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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
IC TI
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3170/2024
TRA
Avv. Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], (C.F.
) elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica (BR) alla Via San Paolo C.F._1
della Croce n. 17, presso e nello studio dell'avv. Angela Barletta (C.F. ) C.F._2
- Ricorrente
Contro
CP_1
Pag. 1 a 5 nato a [...] il [...], (C.F. e residente a [...]C.F._3
(RM) alla via Quintino Sella n. 13 interno 8/B
- Resistente (contumace)
All'udienza del 17.11.2025 la causa, dopo la discussione, è stata riservata per la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. l'avv. ha chiesto a questo IC di Parte_1
accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento della sua attività di difensore d'ufficio, in favore del resistente, nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Brindisi e rubricato al R.G.N.R. 4967/2020,
dalla fase GUP alla fase dibattimentale, per la quale, nonostante il sollecito effettuato con costituzione in mora del sig. e con invito alla negoziazione ricevuto in data 28.12.2023, la sua pretesa CP_1
risulta non ancora soddisfatta e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo al pagamento della somma dovuta al ricorrente secondo giustizia.
L'attività svolta si sarebbe concretizzata, dunque, rispetto alla fase G.U.P., nello studio della controversia, nonché nella fase introduttiva del giudizio ed in quella decisionale, mentre quella dibattimentale si sarebbe articolata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria, sino alla decisione,
per un compenso complessivo equivalente a euro 3.958,75.
Il sig. non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
In data 19.5.2025 si è tenuta la prima udienza, in occasione della quale il IC si è riservato per verificare la regolarità della notifica del ricorso e del decreto al convenuto.
Sciogliendo la riserva, accertata la contumacia del convenuto, l'udienza è stata rinviata al 17.11.2025
ed in pari data il IC, a seguito della discussione, si è riservato per la decisione.
Pag. 2 a 5 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'avv. infatti, a sostegno della propria pretesa ha provveduto a depositare in atti: Parte_1
1) Copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'8.9.2021;
2) Copia del verbale dell'udienza preliminare;
3) Copia della richiesta di rinvio a giudizio del 2.7.2021;
4) Copia dei verbali di udienza del 28.2.2023 e del 27.6.2023;
5) Copia della sentenza del 27.6.2023 emessa dal Tribunale di Brindisi;
6) Copia della nota spese e invito alla negoziazione assistita
Dalla tale documentazione si evince lo svolgimento della propria attività professionale in entrambe le fasi del giudizio e che il procedimento si è svolto, in ogni fase, nell'assenza del sig. CP_1
E' necessario, per onere di completezza, dare atto che il D.M. n. 55 del 2014, all'art. 12, dopo aver precisato che l'attività del difensore deve essere liquidata per fasi, specifica le categorie di attività
rientranti in ognuna.
In particolare, rispetto alla fase introduttiva del giudizio, la norma fa riferimento a “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni,
memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Indubbiamente, dalla documentazione versata in atti si può evincere l'effettivo svolgimento tanto dell'attività di studio della controversia, quanto dell'attività istruttoria o dibattimentale, nonché di quella decisionale.
Occorre, comunque, rammentare che la Cassazione, con ordinanza n. 5807 del 5 marzo 2024 ha precisato che “la fase introduttiva deve comunque essere riconosciuta quando la difesa dell'imputato
Pag. 3 a 5 deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto
di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento e nell'esame della lista
testimoniale.”
Sicché, il compenso dell'avv. va determinato nella misura complessiva di euro 3.310,00 Parte_1
(di cui euro 1.513,00 per la fase GUP e 1.797,00 per il giudizio svolto davanti al tribunale monocratico), oltre spese generali ed accessori come previsti per legge per entrambe le fasi del giudizio.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, relativi alle fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisoria;
P.Q.M
Il Tribunale di Brindisi
nella persona del IC TI
Dott. Antonio Sardiello
Definitivamente
Pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3170/2024 introdotta dall'avv. con Parte_1
ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. nei confronti di così provvede: CP_1
- Accerta e dichiara che l'avv. è creditore nei confronti di Parte_1 CP_1
per l'attività professionale espletata nel procedimento penale n. 4967/2020, conclusosi con sentenza n. 1494/2023, della somma di euro 3.310,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
Pag. 4 a 5 - Condanna, per l'effetto, il sig. al pagamento della somma di euro 3.310,00, CP_1
oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
- Condanna altresì il resistente alle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro
1.278,00 oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
Così deciso in Brindisi, in data 2 dicembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Martina Enza Mingolla.
Il IC
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5