CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1168/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 2.12.2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.2.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Orlando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (00185) Viale dell'Università 11 con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ed al numero fax: 06.43417783; Email_1
Appellante
E
1 sedente in Roma, Via Fontanesi n. 24, C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente del CdA e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, IG. elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, alla Via ZIo n. 25 presso lo studio degli
Avv.ti Simone Agrofoglio (CF.: – PEC: C.F._2
) e Claudia Serlupi Email_2
ZI (C.F.: – PEC: C.F._3
), dai quali è Email_3 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, con dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax
066868769 oppure al seguente indirizzo e-mail:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9200/2021 depositata il 9.11.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza di una discriminazione ai danni della IG.ra , in ragione del suo stato di gravidanza Parte_1
e/o del sesso, consistita nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della
[...]
. Controparte_2
2. Per l'effetto rimuovere gli effetti della suddetta discriminazione e conseguentemente condannare la convenuta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di somministrazione (29/02/2020) o dalla diversa data ritenuta di giustizia con inquadramento, orario e retribuzione da ultimo riconosciuti;
ordinare alla convenuta
l'assunzione e la riammissione in servizio della ricorrente alle condizioni
2 di cui alle premesse;
condannare la convenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data della assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della discriminazione.
3. In subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari alle retribuzioni perse dalla data di scadenza del contratto (o dalla data di messa in mora o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro.
4. In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta alla tutela risarcitoria che verrà ritenuta di giustizia in favore della ricorrente eventualmente anche con ricorso alla quantificazione in via equitativa.
5. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto ammissibile il rito di cui al D. Lgs. 198/2006, accogliere, previo mutamento del rito, le conclusioni di cui ai punti precedenti, con
i provvedimenti e le modalità di cui al rito ordinario del processo del lavoro o con il diverso rito ritenuto applicabile.
6. Rivalutazione ed interessi come per legge.
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore dell'Avvocato costituito che si dichiara antistatario, oltre a spese generali al 15% in riforma della sentenza di primo grado”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del
Lavoro, respingere l'avverso ricorso in appello depositato dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9200/2021 pubblicata il 9 novembre 2021, all'esito del procedimento R.g.n. 15347/2021, non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, Parte_1 ha adito il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, convenendo in giudizio la società e deducendo: Controparte_1
- di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, dal
7.8.2019 al 30.8.2019, prorogato più volte sino al 29.2.2020, a scopo di somministrazione con e di aver prestato la propria Controparte_3 attività professionale in favore della società convenuta CP_1
(utilizzatrice) in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato tra la stessa Roma e la Controparte_3
- di aver sempre svolto le proprie mansioni di autista di autobus di linea presso l'autorimessa Maglianella;
- che tutti gli altri dipendenti incardinati presso la suddetta rimessa in forza di contratti di somministrazione e con le sue medesime mansioni oltre che inquadramento, sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_1
- che in data 30.1.2020 la ricorrente comunicava all'azienda convenuta l'inizio di un periodo di gravidanza a rischio, restando in aspettativa per maternità fino alla fine del contratto (29.2.2020);
- che il mancato rinnovo del contratto di somministrazione e la mancata assunzione in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al pari dei suoi colleghi, costituiva condotta discriminatoria in ragione dello stato di gravidanza.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento della condotta discriminatoria del datore di lavoro, la rimozione degli effetti, la condanna della società convenuta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oltre che al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data di assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della
4 discriminazione;
in subordine la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni perse dalla data di scadenza del contratto (o dalla data di messa in mora o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la contestando quanto ex Controparte_4 adverso dedotto e prodotto, insistendo per l'infondatezza del ricorso avversario.
In particolare, la società appellata ha rappresentato di essere aggiudicataria dell'appalto per il servizio di trasporto pubblico urbano indetto da inizialmente con data di scadenza al 2018 e CP_5 successivamente prorogato sino al 31.12.2021 e di aver svolto le suddette attività avvalendosi anche di personale in somministrazione tramite la società richiedendo a questa quale unici Controparte_3 requisiti per lo svolgimento della mansione di “operatore in somministrazione” il possesso della patente di guida di tipo D, della
Carta di Qualificazione del Conducente e l'assenza di carichi penali pendenti, senza compiere alcuna discriminazione di genere tra i lavoratori somministrati.
Ancora, la società ha allegato di aver assunto alle proprie dipendenze
- in forza di criteri esclusivamente meritocratici - il 50% delle donne che avevano lavorato precedentemente in regime di somministrazione e che, inoltre, la ricorrente aveva inviato la comunicazione relativa al proprio stato di gravidanza alla sola senza informare Controparte_3
CP_1
Il Tribunale, a seguito di istruzione documentale, ha respinto il ricorso.
Il giudice di prime cure, accertata la liceità e la regolarità della somministrazione de qua ha affermato l'infondatezza di qualsivoglia pretesa della lavoratrice alla costituzione del rapporto di lavoro presso la società utilizzatrice, in ragione della mancanza di normativa che sancisca tale diritto.
