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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/08/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 12019/2021
PROMOSSA DA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pt 1 via Pietro Toselli n. 23 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F. 1 ) elettivamente domiciliato in Pt 1, Via Dalmazia n. 5
presso lo studio dall'avv. Giovanni Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE || Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione, chiedendone la revoca, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3105/2021, emesso dal Tribunale di Catania in data 28.07.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 7181/2021 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierno opposto, [...]
CP_1 la somma di €. 5.502,00, oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio a causa del mancato pagamento della fattura n. 8/A del 07.07.2020 emessa da quest'ultimo.
|| Parte 1 , preliminarmente ha sostenuto che il decreto ingiuntivo suddetto sia stato concesso in assenza di "alcun elemento attestante il concreto svolgimento dell'incarico" in quanto il ricorrente, odierno opposto,
si sarebbe "soltanto limitato ad allegare [al proprio fascicolo monitorio] i documenti che dimostrano il quantum originariamente fissato dall'assemblea a titolo di compenso, ma non anche dati idonei a dimostrare la concreta esecuzione della prestazione". Alla luce di ciò ha dedotto la mancanza della prova del diritto del ricorrente all'ottenimento del compenso ingiunto.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dall'odierno opposto ritenendo di non essere debitore nei suoi confronti di nessuna somma o di esserlo in misura inferiore.
A sostegno delle proprie ragioni, in particolare ha esposto:
- che, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore, l'assemblea condominiale con delibera del
11/07/2018 ha nominato l'opposto nuovo amministratore del Condominio al quale ha contestualmente affidato l'incarico di assistenza amministrativa del Condominio in riferimento ai già deliberati e intrapresi lavori di straordinaria amministrazione volti al miglioramento sismico dello stabile, finanziati con contributo erogato dal Comune di Catania, la cui realizzazione era già stata affidata all' "Impresa Colombrita s.r.l" giusta contratto di appalto del 18.04.2017;
- che tale attività amministrativa straordinaria richiesta all'amministratore consisteva "nella presentazione dei diversi SAL agli enti pubblici preposti, oltre che la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi" ed era già
stata intrapresa dal precedente amministratore del condominio, dott. CP_2 , al quale il condominio, '
in seguito alle rassegnate dimissioni, aveva riconosciuto, per l'attività straordinaria espletata fino alla stipula del contratto di appalto con l'impresa Colombrita srl, il compenso di €. 6.000,00 sulla maggiore somma deliberata in data 12.04.2017 per l'attività complessiva ammontante a €. 11.500,00;
-che, il condominio in data 12.09.2018 ha deliberato di retribuire il nuovo amministratore per l'attività di assistenza amministrativa straordinaria ancora da espletare, con la somma residua di €. 5.500,00 su quella inizialmente deliberata per l'attività complessiva;
- che in data 29.10.2018 i lavori appaltati sono stati sospesi e di conseguenza è stata sospesa anche l'attività
di carattere amministrativo che avrebbe dovuto svolgere il dott. CP_1
Ha sostenuto che l'odierno opposto, fino alla revoca dell'incarico di amministratore, avvenuta in data
07.07.2020 non ha provveduto ad accettare l'incarico e non ha espletato alcuna attività relativa all'incarico conferitogli ed ha dedotto che pertanto non ha diritto ad alcun compenso o potrebbe avere diritto soltanto un compenso inferiore "qualora in corso di causa venisse provata una qualsiasi attività svolta dal ricorrente in favore del condominio in relazione alla prestazione professionale".
Alla luce di tali argomentazioni, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione della somma che il Parte_1 dovrà eventualmente corrispondere al dott. CP_1
L'opposto si è costituito in giudizio resistendo all'opposizione e, deducendone la totale infondatezza in fatto e in diritto, ne ha chiesto il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese legali e per lite temeraria.
Ha esposto di avere svolto, nel corso del proprio incarico, in favore del condominio opponente, in riferimento ai lavori di miglioramento sismico dell'immobile deliberati, le seguenti attività di gestione straordinaria nelle date indicate versato in atti versando in atti la documentazione richiamata:
- 29/10/2018: firma, nella qualità di committente e responsabile dei lavori, del verbale di sospensione dei lavori (all. 7);
- 30/11/2018: invio del verbale di sospensione lavori al Comune di Catania, nella qualità di committente e responsabile dei lavori (all. 8);
- 05/01/2019: trasmissione rendiconto arch. Per_1 del Comune di Catania (all. 9);
- 26/04/2019: rinnovo polizza assicurativa per i lavori di straordinaria manutenzione (all. 10);
- 19/11/2019: redazione verbale ripresa lavori (all. 11);
- 16/12/2019: riparto straordinario del compenso riconosciuto all'Avv. CP_2 riscossione delle rate e
,
pagamenti (all. 12);
- 27/02/2020: presentazione del SAL n. 2 (all. 13);
- 12/03/2020: richiesta di proroga tramessa al Comune di Catania (all. 14);
- 23/03/2020: verbale sospensione lavori (all. 15)
Ha evidenziato di avere inoltre presenziato presso il Parte_1 : - in data 28/01/2019, al sopralluogo del geom. CP_3, incaricato dal Comune di Catania, per l'accertamento del SAL n. 1 in quanto questo non era stato ancora "chiuso" dall'amministratore condominiale uscente, avv.
CP_2 presentato (nota del 08/01/2019 prot. 7499 Comune di Catania);
- in data 19/11/2019, alla redazione e firma del verbale di ripresa dei lavori (cfr. all. 11);
- in data 10/06/2020, al sopralluogo del geom. CP_3 (Comune di Catania) per le verifiche relative al SAL n.2
Ha evidenziato altresì:
di non avere ricevuto dal Condominio opponente il compenso pattuito, oggetto della fattura n. 8/A del
07.07.2020 nonostante il regolare svolgimento di tali attività e nonostante la revoca dell'incarico e i solleciti di pagamento trasmessi, dapprima personalmente e, successivamente, tramite un proprio legale di fiducia;
di avere provveduto ad avviare una azione esecutiva presso terzi rimasta infruttuosa per incapienza del
Parte_1 opponente e che, per tali ragioni, è stata oggetto di desistenza;
che successivamente, in data 25.11.2021, ha inoltrato richiesta all'amministratore p.t. del Parte_1
-
opponente di trasmissione dell'elenco dei condomini morosi per potere iniziare contro questi l'azione esecutiva ma infruttuosamente anche a seguito di solleciti.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vittoria di spese e compensi di causa e condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa ha inoltre chiesto di espungere dagli atti di causa, in quanto prodotti tardivamente, i documenti allegati dall'opponente alla memoria ex art. 183 co 6 cpc n. 2.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti, interrogatorio formale dell'opposto e prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc. per le memorie e le repliche.
Si evidenzia preliminarmente che la presente opposizione ha instaurato un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, ha investito questo giudicante del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e, di conseguenza, ogni questione che attiene al diverso ed autonomo procedimento sommario rimane assorbita dalla cognizione piena di questa fase. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità insegna che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che instauratosi a seguito dell'opposizione il contraddittorio, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli onere alligatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione id fatto esistente al moneto della sentenza (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 15026/05;
6663/02).
Si osserva che è, pertanto, ininfluente, ai fini della decisione, l'eventuale insufficiente documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo lamentata dall'opponente dovendosi, in questo giudizio a cognizione piena, giudicare della fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria.
Ancora preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., nel caso in cui l'amministratore del condominio venga revocato dall'incarico prima della conclusione dei lavori straordinari ha diritto al compenso straordinario già deliberato dall'assemblea condominiale ma solo in proporzione al lavoro svolto fino al momento del recesso da parte del Parte_1
Si rileva altresì la tardività dei documenti prodotti da parte opponente unitamente alla memoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c posto che questi non sono stati prodotti in replica a contestazioni formulate dall'opposto nella memoria ex art. 183 co 6 n.
1. Tali documenti vanno pertanto espunti dagli atti di causa in quanto inammissibili.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Nel caso che ci occupa risulta incontestato:
che l'odierno opposto, è stato nominato amministratore del condominio opponente giusta delibera
-
assembleare del 11.07.2019;
- che contestualmente alla nomina gli è stato affidato l'incarico di espletare le attività straordinarie relative all'esecuzione dei lavori già deliberati e intrapresi dal condominio volti al miglioramento sismico dello stabile,
finanziati con contributo erogato dal Comune di Catania, la cui realizzazione era già stata affidata all' "Impresa
Colombrita s.r.l" giusta contratto di appalto del 18.04.2017;
- che tale attività amministrativa straordinaria richiesta all'amministratore consisteva "nella presentazione dei diversi SAL agli enti pubblici preposti, oltre che la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi" ed era già
stata intrapresa dal precedente amministratore del condominio, dott. CP_2 al quale il Condominio,
,
in seguito alle rassegnate dimissioni, aveva riconosciuto, per tale attività straordinaria espletata fino alla stipula del contratto di appalto con l'impresa Colombrita srl, il compenso di €. 6.000,00 sulla maggiore somma deliberata in data 12.04.2017 per l'attività complessiva ammontante a €. 11.500,00;
-che, il condominio in data 12.09.2018, ha deliberato di retribuire il nuovo amministratore, l'odierno opposto,
per l'attività di assistenza amministrativa straordinaria da espletare, con la somma residua di €. 5.500,00 su quella inizialmente deliberata per l'attività complessiva;
- che l'opposto ha svolto l'attività di amministratore del Parte_1 dal 11.07.2019 al 07.07.2020, data in
cui l'assemblea condominiale gli ha revocato tutti gli incarichi conferiti
- che al momento della revoca dell'incarico i lavori di adeguamento sismico dell'immobile non erano stati ancora completati.
Dalla documentazione prodotta dall'opposto emerge altresì che, l'amministratore, ricevuto l'incarico di espletare le attività straordinarie relative all'esecuzione dei lavori già deliberati e intrapresi dal Parte_1
volti al miglioramento sismico dello stabile, ha intrapreso ed espletato le attività ad esso inerenti dal
29.10.2018 (firma, nella qualità di committente e responsabile dei lavori, del verbale di sospensione dei lavori,
All. n.7 fascicolo di parte opposta) fino al 10/06/2020 quando ha presenziato al sopralluogo del geom. CP_3
del Comune di Catania per le verifiche relative al SAL n. 2
Risulta, quindi, provato l'esistenza del contratto professionale, il suo contenuto, il compenso deliberato dall'assemblea condominiale e l'attività espletata dal professionista fino alla revoca dell'incarico avvenuta in data 07.07.2020, prima della conclusione dei lavori precisamente quando i lavori relativi al terzo SAL non erano ancora iniziati.
L'odierno opposto non ha quindi eseguito integralmente l'attività per la quale era stato deliberato dall'assemblea di corrispondere la somma di € 5.500,00.
Si evidenzia che dagli atti di causa si evince che il Parte_1 , precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, non ha mai contestato al professionista alcun inadempimento.
'Si rileva altresì che dalle dichiarazioni rese dai testimoni ed Testimone_3 Testimone_1 Tes_2
dell'attendibilità dei quali non vi è motivo di dubitare, emerge che l'opposto ha svolto le attività[...]
di cui all'incarico fino alle verifiche relative al SAL n. 2 con correttezza e diligenza.
Il teste Testimone_1 , indicato da parte opponente, ha confermato il pagamento tempestivo del primo e del secondo S.A.L. da parte del dott. CP_1 ed ha dichiarato che questi ha sempre provveduto puntualmente ad effettuare i pagamenti sia a svolgere tutte le attività di sua competenza (verbale di causa del 27.03.2023). Il teste Tes_4 ha dichiarato che l'opposto ha predisposto tutti gli adempimenti necessari per
Par pagamento del primo del secondo Sal ed ha evidenziato che questi era sempre presente ai sopralluoghi tenuti durante i lavori e, specificatamente, a quelli del 28.01.2019 e del 19.11.2019 (verbale di causa del
27.03.2023). La teste Testimone_3 indicata da parte opponente ha dichiarato che "[...] il dott. CP_1 stato
presente in cantiere quando ve ne era la necessità cioè in occasione di visite da parte dei tecnici del Comune di Catania o quando vi erano in loco riunioni alle quali era necessaria la sua presenza" (verbale di causa del
09.10.2023).
Tes_ Le dichiarazioni del teste non sono utili ai fini della decisione in quanto sono state piuttosto incerte o poco puntuali in più punti.
Deve quindi ritenersi provato che l'opposto ha svolto con diligenza, correttezza e tempestività l'incarico ricevuto fino alla sua revoca avvenuta prima della conclusione dei lavori e che, pertanto, ha diritto a percepire il compenso straordinario già deliberato nei suoi confronti ma in proporzione alle attività effettivamente svolte.
Considerato che l'opponente ha espletato le attività fino al secondo Sal, il compenso dovutogli dal Parte_1 può quantificarsi in €.3.670,00 equivalente ai due terzi della somma complessiva, €5.500,00,
deliberata dall'assemblea condominiale per lo svolgimento dell'attività straordinaria residua al momento delle dimissioni del precedente amministratore.
il decreto opposto deve quindi essere revocato e il Parte_1 condannato a pagare in favore di [...]
CP_1 a somma di € 3.670,00.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal Parte 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.3105/2021, emesso dal Tribunale di Catania in data 28.07.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 7181/2021 R.G.;
2) Condanna il Parte_2
,in persona del legale rappresentante pro-tempore,
a pagare a Controparte 1 a somma di € 3.670,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 26.08.2025
La Got
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 12019/2021
PROMOSSA DA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pt 1 via Pietro Toselli n. 23 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F. 1 ) elettivamente domiciliato in Pt 1, Via Dalmazia n. 5
presso lo studio dall'avv. Giovanni Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE || Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione, chiedendone la revoca, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3105/2021, emesso dal Tribunale di Catania in data 28.07.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 7181/2021 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierno opposto, [...]
CP_1 la somma di €. 5.502,00, oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio a causa del mancato pagamento della fattura n. 8/A del 07.07.2020 emessa da quest'ultimo.
|| Parte 1 , preliminarmente ha sostenuto che il decreto ingiuntivo suddetto sia stato concesso in assenza di "alcun elemento attestante il concreto svolgimento dell'incarico" in quanto il ricorrente, odierno opposto,
si sarebbe "soltanto limitato ad allegare [al proprio fascicolo monitorio] i documenti che dimostrano il quantum originariamente fissato dall'assemblea a titolo di compenso, ma non anche dati idonei a dimostrare la concreta esecuzione della prestazione". Alla luce di ciò ha dedotto la mancanza della prova del diritto del ricorrente all'ottenimento del compenso ingiunto.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dall'odierno opposto ritenendo di non essere debitore nei suoi confronti di nessuna somma o di esserlo in misura inferiore.
A sostegno delle proprie ragioni, in particolare ha esposto:
- che, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore, l'assemblea condominiale con delibera del
11/07/2018 ha nominato l'opposto nuovo amministratore del Condominio al quale ha contestualmente affidato l'incarico di assistenza amministrativa del Condominio in riferimento ai già deliberati e intrapresi lavori di straordinaria amministrazione volti al miglioramento sismico dello stabile, finanziati con contributo erogato dal Comune di Catania, la cui realizzazione era già stata affidata all' "Impresa Colombrita s.r.l" giusta contratto di appalto del 18.04.2017;
- che tale attività amministrativa straordinaria richiesta all'amministratore consisteva "nella presentazione dei diversi SAL agli enti pubblici preposti, oltre che la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi" ed era già
stata intrapresa dal precedente amministratore del condominio, dott. CP_2 , al quale il condominio, '
in seguito alle rassegnate dimissioni, aveva riconosciuto, per l'attività straordinaria espletata fino alla stipula del contratto di appalto con l'impresa Colombrita srl, il compenso di €. 6.000,00 sulla maggiore somma deliberata in data 12.04.2017 per l'attività complessiva ammontante a €. 11.500,00;
-che, il condominio in data 12.09.2018 ha deliberato di retribuire il nuovo amministratore per l'attività di assistenza amministrativa straordinaria ancora da espletare, con la somma residua di €. 5.500,00 su quella inizialmente deliberata per l'attività complessiva;
- che in data 29.10.2018 i lavori appaltati sono stati sospesi e di conseguenza è stata sospesa anche l'attività
di carattere amministrativo che avrebbe dovuto svolgere il dott. CP_1
Ha sostenuto che l'odierno opposto, fino alla revoca dell'incarico di amministratore, avvenuta in data
07.07.2020 non ha provveduto ad accettare l'incarico e non ha espletato alcuna attività relativa all'incarico conferitogli ed ha dedotto che pertanto non ha diritto ad alcun compenso o potrebbe avere diritto soltanto un compenso inferiore "qualora in corso di causa venisse provata una qualsiasi attività svolta dal ricorrente in favore del condominio in relazione alla prestazione professionale".
Alla luce di tali argomentazioni, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione della somma che il Parte_1 dovrà eventualmente corrispondere al dott. CP_1
L'opposto si è costituito in giudizio resistendo all'opposizione e, deducendone la totale infondatezza in fatto e in diritto, ne ha chiesto il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese legali e per lite temeraria.
Ha esposto di avere svolto, nel corso del proprio incarico, in favore del condominio opponente, in riferimento ai lavori di miglioramento sismico dell'immobile deliberati, le seguenti attività di gestione straordinaria nelle date indicate versato in atti versando in atti la documentazione richiamata:
- 29/10/2018: firma, nella qualità di committente e responsabile dei lavori, del verbale di sospensione dei lavori (all. 7);
- 30/11/2018: invio del verbale di sospensione lavori al Comune di Catania, nella qualità di committente e responsabile dei lavori (all. 8);
- 05/01/2019: trasmissione rendiconto arch. Per_1 del Comune di Catania (all. 9);
- 26/04/2019: rinnovo polizza assicurativa per i lavori di straordinaria manutenzione (all. 10);
- 19/11/2019: redazione verbale ripresa lavori (all. 11);
- 16/12/2019: riparto straordinario del compenso riconosciuto all'Avv. CP_2 riscossione delle rate e
,
pagamenti (all. 12);
- 27/02/2020: presentazione del SAL n. 2 (all. 13);
- 12/03/2020: richiesta di proroga tramessa al Comune di Catania (all. 14);
- 23/03/2020: verbale sospensione lavori (all. 15)
Ha evidenziato di avere inoltre presenziato presso il Parte_1 : - in data 28/01/2019, al sopralluogo del geom. CP_3, incaricato dal Comune di Catania, per l'accertamento del SAL n. 1 in quanto questo non era stato ancora "chiuso" dall'amministratore condominiale uscente, avv.
CP_2 presentato (nota del 08/01/2019 prot. 7499 Comune di Catania);
- in data 19/11/2019, alla redazione e firma del verbale di ripresa dei lavori (cfr. all. 11);
- in data 10/06/2020, al sopralluogo del geom. CP_3 (Comune di Catania) per le verifiche relative al SAL n.2
Ha evidenziato altresì:
di non avere ricevuto dal Condominio opponente il compenso pattuito, oggetto della fattura n. 8/A del
07.07.2020 nonostante il regolare svolgimento di tali attività e nonostante la revoca dell'incarico e i solleciti di pagamento trasmessi, dapprima personalmente e, successivamente, tramite un proprio legale di fiducia;
di avere provveduto ad avviare una azione esecutiva presso terzi rimasta infruttuosa per incapienza del
Parte_1 opponente e che, per tali ragioni, è stata oggetto di desistenza;
che successivamente, in data 25.11.2021, ha inoltrato richiesta all'amministratore p.t. del Parte_1
-
opponente di trasmissione dell'elenco dei condomini morosi per potere iniziare contro questi l'azione esecutiva ma infruttuosamente anche a seguito di solleciti.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vittoria di spese e compensi di causa e condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa ha inoltre chiesto di espungere dagli atti di causa, in quanto prodotti tardivamente, i documenti allegati dall'opponente alla memoria ex art. 183 co 6 cpc n. 2.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti, interrogatorio formale dell'opposto e prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc. per le memorie e le repliche.
Si evidenzia preliminarmente che la presente opposizione ha instaurato un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, ha investito questo giudicante del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e, di conseguenza, ogni questione che attiene al diverso ed autonomo procedimento sommario rimane assorbita dalla cognizione piena di questa fase. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità insegna che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che instauratosi a seguito dell'opposizione il contraddittorio, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli onere alligatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione id fatto esistente al moneto della sentenza (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 15026/05;
6663/02).
Si osserva che è, pertanto, ininfluente, ai fini della decisione, l'eventuale insufficiente documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo lamentata dall'opponente dovendosi, in questo giudizio a cognizione piena, giudicare della fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria.
Ancora preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., nel caso in cui l'amministratore del condominio venga revocato dall'incarico prima della conclusione dei lavori straordinari ha diritto al compenso straordinario già deliberato dall'assemblea condominiale ma solo in proporzione al lavoro svolto fino al momento del recesso da parte del Parte_1
Si rileva altresì la tardività dei documenti prodotti da parte opponente unitamente alla memoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c posto che questi non sono stati prodotti in replica a contestazioni formulate dall'opposto nella memoria ex art. 183 co 6 n.
1. Tali documenti vanno pertanto espunti dagli atti di causa in quanto inammissibili.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Nel caso che ci occupa risulta incontestato:
che l'odierno opposto, è stato nominato amministratore del condominio opponente giusta delibera
-
assembleare del 11.07.2019;
- che contestualmente alla nomina gli è stato affidato l'incarico di espletare le attività straordinarie relative all'esecuzione dei lavori già deliberati e intrapresi dal condominio volti al miglioramento sismico dello stabile,
finanziati con contributo erogato dal Comune di Catania, la cui realizzazione era già stata affidata all' "Impresa
Colombrita s.r.l" giusta contratto di appalto del 18.04.2017;
- che tale attività amministrativa straordinaria richiesta all'amministratore consisteva "nella presentazione dei diversi SAL agli enti pubblici preposti, oltre che la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi" ed era già
stata intrapresa dal precedente amministratore del condominio, dott. CP_2 al quale il Condominio,
,
in seguito alle rassegnate dimissioni, aveva riconosciuto, per tale attività straordinaria espletata fino alla stipula del contratto di appalto con l'impresa Colombrita srl, il compenso di €. 6.000,00 sulla maggiore somma deliberata in data 12.04.2017 per l'attività complessiva ammontante a €. 11.500,00;
-che, il condominio in data 12.09.2018, ha deliberato di retribuire il nuovo amministratore, l'odierno opposto,
per l'attività di assistenza amministrativa straordinaria da espletare, con la somma residua di €. 5.500,00 su quella inizialmente deliberata per l'attività complessiva;
- che l'opposto ha svolto l'attività di amministratore del Parte_1 dal 11.07.2019 al 07.07.2020, data in
cui l'assemblea condominiale gli ha revocato tutti gli incarichi conferiti
- che al momento della revoca dell'incarico i lavori di adeguamento sismico dell'immobile non erano stati ancora completati.
Dalla documentazione prodotta dall'opposto emerge altresì che, l'amministratore, ricevuto l'incarico di espletare le attività straordinarie relative all'esecuzione dei lavori già deliberati e intrapresi dal Parte_1
volti al miglioramento sismico dello stabile, ha intrapreso ed espletato le attività ad esso inerenti dal
29.10.2018 (firma, nella qualità di committente e responsabile dei lavori, del verbale di sospensione dei lavori,
All. n.7 fascicolo di parte opposta) fino al 10/06/2020 quando ha presenziato al sopralluogo del geom. CP_3
del Comune di Catania per le verifiche relative al SAL n. 2
Risulta, quindi, provato l'esistenza del contratto professionale, il suo contenuto, il compenso deliberato dall'assemblea condominiale e l'attività espletata dal professionista fino alla revoca dell'incarico avvenuta in data 07.07.2020, prima della conclusione dei lavori precisamente quando i lavori relativi al terzo SAL non erano ancora iniziati.
L'odierno opposto non ha quindi eseguito integralmente l'attività per la quale era stato deliberato dall'assemblea di corrispondere la somma di € 5.500,00.
Si evidenzia che dagli atti di causa si evince che il Parte_1 , precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, non ha mai contestato al professionista alcun inadempimento.
'Si rileva altresì che dalle dichiarazioni rese dai testimoni ed Testimone_3 Testimone_1 Tes_2
dell'attendibilità dei quali non vi è motivo di dubitare, emerge che l'opposto ha svolto le attività[...]
di cui all'incarico fino alle verifiche relative al SAL n. 2 con correttezza e diligenza.
Il teste Testimone_1 , indicato da parte opponente, ha confermato il pagamento tempestivo del primo e del secondo S.A.L. da parte del dott. CP_1 ed ha dichiarato che questi ha sempre provveduto puntualmente ad effettuare i pagamenti sia a svolgere tutte le attività di sua competenza (verbale di causa del 27.03.2023). Il teste Tes_4 ha dichiarato che l'opposto ha predisposto tutti gli adempimenti necessari per
Par pagamento del primo del secondo Sal ed ha evidenziato che questi era sempre presente ai sopralluoghi tenuti durante i lavori e, specificatamente, a quelli del 28.01.2019 e del 19.11.2019 (verbale di causa del
27.03.2023). La teste Testimone_3 indicata da parte opponente ha dichiarato che "[...] il dott. CP_1 stato
presente in cantiere quando ve ne era la necessità cioè in occasione di visite da parte dei tecnici del Comune di Catania o quando vi erano in loco riunioni alle quali era necessaria la sua presenza" (verbale di causa del
09.10.2023).
Tes_ Le dichiarazioni del teste non sono utili ai fini della decisione in quanto sono state piuttosto incerte o poco puntuali in più punti.
Deve quindi ritenersi provato che l'opposto ha svolto con diligenza, correttezza e tempestività l'incarico ricevuto fino alla sua revoca avvenuta prima della conclusione dei lavori e che, pertanto, ha diritto a percepire il compenso straordinario già deliberato nei suoi confronti ma in proporzione alle attività effettivamente svolte.
Considerato che l'opponente ha espletato le attività fino al secondo Sal, il compenso dovutogli dal Parte_1 può quantificarsi in €.3.670,00 equivalente ai due terzi della somma complessiva, €5.500,00,
deliberata dall'assemblea condominiale per lo svolgimento dell'attività straordinaria residua al momento delle dimissioni del precedente amministratore.
il decreto opposto deve quindi essere revocato e il Parte_1 condannato a pagare in favore di [...]
CP_1 a somma di € 3.670,00.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal Parte 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.3105/2021, emesso dal Tribunale di Catania in data 28.07.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 7181/2021 R.G.;
2) Condanna il Parte_2
,in persona del legale rappresentante pro-tempore,
a pagare a Controparte 1 a somma di € 3.670,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 26.08.2025
La Got
C. Torrisi