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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1826 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ), nata a S. Parte_1 C.F._1
Egidio alla Vibrata il 15 novembre 1950 e residente ad Ascoli Piceno, in largo delle Camelie n. 9, (C.F.: Parte_2
), nata a S. Egidio alla Vibrata il 30 gennaio 1941 e C.F._2 residente a[...], e
[...]
(C.F.: ), nata a S. Egidio alla CP_1 C.F._3
Vibrata il 27 agosto 1946, residente a [...], tutte elettivamente domiciliate ad Ascoli Piceno, in via Pretoriana, n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Emidio Corradetti, che le rappresenta e difende tutte, giusta procura alle liti allegata a margine dell'atto di citazione.
- attrici -
e
(C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Sant'Egidio alla Vibrata il 26 gennaio 1944, residente a [...], elettivamente domiciliata a Martinsicuro, in via Pola n.
17, presso nello studio dell'Avv. Cadia Verdecchia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cristina Valeri ed Alfredo
1 Gianluca Camaioni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di e risposta.
- convenuta -
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giova premettere che poiché le parti del presente giudizio sono quattro sorelle aventi tutte il medesimo cognome (in particolare, le attrici sono le IG.re , e Parte_1 Parte_2 [...]
, mentre la convenuta è la IG.ra ), CP_1 Controparte_2
d'ora in poi, per comodità, si farà riferimento a ciascuna di esse menzionandole semplicemente con i rispettivi nomi di battesimo, onde rendere più fluida la lettura e la comprensione della sentenza.
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2017, le MA
, e hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo di PT Pt_2 CP_1
essere comproprietarie, unitamente alla quarta RE convenuta nel presente giudizio, la IG.ra , di una quota sugli immobili meglio CP_2
indicati nell'atto introduttivo, loro pervenuti in virtù di successione ereditaria ab intestato, a seguito del decesso, avvenuto in data 2 settembre
2000, della di loro madre, la IG.ra vedova del IG. Controparte_3
(deceduto in data 3 settembre 1980). Persona_1
Le attrici, in particolare, hanno dedotto che, in relazione ai fabbricati contraddistinti in citazione dal n. 1 al n. 12 (cfr. pagine 2, 3 e 4 dell'atto introduttivo), di alcuni – ed in specie quelli enumerati dal n. 1 al n. 8 – sono rimaste comproprietarie, ciascuna per la quota di un 1/3, le sorelle PT
(attrice), (attrice) e (convenuta), e ciò in virtù dell'atto Pt_2 CP_2
notarile del 21 dicembre 1987 con cui la NA (attrice) ha ceduto, CP_1
in favore delle menzionate tre sorelle, la propria quota, mentre degli altri immobili – ed in specie quelli enumerati dal n. 9 al n. 12 – sono comproprietarie, ciascuna per la quota di 1/4, tutte e quattro le sorelle.
2 Le attrici hanno quindi evidenziato di non essere mai addivenute ad una divisione amichevole del compendio immobiliare, stante le resistenze manifestate dalla sola rispetto al progetto divisionale dalle stesse CP_2
proposto ed hanno quindi chiesto al Tribunale, previa dichiarazione dello scioglimento della comunione ereditaria ex art. 784 ss. c.p.c. e previo ordine di “eventuale collazione”, di procedere alla divisione, con formazione delle quote ex art. 727 c.p.c. ed assegnazione alle parti, in proprietà esclusiva, delle suddette porzioni eguali, “occorrendo anche mediante sorteggio, ed in via estremamente gradata, disponendo la vendita dei cespiti con ripartizione del ricavato.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio la NA , la CP_2
quale, dopo aver eccepito la nullità della citazione e/o della notifica dell'atto di citazione, non si è opposta alla domanda di divisione, ma ha censurato “l'iniquità e l'antigiuridicità della proposta ex adverso avanzata”, sottolineando come l'intero compendio immobiliare di cui è stata chiesta la divisione giudiziale attiene, a ben vedere, a due distinte comunioni, e che invero una sola di queste è partecipata da tutte le parti processuali e quindi da tutte e quattro le sorelle (per la quota di 1/4 ciascuna), ossia quella che, nella comparsa di costituzione e risposta, viene denominata
“ e che corrisponde ai beni immobili che sono indicati CP_4
nell'atto di citazione ai numeri dal 9 al 12.
Quindi, “la convenuta chiede ai sensi dell'art. Controparte_2
718 c.c. “la sua parte in natura”, la formazione di porzioni uguali ai sensi degli artt. 727 e 728 c.c., nonché, da ultimo “l'assegnazione delle porzioni eguali”, ex art. 729 c.c., mediante estrazione a sorte” (cfr. p. 9 e 10 comparsa di costituzione).
Quanto alla correlata azione di collazione, la convenuta, premesso che la predetta azione sarebbe applicabile soltanto agli immobili oggetto della
“comunione A”, ha chiesto invece dichiararsene la inammissibilità, in quanto, in relazione a tali beni, la donazione effettuata della madre non avrebbe determinato alcuna disparità in capo alle quattro sorelle;
ha inoltre aggiunto che, essendo “ormai trascorsi più di dieci anni dalla morte della
3 donante oltre che dall'atto di donazione e dall'atto di compravendita, nessuna collazione può essere attuata”.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed istruita la causa, oltre che in via documentale, attraverso l'espletamento di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, volta fondamentalmente a stimare il valore del compendio immobiliare in comproprietà, valutarne la divisibilità e predisporre un progetto divisionale, formando le quote appartenenti a ciascuna erede, dopo diversi rinvii previsti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 dicembre 2024 – celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data
12 marzo 2024 – acquisite le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale, le attrici hanno proposto, in ragione della presunta “oggettiva non comoda divisibilità” dei beni che non sarebbe stata valutata dall'Ausiliario, “tre diverse proposte/soluzioni, atte a conseguire il reale scioglimento della comunione”, che si rivelano inesorabilmente tardive ed inammissibili, in quanto irritualmente introdotte mediante uno scritto difensionale – quale è la comparsa conclusionale – che è invero deputato sempre e soltanto alla illustrazione delle tesi delle difese già ritualmente acquisite al materiale di causa, e giammai all'ampliamento o al recupero di attività difensive non espletate durante il processo. La comparsa conclusionale, infatti, assolve ad una funzione meramente riepilogativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia formato il contraddittorio delle parti ed attraverso la stessa le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate e, per l'effetto, mai introdurre nuove domande e, in questo caso, nuove “proposte/soluzioni” divisionali, a meno che (ma non è questo il caso) queste siano state avanzate per fatti sopravvenuti, circostanza che, in caso, potrebbe consentire alle stesse di poter far ingresso nel procedimento, sia pur già introitato per la decisione.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione della collazione sostanzialmente avanzata dalla convenuta in comparsa
(laddove afferma che essendo “ormai trascorsi più di dieci anni dalla morte della donante oltre che dall'atto di donazione e dall'atto di compravendita, nessuna collazione può essere attuata”), atteso che l'istituto di cui all'art. 737 c.c., poiché tende a consentire, in sede di divisione, la determinazione delle quote dei coeredi senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per l'azione di divisione (in questi termini, cfr. Tribunale di Vincenza, sentenza n. 813 del 13 marzo 2017, che richiama Cass. civ., n. 726/1979).
Ad ogni modo, deve rammentarsi che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Senonché, come evidenziato dalla convenuta, la donazione della defunta madre, la IG.ra non ha determinato Controparte_3
alcuna disparità in capo alle quattro sorelle (circostanza, del resto, non contestata tout court dalle attrici, che infatti hanno chiesto ordine di
“eventuale collazione”), avendo ogni NA ricevuto dalla madre la medesima quota, con l'unica differenza che mentre , e CP_2 PT le hanno mantenute, l'ha invece ceduta alle altre tre sorelle. Pt_2 CP_1
Ciò premesso, ai fini della delibazione della domanda attorea afferente lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria dei beni immobili meglio indicati in atti derivanti da successione legittima a seguito del decesso di madre vedova, occorre precisare, come opportunamente rilevato dall'Ausiliario nella relazione peritale depositata in data 24 gennaio 2023 sulla scorta del criterio guida che è stato fornito nella ordinanza istruttoria del 3 gennaio 2020 dal precedente titolare del procedimento – che infatti ha chiesto al C.T.U. di effettuare le operazioni
5 peritali “tenendo conto che sui soli immobili di seguito elencati (e meglio descritti in atti) la comunione sussiste esclusivamente tra le tre sorelle MA
[...]
, e , nella Controparte_2 Parte_1 Parte_2
misura di 1/3 ciascuna (con esclusione, quindi di ” –, che Controparte_1
“Le masse ereditarie, a ragione della diversità dei diritti tra i comproprietari, sono due” (cfr. p. 4 relazione peritale in atti), e sono efficacemente denominate nell'elaborato peritale come “prima massa ereditaria” e “seconda massa ereditaria” (e corrispondono a quelle che, nella comparsa di costituzione della NA , sono indicate, rispettivamente, come “Comunione CP_2
A” e “Comunione B”): si tratta, in particolare, della massa ereditaria da dividere fra le tre sorelle , e in ragione di 1/3 CP_2 Pt_2 PT
cadauna (“prima massa ereditaria”) e quella invece fra tutte e quattro le sorelle , in ragione di 1/4 cadauna (“seconda massa Controparte_2
ereditaria”).
È doveroso precisare che siffatta premessa di partenza del C.T.U. è condivisa anche dallo scrivente magistrato, non concordandosi con quanto asserito dalla difesa delle attrici nella relativa comparsa conclusionale.
Infatti, la comunione fra le (sole) tre sorelle , e CP_2 Pt_2
sui beni immobili di cui alla “prima massa ereditaria” si è costituita PT
a seguito della cessione, da parte della quarta RE , giusto atto a CP_1
rogito del Notaio del 21 dicembre 1987, della propria quota in Per_2
favore delle MA , e . CP_2 Pt_2 PT
Di conseguenza, sulla base della documentazione e quindi della intestazione catastale da un lato e di quella relativa ai titoli consultati dal
C.T.U. presso l'ufficio trascrizioni immobiliari dall'altro, non può che condividersi la premessa da cui muove l'Ausiliario, stimolato in tal senso, peraltro, proprio dal Tribunale sin dall'ordinanza istruttoria del 3 gennaio
2020, della esistenza di due masse ereditarie da dividere e su cui si tornerà funditus nel prosieguo.
Venendo ora alla precipua individuazione dei beni facenti parte delle due masse ereditarie, è necessario richiamare gli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa.
6 Deve osservarsi sin da subito che, in aderenza ai quesiti di cui alla citata ordinanza istruttoria, il C.T.U, lungi dal fornire “spiegazione di indivisibilità” degli immobili facenti parte delle due masse ereditarie, ha al contrario predisposto due progetti di divisione ad hoc, così senza dubbio manifestando la possibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici nella rispettiva comparsa conclusionale, di una comoda divisione dei beni appartenenti ad entrambe le masse mediante attraverso la formazione di quote di valore simile, da pareggiare tramite conguagli in denaro.
Il valore dei due compendi ereditari da dividere, descritti dall'Ausiliario con relazione chiara, precisa e convincente, che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, ammonta ad € 457.020,00 (e quindi con valore di una singola delle tre quote pari a € 152.340,00) per la “prima massa ereditaria” e ad € 478.772,00 (e quindi con valore di una singola delle quattro quote pari a € 119.693,00) per la “seconda massa ereditaria”.
In particolare, il C.T.U., accertato che i beni di entrambe le masse ereditarie risultano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti all'epoca della loro costruzione, ha proceduto alla stima dei beni ed ha predisposto, per ciascuna massa ereditaria, apposito progetto divisionale, ritenuto condivisibile dal giudicante, in quanto attributivo a ciascun condividente di un bene in natura quasi corrispondente alla propria quota, prevedendo congruamente dei conguagli in denaro.
Procedendo con ordine, la “prima massa ereditaria” (da dividere, lo si rammenta, fra le sorelle , e in ragione di 1/3 CP_2 Pt_2 PT
ciascuna) è costituita dai beni immobili di seguito indicati, di cui sono stati specificatamente analizzati anche stato di consistenza, caratteristiche e manutenzione:
1) Fabbricato, in parte crollato, sito in via Piave distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 250 (Categ. A/5 Classe
2 Consistenza vani 3);
2) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 120 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 5 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 14, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
7 3) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 118 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 6 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 21, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
4) Locale laboratorio sito in Corso Adriatico, 118 distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 7 [P.T. Categ.
C3 Classe 3 Consistenza mq. 45, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
5) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 124 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 8 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 54, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
6) Locale magazzino sito in Corso Adriatico, 122 distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 9 [P.T. Categ.
C2 Classe 1 Consistenza mq. 155, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
7) Appartamento sito in Corso Adriatico, 122 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 10 [P.S1 e 1 Categ. A3
Classe 2 Consistenza vani 8,5, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
8) Terreno edificabile sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 969 della Superficie mq. 766, derivante da Tipo Mappale del 08.04.2013 n. 34357.1/2013.
Come sopra anticipato ed opportunamente rilevato dall'Ausiliario, i titoli consultati hanno confermato l'intestazione catastale dei predetti beni immobili nei termini che di seguito si esplicitano: alla morte del IG.
(deceduto il 3 settembre 1980), padre delle quattro Persona_1
MA, i beni immobili di cui al “Fg. 13 Part.lle 250; 248 Sub 1; 248 Sub 2;
248 Sub 3; Fg. 13 Part. 249; Fg. 13 Part. 969” (cfr. p. 5 relazione peritale) sono stati devoluti a queste ultime ed alla di loro madre, nonché coniuge del IG. , la IG.ra Persona_1 Parte_3
quest'ultima, mediante donazione per atto del notaio del 21 Per_2
dicembre 1987 (rep. n. 21724), ha donato la propria quota, riservando per
8 sé l'usufrutto, alle proprie quattro figlie , e;
Pt_2 CP_2 PT CP_1 quest'ultima, mediante atto del notaio el 21 dicembre 1987 (rep. Per_2
n. 21724), ha venduto la propria quota alle altre tre sorelle Pt_2 CP_2
e ; la madre delle MA, in data 2 settembre 2000, è deceduta, PT
per cui l'usufrutto alla medesima riservato si è riunito, consolidandosi, alla nuda proprietà, per cui risulta intestata alle tre figlie e Pt_2 CP_2
, per i diritti pari ad 1/3 ciascuno. PT
Ciò precisato, in relazione alla predetta massa ereditaria da dividere fra 3 condividenti, e cioè la convenuta e le attrici e CP_2 PT
rammentato che il valore complessivo della stessa ammonta ad € Pt_2
457.020,00 (e quindi con valore di una singola delle tre quote pari a €
152.340,00), il C.T.U. ha proposto la formazione di n. 3 quote, contraddistinte dalle lettere A, B e C, così composte (cfr. p. 12 relazione peritale in atti):
Quindi, dal momento che il valore della quota A è pari a € 152.134,00, il valore della quota B è pari a € 162.794,50 ed il valore della quota C è pari a € 142.091,40, ciò IGnifica che l'assegnatario della quota B dovrà versare,
a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della quota A la somma
9 di € 206,00 e, in favore dell'assegnatario della quota C, la somma di €
10.248,50.
Si intende a questo punto sottolineare come la mancata indicazione da parte del C.T.U. dei costi e delle concrete modalità per addivenire alla materiale divisione non sia dipesa, come invece sostanzialmente sostenuto dalle attrici nella propria comparsa conclusionale, dalla impossibilità di frazionare i beni senza arrecare “pregiudizio a causa delle perdita della funzionalità e della originaria utilità del bene” o comportare “una diminuzione
e/o perdita di ricchezza del valore originario rispetto alla somma dei valori delle singole unità frazionate”, ma più semplicemente dal fatto che l'ordinanza istruttoria di nomina dell'Ausiliario, a ben vedere, non prevede questo specifico profilo, essendosi il precedente titolare del procedimento limitato a richiedere all'Ausiliario di “predispo(rre) un progetto di comoda divisione anche con eventuali conguagli in danaro” e, per l'ipotesi in cui “i beni non siano comodamente divisibili”, invece, di fornire “adeguata spiegazione di tale indivisibilità e determini il loro valore attuale di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
Tuttavia, come sopra anticipato, l'Ausiliario, ben lontano dal sostenere la indivisibilità degli immobili, ha al contrario predisposto ben due progetti di divisione ad hoc, così senza dubbio palesando la possibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, di una comoda divisione dei beni appartenenti ad entrambe le masse mediante attraverso la formazione di quote di valore simile, da pareggiare tramite conguagli in denaro.
Ciò chiarito e passando allora alla “seconda massa ereditaria” (da dividere, lo si rammenta, fra tutte e quattro le odierne parti processuali), essa è costituita dai beni immobili di seguito indicati, di cui sono stati specificatamente analizzati anche stato di consistenza, caratteristiche e manutenzione:
1) Fabbricato “collabente” sito in via Cincinnato distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 1472 P.T. e P.1,
10 derivante dalla particella originaria n. 205 giusto Tipo Mappale del
01.06.2011 n. 136697.1/2011;
2) Terreno agricolo sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 142 della Superficie mq. 10.290;
3) Terreno edificabile sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 206 della Superficie mq. 4.497;
4) Terreno parzialmente edificabile sito in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 207 della
Superficie mq. 4.497;
5) Terreno occupato dalla viabilità pubblica in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 697 della
Superficie mq. 9, derivante dalla particella originaria n. 205 giusto Tipo di
Frazionamento del 09.08.1989 n. 600.1/1989;
6) Terreno occupato dalla viabilità pubblica in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 698 della
Superficie mq. 193, derivante dalla particella originaria n. 206 giusto Tipo di Frazionamento del 09.08.1989 n. 600.1/1989.
In relazione alla predetta massa ereditaria da dividere fra tutte e quattro le sorelle , posto che il valore complessivo della Controparte_2
stessa è stato stimato in € 478.772,00 (e quindi con valore di una singola delle quattro quote pari a € 119.693,00), il C.T.U. ha proposto la formazione di n. 4 quote, contraddistinte dalle lettere A, B, C e D, così composte (cfr. p.
19 relazione peritale in atti):
11 Quindi, dal momento che il valore della quota A è pari a € 125.554,00, il valore della quota B è pari a € 104.526,00, il valore della quota C è pari a
€ 124.948,00 e quello della quota D è pari a € 123.744,00, ciò IGnifica che, a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della quota B,
l'assegnatario della quota A dovrà versare € 5.861,00, l'assegnatario della quota C dovrà versare € 5.255,00 e l'assegnatario della quota D dovrà versare € 4.051.00.
Il C.T.U. ha infine specificato, in relazione alla proposta di divisionale della “seconda massa ereditaria”, che, al fine di consentire l'accesso ai terreni di cui alla quota C (Particella 142 per intero e 207/d, di mq. 3.090) e alla quota D (Particella 207/c di mq. 20.179), è stata prevista – del tutto ragionevolmente – una fascia di area in comproprietà alle superiori due quote, individuata con la particella 207/b di mq. 890 interposta fra le particelle confinanti n. 38 e 1379, di altra ditta, e la quota
“A” (Particella 207/a), che dovrà essere oggetto di frazionamento, come meglio individuato nell'elaborato grafico allegato “F” alla relazione peritale in atti.
Le ipotesi di divisione avanzate dal C.T.U. risultano congrue, idonee ad assicurare porzioni in natura omogenee e proporzionali alle quote rispettivamente attribuite alle condividenti e possono essere adottate dal
Tribunale, anche in considerazione delle pertinenti e puntuali controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle note critiche mosse esclusivamente dal C.T.P. di parte attrice (cfr. allegato 4 alla relazione peritale in atti).
A questo punto, pertanto, occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720 c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi
12 diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio 2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n. 4270/1994; n.
14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nel caso per cui è processo, sulla base delle indagini peritali condotte dall'Ausiliario sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di dividere comodamente i beni in comunione.
Può, dunque, procedersi alla adozione dei progetti divisionali predisposti dell'Ausiliario nella relazione peritale.
Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni alle MA, è opportuno evidenziare che, in relazione ad entrambe le comunioni ereditarie da dividere, le sorelle sono Controparte_2
comproprietarie in parti uguali (di 1/3 in relazione alla “prima massa ereditaria” fra , e , di 1/4 in relazione alla “seconda PT Pt_2 CP_2
massa ereditaria” fra , e ), per cui la divisione PT Pt_2 CP_1 CP_2
deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c..
La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di
13 divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio (cfr.
Cass. 12.5.1979, n. 2747; Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n. 8772), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio
1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le quote descritte dal C.T.U. dovranno essere assegnate alle MA, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione (cfr. ex multis Tribunale di Roma, sentenza n. 2409 dell'8 febbraio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 11347 del 3 luglio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 16120 del 9 novembre
2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 15185 del 18 ottobre 2022; Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15163; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio
2001 n. 7129).
In definitiva, deve essere disposto, in relazione alla “prima massa ereditaria”, il sorteggio - fra le sorelle , e - delle PT Pt_2 CP_2
quote A, B e C individuate dal C.T.U. nel progetto divisionale della relazione peritale (cfr. p. 12 relazione peritale in atti e allegato “C” alla relazione stessa) e, in relazione alla “seconda massa ereditaria”, il sorteggio - fra le sorelle , e - delle quote A, B, C e D PT Pt_2 CP_1 CP_2
14 individuate dal C.T.U. nel progetto divisionale della relazione peritale (cfr.
19 relazione peritale in atti e allegato “F” alla relazione stessa), e ciò, come visto, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ovvero dietro espresso accordo tra tutte le parti.
La natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa con decreto del 7 settembre 2023 dal precedente giudice istruttore, vanno poste a carico di tutte e quattro le sorelle nella misura del 1/4 ciascuna. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado rubricata al R.G. n. 1826/2017 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria denominata in parte motiva “prima massa ereditaria” esistente fra
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
mediante estrazione a sorte delle quote A, B e C identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U.,
Geom. nella relazione peritale d'ufficio Persona_3
depositata in atti, con conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva;
2. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria denominata in parte motiva “seconda massa ereditaria” esistente fra
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
mediante estrazione a sorte delle quote A, B, Controparte_2
C e D identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U., Geom. nella Persona_3
relazione peritale d'ufficio depositata in atti, con conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva;
3. per l'effetto, dispone che il sorteggio di cui ai punti n. 1 e n. 2 delle quote, come individuate nella relazione peritale d'ufficio depositata a firma del Geom. sia effettuato a seguito di Persona_3
15 apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in parte motiva;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 7 settembre 2023, a carico di tutte e quattro le sorelle condividenti,
, , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nella misura di 1/4 ciascuna. CP_1 Controparte_2
Così deciso in Teramo, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1826 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ), nata a S. Parte_1 C.F._1
Egidio alla Vibrata il 15 novembre 1950 e residente ad Ascoli Piceno, in largo delle Camelie n. 9, (C.F.: Parte_2
), nata a S. Egidio alla Vibrata il 30 gennaio 1941 e C.F._2 residente a[...], e
[...]
