CA
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4003\2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 25.06.2021 n. 5978), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Ottaviano, Viale Elena Parte_1 C.F._1
12, Palazzo Duraccio, nello studio dell'avv. Antonio Napolitano, c.f. C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, p.iva con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore ad negotia in virtù di procura speciale del Controparte_2
25.06.2021 autenticata dal notaio di Bologna, rep. 95252, fasc. 11289, Persona_1
con domicilio eletto in Napoli, alla Via Ugo Niutta 4, nello studio dell'avv. Roberto Raio, c.f.
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellata C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1 1- convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_3
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incidente
[...]
avvenuto il 10.05.2009 al KM 7.800 della di Napoli, mentre viaggiava quale tra- CP_4
sportato sul veicolo Land Cruiser tg. ZA201XW condotto da . Controparte_5
L si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto in un separato CP_1
giudizio era stata già convenuta da , il quale pretendeva a sua volta il risar- Controparte_5
cimento dei danni subiti nello stesso sinistro, sul presupposto di essere, nell'occasione, tra- sportato a bordo del veicolo condotto da Pt_1
In subordine, l' chiese che venisse dichiarato il concorso di colpa del danneggiato ex CP_1
art. 1127 c.c., in quanto era alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e non indos- Pt_1
sava la cintura di sicurezza.
2- Con sentenza del 25.06.2021 n. 5978, il Tribunale di Napoli ha condannato l' al CP_1
pagamento, in favore di “della somma risultante dalla devalutazione di € Pt_1
708.279,50 al momento dell'incidente (10.05.2009). Su tale somma vanno poi calcolati la ri- valutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento”. Ha inoltre condannato l lle spese di lite e di c.t.u.. CP_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- effettivamente era trasportato nell'autovettura guidata da;
questi, nel cor- Pt_1 CP_5
so del separato giudizio intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni, ha ammesso di es- sere stato, nell'occasione del sinistro, il conducente dell'autovettura, sicché ha rinunciato al- la domanda, che è stata infine rigettata con sentenza n. 10216\2017;
-- è stato sentito anche nel corso del presente giudizio, confermando la circostanza di CP_5
essere stato il conducente e il passeggero trasportato;
Pt_1
-- non vi sono elementi che smentiscano tale assunto: nulla hanno potuto accertare sul pun- to gli agenti della stradale intervenuti;
nulla ha riferito al riguardo il teste Tes_1
-- il c.t.u. ha riconosciuto il nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente, stimando il dan- no biologico nel 70-72%, con 60 giorni di ITT, 30 di ITP al 75%, ulteriori 30 di ITP al 50% e 60 al 25%;
-- tenuto conto delle gravissime lesioni anche cerebrali subite da il c.t.u. ha stimato Pt_1
una perdita della capacità lavorativa generica futura nella misura dell'80%;
-- il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa
2 dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, assorbe le voci elaborate in giurisprudenza (riduzione della capacità lavorativa ge- nerica;
danno alla vita di relazione;
danno estetico) ed è qualificabile come danno non pa- trimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.;
-- la liquidazione del danno non patrimoniale è operata secondo le tabelle del Tribunale di
Milano per l'anno 2021; e perciò: € 770.580,00 per danno biologico (72%), € 6.000,00 per
ITT, € 2.250,00 per ITP al 75%, € 1.500,00 per ITP al 50% ed € 1.500,00 per ITP al 25%; per un importo complessivo di € 781.830,00;
-- il danno esistenziale va riconosciuto in quanto dagli accertamenti del c.t.u. è risultato che ha subito una notevole compromissione delle capacità cognitive e relazionali, non Pt_1
potendo più partecipare alla vita familiare e sociale;
tale danno, già di per sé grave, risulta ancor più rilevante tenuto conto della giovane età dell'attore; può essere perciò liquidato nella misura del 30% del danno biologico, ossia in € 234.549,00;
-- le spese mediche sono state quantificate dal c.t.u. in € 180,00;
-- non ha dimostrato di aver riportato nell'incidente una menomazione specifica alla Pt_2
capacità lavorativa per cui nulla è dovuto al riguardo;
