall'art. 2 del CNLG per il collaboratore fisso, con retribuzione da determinarsi, sulla base delle tabelle retributive allegate al contratto ed in relazione a quanto dedotto nel paragrafo III) della parte in diritto;
C) per l'effetto, condannare la convenuta, per il periodo dal 24.9.2001 al 4.10.2019, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze di retribuzione, della somma di euro 91.714,40, come da allegato conteggio analitico, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
D) dichiarare che a far data dal 4.10.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, la convenuta ha illegittimamente cessato di utilizzare l'attività lavorativa della ricorrente;
E) condannare la convenuta a riammettere in servizio la ricorrente con la qualifica ed il trattamento economico di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG con 9 collaborazioni al mese;
condannare la convenuta a corrisponderle, anche a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione relativa al periodo successivo al 4.10.2019, in misura pari ad euro 658,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
F) in subordine a quanto sub E) condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.836,40 a titolo di t.f.r. e di euro 4.609,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
G) condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'omesso e/o incompleto versamento dei contributi previdenziali, in misura da determinarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in ricorso;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande sul presupposto della natura autonoma del rapporto in contestazione. Negava infatti la prospettazione della ricorrente circa il suo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del preteso datore di lavoro;
contestava la continuità della prestazione e la disponibilità invocata dalla stessa ricorrente tra una prestazione e l'altra e, ancora, la dedotta responsabilità del servizio
(cultura e spettacolo); in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità/infondatezza della domanda di riammissione in servizio sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie della sola tutela obbligatoria o, tutt'al più, del regime introdotto dal d.lgs n. 23/2015.
Pag. 3 di 15 Contestava i conteggi redatti dalla parte ricorrente, deducendo l'insussistenza del diritto di credito per indennità redazionale ai sensi dell'art. 16 c.c.n.l.g.; infine, in via riconvenzionale e subordinata richiedeva che fosse accertato e dichiarato lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato costituitosi tra le parti per nullità derivante dalla mancata iscrizione della ricorrente all'albo dei giornalisti, oppure per mutuo consenso.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni e integrato il contraddittorio con l' la causa era decisa con la sentenza n. 6011/2023, depositata il 9 giugno 2023, CP_2
che, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la sussistenza tra le parti dal 24 settembre 2001 al 4 ottobre 2019 di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con la qualifica di collaboratore fisso;
condannava la società al pagamento della somma di € 91.714,40, con la decurtazione dell'indennità di redazione ex art 16
c.c.n.l.g. e di quella di € 10.836,40 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge e al versamento dei contributi omessi o al risarcimento del relativo danno;
respingeva il ricorso nel resto e compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della società.
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 LE S.r.l. impugnava quindi la sentenza citata, censurandola sulla base dei motivi che si riassumono di seguito.
Con il primo si doleva del riconoscimento tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato con qualifica di collaboratore fisso, addebitando al primo giudice il travisamento delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali in materia.
Con il secondo lamentava l'erronea determinazione delle differenze retributive eventualmente spettanti alla per violazione dell'art. 2 del c.c.n.l.g. e dell'art. 36 CP_1
Cost. sostenendo che era rimasta del tutto indimostrata la produzione di oltre otto collaborazioni mensili da parte della lavoratrice.
Con il terzo deduceva l'erroneità della propria condanna al versamento dei contributi previdenziali, reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall' nella propria memoria di costituzione in giudizio, sulla quale il Tribunale CP_2
aveva del tutto omesso di pronunciarsi. Evidenziava, infatti, che la aveva CP_1 avanzato esclusivamente una domanda di tipo risarcitorio;
dunque, l'ente previdenziale avrebbe dovuto proporre la sua domanda nelle forme della riconvenzionale.
Riproposte tutte le domande ed eccezioni restate assorbite dalla pronuncia di primo grado con riferimento a “i) l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda avversaria diretta
Pag. 4 di 15 ad ottenere la riammissione in servizio. Applicabilità alla fattispecie in esame della sola tutela obbligatoria, in assenza dei requisiti dimensionali prescritti dalla legge (v. pp. 25
e ss.). ii) l'eccezione di prescrizione applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa (pp. 32 e ss.); iii) la domanda riconvenzionale concernente l'accertamento
e declaratoria della risoluzione del rapporto inter partes per nullità dello stesso o, in ogni caso, per mutuo consenso (pp. 37 e ss.)”, concludeva richiedendo l'accoglimento del gravame, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la richiedendo respingersi CP_1
l'appello altrui per la sua infondatezza;
impugnava a sua volta la sentenza di primo grado censurando il rigetto delle proprie domande formulate sub D), E) e F) del ricorso introduttivo.
Segnatamente, lamentava come spettasse al Tribunale al qualificazione della domanda, sostenendo comunque di avere espressamente dedotto che “l'unilaterale decisione di cessare l'utilizzo lavorativo della giornalista configura inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi derivanti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato” con la conseguenza del suo diritto al risarcimento del danno patito, costituito dalle retribuzioni non corrisposte dalla data della messa in mora e del suo diritto alla riadibizione in servizio. Non era, infatti, configurabile la risoluzione per mutuo consenso (recte, dissenso), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso da parte della società.
Si doleva inoltre dell'affermazione di mancanza di prova in ordine alle circostanze della cessazione del rapporto, affermando che l'istruttoria aveva confermato che ciò era dipeso da una unilaterale decisione del nuovo direttore e non certo da proprio disinteresse. Né erano ipotizzabili la nullità del rapporto eccepita da controparte, stante la sua iscrizione all'albo dei pubblicisti fin dal 2003, o l'applicazione della tutela obbligatoria, non avendo ella richiesto “…l'applicazione della L. n. 604/66, bensì l'adempimento da parte dell' degli obblighi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato”, così rivendicando il pagamento della retribuzione medio tempore maturata, indicata nella misura di € 605,07 o, in subordine, la percezione dell'indennità di preavviso, quantificata in € 4.235,49 comunque correggendo l'importo
Pag. 5 di 15 del t.f.r. – già calcolato in prime cure e riconosciuto dal primo giudice – nella minor somma di € 9.867,39.
Si costituiva anche l' deducendo l'infondatezza del terzo motivo del gravame CP_2
principale, atteso che la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive include sempre i correlati oneri contributivi, non richiedendosi dunque la proposizione di alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'istituto, rimettendosi alla decisione della Corte quanto alle restanti questioni controverse.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato nei sensi di cui alla seguente motivazione, mentre quello incidentale merita accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
Il primo motivo dell'impugnazione principale non merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153/1961) per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso” è necessario che vi sia continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Vi è continuità di prestazione quando, pur non essendovi una prestazione quotidiana, sia assicurato, in conformità al mandato conferito, un apporto non occasionale per soddisfare esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di cui sia stata attribuita la competenza. Per esservi vincolo di dipendenza, poi, è necessario che sia ravvisabile l'impegno del collaboratore a porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra, tenuto conto degli obblighi e degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e con riguardo alle caratteristiche del mandato conferitogli. Inoltre, al collaboratore deve essere affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti, oppure quello di compilare rubriche.
In definitiva, per aversi la responsabilità di un servizio è necessario che il giornalista risulti incaricato di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione. Può dunque ritenersi tale il mettere a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in
Pag. 6 di 15 una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento in tale prestazione da parte dell'impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Pertanto, il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della “prestazione continuativa”, della “responsabilità di un servizio” e del “vincolo di dipendenza” (cfr., per tutte, Cass. n. 11065/2014; Cass. n.
29182/2018; Cass. n. 22424/2021; Cass. n. 23275/2024).
Tanto premesso, la società si duole dell'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e valorizzati dal primo giudice nella sentenza impugnata, sia in riferimento alla documentazione prodotta dalla sia in riferimento alle CP_1
dichiarazioni rese dai due testi esaminati.
Orbene, quanto al primo profilo, la società afferma che sarebbe errata la ricostruzione nel senso della continuatività del rapporto e della messa a disposizione, altrettanto continuativa, da parte della della propria opera tra una prestazione e l'altra CP_1
evidenziando che la lavoratrice non avrebbe affatto redatto l'addotta media di 9 articoli al mese, acriticamente recepita dal Tribunale. Si sofferma dunque innanzitutto su un analitico esame dei documenti acquisiti sub n. 16, n. 17 e n. 19 concludendo che la produzione complessiva ammonterebbe a soli 1.399 pezzi, al che conseguirebbe una media mensile pari piuttosto a “
6-7 collaborazioni”. Tanto sarebbe indice del mantenimento del rapporto “nei limiti di una collaborazione coordinata e continuativa, in ragione della assoluta variabilità delle prestazioni rese dalla giornalista, tutt'altro che cadenzate nel tempo”.
Ritiene la Corte che la doglianza non colga il segno, in quanto la stessa media di “
6-7 collaborazioni” al mese affermata, o meglio ammessa, dalla società non implica in sé che il rapporto debba essere confinato nei limiti della mera collaborazione, specie se si considera che
Pag. 7 di 15 • anche quattro semplici collaborazioni mensili possono integrare ai sensi della lettera b) della tabella retributiva allegata al c.c.n.l. la collaborazione fissa, o addirittura sole due ai sensi della lettera a) della medesima tabella, limitatamente agli addetti ai periodici
• le prestazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla società, risultano “cadenzate nel tempo”, come emerge dal rilievo che – limitandocisi solo a quanto specificamente documentato – esse ammontano ad una media oscillante a non meno di 60/80 articoli annuali nel periodo dal 2001 al 2011, per poi incrementarsi attorno a non meno di un centinaio di articoli nel periodo 2012-2018 e infine diminuire, come peraltro addotto dalla stessa lavoratrice, nel 2019.
Una tale situazione ha trovato inoltre pieno conforto nelle deposizioni della teste Per_1
comune in quanto indicata anche dalla società quindi particolarmente attendibile.
Secondo la testimone, “la ricorrente era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a 2 o 3 a settimana;
ma vi erano settimane in cui non scriveva alcun pezzo, così ad agosto quando LE era chiuso per 4 a 5 settimane”.
Né la circostanza che la si sia occupata occasionalmente di materie esulanti da CP_1
quella degli spettacoli a lei assegnata in via primaria comporta un mutamento della qualificazione del rapporto, risultando piuttosto elemento probatorio in favore della subordinazione e della messa a disposizione della propria opera in maniera talmente continuativa da essere chiamata a fare fronte ad esigenze varie dell'editore, come nelle emerse ipotesi di richiesta di preparare pezzi per la pagina nazionale e non solo per quella locale romana. Peraltro, che alla lavoratrice fosse attribuita in via principale la cura del settore degli spettacoli è stato confermato concordemente dai due testi escussi ( Per_1
“ADR la ricorrente si occupava inizialmente del settore musica e teatro;
poi il giornale ha cominciato a produrre inserti accompagnati al giornale, la ricorrente si occupa[va] della mobilità; successivamente di enogastronomia e poi, degli itinerari che facevano parte di una delle c.d. pagine tematiche… aveva una parte unica e una parte Pt_1
relativa alla città di Roma;
la ricorrente scriveva in caso di necessità anche per la pagina nazionale sempre in tema di spettacolo”; Fiorini “La ric.te collaborava con la pagina degli spettacoli di Roma prevalentemente e qualche volta anche per la pagina nazionale”).
Pag. 8 di 15 Scarsamente significativi risultano, inoltre, i periodi di assenza di produzione indicati dalla società, atteso che non solo essi di frequente riguardano intervalli di pochissimi giorni, ma anche perché la produzione documentale della non pare avere la CP_1
pretesa di documentare ogni singolo apporto dato al giornale, quanto piuttosto di comprovare la continuità e continuatività del rapporto nel corso del lungo arco temporale nel quale esso si è sviluppato.
Tanto, paradossalmente, trova conferma nelle ulteriori affermazioni della società, che dimostrano che la ebbe a curare continuativamente inserti settimanali o mensili CP_1
in un protratto lasso di tempo che abbraccia certamente
• gli anni 2007-08, con l'inserto settimanale denominato “Movida”
• gli anni 2009-11, con l'inserto mensile denominato “Go”
• gli anni 2011-13, con la rubrica settimanale denominata “Mercatini”
• gli anni 2013-19, con la rubrica settimanale denominata “Itinerari”.
Nemmeno era indispensabile che la fosse l'unica giornalista cui era demandata CP_1
la produzione di pezzi nel settore dello spettacolo o della cultura più in generale, in quanto la nozione di collaborazione fissa non richiede una tale esclusività di competenza, necessitando solamente che il rapporto si sviluppi secondo i criteri in precedenza tratteggiati, in disparte il rilievo che ha mancato di dimostrare che i soggetti Parte_1
indicati nominativamente abbiano continuativamente prodotto pezzi nel settore cultura e spettacoli dell'ambito territoriale di Roma, che costituiva, come già rilevato, il settore di principale attribuzione della lavoratrice.
Risulta dunque irrilevante la sottoscrizione nel tempo di contratti di collaborazione, in quanto nella realtà dei fatti il rapporto si è in effetti svolto secondo i tratti della subordinazione. Si leggano ancora le deposizioni dei testi e nel punto in Per_1 Per_2 cui descrivono una sottoposizione all'approvazione del Capo-servizio, sia preventiva in fase di proposta degli argomenti da trattare, sia successiva alla predisposizione della bozza dell'articolo ( “la ricorrente proponeva delle idee o faceva proposte sui Per_1
pezzi. Le proposte venivano esaminate dai capi, quindi, io ero il suo capo per cui in sede di riunione portavo le varie proposte dei collaboratori, già precedentemente scremate…la ricorrente veniva chiamata [al]l'esito della riunione di redazione per la realizzazione del pezzo sulla base delle indicazioni emerse in sede di riunione;
poi [il]
Pag. 9 di 15 pezzo, veniva sottoposta a me per un controllo e successivamente io lo impaginavo [e] lo sottoponevo al direttore insieme a tutte le altre pagine… io fornivo indicazioni alla ricorrente di taglio lunghezza e tempi di consegna;
così come agli altri collaboratori”;
“La ric.te per tutto il periodo, proponeva degli articoli ai vari capi servizio, i Per_2
quali decidevano se la proposta poteva interessare;
quindi se pubblicare o meno
l'articolo…La ric.te proponeva il pezzo al capo servizio, la quale poteva decidere se far scrivere il pezzo, nel qual caso indicava il numero di righe da scrivere e fissava il tempo della consegna, o poteva decidere di non avere interesse. ADR Sulla base di quanto ricordo, la ric.te aveva rapporti con il capo servizio”).
Considerato che, come noto, la subordinazione in materia giornalistica assume una peculiare connotazione, emergono con evidenza
• l'inserimento stabile della nell'organizzazione aziendale del giornale e CP_1
la disponibilità alla soddisfazione delle esigenze e delle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, non trattandosi dell'assegnazione di singoli incarichi, anche se ripetuti nel tempo, bensì di un costante affidamento di nell'opera di costei e, d'altra parte, di un Parte_1
costante impegno della stessa a collaborare con la redazione, evidenziato dai contatti cadenzati, ripetuti e frequenti con la come confermati da Per_1 quest'ultima
• la sua sottoposizione a direttive di lavoro da parte del proprio diretto superiore, da individuarsi principalmente nella citata che esercitava un chiaro potere Per_1
conformativo della prestazione lavorativa resa dalla stessa alla luce CP_1 dell'assegnazione di argomenti da trattare, della loro tempistica, della approvazione o meno delle bozze di articolo predisposte
• la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e la cura di rubriche stabilmente inserite nel giornale il che conduce sia al rigetto della doglianza in esame, sia all'inaccoglibilità della richiesta di integrazione istruttoria, atteso che – come già in precedenza osservato – i due testi esaminati sono stati indicati da entrambe le parti appellanti ed è stata comunque già sentita la persona che aveva la più approfondita conoscenza delle caratteristiche del rapporto, vale a dire la più volte citata pacificamente Capo-servizio del settore. Per_1
Pag. 10 di 15 Si deve a questo punto affrontare il secondo motivo dell'appello principale, che censura la determinazione delle differenze retributive riconosciute in favore della CP_1
Come già accennato in precedenza, nella tabella dei minimi di retribuzione contenuta c.c.n.l.g. riguardo alla remunerazione del collaboratore fisso si distinguono tre diverse ipotesi: nella lettera a) rientra il collaboratore che abbia eseguito “almeno due collaborazioni al mese limitatamente agli addetti ai periodici”; nella lettera b), il collaboratore “per almeno 4 collaborazioni al mese” e nella lettera c) il collaboratore “per almeno 8 collaborazioni al mese”, cui conseguono rilevanti differenze retributive.
Nel caso di specie, come ugualmente accennato in precedenza, la documentazione degli articoli depositata dalla non aveva la pretesa di dimostrare ogni singolo e CP_1
specifico contributo arrecato a non potendosi nemmeno pretendere che Pt_1 nell'ambito di un rapporto sviluppatori in un arco temporale così lungo il lavoratore sia in grado di documentare dettagliatamente tutti gli articoli redatti.
Considerato, dunque, che già dalla documentazione in atti emerge – come del resto ammesso dalla stessa società appellante principale – che la lavoratrice ha eseguito non meno di “
6-7 collaborazioni” al mese, si deve altresì evidenziare che la teste ha Per_1 riferito che la “…era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a CP_1
2 o 3 a settimana…”, con il che si perviene a quel livello di non meno di “8 collaborazioni al mese” disciplinato dalla citata lett. c) della tabella esaminata e a quelle nove collaborazioni mensili medie allegate dalla lavoratrice.
Risultano pertanto condivisibili sul punto le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, specie se si considera che la quantificazione operata sulla base della tabella menzionata non è stata specificamente censurata dalla società – e neanche dalla lavoratrice – essendosi LE limitata a dolersi (infondatamente) del riconoscimento di 9 collaborazioni mensili. La sentenza impugnata va dunque confermata nel punto in cui ha condannato al pagamento in favore della a titolo di differenze Parte_1 CP_1 retributive per il periodo fino al 4 ottobre 2019 della somma di € 91.714,40 decurtata dell'indennità di redazione, oltre accessori di legge, ciò che implica il rigetto anche del secondo motivo dell'appello principale.
Merita invece accoglimento la terza doglianza sollevata dalla società atteso che, in mancanza di domanda riconvenzionale proposta dall' il primo giudice ha CP_2
Pag. 11 di 15 pronunciato ultra petitum quando ha condannato la parte datoriale al versamento in favore dell'istituto dei contributi previdenziali omessi, mentre avrebbe dovuto limitarsi alla condanna risarcitoria in favore della ricorrente come da conclusioni da CP_1 quest'ultima rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Resta solo da evidenziare a questo punto che sul rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla società nella memoria difensiva in primo grado si è formato il giudicato in assenza di una sua specifica impugnazione. Infatti, su tale questione il Tribunale si è espressamente pronunciato nei seguenti termini: “Innanzitutto, non merita accoglimento
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente, trattandosi di rapporto di lavoro mai stabile – anche in quanto mai regolarizzato – per cui la prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto, secondo i principi generali”.
Pertanto, la parte soccombente sul punto, vale a dire aveva l'onere di Parte_1
impugnare e censurare specificamente tale capo della sentenza, mentre si è limitata a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (si legga la pagina 32 del ricorso in appello) “le domande e le eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado, e rimaste assorbite dalla sentenza qui impugnata”, con riferimento anche a “ii) l'eccezione di prescrizione applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, il che rende non esaminabile la questione.
Sulla base di quanto esposto l'appello principale merita dunque accoglimento solo limitatamente al terzo motivo di impugnazione.
Si deve trattare a questo punto del gravame incidentale proposto dalla lavoratrice, che si duole del rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo sub D), E) e F) lamentando come spettasse al Tribunale la qualificazione della domanda presentata.
Sostiene, comunque, di avere espressamente dedotto che “l'unilaterale decisione di cessare l'utilizzo lavorativo della giornalista configura inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi derivanti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato” con la conseguenza del suo diritto al risarcimento del danno patito, costituito dalle retribuzioni non corrisposte e del suo diritto alla riadibizione in servizio.
Non era, infatti, configurabile la risoluzione per mutuo consenso (recte, dissenso), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso da parte della società.
Pag. 12 di 15 Si doleva inoltre dell'affermazione di mancanza di prova in ordine alle circostanze della cessazione del rapporto, affermando che l'istruttoria aveva confermato che ciò era dipeso da una unilaterale decisione del nuovo direttore e non certo da proprio disinteresse. Né erano ipotizzabili la nullità del rapporto eccepita da controparte, stante la sua iscrizione all'albo dei pubblicisti fin dal 2003, o l'applicazione della tutela obbligatoria, non avendo ella richiesto “…l'applicazione della L. n. 604/66, bensì l'adempimento da parte dell' degli obblighi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato”, così rivendicando il pagamento della retribuzione medio tempore maturata, indicata nella misura di € 605,07 o, in subordine, la percezione dell'indennità di preavviso, quantificata in € 4.235,49 comunque correggendo l'importo del t.f.r. – già calcolato in prime cure e riconosciuto dal primo giudice – nella minor somma di € 9.867,39
Le doglianze meritano accoglimento nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Occorre evidenziare che, come opportunamente posto in rilievo dalla spettava CP_1
(e spetta) al giudice di procedere alla qualificazione della domanda formulata dalla parte, al limite anche discostandosi dalla qualificazione espressa che la stessa abbia manifestato.
Nel caso di specie ritiene la Corte che la lavoratrice si sia limitata a dolersi dell'inadempimento contrattuale commesso dalla parte datrice nel punto in cui ha immotivatamente cessato per un verso di consentirle di eseguire le collaborazioni che le sarebbero spettate da contratto e per un altro verso, consequenziale, ha omesso di versarle la dovuta retribuzione, così richiedendo l'adozione di una tutela risarcitoria sub specie della erogazione della retribuzione che le sarebbe spettata nel caso di regolare adempimento da parte della società.
Ciò posto, osserva il collegio che la stessa LE ha dedotto di non avere unilateralmente fatto cessare il rapporto, né ha sostenuto che la si sia dimessa. Dunque, in CP_1
mancanza di licenziamento o di dimissioni e in presenza di una formale diffida datata 30 gennaio 2020 (e non contestata dalla società), che costituisce la riprova certa che il rapporto non sia cessato per dimissioni e che non sia stato integrato alcun mutuo dissenso, consegue il diritto della lavoratrice, che ha formalmente messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, alla percezione delle retribuzioni dovute, dalla data della diffida fino a quella della domanda giudiziale e ancor prima del risarcimento del
Pag. 13 di 15 danno a causa dell'inadempimento datoriale per il periodo dal 4 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, da quantificarsi nelle retribuzioni non erogate.
Atteso che nemmeno in questa circostanza ha provveduto ad una contestazione del Pt_1
quantum della retribuzione indicata dalla nella somma di € 605,07 mensili, in CP_1 tali termini l'appello incidentale da questa presentato deve essere accolto, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 4 ottobre 2019 alla data della domanda giudiziale nella misura di € 605,07 mensili, oltre accessori di legge.
Tanto chiarito, occorre solo precisare in conclusione che l'accoglimento della domanda principale proposta dalla nell'atto di gravame comporta l'automatica CP_1
caducazione del riconoscimento del t.f.r. contenuto nella sentenza di primo grado, stante la prosecuzione del rapporto.
Quanto, infine, alle spese processuali, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a carico di e in favore della in relazione ad entrambi i Parte_1 CP_1
gradi del giudizio, atteso che quest'ultima è risultata vittoriosa sulla generalità delle domande proposte. Possono, invece, essere compensate nei rapporti con l' CP_2
considerato che in favore dell'istituto non va in effetti pronunciato alcun dispositivo di condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 6 dicembre 2023 e sull'appello incidentale proposto da CP_1
con ricorso depositato il 25 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale
[...]
del lavoro di Roma n. 6011/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata o dichiara che dal 24 settembre 2001 è in atto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica con la qualifica di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l.g.;
o condanna al pagamento in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di differenze retributive per il periodo fino al 4 ottobre 2019 della somma
Pag. 14 di 15 di € 91.714,40 decurtata dell'indennità di redazione, oltre accessori di legge;
o condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
retribuzioni non corrisposte dal 4 ottobre 2019 alla data della domanda giudiziale nella misura di € 605,07 mensili, oltre accessori di legge;
o condanna al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 CP_1 per l'omesso versamento dei contributi previdenziali in misura da
[...]
determinarsi in separato giudizio;
o condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 7.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' CP_2
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Giovanni Lazzara Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Giovanni Nicola d'Amati Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
con l'avv. Maria Pia Teti CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6011/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 27 luglio 2020 adiva il Tribunale di Roma in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di essere iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 14 maggio 2003, in quello dei praticanti a far data dal 21 giugno 2015 e di aver superato in data 18 luglio 2018 l'esame per l'ammissione all'albo dei professionisti;
Pag. 1 di 15 che a partire dal 24 settembre 2001 e sino al 4 ottobre 2019 aveva lavorato alle dipendenze di come collaboratrice esterna, addetta alla realizzazione di articoli e rubriche Parte_1 per le pagine di cultura e spettacolo del quotidiano ”, sia per l'edizione locale di Pt_1
Roma, sia, in caso di necessità, per quella nazionale.
Lamentava dunque che per tutta la durata del rapporto lo stesso non fosse mai stato regolarizzato con la sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato giornalistico, nonostante l'esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti ex lege; deduceva infatti che durante il periodo indicato in ricorso aveva svolto la propria prestazione lavorativa nell'ambito del servizio di cui sopra con continuità e regolarità, rendendosi sempre disponibile nell'intervallo tra una prestazione e l'altra; precisava di avere redatto in media, ad eccezione del mese di agosto nel corso del quale il quotidiano sospendeva le pubblicazioni, circa 9 articoli al mese (per un totale complessivo di circa
1.968 articoli); specificava che l'attività lavorativa espletata in favore della convenuta era avvenuta nel rispetto ed entro i limiti delle esigenze e delle richieste dei giornalisti dipendenti del giornale;
in particolare deduceva di essere stata costantemente assoggetta al potere direttivo del Capo-servizio – responsabile delle pagine di Persona_1 cultura e spettacolo dell'edizione romana del quotidiano – o del giornalista Persona_2
(nel solo caso di assenza della , oppure dei Capi-servizio e Per_1 Controparte_3
– responsabili per i periodi di rispettiva competenza del settore cultura e Controparte_4 spettacolo dell'edizione nazionale – i quali tutti le indicavano gli argomenti da trattare, il taglio e/o la lunghezza dei rispettivi servizi e le eventuali modifiche da apportare agli articoli già redatti.
Descriveva dunque nel dettaglio le modalità, anche organizzative, alle quali doveva attenersi nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
rappresentava di aver partecipato a partire dal mese di maggio 2007 anche alla realizzazione di svariate rubriche in materia di enogastronomia, musica e moda, sempre rendendo la propria prestazione in ossequio alle indicazioni impartite dal Capo-servizio Persona_1
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo di “A) dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è instaurato e svolto, a far tempo dal 24.9.2001, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato, tuttora in essere;
B) dichiarare che per le mansioni svolte a far tempo dal 24.9.2001 la
Pag. 2 di 15 ricorrente ha diritto, anche ai sensi dell'art 36 Cost. Rep. e dell'art. 2126 c.c., al trattamento economico e normativo previsto dall'art. 2 del CNLG per il collaboratore fisso, con retribuzione da determinarsi, sulla base delle tabelle retributive allegate al contratto ed in relazione a quanto dedotto nel paragrafo III) della parte in diritto;
C) per l'effetto, condannare la convenuta, per il periodo dal 24.9.2001 al 4.10.2019, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze di retribuzione, della somma di euro 91.714,40, come da allegato conteggio analitico, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
D) dichiarare che a far data dal 4.10.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, la convenuta ha illegittimamente cessato di utilizzare l'attività lavorativa della ricorrente;
E) condannare la convenuta a riammettere in servizio la ricorrente con la qualifica ed il trattamento economico di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG con 9 collaborazioni al mese;
condannare la convenuta a corrisponderle, anche a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione relativa al periodo successivo al 4.10.2019, in misura pari ad euro 658,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
F) in subordine a quanto sub E) condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.836,40 a titolo di t.f.r. e di euro 4.609,08 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
G) condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'omesso e/o incompleto versamento dei contributi previdenziali, in misura da determinarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in ricorso;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande sul presupposto della natura autonoma del rapporto in contestazione. Negava infatti la prospettazione della ricorrente circa il suo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del preteso datore di lavoro;
contestava la continuità della prestazione e la disponibilità invocata dalla stessa ricorrente tra una prestazione e l'altra e, ancora, la dedotta responsabilità del servizio
(cultura e spettacolo); in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità/infondatezza della domanda di riammissione in servizio sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie della sola tutela obbligatoria o, tutt'al più, del regime introdotto dal d.lgs n. 23/2015.
Pag. 3 di 15 Contestava i conteggi redatti dalla parte ricorrente, deducendo l'insussistenza del diritto di credito per indennità redazionale ai sensi dell'art. 16 c.c.n.l.g.; infine, in via riconvenzionale e subordinata richiedeva che fosse accertato e dichiarato lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato costituitosi tra le parti per nullità derivante dalla mancata iscrizione della ricorrente all'albo dei giornalisti, oppure per mutuo consenso.
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni e integrato il contraddittorio con l' la causa era decisa con la sentenza n. 6011/2023, depositata il 9 giugno 2023, CP_2
che, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la sussistenza tra le parti dal 24 settembre 2001 al 4 ottobre 2019 di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con la qualifica di collaboratore fisso;
condannava la società al pagamento della somma di € 91.714,40, con la decurtazione dell'indennità di redazione ex art 16
c.c.n.l.g. e di quella di € 10.836,40 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge e al versamento dei contributi omessi o al risarcimento del relativo danno;
respingeva il ricorso nel resto e compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della società.
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 LE S.r.l. impugnava quindi la sentenza citata, censurandola sulla base dei motivi che si riassumono di seguito.
Con il primo si doleva del riconoscimento tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato con qualifica di collaboratore fisso, addebitando al primo giudice il travisamento delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali in materia.
Con il secondo lamentava l'erronea determinazione delle differenze retributive eventualmente spettanti alla per violazione dell'art. 2 del c.c.n.l.g. e dell'art. 36 CP_1
Cost. sostenendo che era rimasta del tutto indimostrata la produzione di oltre otto collaborazioni mensili da parte della lavoratrice.
Con il terzo deduceva l'erroneità della propria condanna al versamento dei contributi previdenziali, reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall' nella propria memoria di costituzione in giudizio, sulla quale il Tribunale CP_2
aveva del tutto omesso di pronunciarsi. Evidenziava, infatti, che la aveva CP_1 avanzato esclusivamente una domanda di tipo risarcitorio;
dunque, l'ente previdenziale avrebbe dovuto proporre la sua domanda nelle forme della riconvenzionale.
Riproposte tutte le domande ed eccezioni restate assorbite dalla pronuncia di primo grado con riferimento a “i) l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda avversaria diretta
Pag. 4 di 15 ad ottenere la riammissione in servizio. Applicabilità alla fattispecie in esame della sola tutela obbligatoria, in assenza dei requisiti dimensionali prescritti dalla legge (v. pp. 25
e ss.). ii) l'eccezione di prescrizione applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa (pp. 32 e ss.); iii) la domanda riconvenzionale concernente l'accertamento
e declaratoria della risoluzione del rapporto inter partes per nullità dello stesso o, in ogni caso, per mutuo consenso (pp. 37 e ss.)”, concludeva richiedendo l'accoglimento del gravame, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la richiedendo respingersi CP_1
l'appello altrui per la sua infondatezza;
impugnava a sua volta la sentenza di primo grado censurando il rigetto delle proprie domande formulate sub D), E) e F) del ricorso introduttivo.
Segnatamente, lamentava come spettasse al Tribunale al qualificazione della domanda, sostenendo comunque di avere espressamente dedotto che “l'unilaterale decisione di cessare l'utilizzo lavorativo della giornalista configura inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi derivanti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato” con la conseguenza del suo diritto al risarcimento del danno patito, costituito dalle retribuzioni non corrisposte dalla data della messa in mora e del suo diritto alla riadibizione in servizio. Non era, infatti, configurabile la risoluzione per mutuo consenso (recte, dissenso), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso da parte della società.