(C.F.: ), nata a S. Egidio alla CP_1 C.F._3
Vibrata il 27 agosto 1946, residente a [...], tutte elettivamente domiciliate ad Ascoli Piceno, in via Pretoriana, n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Emidio Corradetti, che le rappresenta e difende tutte, giusta procura alle liti allegata a margine dell'atto di citazione.
- attrici -
e
(C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Sant'Egidio alla Vibrata il 26 gennaio 1944, residente a [...], elettivamente domiciliata a Martinsicuro, in via Pola n.
17, presso nello studio dell'Avv. Cadia Verdecchia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cristina Valeri ed Alfredo
1 Gianluca Camaioni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di e risposta.
- convenuta -
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giova premettere che poiché le parti del presente giudizio sono quattro sorelle aventi tutte il medesimo cognome (in particolare, le attrici sono le IG.re , e Parte_1 Parte_2 [...]
, mentre la convenuta è la IG.ra ), CP_1 Controparte_2
d'ora in poi, per comodità, si farà riferimento a ciascuna di esse menzionandole semplicemente con i rispettivi nomi di battesimo, onde rendere più fluida la lettura e la comprensione della sentenza.
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2017, le MA
, e hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo di PT Pt_2 CP_1
essere comproprietarie, unitamente alla quarta RE convenuta nel presente giudizio, la IG.ra , di una quota sugli immobili meglio CP_2
indicati nell'atto introduttivo, loro pervenuti in virtù di successione ereditaria ab intestato, a seguito del decesso, avvenuto in data 2 settembre
2000, della di loro madre, la IG.ra vedova del IG. Controparte_3
(deceduto in data 3 settembre 1980). Persona_1
Le attrici, in particolare, hanno dedotto che, in relazione ai fabbricati contraddistinti in citazione dal n. 1 al n. 12 (cfr. pagine 2, 3 e 4 dell'atto introduttivo), di alcuni – ed in specie quelli enumerati dal n. 1 al n. 8 – sono rimaste comproprietarie, ciascuna per la quota di un 1/3, le sorelle PT
(attrice), (attrice) e (convenuta), e ciò in virtù dell'atto Pt_2 CP_2
notarile del 21 dicembre 1987 con cui la NA (attrice) ha ceduto, CP_1
in favore delle menzionate tre sorelle, la propria quota, mentre degli altri immobili – ed in specie quelli enumerati dal n. 9 al n. 12 – sono comproprietarie, ciascuna per la quota di 1/4, tutte e quattro le sorelle.
2 Le attrici hanno quindi evidenziato di non essere mai addivenute ad una divisione amichevole del compendio immobiliare, stante le resistenze manifestate dalla sola rispetto al progetto divisionale dalle stesse CP_2
proposto ed hanno quindi chiesto al Tribunale, previa dichiarazione dello scioglimento della comunione ereditaria ex art. 784 ss. c.p.c. e previo ordine di “eventuale collazione”, di procedere alla divisione, con formazione delle quote ex art. 727 c.p.c. ed assegnazione alle parti, in proprietà esclusiva, delle suddette porzioni eguali, “occorrendo anche mediante sorteggio, ed in via estremamente gradata, disponendo la vendita dei cespiti con ripartizione del ricavato.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio la NA , la CP_2
quale, dopo aver eccepito la nullità della citazione e/o della notifica dell'atto di citazione, non si è opposta alla domanda di divisione, ma ha censurato “l'iniquità e l'antigiuridicità della proposta ex adverso avanzata”, sottolineando come l'intero compendio immobiliare di cui è stata chiesta la divisione giudiziale attiene, a ben vedere, a due distinte comunioni, e che invero una sola di queste è partecipata da tutte le parti processuali e quindi da tutte e quattro le sorelle (per la quota di 1/4 ciascuna), ossia quella che, nella comparsa di costituzione e risposta, viene denominata
“ e che corrisponde ai beni immobili che sono indicati CP_4
nell'atto di citazione ai numeri dal 9 al 12.
Quindi, “la convenuta chiede ai sensi dell'art. Controparte_2
718 c.c. “la sua parte in natura”, la formazione di porzioni uguali ai sensi degli artt. 727 e 728 c.c., nonché, da ultimo “l'assegnazione delle porzioni eguali”, ex art. 729 c.c., mediante estrazione a sorte” (cfr. p. 9 e 10 comparsa di costituzione).
Quanto alla correlata azione di collazione, la convenuta, premesso che la predetta azione sarebbe applicabile soltanto agli immobili oggetto della
“comunione A”, ha chiesto invece dichiararsene la inammissibilità, in quanto, in relazione a tali beni, la donazione effettuata della madre non avrebbe determinato alcuna disparità in capo alle quattro sorelle;
ha inoltre aggiunto che, essendo “ormai trascorsi più di dieci anni dalla morte della
3 donante oltre che dall'atto di donazione e dall'atto di compravendita, nessuna collazione può essere attuata”.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed istruita la causa, oltre che in via documentale, attraverso l'espletamento di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, volta fondamentalmente a stimare il valore del compendio immobiliare in comproprietà, valutarne la divisibilità e predisporre un progetto divisionale, formando le quote appartenenti a ciascuna erede, dopo diversi rinvii previsti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 dicembre 2024 – celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data
12 marzo 2024 – acquisite le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale, le attrici hanno proposto, in ragione della presunta “oggettiva non comoda divisibilità” dei beni che non sarebbe stata valutata dall'Ausiliario, “tre diverse proposte/soluzioni, atte a conseguire il reale scioglimento della comunione”, che si rivelano inesorabilmente tardive ed inammissibili, in quanto irritualmente introdotte mediante uno scritto difensionale – quale è la comparsa conclusionale – che è invero deputato sempre e soltanto alla illustrazione delle tesi delle difese già ritualmente acquisite al materiale di causa, e giammai all'ampliamento o al recupero di attività difensive non espletate durante il processo. La comparsa conclusionale, infatti, assolve ad una funzione meramente riepilogativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia formato il contraddittorio delle parti ed attraverso la stessa le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate e, per l'effetto, mai introdurre nuove domande e, in questo caso, nuove “proposte/soluzioni” divisionali, a meno che (ma non è questo il caso) queste siano state avanzate per fatti sopravvenuti, circostanza che, in caso, potrebbe consentire alle stesse di poter far ingresso nel procedimento, sia pur già introitato per la decisione.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione della collazione sostanzialmente avanzata dalla convenuta in comparsa
(laddove afferma che essendo “ormai trascorsi più di dieci anni dalla morte della donante oltre che dall'atto di donazione e dall'atto di compravendita, nessuna collazione può essere attuata”), atteso che l'istituto di cui all'art. 737 c.c., poiché tende a consentire, in sede di divisione, la determinazione delle quote dei coeredi senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per l'azione di divisione (in questi termini, cfr. Tribunale di Vincenza, sentenza n. 813 del 13 marzo 2017, che richiama Cass. civ., n. 726/1979).
