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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/05/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, nel collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 226/2024 promossa congiuntamente da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi difesi dall'avv. Margherita Mari e domiciliati presso indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: Voglia il Tribunale adito disciplinare i rapporti tra gli stessi e le figlie nelle modalità di seguito indicate:
1. le figlie minori e vengono affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare,
pagina 1 di 5 istruire e mantenere le minori. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. 2. Le figlie minori verranno collocate prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Prato (PO) alla Via Delle Colombaie 6/7 che rimane assegnata alla sig.ra Fino a quando la casa coniugale resterà in comproprietà tra Pt_1 gli istanti le spese straordinarie relative sia all'immobile e sia agli oneri condominiali (straordinari) faranno carico ad entrambi nella misura del 50% cadauno, mentre quelle ordinarie e di piccola manutenzione, a partire dal giorno in cui il sig. lascerà la Parte_2 casa familiare, saranno ad esclusivo carico della sig.ra 3. Il sig. si Pt_1 Parte_2 impegna a lasciare la casa familiare nella piena disponibilità della sig.ra entro e Pt_1 non oltre il giorno fissato dal Tribunale adito per l'udienza figurata 4. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie (minorenni), a settimane alterne, nei seguenti modi: a) nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo “di mattina” prenderà le bambine all'uscita dalla scuola Parte_2 materna/primaria e trascorrerà il pomeriggio con le bambine a casa – Via Delle Colombaie
– o fuori riaccompagnandole poi a casa entro le ore 18.30 b) nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo “di pomeriggio” accompagnerà ogni mattina le bambine Parte_2 alla scuola materna/primaria, prendendole alla casa di Prato Via Delle Colombaie in congruo anticipo alle 7.30; c) le bambine trascorreranno inoltre con il padre tutti i sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (il padre si recherà nell'abitazione materna il sabato alle 7.30 e resterà lì con le bambine -o se le porterà fuori poi le riaccompagnerà- fino al rientro della madre -indicativamente fino alle 14.30); d) il padre potrà trascorrere con le bambine i fine settimana alternandosi con la madre (dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, orario in cui le riaccompagnerà dalla madre);
e) - in caso di malattia delle minori, il padre potrà frequentarle presso il domicilio materno previo congruo avviso. 5. per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni: - i giorni dal 23 al 30 dicembre compresi con la madre, i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio 2025 compresi con il padre;
le festività pasquali verranno decise di comune accordo, così come le altre festività e ad es. i ponti del 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno e successivi. 6. per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si accorderanno entro il mese di Aprile di ciascun anno di riferimento ed in ogni caso il padre potrà trascorrere con le bambine fino a 3 settimane anche non consecutive nei mesi di giugno – luglio e agosto di ogni anno 7. Quanto alle spese di mantenimento delle figlie minorenni il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento Parte_2 Pt_1 in favore di ciascuna figlia pari ad euro 225,00 mensili (totale € 450,00) entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito specificato. Corrisponderà inoltre una somma pari al 50% della spesa effettiva mensile a titolo di contributo per la mensa scolastica di entrambe le figlie;
In particolare: sono SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura pagina 2 di 5 di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla cessazione della convivenza); SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il previo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per o svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo sms, email, whatsapp), entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto nei termini stabiliti e decisi di volta in volta dai genitori. In caso di disaccordo il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. La signora Pt_1 potrà chiedere e percepire al 100% l'assegno unico 9. i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono pagina 3 di 5 essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro le figlie 10. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie 11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto e/o documento d'identità. 12. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti, genitori dei minori (n. il 24 aprile 2018) e Per_1
(n. 10 febbraio 2019), hanno proposto domanda congiunta per la Per_2
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, al loro collocamento e mantenimento, e al godimento della casa coniugale può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
pagina 4 di 5 Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa gli accordi relativi a affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie nonché al godimento della casa coniugale;
2) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra l parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, nel collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 226/2024 promossa congiuntamente da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi difesi dall'avv. Margherita Mari e domiciliati presso indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: Voglia il Tribunale adito disciplinare i rapporti tra gli stessi e le figlie nelle modalità di seguito indicate:
1. le figlie minori e vengono affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare,
pagina 1 di 5 istruire e mantenere le minori. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. 2. Le figlie minori verranno collocate prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Prato (PO) alla Via Delle Colombaie 6/7 che rimane assegnata alla sig.ra Fino a quando la casa coniugale resterà in comproprietà tra Pt_1 gli istanti le spese straordinarie relative sia all'immobile e sia agli oneri condominiali (straordinari) faranno carico ad entrambi nella misura del 50% cadauno, mentre quelle ordinarie e di piccola manutenzione, a partire dal giorno in cui il sig. lascerà la Parte_2 casa familiare, saranno ad esclusivo carico della sig.ra 3. Il sig. si Pt_1 Parte_2 impegna a lasciare la casa familiare nella piena disponibilità della sig.ra entro e Pt_1 non oltre il giorno fissato dal Tribunale adito per l'udienza figurata 4. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie (minorenni), a settimane alterne, nei seguenti modi: a) nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo “di mattina” prenderà le bambine all'uscita dalla scuola Parte_2 materna/primaria e trascorrerà il pomeriggio con le bambine a casa – Via Delle Colombaie
– o fuori riaccompagnandole poi a casa entro le ore 18.30 b) nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo “di pomeriggio” accompagnerà ogni mattina le bambine Parte_2 alla scuola materna/primaria, prendendole alla casa di Prato Via Delle Colombaie in congruo anticipo alle 7.30; c) le bambine trascorreranno inoltre con il padre tutti i sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (il padre si recherà nell'abitazione materna il sabato alle 7.30 e resterà lì con le bambine -o se le porterà fuori poi le riaccompagnerà- fino al rientro della madre -indicativamente fino alle 14.30); d) il padre potrà trascorrere con le bambine i fine settimana alternandosi con la madre (dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, orario in cui le riaccompagnerà dalla madre);
e) - in caso di malattia delle minori, il padre potrà frequentarle presso il domicilio materno previo congruo avviso. 5. per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni: - i giorni dal 23 al 30 dicembre compresi con la madre, i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio 2025 compresi con il padre;
le festività pasquali verranno decise di comune accordo, così come le altre festività e ad es. i ponti del 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno e successivi. 6. per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si accorderanno entro il mese di Aprile di ciascun anno di riferimento ed in ogni caso il padre potrà trascorrere con le bambine fino a 3 settimane anche non consecutive nei mesi di giugno – luglio e agosto di ogni anno 7. Quanto alle spese di mantenimento delle figlie minorenni il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento Parte_2 Pt_1 in favore di ciascuna figlia pari ad euro 225,00 mensili (totale € 450,00) entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito specificato. Corrisponderà inoltre una somma pari al 50% della spesa effettiva mensile a titolo di contributo per la mensa scolastica di entrambe le figlie;
In particolare: sono SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura pagina 2 di 5 di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla cessazione della convivenza); SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il previo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per o svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo sms, email, whatsapp), entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto nei termini stabiliti e decisi di volta in volta dai genitori. In caso di disaccordo il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. La signora Pt_1 potrà chiedere e percepire al 100% l'assegno unico 9. i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono pagina 3 di 5 essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro le figlie 10. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie 11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto e/o documento d'identità. 12. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti, genitori dei minori (n. il 24 aprile 2018) e Per_1
(n. 10 febbraio 2019), hanno proposto domanda congiunta per la Per_2
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, al loro collocamento e mantenimento, e al godimento della casa coniugale può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
pagina 4 di 5 Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa gli accordi relativi a affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie nonché al godimento della casa coniugale;
2) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra l parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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