Si doleva inoltre dell'affermazione di mancanza di prova in ordine alle circostanze della cessazione del rapporto, affermando che l'istruttoria aveva confermato che ciò era dipeso da una unilaterale decisione del nuovo direttore e non certo da proprio disinteresse. Né erano ipotizzabili la nullità del rapporto eccepita da controparte, stante la sua iscrizione all'albo dei pubblicisti fin dal 2003, o l'applicazione della tutela obbligatoria, non avendo ella richiesto “…l'applicazione della L. n. 604/66, bensì l'adempimento da parte dell' degli obblighi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato”, così rivendicando il pagamento della retribuzione medio tempore maturata, indicata nella misura di € 605,07 o, in subordine, la percezione dell'indennità di preavviso, quantificata in € 4.235,49 comunque correggendo l'importo
Pag. 5 di 15 del t.f.r. – già calcolato in prime cure e riconosciuto dal primo giudice – nella minor somma di € 9.867,39.
Si costituiva anche l' deducendo l'infondatezza del terzo motivo del gravame CP_2
principale, atteso che la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive include sempre i correlati oneri contributivi, non richiedendosi dunque la proposizione di alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'istituto, rimettendosi alla decisione della Corte quanto alle restanti questioni controverse.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato nei sensi di cui alla seguente motivazione, mentre quello incidentale merita accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
Il primo motivo dell'impugnazione principale non merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153/1961) per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso” è necessario che vi sia continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Vi è continuità di prestazione quando, pur non essendovi una prestazione quotidiana, sia assicurato, in conformità al mandato conferito, un apporto non occasionale per soddisfare esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di cui sia stata attribuita la competenza. Per esservi vincolo di dipendenza, poi, è necessario che sia ravvisabile l'impegno del collaboratore a porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra, tenuto conto degli obblighi e degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e con riguardo alle caratteristiche del mandato conferitogli. Inoltre, al collaboratore deve essere affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti, oppure quello di compilare rubriche.
In definitiva, per aversi la responsabilità di un servizio è necessario che il giornalista risulti incaricato di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione. Può dunque ritenersi tale il mettere a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in
Pag. 6 di 15 una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento in tale prestazione da parte dell'impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Pertanto, il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della “prestazione continuativa”, della “responsabilità di un servizio” e del “vincolo di dipendenza” (cfr., per tutte, Cass. n. 11065/2014; Cass. n.
29182/2018; Cass. n. 22424/2021; Cass. n. 23275/2024).
Tanto premesso, la società si duole dell'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e valorizzati dal primo giudice nella sentenza impugnata, sia in riferimento alla documentazione prodotta dalla sia in riferimento alle CP_1
dichiarazioni rese dai due testi esaminati.
Orbene, quanto al primo profilo, la società afferma che sarebbe errata la ricostruzione nel senso della continuatività del rapporto e della messa a disposizione, altrettanto continuativa, da parte della della propria opera tra una prestazione e l'altra CP_1
evidenziando che la lavoratrice non avrebbe affatto redatto l'addotta media di 9 articoli al mese, acriticamente recepita dal Tribunale. Si sofferma dunque innanzitutto su un analitico esame dei documenti acquisiti sub n. 16, n. 17 e n. 19 concludendo che la produzione complessiva ammonterebbe a soli 1.399 pezzi, al che conseguirebbe una media mensile pari piuttosto a “
6-7 collaborazioni”. Tanto sarebbe indice del mantenimento del rapporto “nei limiti di una collaborazione coordinata e continuativa, in ragione della assoluta variabilità delle prestazioni rese dalla giornalista, tutt'altro che cadenzate nel tempo”.
Ritiene la Corte che la doglianza non colga il segno, in quanto la stessa media di “
6-7 collaborazioni” al mese affermata, o meglio ammessa, dalla società non implica in sé che il rapporto debba essere confinato nei limiti della mera collaborazione, specie se si considera che
Pag. 7 di 15 • anche quattro semplici collaborazioni mensili possono integrare ai sensi della lettera b) della tabella retributiva allegata al c.c.n.l. la collaborazione fissa, o addirittura sole due ai sensi della lettera a) della medesima tabella, limitatamente agli addetti ai periodici
• le prestazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla società, risultano “cadenzate nel tempo”, come emerge dal rilievo che – limitandocisi solo a quanto specificamente documentato – esse ammontano ad una media oscillante a non meno di 60/80 articoli annuali nel periodo dal 2001 al 2011, per poi incrementarsi attorno a non meno di un centinaio di articoli nel periodo 2012-2018 e infine diminuire, come peraltro addotto dalla stessa lavoratrice, nel 2019.
Una tale situazione ha trovato inoltre pieno conforto nelle deposizioni della teste Per_1
comune in quanto indicata anche dalla società quindi particolarmente attendibile.
Secondo la testimone, “la ricorrente era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a 2 o 3 a settimana;
ma vi erano settimane in cui non scriveva alcun pezzo, così ad agosto quando LE era chiuso per 4 a 5 settimane”.
Né la circostanza che la si sia occupata occasionalmente di materie esulanti da CP_1
quella degli spettacoli a lei assegnata in via primaria comporta un mutamento della qualificazione del rapporto, risultando piuttosto elemento probatorio in favore della subordinazione e della messa a disposizione della propria opera in maniera talmente continuativa da essere chiamata a fare fronte ad esigenze varie dell'editore, come nelle emerse ipotesi di richiesta di preparare pezzi per la pagina nazionale e non solo per quella locale romana. Peraltro, che alla lavoratrice fosse attribuita in via principale la cura del settore degli spettacoli è stato confermato concordemente dai due testi escussi ( Per_1
“ADR la ricorrente si occupava inizialmente del settore musica e teatro;
poi il giornale ha cominciato a produrre inserti accompagnati al giornale, la ricorrente si occupa[va] della mobilità; successivamente di enogastronomia e poi, degli itinerari che facevano parte di una delle c.d. pagine tematiche… aveva una parte unica e una parte Pt_1
relativa alla città di Roma;
la ricorrente scriveva in caso di necessità anche per la pagina nazionale sempre in tema di spettacolo”; Fiorini “La ric.te collaborava con la pagina degli spettacoli di Roma prevalentemente e qualche volta anche per la pagina nazionale”).
Pag. 8 di 15 Scarsamente significativi risultano, inoltre, i periodi di assenza di produzione indicati dalla società, atteso che non solo essi di frequente riguardano intervalli di pochissimi giorni, ma anche perché la produzione documentale della non pare avere la CP_1
pretesa di documentare ogni singolo apporto dato al giornale, quanto piuttosto di comprovare la continuità e continuatività del rapporto nel corso del lungo arco temporale nel quale esso si è sviluppato.
Tanto, paradossalmente, trova conferma nelle ulteriori affermazioni della società, che dimostrano che la ebbe a curare continuativamente inserti settimanali o mensili CP_1
in un protratto lasso di tempo che abbraccia certamente
• gli anni 2007-08, con l'inserto settimanale denominato “Movida”
• gli anni 2009-11, con l'inserto mensile denominato “Go”
• gli anni 2011-13, con la rubrica settimanale denominata “Mercatini”
• gli anni 2013-19, con la rubrica settimanale denominata “Itinerari”.
Nemmeno era indispensabile che la fosse l'unica giornalista cui era demandata CP_1
la produzione di pezzi nel settore dello spettacolo o della cultura più in generale, in quanto la nozione di collaborazione fissa non richiede una tale esclusività di competenza, necessitando solamente che il rapporto si sviluppi secondo i criteri in precedenza tratteggiati, in disparte il rilievo che ha mancato di dimostrare che i soggetti Parte_1
indicati nominativamente abbiano continuativamente prodotto pezzi nel settore cultura e spettacoli dell'ambito territoriale di Roma, che costituiva, come già rilevato, il settore di principale attribuzione della lavoratrice.
Risulta dunque irrilevante la sottoscrizione nel tempo di contratti di collaborazione, in quanto nella realtà dei fatti il rapporto si è in effetti svolto secondo i tratti della subordinazione. Si leggano ancora le deposizioni dei testi e nel punto in Per_1 Per_2 cui descrivono una sottoposizione all'approvazione del Capo-servizio, sia preventiva in fase di proposta degli argomenti da trattare, sia successiva alla predisposizione della bozza dell'articolo ( “la ricorrente proponeva delle idee o faceva proposte sui Per_1
pezzi. Le proposte venivano esaminate dai capi, quindi, io ero il suo capo per cui in sede di riunione portavo le varie proposte dei collaboratori, già precedentemente scremate…la ricorrente veniva chiamata [al]l'esito della riunione di redazione per la realizzazione del pezzo sulla base delle indicazioni emerse in sede di riunione;
poi [il]
Pag. 9 di 15 pezzo, veniva sottoposta a me per un controllo e successivamente io lo impaginavo [e] lo sottoponevo al direttore insieme a tutte le altre pagine… io fornivo indicazioni alla ricorrente di taglio lunghezza e tempi di consegna;
così come agli altri collaboratori”;
“La ric.te per tutto il periodo, proponeva degli articoli ai vari capi servizio, i Per_2
quali decidevano se la proposta poteva interessare;
quindi se pubblicare o meno
l'articolo…La ric.te proponeva il pezzo al capo servizio, la quale poteva decidere se far scrivere il pezzo, nel qual caso indicava il numero di righe da scrivere e fissava il tempo della consegna, o poteva decidere di non avere interesse. ADR Sulla base di quanto ricordo, la ric.te aveva rapporti con il capo servizio”).
Considerato che, come noto, la subordinazione in materia giornalistica assume una peculiare connotazione, emergono con evidenza
• l'inserimento stabile della nell'organizzazione aziendale del giornale e CP_1
la disponibilità alla soddisfazione delle esigenze e delle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, non trattandosi dell'assegnazione di singoli incarichi, anche se ripetuti nel tempo, bensì di un costante affidamento di nell'opera di costei e, d'altra parte, di un Parte_1
costante impegno della stessa a collaborare con la redazione, evidenziato dai contatti cadenzati, ripetuti e frequenti con la come confermati da Per_1 quest'ultima
• la sua sottoposizione a direttive di lavoro da parte del proprio diretto superiore, da individuarsi principalmente nella citata che esercitava un chiaro potere Per_1
conformativo della prestazione lavorativa resa dalla stessa alla luce CP_1 dell'assegnazione di argomenti da trattare, della loro tempistica, della approvazione o meno delle bozze di articolo predisposte
• la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e la cura di rubriche stabilmente inserite nel giornale il che conduce sia al rigetto della doglianza in esame, sia all'inaccoglibilità della richiesta di integrazione istruttoria, atteso che – come già in precedenza osservato – i due testi esaminati sono stati indicati da entrambe le parti appellanti ed è stata comunque già sentita la persona che aveva la più approfondita conoscenza delle caratteristiche del rapporto, vale a dire la più volte citata pacificamente Capo-servizio del settore. Per_1
Pag. 10 di 15 Si deve a questo punto affrontare il secondo motivo dell'appello principale, che censura la determinazione delle differenze retributive riconosciute in favore della CP_1
Come già accennato in precedenza, nella tabella dei minimi di retribuzione contenuta c.c.n.l.g. riguardo alla remunerazione del collaboratore fisso si distinguono tre diverse ipotesi: nella lettera a) rientra il collaboratore che abbia eseguito “almeno due collaborazioni al mese limitatamente agli addetti ai periodici”; nella lettera b), il collaboratore “per almeno 4 collaborazioni al mese” e nella lettera c) il collaboratore “per almeno 8 collaborazioni al mese”, cui conseguono rilevanti differenze retributive.
Nel caso di specie, come ugualmente accennato in precedenza, la documentazione degli articoli depositata dalla non aveva la pretesa di dimostrare ogni singolo e CP_1
specifico contributo arrecato a non potendosi nemmeno pretendere che Pt_1 nell'ambito di un rapporto sviluppatori in un arco temporale così lungo il lavoratore sia in grado di documentare dettagliatamente tutti gli articoli redatti.
Considerato, dunque, che già dalla documentazione in atti emerge – come del resto ammesso dalla stessa società appellante principale – che la lavoratrice ha eseguito non meno di “
6-7 collaborazioni” al mese, si deve altresì evidenziare che la teste ha Per_1 riferito che la “…era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a CP_1
2 o 3 a settimana…”, con il che si perviene a quel livello di non meno di “8 collaborazioni al mese” disciplinato dalla citata lett. c) della tabella esaminata e a quelle nove collaborazioni mensili medie allegate dalla lavoratrice.
Risultano pertanto condivisibili sul punto le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, specie se si considera che la quantificazione operata sulla base della tabella menzionata non è stata specificamente censurata dalla società – e neanche dalla lavoratrice – essendosi LE limitata a dolersi (infondatamente) del riconoscimento di 9 collaborazioni mensili. La sentenza impugnata va dunque confermata nel punto in cui ha condannato al pagamento in favore della a titolo di differenze Parte_1 CP_1 retributive per il periodo fino al 4 ottobre 2019 della somma di € 91.714,40 decurtata dell'indennità di redazione, oltre accessori di legge, ciò che implica il rigetto anche del secondo motivo dell'appello principale.
Merita invece accoglimento la terza doglianza sollevata dalla società atteso che, in mancanza di domanda riconvenzionale proposta dall' il primo giudice ha CP_2
Pag. 11 di 15 pronunciato ultra petitum quando ha condannato la parte datoriale al versamento in favore dell'istituto dei contributi previdenziali omessi, mentre avrebbe dovuto limitarsi alla condanna risarcitoria in favore della ricorrente come da conclusioni da CP_1 quest'ultima rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Resta solo da evidenziare a questo punto che sul rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla società nella memoria difensiva in primo grado si è formato il giudicato in assenza di una sua specifica impugnazione. Infatti, su tale questione il Tribunale si è espressamente pronunciato nei seguenti termini: “Innanzitutto, non merita accoglimento
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente, trattandosi di rapporto di lavoro mai stabile – anche in quanto mai regolarizzato – per cui la prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto, secondo i principi generali”.
Pertanto, la parte soccombente sul punto, vale a dire aveva l'onere di Parte_1
impugnare e censurare specificamente tale capo della sentenza, mentre si è limitata a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (si legga la pagina 32 del ricorso in appello) “le domande e le eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado, e rimaste assorbite dalla sentenza qui impugnata”, con riferimento anche a “ii) l'eccezione di prescrizione applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, il che rende non esaminabile la questione.
Sulla base di quanto esposto l'appello principale merita dunque accoglimento solo limitatamente al terzo motivo di impugnazione.
Si deve trattare a questo punto del gravame incidentale proposto dalla lavoratrice, che si duole del rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo sub D), E) e F) lamentando come spettasse al Tribunale la qualificazione della domanda presentata.
Sostiene, comunque, di avere espressamente dedotto che “l'unilaterale decisione di cessare l'utilizzo lavorativo della giornalista configura inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi derivanti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato” con la conseguenza del suo diritto al risarcimento del danno patito, costituito dalle retribuzioni non corrisposte e del suo diritto alla riadibizione in servizio.
Non era, infatti, configurabile la risoluzione per mutuo consenso (recte, dissenso), non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso da parte della società.
Pag. 12 di 15 Si doleva inoltre dell'affermazione di mancanza di prova in ordine alle circostanze della cessazione del rapporto, affermando che l'istruttoria aveva confermato che ciò era dipeso da una unilaterale decisione del nuovo direttore e non certo da proprio disinteresse. Né erano ipotizzabili la nullità del rapporto eccepita da controparte, stante la sua iscrizione all'albo dei pubblicisti fin dal 2003, o l'applicazione della tutela obbligatoria, non avendo ella richiesto “…l'applicazione della L. n. 604/66, bensì l'adempimento da parte dell' degli obblighi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato”, così rivendicando il pagamento della retribuzione medio tempore maturata, indicata nella misura di € 605,07 o, in subordine, la percezione dell'indennità di preavviso, quantificata in € 4.235,49 comunque correggendo l'importo del t.f.r. – già calcolato in prime cure e riconosciuto dal primo giudice – nella minor somma di € 9.867,39
Le doglianze meritano accoglimento nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Occorre evidenziare che, come opportunamente posto in rilievo dalla spettava CP_1
(e spetta) al giudice di procedere alla qualificazione della domanda formulata dalla parte, al limite anche discostandosi dalla qualificazione espressa che la stessa abbia manifestato.
Nel caso di specie ritiene la Corte che la lavoratrice si sia limitata a dolersi dell'inadempimento contrattuale commesso dalla parte datrice nel punto in cui ha immotivatamente cessato per un verso di consentirle di eseguire le collaborazioni che le sarebbero spettate da contratto e per un altro verso, consequenziale, ha omesso di versarle la dovuta retribuzione, così richiedendo l'adozione di una tutela risarcitoria sub specie della erogazione della retribuzione che le sarebbe spettata nel caso di regolare adempimento da parte della società.
Ciò posto, osserva il collegio che la stessa LE ha dedotto di non avere unilateralmente fatto cessare il rapporto, né ha sostenuto che la si sia dimessa. Dunque, in CP_1
mancanza di licenziamento o di dimissioni e in presenza di una formale diffida datata 30 gennaio 2020 (e non contestata dalla società), che costituisce la riprova certa che il rapporto non sia cessato per dimissioni e che non sia stato integrato alcun mutuo dissenso, consegue il diritto della lavoratrice, che ha formalmente messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, alla percezione delle retribuzioni dovute, dalla data della diffida fino a quella della domanda giudiziale e ancor prima del risarcimento del
Pag. 13 di 15 danno a causa dell'inadempimento datoriale per il periodo dal 4 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, da quantificarsi nelle retribuzioni non erogate.
Atteso che nemmeno in questa circostanza ha provveduto ad una contestazione del Pt_1
quantum della retribuzione indicata dalla nella somma di € 605,07 mensili, in CP_1 tali termini l'appello incidentale da questa presentato deve essere accolto, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 4 ottobre 2019 alla data della domanda giudiziale nella misura di € 605,07 mensili, oltre accessori di legge.
Tanto chiarito, occorre solo precisare in conclusione che l'accoglimento della domanda principale proposta dalla nell'atto di gravame comporta l'automatica CP_1
caducazione del riconoscimento del t.f.r. contenuto nella sentenza di primo grado, stante la prosecuzione del rapporto.
Quanto, infine, alle spese processuali, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a carico di e in favore della in relazione ad entrambi i Parte_1 CP_1
gradi del giudizio, atteso che quest'ultima è risultata vittoriosa sulla generalità delle domande proposte. Possono, invece, essere compensate nei rapporti con l' CP_2
considerato che in favore dell'istituto non va in effetti pronunciato alcun dispositivo di condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 6 dicembre 2023 e sull'appello incidentale proposto da CP_1
con ricorso depositato il 25 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale
[...]
del lavoro di Roma n. 6011/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata o dichiara che dal 24 settembre 2001 è in atto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica con la qualifica di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l.g.;
o condanna al pagamento in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di differenze retributive per il periodo fino al 4 ottobre 2019 della somma
Pag. 14 di 15 di € 91.714,40 decurtata dell'indennità di redazione, oltre accessori di legge;
o condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
retribuzioni non corrisposte dal 4 ottobre 2019 alla data della domanda giudiziale nella misura di € 605,07 mensili, oltre accessori di legge;
o condanna al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 CP_1 per l'omesso versamento dei contributi previdenziali in misura da
[...]
determinarsi in separato giudizio;
o condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 7.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' CP_2
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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