Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 17/01/2025 e vertente
TRA
– già quale incorporante Parte_1 Parte_2
di , Controparte_1 Controparte_2 [...]
- (p.Iva ) in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1
difesa dall'avv.to Patrizia Cicero in virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 30/11/2021 del primo grado del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Camilla Nava, con studio in
Roma, via Antonio Bertoloni n. 55;
APPELLANTE
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Dominella Agostino in virtù di procura generale alle liti notarile allega in copia alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 8526/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/05/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentir Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni: << piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale: previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 23.097,50 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: - con riserva di dedurre ulteriori mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, comprese le spese generali forfettarie e gli accessori di legge>>. A sostegno della domanda deduceva di aver stipulato una serie di convenzioni con l'istituto bancario
BancaSAI, aventi ad oggetto il servizio di liquidazione di sinistri mediante assegni bancari non trasferibili. In forza di tali convenzioni, emetteva i seguenti assegni: assegno bancario non trasferibile n. 9103277391 del 25.7.2013, intestato al signor dell'importo di euro 7.000,00; assegno bancario non trasferibile n. Persona_1
9103252816 del 12.6.2013, intestato al signor dell'importo di euro Persona_2
4.597,50; assegno bancario non trasferibile n. 9103260045 del 25.6.2013, intestato alla signora dell'importo di euro 11.500,00. Tuttavia, deduceva che siffatti Persona_3
assegni venivano incassati da persone diverse rispetto agli effettivi beneficiari presso una filiale di . A seguito di un tentativo di negoziazione assistita non Controparte_4
andato a buon fine, citava in giudizio al fine di ottenere la restituzione Controparte_4
di quanto versato per tenere indenni i reali creditori, trasmettendo nuovi assegni.
§ 1.1 – Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
<< voglia l'Ill.mo Tribunale: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate Controparte_4
in fatto e diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice e, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa>>. A sostegno di tali conclusioni, eccepiva che la controparte non aveva fornito prova del danno sofferto e che, comunque, il comportamento di era stato diligente, per aver CP_4
negoziato gli assegni con la clausola del “salvo buon fine”, per averli preventivamente portati in stanza di compensazione ed in quanto gli assegni e i documenti identificativi dei soggetti presentatesi per l'incasso apparivano regolari e genuini.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6874/2022 così statuiva: < domande proposte da parte attrice;
condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.615,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< le domande proposte da parte attrice sono infondate. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che parte convenuta abbia negoziato per l'incasso: a) l' assegno bancario non trasferibile n. 9103277391 del 25.7.2013, intestato al signor dell'importo di euro Persona_1
7.000,00 (doc. 2 attrice); b) l'assegno bancario non trasferibile n. 9103252816 del
12.6.2013, intestato al signor dell'importo di euro 4.597,50 (doc. 3 Persona_2
attrice); c) l'assegno bancario non trasferibile n. 9103260045 del 25.6.2013, intestato alla signora dell'importo di euro 11.500,00 (doc. 4 attrice). Risulta Persona_3
provato che la parte convenuta abbia pagato i predetti assegni non trasferibili a persone diverse dai prenditori (cfr. le denunce-querele sub doc.5 attrice, nelle quali gli effettivi prenditori hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in sede di incasso). L'art. 43 co.2 r.d. 1736/1933 prevede che: “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità della banca negoziatrice ex art.43 co.2 r.d. cit. nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, sì da assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (per tutte, Cass. SS.UU. 12.477/2018). Ne consegue che il traente che agisce in giudizio nei confronti della banca negoziatrice ha l'onere di allegare e provare il danno patito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex combinato disposto artt.43 co.2 r.d. 1736/1933 e 1176 co.2 c.c.
Nel caso in esame la parte attrice allega che il danno (patrimoniale) sarebbe costituito dal pagamento delle somme spettanti agli effettivi prenditori. La parte convenuta ha eccepito la mancanza di prova del danno asseritamente patito dalla parte attrice. Parte attrice deduce che la prova del pagamento sarebbe costituito dal doc. 6 delle sue produzioni. Ritiene il giudice che tale documento non provi il pagamento contestato dalla parte convenuta, in quanto: a) non risulta la provenienza di tali documenti, o comunque la loro imputabilità ad una determinata persona fisica o giuridica, essendo privi di sottoscrizione ed intestazione (cfr. “gruppo fondiar.”); b) da tali documenti non risulta alcuna prova del pagamento, da parte della attrice o di terzi, non risultando in modo non equivoco che la provvista sia entrata nella effettiva disponibilità dei destinatari, con effetto solutorio. Deve a questo proposito rilevarsi che a seguito della eccezione sollevata dalla parte convenuta la parte attrice non abbia articolato alcun mezzo di prova costituenda nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c., né abbia prodotto altri documenti relativi alla prova del pagamento contestato da parte convenuta.
Per questi motivi
deve ritenersi la mancanza di prova del danno asseritamente patito dalla parte attrice. Per l'effetto le sue domande devono essere rigettate. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori medi per le fasi di introduzione e studio) il compenso viene liquidato in euro 1.615,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2
D.M. 55/2014.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accertata la responsabilità dell'appellata per i fatti dedotti in giudizio, riformare integralmente la sentenza n. 8526/2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XI, in persona del Giudice
Dott. Fabrizio Gandini in data 30/05/2022 e depositata in pari data, non notificata, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_4
somma di Euro 23.097,50 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Con restituzione delle somme eventualmente pagate a ristoro delle spese legali di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_4
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via principale, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla
[...]
, ed, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque, Parte_1
concorrente in capo a quest'ultima per la mancata cautela nella spedizione del medesimo per posta ordinaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 21 aprile 2023 la Corte rinviava la causa all'udienza del 17 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto presidenziale del 20 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. I difensori delle parti all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sul danno >> deduceva che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che essa non avesse dimostrato il danno in quanto i Parte_1
fatti di causa, così come da essa allegati, non erano mai stati contestati da controparte, se non genericamente;
di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto ritenere pacifico il fatto ex art. 115 c.p.c. Affermava che il doc. 6 allegato all'atto di citazione, attestante i bonifici effettuati nei confronti dei legittimi prenditori una volta ricevuta la loro denuncia di illegittimo incasso del titolo ad opera di terzi, fosse sufficiente a provare il Contr danno essendo in detti bonifici indicati il numero di e l'Iban; che, in ogni caso, il danno era in re ipsa a causa dell'indebita decurtazione patrimoniale subita. Significava che tale danno si sarebbe determinato a causa della violazione, da parte dell'appellata, della procedura di identificazione dei beneficiari degli assegni, in contrasto con l'art. 43 della c.d. legge assegni.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulla responsabilità della banca >>, deduceva la responsabilità di per aver pagato gli assegni a soggetti non legittimati CP_4
all'incasso, soggetti non noti a non essendo clienti abituali, che si recavano in CP_4
filiali distanti dai luoghi di nascita e di residenza, che richiedevano contestualmente l'accensione di libretti postali e provvedevano al contestuale versamento su essi degli importi portati dai titoli e che, nei giorni successivi al versamento dell'assegno, procedevano al prelievo delle somme, con conseguente azzeramento della provvista.
In particolare, il sedicente si recava all'ufficio postale di Rimini 4 al Persona_1 fine di richiedere l'accensione di un libretto nominativo esibendo una patente di guida che lo rappresentava come residente in [...](Napoli) luogo distante 530 chilometri;
dopo cinque giorni dall'attivazione del rapporto tornava in filiale per chiedere la negoziazione dell'assegno di traenza non trasferibile, del considerevole importo di €
7.000,00, ed alcun sospetto sorgeva in capo all'operatore di che consentiva CP_4
l'incasso dell'assegno. Il sedicente si presentava presso la filiale di Persona_2
21 in data 25/06/2013 per chiedere l'accensione di un rapporto Controparte_6
nominativo e il versamento sul libretto appena aperto dell'assegno di traenza dell'importo di € 4.597,50; esibiva, per l'identificazione, la patente di guida rilasciata dalla motorizzazione di Bergamo in cui rappresentava di essere residente in detta città, posta a 50 KM dalla filiale prescelta per la frode. Che da parte dell'operatore postale veniva inserito in anagrafica come residente in [...] e titolare di patente rilasciata dalla motorizzazione di Monza. La sedicente procedeva Persona_3
all'accensione del libretto ed all'incasso del titolo presso l'Ufficio postale di Cassino pur esibendo la carta d'identità che la rappresentava residente a [...]a 330 chilometri di distanza. Sosteneva che siffatte circostanze avrebbero dovuto indurre l'operatore postale a procedere ad ulteriori controlli e che invece, così operando, aveva tenuto una condotta negligente. Infine, significava che l'appellata avrebbe dovuto provare, a fronte di siffatte contestazioni, la propria diligenza ovvero l'impossibilità di impedire l'evento.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sulle modalità di negoziazione dei titoli e identificazione dei sedicenti prenditori: il mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova liberatoria >>, deduceva che, una volta allegato l'inadempimento dell'art. 43 della c.d. legge assegni, la colpa dell'appellata doveva ritenersi presunta ex art. 1218
c.c., trattandosi di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, configurabile anche per colpa lieve, così come affermato dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione (sent. n. 12477/2018 e n. 12478/2018). Inoltre, significava che le particolari circostanze del caso di specie, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, venivano considerate come fattori di sospetto tali da dover indurre a CP_4 maggiori cautele quali, ad esempio, la richiesta di un secondo documento identificativo, la presenza di fidefacienti o la richiesta di ulteriori informazioni circa la reale volontà dei soggetti di divenire clienti di . In conclusione, affermava che CP_4
l'appellata avrebbe dovuto provare di essersi comportata secondo la diligenza richiesta e, dunque, il suo corretto adempimento.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << sulla condotta della banca emittente in stanza di compensazione, ovvero in check truncation e sulle modalità di spedizione dei titoli >> deduceva che, da quanto emerso, la condotta dell'appellata era stata di per sé sola sufficiente e idonea a cagionare il danno, rendendo così irrilevanti le contestazioni avversarie relative alla condotta di che nulla avrebbe rilevato in fase CP_7
di regolazione dei titoli né quelle relative alla condotta della compagnia assicurativa.
Nello specifico, affermava l'irrilevanza del fatto che alcuni assegni fossero stati regolati in stanza di compensazione e altri in check truncation, poiché in entrambi casi la trattaria non avrebbe potuto rilevare alcunché. Ciò in quanto in check truncation viene trasmesso un mero flusso informatico di dati, mentre in stanza di compensazione il titolo viene trasmesso nella sua materialità fisica ma, stante la regolarità formale dei titoli nel caso di specie, l'emittente non avrebbe potuto rilevare la circostanza che gli assegni erano stati pagati a soggetti non legittimati all'incasso. Affermava che CP_4
risponderebbe comunque ex art. 2055 c.c., trattandosi di responsabilità solidale.
L'appellante deduceva, altresì, che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla
Compagnia per le impiegate modalità di spedizione dei titoli. Ciò in quanto l'assegno n. l'assegno n. 9103277391-00 intestato a veniva spedito tramite Persona_1
posta raccomandata, ma ugualmente trafugato. Inoltre, si tratta, in ogni caso (posta ordinaria, raccomandata e assicurata) di servizi offerti proprio da , che dovrebbe, CP_4
pertanto, garantirne l'efficienza. L'appellante affermava, altresì, la non applicabilità degli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156/1973, non essendo gli assegni di traenza non trasferibili oggetti preziosi né carte di valore esigibili al portatore. Sosteneva, infine, la mancanza di un nesso di causalità tra il metodo utilizzato per la consegna degli assegni e l'incasso da parte di un soggetto non legittimato, con ciò escludendo un concorso di colpa di o, quantomeno, un concorso tale da essere di per sé solo sufficiente Parte_1
a determinare l'evento.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo è fondato;
il suo accoglimento non comporta, tuttavia, la riforma della sentenza che va confermata con diversa motivazione.
Osserva la Corte che il primo giudice ha correttamente rilevato che il danno deve essere provato, dovendo escludersi la sussistenza di un danno in re ipsa;
trattasi di principio consolidato (cfr. in termini, Cass. 13.8.2019 n. 21337). Il tribunale si è invece discostato dai principi, altrettanto consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la prova del danno non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo il danno essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo. La Suprema Corte con la pronuncia n. 9769/2020 resa a SU ha così motivato: < favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca
è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III,
22/05/2015, n. 10534). L'accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III,
10/03/2008, n. 6291).>>
Questa Corte ha da tempo condiviso suddetto indirizzo con motivazione che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. : << In altri termini, non è richiesta la prova della reiterazione del pagamento all'effettivo beneficiario in quanto il pagamento irregolare di un assegno di traenza non estingue il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e la banca girataria per l'incasso e neppure il rapporto causale sottostante l'emissione del titolo tra la compagnia di assicurazione e il reale beneficiario, “determinando tuttavia, quale causa ad effetto, un ammanco nella provvista creata dalla società di assicurazioni, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile” (Cass. ord. 31.12.2020 n. 30073; v. anche Cass. ord.
14.4.2021 n. 9842 e più recentemente Cass. 19443/2022).>> La documentazione versata in atti soddisfa i suddetti criteri essendo incontestato che risultino negoziati per l'incasso i titoli versati in atti e che il pagamento dei suddetti assegni sia avvenuto in favore di persone diverse dai legittimi prenditori;
ne consegue che il doc. 2 è superfluo ai fini della prova del danno. La disposizione di bonifico dimostra che parte attrice ha dato disposizione per la reiterazione del pagamento in favore dei legittimi beneficiari, ma il danno risulta dimostrato per effetto del fatto, non contestato, che gli assegni siano stati pagati a soggetti non legittimati e non vi è necessità di acquisire il secondo pagamento corredato di quietanza liberatoria.
§ 6.2 – Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono venir esaminati congiuntamente attesa la loro connessione.
I profili di responsabilità di e del mancato assolvimento dell'onere della prova CP_4
liberatoria da parte della convenuta sono rimasti assorbiti nella sentenza di prime cure essendo il tribunale pervenuto alla decisione di rigetto della domanda attorea sulla base del criterio motivazionale della ragione più liquida, ovvero sul presupposto della mancanza di prova dell'esistenza di un danno risarcibile. La riforma della sentenza sul punto comporta quindi che vadano esaminati i suddetti elementi.
Unipolsai evidenzia quali indici di negligenza di nel pagamento a soggetti non CP_4
legittimati, l'errore nelle procedure di identificazione per non aver chiesto un secondo documento di identità – come da circolare ABI - a colui/colei che aveva presentato il titolo all'incasso dal momento che risultava pacifico che trattavasi di soggetto che non era cliente abituale e che risiedeva in luogo molto distante dall'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dell'assegno; inoltre, ciascuno degli apparenti beneficiari per poter procedere all'incasso del titolo aveva aperto libretto postale versandovi l'assegno di traenza non trasferibile.
Poste ha evidenziato che gli assegni apparivano regolari, non presentavano segni di cancellatura o abrasione;
l'identificazione della persona indicata come beneficiaria era avvenuta mediante esibizione di idonei documenti di identificazione ( Persona_3
a mezzo carta d'identità e tessera sanitaria;
a mezzo patente di guida Persona_1
e tessera sanitaria;
a mezzo patente di guida e tessera sanitaria) e gli Persona_2
assegni AB n. 9103277391 di € 7.000,00 ed AB n. 9103260045 di € 11.500,00 emessi da Banca SAI, risultavano regolati in stanza di compensazione, mentre l'assegno AB
n. 9103252816 di € 4.597,50, emesso da Banca SAI veniva regolato con procedura check truncation;
che non aveva ricevuto messaggio di irregolarità o di impagato sicché aveva proceduto al pagamento.
Tanto premesso osserva, in iure, il Collegio che la banca negoziatrice - o - è CP_4
ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta (che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve). Come enunciato dalla Suprema
Corte con le pronunce rese a Sezioni unite n. 12477 e n. 12478 del 2018 :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento -nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che
è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Orbene, nel caso di specie di tratta di negoziazione degli assegni di traenza emessi dalla
Banca SAI per conto di ovvero di: << titoli che presentano Parte_3
peculiarità costituite dal fatto che sono privi di firma quando vengono inoltrati dalla banca trattaria ai beneficiari (essendo la firma apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso) e dal fatto che né la banca trattaria, né tantomeno la banca negoziatrice, possiedono lo specimen di firma del beneficiario >> (per la constatazione che l'assegno di traenza non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno cfr. n. 9842/2021 e n.
13152/2021 partendo dall'esame delle citate pronunce a Sezioni Unite n. 14712/2007
e n. 1247/2018).
Quanto all'onere di diligenza in capo a nell'attività di controllo della rispondenza CP_4
della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno considerati i principi enunciati da Cass. n.
34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass. n.
15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non Controparte_4
avesse adottato la diligenza necessaria nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti.). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell'assegno).
Trattasi dei principi che, ove osservati, avrebbero dovuto indurre ad un CP_4
controllo maggiormente accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Invero, non vi era prova che avesse seguito nella CP_4
identificazione dei beneficiari degli assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli assegni. Orbene, la Suprema
Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio espresso da Cass. n.
