Articolo 12 della Legge 11 febbraio 1958, n. 73
Articolo 11
Versione
18 marzo 1958
Art. 12.
Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

Entrata in vigore il 18 marzo 1958