Ad ogni modo, deve rammentarsi che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Senonché, come evidenziato dalla convenuta, la donazione della defunta madre, la IG.ra non ha determinato Controparte_3
alcuna disparità in capo alle quattro sorelle (circostanza, del resto, non contestata tout court dalle attrici, che infatti hanno chiesto ordine di
“eventuale collazione”), avendo ogni NA ricevuto dalla madre la medesima quota, con l'unica differenza che mentre , e CP_2 PT le hanno mantenute, l'ha invece ceduta alle altre tre sorelle. Pt_2 CP_1
Ciò premesso, ai fini della delibazione della domanda attorea afferente lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria dei beni immobili meglio indicati in atti derivanti da successione legittima a seguito del decesso di madre vedova, occorre precisare, come opportunamente rilevato dall'Ausiliario nella relazione peritale depositata in data 24 gennaio 2023 sulla scorta del criterio guida che è stato fornito nella ordinanza istruttoria del 3 gennaio 2020 dal precedente titolare del procedimento – che infatti ha chiesto al C.T.U. di effettuare le operazioni
5 peritali “tenendo conto che sui soli immobili di seguito elencati (e meglio descritti in atti) la comunione sussiste esclusivamente tra le tre sorelle MA
[...]
, e , nella Controparte_2 Parte_1 Parte_2
misura di 1/3 ciascuna (con esclusione, quindi di ” –, che Controparte_1
“Le masse ereditarie, a ragione della diversità dei diritti tra i comproprietari, sono due” (cfr. p. 4 relazione peritale in atti), e sono efficacemente denominate nell'elaborato peritale come “prima massa ereditaria” e “seconda massa ereditaria” (e corrispondono a quelle che, nella comparsa di costituzione della NA , sono indicate, rispettivamente, come “Comunione CP_2
A” e “Comunione B”): si tratta, in particolare, della massa ereditaria da dividere fra le tre sorelle , e in ragione di 1/3 CP_2 Pt_2 PT
cadauna (“prima massa ereditaria”) e quella invece fra tutte e quattro le sorelle , in ragione di 1/4 cadauna (“seconda massa Controparte_2
ereditaria”).
È doveroso precisare che siffatta premessa di partenza del C.T.U. è condivisa anche dallo scrivente magistrato, non concordandosi con quanto asserito dalla difesa delle attrici nella relativa comparsa conclusionale.
Infatti, la comunione fra le (sole) tre sorelle , e CP_2 Pt_2
sui beni immobili di cui alla “prima massa ereditaria” si è costituita PT
a seguito della cessione, da parte della quarta RE , giusto atto a CP_1
rogito del Notaio del 21 dicembre 1987, della propria quota in Per_2
favore delle MA , e . CP_2 Pt_2 PT
Di conseguenza, sulla base della documentazione e quindi della intestazione catastale da un lato e di quella relativa ai titoli consultati dal
C.T.U. presso l'ufficio trascrizioni immobiliari dall'altro, non può che condividersi la premessa da cui muove l'Ausiliario, stimolato in tal senso, peraltro, proprio dal Tribunale sin dall'ordinanza istruttoria del 3 gennaio
2020, della esistenza di due masse ereditarie da dividere e su cui si tornerà funditus nel prosieguo.
Venendo ora alla precipua individuazione dei beni facenti parte delle due masse ereditarie, è necessario richiamare gli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa.
6 Deve osservarsi sin da subito che, in aderenza ai quesiti di cui alla citata ordinanza istruttoria, il C.T.U, lungi dal fornire “spiegazione di indivisibilità” degli immobili facenti parte delle due masse ereditarie, ha al contrario predisposto due progetti di divisione ad hoc, così senza dubbio manifestando la possibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici nella rispettiva comparsa conclusionale, di una comoda divisione dei beni appartenenti ad entrambe le masse mediante attraverso la formazione di quote di valore simile, da pareggiare tramite conguagli in denaro.
Il valore dei due compendi ereditari da dividere, descritti dall'Ausiliario con relazione chiara, precisa e convincente, che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, ammonta ad € 457.020,00 (e quindi con valore di una singola delle tre quote pari a € 152.340,00) per la “prima massa ereditaria” e ad € 478.772,00 (e quindi con valore di una singola delle quattro quote pari a € 119.693,00) per la “seconda massa ereditaria”.
In particolare, il C.T.U., accertato che i beni di entrambe le masse ereditarie risultano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti all'epoca della loro costruzione, ha proceduto alla stima dei beni ed ha predisposto, per ciascuna massa ereditaria, apposito progetto divisionale, ritenuto condivisibile dal giudicante, in quanto attributivo a ciascun condividente di un bene in natura quasi corrispondente alla propria quota, prevedendo congruamente dei conguagli in denaro.
Procedendo con ordine, la “prima massa ereditaria” (da dividere, lo si rammenta, fra le sorelle , e in ragione di 1/3 CP_2 Pt_2 PT
ciascuna) è costituita dai beni immobili di seguito indicati, di cui sono stati specificatamente analizzati anche stato di consistenza, caratteristiche e manutenzione:
1) Fabbricato, in parte crollato, sito in via Piave distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 250 (Categ. A/5 Classe
2 Consistenza vani 3);
2) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 120 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 5 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 14, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
7 3) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 118 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 6 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 21, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
4) Locale laboratorio sito in Corso Adriatico, 118 distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 7 [P.T. Categ.
C3 Classe 3 Consistenza mq. 45, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
5) Locale negozio sito in Corso Adriatico, 124 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 8 [P.T. Categ. C1 Classe
4 Consistenza mq. 54, derivante da variazione catastale del 08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
6) Locale magazzino sito in Corso Adriatico, 122 distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 9 [P.T. Categ.
C2 Classe 1 Consistenza mq. 155, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
7) Appartamento sito in Corso Adriatico, 122 distinto al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 248 Sub 10 [P.S1 e 1 Categ. A3
Classe 2 Consistenza vani 8,5, derivante da variazione catastale del
08.04.2013 pratica n. TE0034820 (ex Sub 1 e 2)];
8) Terreno edificabile sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 13 Part. 969 della Superficie mq. 766, derivante da Tipo Mappale del 08.04.2013 n. 34357.1/2013.
Come sopra anticipato ed opportunamente rilevato dall'Ausiliario, i titoli consultati hanno confermato l'intestazione catastale dei predetti beni immobili nei termini che di seguito si esplicitano: alla morte del IG.
(deceduto il 3 settembre 1980), padre delle quattro Persona_1
MA, i beni immobili di cui al “Fg. 13 Part.lle 250; 248 Sub 1; 248 Sub 2;
248 Sub 3; Fg. 13 Part. 249; Fg. 13 Part. 969” (cfr. p. 5 relazione peritale) sono stati devoluti a queste ultime ed alla di loro madre, nonché coniuge del IG. , la IG.ra Persona_1 Parte_3
quest'ultima, mediante donazione per atto del notaio del 21 Per_2
dicembre 1987 (rep. n. 21724), ha donato la propria quota, riservando per
8 sé l'usufrutto, alle proprie quattro figlie , e;
Pt_2 CP_2 PT CP_1 quest'ultima, mediante atto del notaio el 21 dicembre 1987 (rep. Per_2
n. 21724), ha venduto la propria quota alle altre tre sorelle Pt_2 CP_2
e ; la madre delle MA, in data 2 settembre 2000, è deceduta, PT
per cui l'usufrutto alla medesima riservato si è riunito, consolidandosi, alla nuda proprietà, per cui risulta intestata alle tre figlie e Pt_2 CP_2
, per i diritti pari ad 1/3 ciascuno. PT
Ciò precisato, in relazione alla predetta massa ereditaria da dividere fra 3 condividenti, e cioè la convenuta e le attrici e CP_2 PT
rammentato che il valore complessivo della stessa ammonta ad € Pt_2
457.020,00 (e quindi con valore di una singola delle tre quote pari a €
152.340,00), il C.T.U. ha proposto la formazione di n. 3 quote, contraddistinte dalle lettere A, B e C, così composte (cfr. p. 12 relazione peritale in atti):
Quindi, dal momento che il valore della quota A è pari a € 152.134,00, il valore della quota B è pari a € 162.794,50 ed il valore della quota C è pari a € 142.091,40, ciò IGnifica che l'assegnatario della quota B dovrà versare,
a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della quota A la somma
9 di € 206,00 e, in favore dell'assegnatario della quota C, la somma di €
10.248,50.
Si intende a questo punto sottolineare come la mancata indicazione da parte del C.T.U. dei costi e delle concrete modalità per addivenire alla materiale divisione non sia dipesa, come invece sostanzialmente sostenuto dalle attrici nella propria comparsa conclusionale, dalla impossibilità di frazionare i beni senza arrecare “pregiudizio a causa delle perdita della funzionalità e della originaria utilità del bene” o comportare “una diminuzione
e/o perdita di ricchezza del valore originario rispetto alla somma dei valori delle singole unità frazionate”, ma più semplicemente dal fatto che l'ordinanza istruttoria di nomina dell'Ausiliario, a ben vedere, non prevede questo specifico profilo, essendosi il precedente titolare del procedimento limitato a richiedere all'Ausiliario di “predispo(rre) un progetto di comoda divisione anche con eventuali conguagli in danaro” e, per l'ipotesi in cui “i beni non siano comodamente divisibili”, invece, di fornire “adeguata spiegazione di tale indivisibilità e determini il loro valore attuale di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
Tuttavia, come sopra anticipato, l'Ausiliario, ben lontano dal sostenere la indivisibilità degli immobili, ha al contrario predisposto ben due progetti di divisione ad hoc, così senza dubbio palesando la possibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, di una comoda divisione dei beni appartenenti ad entrambe le masse mediante attraverso la formazione di quote di valore simile, da pareggiare tramite conguagli in denaro.
