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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10166/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Eva Zechini, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi, possedendo redditi propri, provvederà al proprio mantenimento;
3. Assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Roma alla Via di Torre
Gaia 56 alla moglie, il Signor lascerà l'immobile Controparte_1
entro il 31/10/2025; 4. I figli sono entrambi maggiorenni, è un libero Persona_1
professionista e parzialmente autosufficiente ed attualmente convive con la madre,
mentre è attualmente ventiquattrenne, inoccupato, Parte_3
affetto da patologia invalidante ed è in corso di riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge 104/1992;
I genitori concordano di gestire congiuntamente ogni decisione relativa alla salute,
alla cura e alla sfera terapeutica del figlio, al fine di garantirne la continuità
fisiologica e assistenziale. È in corso la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi L. 104/1992; Le spese straordinarie relative a entrambi i figli (di natura medica, terapeutica, formativa, legale, ecc.) saranno suddivise in parti uguali (50% ciascuno);
5. Il Signor comproprietario al 50% della casa Parte_2
coniugale sita in Roma alla Via Torre Gaia 56, e segnatamente:
a) appartamento dislocato su due livelli, collegati tra loro da scala interna, avente accesso da piano secondo distinto con il numero interno 7 (sette), composto come segue: al piano secondo: da soggiorno/pranzo, camera, cucina, due bagni, due terrazzi, uno dei quali parzialmente coperto da veranda, al piano terzo da locale soffitta e lavatoio con annesso balconcino a livello, confinante con vano scala, Via
di Torre Gaia, appartamento interno 8, censito nel Catasto Fabbricati di Roma al
Foglio 1051, particella 1410 Subalterno 503, zona censuaria 6, categoria A/2,
classe 5, consistenza vani 6,5 superficie catastale totale mq 132, escluse aree scoperte mq 116, Rendita Catastale Euro 906,38; Via di Torre Gaia, n. 56 piano 2,
3, interno 7, (Classamento proposto ai sensi del DM 701/94), giusta denuncia di variazione per ampliamento dell'originario subalterno 12 n. 2690.1/2005 in data
17 gennaio 2005, in atti dalla stessa data protocollo n. RM0027492;
b) locale cantina posto al piano sottostrada, distinto con il numero 1 (uno), della consistenza catastale di mq 2 (due) confinante con box auto 8, area di manovra,
locale cantina n. 2 censite nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 1051,
particella 1410 Subalterno 22, zona censuaria 6, categoria C/2, classe 7, mq 2,
Rendita Catastale Euro 5,89; Via di Torre Gaia, n. 56 Interno 1 piano S1
c) box auto posto al piano seminterrato, distinto con il numero 1 (uno) della consistenza catastale di mq 35 (trentacinque) confinante area di manovra e distacco verso proprietà o eventuali aventi causa per due lati, censito CP_2
nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 1051, particella 1410 Subalterno 14,
zona censuaria 6, categoria C/6, classe 11, mq 35, Rendita Catastale Euro 121,11;
Via di Torre Gaia, n. 56 Interno 1 piano S1 Si impegna a trasferire la sua quota di proprietà del suddetto immobile a titolo gratuito alla Signora Parte_4
entro tre mesi dall'omologa della separazione.
6. I coniugi dichiarano di comune accordo che i debiti contratti dal marito fino alla data della separazione, relativi a consorzi, spese condominiali, utenze, bollette e altre passività riferibili all'immobile, restano integralmente a carico del marito,
senza alcuna responsabilità o obbligo in capo alla moglie;
7. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto,
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
9. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura ed integralmente compensate tra gli stessi;
10. I ricorrenti dichiarano che non intendono riconciliarsi e, pertanto rinunciano espressamente alla comparizione personale.
Il presente accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate
del 29 maggio 2013 n. 18/E).”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, , dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 15.2.1998 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 , parte II , atto n. 00049 , serie A02);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10166/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Eva Zechini, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi, possedendo redditi propri, provvederà al proprio mantenimento;
3. Assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Roma alla Via di Torre
Gaia 56 alla moglie, il Signor lascerà l'immobile Controparte_1
entro il 31/10/2025; 4. I figli sono entrambi maggiorenni, è un libero Persona_1
professionista e parzialmente autosufficiente ed attualmente convive con la madre,
mentre è attualmente ventiquattrenne, inoccupato, Parte_3
affetto da patologia invalidante ed è in corso di riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge 104/1992;
I genitori concordano di gestire congiuntamente ogni decisione relativa alla salute,
alla cura e alla sfera terapeutica del figlio, al fine di garantirne la continuità
fisiologica e assistenziale. È in corso la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi L. 104/1992; Le spese straordinarie relative a entrambi i figli (di natura medica, terapeutica, formativa, legale, ecc.) saranno suddivise in parti uguali (50% ciascuno);
5. Il Signor comproprietario al 50% della casa Parte_2
coniugale sita in Roma alla Via Torre Gaia 56, e segnatamente:
a) appartamento dislocato su due livelli, collegati tra loro da scala interna, avente accesso da piano secondo distinto con il numero interno 7 (sette), composto come segue: al piano secondo: da soggiorno/pranzo, camera, cucina, due bagni, due terrazzi, uno dei quali parzialmente coperto da veranda, al piano terzo da locale soffitta e lavatoio con annesso balconcino a livello, confinante con vano scala, Via
di Torre Gaia, appartamento interno 8, censito nel Catasto Fabbricati di Roma al
Foglio 1051, particella 1410 Subalterno 503, zona censuaria 6, categoria A/2,
classe 5, consistenza vani 6,5 superficie catastale totale mq 132, escluse aree scoperte mq 116, Rendita Catastale Euro 906,38; Via di Torre Gaia, n. 56 piano 2,
3, interno 7, (Classamento proposto ai sensi del DM 701/94), giusta denuncia di variazione per ampliamento dell'originario subalterno 12 n. 2690.1/2005 in data
17 gennaio 2005, in atti dalla stessa data protocollo n. RM0027492;
b) locale cantina posto al piano sottostrada, distinto con il numero 1 (uno), della consistenza catastale di mq 2 (due) confinante con box auto 8, area di manovra,
locale cantina n. 2 censite nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 1051,
particella 1410 Subalterno 22, zona censuaria 6, categoria C/2, classe 7, mq 2,
Rendita Catastale Euro 5,89; Via di Torre Gaia, n. 56 Interno 1 piano S1
c) box auto posto al piano seminterrato, distinto con il numero 1 (uno) della consistenza catastale di mq 35 (trentacinque) confinante area di manovra e distacco verso proprietà o eventuali aventi causa per due lati, censito CP_2
nel Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 1051, particella 1410 Subalterno 14,
zona censuaria 6, categoria C/6, classe 11, mq 35, Rendita Catastale Euro 121,11;
Via di Torre Gaia, n. 56 Interno 1 piano S1 Si impegna a trasferire la sua quota di proprietà del suddetto immobile a titolo gratuito alla Signora Parte_4
entro tre mesi dall'omologa della separazione.
6. I coniugi dichiarano di comune accordo che i debiti contratti dal marito fino alla data della separazione, relativi a consorzi, spese condominiali, utenze, bollette e altre passività riferibili all'immobile, restano integralmente a carico del marito,
senza alcuna responsabilità o obbligo in capo alla moglie;
7. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto,
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
9. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura ed integralmente compensate tra gli stessi;
10. I ricorrenti dichiarano che non intendono riconciliarsi e, pertanto rinunciano espressamente alla comparizione personale.
Il presente accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate
del 29 maggio 2013 n. 18/E).”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, , dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 15.2.1998 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 , parte II , atto n. 00049 , serie A02);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi