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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli,
Decima Sezione Civile, rispettivamente in data 6/7 dicembre 2017 ed in data 30 novembre/1°dicembre 2017 e contraddistinte dai n. 11985/2017 e 11847/2017, iscritti ai n. 358/2018 e 446/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendenti
TRA
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da nato ad [...] il 3 marzo Parte_2
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- appellante/appellata ed appellante incidentale -
E
l' (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) P.IVA_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
- appellata/appellante ed appellata incidentale –
I. FATTO
1. Con distinti atti di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificati all' il 17 gennaio 2013 ed il 18 gennaio 2013, la Controparte_1
e la pponevano alle Controparte_2 Controparte_3
ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia rispettivamente in data 12 e 7 dicembre 2012:
a) la prima del complessivo importo di 13.944,34 €, notificata alla il 21 CP_2
dicembre 2012, col n. prot. 45848/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 13 novembre 1992 col n. 858/CZ/R 10632, per la durata di 6 mesi e per un importo di £
27.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale
Assicurazioni S.p.A., «a garanzia degli importi compensativi gravanti su tonn.
4.500 circa di semola di grano duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, nel 1994, dichiarata fallita;
Controparte_4
b) la seconda di 1.205.926,86 € notificata alla il 21 Controparte_3
dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 10 settembre 1991 col n. 5001094, per la durata di 6 mesi e per un importo di £
2.335.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli su tonnellate 5.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, Parte_3
nel 1997 dichiarata fallita.
A tal riguardo, gli opponenti sostenevano nei rispettivi atti di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle
. Pag. 2 di 26 Parte_1 CP_1
Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di 10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Controparte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedevano pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all'
[...]
in forza delle suddette polizze fideiussorie. Controparte_1
2. Il Tribunale di Napoli, però, con le sue sentenze n. 11985/2017 e n.
11847/2017, rispettivamente pubblicate il 7 dicembre 2017 ed il 1° dicembre 2017 e notificate la prima alla l 14 dicembre 2017, la seconda all' CP_2 Controparte_1
il 27 dicembre 2017, rigettava la prima opposizione proposta dalla
[...]
e condannava quest'ultima a rifondere le spese processuali alla Parte_1
controparte, disattendendo tutte le obiezioni e le eccezioni dell'opponente, mentre accoglieva l'opposizione proposta dalla nel frattempo Controparte_3
incorporata dalla condannando l'amministrazione a Parte_1
rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso la prima sentenza la (nel prosieguo, Parte_1
per maggior comodità, anche solo s'appellava quindi a questa Corte con Parte_1
citazione notificata alla controparte il 12 gennaio 2018, ed iscritta al ruolo degli affari contenziosi col n. 358/2018, sostenendo, con i suoi sette distinti motivi di impugnazione, che il primo Giudice con la citata sentenza n. 11985/2017 aveva errato nel respingere la sua opposizione e, più in particolare:
1) nel ritenere sussistente il suo debito di garanzia sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «LO GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
. Pag. 3 di 26 Parte_1 CP_1
Controparte_1 Controparte_1 c.
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redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse CP_1 CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_4
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria;
[...]
2) nel non avere esaminato, ritenendolo superfluo, il punto relativo alla natura giuridica della garanzia prestata dalla se cioè fosse una semplice fideiussione Parte_1
- come sostenuto dall'appellante - oppure un contratto autonomo di garanzia - come sostenuto dall' - e nell'avere ritenuto che l'ingiunzione opposta Controparte_1
non era generica, consentendo il diritto di difesa dell'opponente anche mediante la possibilità di risalire al verbale del 18 aprile 1996 con cui era stato accertato l'inadempimento del debitore principale, la L'appellante ha, pertanto, Controparte_4
riproposto la tesi della natura fideiussoria della garanzia - desunta dalla lettura delle clausole contrattuali, non contenenti nessuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a “semplice” richiesta dell'
[...]
- con conseguente sua accessorietà rispetto all'obbligazione Controparte_1
principale della ditta stipulante (la ed onere a carico Controparte_4
dell'amministrazione creditrice di dare prova dell'inadempimento della ditta stipulante;
3) nell'avere ritenuto provato il dedotto inadempimento della ditta stipulante sulla base di un mero processo verbale di constatazione, quello del 18 aprile 1996, redatto da pubblici ufficiali, che nulla provava se non l'assenza di documenti idonei a consentire i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni di esportazione effettuate;
4) nell'avere ritenuto provato l'inadempimento della ditta stipulante sebbene l'art. 5 del regolamento CEE 4045/89, citato dal primo Giudice, non imponesse nessun obbligo, neppure di esibizione di documenti, a carico dell'esportatore, il cui mancato rispetto, in ogni caso, non integrava l'inesistenza del diritto dell'esportatore a mantenere il beneficio;
5) nel ritenere l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario
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Controparte_1 Controparte_1 c.
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termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria, e comunque, nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
6) nel non rilevare che, anche a voler ritenere decennale il termine di prescrizione, l' obbligazione di garanzia comunque s'era estinta per prescrizione, col decorso di più di dieci anni dalla data del 13 novembre 1992, nella quale era stata compiuta l'operazione garantita, a quella del 25 - 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta da la nota dell' Parte_4 [...]
n. 3246 del 21 novembre 2002, ed in ogni caso, non era Controparte_1
stata data prova da parte dell di essersi Controparte_1
insinuata, ai fini interruttivi della prescrizione, al passivo del fallimento della CP_4
risalente al 1994;
[...]
7) infine, con quello che definiva l'ultimo motivo del proprio appello, la riproponeva le contestazioni da essa formulate in ordine alle ulteriori Parte_1
considerazioni svolte dall' al fine di convincere il Controparte_1
Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato.
Pertanto, l'appellante, per quel che qui ancora rileva, chiedeva l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, delle domande dalla stessa formulate con la citazione introduttiva del processo di primo grado, previa comunque la sospensione del processo per il tempo necessario ai fini della soluzione della questione pregiudiziale della durata del termine di prescrizione applicabile nella fattispecie, di cui chiedeva la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
3.1. Con comparsa del 13 giugno 2018 si costituiva in giudizio l' CP_1
che chiedeva, previa riunione delle cause analoghe, di respingere l'appello
[...]
avversario perché inammissibile ed infondato, dichiarandosi la legittimità della pretesa erariale di cui alle opposte ingiunzioni, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
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4. Avverso l'altra sentenza, contraddistinta dal n.11847/2017, s'appellava a questa Corte anche l' (d'ora in poi per comodità Controparte_1
anche solo ) con citazione notificata alla controparte il 24 Controparte_5
gennaio 2018, ed iscritta al ruolo degli affari contenziosi col n. 446/2018, sostenendo anch'essa con sei motivi d'impugnazione (erroneamente indicati come cinque motivi per avere ripetuto due volte il numero 4), che il primo Giudice con la sentenza impugnata aveva errato nell'accogliere l'opposizione avversaria e, più in particolare:
i) nell'avere configurato come semplice fideiussione, anziché come garanzia autonoma, il contratto/polizza n. 5001094 stipulato dalla Bavaria Assicurazioni in data
10 settembre 1991, per la bolletta di prefinanziamento n. 1/F del 1° ottobre 1991, atteso che esso non conteneva la clausola secondo cui la società assicuratrice era tenuta a pagare a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto tra la ditta garantita e l'amministrazione doganale. Tale interpretazione, a giudizio dell'appellante, era contraria all'orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, seguito da molte sentenze del medesimo Tribunale di Napoli appellato, che avevano aderito ad un' “autoqualificazione funzionale” del contratto, conforme cioè alla funzione ad esso assegnato dal diritto comunitario. Conseguentemente si eccepiva la nullità delle eventuali clausole del contratto, tra cui gli artt. 6 e 7, qualora interpretate nel senso della sussistenza di una mera fideiussione semplice, accessoria all'obbligazione del debitore principale;
ii) nell'avere il primo Giudice, di conseguenza, ritenuto che potessero essere opposte eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale, che aveva desunto dal fatto che il processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione di pagamento, non si riferiva alle irregolarità commesse dalla
[...]
ma a quelle commesse dalla LO GR S.N.C., soggetto Parte_3
diverso da quello a cui favore era stata emessa la polizza escussa;
né l'Amministrazione aveva dato prova del contrario, cioè della sussistenza del citato inadempimento della
, e dunque, del realizzarsi del presupposto per l'escussione della Parte_3
garanzia;
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iii) nell'avere il primo Giudice, ritenuto, in ogni caso, prescritto il diritto di credito dell'Amministrazione per decorso del termine decennale, decorrente dal 29 febbraio 2000, e comunque (come sembrava più corretto), dal 31 gennaio 2002 - data in cui erano state rilevate dalle di Castellammare di Stabia le irregolarità CP_1
imputabili alla società garantita con la polizza richiamata – in assenza di atti interruttivi della prescrizione sino all'emissione dell'ingiunzione del 7 dicembre 2012, notificata il
21 dicembre 2012, senza considerare la diffida di pagamento indirizzata e pervenuta alla in data 8 novembre 2011 ( prodotta in giudizio Controparte_3
dall' come all. 5 nel primo grado del giudizio); Controparte_1
iv) nel non avere il primo Giudice rilevato che la garanzia contenuta nella citata polizza era stata tacitamente rinnovata poiché non vi era stato lo svincolo della cauzione, il cui originale era ancora in possesso dell' , per cui incombeva sulla CP_1
Società assicuratrice l'onere di attivarsi nei confronti dell'Amministrazione doganale, conformemente ai principi della mora credendi di cui all'art. 1206 e ss. c.c. e, pertanto, il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere;
v) nell'avere il primo Giudice omesso di esaminare che la condotta della società di assicurazione - che per tanti anni non si era attivata per chiedere all CP_1
il certificato di scarico o la quietanza di avvenuto pagamento (da parte della
[...]
debitrice), e comunque per costituire in mora il creditore – configurava una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del credito dell'Amministrazione;
vi) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4.1. Con comparsa dell'11 aprile 2018 si costituiva nel giudizio d'appello n.
446/2018 r.g.a.c.c. la (d'ora in poi per comodità anche Parte_1
solo chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale col Parte_1
quale censurava la sentenza impugnata:
a) per avere aderito alla tesi della durata decennale, anziché quadriennale del termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione, decorrente dal compimento
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dell'operazione asseritamente irregolare;
b) per avere in modo contraddittorio, in un primo momento ritenuto che il p.v.c. (cioè il processo verbale di constatazione) del 29 febbraio 2000 e la relazione del
31 gennaio 2002 - redatta dalla di Castellammare di Stabia a carico della Tes_1
in cui si rilevava che la bolletta di Parte_3
prefinanziamento 1/F del 1/10/1991 era priva di nulla osta – non potevano essere opposti a tale ultima società, il primo perché riguardante altra società del gruppo, cioè la LO GR S.N.C., la seconda perché non trasfusa in un p.v.c. e non specificamente contestata né alla società garantita né alla società di assicurazione;
e poi, in un secondo momento, aveva individuato proprio in tali atti il dies a quo della prescrizione del diritto di credito dell'Amministrazione.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su CP_1
cui non si accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. Su richiesta delle parti, con provvedimento del 18 maggio 2018 il Presidente della Corte disponeva la riunione dei processi contraddistinti dai nn. 358/2018 e
446/2018 del r.g.a.c.c. per connessione soggettiva ed oggettiva.
All'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte assegnava la causa a sentenza con i
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termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo la provvedeva a depositare la propria comparsa conclusionale Parte_1
senza tuttavia modificare le proprie richieste.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta Parte_1
preliminare, peraltro fatta propria anche dall , di riunione di Controparte_1
questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell
[...]
analoghe sotto il profilo giuridico e fondate sui medesimi Controparte_1
documenti, ed in particolare con quelli contraddistinti dal n. 683/2018, dal n.
1125/2018, dai n.723/2018+727/2018, dal n. 728/2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, uno dei processi cui fa riferimento la quello iscritto al n. Parte_1
1125/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, è stato ormai definito con la sentenza di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio
2025; tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quelle nella specie appellate, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla Parte_1
di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la insiste essere Parte_1
quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre
1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale
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articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine (di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass. 24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, il primo appello (n. 358/2018), quello proposto dalla è Parte_1
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infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II.1. Vanno esaminati congiuntamente i primi quattro motivi d'appello sollevati dalla perché intimamente connessi. Essi vanno rigettati in quanto infondati Parte_1
per i seguenti motivi.
Con essi l'appellante si duole che il primo Giudice abbia omesso di esaminare la natura giuridica della garanzia stipulata da Parte_4
ritenendo che dagli atti di causa già risultasse la prova dell'inadempimento del debitore principale, la - desunta dal verbale di constatazione del 18 Controparte_4
aprile 1996, richiamato anche nell'ingiunzione di pagamento opposta mediante il riferimento all'invito di pagamento prot. n. 3246 del 21 novembre 2002 rivolto all'assicurazione, che conteneva il riferimento al detto verbale -, e tanto bastava per l'attivazione della detta garanzia nei confronti della società di assicurazioni stante la pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale da parte della compagnia garante (art. 7 della polizza). Sostiene l'appellante, invece, che la prova dell'inadempimento non possa trarsi dal citato verbale che nulla provava se non l'assenza di documenti con i quali il debitore poteva provare la correttezza del suo operato.
Orbene, a giudizio della Corte, va ritenuta corretta la motivazione adottata su tali punti dal Giudice di prime cure con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, non può ritenersi che il riferimento, contenuto nell'ingiunzione opposta, al processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000 redatto a carico della LO GR NC - cioè società diversa dalla che aveva sottoscritto la CP_4
polizza azionata con la citata ingiunzione - possa incidere sul diritto di difesa dell'appellante non consentendole di identificare l'inadempimento del debitore principale in relazione al quale era stata escussa la polizza in esame, dal momento che
- come correttamente evidenziato dal primo Giudice- nell'ingiunzione era richiamato l'invito al pagamento dell' contraddistinto dal n. prot. 3246 Controparte_1
indirizzato a e da essa ricevuto il 25 Parte_4
novembre 2002, nel quale si richiedeva il pagamento delle somme garantite per gli
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inadempimenti della debitrice principale, la accertati con il verbale Controparte_4
del 18 aprile 1996.
Non può invece accogliersi la doglianza dell'appellante, secondo cui non vi era prova di un inadempimento imputabile alla che giustificasse l'escussione CP_4
della garanzia a carico della compagnia di assicurazioni appellante (stante l'indiscussa rinunzia al beneficio della preventiva escussione contenuta nell'art. 7 della polizza), né che tale inadempimento poteva desumersi da quanto contenuto nel citato p.v.c. del 18 aprile 1996.
E tanto per due ordini di motivi.
Innanzitutto, perché la natura stessa della polizza azionata, che il Tribunale aveva ritenuto di non dover accertare, era (ed è) tale da escludere che il garante potesse opporre eccezioni relative al merito della pretesa azionata, ivi compresa quella relativa all'inesistenza dell'inadempimento, a meno che tale inesistenza non fosse di facile accertamento per la sua evidenza da poter configurare un'excepitio doli opponibile al creditore.
Sul punto, e come pure richiesto dalla medesima appellante, l'accertamento della natura giuridica della polizza escussa non era affatto superflua per dirimere le questioni prospettate dalla Parte_1
Innanzitutto, questo Collegio intende aderire alla tesi della natura autonoma della garanzia stipulata da e dare così Parte_4
continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr.
App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli 1662/2023; App. Napoli 980/2025), secondo cui
“Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento
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dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme, Cass. 25821/2009; Cass.
20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Nella specie, è lo stesso frontespizio della polizza in esame, la n. 10632, che fà riferimento non semplicemente ad una polizza fideiussoria, ma ad una “Polizza
Cauzioni - Doganale”, a sottolineare che la polizza avesse una funzione simile alla cauzione (differenziandosene soltanto per l'assenza del versamento immediato delle somme oggetto di garanzia), e dunque consentiva l'incameramento immediato delle somme al verificarsi dell'evento garantito, come sembra emergere anche dalle condizioni generali di assicurazione laddove si parla di “Polizza di fideiussione per il cauzionamento dei diritti doganali”.
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
Tali clausole contrattuali, infatti, non depongono a favore del contratto di
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fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Doganale, di svolgere in nome e per conto della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, co.2, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche
“senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto,
Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
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In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione de i diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari)
(cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico (cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del
Pa
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debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del
“certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
La citata conclusione rende priva di fondamento l'altra doglianza sollevata dall'appellante relativa all'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza, che il Tribunale aveva desunto dal p.v.c. del 18 aprile 1996.
In ogni caso, a voler ritenere che gravasse sull' una simile Controparte_1
prova, essa risulta raggiunta.
Sul punto, come già detto, la sostiene che tale prova non poteva Parte_1
desumersi né dal p.v.c. del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione opposta, perché si riferiva all'inadempimento di altra società del gruppo LO, la LO GR
NC (che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale), né da quello del 18 aprile 1996 da cui si evinceva soltanto l'impossibilità da parte del curatore del fallimento della di esibire i CP_4
documenti che provavano la regolarità delle esportazioni di grano per le quali la debitrice aveva goduto del cd. prefinanziamento dei diritti doganali.
A giudizio della Corte, tuttavia, non può ritenersi che il verbale del 18 aprile
1996 redatto dal Ministero delle Finanze non abbia valore di prova dell'inadempimento sempre che si ritiene che di una simile prova fosse onerata l' . Controparte_1
Ebbene, sostiene l'appellante che la non aveva un tale obbligo di CP_4
esibizione non essendo esso previsto dall'art.5 del regolamento CEE 4045/89. Tale tesi
è però smentita dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del
Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione
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concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del
Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale” (così, Cass.
16877/2009; Cass. 30744/2011; Cass. 30745/2011; Cass. 5085/2016).
Dall'esame del citato art. 18 del Regolamento CEE 3665/1987 e dal successivo art. 5 del Regolamento CEE 4045/1989 emerge, al contrario, l'obbligo degli esportatori di mettere le autorità di controllo in condizioni di poter effettuare i relativi controlli, sicché il fatto che - nonostante le reiterate richieste degli organi di controllo volte ad ottenere la documentazione (doganale, commerciale, contabile e valutaria) necessaria per i controlli - il curatore del fallimento della non avesse ottemperato a CP_4
tale richiesta dichiarando di non aver ricevuto nessuna documentazione dalla società fallita e di non essere in grado di riferire se nei locali di San Giuseppe Vesuviano, ove la società aveva una sede, vi erano i documenti richiesti, equivale a dire che tali documenti non erano esistenti perché il debitore non aveva effettuato le operazioni di esportazione, a cui si era impegnato.
Pertanto, i citati quattro motivi d'appello vanno rigettati.
II.2. Parimenti infondati sono il quinto ed il sesto motivo d'appello della entrambi attinenti all'eccezione di prescrizione del credito vantato da Parte_1
. Controparte_1
Nello specifico, la doglianza sollevata col quinto motivo d'appello - con cui ci si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligazione di garanzia in
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questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deve ritenersi affrontata e risolta con le considerazioni, cui si rimanda, svolte dalla Corte in via preliminare.
Col sesto motivo d'appello l'appellante si duole del fatto che il termine di prescrizione decennale, stabilito per la restituzione dei crediti relativi a somme percepite per il venir meno della causa giustificativa (cd. indebito oggettivo), sia già scaduto facendolo decorrere dal 13 novembre 1992, data in cui era stata compiuta l'operazione garantita, sino a quella del 25 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota Parte_4
dell' n. 3246 del 21 novembre 2002. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Difatti, l'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere” ed è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti tra creditore e fideiussore il termine di prescrizione non comincia a decorrere dalla mera stipula del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, e comunque, non corre fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale (cfr., per tutte, Cass.
5720/2004).
Nella specie, non è in discussione il fatto che nella polizza cauzionale non era stabilito un termine di scadenza dell'obbligazione principale di restituzione dei diritti doganali anticipati dall'Amministrazione, ma quest'ultima diveniva esigibile solo al verificarsi dell'evento dell'inadempimento dell'esportatore, che - come in precedenza detto - era stato accertato solo col verbale di constatazione del 18 ottobre 1996.
Si può pertanto affermare che è da tale ultima data che il diritto dell'
[...]
ad ottenere la restituzione dell'importo garantito era divenuto esigibile CP_1
nei confronti del debitore principale, e stante la funzione della polizza cauzionale,
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anche nei confronti della Compagnia di assicurazione garante.
Non si può invece affermare - come sostenuto dall'appellante- che nei confronti del garante il dies a quo decorresse dalla stipula, perché in tal caso non avrebbe avuto senso distinguere la polizza fideiussoria cauzionale autonoma dalla cauzione, privando solo la seconda, pur nell'identità funzioni (certezza dell'incasso), il debitore e/o il garante della disponibilità immediata di danaro. Del resto l'art. 7 della polizza stabiliva che la richiesta rivolta dalla alla ditta stipulante (id est il debitore) al verificarsi Tes_1
dell'evento (inadempimento) valeva a costituire in mora l'assicuratore decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa, con ciò stabilendo che il credito verso il garante diveniva esigibile nello stesso momento in cui si verificava l'evento, mentre la mora decorreva dopo 30 giorni dalla richiesta indirizzata al debitore principale.
Può, pertanto, concludersi che anche il credito verso l'assicurazione era divenuto esigibile dal 18 ottobre 1996, da tale momento decorrendo la prescrizione, interrotta prima dalla comunicazione ricevuta da Parte_4
il 25 novembre 2002 (nota prot. n. 3246 del 1° novembre 2002) e poi
[...]
dall'invito al pagamento prot. n. 33922 del 28 ottobre 2011 ricevuto dalla Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. (nuova denominazione de Parte_4
in data 11 novembre 2011.
[...]
Pertanto, il credito verso l'assicurazione garante, richiesto con l'ingiunzione fiscale del 12 dicembre 2012 (prot. 45848/RH), notificato all'Unipol Gruppo finanziario
S.p.A. il successivo 21 dicembre 2012, non deve ritenersi prescritto.
III. Le motivazioni alla base del rigetto del quinto e sesto motivo d'appello determinano l'assorbimento del settimo ed ultimo motivo di gravame col quale la si oppone ad una ricostruzione sul dies a quo della prescrizione - proposta Parte_1
da al fine di convincere il Giudice di prime cure Controparte_1
che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato - fondata sulla confusione tra termine di efficacia della polizza, ritenuto tacitamente rinnovata, e l'esercizio del diritto di riscossione da parte del creditore. Difatti, a parte la proroga tacita del contratto, non risulta che la sentenza impugnata abbia mai aderito
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ad una simile ricostruzione.
IV. In definitiva, l'appello proposto da va rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata, la n. 11985/2017, pubblicata il 7 dicembre 2017.
V. Passando all'esame dell'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza n. 11847/2017 nonché all'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto da va accolto quello proposto dall' e rigettato Parte_1 CP_1
quello proposto dalla per i seguenti motivi. Parte_1
V.1. Il primo Giudice aveva, innanzitutto, qualificato la polizza n. 5001094 stipulata tra la (d'ora in poi, per Parte_3
brevità, anche solo ) e la Bavaria Compagnia di Assicurazioni il Parte_6
10 settembre 1991 nell'interesse dell' per l'importo di £ Parte_7
2.335.000.000, come fideiussione ordinaria e non come contratto autonomo di garanzia, e di conseguenza, aveva ritenuto legittimata la (che nel frattempo Parte_1
aveva incorporato la destinataria dell'ingiunzione fiscale, in Controparte_3
precedenza denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni) ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale tra debitore e creditore, tra le quali quella inerente l'assenza del presupposto per l'escussione della polizza, ovvero l'inadempimento del debitore principale, non risultante né dalla ingiunzione fiscale
(che non faceva riferimento a nessun verbale di constatazione riferito alle Parte_3
ma ad uno del 29 febbraio 2000 riferito alla LO GR S.n.c.) né da altro
[...]
p.v.c. che desse prova dell'inadempimento del debitore principale.
L' , col primo motivo del suo appello, sostiene trattarsi di Controparte_1
contratto autonomo di garanzia. Il motivo è fondato.
Sul punto, la Corte non può che richiamare quanto detto in precedenza nel procedimento d'appello contraddistinto dal n. 358/2018 r.g.aa.c.c. e riunito al presente procedimento, in ordine alla natura della citata polizza come garanzia autonoma. Infatti, il testo della polizza in esame, la n. 5001094, non differisce da quella contraddistinta dal n. prot. 45848/RH e rilasciata da Parte_4
a favore del debitore , sicché quanto affermato in
[...] CP_4
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precedenza vale anche per la prima polizza che configura, pertanto, una garanzia autonoma che non consente al garante di opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, ivi compresa quella dell'assenza dell'inadempimento del debitore principale a meno che l'assenza di un tale inadempimento non abbia il carattere della certezza e dell'evidenza (cd. execptio doli).
V.2. Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo dell'appello principale dell' con cui essa contesta che il primo Giudice abbia ritenuto che il CP_1
garante potesse opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale.
Difatti, era onere della in sede d'opposizione all'ingiunzione fiscale Parte_1
dare prova dell'adempimento della mediante la produzione dei Parte_3
documenti indicati sopra ed elencati negli artt. 18 del Regolamento CEE 3665/1987 e 5 del Regolamento CEE 4045/1989. Tanto a dispetto del fatto che nella ingiunzione opposta non era fatto nessun riferimento ad un p.v.c. redatto nei confronti della
, ma ad uno redatto nei confronti della LO GR S.n.c. Parte_3
Ciò infatti non ha minato il diritto di difesa della garante opponente dal momento che nel giudizio di opposizione l' ha prodotto in Controparte_1
giudizio la relazione del 31 gennaio 2002, rilasciata dalla di Castellammare di Tes_1
Stabia, su richiesta della , in cui, Parte_8
facendo seguito agli inadempimenti accertati nel verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti solo la LO GR NC, erano stati accertati inadempimenti a carico di altre società del , tra cui la , che non aveva ottenuto il Controparte_6 Parte_3
nulla osta degli organi competenti per la bolletta di prefinaziamento n. 1/F del 1° ottobre 1991, garantita dalla polizza n. 5001094 rilasciata dalla Bavaria Assicurazioni.
Ne consegue che risulta del tutto irrilevante il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un p.v.c. giacché essa ingenerava, nel giudizio d'opposizione, l'obbligo dell'opponente (attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) di dare prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione azionata nei suoi confronti (cfr. Cass. 23346/2022).
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La rilevanza della citata relazione se da un lato consente di ritenere fondato il secondo motivo dell'appello principale dell , dall'altro rende priva di CP_1
fondamento la doglianza fatta valere dalla nel secondo motivo del suo Parte_1
appello incidentale in cui essa si duole del fatto che il primo Giudice prima abbia ritenuto tale relazione non opponibile all'assicurazione e poi abbia fatto decorrere, in modo contraddittorio, dalla data di tale relazione il dies a quo della prescrizione, che - come già detto- decorre dal momento in cui il diritto diventa esigibile nei confronti del debitore.
V.3. Risulta fondato anche il terzo motivo dell'appello principale dell CP_1
mentre è infondato il primo motivo dell'appello incidentale della Essi Parte_1
possono essere trattati unitariamente perché attinenti all'eccezione di prescrizione del credito dell' . CP_1
Con quest'ultimo la si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
considerato decennale anziché quadriennale il termine di prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme concesse in prefinanziamento alla CP_1 CP_7 Pt_3
[...]
Il motivo è infondato.
Su tale punto, la Corte rinvia a quanto in precedenza già detto, relativo non solo alla proporzionalità del termine decennale stabilito dal diritto interno - a fronte di quello quadriennale stabilito dal diritto comunitario - per l'azione di ripetizione dell'indebito (restituzione di somme divenute prive di giustificazione), ma anche alla legittimità dell'applicazione, da parte degli stati membri dell'Unione europea, del più lungo termine decennale, consentito dal medesimo diritto comunitario.
Con il terzo motivo del suo appello principale l' invece contesta il fatto CP_1
che il Tribunale abbia ritenuto prescritto il proprio diritto alla ripetizione delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale facendo decorrere il termine decennale di prescrizione dal 31 gennaio 2002, data della relazione con cui l' accertava l'inadempimento CP_1
della , e ritenendo tale termine compiuto alla data dell'ingiunzione Parte_3
fiscale del 7/21 dicembre 2012, senza considerare l'atto interruttivo della prescrizione
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rappresentato dalla diffida di pagamento dell' , prot. n. 33822 del 28 ottobre CP_1
2011, indirizzata e pervenuta alla (poi incorporata nella Controparte_3
in data 8 novembre 2011 ed al Fallimento Parte_1 Controparte_8
in data 7 novembre 2011.
[...]
Il motivo è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall CP_1
risulta infatti il predetto atto interruttivo della prescrizione (cfr. all. 5 della
[...]
produzione di primo grado dell' ) di cui il Tribunale non ha tenuto conto nella CP_1
sentenza impugnata, sicché legittimamente l ha poi ingiunto alla CP_1 [...]
la ripetizione delle somme indebitamente ricosse dalla . CP_3 Parte_3
V.4. Da quanto sopra affermato consegue l'assorbimento degli altri motivi dell'appello principale ed incidentale relativi a) al mancato esame da parte del primo
Giudice dell'eccezione di rinunzia alla prescrizione sollevata dall' con riguardo CP_1
alla condotta assunta dalla compagnia di assicurazione che non avrebbe mai chiesto, come era suo onere, e stante la proroga tacita della garanzia, di essere svincolata dagli obblighi assunti mettendo in mora il creditore, così rinunziando sia pure implicitamente alla garanzia, nonché b) alla mancata compensazione delle spese di lite richiesta dall' . CP_1
VI. In conclusione, per i motivi sopra detti, va accolto l'appello principale proposto dall' e rigettato quello incidentale proposto dalla Controparte_1
con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, la n. Parte_1
11847/2017, va rigettata l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.205.926,86 € notificata alla il 21 dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, di cui va Controparte_3
confermata la piena efficacia.
VII. Le spese dei due procedimenti riuniti, il n. 358/2018 ed il n. 446/2018, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti
. Pag. 23 di 26 Parte_1 CP_1
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agli avvocati tenuto conto dei valori delle rispettive controversie.
Esse vanno poste:
A) nel primo procedimento a carico della che va pertanto Parte_1
condannata a rifondere all' le spese del processo Controparte_1
d'appello, che si liquidano sulla base dello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, riportato in allegato ai citati decreti ministeriali, e dunque, nel complessivo importo di
5.060,00 €, di cui 4.400,00 € per compensi professionali (1.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 900,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 660,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
B) nel secondo procedimento sempre a carico della che va pertanto Parte_1
condannata a rifondere all' , le spese del doppio grado, che si Controparte_1
liquidano, sempre d'ufficio, sulla base dello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00
€ riportato in allegato ai citati decreti ministeriali, e dunque, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali (4.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 2.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 9.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 6.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di
25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali (6.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 8.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VIII. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Parte_1
appellante principale nel procedimento n. 358/2018 ed appellante incidentale nel procedimento n. 446/2018, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
. Pag. 24 di 26 Parte_1 CP_1
Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
quello dovuto per le due impugnazioni proposte, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 358/2018 e n. 446/2018 del r.g.a.c.c.) proposti avverso le sentenze del Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, contraddistinte rispettivamente dal n. 11985/2017, pubblicata il 7 dicembre
2017, e dal n. 11847/2017, pubblicata il 1° dicembre 2017, proposti rispettivamente dalla contro l' Parte_1 Controparte_1
nonché da quest'ultima contro la nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1
da quest'ultima contro l , ogni altra questione ritenuta assorbita, Controparte_1
così provvede:
A) rigetta l'appello contraddistinto dal n. 358/2018 del r.g.a.c.c., e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) accoglie l'appello principale contraddistinto dal n. 446/2018 r.g.a.c.c., e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.205.926,86 €, notificata alla Controparte_3
il 21 dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, proposta dalla Parte_1
C) condanna l' a rifondere all' Parte_1 [...]
e spese dei due giudizi che si liquidano: Controparte_1
- nel primo appello, per le spese del grado, nel complessivo importo di
5.060,00 €, di cui 4.400,00 € per compensi professionali e 660,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- nel secondo appello, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
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Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono nei due appelli riuniti le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei due appelli proposti (quello principale nel procedimento n. 358/2018 e quello incidentale proposto nel procedimento n. 446/2018 r.g.a.c.c.).
Così deciso in Napoli l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
Pa
. Pag. di 26 Parte_1 CP_1
Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli,
Decima Sezione Civile, rispettivamente in data 6/7 dicembre 2017 ed in data 30 novembre/1°dicembre 2017 e contraddistinte dai n. 11985/2017 e 11847/2017, iscritti ai n. 358/2018 e 446/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendenti
TRA
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da nato ad [...] il 3 marzo Parte_2
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- appellante/appellata ed appellante incidentale -
E
l' (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) P.IVA_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
- appellata/appellante ed appellata incidentale –
I. FATTO
1. Con distinti atti di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificati all' il 17 gennaio 2013 ed il 18 gennaio 2013, la Controparte_1
e la pponevano alle Controparte_2 Controparte_3
ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia rispettivamente in data 12 e 7 dicembre 2012:
a) la prima del complessivo importo di 13.944,34 €, notificata alla il 21 CP_2
dicembre 2012, col n. prot. 45848/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 13 novembre 1992 col n. 858/CZ/R 10632, per la durata di 6 mesi e per un importo di £
27.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale
Assicurazioni S.p.A., «a garanzia degli importi compensativi gravanti su tonn.
