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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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- 1. Condominio, puoi chiedere lo sfratto immediato se l'inquilino si comporta male con il vicino: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 5 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai IGg.: R.G. 576/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. R.G. 576/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del Risoluzione del 02.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 contratto di d a locazione per
C.F. assistita e difesa, in forza della procura Parte_1 C.F._1 inadempimento uso depositata telematicamente con l'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Pierfrancesco abitativo
C.F._2 Email_1 [...]
[...]
Email_2
elettivamente domiciliata
APPELLANTE
c o n t r o
CF e CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Guarnieri (CF: C.F._4
– PEC , presso lo studio C.F._5 Email_3
del quale a Urgnano, via Papa Giovanni XXIII n. 311/F, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 848/2025, pubbl. il
04/06/2025, resa nel giudizio RG n. 751/2025
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello pagina 1 di 7 dell'appellata come da comparsa di costituzione
Svolgimento del processo
Con sentenza n.848/2025, il Tribunale di Bergamo disponeva quanto segue:
-rigetta l'eccezione di inammissibilità per mancanza della mediazione obbligatoria;
-accertato l'inadempimento di in rapporto all'art. 19 del contratto di Parte_1
locazione tra le parti, risolve tale contratto;
-condanna al rilascio dell'immobile locato, per la data del 30/06/2025 e al Parte_1
pagamento dei canoni e delle spese dovuti in base al contratto di locazione, dalla data della lettura del dispositivo sino al rilascio;
-rigetta nel resto;
-condanna al rimborso delle spese processuali. Parte_1
La IG.ra ha proposto appello, chiedendo, in sintesi, il rigetto della domanda Pt_1
avversaria di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento a lei contestato e insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie a sostegno della sua difesa.
Le IG.re si sono costituite, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
La prima udienza, fissata al 30.09.2025 in forma cartolare, è stata rinviata al 02.12.2025 in presenza, a seguito di istanza dell'appellante per la discussione orale.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'errata valutazione dei documenti e delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, con riguardo alle circostanze individuate a sostegno del ritenuto suo inadempimento contrattuale, per violazione dell'art. 19 del contratto di locazione, riguardo all'obbligo di “osservare e far osservare dai suoi familiari e dipendenti (…) le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile.”
Lamenta che il Giudice di primo grado non ha dato seguito alla fase istruttoria, benché richiesta dalle parti quanto all'esame testimoniale, perché ha ritenuto non contestata la ricostruzione dei fatti effettuata dalle locatrici e sufficiente la produzione documentale offerta dalle stesse, che dovrebbe provare “una serie di gravissimi comportamenti minacciosi” asseritamente tenuti dal suo convivente, “nei confronti Controparte_3
pagina 2 di 7 della famiglia del sig. – che occupa l'immobile che si trova sotto la Persona_1 famiglia della signora ” e, addirittura, in un'occasione, una minaccia con un Pt_1 coltello, che avrebbe costretto la famiglia del sig. “a rinchiudersi in casa ed a Per_1 chiamare le forze dell'ordine”.
Afferma che nella comparsa di costituzione ha contestato la malafede e la temerarietà delle signore nel riportare fatti contrari al vero, respingendo ogni accusa circa la tenuta CP_1
di comportamenti di disturbo e di minacce.
Nel presente grado contesta che i beni riprodotti nelle foto agli atti - autovettura, piscina, tavolini, pattumiera – appartengano alla signora;
Pt_1
contesta che i video prodotti dalla controparte sub doc 5 a,b,c, relativi al consumo di acqua, consentano di individuare l'identità dei soggetti immortalati nelle immagini, o di stabilire che lo spargimento dell'acqua provenga dall'unità abitativa da lei occupata e che il video prodotto dalle locatrici sub doc 5 d), riguardo all'unico episodio di minaccia addebitato al suo compagno, sia idoneo a dimostra la verificazione dei fatti contestati, o la paternità delle condotte.
Ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, quanto meno, ricercare eventuale conferma delle circostanze dedotte dalle locatrici e non dimostrate, mediante l'assunzione delle prove orali.
Ammette che esiste una situazione conflittuale tra lei e la famiglia ma afferma che Per_1
la colpa non può essere attribuita a una parte sola e le conseguenze non possono essere fatte ricadere solo su di lei, come ha fatto il tribunale.
Sottolinea che il 24.10.2024 sia lei che la IG.ra sporgevano denuncia, ciascuna Per_1
esponendo la sua versione dei fatti, ma il giudice non ha dato rilevanza alle dichiarazioni nella denuncia da lei sporta, qualificandole come: “alternative ricostruzioni unilateralmente confezionate in occasione della denuncia penale”, però ha dato credito a quanto asserito dalla IG.ra Per_1
Ritiene che la sentenza vada riformata, non essendo provato l'inadempimento contestato ed essendo a carico delle locatrici l'onere della prova.
Le IG.re chiedono il rigetto dell'appello. CP_1
Sottolineano che, oltre alle denunce presentate dalla signora moglie del Persona_2
sig. in data 25.10.24, per i fatti del 24.10.24 e dal sig. Persona_1 Per_1
pagina 3 di 7 in data 02.11.24, per i fatti accaduti in pari data, hanno prodotto sub doc. 5 d il Per_1
video relativo ai fatti del 02.11.24, che, anche senza audio, mostra comportamenti che vanno ben oltre il “semplice litigio/diverbio tra vicini” e corrispondono a quelli denunciati dal IG. Per_1
Rilevano che solo nel presente grado la controparte ha contestato detto video, arrivando a sostenere che la persona ripresa non sia il suo compagno, sig. ma la Persona_3 contestazione è tardiva, peraltro nel video c'è anche il figlio della IG.ra . Pt_1
Affermano che il Giudice di primo grado, stante la gravità della condotta della controparte e del suo compagno, risultante dai suddetti documenti, ha ritenuto “assorbiti” tutti i restanti inadempimenti lamentati da parte ricorrente, ma tali adempimenti sono comunque provati.
Ricordano di avere inviato ben 5 raccomandate a.r (09.05.23, 28.03.24, 05.06.24, 12.06.24,
25.06.24) al fine di “richiamare” la signora al rispetto dell'utilizzo delle parti Pt_1
comuni : le prime due raccomandata sono state regolarmente ricevute, senza peraltro sortire effetto, mentre le altre sono tornate al mittente per “compiuta giacenza” e la decisione della controparte di non ritirare le raccomandate dimostra il rifiuto di confrontarsi con la proprietà, al fine del rispetto delle normali regole di civile convivenza con gli altri abitanti nell'edificio.
Aggiungono che anche l'invito alla mediazione è tornato per compiuta giacenza.
Negano di avere mai autorizzato l'occupazione di spazi comuni da parte della , anzi Pt_1
hanno chiesto ripetutamente, con le citate raccomandate, la rimozione della piscina, tavolo e panchine che erano stati posizionati dalla nel giardino pensile comune alle unità Pt_1
abitative e davanti all'unità abitativa al piano terra occupato da altro inquilino.
Affermano di non avere mai avuto lamentele dalla circa l'igiene del condominio, Pt_1
prima del presente giudizio, comunque la pulizia delle scale non può essere fatta gettando dal balcone acqua e detersivo, come risulta dai video agli atti.
Precisano che gli altri inquilini hanno dovuto filmare i comportamenti della , perché Pt_1 lei li negava, sostenendo di essere la “vittima” delle angherie dei vicini.
Affermano di aver chiesto alla controparte il certificato di corretta posa del condizionatore, non per voler vietare a lei quello che è concesso ad altri, ma perché la condensa che fuoriesce dal condizionatore della è stata convogliata nei vasi posti sul balcone al Pt_1
pagina 4 di 7 piano primo e da tali vasi l'acqua fuoriesce sulla facciata sino ad entrare nell'appartamento al piano terra.
Da ultimo, segnalano che la signora , nonostante le sue affermazioni circa la Pt_1
“correttezza nei pagamenti per l'occupazione dei locali” e la disponibilità a pagare l'uso di acqua comune fatto per scopi personali, al 07.09.25 ha accumulato un debito per arretrati di € 4.613,38 a titolo di affitti, rimborso registrazione contratto, spese e oneri condominiali.
La Corte osserva che, come rilevato dal Giudice di primo grado, a prescindere dalla conoscibilità del regolamento di cui al doc. 2, allegato al ricorso dalle IG.re il CP_1
contratto di locazione tra le parti stabilisce, all'art. 19, che il “conduttore si obbliga a osservare e far osservare dai suoi familiari e dipendenti (…) le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile”.
Nella costituzione in primo grado la IG.ra non ha specificamente contestato i Pt_1
dettagliati addebiti mossi, riguardo al mancato rispetto dei diritti dei vicini, anzi ha ammesso di occupare gli spazi comuni con una “piscinetta”, di usare l'acqua condominiale per riempirla e non ha negato, tra l'altro, di avere posizionato nel giardino comune anche un tavolo, sedie e barbecue, come da foto agli atti.
L'autorizzazione all'utilizzo esclusivo di beni comuni non può essere data verbalmente, dunque i capitoli di prova testimoniale al riguardo sono irrilevanti, peraltro è smentita dalle raccomandate delle locatrici, spedite dal maggio 2023 al giugno 2024, nelle quali si contesta l'utilizzo improprio di beni comuni e, specificamente, nella raccomandata
12.06.2024, la collocazione nel giardino comune di una piscina, che la IG.ra viene Pt_1
invitata a rimuovere, anche perché “pericolosa, dato che è stata posizionata sopra la soletta dei box auto”.
Il cambio di difesa in appello per cui, addirittura, la IG.ra nega possa dirsi che la Pt_1
piscina è sua, è tardivo e incompatibile con la precedente affermazione di avere un'autorizzazione al riguardo.
L'appellante ha ricevuto le raccomandate inviate dalle locatrici il 09.05.2023, 28.03.2024, ma non ha modificato la condotta sua e dei suoi famigliari e, successivamente, ha persino omesso di ritirare le raccomandate della proprietà, palesando un totale disinteresse per le questioni sollevare riguardo all'uso di beni destinati al godimento di tutti gli inquilini delle
IG.re e non esclusivo dell'odierna appellante. CP_1
pagina 5 di 7 La IG.ra non ha neppure specificamente negato, in primo grado, la condotta Pt_1
violenta del suo compagno, limitandosi a lamentarsi per l'asserito Controparte_3
posizionamento di dispositivi di sorveglianza non autorizzati.
Dopo i fatti del 24.10.2024, riportati nelle reciproche denunce della IG.ra (moglie Per_2
del IG. occupanti l'appartamento sottostante a quello locato all'appellante) e della Per_1
IG.ra , il video prodotto dalle locatrici sub doc 5 d) in data 02.11.2024, mostra un Pt_1 uomo che dà calci e pugni all'abitazione al piano terra, con un oggetto contundente in mano, che, a un certo punto, nasconde dietro alla schiena. Solo nel presente grado l'appellante afferma che non è provato si tratti del ma la contestazione è tardiva, CP_3 peraltro nel filmato si vede l'uomo che, visto che l'abitazione al piano terra resta chiusa, non rispondendo l'inquilino alle sue provocazioni, sale al piano superiore, dov'è
l'abitazione della IG.ra , col di lei figlio. Pt_1
La condotta rilevabile dal video corrisponde a quella risultante dalla denuncia sporta dal
IG. in data 02.11.2024. Per_1
Tale condotta è il culmine di una serie di comportamenti in violazione dell'art. 19 del contratto di locazione, per quanto qui rileva, peraltro le appellate hanno evidenziano che, nella querela 25.10.2024 contro i IG.ri prodotta dalla IG.ra in primo Per_1 Pt_1
grado, la stessa ha dichiarato di escludere a priori la possibilità che ci possano essere dei
“buoni rapporti” con i vicini affermando: “ loro riferivano che dovevamo essere tutti una famiglia, al fine di non litigare, ma io ho sempre sostenuto il contrario, ossia che loro sono una famiglia africana, con usanze e costumi diversi che non potranno mai essere uguali e pertanto non ci saranno tra di noi mai buoni rapporti.”
Alla luce dei fatti riportati e provati dalle locatrici, la Corte ritiene dimostrata la grave inadempienza dell'odierna appellante ai doveri contrattuali, tale da giustificare la risoluzione disposta con la sentenza di primo grado, che resta confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, ai minimi, data la scarsa complessità della questione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 848/2025 del tribunale di Parte_1
Bergamo
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.397, per compensi professionali, di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 co. I quater T.U. n. 115 2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 02.12.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai IGg.: R.G. 576/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. R.G. 576/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del Risoluzione del 02.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 contratto di d a locazione per
C.F. assistita e difesa, in forza della procura Parte_1 C.F._1 inadempimento uso depositata telematicamente con l'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Pierfrancesco abitativo
C.F._2 Email_1 [...]
[...]
Email_2
elettivamente domiciliata
APPELLANTE
c o n t r o
CF e CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Guarnieri (CF: C.F._4
– PEC , presso lo studio C.F._5 Email_3
del quale a Urgnano, via Papa Giovanni XXIII n. 311/F, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 848/2025, pubbl. il
04/06/2025, resa nel giudizio RG n. 751/2025
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello pagina 1 di 7 dell'appellata come da comparsa di costituzione
Svolgimento del processo
Con sentenza n.848/2025, il Tribunale di Bergamo disponeva quanto segue:
-rigetta l'eccezione di inammissibilità per mancanza della mediazione obbligatoria;
-accertato l'inadempimento di in rapporto all'art. 19 del contratto di Parte_1
locazione tra le parti, risolve tale contratto;
-condanna al rilascio dell'immobile locato, per la data del 30/06/2025 e al Parte_1
pagamento dei canoni e delle spese dovuti in base al contratto di locazione, dalla data della lettura del dispositivo sino al rilascio;
-rigetta nel resto;
-condanna al rimborso delle spese processuali. Parte_1
La IG.ra ha proposto appello, chiedendo, in sintesi, il rigetto della domanda Pt_1
avversaria di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento a lei contestato e insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie a sostegno della sua difesa.
Le IG.re si sono costituite, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
La prima udienza, fissata al 30.09.2025 in forma cartolare, è stata rinviata al 02.12.2025 in presenza, a seguito di istanza dell'appellante per la discussione orale.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'errata valutazione dei documenti e delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, con riguardo alle circostanze individuate a sostegno del ritenuto suo inadempimento contrattuale, per violazione dell'art. 19 del contratto di locazione, riguardo all'obbligo di “osservare e far osservare dai suoi familiari e dipendenti (…) le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile.”
Lamenta che il Giudice di primo grado non ha dato seguito alla fase istruttoria, benché richiesta dalle parti quanto all'esame testimoniale, perché ha ritenuto non contestata la ricostruzione dei fatti effettuata dalle locatrici e sufficiente la produzione documentale offerta dalle stesse, che dovrebbe provare “una serie di gravissimi comportamenti minacciosi” asseritamente tenuti dal suo convivente, “nei confronti Controparte_3
pagina 2 di 7 della famiglia del sig. – che occupa l'immobile che si trova sotto la Persona_1 famiglia della signora ” e, addirittura, in un'occasione, una minaccia con un Pt_1 coltello, che avrebbe costretto la famiglia del sig. “a rinchiudersi in casa ed a Per_1 chiamare le forze dell'ordine”.
Afferma che nella comparsa di costituzione ha contestato la malafede e la temerarietà delle signore nel riportare fatti contrari al vero, respingendo ogni accusa circa la tenuta CP_1
di comportamenti di disturbo e di minacce.
Nel presente grado contesta che i beni riprodotti nelle foto agli atti - autovettura, piscina, tavolini, pattumiera – appartengano alla signora;
Pt_1
contesta che i video prodotti dalla controparte sub doc 5 a,b,c, relativi al consumo di acqua, consentano di individuare l'identità dei soggetti immortalati nelle immagini, o di stabilire che lo spargimento dell'acqua provenga dall'unità abitativa da lei occupata e che il video prodotto dalle locatrici sub doc 5 d), riguardo all'unico episodio di minaccia addebitato al suo compagno, sia idoneo a dimostra la verificazione dei fatti contestati, o la paternità delle condotte.
Ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, quanto meno, ricercare eventuale conferma delle circostanze dedotte dalle locatrici e non dimostrate, mediante l'assunzione delle prove orali.
Ammette che esiste una situazione conflittuale tra lei e la famiglia ma afferma che Per_1
la colpa non può essere attribuita a una parte sola e le conseguenze non possono essere fatte ricadere solo su di lei, come ha fatto il tribunale.
Sottolinea che il 24.10.2024 sia lei che la IG.ra sporgevano denuncia, ciascuna Per_1
esponendo la sua versione dei fatti, ma il giudice non ha dato rilevanza alle dichiarazioni nella denuncia da lei sporta, qualificandole come: “alternative ricostruzioni unilateralmente confezionate in occasione della denuncia penale”, però ha dato credito a quanto asserito dalla IG.ra Per_1
Ritiene che la sentenza vada riformata, non essendo provato l'inadempimento contestato ed essendo a carico delle locatrici l'onere della prova.
Le IG.re chiedono il rigetto dell'appello. CP_1
Sottolineano che, oltre alle denunce presentate dalla signora moglie del Persona_2
sig. in data 25.10.24, per i fatti del 24.10.24 e dal sig. Persona_1 Per_1
pagina 3 di 7 in data 02.11.24, per i fatti accaduti in pari data, hanno prodotto sub doc. 5 d il Per_1
video relativo ai fatti del 02.11.24, che, anche senza audio, mostra comportamenti che vanno ben oltre il “semplice litigio/diverbio tra vicini” e corrispondono a quelli denunciati dal IG. Per_1
Rilevano che solo nel presente grado la controparte ha contestato detto video, arrivando a sostenere che la persona ripresa non sia il suo compagno, sig. ma la Persona_3 contestazione è tardiva, peraltro nel video c'è anche il figlio della IG.ra . Pt_1
Affermano che il Giudice di primo grado, stante la gravità della condotta della controparte e del suo compagno, risultante dai suddetti documenti, ha ritenuto “assorbiti” tutti i restanti inadempimenti lamentati da parte ricorrente, ma tali adempimenti sono comunque provati.
Ricordano di avere inviato ben 5 raccomandate a.r (09.05.23, 28.03.24, 05.06.24, 12.06.24,
25.06.24) al fine di “richiamare” la signora al rispetto dell'utilizzo delle parti Pt_1
comuni : le prime due raccomandata sono state regolarmente ricevute, senza peraltro sortire effetto, mentre le altre sono tornate al mittente per “compiuta giacenza” e la decisione della controparte di non ritirare le raccomandate dimostra il rifiuto di confrontarsi con la proprietà, al fine del rispetto delle normali regole di civile convivenza con gli altri abitanti nell'edificio.
Aggiungono che anche l'invito alla mediazione è tornato per compiuta giacenza.
Negano di avere mai autorizzato l'occupazione di spazi comuni da parte della , anzi Pt_1
hanno chiesto ripetutamente, con le citate raccomandate, la rimozione della piscina, tavolo e panchine che erano stati posizionati dalla nel giardino pensile comune alle unità Pt_1
abitative e davanti all'unità abitativa al piano terra occupato da altro inquilino.
Affermano di non avere mai avuto lamentele dalla circa l'igiene del condominio, Pt_1
prima del presente giudizio, comunque la pulizia delle scale non può essere fatta gettando dal balcone acqua e detersivo, come risulta dai video agli atti.
Precisano che gli altri inquilini hanno dovuto filmare i comportamenti della , perché Pt_1 lei li negava, sostenendo di essere la “vittima” delle angherie dei vicini.
Affermano di aver chiesto alla controparte il certificato di corretta posa del condizionatore, non per voler vietare a lei quello che è concesso ad altri, ma perché la condensa che fuoriesce dal condizionatore della è stata convogliata nei vasi posti sul balcone al Pt_1
pagina 4 di 7 piano primo e da tali vasi l'acqua fuoriesce sulla facciata sino ad entrare nell'appartamento al piano terra.
Da ultimo, segnalano che la signora , nonostante le sue affermazioni circa la Pt_1
“correttezza nei pagamenti per l'occupazione dei locali” e la disponibilità a pagare l'uso di acqua comune fatto per scopi personali, al 07.09.25 ha accumulato un debito per arretrati di € 4.613,38 a titolo di affitti, rimborso registrazione contratto, spese e oneri condominiali.
La Corte osserva che, come rilevato dal Giudice di primo grado, a prescindere dalla conoscibilità del regolamento di cui al doc. 2, allegato al ricorso dalle IG.re il CP_1
contratto di locazione tra le parti stabilisce, all'art. 19, che il “conduttore si obbliga a osservare e far osservare dai suoi familiari e dipendenti (…) le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile”.
Nella costituzione in primo grado la IG.ra non ha specificamente contestato i Pt_1
dettagliati addebiti mossi, riguardo al mancato rispetto dei diritti dei vicini, anzi ha ammesso di occupare gli spazi comuni con una “piscinetta”, di usare l'acqua condominiale per riempirla e non ha negato, tra l'altro, di avere posizionato nel giardino comune anche un tavolo, sedie e barbecue, come da foto agli atti.
L'autorizzazione all'utilizzo esclusivo di beni comuni non può essere data verbalmente, dunque i capitoli di prova testimoniale al riguardo sono irrilevanti, peraltro è smentita dalle raccomandate delle locatrici, spedite dal maggio 2023 al giugno 2024, nelle quali si contesta l'utilizzo improprio di beni comuni e, specificamente, nella raccomandata
12.06.2024, la collocazione nel giardino comune di una piscina, che la IG.ra viene Pt_1
invitata a rimuovere, anche perché “pericolosa, dato che è stata posizionata sopra la soletta dei box auto”.
Il cambio di difesa in appello per cui, addirittura, la IG.ra nega possa dirsi che la Pt_1
piscina è sua, è tardivo e incompatibile con la precedente affermazione di avere un'autorizzazione al riguardo.
L'appellante ha ricevuto le raccomandate inviate dalle locatrici il 09.05.2023, 28.03.2024, ma non ha modificato la condotta sua e dei suoi famigliari e, successivamente, ha persino omesso di ritirare le raccomandate della proprietà, palesando un totale disinteresse per le questioni sollevare riguardo all'uso di beni destinati al godimento di tutti gli inquilini delle
IG.re e non esclusivo dell'odierna appellante. CP_1
pagina 5 di 7 La IG.ra non ha neppure specificamente negato, in primo grado, la condotta Pt_1
violenta del suo compagno, limitandosi a lamentarsi per l'asserito Controparte_3
posizionamento di dispositivi di sorveglianza non autorizzati.
Dopo i fatti del 24.10.2024, riportati nelle reciproche denunce della IG.ra (moglie Per_2
del IG. occupanti l'appartamento sottostante a quello locato all'appellante) e della Per_1
IG.ra , il video prodotto dalle locatrici sub doc 5 d) in data 02.11.2024, mostra un Pt_1 uomo che dà calci e pugni all'abitazione al piano terra, con un oggetto contundente in mano, che, a un certo punto, nasconde dietro alla schiena. Solo nel presente grado l'appellante afferma che non è provato si tratti del ma la contestazione è tardiva, CP_3 peraltro nel filmato si vede l'uomo che, visto che l'abitazione al piano terra resta chiusa, non rispondendo l'inquilino alle sue provocazioni, sale al piano superiore, dov'è
l'abitazione della IG.ra , col di lei figlio. Pt_1
La condotta rilevabile dal video corrisponde a quella risultante dalla denuncia sporta dal
IG. in data 02.11.2024. Per_1
Tale condotta è il culmine di una serie di comportamenti in violazione dell'art. 19 del contratto di locazione, per quanto qui rileva, peraltro le appellate hanno evidenziano che, nella querela 25.10.2024 contro i IG.ri prodotta dalla IG.ra in primo Per_1 Pt_1
grado, la stessa ha dichiarato di escludere a priori la possibilità che ci possano essere dei
“buoni rapporti” con i vicini affermando: “ loro riferivano che dovevamo essere tutti una famiglia, al fine di non litigare, ma io ho sempre sostenuto il contrario, ossia che loro sono una famiglia africana, con usanze e costumi diversi che non potranno mai essere uguali e pertanto non ci saranno tra di noi mai buoni rapporti.”
Alla luce dei fatti riportati e provati dalle locatrici, la Corte ritiene dimostrata la grave inadempienza dell'odierna appellante ai doveri contrattuali, tale da giustificare la risoluzione disposta con la sentenza di primo grado, che resta confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, ai minimi, data la scarsa complessità della questione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 848/2025 del tribunale di Parte_1
Bergamo
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.397, per compensi professionali, di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 co. I quater T.U. n. 115 2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 02.12.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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