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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1554/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Brugine (PD), Via Giorgione, 12/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Maggetto del Foro di Padova,
(p.e.c.: presso il cui studio – sito in Brugine (PD), Via A. Email_1
Manzoni, 7 - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il giorno 8.08.1978, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marina Novello del
Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_2
Piazzale Europa 11 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: rassegnate negli scritti conclusivi del 12.12.2024 (che richiamano quelle sottoscritte delle parti in data 1.10.2024), che di seguito si riproducono: N. R.G. 1554/2023
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chioggia (VE), in data
15.05.2004 tra il signo e la signor , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004, numero 47, parte 2, serie A, con ordine di annotazione al competente Ufficio di Stato Civile.
2. Porre a carico del signo l'obbligo di corrispondere alla signor Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 Persona_1
(duecento/00) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario e/o comunque secondo le modalità che saranno dalla predetta indicate, entro il giorno 13 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
3. L'Assegno Unico Universale per il figli sarà fruito interamente del padre;
Persona_1
4. Entrambi i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
5. Spese compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente in data 15.05.2004, in Chioggia, trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di Chioggia dell'anno 2004, alla parte II, Serie A, atto n. 47, che dall'unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]) e che tra di loro era intervenuta Persona_1
la separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Venezia in data 9.01.2020 nel procedimento di separazione consensuale omologata con provvedimento del 15.01.2020 (depositato in data 17.01.2020) – ha presentato,
sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinchè venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'affidamento,
collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento del figlio (allora minorenne) (nato a [...] il [...]). Persona_1
Costituendosi in giudizio in data 20.09.2023, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo al
Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente.
Dopo l'udienza di comparizione personale delle parti del 11.10.2023, il Tribunale, con ordinanza emessa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 472-bis.22 c.p.c. conformi alla N. R.G. 1554/2023
richiesta congiunta delle parti, le quali dichiaravano altresì di aderire alla nomina del coordinatore genitoriale proposto dal Tribunale ed individuato nell'Avv. Adriana Romagnolo del foro di Venezia.
Dopo alcuni rinvii delle successive udienze, all'udienza cartolare del 15.10.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe riportate, per cui concessi i termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse del figlio (nelle more divenuto maggiorenne), questa non potrà che Per_1
andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.05.2004 tra Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Chioggia, atto n. 47, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1554/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Brugine (PD), Via Giorgione, 12/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Maggetto del Foro di Padova,
(p.e.c.: presso il cui studio – sito in Brugine (PD), Via A. Email_1
Manzoni, 7 - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il giorno 8.08.1978, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marina Novello del
Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_2
Piazzale Europa 11 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: rassegnate negli scritti conclusivi del 12.12.2024 (che richiamano quelle sottoscritte delle parti in data 1.10.2024), che di seguito si riproducono: N. R.G. 1554/2023
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chioggia (VE), in data
15.05.2004 tra il signo e la signor , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004, numero 47, parte 2, serie A, con ordine di annotazione al competente Ufficio di Stato Civile.
2. Porre a carico del signo l'obbligo di corrispondere alla signor Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 Persona_1
(duecento/00) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario e/o comunque secondo le modalità che saranno dalla predetta indicate, entro il giorno 13 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
3. L'Assegno Unico Universale per il figli sarà fruito interamente del padre;
Persona_1
4. Entrambi i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
5. Spese compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.02.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente in data 15.05.2004, in Chioggia, trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di Chioggia dell'anno 2004, alla parte II, Serie A, atto n. 47, che dall'unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]) e che tra di loro era intervenuta Persona_1
la separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Venezia in data 9.01.2020 nel procedimento di separazione consensuale omologata con provvedimento del 15.01.2020 (depositato in data 17.01.2020) – ha presentato,
sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinchè venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'affidamento,
collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento del figlio (allora minorenne) (nato a [...] il [...]). Persona_1
Costituendosi in giudizio in data 20.09.2023, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo al
Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente.
Dopo l'udienza di comparizione personale delle parti del 11.10.2023, il Tribunale, con ordinanza emessa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 472-bis.22 c.p.c. conformi alla N. R.G. 1554/2023
richiesta congiunta delle parti, le quali dichiaravano altresì di aderire alla nomina del coordinatore genitoriale proposto dal Tribunale ed individuato nell'Avv. Adriana Romagnolo del foro di Venezia.
Dopo alcuni rinvii delle successive udienze, all'udienza cartolare del 15.10.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe riportate, per cui concessi i termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse del figlio (nelle more divenuto maggiorenne), questa non potrà che Per_1
andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.05.2004 tra Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Chioggia, atto n. 47, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero