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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011150735000 REC.INT.SOSPENS 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011150735000 REC.INT.SOSPENS 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920250011150735000, notificata il 21 maggio 2025, contenente l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di € 113.209,80 dovuta a titolo di interessi maturati a seguito di provvedimenti di sospensione giudiziale che hanno interessato gli importi scaturenti dai seguenti avvisi di accertamento:
RFH010100254/2009 per l'anno di imposta 2004 - TVM010800506/2011 per l'anno d'imposta 2006.
La parte ha evidenziato che i suddetti interessi da sospensione sono riferiti a partite di ruolo che sono state oggetto di definizione agevolata di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (rottamazione quater), per la quale sono in corso i regolari pagamenti previsti in n. 18 rate.
A fondamento del ricorso poneva i seguenti motivi di gravame:
-difetto di motivazione dell'impugnata cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter della legge
27 luglio 2000, n. 212;
-illegittimità delle somme iscritte a ruolo per inesistenza del credito: gli interessi di sospensione richiesti con l'impugnata cartella di pagamento fanno riferimento a debiti che sono stati oggetto di rottamazione-quater
-illegittimità della pretesa tributaria con riferimento al ruolo n. 2025/0001180 (€ 5.279,28) per intervenuta prescrizione del termine quinquennale ex articolo 2948, comma 1, n. 4 del codice civile.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sottolineando che l'estinzione totale del debito e, quindi, il perfezionamento della domanda di definizione agevolata (protocollo ADER W-2023061507278486), “si ottiene, come normativamente previsto, solo con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione, concordato nel caso di specie in n. 18 rate. “
All'udienza del 2/12/2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla lamentata carenza di motivazione, la Corte osserva che la cartella impugnata risulta chiara e ben dettagliata. Contiene tutte le indicazioni che consentono alla parte. di comprendere le ragioni giuridiche,
i presupposti di fatto dell'addebito e le modalità di calcolo previste per legge e, pertanto, pienamente conoscibili dal debitore con l'ordinaria diligenza.
Per quanto attiene gli interessi di sospensione richiesti con l'impugnata cartella di pagamento la Corte osserva quanto segue.
La definizione dell'obbligazione principale, per il tramite dell'adesione all'istituto deflattivo (rottamazione quater), come nel caso in esame, investe anche gli interessi cd. “da sospensione” per l'identità della natura di questi ultimi e di quelli di mora (ex art. 30 DPR 602/1072). Infatti, entrambe le tipologie di interesse maturano sullo stesso importo capitale e gli interessi da sospensione si sostituiscono a quelli di mora per il periodo in cui vige un provvedimento che dispone la sospensione della riscossione. Sul punto la Suprema
Corte ha precisato la natura degli interessi cd. “da sospensione”, affermando che nella nozione di “interessi di mora” rientrano “non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi” (così in Cass., sez. V, 23/02/2023, n. 5693). Gli effetti della definizione agevolata vanno estesi anche agli interessi c.d. “da sospensione”, maturati sulle cartelle di pagamento oggetto di sospensione
(giudiziale e/o amministrativa), indipendentemente dal momento cui il relativo carico viene affidato all'Agente della riscossione. Tali interessi, infatti, non risultano dovuti in virtù del principio di accessorietà, secondo cui la sorte degli oneri accessori segue quella del tributo principale: una volta definito quest'ultimo con l'agevolazione, anche gli interessi che ne dipendono vengono meno.
Inoltre, sulla base dell'interpretazione letterale dell'istituto di cui all'art. 1, co. 231 e ss., l. 197/2022, il Collegio evidenzia come la disciplina positiva, diversamente dalle disposizioni regolanti le precedenti “rottamazioni”, preveda che il debito a ruolo possa essere estinto versando esclusivamente delle “somme dovute a titolo di capitale” (ossia, le somme dovute a titolo di imposta) e delle somme “maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”, senza, pertanto, la corresponsione di ulteriori poste, tra cui gli interessi, a prescindere dalla loro classificazione (art. 1, co. 131, cit.). Gli interessi cd. “da sospensione” non solo non sono dovuti dal contribuente, laddove oggetto di carico affidato all'Agente della riscossione alla data prescritta dalla disciplina agevolativa (in particolare, con riferimento alla cd. “rottamazione-quater” - il 30 giugno 2022), ma anche nel caso gli stessi alla predetta data non risultino ancora iscritti a ruolo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - Sez. 3^ - accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 , oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011150735000 REC.INT.SOSPENS 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011150735000 REC.INT.SOSPENS 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05920250011150735000, notificata il 21 maggio 2025, contenente l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di € 113.209,80 dovuta a titolo di interessi maturati a seguito di provvedimenti di sospensione giudiziale che hanno interessato gli importi scaturenti dai seguenti avvisi di accertamento:
RFH010100254/2009 per l'anno di imposta 2004 - TVM010800506/2011 per l'anno d'imposta 2006.
La parte ha evidenziato che i suddetti interessi da sospensione sono riferiti a partite di ruolo che sono state oggetto di definizione agevolata di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (rottamazione quater), per la quale sono in corso i regolari pagamenti previsti in n. 18 rate.
A fondamento del ricorso poneva i seguenti motivi di gravame:
-difetto di motivazione dell'impugnata cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter della legge
27 luglio 2000, n. 212;
-illegittimità delle somme iscritte a ruolo per inesistenza del credito: gli interessi di sospensione richiesti con l'impugnata cartella di pagamento fanno riferimento a debiti che sono stati oggetto di rottamazione-quater
-illegittimità della pretesa tributaria con riferimento al ruolo n. 2025/0001180 (€ 5.279,28) per intervenuta prescrizione del termine quinquennale ex articolo 2948, comma 1, n. 4 del codice civile.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sottolineando che l'estinzione totale del debito e, quindi, il perfezionamento della domanda di definizione agevolata (protocollo ADER W-2023061507278486), “si ottiene, come normativamente previsto, solo con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione, concordato nel caso di specie in n. 18 rate. “
All'udienza del 2/12/2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla lamentata carenza di motivazione, la Corte osserva che la cartella impugnata risulta chiara e ben dettagliata. Contiene tutte le indicazioni che consentono alla parte. di comprendere le ragioni giuridiche,
i presupposti di fatto dell'addebito e le modalità di calcolo previste per legge e, pertanto, pienamente conoscibili dal debitore con l'ordinaria diligenza.
Per quanto attiene gli interessi di sospensione richiesti con l'impugnata cartella di pagamento la Corte osserva quanto segue.
La definizione dell'obbligazione principale, per il tramite dell'adesione all'istituto deflattivo (rottamazione quater), come nel caso in esame, investe anche gli interessi cd. “da sospensione” per l'identità della natura di questi ultimi e di quelli di mora (ex art. 30 DPR 602/1072). Infatti, entrambe le tipologie di interesse maturano sullo stesso importo capitale e gli interessi da sospensione si sostituiscono a quelli di mora per il periodo in cui vige un provvedimento che dispone la sospensione della riscossione. Sul punto la Suprema
Corte ha precisato la natura degli interessi cd. “da sospensione”, affermando che nella nozione di “interessi di mora” rientrano “non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi” (così in Cass., sez. V, 23/02/2023, n. 5693). Gli effetti della definizione agevolata vanno estesi anche agli interessi c.d. “da sospensione”, maturati sulle cartelle di pagamento oggetto di sospensione
(giudiziale e/o amministrativa), indipendentemente dal momento cui il relativo carico viene affidato all'Agente della riscossione. Tali interessi, infatti, non risultano dovuti in virtù del principio di accessorietà, secondo cui la sorte degli oneri accessori segue quella del tributo principale: una volta definito quest'ultimo con l'agevolazione, anche gli interessi che ne dipendono vengono meno.
Inoltre, sulla base dell'interpretazione letterale dell'istituto di cui all'art. 1, co. 231 e ss., l. 197/2022, il Collegio evidenzia come la disciplina positiva, diversamente dalle disposizioni regolanti le precedenti “rottamazioni”, preveda che il debito a ruolo possa essere estinto versando esclusivamente delle “somme dovute a titolo di capitale” (ossia, le somme dovute a titolo di imposta) e delle somme “maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”, senza, pertanto, la corresponsione di ulteriori poste, tra cui gli interessi, a prescindere dalla loro classificazione (art. 1, co. 131, cit.). Gli interessi cd. “da sospensione” non solo non sono dovuti dal contribuente, laddove oggetto di carico affidato all'Agente della riscossione alla data prescritta dalla disciplina agevolativa (in particolare, con riferimento alla cd. “rottamazione-quater” - il 30 giugno 2022), ma anche nel caso gli stessi alla predetta data non risultino ancora iscritti a ruolo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - Sez. 3^ - accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 , oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.