5 A seguire, il giudice ha escluso la presenza di qualsiasi forma di discriminazione ad opera della Società, avendo ritenuto provato che, su 253 lavoratori somministrati, nel triennio 2019-2021 sono stati 131
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e che le otto Cont lavoratrici assunte da in detto periodo corrispondono al 50% delle donne che, in precedenza, avevano prestato la propria attività lavorativa mediante contratto di somministrazione presso la società in oggetto.
Con ricorso depositato in data 9.5.2022, ha proposto appello
[...]
, in forza di nove motivi di appello: Pt_1
I) “In ordine all'erronea esclusione dell'esistenza di una norma che fondi il diritto a pretendere la costituzione di un rapporto di lavoro presso l'utilizzatrice.”
II) “In ordine alla erronea esclusione di qualsiasi forma di discriminazione.”
III) “In ordine alla erronea esclusione di qualsiasi forma di discriminazione.”
IV) “In ordine alla discriminazione avvenuta nell'intera azienda.”
V) “In ordine alla discriminazione in ragione del sesso con riguardo ai lavoratori somministrati.”
VI) “In ordine alla discriminazione in ragione del sesso con riguardo ai lavoratori assunti direttamente dalla CP_1
VII) “In ordine agli oneri probatori”.
VIII) “In ordine al possesso dei requisiti di assunzione da parte delle lavoratrici donne”.
IX) “In ordine allo stato di gravidanza della ricorrente”.
Ha resistito al gravame la società contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto ed eccepito, rilevando la logicità della ricostruzione operata dal primo giudice.
6 In particolare, l'appellata ha rimarcato l'assenza di una normativa a sostegno della pretesa di controparte all'assunzione con contratto a tempo indeterminato oltre che l'assenza di profili di discriminazione nelle determinazioni societarie relative all'assunzione di personale.
A tal fine la società ha ribadito l'assenza di autonomia funzionale dei singoli depositi, dovendosi quindi valutare le assunzioni operate non sul singolo deposito ma sull'intera azienda, sottolineando inoltre che la società abbia provveduto ad assumere con contratto di lavoro subordinato anche talune lavoratrici, la cui minor misura raffrontata ai lavoratori di sesso maschile è riconducibile al minor numero di candidate per quel profilo professionale.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui sarebbe stata esclusa l'esistenza di una norma idonea a fondare il potere del giudice di rimuovere gli effetti discriminatori posti in essere dal datore di lavoro;
lamenta inoltre la carenza di motivazione rispetto alla domanda di condanna del datore al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande dalla data di assunzione che si sarebbe realizzata in assenza di discriminazione.
Inoltre, l'appellante sostiene che siano state del tutto ignorate le domande subordinate di tipo risarcitorio formulate in ricorso per le denegata ipotesi in cui si fosse escluso il diritto alla riammissione in servizio.
1.1. Sotto il primo profilo, non coglie nel segno la doglianza mossa all'asserita esclusione da parte del giudice dell'esistenza di una norma
7 idonea a fondare il proprio potere di rimozione degli effetti discriminatori della condotta datoriale.
A ben vedere, difatti, il giudice di prime cure ha piuttosto – e correttamente – escluso l'esistenza di una norma che riconosca il diritto del lavoratore lecitamente somministrato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.
Difatti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 31 comma 3 del d.lgs.
81/2015, “I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore”, questo affinché possano indicare all'utilizzatore il proprio interessamento alla posizione aperta, senza – pertanto – alcuna configurabilità di una pretesa azionabile in giudizio dal datore di lavoro.
Ancora, oltre che alcun obbligo legislativo, non è dato ravvisare neppur alcun impegno contrattualmente assunto dalla stessa in CP_1 ordine all'assunzione dei lavoratori somministrati, ben potendo la società – in qualità di privato datore di lavoro - avrebbe potuto individuare lavoratori da assumere anche al di fuori del gruppo dei lavoratori in somministrazione.
1.2. Proseguendo, è dunque agevole comprendere come in ordine alle domande risarcitorie non vi sia stata pronunzia da parte del giudice di prime cure, mancandone l'indefettibile presupposto di una illecita condotta datoriale.
1.3. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di gravame,
l'appellante censura le statuizioni del primo giudice per aver questi erroneamente escluso qualsiasi forma di discriminazione (motivo n.2 del ricorso in appello).
2.1. In particolare, la parte lamenta: l'omessa valutazione del giudice dell'avvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato di
8 soli uomini nel deposito di riferimento (motivo n.3 del ricorso in appello) e di sole otto lavoratrici nell'intera società (motivo CP_1
n. 6 del ricorso in appello); che, comunque, il dato dell'assunzione del
50% delle lavoratrici precedentemente somministrate non prova di per sé la mancanza di discriminazione in ragione dell'esiguo numero delle assunzioni femminili sul totale delle assunzioni (motivo n. 4 del ricorso in appello) e che, inoltre, risulterebbero inficiate da condotta datoriale discriminatoria anche le somministrazioni a monte (motivo n. 5 del ricorso);
2.2. Premesso e fermo quanto esposto sub paragrafo n.1, si ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso la presenza di condotte discriminatorie ad opera di Controparte_1
2.3. Quanto alla asserita discriminatorietà delle somministrazioni a monte (motivo n.5 dell'appello), il Tribunale ha correttamente escluso profili di illiceità nella condotta di CP_1
Ciò anzitutto in ragione del fatto che, nei contratti stipulati dai lavoratori, le parti contrattuali risultano essere, da un lato, il lavoratore e, dall'altro, la società somministratrice . Controparte_3
Ne consegue che eventuali censure relative ai criteri di selezione originaria dei lavoratori con cui sono stati stipulati i contratti di lavoro subordinato dovrebbero essere rivolte, in via principale, proprio alla quale soggetto titolare del rapporto di lavoro e della CP_3 scelta delle assunzioni dei lavoratori da somministrare e non nei confronti della società utilizzatrice.
2.4. A seguire, il Tribunale ha correttamente valutato l'impatto del genere sulle assunzioni operate complessivamente da senza CP_1 tener conto delle vicende dei singoli depositi di autobus: invero, la società ha stipulato tutti i contratti di lavoro senza che nei documenti contrattuali o negli atti aziendali sia emersa alcuna distinzione tra i diversi depositi che costituiscono mere articolazioni della medesima struttura aziendale.
9 Il deposito di assegnazione assume rilievo soltanto organizzativo e funzionale, in quanto individua il luogo in cui il lavoratore presta la propria attività, ma non incide sul rapporto di lavoro in senso giuridico.
Di conseguenza, ai fini dell'analisi di eventuali disparità di trattamento o comportamenti discriminatori, non è corretto prendere come riferimento il singolo deposito, bensì l'intero complesso aziendale, riconducibile ad un unico datore di lavoro che adotta che adotta in manera unitaria le politiche contrattuali e organizzative applicabili a tutto il personale.
2.6. A seguire, per quel che riguarda la valutazione sulla portata discriminatoria delle assunzioni operate complessivamente da CP_1
la società appellata ha fornito adeguata prova dell'assunzione con
[...] contratto di lavoro subordinato del 50% del personale femminile precedentemente in forze con contratto di somministrazione.
Giova inoltre ribadire come, dall'istruttoria documentale, emerga in maniera chiara che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, abbia effettivamente proceduto all'assunzione di CP_1 soli 151 lavoratori (uomini) sui 253 inizialmente impiegati in somministrazione. Ne consegue che anche un numero significativo di lavoratori di sesso maschile non è stato assunto, il che priva di fondamento l'assunto secondo cui la mancata stabilizzazione dei lavoratori deriverebbe da una discriminazione basata sul genere. Tale evidenza suggerisce, piuttosto, che la differenza nel tasso di assunzione non possa essere imputata automaticamente al sesso dei lavoratori, ma rifletta scelte gestionali e quantitative indipendenti dal criterio di genere.
Non può poi avere spazio la rimostranza secondo cui tale 50% si tradurrebbe nell'assunzione di sole otto lavoratrici donne.
Se la correttezza di conteggio è difatti indubbia, altrettanto vero è che la valutazione deve operarsi – così come correttamente fatto dal
Tribunale – sulla portata in percentuale delle assunzioni, dal momento
10 che la circostanza dell'assunzione di sole otto unità discende unicamente dalla percentuale di donne somministrate rispetto agli uomini, della cui non discriminatorietà si è già trattato al precedente paragrafo 2.4.
2.7. Pertanto, i motivi due, tre, quattro, cinque e sei del ricorso devono essere respinti.
3. Con il settimo motivo di appello la parte impugna la sentenza di primo grado in quanto la società appellata non avrebbe assolto al proprio onere probatorio relativo all'impiego di criteri non discriminatori nella scelta dei lavoratori da assumere.
3.1. Occorre in tal sede ribadire come la società utilizzatrice non abbia alcun obbligo legale di procedere all'assunzione in forza di contratto di lavoro subordinato dei lavoratori somministrati.
Nel caso in esame, inoltre, non è dato ravvisare alcun impegno assunto dall'appellata sul punto (profilo già esaminato nel paragrafo 1 di cui alla presente motivazione).
Pertanto, gioco-forza occorre escludere che la stessa società, laddove spontaneamente si sia determinata ad assumere i medesimi, potesse considerarsi tenuta all'osservanza di criteri nell'individuazione dei medesimi.
Quindi, non essendo la società tenuta a seguire dei criteri di selezione, tantomeno pare possibile sostenere che la stessa fosse portatrice dell'onere di allegare i medesimi e provarne la non discriminatorietà in giudizio.
Per di più, la società in epigrafe ha pure indicato di aver operato tale scelta in forza del pregnante criterio meritocratico, che trattandosi di lavoro subordinato nel settore privato pare sottratto al sindacato del giudice.
3.2. Pertanto, anche il settimo motivo di appello deve essere rigettato.
11 4. Con l'ottavo motivo di appello l'appellante contesta la scelta di CP_1 di aver proceduto all'assunzione di sole 8 lavoratrici delle 16
[...] precedentemente somministrate.
4.1. Si è già avuto modo di motivare circa la libertà di valutazione della società utilizzatrici anzitutto sull'an delle assunzioni e quindi, conseguentemente, sulla scelta dei criteri di individuazione. Si rimanda sul punto alla motivazione di cui al paragrafo 3.1.
5. Con il nono motivo del ricorso, l'appellante lamenta la natura discriminatoria della propria mancata assunzione, in quanto tale scelta di si spiegherebbe in forza della conoscenza dello stato di CP_1 gravidanza della lavoratrice.
5.1. A tal proposito preme evidenziare, ai fini di un'esatta ricostruzione ei fatti che – ferma restando ogni valutazione sulla dedotta operatività sul piano oggettivo della tutela accordata dal d.lgs. 19872006 - come l'informativa sullo stato di gravidanza sia stata inoltrata dalla lavoratrice alla sola società di somministrazione Controparte_3 sicché, quanto meno sul piano soggettivo, tale elemento non ha potuto incidere sulla scelta del personale da assumere, non essendo provato che la circostanza fosse a conoscenza di CP_1
Stante la già affermata assenza di qualsivoglia obbligo – legale o pattizio – di circa l'assunzione di lavoratori tra coloro che CP_1 erano precedentemente somministrati alla medesima e a fortiori
l'assenza di vincoli sui criteri cui attenersi nella scelta dei medesimi, giova precisare come parte appellante non abbia offerto a tal proposito alcuna prova, risultando pertanto l'allegazione priva delle necessarie evidenze.
6. Appare utile, da ultimo, precisare che il Collegio non ignora il precedente (sentenza CdA Roma, n. 573/2023), prodotto e depositato dal difensore di parte appellante nel corso dell'udienza del 18.11.2025
– dove era stata ritenuta sussistente la discriminatorietà della condotta
12 datoriale -, essendo stato emesso da questo stesso collegio, sia pure in composizione parzialmente diversa.
Occorre, invero, dare conto delle differenze che intercorrono tra il caso di specie e la controversia richiamata dalla lavoratrice che inducono a giungere a diverse conclusioni.
Nel caso richiamato, la sopravvenuta Società Italia Trasporto Aereo
s.p.a. (ITA Airways) aveva concluso con le rappresentanze sindacali un accordo in data 2.12.2021 in ordine all' “Acquisizione Asset e sviluppo occupazionale in ITA”, con il quale la prima si impegnava - nell'ambito del complessivo processo di selezione dell'organico ad assumere le risorse necessarie a completare l'organico previsto dal Piano anche individuandole tra le candidature all'assunzione presentate dai dipendenti di in amministrazione straordinaria, sul CP_6 presupposto che tale bacino di riferimento fosse dotato delle necessarie competenze e specificità richieste da parte datoriale.
Pertanto, nella vicenda richiamata si era obbligata a CP_7 prendere in esame, peraltro nell'ambito di una procedura selettiva, le candidature dei lavoratori precedentemente impiegati.
Si aggiunga, a sottolineare la differenza fra le due vicende processuali, il fatto che nel caso riguardante ITA, la società aveva specificamente motivato l'esclusione delle lavoratrici assumendo l'insussistenza/scadenza di certificazioni necessarie per o svolgimento del servizio, circostanze rivelatesi prive di fondamento all'esito dell'istruttoria, sicché a fronte dell'impegno assunto e dell'inconsistenza di ulteriori cause ostative - e sulla base delle ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento richiamato - il rifiuto all'assunzione è stato ritenuto di natura discriminatoria.
Nel caso portato ora all'attenzione di questa Corte, invece, non è dato rilevare l'assunzione di alcun impegno, né legale né contrattuale, in capo a circa l'individuazione del “bacino di lavoratori” cui CP_1 fare riferimento per procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro,
13 per cui devono ribadirsi le considerazioni espresse sub paragrafo n. 3 della presente sentenza.
7. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
8. Le spese di lite del grado sono interamente compensate tra le parti, presentando la controversia profili di particolare complessità connessi all'applicazione del d.lgs. n. 198/2006 in tema di discriminazione nell'accesso al lavoro, caratterizzata da un'evoluzione interpretativa non pienamente consolidata e da un accertamento probatorio di particolare difficoltà che inducono a ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste, ai fini della compensazione, dall'art. 92
c.p.c.
9. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello,
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1168/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 2.12.2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.2.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Orlando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (00185) Viale dell'Università 11 con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ed al numero fax: 06.43417783; Email_1
Appellante
E
1 sedente in Roma, Via Fontanesi n. 24, C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente del CdA e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, IG. elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, alla Via ZIo n. 25 presso lo studio degli
Avv.ti Simone Agrofoglio (CF.: – PEC: C.F._2
) e Claudia Serlupi Email_2
ZI (C.F.: – PEC: C.F._3
), dai quali è Email_3 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, con dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax
066868769 oppure al seguente indirizzo e-mail:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9200/2021 depositata il 9.11.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza di una discriminazione ai danni della IG.ra , in ragione del suo stato di gravidanza Parte_1
e/o del sesso, consistita nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della
[...]
. Controparte_2
2. Per l'effetto rimuovere gli effetti della suddetta discriminazione e conseguentemente condannare la convenuta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di somministrazione (29/02/2020) o dalla diversa data ritenuta di giustizia con inquadramento, orario e retribuzione da ultimo riconosciuti;
ordinare alla convenuta
l'assunzione e la riammissione in servizio della ricorrente alle condizioni
2 di cui alle premesse;
condannare la convenuta al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data della assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della discriminazione.
3. In subordine, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari alle retribuzioni perse dalla data di scadenza del contratto (o dalla data di messa in mora o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro.
4. In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta alla tutela risarcitoria che verrà ritenuta di giustizia in favore della ricorrente eventualmente anche con ricorso alla quantificazione in via equitativa.
5. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto ammissibile il rito di cui al D. Lgs. 198/2006, accogliere, previo mutamento del rito, le conclusioni di cui ai punti precedenti, con
i provvedimenti e le modalità di cui al rito ordinario del processo del lavoro o con il diverso rito ritenuto applicabile.
6. Rivalutazione ed interessi come per legge.
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore dell'Avvocato costituito che si dichiara antistatario, oltre a spese generali al 15% in riforma della sentenza di primo grado”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del
Lavoro, respingere l'avverso ricorso in appello depositato dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9200/2021 pubblicata il 9 novembre 2021, all'esito del procedimento R.g.n. 15347/2021, non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, Parte_1 ha adito il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, convenendo in giudizio la società e deducendo: Controparte_1
- di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, dal
7.8.2019 al 30.8.2019, prorogato più volte sino al 29.2.2020, a scopo di somministrazione con e di aver prestato la propria Controparte_3 attività professionale in favore della società convenuta CP_1
(utilizzatrice) in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato tra la stessa Roma e la Controparte_3
- di aver sempre svolto le proprie mansioni di autista di autobus di linea presso l'autorimessa Maglianella;
- che tutti gli altri dipendenti incardinati presso la suddetta rimessa in forza di contratti di somministrazione e con le sue medesime mansioni oltre che inquadramento, sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_1
- che in data 30.1.2020 la ricorrente comunicava all'azienda convenuta l'inizio di un periodo di gravidanza a rischio, restando in aspettativa per maternità fino alla fine del contratto (29.2.2020);
- che il mancato rinnovo del contratto di somministrazione e la mancata assunzione in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al pari dei suoi colleghi, costituiva condotta discriminatoria in ragione dello stato di gravidanza.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento della condotta discriminatoria del datore di lavoro, la rimozione degli effetti, la condanna della società convenuta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oltre che al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data di assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della
4 discriminazione;
in subordine la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni perse dalla data di scadenza del contratto (o dalla data di messa in mora o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la contestando quanto ex Controparte_4 adverso dedotto e prodotto, insistendo per l'infondatezza del ricorso avversario.
In particolare, la società appellata ha rappresentato di essere aggiudicataria dell'appalto per il servizio di trasporto pubblico urbano indetto da inizialmente con data di scadenza al 2018 e CP_5 successivamente prorogato sino al 31.12.2021 e di aver svolto le suddette attività avvalendosi anche di personale in somministrazione tramite la società richiedendo a questa quale unici Controparte_3 requisiti per lo svolgimento della mansione di “operatore in somministrazione” il possesso della patente di guida di tipo D, della
Carta di Qualificazione del Conducente e l'assenza di carichi penali pendenti, senza compiere alcuna discriminazione di genere tra i lavoratori somministrati.
Ancora, la società ha allegato di aver assunto alle proprie dipendenze
- in forza di criteri esclusivamente meritocratici - il 50% delle donne che avevano lavorato precedentemente in regime di somministrazione e che, inoltre, la ricorrente aveva inviato la comunicazione relativa al proprio stato di gravidanza alla sola senza informare Controparte_3
CP_1
Il Tribunale, a seguito di istruzione documentale, ha respinto il ricorso.
Il giudice di prime cure, accertata la liceità e la regolarità della somministrazione de qua ha affermato l'infondatezza di qualsivoglia pretesa della lavoratrice alla costituzione del rapporto di lavoro presso la società utilizzatrice, in ragione della mancanza di normativa che sancisca tale diritto.
5 A seguire, il giudice ha escluso la presenza di qualsiasi forma di discriminazione ad opera della Società, avendo ritenuto provato che, su 253 lavoratori somministrati, nel triennio 2019-2021 sono stati 131
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e che le otto Cont lavoratrici assunte da in detto periodo corrispondono al 50% delle donne che, in precedenza, avevano prestato la propria attività lavorativa mediante contratto di somministrazione presso la società in oggetto.
Con ricorso depositato in data 9.5.2022, ha proposto appello
[...]
, in forza di nove motivi di appello: Pt_1
I) “In ordine all'erronea esclusione dell'esistenza di una norma che fondi il diritto a pretendere la costituzione di un rapporto di lavoro presso l'utilizzatrice.”
II) “In ordine alla erronea esclusione di qualsiasi forma di discriminazione.”
III) “In ordine alla erronea esclusione di qualsiasi forma di discriminazione.”
IV) “In ordine alla discriminazione avvenuta nell'intera azienda.”
V) “In ordine alla discriminazione in ragione del sesso con riguardo ai lavoratori somministrati.”
VI) “In ordine alla discriminazione in ragione del sesso con riguardo ai lavoratori assunti direttamente dalla CP_1
VII) “In ordine agli oneri probatori”.
VIII) “In ordine al possesso dei requisiti di assunzione da parte delle lavoratrici donne”.
IX) “In ordine allo stato di gravidanza della ricorrente”.
Ha resistito al gravame la società contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto ed eccepito, rilevando la logicità della ricostruzione operata dal primo giudice.
6 In particolare, l'appellata ha rimarcato l'assenza di una normativa a sostegno della pretesa di controparte all'assunzione con contratto a tempo indeterminato oltre che l'assenza di profili di discriminazione nelle determinazioni societarie relative all'assunzione di personale.
A tal fine la società ha ribadito l'assenza di autonomia funzionale dei singoli depositi, dovendosi quindi valutare le assunzioni operate non sul singolo deposito ma sull'intera azienda, sottolineando inoltre che la società abbia provveduto ad assumere con contratto di lavoro subordinato anche talune lavoratrici, la cui minor misura raffrontata ai lavoratori di sesso maschile è riconducibile al minor numero di candidate per quel profilo professionale.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui sarebbe stata esclusa l'esistenza di una norma idonea a fondare il potere del giudice di rimuovere gli effetti discriminatori posti in essere dal datore di lavoro;
lamenta inoltre la carenza di motivazione rispetto alla domanda di condanna del datore al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e maturande dalla data di assunzione che si sarebbe realizzata in assenza di discriminazione.
Inoltre, l'appellante sostiene che siano state del tutto ignorate le domande subordinate di tipo risarcitorio formulate in ricorso per le denegata ipotesi in cui si fosse escluso il diritto alla riammissione in servizio.
1.1. Sotto il primo profilo, non coglie nel segno la doglianza mossa all'asserita esclusione da parte del giudice dell'esistenza di una norma
7 idonea a fondare il proprio potere di rimozione degli effetti discriminatori della condotta datoriale.
A ben vedere, difatti, il giudice di prime cure ha piuttosto – e correttamente – escluso l'esistenza di una norma che riconosca il diritto del lavoratore lecitamente somministrato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.
Difatti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 31 comma 3 del d.lgs.
81/2015, “I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore”, questo affinché possano indicare all'utilizzatore il proprio interessamento alla posizione aperta, senza – pertanto – alcuna configurabilità di una pretesa azionabile in giudizio dal datore di lavoro.
Ancora, oltre che alcun obbligo legislativo, non è dato ravvisare neppur alcun impegno contrattualmente assunto dalla stessa in CP_1 ordine all'assunzione dei lavoratori somministrati, ben potendo la società – in qualità di privato datore di lavoro - avrebbe potuto individuare lavoratori da assumere anche al di fuori del gruppo dei lavoratori in somministrazione.
1.2. Proseguendo, è dunque agevole comprendere come in ordine alle domande risarcitorie non vi sia stata pronunzia da parte del giudice di prime cure, mancandone l'indefettibile presupposto di una illecita condotta datoriale.
1.3. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di gravame,
l'appellante censura le statuizioni del primo giudice per aver questi erroneamente escluso qualsiasi forma di discriminazione (motivo n.2 del ricorso in appello).
2.1. In particolare, la parte lamenta: l'omessa valutazione del giudice dell'avvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato di
8 soli uomini nel deposito di riferimento (motivo n.3 del ricorso in appello) e di sole otto lavoratrici nell'intera società (motivo CP_1
n. 6 del ricorso in appello); che, comunque, il dato dell'assunzione del
50% delle lavoratrici precedentemente somministrate non prova di per sé la mancanza di discriminazione in ragione dell'esiguo numero delle assunzioni femminili sul totale delle assunzioni (motivo n. 4 del ricorso in appello) e che, inoltre, risulterebbero inficiate da condotta datoriale discriminatoria anche le somministrazioni a monte (motivo n. 5 del ricorso);
2.2. Premesso e fermo quanto esposto sub paragrafo n.1, si ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso la presenza di condotte discriminatorie ad opera di Controparte_1
2.3. Quanto alla asserita discriminatorietà delle somministrazioni a monte (motivo n.5 dell'appello), il Tribunale ha correttamente escluso profili di illiceità nella condotta di CP_1
Ciò anzitutto in ragione del fatto che, nei contratti stipulati dai lavoratori, le parti contrattuali risultano essere, da un lato, il lavoratore e, dall'altro, la società somministratrice . Controparte_3
Ne consegue che eventuali censure relative ai criteri di selezione originaria dei lavoratori con cui sono stati stipulati i contratti di lavoro subordinato dovrebbero essere rivolte, in via principale, proprio alla quale soggetto titolare del rapporto di lavoro e della CP_3 scelta delle assunzioni dei lavoratori da somministrare e non nei confronti della società utilizzatrice.
2.4. A seguire, il Tribunale ha correttamente valutato l'impatto del genere sulle assunzioni operate complessivamente da senza CP_1 tener conto delle vicende dei singoli depositi di autobus: invero, la società ha stipulato tutti i contratti di lavoro senza che nei documenti contrattuali o negli atti aziendali sia emersa alcuna distinzione tra i diversi depositi che costituiscono mere articolazioni della medesima struttura aziendale.
9 Il deposito di assegnazione assume rilievo soltanto organizzativo e funzionale, in quanto individua il luogo in cui il lavoratore presta la propria attività, ma non incide sul rapporto di lavoro in senso giuridico.
Di conseguenza, ai fini dell'analisi di eventuali disparità di trattamento o comportamenti discriminatori, non è corretto prendere come riferimento il singolo deposito, bensì l'intero complesso aziendale, riconducibile ad un unico datore di lavoro che adotta che adotta in manera unitaria le politiche contrattuali e organizzative applicabili a tutto il personale.
2.6. A seguire, per quel che riguarda la valutazione sulla portata discriminatoria delle assunzioni operate complessivamente da CP_1
la società appellata ha fornito adeguata prova dell'assunzione con
[...] contratto di lavoro subordinato del 50% del personale femminile precedentemente in forze con contratto di somministrazione.
Giova inoltre ribadire come, dall'istruttoria documentale, emerga in maniera chiara che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, abbia effettivamente proceduto all'assunzione di CP_1 soli 151 lavoratori (uomini) sui 253 inizialmente impiegati in somministrazione. Ne consegue che anche un numero significativo di lavoratori di sesso maschile non è stato assunto, il che priva di fondamento l'assunto secondo cui la mancata stabilizzazione dei lavoratori deriverebbe da una discriminazione basata sul genere. Tale evidenza suggerisce, piuttosto, che la differenza nel tasso di assunzione non possa essere imputata automaticamente al sesso dei lavoratori, ma rifletta scelte gestionali e quantitative indipendenti dal criterio di genere.
Non può poi avere spazio la rimostranza secondo cui tale 50% si tradurrebbe nell'assunzione di sole otto lavoratrici donne.
Se la correttezza di conteggio è difatti indubbia, altrettanto vero è che la valutazione deve operarsi – così come correttamente fatto dal
Tribunale – sulla portata in percentuale delle assunzioni, dal momento
10 che la circostanza dell'assunzione di sole otto unità discende unicamente dalla percentuale di donne somministrate rispetto agli uomini, della cui non discriminatorietà si è già trattato al precedente paragrafo 2.4.
2.7. Pertanto, i motivi due, tre, quattro, cinque e sei del ricorso devono essere respinti.
3. Con il settimo motivo di appello la parte impugna la sentenza di primo grado in quanto la società appellata non avrebbe assolto al proprio onere probatorio relativo all'impiego di criteri non discriminatori nella scelta dei lavoratori da assumere.
3.1. Occorre in tal sede ribadire come la società utilizzatrice non abbia alcun obbligo legale di procedere all'assunzione in forza di contratto di lavoro subordinato dei lavoratori somministrati.
Nel caso in esame, inoltre, non è dato ravvisare alcun impegno assunto dall'appellata sul punto (profilo già esaminato nel paragrafo 1 di cui alla presente motivazione).
Pertanto, gioco-forza occorre escludere che la stessa società, laddove spontaneamente si sia determinata ad assumere i medesimi, potesse considerarsi tenuta all'osservanza di criteri nell'individuazione dei medesimi.
Quindi, non essendo la società tenuta a seguire dei criteri di selezione, tantomeno pare possibile sostenere che la stessa fosse portatrice dell'onere di allegare i medesimi e provarne la non discriminatorietà in giudizio.
Per di più, la società in epigrafe ha pure indicato di aver operato tale scelta in forza del pregnante criterio meritocratico, che trattandosi di lavoro subordinato nel settore privato pare sottratto al sindacato del giudice.
3.2. Pertanto, anche il settimo motivo di appello deve essere rigettato.
11 4. Con l'ottavo motivo di appello l'appellante contesta la scelta di CP_1 di aver proceduto all'assunzione di sole 8 lavoratrici delle 16
[...] precedentemente somministrate.
4.1. Si è già avuto modo di motivare circa la libertà di valutazione della società utilizzatrici anzitutto sull'an delle assunzioni e quindi, conseguentemente, sulla scelta dei criteri di individuazione. Si rimanda sul punto alla motivazione di cui al paragrafo 3.1.
5. Con il nono motivo del ricorso, l'appellante lamenta la natura discriminatoria della propria mancata assunzione, in quanto tale scelta di si spiegherebbe in forza della conoscenza dello stato di CP_1 gravidanza della lavoratrice.
5.1. A tal proposito preme evidenziare, ai fini di un'esatta ricostruzione ei fatti che – ferma restando ogni valutazione sulla dedotta operatività sul piano oggettivo della tutela accordata dal d.lgs. 19872006 - come l'informativa sullo stato di gravidanza sia stata inoltrata dalla lavoratrice alla sola società di somministrazione Controparte_3 sicché, quanto meno sul piano soggettivo, tale elemento non ha potuto incidere sulla scelta del personale da assumere, non essendo provato che la circostanza fosse a conoscenza di CP_1
Stante la già affermata assenza di qualsivoglia obbligo – legale o pattizio – di circa l'assunzione di lavoratori tra coloro che CP_1 erano precedentemente somministrati alla medesima e a fortiori
l'assenza di vincoli sui criteri cui attenersi nella scelta dei medesimi, giova precisare come parte appellante non abbia offerto a tal proposito alcuna prova, risultando pertanto l'allegazione priva delle necessarie evidenze.
6. Appare utile, da ultimo, precisare che il Collegio non ignora il precedente (sentenza CdA Roma, n. 573/2023), prodotto e depositato dal difensore di parte appellante nel corso dell'udienza del 18.11.2025
– dove era stata ritenuta sussistente la discriminatorietà della condotta
12 datoriale -, essendo stato emesso da questo stesso collegio, sia pure in composizione parzialmente diversa.
Occorre, invero, dare conto delle differenze che intercorrono tra il caso di specie e la controversia richiamata dalla lavoratrice che inducono a giungere a diverse conclusioni.
Nel caso richiamato, la sopravvenuta Società Italia Trasporto Aereo
s.p.a. (ITA Airways) aveva concluso con le rappresentanze sindacali un accordo in data 2.12.2021 in ordine all' “Acquisizione Asset e sviluppo occupazionale in ITA”, con il quale la prima si impegnava - nell'ambito del complessivo processo di selezione dell'organico ad assumere le risorse necessarie a completare l'organico previsto dal Piano anche individuandole tra le candidature all'assunzione presentate dai dipendenti di in amministrazione straordinaria, sul CP_6 presupposto che tale bacino di riferimento fosse dotato delle necessarie competenze e specificità richieste da parte datoriale.
Pertanto, nella vicenda richiamata si era obbligata a CP_7 prendere in esame, peraltro nell'ambito di una procedura selettiva, le candidature dei lavoratori precedentemente impiegati.
Si aggiunga, a sottolineare la differenza fra le due vicende processuali, il fatto che nel caso riguardante ITA, la società aveva specificamente motivato l'esclusione delle lavoratrici assumendo l'insussistenza/scadenza di certificazioni necessarie per o svolgimento del servizio, circostanze rivelatesi prive di fondamento all'esito dell'istruttoria, sicché a fronte dell'impegno assunto e dell'inconsistenza di ulteriori cause ostative - e sulla base delle ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento richiamato - il rifiuto all'assunzione è stato ritenuto di natura discriminatoria.
Nel caso portato ora all'attenzione di questa Corte, invece, non è dato rilevare l'assunzione di alcun impegno, né legale né contrattuale, in capo a circa l'individuazione del “bacino di lavoratori” cui CP_1 fare riferimento per procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro,
13 per cui devono ribadirsi le considerazioni espresse sub paragrafo n. 3 della presente sentenza.
7. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
8. Le spese di lite del grado sono interamente compensate tra le parti, presentando la controversia profili di particolare complessità connessi all'applicazione del d.lgs. n. 198/2006 in tema di discriminazione nell'accesso al lavoro, caratterizzata da un'evoluzione interpretativa non pienamente consolidata e da un accertamento probatorio di particolare difficoltà che inducono a ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste, ai fini della compensazione, dall'art. 92
c.p.c.
9. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello,
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
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