Ciò chiarito e passando allora alla “seconda massa ereditaria” (da dividere, lo si rammenta, fra tutte e quattro le odierne parti processuali), essa è costituita dai beni immobili di seguito indicati, di cui sono stati specificatamente analizzati anche stato di consistenza, caratteristiche e manutenzione:
1) Fabbricato “collabente” sito in via Cincinnato distinto al Catasto
Fabbricati del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 1472 P.T. e P.1,
10 derivante dalla particella originaria n. 205 giusto Tipo Mappale del
01.06.2011 n. 136697.1/2011;
2) Terreno agricolo sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 142 della Superficie mq. 10.290;
3) Terreno edificabile sito in via Cincinnato distinto al Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 206 della Superficie mq. 4.497;
4) Terreno parzialmente edificabile sito in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 207 della
Superficie mq. 4.497;
5) Terreno occupato dalla viabilità pubblica in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 697 della
Superficie mq. 9, derivante dalla particella originaria n. 205 giusto Tipo di
Frazionamento del 09.08.1989 n. 600.1/1989;
6) Terreno occupato dalla viabilità pubblica in via Cincinnato distinto al
Catasto Terreni del comune di Sant'Egidio al Fg. 11 Part. 698 della
Superficie mq. 193, derivante dalla particella originaria n. 206 giusto Tipo di Frazionamento del 09.08.1989 n. 600.1/1989.
In relazione alla predetta massa ereditaria da dividere fra tutte e quattro le sorelle , posto che il valore complessivo della Controparte_2
stessa è stato stimato in € 478.772,00 (e quindi con valore di una singola delle quattro quote pari a € 119.693,00), il C.T.U. ha proposto la formazione di n. 4 quote, contraddistinte dalle lettere A, B, C e D, così composte (cfr. p.
19 relazione peritale in atti):
11 Quindi, dal momento che il valore della quota A è pari a € 125.554,00, il valore della quota B è pari a € 104.526,00, il valore della quota C è pari a
€ 124.948,00 e quello della quota D è pari a € 123.744,00, ciò IGnifica che, a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della quota B,
l'assegnatario della quota A dovrà versare € 5.861,00, l'assegnatario della quota C dovrà versare € 5.255,00 e l'assegnatario della quota D dovrà versare € 4.051.00.
Il C.T.U. ha infine specificato, in relazione alla proposta di divisionale della “seconda massa ereditaria”, che, al fine di consentire l'accesso ai terreni di cui alla quota C (Particella 142 per intero e 207/d, di mq. 3.090) e alla quota D (Particella 207/c di mq. 20.179), è stata prevista – del tutto ragionevolmente – una fascia di area in comproprietà alle superiori due quote, individuata con la particella 207/b di mq. 890 interposta fra le particelle confinanti n. 38 e 1379, di altra ditta, e la quota
“A” (Particella 207/a), che dovrà essere oggetto di frazionamento, come meglio individuato nell'elaborato grafico allegato “F” alla relazione peritale in atti.
Le ipotesi di divisione avanzate dal C.T.U. risultano congrue, idonee ad assicurare porzioni in natura omogenee e proporzionali alle quote rispettivamente attribuite alle condividenti e possono essere adottate dal
Tribunale, anche in considerazione delle pertinenti e puntuali controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle note critiche mosse esclusivamente dal C.T.P. di parte attrice (cfr. allegato 4 alla relazione peritale in atti).
A questo punto, pertanto, occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720 c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi
12 diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio 2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n. 4270/1994; n.
14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nel caso per cui è processo, sulla base delle indagini peritali condotte dall'Ausiliario sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di dividere comodamente i beni in comunione.
Può, dunque, procedersi alla adozione dei progetti divisionali predisposti dell'Ausiliario nella relazione peritale.
Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni alle MA, è opportuno evidenziare che, in relazione ad entrambe le comunioni ereditarie da dividere, le sorelle sono Controparte_2
comproprietarie in parti uguali (di 1/3 in relazione alla “prima massa ereditaria” fra , e , di 1/4 in relazione alla “seconda PT Pt_2 CP_2
massa ereditaria” fra , e ), per cui la divisione PT Pt_2 CP_1 CP_2
deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c..
La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di
13 divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio (cfr.
Cass. 12.5.1979, n. 2747; Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n. 8772), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio
1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le quote descritte dal C.T.U. dovranno essere assegnate alle MA, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione (cfr. ex multis Tribunale di Roma, sentenza n. 2409 dell'8 febbraio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 11347 del 3 luglio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 16120 del 9 novembre
2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 15185 del 18 ottobre 2022; Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15163; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio
2001 n. 7129).
In definitiva, deve essere disposto, in relazione alla “prima massa ereditaria”, il sorteggio - fra le sorelle , e - delle PT Pt_2 CP_2
quote A, B e C individuate dal C.T.U. nel progetto divisionale della relazione peritale (cfr. p. 12 relazione peritale in atti e allegato “C” alla relazione stessa) e, in relazione alla “seconda massa ereditaria”, il sorteggio - fra le sorelle , e - delle quote A, B, C e D PT Pt_2 CP_1 CP_2
14 individuate dal C.T.U. nel progetto divisionale della relazione peritale (cfr.
19 relazione peritale in atti e allegato “F” alla relazione stessa), e ciò, come visto, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ovvero dietro espresso accordo tra tutte le parti.
La natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa con decreto del 7 settembre 2023 dal precedente giudice istruttore, vanno poste a carico di tutte e quattro le sorelle nella misura del 1/4 ciascuna. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado rubricata al R.G. n. 1826/2017 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria denominata in parte motiva “prima massa ereditaria” esistente fra
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
mediante estrazione a sorte delle quote A, B e C identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U.,
Geom. nella relazione peritale d'ufficio Persona_3
depositata in atti, con conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva;
2. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria denominata in parte motiva “seconda massa ereditaria” esistente fra
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
mediante estrazione a sorte delle quote A, B, Controparte_2
C e D identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U., Geom. nella Persona_3
relazione peritale d'ufficio depositata in atti, con conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva;
3. per l'effetto, dispone che il sorteggio di cui ai punti n. 1 e n. 2 delle quote, come individuate nella relazione peritale d'ufficio depositata a firma del Geom. sia effettuato a seguito di Persona_3
15 apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in parte motiva;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 7 settembre 2023, a carico di tutte e quattro le sorelle condividenti,
, , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nella misura di 1/4 ciascuna. CP_1 Controparte_2
Così deciso in Teramo, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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