-- il c.t.u. ha accertato che le lesioni subite da “incidono in maniera rilevante sulla Pt_1
sua residua capacità di lavoro, limitandogli sia attività lavorative che presumano una perfet- ta efficienza fisica, sia un'applicazione intellettuale coerente”; considerato che all'epoca dell'incidente l'attore non aveva ancora compiuto 19 anni, che era studente del liceo scienti- fico e che in sostanza gli è stata preclusa quasi del tutto la possibilità di svolgere la gran parte delle attività lavorative, il Tribunale ha stimato equo determinare in € 500.000,00 il danno qualora la perdita della capacità lavorativa fosse stata totale, tenuto conto dei redditi che avrebbe potuto percepire il soggetto in circa 40 anni di attività lavorativa;
poiché nel caso di specie la perdita è pari all'80%, il danno ammonta in concreto ad € 400.000,00;
-- sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale di € 1.416.559,00 che rappresenta l'e- quivalente monetario del danno complessivo subito dall'attore;
-- è accertato che non indossava la cintura di sicurezza, che avrebbe certamente ri- Pt_2
dotto l'entità delle lesioni, dal momento che sia sia furono sbalzati fuori dal Pt_2 CP_5
veicolo, come peraltro riferito dal verbale della polizia stradale;
-- non essendoci prova certa della percentuale di incidenza negativa del comportamento ne- gligente del danneggiato, può presumersi che il suo concorso di colpa sia nella misura del
3 50% onde la riduzione del risarcimento a € 708.279,50 oltre accessori.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
«A) (…) dichiarare la riforma della sentenza n. 5978/21 (…) e per l'effetto, condannare l'ap- pellata, al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma, in aggiunta a quella già cor- risposta in virtù della sentenza di primo grado, pari a €. 882.699,98, di cui €.708.279,50 quale differenza riconosciuta come spettante sul danno come quantificato dal Giudice di prime cure ma non liquidata in ragione della concorsualità applicata ed €. 174.420,48 quale differenza in aumento atteso l'errato criterio adottato per il calcolo della incapacità lavorativa generica, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
B) In via gradata, riformare la sentenza n. 5978/21 (…) e per l'effetto (…) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di liqui- dare in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda; C) In via ul- teriormente gradata, disporre la riconvocazione del CTU, dott. ), al fine Persona_2
di sollecitare la risposta omessa al quesito n. 4 contenuto nell'ordinanza ammissiva della CTU resa all'udienza dell'11.06.2019, nel giudizio di primo grado; D) Vinte le spese e compensi professionali del grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procurato- re anticipatario».
4- Si è costituita e ha concluso per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria di spese.
5- Con il primo motivo di gravame, si duole del dichiarato concorso di colpa al 50% Pt_1
per il mancato uso della cintura di sicurezza;
concorso a suo avviso da escludersi o da ridursi a una percentuale inferiore. Difetterebbe la prova positiva (a carico della convenuta) della circostanza che, al momento del sinistro, il passeggero non indossasse la cintura corretta- mente agganciata, dal momento che i verbalizzanti esprimono al riguardo una mera opinio- ne. Riferiscono soltanto che il veicolo era “completamente distrutto”, senza precisare se le cinture erano sganciate o agganciate o divelte. La relazione di c.t.u. non è corredata di rilievi fotografici dell'autovettura danneggiata, eseguiti invece dal perito della ma non CP_1
prodotti in giudizio.
Il teste ha riferito che dopo l'impatto, giaceva vicino al lato passeggero, Tes_1 Pt_1
dal che dovrebbe desumersi che non era distante dall'autovettura proprio per essere stato trattenuto dalla cintura, ché altrimenti il ragazzo sarebbe stato sbalzato ben più lontano.
Alcune delle lesioni subite da e riscontrate dal c.t.u. – ”esiti della frattura dei pro- Pt_1
4 cessi traversi lombari (L1, L2 ed L3 e della XII costa di destra, con le conseguenti lesioni pol- monari… ematoma retro peritoneale (lesioni spleniche, epatiche e renali) … che imposero un intervento laparotomico d'urgenza per arrestare le perdite ematiche e per evacuare un ema- toma retroperitoneale“ – sarebbero, secondo l'appellante, tipiche conseguenze della costri- zione della cintura agganciata, come potrebbe confermare il c.t.u. ove richiamato a rendere chiarimenti.