4.500 circa di semola di grano duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, nel 1994, dichiarata fallita;
Controparte_4
b) la seconda di 1.205.926,86 € notificata alla il 21 Controparte_3
dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 10 settembre 1991 col n. 5001094, per la durata di 6 mesi e per un importo di £
2.335.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli su tonnellate 5.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della poi, Parte_3
nel 1997 dichiarata fallita.
A tal riguardo, gli opponenti sostenevano nei rispettivi atti di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle
. Pag. 2 di 26 Parte_1 CP_1
Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di 10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Controparte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedevano pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all'
[...]
in forza delle suddette polizze fideiussorie. Controparte_1
2. Il Tribunale di Napoli, però, con le sue sentenze n. 11985/2017 e n.
11847/2017, rispettivamente pubblicate il 7 dicembre 2017 ed il 1° dicembre 2017 e notificate la prima alla l 14 dicembre 2017, la seconda all' CP_2 Controparte_1
il 27 dicembre 2017, rigettava la prima opposizione proposta dalla
[...]
e condannava quest'ultima a rifondere le spese processuali alla Parte_1
controparte, disattendendo tutte le obiezioni e le eccezioni dell'opponente, mentre accoglieva l'opposizione proposta dalla nel frattempo Controparte_3
incorporata dalla condannando l'amministrazione a Parte_1
rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso la prima sentenza la (nel prosieguo, Parte_1
per maggior comodità, anche solo s'appellava quindi a questa Corte con Parte_1
citazione notificata alla controparte il 12 gennaio 2018, ed iscritta al ruolo degli affari contenziosi col n. 358/2018, sostenendo, con i suoi sette distinti motivi di impugnazione, che il primo Giudice con la citata sentenza n. 11985/2017 aveva errato nel respingere la sua opposizione e, più in particolare:
1) nel ritenere sussistente il suo debito di garanzia sebbene l'ingiunzione opposta specificasse che l'escussione derivava da processi verbali di constatazione redatti a carico di un'altra società, la «LO GR snc», alla quale peraltro si riferiva l'unico processo verbale di constatazione prodotto dall Controparte_1
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Controparte_1 Controparte_1 c.
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redatto il 29 febbraio 2000, e persino la medesima avesse CP_1 CP_1
riconosciuto che non era stato possibile verificare la regolarità delle operazioni doganali connesse al prefinanziamento, la cui restituzione da parte della CP_4
era garantita dalla suddetta polizza fideiussoria;
[...]
2) nel non avere esaminato, ritenendolo superfluo, il punto relativo alla natura giuridica della garanzia prestata dalla se cioè fosse una semplice fideiussione Parte_1
- come sostenuto dall'appellante - oppure un contratto autonomo di garanzia - come sostenuto dall' - e nell'avere ritenuto che l'ingiunzione opposta Controparte_1
non era generica, consentendo il diritto di difesa dell'opponente anche mediante la possibilità di risalire al verbale del 18 aprile 1996 con cui era stato accertato l'inadempimento del debitore principale, la L'appellante ha, pertanto, Controparte_4
riproposto la tesi della natura fideiussoria della garanzia - desunta dalla lettura delle clausole contrattuali, non contenenti nessuna rinuncia della società garante ad opporre eccezioni riguardanti l'obbligazione garantita né alcun impegno della medesima società al pagamento a “prima” o a “semplice” richiesta dell'
[...]
- con conseguente sua accessorietà rispetto all'obbligazione Controparte_1
principale della ditta stipulante (la ed onere a carico Controparte_4
dell'amministrazione creditrice di dare prova dell'inadempimento della ditta stipulante;
3) nell'avere ritenuto provato il dedotto inadempimento della ditta stipulante sulla base di un mero processo verbale di constatazione, quello del 18 aprile 1996, redatto da pubblici ufficiali, che nulla provava se non l'assenza di documenti idonei a consentire i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni di esportazione effettuate;
4) nell'avere ritenuto provato l'inadempimento della ditta stipulante sebbene l'art. 5 del regolamento CEE 4045/89, citato dal primo Giudice, non imponesse nessun obbligo, neppure di esibizione di documenti, a carico dell'esportatore, il cui mancato rispetto, in ogni caso, non integrava l'inesistenza del diritto dell'esportatore a mantenere il beneficio;
5) nel ritenere l'obbligazione di garanzia in questione soggetta all'ordinario
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Controparte_1 Controparte_1 c.
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termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria, e comunque, nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
6) nel non rilevare che, anche a voler ritenere decennale il termine di prescrizione, l' obbligazione di garanzia comunque s'era estinta per prescrizione, col decorso di più di dieci anni dalla data del 13 novembre 1992, nella quale era stata compiuta l'operazione garantita, a quella del 25 - 26 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta da la nota dell' Parte_4 [...]
n. 3246 del 21 novembre 2002, ed in ogni caso, non era Controparte_1
stata data prova da parte dell di essersi Controparte_1
insinuata, ai fini interruttivi della prescrizione, al passivo del fallimento della CP_4
risalente al 1994;
[...]
7) infine, con quello che definiva l'ultimo motivo del proprio appello, la riproponeva le contestazioni da essa formulate in ordine alle ulteriori Parte_1
considerazioni svolte dall' al fine di convincere il Controparte_1
Giudice di prime cure che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato.
Pertanto, l'appellante, per quel che qui ancora rileva, chiedeva l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, delle domande dalla stessa formulate con la citazione introduttiva del processo di primo grado, previa comunque la sospensione del processo per il tempo necessario ai fini della soluzione della questione pregiudiziale della durata del termine di prescrizione applicabile nella fattispecie, di cui chiedeva la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
3.1. Con comparsa del 13 giugno 2018 si costituiva in giudizio l' CP_1
che chiedeva, previa riunione delle cause analoghe, di respingere l'appello
[...]
avversario perché inammissibile ed infondato, dichiarandosi la legittimità della pretesa erariale di cui alle opposte ingiunzioni, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
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Controparte_1 Controparte_1 c.
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4. Avverso l'altra sentenza, contraddistinta dal n.11847/2017, s'appellava a questa Corte anche l' (d'ora in poi per comodità Controparte_1
anche solo ) con citazione notificata alla controparte il 24 Controparte_5
gennaio 2018, ed iscritta al ruolo degli affari contenziosi col n. 446/2018, sostenendo anch'essa con sei motivi d'impugnazione (erroneamente indicati come cinque motivi per avere ripetuto due volte il numero 4), che il primo Giudice con la sentenza impugnata aveva errato nell'accogliere l'opposizione avversaria e, più in particolare:
i) nell'avere configurato come semplice fideiussione, anziché come garanzia autonoma, il contratto/polizza n. 5001094 stipulato dalla Bavaria Assicurazioni in data
10 settembre 1991, per la bolletta di prefinanziamento n. 1/F del 1° ottobre 1991, atteso che esso non conteneva la clausola secondo cui la società assicuratrice era tenuta a pagare a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto tra la ditta garantita e l'amministrazione doganale. Tale interpretazione, a giudizio dell'appellante, era contraria all'orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, seguito da molte sentenze del medesimo Tribunale di Napoli appellato, che avevano aderito ad un' “autoqualificazione funzionale” del contratto, conforme cioè alla funzione ad esso assegnato dal diritto comunitario. Conseguentemente si eccepiva la nullità delle eventuali clausole del contratto, tra cui gli artt. 6 e 7, qualora interpretate nel senso della sussistenza di una mera fideiussione semplice, accessoria all'obbligazione del debitore principale;
ii) nell'avere il primo Giudice, di conseguenza, ritenuto che potessero essere opposte eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale, che aveva desunto dal fatto che il processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione di pagamento, non si riferiva alle irregolarità commesse dalla
[...]
ma a quelle commesse dalla LO GR S.N.C., soggetto Parte_3
diverso da quello a cui favore era stata emessa la polizza escussa;
né l'Amministrazione aveva dato prova del contrario, cioè della sussistenza del citato inadempimento della
, e dunque, del realizzarsi del presupposto per l'escussione della Parte_3
garanzia;
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iii) nell'avere il primo Giudice, ritenuto, in ogni caso, prescritto il diritto di credito dell'Amministrazione per decorso del termine decennale, decorrente dal 29 febbraio 2000, e comunque (come sembrava più corretto), dal 31 gennaio 2002 - data in cui erano state rilevate dalle di Castellammare di Stabia le irregolarità CP_1
imputabili alla società garantita con la polizza richiamata – in assenza di atti interruttivi della prescrizione sino all'emissione dell'ingiunzione del 7 dicembre 2012, notificata il
21 dicembre 2012, senza considerare la diffida di pagamento indirizzata e pervenuta alla in data 8 novembre 2011 ( prodotta in giudizio Controparte_3
dall' come all. 5 nel primo grado del giudizio); Controparte_1
iv) nel non avere il primo Giudice rilevato che la garanzia contenuta nella citata polizza era stata tacitamente rinnovata poiché non vi era stato lo svincolo della cauzione, il cui originale era ancora in possesso dell' , per cui incombeva sulla CP_1
Società assicuratrice l'onere di attivarsi nei confronti dell'Amministrazione doganale, conformemente ai principi della mora credendi di cui all'art. 1206 e ss. c.c. e, pertanto, il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere;
v) nell'avere il primo Giudice omesso di esaminare che la condotta della società di assicurazione - che per tanti anni non si era attivata per chiedere all CP_1
il certificato di scarico o la quietanza di avvenuto pagamento (da parte della
[...]
debitrice), e comunque per costituire in mora il creditore – configurava una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del credito dell'Amministrazione;
vi) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4.1. Con comparsa dell'11 aprile 2018 si costituiva nel giudizio d'appello n.
446/2018 r.g.a.c.c. la (d'ora in poi per comodità anche Parte_1
solo chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale col Parte_1
quale censurava la sentenza impugnata:
a) per avere aderito alla tesi della durata decennale, anziché quadriennale del termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione, decorrente dal compimento
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CP_1 CP_1 Controparte_1 c.
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dell'operazione asseritamente irregolare;
b) per avere in modo contraddittorio, in un primo momento ritenuto che il p.v.c. (cioè il processo verbale di constatazione) del 29 febbraio 2000 e la relazione del
31 gennaio 2002 - redatta dalla di Castellammare di Stabia a carico della Tes_1
in cui si rilevava che la bolletta di Parte_3
prefinanziamento 1/F del 1/10/1991 era priva di nulla osta – non potevano essere opposti a tale ultima società, il primo perché riguardante altra società del gruppo, cioè la LO GR S.N.C., la seconda perché non trasfusa in un p.v.c. e non specificamente contestata né alla società garantita né alla società di assicurazione;
e poi, in un secondo momento, aveva individuato proprio in tali atti il dies a quo della prescrizione del diritto di credito dell'Amministrazione.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su CP_1
cui non si accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. Su richiesta delle parti, con provvedimento del 18 maggio 2018 il Presidente della Corte disponeva la riunione dei processi contraddistinti dai nn. 358/2018 e
446/2018 del r.g.a.c.c. per connessione soggettiva ed oggettiva.
All'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte assegnava la causa a sentenza con i
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termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo la provvedeva a depositare la propria comparsa conclusionale Parte_1
senza tuttavia modificare le proprie richieste.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta Parte_1
preliminare, peraltro fatta propria anche dall , di riunione di Controparte_1
questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell
[...]
analoghe sotto il profilo giuridico e fondate sui medesimi Controparte_1
documenti, ed in particolare con quelli contraddistinti dal n. 683/2018, dal n.
1125/2018, dai n.723/2018+727/2018, dal n. 728/2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, uno dei processi cui fa riferimento la quello iscritto al n. Parte_1
1125/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, è stato ormai definito con la sentenza di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio
2025; tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quelle nella specie appellate, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla Parte_1
di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la insiste essere Parte_1
quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre
1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale
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articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine (di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass. 24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, il primo appello (n. 358/2018), quello proposto dalla è Parte_1
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infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II.1. Vanno esaminati congiuntamente i primi quattro motivi d'appello sollevati dalla perché intimamente connessi. Essi vanno rigettati in quanto infondati Parte_1
per i seguenti motivi.
Con essi l'appellante si duole che il primo Giudice abbia omesso di esaminare la natura giuridica della garanzia stipulata da Parte_4
ritenendo che dagli atti di causa già risultasse la prova dell'inadempimento del debitore principale, la - desunta dal verbale di constatazione del 18 Controparte_4
aprile 1996, richiamato anche nell'ingiunzione di pagamento opposta mediante il riferimento all'invito di pagamento prot. n. 3246 del 21 novembre 2002 rivolto all'assicurazione, che conteneva il riferimento al detto verbale -, e tanto bastava per l'attivazione della detta garanzia nei confronti della società di assicurazioni stante la pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale da parte della compagnia garante (art. 7 della polizza). Sostiene l'appellante, invece, che la prova dell'inadempimento non possa trarsi dal citato verbale che nulla provava se non l'assenza di documenti con i quali il debitore poteva provare la correttezza del suo operato.
Orbene, a giudizio della Corte, va ritenuta corretta la motivazione adottata su tali punti dal Giudice di prime cure con le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, non può ritenersi che il riferimento, contenuto nell'ingiunzione opposta, al processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000 redatto a carico della LO GR NC - cioè società diversa dalla che aveva sottoscritto la CP_4
polizza azionata con la citata ingiunzione - possa incidere sul diritto di difesa dell'appellante non consentendole di identificare l'inadempimento del debitore principale in relazione al quale era stata escussa la polizza in esame, dal momento che
- come correttamente evidenziato dal primo Giudice- nell'ingiunzione era richiamato l'invito al pagamento dell' contraddistinto dal n. prot. 3246 Controparte_1
indirizzato a e da essa ricevuto il 25 Parte_4
novembre 2002, nel quale si richiedeva il pagamento delle somme garantite per gli
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inadempimenti della debitrice principale, la accertati con il verbale Controparte_4
del 18 aprile 1996.
Non può invece accogliersi la doglianza dell'appellante, secondo cui non vi era prova di un inadempimento imputabile alla che giustificasse l'escussione CP_4
della garanzia a carico della compagnia di assicurazioni appellante (stante l'indiscussa rinunzia al beneficio della preventiva escussione contenuta nell'art. 7 della polizza), né che tale inadempimento poteva desumersi da quanto contenuto nel citato p.v.c. del 18 aprile 1996.
E tanto per due ordini di motivi.
Innanzitutto, perché la natura stessa della polizza azionata, che il Tribunale aveva ritenuto di non dover accertare, era (ed è) tale da escludere che il garante potesse opporre eccezioni relative al merito della pretesa azionata, ivi compresa quella relativa all'inesistenza dell'inadempimento, a meno che tale inesistenza non fosse di facile accertamento per la sua evidenza da poter configurare un'excepitio doli opponibile al creditore.
Sul punto, e come pure richiesto dalla medesima appellante, l'accertamento della natura giuridica della polizza escussa non era affatto superflua per dirimere le questioni prospettate dalla Parte_1
Innanzitutto, questo Collegio intende aderire alla tesi della natura autonoma della garanzia stipulata da e dare così Parte_4
continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr.
App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli 1662/2023; App. Napoli 980/2025), secondo cui
“Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento
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dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme, Cass. 25821/2009; Cass.
20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Nella specie, è lo stesso frontespizio della polizza in esame, la n. 10632, che fà riferimento non semplicemente ad una polizza fideiussoria, ma ad una “Polizza
Cauzioni - Doganale”, a sottolineare che la polizza avesse una funzione simile alla cauzione (differenziandosene soltanto per l'assenza del versamento immediato delle somme oggetto di garanzia), e dunque consentiva l'incameramento immediato delle somme al verificarsi dell'evento garantito, come sembra emergere anche dalle condizioni generali di assicurazione laddove si parla di “Polizza di fideiussione per il cauzionamento dei diritti doganali”.
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
Tali clausole contrattuali, infatti, non depongono a favore del contratto di
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fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Doganale, di svolgere in nome e per conto della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, co.2, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche
“senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto,
Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
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In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione de i diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari)
(cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico (cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del
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debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del
“certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
La citata conclusione rende priva di fondamento l'altra doglianza sollevata dall'appellante relativa all'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza, che il Tribunale aveva desunto dal p.v.c. del 18 aprile 1996.
In ogni caso, a voler ritenere che gravasse sull' una simile Controparte_1
prova, essa risulta raggiunta.
Sul punto, come già detto, la sostiene che tale prova non poteva Parte_1
desumersi né dal p.v.c. del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione opposta, perché si riferiva all'inadempimento di altra società del gruppo LO, la LO GR
NC (che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale), né da quello del 18 aprile 1996 da cui si evinceva soltanto l'impossibilità da parte del curatore del fallimento della di esibire i CP_4
documenti che provavano la regolarità delle esportazioni di grano per le quali la debitrice aveva goduto del cd. prefinanziamento dei diritti doganali.
A giudizio della Corte, tuttavia, non può ritenersi che il verbale del 18 aprile
1996 redatto dal Ministero delle Finanze non abbia valore di prova dell'inadempimento sempre che si ritiene che di una simile prova fosse onerata l' . Controparte_1
Ebbene, sostiene l'appellante che la non aveva un tale obbligo di CP_4
esibizione non essendo esso previsto dall'art.5 del regolamento CEE 4045/89. Tale tesi
è però smentita dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del
Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione
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concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del
Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale” (così, Cass.
16877/2009; Cass. 30744/2011; Cass. 30745/2011; Cass. 5085/2016).
Dall'esame del citato art. 18 del Regolamento CEE 3665/1987 e dal successivo art. 5 del Regolamento CEE 4045/1989 emerge, al contrario, l'obbligo degli esportatori di mettere le autorità di controllo in condizioni di poter effettuare i relativi controlli, sicché il fatto che - nonostante le reiterate richieste degli organi di controllo volte ad ottenere la documentazione (doganale, commerciale, contabile e valutaria) necessaria per i controlli - il curatore del fallimento della non avesse ottemperato a CP_4
tale richiesta dichiarando di non aver ricevuto nessuna documentazione dalla società fallita e di non essere in grado di riferire se nei locali di San Giuseppe Vesuviano, ove la società aveva una sede, vi erano i documenti richiesti, equivale a dire che tali documenti non erano esistenti perché il debitore non aveva effettuato le operazioni di esportazione, a cui si era impegnato.
Pertanto, i citati quattro motivi d'appello vanno rigettati.
II.2. Parimenti infondati sono il quinto ed il sesto motivo d'appello della entrambi attinenti all'eccezione di prescrizione del credito vantato da Parte_1
. Controparte_1
Nello specifico, la doglianza sollevata col quinto motivo d'appello - con cui ci si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligazione di garanzia in
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questione soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione piuttosto che a quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria e comunque nel giudicare il primo di tali termini non sproporzionato per eccesso rispetto al secondo senza nemmeno sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deve ritenersi affrontata e risolta con le considerazioni, cui si rimanda, svolte dalla Corte in via preliminare.
Col sesto motivo d'appello l'appellante si duole del fatto che il termine di prescrizione decennale, stabilito per la restituzione dei crediti relativi a somme percepite per il venir meno della causa giustificativa (cd. indebito oggettivo), sia già scaduto facendolo decorrere dal 13 novembre 1992, data in cui era stata compiuta l'operazione garantita, sino a quella del 25 novembre 2002, nella quale era stata ricevuta dall'allora la nota Parte_4
dell' n. 3246 del 21 novembre 2002. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Difatti, l'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere” ed è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti tra creditore e fideiussore il termine di prescrizione non comincia a decorrere dalla mera stipula del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, e comunque, non corre fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale (cfr., per tutte, Cass.
5720/2004).
Nella specie, non è in discussione il fatto che nella polizza cauzionale non era stabilito un termine di scadenza dell'obbligazione principale di restituzione dei diritti doganali anticipati dall'Amministrazione, ma quest'ultima diveniva esigibile solo al verificarsi dell'evento dell'inadempimento dell'esportatore, che - come in precedenza detto - era stato accertato solo col verbale di constatazione del 18 ottobre 1996.
Si può pertanto affermare che è da tale ultima data che il diritto dell'
[...]
ad ottenere la restituzione dell'importo garantito era divenuto esigibile CP_1
nei confronti del debitore principale, e stante la funzione della polizza cauzionale,
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anche nei confronti della Compagnia di assicurazione garante.
Non si può invece affermare - come sostenuto dall'appellante- che nei confronti del garante il dies a quo decorresse dalla stipula, perché in tal caso non avrebbe avuto senso distinguere la polizza fideiussoria cauzionale autonoma dalla cauzione, privando solo la seconda, pur nell'identità funzioni (certezza dell'incasso), il debitore e/o il garante della disponibilità immediata di danaro. Del resto l'art. 7 della polizza stabiliva che la richiesta rivolta dalla alla ditta stipulante (id est il debitore) al verificarsi Tes_1
dell'evento (inadempimento) valeva a costituire in mora l'assicuratore decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa, con ciò stabilendo che il credito verso il garante diveniva esigibile nello stesso momento in cui si verificava l'evento, mentre la mora decorreva dopo 30 giorni dalla richiesta indirizzata al debitore principale.
Può, pertanto, concludersi che anche il credito verso l'assicurazione era divenuto esigibile dal 18 ottobre 1996, da tale momento decorrendo la prescrizione, interrotta prima dalla comunicazione ricevuta da Parte_4
il 25 novembre 2002 (nota prot. n. 3246 del 1° novembre 2002) e poi
[...]
dall'invito al pagamento prot. n. 33922 del 28 ottobre 2011 ricevuto dalla Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. (nuova denominazione de Parte_4
in data 11 novembre 2011.
[...]
Pertanto, il credito verso l'assicurazione garante, richiesto con l'ingiunzione fiscale del 12 dicembre 2012 (prot. 45848/RH), notificato all'Unipol Gruppo finanziario
S.p.A. il successivo 21 dicembre 2012, non deve ritenersi prescritto.
III. Le motivazioni alla base del rigetto del quinto e sesto motivo d'appello determinano l'assorbimento del settimo ed ultimo motivo di gravame col quale la si oppone ad una ricostruzione sul dies a quo della prescrizione - proposta Parte_1
da al fine di convincere il Giudice di prime cure Controparte_1
che nella specie il decorso del termine di prescrizione non era nemmeno iniziato - fondata sulla confusione tra termine di efficacia della polizza, ritenuto tacitamente rinnovata, e l'esercizio del diritto di riscossione da parte del creditore. Difatti, a parte la proroga tacita del contratto, non risulta che la sentenza impugnata abbia mai aderito
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ad una simile ricostruzione.
IV. In definitiva, l'appello proposto da va rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata, la n. 11985/2017, pubblicata il 7 dicembre 2017.
V. Passando all'esame dell'appello proposto da avverso Controparte_1
la sentenza n. 11847/2017 nonché all'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto da va accolto quello proposto dall' e rigettato Parte_1 CP_1
quello proposto dalla per i seguenti motivi. Parte_1
V.1. Il primo Giudice aveva, innanzitutto, qualificato la polizza n. 5001094 stipulata tra la (d'ora in poi, per Parte_3
brevità, anche solo ) e la Bavaria Compagnia di Assicurazioni il Parte_6
10 settembre 1991 nell'interesse dell' per l'importo di £ Parte_7
2.335.000.000, come fideiussione ordinaria e non come contratto autonomo di garanzia, e di conseguenza, aveva ritenuto legittimata la (che nel frattempo Parte_1
aveva incorporato la destinataria dell'ingiunzione fiscale, in Controparte_3
precedenza denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni) ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale tra debitore e creditore, tra le quali quella inerente l'assenza del presupposto per l'escussione della polizza, ovvero l'inadempimento del debitore principale, non risultante né dalla ingiunzione fiscale
(che non faceva riferimento a nessun verbale di constatazione riferito alle Parte_3
ma ad uno del 29 febbraio 2000 riferito alla LO GR S.n.c.) né da altro
[...]
p.v.c. che desse prova dell'inadempimento del debitore principale.
L' , col primo motivo del suo appello, sostiene trattarsi di Controparte_1
contratto autonomo di garanzia. Il motivo è fondato.
Sul punto, la Corte non può che richiamare quanto detto in precedenza nel procedimento d'appello contraddistinto dal n. 358/2018 r.g.aa.c.c. e riunito al presente procedimento, in ordine alla natura della citata polizza come garanzia autonoma. Infatti, il testo della polizza in esame, la n. 5001094, non differisce da quella contraddistinta dal n. prot. 45848/RH e rilasciata da Parte_4
a favore del debitore , sicché quanto affermato in
[...] CP_4
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precedenza vale anche per la prima polizza che configura, pertanto, una garanzia autonoma che non consente al garante di opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, ivi compresa quella dell'assenza dell'inadempimento del debitore principale a meno che l'assenza di un tale inadempimento non abbia il carattere della certezza e dell'evidenza (cd. execptio doli).
V.2. Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo dell'appello principale dell' con cui essa contesta che il primo Giudice abbia ritenuto che il CP_1
garante potesse opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale.
Difatti, era onere della in sede d'opposizione all'ingiunzione fiscale Parte_1
dare prova dell'adempimento della mediante la produzione dei Parte_3
documenti indicati sopra ed elencati negli artt. 18 del Regolamento CEE 3665/1987 e 5 del Regolamento CEE 4045/1989. Tanto a dispetto del fatto che nella ingiunzione opposta non era fatto nessun riferimento ad un p.v.c. redatto nei confronti della
, ma ad uno redatto nei confronti della LO GR S.n.c. Parte_3
Ciò infatti non ha minato il diritto di difesa della garante opponente dal momento che nel giudizio di opposizione l' ha prodotto in Controparte_1
giudizio la relazione del 31 gennaio 2002, rilasciata dalla di Castellammare di Tes_1
Stabia, su richiesta della , in cui, Parte_8
facendo seguito agli inadempimenti accertati nel verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti solo la LO GR NC, erano stati accertati inadempimenti a carico di altre società del , tra cui la , che non aveva ottenuto il Controparte_6 Parte_3
nulla osta degli organi competenti per la bolletta di prefinaziamento n. 1/F del 1° ottobre 1991, garantita dalla polizza n. 5001094 rilasciata dalla Bavaria Assicurazioni.
Ne consegue che risulta del tutto irrilevante il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un p.v.c. giacché essa ingenerava, nel giudizio d'opposizione, l'obbligo dell'opponente (attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) di dare prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione azionata nei suoi confronti (cfr. Cass. 23346/2022).
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La rilevanza della citata relazione se da un lato consente di ritenere fondato il secondo motivo dell'appello principale dell , dall'altro rende priva di CP_1
fondamento la doglianza fatta valere dalla nel secondo motivo del suo Parte_1
appello incidentale in cui essa si duole del fatto che il primo Giudice prima abbia ritenuto tale relazione non opponibile all'assicurazione e poi abbia fatto decorrere, in modo contraddittorio, dalla data di tale relazione il dies a quo della prescrizione, che - come già detto- decorre dal momento in cui il diritto diventa esigibile nei confronti del debitore.
V.3. Risulta fondato anche il terzo motivo dell'appello principale dell CP_1
mentre è infondato il primo motivo dell'appello incidentale della Essi Parte_1
possono essere trattati unitariamente perché attinenti all'eccezione di prescrizione del credito dell' . CP_1
Con quest'ultimo la si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
considerato decennale anziché quadriennale il termine di prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme concesse in prefinanziamento alla CP_1 CP_7 Pt_3
[...]
Il motivo è infondato.
Su tale punto, la Corte rinvia a quanto in precedenza già detto, relativo non solo alla proporzionalità del termine decennale stabilito dal diritto interno - a fronte di quello quadriennale stabilito dal diritto comunitario - per l'azione di ripetizione dell'indebito (restituzione di somme divenute prive di giustificazione), ma anche alla legittimità dell'applicazione, da parte degli stati membri dell'Unione europea, del più lungo termine decennale, consentito dal medesimo diritto comunitario.
Con il terzo motivo del suo appello principale l' invece contesta il fatto CP_1
che il Tribunale abbia ritenuto prescritto il proprio diritto alla ripetizione delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale facendo decorrere il termine decennale di prescrizione dal 31 gennaio 2002, data della relazione con cui l' accertava l'inadempimento CP_1
della , e ritenendo tale termine compiuto alla data dell'ingiunzione Parte_3
fiscale del 7/21 dicembre 2012, senza considerare l'atto interruttivo della prescrizione
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Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentato dalla diffida di pagamento dell' , prot. n. 33822 del 28 ottobre CP_1
2011, indirizzata e pervenuta alla (poi incorporata nella Controparte_3
in data 8 novembre 2011 ed al Fallimento Parte_1 Controparte_8
in data 7 novembre 2011.
[...]
Il motivo è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall CP_1
risulta infatti il predetto atto interruttivo della prescrizione (cfr. all. 5 della
[...]
produzione di primo grado dell' ) di cui il Tribunale non ha tenuto conto nella CP_1
sentenza impugnata, sicché legittimamente l ha poi ingiunto alla CP_1 [...]
la ripetizione delle somme indebitamente ricosse dalla . CP_3 Parte_3
V.4. Da quanto sopra affermato consegue l'assorbimento degli altri motivi dell'appello principale ed incidentale relativi a) al mancato esame da parte del primo
Giudice dell'eccezione di rinunzia alla prescrizione sollevata dall' con riguardo CP_1
alla condotta assunta dalla compagnia di assicurazione che non avrebbe mai chiesto, come era suo onere, e stante la proroga tacita della garanzia, di essere svincolata dagli obblighi assunti mettendo in mora il creditore, così rinunziando sia pure implicitamente alla garanzia, nonché b) alla mancata compensazione delle spese di lite richiesta dall' . CP_1
VI. In conclusione, per i motivi sopra detti, va accolto l'appello principale proposto dall' e rigettato quello incidentale proposto dalla Controparte_1
con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, la n. Parte_1
11847/2017, va rigettata l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.205.926,86 € notificata alla il 21 dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, di cui va Controparte_3
confermata la piena efficacia.
VII. Le spese dei due procedimenti riuniti, il n. 358/2018 ed il n. 446/2018, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti
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Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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agli avvocati tenuto conto dei valori delle rispettive controversie.
Esse vanno poste:
A) nel primo procedimento a carico della che va pertanto Parte_1
condannata a rifondere all' le spese del processo Controparte_1
d'appello, che si liquidano sulla base dello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, riportato in allegato ai citati decreti ministeriali, e dunque, nel complessivo importo di
5.060,00 €, di cui 4.400,00 € per compensi professionali (1.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 900,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 660,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
B) nel secondo procedimento sempre a carico della che va pertanto Parte_1
condannata a rifondere all' , le spese del doppio grado, che si Controparte_1
liquidano, sempre d'ufficio, sulla base dello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00
€ riportato in allegato ai citati decreti ministeriali, e dunque, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali (4.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 2.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 9.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 6.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di
25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali (6.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 8.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VIII. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Parte_1
appellante principale nel procedimento n. 358/2018 ed appellante incidentale nel procedimento n. 446/2018, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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quello dovuto per le due impugnazioni proposte, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 358/2018 e n. 446/2018 del r.g.a.c.c.) proposti avverso le sentenze del Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, contraddistinte rispettivamente dal n. 11985/2017, pubblicata il 7 dicembre
2017, e dal n. 11847/2017, pubblicata il 1° dicembre 2017, proposti rispettivamente dalla contro l' Parte_1 Controparte_1
nonché da quest'ultima contro la nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1
da quest'ultima contro l , ogni altra questione ritenuta assorbita, Controparte_1
così provvede:
A) rigetta l'appello contraddistinto dal n. 358/2018 del r.g.a.c.c., e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) accoglie l'appello principale contraddistinto dal n. 446/2018 r.g.a.c.c., e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.205.926,86 €, notificata alla Controparte_3
il 21 dicembre 2012 col n. prot. 44964/RH, proposta dalla Parte_1
C) condanna l' a rifondere all' Parte_1 [...]
e spese dei due giudizi che si liquidano: Controparte_1
- nel primo appello, per le spese del grado, nel complessivo importo di
5.060,00 €, di cui 4.400,00 € per compensi professionali e 660,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- nel secondo appello, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
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Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono nei due appelli riuniti le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei due appelli proposti (quello principale nel procedimento n. 358/2018 e quello incidentale proposto nel procedimento n. 446/2018 r.g.a.c.c.).
Così deciso in Napoli l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
Pa
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Controparte_1 Controparte_1 c.
[...] Parte_1