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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 5458/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5458/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5458/2024 promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio del proprio difensore Avv. Massimo Giuseppe Palmeri, che la rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente- 1 CONTRO
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
Dott. , con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n.5,Cod. Fisc. e Controparte_2
P.IVA , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippa MORINA, P.IVA_1
Direttore U.O.C. Servizio Legale, ed per procura in calce e giusta ed elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande n.5, presso l'U.O.C. Servizio Legale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di essere affetta da gravissime patologie ed in particolare: “DEFICIT STATICODINAMICO DI GRADO SEVERO
DA POLIARTROSI DIFFUSA A MARCATA INCIDENZA FUNZIONALE E PARKINSONISMO VASCOLARE
ASSOCIATO A DECADIMENTO COGNITIVO SENILE, AL MISTA PERSISTENTE FRONTOTEMPORALE
DESTRA IN PAZIENTE CON DEMENZA EXTRAPIRAMIALE, CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA
CRONICA CON INSUFFICIENZA MITRALICA AORTICA E TRICUSPIALE(PORTATRICE DI PACE.MAKER AL
2017), ESITI DI TIROIDECTOMIA TOTALE PER CARCINOMA PAILLARE IN TRATTAMENTSOSTITUTIVO,
PREGRESSO TRATTATO CON E APPOSIZIONE DI STENT, ATEROMASIA CAROTIDEA BILATERALE, EVIDENTI E GRAVI LACUNE MNESICHE, MARCATI TREMORI DEGLI ARTI SUPERIORI, TREMORE
EXTRAPIRAMIALE IN SOGGETTO CON FAMILIARITA' POSITIVA IN DISORIENTAMENTO DA 15 ANNI,NON
DEAMBULANTE AUTONOMAMENTE, FORTI ALLE GINOCCHIA CON TUMEFAZIONI E CON Pt_2
NECESSITA' PER LA DEAMBULAZIONE DI AUSILIO DI SEDIA A ROTELLE E Controparte_5
H24, ATTEGGIAMENTO CAMPTOCOMICO, NON ORIENTATA T/S E NON COLLABORANTE,
[...]
ELOQUIO E STENTATO, ,SEVERA MUSCOLARE DIFFUSA CP_6 Controparte_7 CP_8
CON NOTE DI SPASTICITA, NOTEVOLISSIMA RIDUZIONE D'ALTEZZA DEGLI SPAZI INTERSOMATICI C3-
C4,C4-C5 e C5-C6, DISLPIDEMIA, EPATOPATIA HCV CP_9 Controparte_10
, , CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO),
[...] CP_11 Controparte_12 Persona_1
Precisava che in data 24/02/2023, tramite la figlia, , nella qualità di familiare CP_13 delegato, presentava, a mezzo Patronato/Caf ENASC, istanza per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M.
26.09.2016, per l'applicazione dell'art.9 L. Regionale n.8/2017 e s.m. e di cui alla Circolare
Interassessoriale n. 5 del 22/06/2021 dell'Assessorato Regionale della Salute e dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, bando anno 2023 e pur tuttavia la domanda veniva rigettata con comunicazione del 11/12/2023 Prot. N° 0256708 dell' la quale presentava il seguente riscontro:” Non Controparte_1
è stato riconosciuto lo status di disabile gravissimo”; Precisava che, in fase di primo CP_1 accertamento , in data 18/02/2019, era stata riconosciuta “Invalida
2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e L. 124/98) grave 100% con Diagnosi di: Parkinsonismo vascolare con iniziale decadimento cognitivo e motorio, poliartrosi, cardiopatia II classe NYHA e che, CP_1 successivamente impugnando il suddetto verbale con ATP n. di R.G. 3027/2019 in seguito a CTU Medico-Legale espletata dal CTU, nominato dal Tribunale di Catania Sezione
Lavoro, veniva riconosciuta” ultrasessantacinquenne 100% con necessità di Pt_3 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) sin dalla data della domanda amministrativa con revisione a due anni con Diagnosi di Deficit statico-dinamico di grado severo da artrosi diffusa e incidenza funzionale e parkinsonismo vascolare associato a decadimento cognitivo senile: Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica (portatrice di pace-maker). Esiti di tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo”;
Precisava, quindi, che a seguito di visita di Revisione su Invalidità Civile eseguita in data
04/04/2022 numero Posizione 6038889300048 veniva confermata dal Centro Medico-Legale CP_1
la seguente valutazione “INVALIDA ultrasessantacinquenne 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) non più revisionabile con Diagnosi di “ Deficit statico-dinamico marcato in soggetto affetto da parkinsonismo vascolare in terapia farmacologica, poliartrosi, iniziale decadimento cognitivo, cardiopatia ischemico-ipertensiva in portatrice di pace-maker” e che la stessa veniva altresì riconosciuta quale “portatore di handicap in situazione di gravità, art 3, comma
3 della legge 104/92, già in sede di primo accertamento sanitario con domanda n. CP_1 3930806405949 presentata all' in data 29/01/2019 e con visita del 18/02/2019;
Precisava, inoltre, di rientrare nel parametro F) del bando, ha ISEE inferiore ai 25,000 €.
Tanto premesso, precisava che alla luce della severa compromissione dello stato di salute, che si concretizza in una condizione di totale inabilità con assoluta disautonomia personale, la
IG.ra può considerarsi senz'altro disabile gravissimo ed in capo allo stesso Parte_1 sussistono tutti i requisiti previsti dal bando richiamato.
Concludeva chiedendo: disporre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento medico legale di cui si chiede fin da ora la visita medico-legale in sede
“domiciliare”, essendo la ricorrente in condizione di decubito obbligato ed impossibilitata a muoversi se non con onerose difficoltà e rischi concreti per la salute, ciò per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente affinchè si stabilisca se la stessa sia inquadrabile quale soggetto non autosufficiente e, pertanto, avente diritto al beneficio economico come da D.P.R.
3 del Presidente della Regione Siciliana, n. 589/2018 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.9.2016, per l'applicazione dell'art.9 della L. Regionale
n. 8/2017 e s.m, a far data dalla domanda di partecipazione al bando regionale;
Accertarsi, determinare e dichiararsi, conseguentemente, che la ricorrente versa nelle condizioni di legge tutte per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione di cui alla normativa citata per tutto il periodo di spettanza a decorrere dalla domanda amministrativa per disabilità gravissima o in subordine dalla diversa data accertata a seguito dell'espletanda CTU, dal dovuto al soddisfo e l'eventuale. Ordinarsi all' (parte resistente) di esibire e CP_15 depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente Condannarsi l'
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa Controparte_16 oltre IVA E C.P.A., da distrarsi in favore dell'Erario stante che parte ricorrente si avvale del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' , la quale concludeva chiedendo: CP_16 che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale.
In subordine nel merito, che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi a formazione progressiva condizionata non Cont solo dalle condizioni sanitarie ma anche dai dati socio-economici del beneficiario che l' di Catania deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare la concessione dello stesso beneficio economico: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza,
2) il valore ISEE c.d. socio-sanitario per la determinazione del quantum dell'assegno mensile e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno a utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata la prima udienza, dopo un breve rinvio, il nuovo Giudice assegnatario della causa con provvedimento del 10.03.2025 disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio assegnando al
4 nominato CTU il seguente mandato: «Dica il CTU, sulla base della documentazione in atti e visitata la perizianda, se, e a decorrere da quale data, parte ricorrente possa ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016». e rinviava la causa per l'esame delle risultanze della consulenza tecnica all'udienza di discussione del
6.10.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 10.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.03.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Posto ciò, venendo al merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine dell'accoglimento della domanda di partecipazione al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del
D.M. 26.09.2016.
Nominato il CTU, questi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Le attuali condizioni cliniche della IG.ra , permettono di considerarla: Persona con “Demenza molto Parte_1 grave” con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)> = 4. Soggetto avente diritto al riconoscimento di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del
30/11/2016. A decorrere da Aprile 2025”
5 Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento:
Le spese di lite vanno poste a favore della ricorrente e a carico dell'
[...]
e si liquidano come in dispositivo, così come le spese di CTU Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo alla ricorrente il beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Condanna l al pagamento delle Controparte_1 spese legali in favore dell'Erario stante che parte ricorrente è stata ammessa al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano nella complessiva somma di €. 3.727,00 oltre
IVA e CPA come per legge
Le spese della CTU sono poste a carico dell e Controparte_1 liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 13 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5458/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5458/2024 promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio del proprio difensore Avv. Massimo Giuseppe Palmeri, che la rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente- 1 CONTRO
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
Dott. , con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n.5,Cod. Fisc. e Controparte_2
P.IVA , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippa MORINA, P.IVA_1
Direttore U.O.C. Servizio Legale, ed per procura in calce e giusta ed elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande n.5, presso l'U.O.C. Servizio Legale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di essere affetta da gravissime patologie ed in particolare: “DEFICIT STATICODINAMICO DI GRADO SEVERO
DA POLIARTROSI DIFFUSA A MARCATA INCIDENZA FUNZIONALE E PARKINSONISMO VASCOLARE
ASSOCIATO A DECADIMENTO COGNITIVO SENILE, AL MISTA PERSISTENTE FRONTOTEMPORALE
DESTRA IN PAZIENTE CON DEMENZA EXTRAPIRAMIALE, CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA
CRONICA CON INSUFFICIENZA MITRALICA AORTICA E TRICUSPIALE(PORTATRICE DI PACE.MAKER AL
2017), ESITI DI TIROIDECTOMIA TOTALE PER CARCINOMA PAILLARE IN TRATTAMENTSOSTITUTIVO,
PREGRESSO TRATTATO CON E APPOSIZIONE DI STENT, ATEROMASIA CAROTIDEA BILATERALE, EVIDENTI E GRAVI LACUNE MNESICHE, MARCATI TREMORI DEGLI ARTI SUPERIORI, TREMORE
EXTRAPIRAMIALE IN SOGGETTO CON FAMILIARITA' POSITIVA IN DISORIENTAMENTO DA 15 ANNI,NON
DEAMBULANTE AUTONOMAMENTE, FORTI ALLE GINOCCHIA CON TUMEFAZIONI E CON Pt_2
NECESSITA' PER LA DEAMBULAZIONE DI AUSILIO DI SEDIA A ROTELLE E Controparte_5
H24, ATTEGGIAMENTO CAMPTOCOMICO, NON ORIENTATA T/S E NON COLLABORANTE,
[...]
ELOQUIO E STENTATO, ,SEVERA MUSCOLARE DIFFUSA CP_6 Controparte_7 CP_8
CON NOTE DI SPASTICITA, NOTEVOLISSIMA RIDUZIONE D'ALTEZZA DEGLI SPAZI INTERSOMATICI C3-
C4,C4-C5 e C5-C6, DISLPIDEMIA, EPATOPATIA HCV CP_9 Controparte_10
, , CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO),
[...] CP_11 Controparte_12 Persona_1
Precisava che in data 24/02/2023, tramite la figlia, , nella qualità di familiare CP_13 delegato, presentava, a mezzo Patronato/Caf ENASC, istanza per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M.
26.09.2016, per l'applicazione dell'art.9 L. Regionale n.8/2017 e s.m. e di cui alla Circolare
Interassessoriale n. 5 del 22/06/2021 dell'Assessorato Regionale della Salute e dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, bando anno 2023 e pur tuttavia la domanda veniva rigettata con comunicazione del 11/12/2023 Prot. N° 0256708 dell' la quale presentava il seguente riscontro:” Non Controparte_1
è stato riconosciuto lo status di disabile gravissimo”; Precisava che, in fase di primo CP_1 accertamento , in data 18/02/2019, era stata riconosciuta “Invalida
2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e L. 124/98) grave 100% con Diagnosi di: Parkinsonismo vascolare con iniziale decadimento cognitivo e motorio, poliartrosi, cardiopatia II classe NYHA e che, CP_1 successivamente impugnando il suddetto verbale con ATP n. di R.G. 3027/2019 in seguito a CTU Medico-Legale espletata dal CTU, nominato dal Tribunale di Catania Sezione
Lavoro, veniva riconosciuta” ultrasessantacinquenne 100% con necessità di Pt_3 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) sin dalla data della domanda amministrativa con revisione a due anni con Diagnosi di Deficit statico-dinamico di grado severo da artrosi diffusa e incidenza funzionale e parkinsonismo vascolare associato a decadimento cognitivo senile: Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica (portatrice di pace-maker). Esiti di tiroidectomia totale in trattamento sostitutivo”;
Precisava, quindi, che a seguito di visita di Revisione su Invalidità Civile eseguita in data
04/04/2022 numero Posizione 6038889300048 veniva confermata dal Centro Medico-Legale CP_1
la seguente valutazione “INVALIDA ultrasessantacinquenne 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) non più revisionabile con Diagnosi di “ Deficit statico-dinamico marcato in soggetto affetto da parkinsonismo vascolare in terapia farmacologica, poliartrosi, iniziale decadimento cognitivo, cardiopatia ischemico-ipertensiva in portatrice di pace-maker” e che la stessa veniva altresì riconosciuta quale “portatore di handicap in situazione di gravità, art 3, comma
3 della legge 104/92, già in sede di primo accertamento sanitario con domanda n. CP_1 3930806405949 presentata all' in data 29/01/2019 e con visita del 18/02/2019;
Precisava, inoltre, di rientrare nel parametro F) del bando, ha ISEE inferiore ai 25,000 €.
Tanto premesso, precisava che alla luce della severa compromissione dello stato di salute, che si concretizza in una condizione di totale inabilità con assoluta disautonomia personale, la
IG.ra può considerarsi senz'altro disabile gravissimo ed in capo allo stesso Parte_1 sussistono tutti i requisiti previsti dal bando richiamato.
Concludeva chiedendo: disporre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento medico legale di cui si chiede fin da ora la visita medico-legale in sede
“domiciliare”, essendo la ricorrente in condizione di decubito obbligato ed impossibilitata a muoversi se non con onerose difficoltà e rischi concreti per la salute, ciò per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente affinchè si stabilisca se la stessa sia inquadrabile quale soggetto non autosufficiente e, pertanto, avente diritto al beneficio economico come da D.P.R.
3 del Presidente della Regione Siciliana, n. 589/2018 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.9.2016, per l'applicazione dell'art.9 della L. Regionale
n. 8/2017 e s.m, a far data dalla domanda di partecipazione al bando regionale;
Accertarsi, determinare e dichiararsi, conseguentemente, che la ricorrente versa nelle condizioni di legge tutte per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione di cui alla normativa citata per tutto il periodo di spettanza a decorrere dalla domanda amministrativa per disabilità gravissima o in subordine dalla diversa data accertata a seguito dell'espletanda CTU, dal dovuto al soddisfo e l'eventuale. Ordinarsi all' (parte resistente) di esibire e CP_15 depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente Condannarsi l'
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa Controparte_16 oltre IVA E C.P.A., da distrarsi in favore dell'Erario stante che parte ricorrente si avvale del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' , la quale concludeva chiedendo: CP_16 che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale.
In subordine nel merito, che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi a formazione progressiva condizionata non Cont solo dalle condizioni sanitarie ma anche dai dati socio-economici del beneficiario che l' di Catania deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare la concessione dello stesso beneficio economico: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza,
2) il valore ISEE c.d. socio-sanitario per la determinazione del quantum dell'assegno mensile e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno a utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata la prima udienza, dopo un breve rinvio, il nuovo Giudice assegnatario della causa con provvedimento del 10.03.2025 disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio assegnando al
4 nominato CTU il seguente mandato: «Dica il CTU, sulla base della documentazione in atti e visitata la perizianda, se, e a decorrere da quale data, parte ricorrente possa ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016». e rinviava la causa per l'esame delle risultanze della consulenza tecnica all'udienza di discussione del
6.10.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 10.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.03.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Posto ciò, venendo al merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine dell'accoglimento della domanda di partecipazione al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del
D.M. 26.09.2016.
Nominato il CTU, questi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Le attuali condizioni cliniche della IG.ra , permettono di considerarla: Persona con “Demenza molto Parte_1 grave” con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)> = 4. Soggetto avente diritto al riconoscimento di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del
30/11/2016. A decorrere da Aprile 2025”
5 Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento:
Le spese di lite vanno poste a favore della ricorrente e a carico dell'
[...]
e si liquidano come in dispositivo, così come le spese di CTU Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo alla ricorrente il beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Condanna l al pagamento delle Controparte_1 spese legali in favore dell'Erario stante che parte ricorrente è stata ammessa al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano nella complessiva somma di €. 3.727,00 oltre
IVA e CPA come per legge
Le spese della CTU sono poste a carico dell e Controparte_1 liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 13 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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