34107/2019 poneva in risalto la circostanza che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> e così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo
Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare
ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio
(anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte
d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato nella CP_4
identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”:
l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>
Tanto premesso si osserva che, anche nel caso in esame, i tre assegni non presentano alcun segno di alterazione o contraffazione del resto nemmeno evidenziato da il nominativo del beneficiario indicato nel titolo coincideva con l'identità Parte_1
del soggetto che aveva presentato il titolo all'incasso il quale a sua volta aveva fornito, per l'identificazione, documenti di identità (carta d'identità e/o patente di guida come sopra illustrato) in corso di validità e che non presentavano anomalie ictu oculi riscontabili;
ciascuno aveva fornito altresì la propria tessera sanitaria con indicato il codice fiscale, oltre all'anagrafica corrispondente a quanto riportato nel documento d'identità.
, come già evidenziato, ai fini della dimostrazione della propria diligenza idonea CP_4
a fornire la prova liberatoria ex art. 1176 co. 2 cod. civ. ha valorizzato: la pacifica e palese assenza di segno di contraffazione o abrasione di sorta sui titoli presentati per il pagamento;
il pagamento a soggetto che aveva aperto il libretto postale presso la filiale;
l'avvenuta identificazione per mezzo di carta di identità, patente di guida muniti di foto;
l'acquisizione di altra documentazione (tessera sanitaria) oltre alla messa a disposizione della somma di cui al titolo negoziato solo all'esito del suo precedente invio in stanza di compensazione all'istituto trattario (per due assegni ) e/o con procedura check truncation ( per il terzo assegno), con corresponsione dell'accredito al cliente solo a seguito del mancato pervenimento nel termine di legge di alcun messaggio di impagato o altro warning da parte di detto istituto.
Osserva conclusivamente la Corte che, dando applicazione ai principi enunciati dalla
Suprema Corte, l'accensione di libretto postale è elemento neutro perché corrisponde anche ad una cautela che le banche/Poste adottano sistematicamente per evitare il pagamento immediato ed avere il tempo di verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione, così come sostenuto da nelle CP_4
proprie difese e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15934/2022). La Cassazione ha chiarito che la mancanza di precedenti versamenti è una conseguenza dell'apertura del nuovo conto corrente (o libretto postale) sicché non può destare in sé sospetto. CP_4
ha effettuato la verifica dell'identità di colui che ha presentato il titolo per l'incasso a mezzo di carta di identità/patente di guida e tessera sanitaria e non aveva necessità di effettuare altri accertamenti in presenza di documenti che non presentavano tracce di alterazione ed erano in corso di validità avendo detti soggetti versato all'incasso assegni che non presentavano alcun segno di contraffazione ictu oculi rilevabile.
In tema di adempimento dell'obbligo di identificazione la Cassazione con la pronuncia n. 27570/2023 ha ribadito che l'attività di identificazione di una persona fisica avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito
(anche Cass. n. 34107/2019). Cass. n. 23390/2024 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (in cui la Banca aveva lamentato la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. non potendosi ravvisare alcuna responsabilità del cassiere, laddove il titolo non presentava segni di alterazione e contraffazione ed era stato legittimamente negoziato in favore di un soggetto identificato e corrispondente dal punto di vista anagrafico al beneficiario indicato nell'assegno) ha ribadito il principio che a fronte di tali circostanze il funzionario di banca non aveva alcun ulteriore obbligo di accertamento ai fini della identificazione del prenditore così argomentando: << In sintesi, la censura si fonda sulla individuazione della condotta richiesta alla banca, nel caso in cui l'eventuale irregolarità dei requisiti esteriori del titolo non sia immediatamente rilevabile usando la normale diligenza inerente all'attività bancaria. Al riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, nel caso in cui l'irregolarità
(falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza, non è tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata dal punto di vista tecnologico al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 1377/2016; Cass.
16332/2016; Cass. 26947/2016). In particolare, la questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte riguarda la identificazione dello sforzo di diligenza richiesto all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni (...) è da rilevarsi che nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.>>
La sentenza va quindi confermata con diversa motivazione.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Parte_1 Controparte_4
dal Tribunale di Roma n. 8526/2022 pubblicata in data 30/05/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed CP_4
accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo