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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Mia Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3245/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Caponera)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6277 del 29/5/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 1054 del 30/5/2022, ed il sotteso verbale di accertamento n. RM000001/2017-213-
01 del 7/3/2017, con cui l di aveva intimato il pagamento della Controparte_1 CP_1 sanzione amministrativa, pari a complessivi € 10.877,40, a seguito della contestazione dell'illecito distacco di tre lavoratori - segnatamente, , e assunti dalla e Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 distaccati presso la Sire Srl, di cui l'opponente era il legale rappresentante, rispettivamente per giorni 102
(60+52), 16 e 41 - in violazione dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dagli artt. 1, commi 1, e 8, comma 3, del d.lgs. n. 8/2016.
Il interponeva gravame, cui resisteva l' . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il presente appello, non articolato in motivi di gravame distinti e specifici, l'appellante invoca l'integrale riforma della suddetta sentenza, indicando, come coinvolte in tale impugnazione, tutte le parti della relativa motivazione (da pag. 6 a pag. 15), senza, però, confrontarsi con le rispettive rationes decidendi adottate dal Tribunale capitolino, le cui argomentazioni giuridico-fattuali, qui pienamente condivise, vanno appresso riportate.
Innanzitutto, si rivela infondato l'assunto relativo alla violazione del termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, come arco temporale oltre il quale si estingue l'obbligazione di pagare la sanzione a carico della persona nei cui confronti la notifica del verbale ispettivo sia stata omessa, non rispondendo a verità che il verbale di accertamento de quo non sia stato notificato alla Sire Srl
ed al quale obbligato in solido. Parte_1
Invero, risultano depositate in atti - sia in allegato alla memoria difensiva dell , sia su CP_1 disposizione del primo giudice - le cartoline attestanti la ricezione dei plichi con riproduzione di entrambe le facciate;
da tali documenti, emerge che il suddetto verbale è stato regolarmente notificato il 16/3/2017 in qualità di obbligato in solido alla Sire Srl, della quale all'epoca il era amministratore unico Parte_1
(segnatamente, in carica dal 27/6/2014 al 9/2/2021) e al come trasgressore il 17/3/2017. Parte_1
In particolare, si sostiene l'inesistenza della notifica del verbale di accertamento effettuata nei confronti del quale legale rappresentante della Sire Srl, mediante ritiro del plico raccomandato in Parte_1 ufficio postale, a causa della mancata attestazione, da parte dell'agente postale, circa l'effettiva corrispondente identità tra chi aveva ritirato il plico ed il destinatario o suo delegato, dovuta alla mancanza di firma apposta sulla cartolina di ricevimento.
Tuttavia, non va dato ingresso alla richiesta di ammissione della querela di falso, tanto più che essa appare addirittura ultronea alla luce dell'eccezione di inesistenza della notifica eseguita il 17/3/2017 nei confronti del in ragione della mancata sottoscrizione della cartolina da parte dell'agente postale al Parte_1 momento del ritiro del plico in ufficio da parte del destinatario.
Appare evidente, sul punto, la contraddizione, atteso che, se la notifica viene ritenuta inesistente per le ragioni appena esposte, è del tutto irrilevante esperire accertamenti sulla genuinità della sottoscrizione apposta sulla cartolina da parte di chi ha ritirato il plico presso l'ufficio postale. D'altronde, l , costituendosi in giudizio, ha depositato documentazione attestante l'attività CP_1 svolta proprio al fine di notificare il verbale di accertamento che il sostiene di non aver mai ricevuto;
Parte_1 nella documentazione prodotta, risulta che lo stesso giorno, il 16/3/2017, la notifica è stata effettuata sia nei confronti della Sire Srl, con sede legale in Via Maria Montessori nn. 7/9/11, sia di , legale Parte_1 rappresentante della stessa, nella residenza in via Carmelo Maestrini n. 166.
La prima delle due notifiche si è regolarmente perfezionata, come risulta dalla firma per ricezione apposta di , e trattasi di notifica efficace ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; essendo Parte_3 sufficiente questo per ritenere l'atto validamente notificato, diviene irrilevante l'esito dell'accertamento che fosse effettuato a seguito della presentazione della querela di falso che si riferisce, invece, all'attività di notificazione effettuata nei confronti del legale rappresentante presso la residenza di questi.
In ogni caso, anche con riferimento a questa seconda notifica, la querela di falso si rivela ultronea, poichè quello che la querela di falso intende neutralizzare è il valore legale della sottoscrizione apposta in corrispondenza del rilascio della raccomandata in data 17/3/2017, atteso che, secondo il il plico Parte_1 depositato all'ufficio postale sarebbe stato consegnato illegittimamente a soggetto a lui estraneo.
Se anche questo risultasse accertato, resterebbe, però, comunque valida la sottoscrizione che l'addetto al recapito ha riportato in data 16/3/2017, da cui risulta che egli, in pari data, ha effettuato la ricerca del in via Carmelo Maestrini n. 166, non lo ha lì rintracciato per temporanea assenza del Parte_1 destinatario, ha immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza dell'interessato, e gli ha inviato la comunicazione a mezzo raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
Questi fatti non sono oggetto di contestazione, per cui, quale che sia l'esito dell'accertamento che con la querela di falso si otterrebbe, non è in discussione, comunque, che la sequenza degli atti appena richiamata sia stata correttamente compiuta;
quindi, anche se la tesi del trovasse conferma, in ogni Parte_1 caso sarebbe operante la presunzione legale prevista dall'art. 8 della legge n. 890/1982, secondo la quale
“la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente”.
Nella specie, risulta che la raccomandata sia stata inviata, dall'addetto al recapito, il 16/3/2017, sicchè dopo 10 giorni, ossia il 26/3/2017, la notificazione si dà comunque per eseguita;
del resto, trattasi di una presunzione legale rispondente alla ratio della disposizione finalizzata ad assicurare la conoscibilità dell'atto; seppure il giorno 17/3/2017 il plico fosse stato consegnato ad un estraneo e non al o a persona da Parte_1 lui incaricata, in ogni caso lo stesso proprio ricevendo la raccomandata, ha comunque avuto Parte_1 notizia della giacenza del plico ed è stato, quindi, messo nella condizione di effettuare la ricerca necessaria.
L'odierno appellante ha, altresì, eccepito che la notifica effettuata nei suoi confronti è inesistente per mancata sottoscrizione della cartolina da parte dell'agente postale sùbito dopo l'apposizione della firma di chi ebbe a ritirare il plico destinato allo stesso il 17/3/2017, presso l'ufficio postale ove era stato Parte_1 depositato, dopo che il giorno precedente il destinatario non era stato reperito all'indirizzo apposto sul plico stesso con conseguente immissione di avviso in cassetta e spedizione della seconda raccomandata.
Ma tale assunto deve ritenersi irrilevante, alla luce della prova che il in qualità di legale Parte_1 rappresentante della Sire Srl, aveva avuto conoscenza legale del verbale di accertamento regolarmente notificato alla suddetta Società il 16/3/2017, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 145, comma 1,
c.p.c. In altri termini, il aveva piena conoscenza del verbale ispettivo, perché in ogni caso Parte_1 destinatario, anche come trasgressore, della notifica regolarmente e contestualmente eseguita nei confronti della Sire Srl quale obbligata in solido, della quale al momento era anche legale rappresentante;
la notifica del verbale ispettivo deve ritenersi, quindi, perfezionata sia nei confronti del trasgressore in persona del quale legale rappresentante della Sire Srl, sia nei confronti di quest'ultima quale obbligata in Parte_1 solido, alla data del 16/3/2017.
Atteso, dunque, che gli accertamenti ispettivi sono terminati l'8/2/2017 e la notifica del verbale di accertamento è intervenuta 36 giorni dopo, non si è verificata alcuna decadenza - pur eccepita in questa sede - dal diritto di pretendere il pagamento della sanzione, risultando pienamente rispettato quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Al contempo, non risulta maturata neppure la prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, atteso che il verbale di accertamento - come atto idoneo ad interrompere la prescrizione - è stato, appunto, notificato il 16/3/2017, sicché il decorso della prescrizione quinquennale ha iniziato nuovamente a decorrere con nuovo termine di maturazione al 16/3/2022 per entrambe le violazioni contestate.
Il decorso della prescrizione, comunque, è anche stato sospeso per effetto del decreto-legge n.
18/2020 che, all'art. 103, comma 6-bis, ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, dal 23/2/2020 al 31/5/2020 per 98 giorni, sicché il termine prescrizione del
16/3/2022 deve intendersi prorogato per effetto di tale normativa al 22/6/2022, conseguendone che,
risultando l'ordinanza-ingiunzione - qui opposta - notificata il 9/6/2022, la prescrizione non può ritenersi maturata.
In ordine, poi, all'individuazione del termine a partire dal quale decorrono i 90 giorni normativamente previsti per la notifica del verbale, si osserva che il dies a quo del termine contemplato dall'art. 14, comma 2,
della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, o in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.
Nella specie, il dies a quo è stato individuato a seguito dell'approfondito esame di tutta la documentazione acquisita e delle emergenze dell'attività ispettiva svolta, conclusasi all'esito della ricostruzione della complessa e articolata vicenda, che ha visto il coinvolgimento di tre lavoratori, oltre ai legali rappresentanti delle Società distaccante e distaccata Sire srl, che hanno creato una situazione CP_4 di apparente regolarità, rivelatasi solo formale e tale, invece, da occultare un distacco illecito di manodopera.
Per quanto concerne, poi, il merito della violazione contestata al con l'ordinanza-ingiunzione Parte_1 opposta in questa sede, si osserva che, dall'esame incrociato dei contratti di distacco e degli UniLav - prodotti in atti - relativi in particolare ai lavoratori e è emerso che i distacchi Parte_2 CP_3 presso la Sire Srl sono stati effettuati contestualmente alle assunzioni da parte della CP_4
Con particolare riferimento al lavoratore , assunto due volte con contratto a tempo Parte_2 determinato, è emerso, inoltre, che entrambe le volte è stato contestualmente distaccato;
la contestualità
emerge in modo del tutto chiaro se solo si guarda l'orario di trasmissione della dichiarazione Unilav relativa alle assunzioni e ai distacchi;
ma anche il lavoratore è stato assunto e lo stesso giorno distaccato, e i CP_3 due lavoratori hanno lavorato effettivamente presso la Sire dall'8/10/2015. Appare, quindi, quanto meno contraddittoria, e certamente confermativa di quanto ritenuto dagli
Ispettori, la considerazione che il distacco dei lavoratori de quibus sia stato disposto contestualmente alla loro assunzione da parte di una Società, come la che affermava negli atti stessi di trovarsi in difficoltà CP_4 economiche per mancanza di commesse adeguate.
Nel caso del lavoratore , se pure il distacco disposto il 28/10/2014 è avvenuto a Controparte_2 distanza di tempo dall'assunzione, ciò che ha indotto a ritenere che si sia trattato di distacco illecito è
l'emersione, dai documenti aziendali, di numerosi altri distacchi del predetto lavoratore, e segnatamente: a) per marzo, aprile, maggio e giugno 2015 presso la Geco Italia Sas, b) per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2015 presso la Ma Costruzioni, c) per 16 giorni di impiego effettivo durante il mese di ottobre 2015 presso la Sire Srl (che qui interessa), e d) nel mese di febbraio del 2016 presso la Italia Ristrutturazioni.
Stando così le cose, i rapporti intercorrenti tra le Società (in particolare, la e la Sire Srl), volti a CP_4 creare una situazione di apparente liceità dei distacchi, hanno manifestato, però, l'intento di celare una sottostante illecita somministrazione di manodopera, se solo si considera la ripetitività di tali distacchi e se si tiene conto che sono avvenuti anche nel volgere di pochissimi minuti dalla formale assunzione da parte della la quale risulta come impresa in crisi per mancanza di commesse significative. CP_4
Orbene, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
L'istituto del distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.
Tra i requisiti di legittimità del distacco si annovera, in primo luogo, l'interesse del distaccante che, però, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco;
esso va accertato caso per caso in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa; può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, ma non può consistere in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro che certamente ricorre nel caso in esame, alla luce dei ripetuti distacchi di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e distaccati non appena assunti o distaccati in occasione di ogni assunzione.
In secondo luogo, il distacco deve necessariamente essere temporaneo;
tale previsione non incide sulla durata del distacco, che può anche essere non breve, purché non coincidente con tutta la durata del rapporto di lavoro, ma anche questo parametro valutativo non risulta rispettato nel caso in esame.
In terzo luogo, il distacco deve servire allo svolgimento di una determinata attività lavorativa;
il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante, per cui il distacco non può risolversi in una mera messa a disposizione del proprio
[... personale;
nella specie, i lavoratori distaccati risultano genericamente indicati come semplici muratori (
e e manovale ( , senza indicazione delle specifiche mansioni cui sarebbero stati adibiti e Pt_2 CP_3 CP_2 motivando il distacco con l'esigenza della che si dichiarava in difficoltà economiche per mancanza di CP_4 commesse, di non perdere la professionalità di tali lavoratori, laddove tale Società non solo aveva assunto con contratti di lavoro a progetto o collaborazione coordinata e continuativa, ma li distaccava non appena formalizzata l'assunzione manifestando di procedere alla loro assunzione al solo scopo di distaccarli. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, restando fermo che è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio o in un contratto di somministrazione), dimostrazione che, tuttavia, non è stata offerta dal Parte_1
L'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, inoltre, non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal Parte_1
Nella specie, nel provvedimento impugnato, si rinviene l'espresso richiamo, tra l'altro, alle violazioni rilevate, agli atti esaminati ex art. 17 della legge n. 689/1981, agli elementi posti a fondamento dell'adottato provvedimento ed a tutte le circostanze valutabili ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge in relazione alla sanzione da irrogare - gravità della violazione, comportamento collaborativo dell'agente, attenuanti - e tanto consente di ritenere pienamente rispettato l'obbligo di motivazione così come delineato nei suoi caratteri essenziali.
Infondato è, infine, anche il rilievo attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 8/2016, nel senso che il deve imputare a se stesso il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, Parte_1 di cui aveva avuto la possibilità, corrispondendo la ben inferiore somma di € 1.666,67 entro 60 giorni dalla notifica del verbale di cui sopra, per cui il mancato pagamento ha portato alla nuova sanzione.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, al valore della causa ed all'attività processuale ivi svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo alla parte appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per la parte appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)