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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2501/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giacomo Raneri Parte_1
contro
con il patrocinio degli avv.ti Francesco Guastella e CP_1
Stefano Schininà
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
premesso che
- la società ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 635/2019, emesso da questo Tribunale
in data 2.8.2019, su istanza di , per il pagamento della CP_1
somma di € 343,00, oltre spese ed accessori, a titolo di emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2018;
1 - l'opponente ha eccepito di avere corrisposto detti emolumenti già in data 15.1.2019, seppur nella misura di € 234,30 al netto delle trattenute;
- l'opposto si è costituito in giudizio, rilevando che il pagamento dedotto da controparte va imputato a crediti pregressi, ingiunti con altro e precedente decreto;
che, peraltro, con diffida del 31.1.2019, è stato intimato alla società di consegnare le buste paga relative alle mensilità
per cui era stato effettuato il pagamento in questione, precisando in tale occasione che il versamento eseguito senza causale sarebbe stato imputato alle spese legali e agli interessi relativi al giudizio d'ingiunzione (R.G. n. 3452/2018) allora promosso per le mensilità
settembre ed ottobre 2018 e per il residuo alla sorte capitale ivi ingiunta;
quindi ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo qui opposto e condannarsi l'opponente per lite temeraria;
rilevato che
- v'è prova documentale circa l'esistenza di altro credito dell'opposto nei confronti della società, relativo alle mensilità settembre ed ottobre
2018 ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 1007/2018, emesso in data
28.12.2018 per € 309,47 oltre accessori e spese (cfr. all. 4 memoria di costituzione);
- la scheda contabile prodotta dall'opponente (all. 3 ricorso) non reca alcuna causale del pagamento;
- in assenza di specifica dichiarazione da parte dell'opponente riguardo la causale del versamento eseguito in data 15.1.2019, oltre che delle condizioni necessarie per la differente imputazione del pagamento a norma del comma 2 dell'art. 1193 c.c., il pagamento in questione va
2 imputato al credito pregresso, e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto;
- l'opposizione va dunque respinta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
- la manifesta infondatezza dell'opposizione, evidentemente spiegata a fini dilatori, induce a ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in considerazione della condotta tenuta e del valore della controversia,
appare equo determinare in € 500,00 la somma che l'opponente deve,
a tale titolo, corrispondere alla controparte;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della elementarità della causa e del modesto valore della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 500,00;
3) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 700,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori dell'opposto dichiaratisi antistatari.
Ragusa, 4.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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