Ancora, l'appellante censura l'operato del c.t.u. per non aver dato risposta al quarto quesi- to postogli dal giudice: verificare se dagli atti emergesse un omesso utilizzo del casco e/o cin- ture di sicurezza e in che misura tale condotta avesse inciso sull'entità dei postumi patiti da
Pt_1
6- L'articolata censura è infondata. Il verbale di polizia redatto subito dopo il sinistro riferi- sce che e erano “riversi sul piazzale dell'area di servizio“, Controparte_5 Parte_1
“erano stati… sbalzati all'esterno dell'abitacolo” e “non risultava possibile accertare sul mo- mento chi fosse alla guida del veicolo”. Quest'ultimo particolare è quanto mai significativo del fatto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, i due ragazzi non furono trovati in prossimità delle rispettive posizioni tenute all'interno dell'auto (a sinistra il conducente e a destra il passeggero). Si trovavano invece in una posizione – e perciò a una distanza dal vei- colo – tali da rendere impossibile capire chi fosse stato alla guida e chi al suo fianco. È perciò del tutto fantasiosa l'ipotesi che dalla posizione in cui fu trovato a terra sul piazzale Pt_1
possa desumersi l'uso della cintura. Resta invece l'alta probabilità, che rasenta la certezza, che il ragazzo fu sbalzato fuori dall'abitacolo proprio perché non trattenuto dalla cintura.
Tanto meno può desumersi l'uso della cintura dal tipo di lesioni riportate, che il c.t.u. ri- conduce etiologicamente all'incidente in discorso come ricostruito in atti. Al contrario, il
“grave trauma cranio-encefalico con fratture multiple che interessavano il temporale ed il parietale destro, lo sfenoide e l'osso zigomatico con associati focolai lacero-contusivi multipli, ematoma subdurale fronto-parietale, ematoma subdurale bilaterale, emorragia sub- aracnoidea con edema cerebrale diffuso” (così la relazione del c.t.u. dr. a Persona_2
pag. 7) depongono palesemente per un violento impatto sull'asfalto, dove era stato Pt_1
sbalzato con forza proprio per il mancato uso della cintura.
La notevole incidenza degli effetti dell'impatto del cranio sull'asfalto rispetto al complessi- vo quadro invalidante rilevato dal c.t.u. induce a ritenere congrua la misura del 50% del con- corso di colpa di Pt_1
5 7- Con il secondo motivo di gravame, denunzia “l'errata interpretazione e applica- Pt_1
zione del criterio per il calcolo della perdita della capacità lavorativa generica”.
La censura è fondata. Effettivamente il danno viene liquidato in una somma che si assume
“equa”, ma non è suffragata da argomentazioni di sorta né da alcuna indicazione sul criterio di calcolo applicato.
Più correttamente, l'appellante sollecita l'adozione del criterio del triplo della pensione so- ciale minima riferita all'anno 2021 – pari a € 17.950,64 – la cui capitalizzazione (per qua- rant'anni di vita lavorativa) dà l'importo di € 718.025,60 che, considerata la perdita stimata dal c.t.u. nell'80% si riduce a € 574.420,48 e perciò a € 287.210,24 (per il concorso di colpa al
50%) a fronte degli € 200.000,00 liquidati dal primo giudice, per una differenza ancora dovu- ta di € 87.210,24.
Detto criterio risponde a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capaci- tà lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto [Cass. ord.
20.12.2023 n. 35663]. Per la liquidazione di tale danno, in difetto di prova rigorosa del reddi- to effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, può applicarsi il criterio del tri- plo della pensione sociale, oggi assegno sociale [Cass. ord.
4.03.2024 n. 5787; Cass. ord.
15.09.2023 n. 26641; Cass. ord. 13.06.2023 n. 16844; Cass. ord. 25.08.2020 n. 17690; Cass.
12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass. 27.11.2015, n. 24210;
Cass. 17.01.2003, n. 608].
8- Nei limiti indicati l'appello va accolto. Spese secondo soccombenza, liquidate in base al
DM 55\2014, scaglione di valore determinato dalla differenza di € 87.210,24 aggiunta in ap- pello a quanto già liquidato dal primo giudice (708.279,50) per un totale di € 795,489,74.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello di nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli 25.06.2021 n. 5978, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
6 ulteriore somma di € 87.210,24 (in aggiunta a quanto liquidato in primo grado) oltre interes- si legali sulla somma devalutata alla data del consolidamento dei postumi (6.11.2009) e anno per anno rivalutata all'attualità (solo interessi dalla sentenza al saldo);
b) conferma la pronuncia sulle spese di lite e di c.t.u. contenuta nella sentenza di primo grado e condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
con distrazione in favore dell'avv. Antonio Napolitano, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, liquidate in € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamen- te versato, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4003\2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 25.06.2021 n. 5978), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Ottaviano, Viale Elena Parte_1 C.F._1
12, Palazzo Duraccio, nello studio dell'avv. Antonio Napolitano, c.f. C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, p.iva con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore ad negotia in virtù di procura speciale del Controparte_2
25.06.2021 autenticata dal notaio di Bologna, rep. 95252, fasc. 11289, Persona_1
con domicilio eletto in Napoli, alla Via Ugo Niutta 4, nello studio dell'avv. Roberto Raio, c.f.
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellata C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1 1- convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_3
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incidente
[...]
avvenuto il 10.05.2009 al KM 7.800 della di Napoli, mentre viaggiava quale tra- CP_4
sportato sul veicolo Land Cruiser tg. ZA201XW condotto da . Controparte_5
L si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto in un separato CP_1
giudizio era stata già convenuta da , il quale pretendeva a sua volta il risar- Controparte_5
cimento dei danni subiti nello stesso sinistro, sul presupposto di essere, nell'occasione, tra- sportato a bordo del veicolo condotto da Pt_1
In subordine, l' chiese che venisse dichiarato il concorso di colpa del danneggiato ex CP_1
art. 1127 c.c., in quanto era alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e non indos- Pt_1
sava la cintura di sicurezza.
2- Con sentenza del 25.06.2021 n. 5978, il Tribunale di Napoli ha condannato l' al CP_1
pagamento, in favore di “della somma risultante dalla devalutazione di € Pt_1
708.279,50 al momento dell'incidente (10.05.2009). Su tale somma vanno poi calcolati la ri- valutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento”. Ha inoltre condannato l lle spese di lite e di c.t.u.. CP_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- effettivamente era trasportato nell'autovettura guidata da;
questi, nel cor- Pt_1 CP_5
so del separato giudizio intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni, ha ammesso di es- sere stato, nell'occasione del sinistro, il conducente dell'autovettura, sicché ha rinunciato al- la domanda, che è stata infine rigettata con sentenza n. 10216\2017;
-- è stato sentito anche nel corso del presente giudizio, confermando la circostanza di CP_5
essere stato il conducente e il passeggero trasportato;
Pt_1
-- non vi sono elementi che smentiscano tale assunto: nulla hanno potuto accertare sul pun- to gli agenti della stradale intervenuti;
nulla ha riferito al riguardo il teste Tes_1
-- il c.t.u. ha riconosciuto il nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente, stimando il dan- no biologico nel 70-72%, con 60 giorni di ITT, 30 di ITP al 75%, ulteriori 30 di ITP al 50% e 60 al 25%;
-- tenuto conto delle gravissime lesioni anche cerebrali subite da il c.t.u. ha stimato Pt_1
una perdita della capacità lavorativa generica futura nella misura dell'80%;
-- il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa
2 dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, assorbe le voci elaborate in giurisprudenza (riduzione della capacità lavorativa ge- nerica;
danno alla vita di relazione;
danno estetico) ed è qualificabile come danno non pa- trimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.;
-- la liquidazione del danno non patrimoniale è operata secondo le tabelle del Tribunale di
Milano per l'anno 2021; e perciò: € 770.580,00 per danno biologico (72%), € 6.000,00 per
ITT, € 2.250,00 per ITP al 75%, € 1.500,00 per ITP al 50% ed € 1.500,00 per ITP al 25%; per un importo complessivo di € 781.830,00;
-- il danno esistenziale va riconosciuto in quanto dagli accertamenti del c.t.u. è risultato che ha subito una notevole compromissione delle capacità cognitive e relazionali, non Pt_1
potendo più partecipare alla vita familiare e sociale;
tale danno, già di per sé grave, risulta ancor più rilevante tenuto conto della giovane età dell'attore; può essere perciò liquidato nella misura del 30% del danno biologico, ossia in € 234.549,00;
-- le spese mediche sono state quantificate dal c.t.u. in € 180,00;
-- non ha dimostrato di aver riportato nell'incidente una menomazione specifica alla Pt_2
capacità lavorativa per cui nulla è dovuto al riguardo;
-- il c.t.u. ha accertato che le lesioni subite da “incidono in maniera rilevante sulla Pt_1
sua residua capacità di lavoro, limitandogli sia attività lavorative che presumano una perfet- ta efficienza fisica, sia un'applicazione intellettuale coerente”; considerato che all'epoca dell'incidente l'attore non aveva ancora compiuto 19 anni, che era studente del liceo scienti- fico e che in sostanza gli è stata preclusa quasi del tutto la possibilità di svolgere la gran parte delle attività lavorative, il Tribunale ha stimato equo determinare in € 500.000,00 il danno qualora la perdita della capacità lavorativa fosse stata totale, tenuto conto dei redditi che avrebbe potuto percepire il soggetto in circa 40 anni di attività lavorativa;
poiché nel caso di specie la perdita è pari all'80%, il danno ammonta in concreto ad € 400.000,00;
-- sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale di € 1.416.559,00 che rappresenta l'e- quivalente monetario del danno complessivo subito dall'attore;
-- è accertato che non indossava la cintura di sicurezza, che avrebbe certamente ri- Pt_2
dotto l'entità delle lesioni, dal momento che sia sia furono sbalzati fuori dal Pt_2 CP_5
veicolo, come peraltro riferito dal verbale della polizia stradale;
-- non essendoci prova certa della percentuale di incidenza negativa del comportamento ne- gligente del danneggiato, può presumersi che il suo concorso di colpa sia nella misura del
3 50% onde la riduzione del risarcimento a € 708.279,50 oltre accessori.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
«A) (…) dichiarare la riforma della sentenza n. 5978/21 (…) e per l'effetto, condannare l'ap- pellata, al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma, in aggiunta a quella già cor- risposta in virtù della sentenza di primo grado, pari a €. 882.699,98, di cui €.708.279,50 quale differenza riconosciuta come spettante sul danno come quantificato dal Giudice di prime cure ma non liquidata in ragione della concorsualità applicata ed €. 174.420,48 quale differenza in aumento atteso l'errato criterio adottato per il calcolo della incapacità lavorativa generica, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
B) In via gradata, riformare la sentenza n. 5978/21 (…) e per l'effetto (…) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di liqui- dare in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda; C) In via ul- teriormente gradata, disporre la riconvocazione del CTU, dott. ), al fine Persona_2
di sollecitare la risposta omessa al quesito n. 4 contenuto nell'ordinanza ammissiva della CTU resa all'udienza dell'11.06.2019, nel giudizio di primo grado; D) Vinte le spese e compensi professionali del grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procurato- re anticipatario».
4- Si è costituita e ha concluso per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria di spese.
5- Con il primo motivo di gravame, si duole del dichiarato concorso di colpa al 50% Pt_1
per il mancato uso della cintura di sicurezza;
concorso a suo avviso da escludersi o da ridursi a una percentuale inferiore. Difetterebbe la prova positiva (a carico della convenuta) della circostanza che, al momento del sinistro, il passeggero non indossasse la cintura corretta- mente agganciata, dal momento che i verbalizzanti esprimono al riguardo una mera opinio- ne. Riferiscono soltanto che il veicolo era “completamente distrutto”, senza precisare se le cinture erano sganciate o agganciate o divelte. La relazione di c.t.u. non è corredata di rilievi fotografici dell'autovettura danneggiata, eseguiti invece dal perito della ma non CP_1
prodotti in giudizio.
Il teste ha riferito che dopo l'impatto, giaceva vicino al lato passeggero, Tes_1 Pt_1
dal che dovrebbe desumersi che non era distante dall'autovettura proprio per essere stato trattenuto dalla cintura, ché altrimenti il ragazzo sarebbe stato sbalzato ben più lontano.
Alcune delle lesioni subite da e riscontrate dal c.t.u. – ”esiti della frattura dei pro- Pt_1
4 cessi traversi lombari (L1, L2 ed L3 e della XII costa di destra, con le conseguenti lesioni pol- monari… ematoma retro peritoneale (lesioni spleniche, epatiche e renali) … che imposero un intervento laparotomico d'urgenza per arrestare le perdite ematiche e per evacuare un ema- toma retroperitoneale“ – sarebbero, secondo l'appellante, tipiche conseguenze della costri- zione della cintura agganciata, come potrebbe confermare il c.t.u. ove richiamato a rendere chiarimenti.
Ancora, l'appellante censura l'operato del c.t.u. per non aver dato risposta al quarto quesi- to postogli dal giudice: verificare se dagli atti emergesse un omesso utilizzo del casco e/o cin- ture di sicurezza e in che misura tale condotta avesse inciso sull'entità dei postumi patiti da
Pt_1
6- L'articolata censura è infondata. Il verbale di polizia redatto subito dopo il sinistro riferi- sce che e erano “riversi sul piazzale dell'area di servizio“, Controparte_5 Parte_1
“erano stati… sbalzati all'esterno dell'abitacolo” e “non risultava possibile accertare sul mo- mento chi fosse alla guida del veicolo”. Quest'ultimo particolare è quanto mai significativo del fatto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, i due ragazzi non furono trovati in prossimità delle rispettive posizioni tenute all'interno dell'auto (a sinistra il conducente e a destra il passeggero). Si trovavano invece in una posizione – e perciò a una distanza dal vei- colo – tali da rendere impossibile capire chi fosse stato alla guida e chi al suo fianco. È perciò del tutto fantasiosa l'ipotesi che dalla posizione in cui fu trovato a terra sul piazzale Pt_1
possa desumersi l'uso della cintura. Resta invece l'alta probabilità, che rasenta la certezza, che il ragazzo fu sbalzato fuori dall'abitacolo proprio perché non trattenuto dalla cintura.
Tanto meno può desumersi l'uso della cintura dal tipo di lesioni riportate, che il c.t.u. ri- conduce etiologicamente all'incidente in discorso come ricostruito in atti. Al contrario, il
“grave trauma cranio-encefalico con fratture multiple che interessavano il temporale ed il parietale destro, lo sfenoide e l'osso zigomatico con associati focolai lacero-contusivi multipli, ematoma subdurale fronto-parietale, ematoma subdurale bilaterale, emorragia sub- aracnoidea con edema cerebrale diffuso” (così la relazione del c.t.u. dr. a Persona_2
pag. 7) depongono palesemente per un violento impatto sull'asfalto, dove era stato Pt_1
sbalzato con forza proprio per il mancato uso della cintura.
La notevole incidenza degli effetti dell'impatto del cranio sull'asfalto rispetto al complessi- vo quadro invalidante rilevato dal c.t.u. induce a ritenere congrua la misura del 50% del con- corso di colpa di Pt_1
5 7- Con il secondo motivo di gravame, denunzia “l'errata interpretazione e applica- Pt_1
zione del criterio per il calcolo della perdita della capacità lavorativa generica”.
La censura è fondata. Effettivamente il danno viene liquidato in una somma che si assume
“equa”, ma non è suffragata da argomentazioni di sorta né da alcuna indicazione sul criterio di calcolo applicato.
Più correttamente, l'appellante sollecita l'adozione del criterio del triplo della pensione so- ciale minima riferita all'anno 2021 – pari a € 17.950,64 – la cui capitalizzazione (per qua- rant'anni di vita lavorativa) dà l'importo di € 718.025,60 che, considerata la perdita stimata dal c.t.u. nell'80% si riduce a € 574.420,48 e perciò a € 287.210,24 (per il concorso di colpa al
50%) a fronte degli € 200.000,00 liquidati dal primo giudice, per una differenza ancora dovu- ta di € 87.210,24.
Detto criterio risponde a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capaci- tà lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto [Cass. ord.
20.12.2023 n. 35663]. Per la liquidazione di tale danno, in difetto di prova rigorosa del reddi- to effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, può applicarsi il criterio del tri- plo della pensione sociale, oggi assegno sociale [Cass. ord.
4.03.2024 n. 5787; Cass. ord.
15.09.2023 n. 26641; Cass. ord. 13.06.2023 n. 16844; Cass. ord. 25.08.2020 n. 17690; Cass.
12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass. 27.11.2015, n. 24210;
Cass. 17.01.2003, n. 608].
8- Nei limiti indicati l'appello va accolto. Spese secondo soccombenza, liquidate in base al
DM 55\2014, scaglione di valore determinato dalla differenza di € 87.210,24 aggiunta in ap- pello a quanto già liquidato dal primo giudice (708.279,50) per un totale di € 795,489,74.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello di nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli 25.06.2021 n. 5978, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
6 ulteriore somma di € 87.210,24 (in aggiunta a quanto liquidato in primo grado) oltre interes- si legali sulla somma devalutata alla data del consolidamento dei postumi (6.11.2009) e anno per anno rivalutata all'attualità (solo interessi dalla sentenza al saldo);
b) conferma la pronuncia sulle spese di lite e di c.t.u. contenuta nella sentenza di primo grado e condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
con distrazione in favore dell'avv. Antonio Napolitano, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, liquidate in € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamen- te versato, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7