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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa ER Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1884 del R.G. 2020, riservata per la decisione con ordinanza del 10.09.2024 ed avente ad oggetto: “divorzio giudiziale”;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Montemurro, presso il cui studio, sito in
Taranto alla via Medaglie D'Oro n. 94, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Clara Esmeralda Cappabianca, presso il cui studio, sito in
Taranto alla via Liguria n. 95, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Con ordinanza del 10.09.2024, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; nulla opponeva il Pubblico
Ministero con visto del 16.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 27.03.2020, chiedeva la pronuncia della Parte_1
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 09.06.1984 con
[...]
(atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di tale Comune Controparte_1
al n. 70, parte II, s. A, u. 3, anno 1984), dalla cui unione era nata la figlia ER (il
25.06.1989), ricorrendo il duplice presupposto della separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza non definitiva n. 764/2012 (R.G. n.
1452/2011) pubbl. il 12.04.2012 e della definitiva cessazione della convivenza.
In ordine ai profili economici, chiedeva nulla disporsi a titolo di assegno divorzile a favore della , stante l'indipendenza economica della stessa, che sin dal 2016 lavora CP_1 regolarmente come insegnante, oltre ad essere comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale;
in subordine, chiedeva ridurre l'assegno di mantenimento (pari ad €
1.200,00 mensili) in favore della convenuta, essendo le sue condizioni economiche notevolmente migliorate rispetto all'epoca della separazione.
Con comparsa depositata in data 18.10.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale non si opponeva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio, ma contestava le istanze economiche del ricorrente, insistendo per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, nella misura di € 1.200,00 mensili.
Precisava di aver fatto domanda per l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento solo nell'anno 2016 e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio, poiché il marito le aveva sempre impedito di lavorare e di rendersi autonoma economicamente, pretendendo che lei si dedicasse esclusivamente alle faccende domestiche e alla crescita della figlia.
Aggiungeva di essere stata soggiogata dal marito, con violenze fisiche e psicologiche - come accertato nel procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.), in danno dell'odierna convenuta e della figlia, (oltre che per violenza Persona_1 sessuale ex art. 609 bis c.p. ai danni della moglie), nell'ambito del quale era stata emessa sentenza di condanna a carico del , confermata in Appello e in Parte_1
Cassazione - e di essere riuscita a ritrovare il controllo sulla propria vita e, quindi, a fare scelte autonome e consapevoli anche in ambito lavorativo, solo all'esito di un percorso terapeutico.
Pertanto, avendo iniziato a lavorare solo nel 2016, considerata la sua età anagrafica non sarebbe mai riuscita a maturare un'anzianità di servizio tale da poter beneficiare della pensione di vecchiaia;
peraltro, a seguito della sentenza del Tar Lazio del 14.09.2020, era
2 stata depennata dalla “graduatorie ad esaurimento” ed inserita nella graduatoria provinciale di seconda fascia, divenendo così più difficile la possibilità di ottenere supplenze annuali per i prossimi anni.
Deduceva, inoltre, l'evidente disequilibrio reddituale tra i coniugi, tenuto conto che il ricorrente è un militare in pensione, mentre i suoi redditi, derivanti dalla sommatoria di quelli derivanti dal lavoro di insegnante e dall'assegno di mantenimento, sono senz'altro più contenuti.
All'udienza del 20.10.2020, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, riduceva ad € 600,00 l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal alla Pt_1
, attesa la capacità economica della beneficiaria (anche se non definitiva, attesa CP_1
l'attività didattica sino a Giugno 2021), confermando per il resto i provvedimenti della separazione e rimetteva le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore, per il prosieguo.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttote, all'udienza del 24.05.2021, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva (sent. n. 1609/2021, pubbl. il 28.06.2021), la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. e rigettata la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal ricorrente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.10.2023; seguiva un ulteriore rinvio all'udienza del
20.06.2024, a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.09.2024 la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini previsti dall'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con sentenza non definitiva n. 1609/2021, pubbl. il 28.06.2021, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Com'è noto (Cass. S.U. n.18287/2018), all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì
3 il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio.
La scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determina un deterioramento complessivo delle condizioni di vita di entrambi i coniugi, in particolare per il coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Tale elemento - sempre secondo la Cassazione - impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, in modo da sottolineare il profilo assistenziale dell'assegno qualora una delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
L'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere desunta dalla valutazione equiordinata degli indicatori di cui all'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. In ogni caso, nel compiere tale accertamento, il Giudice non è vincolato ad un accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, essendo piuttosto sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi liberamente valutabile (cfr. Cass. n.
769/2018; Cass. n. 605/2017).
Tanto premesso, nella specie i coniugi si trovano in una condizione di evidente squilibrio economico patrimoniale.
In particolare, dalla documentazione reddituale emerge che il ricorrente, Ufficiale di
Marina in pensione, ha prodotto redditi pari ad € 82.944,00 per l'anno d'imposta 2022
(cfr. MOD. 730/2023); ad € 81.684,00 per l'anno d'imposta 2021 (cfr. MOD 730/2022)
e ad € 81.601,00 per l'anno d'imposta 2020 (cfr. MOD. 730/2021); mentre, la resistente, inserita nella “graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria” è assunta con contratti a tempo determinato e risulta aver prodotto redditi pari ad € 19.479,00 per l'anno d'imposta 2023 (cfr. MOD. 730/2024); ad € 20.670,00 per l'anno d'imposta 2022 (cfr. MOD. 730/2023); pari ad € 19.798,00 per l'anno d'imposta
2021 (cfr. MOD. 730/2022). Inoltre, il depennamento della convenuta dalle “graduatorie ad esaurimento” le impedisce di ottenere ulteriori supplenze da quelle graduatorie, rendendo meno probabile il conferimento di ulteriori incarichi per il futuro. conto anche della durata del matrimonio.
Venendo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, il Collegio ritiene che il contesto endofamiliare abbia contribuito a determinare l'attuale condizione
4 economica della sig.ra . CP_1
Durante la convivenza matrimoniale, l'odierno ricorrente si è infatti reso responsabile di condotte gravemente lesive dell'integrità fisica e psicologica della moglie e della figlia.
Tali condotte risultano accertate nell'ambito di giudizio penale conclusosi con sentenza di condanna n. 3693/2015 (munita di attestazione di irrevocabilità) per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della (“La compiuta CP_1
istruttoria ha pertanto consentito di accertare la instaurazione di un abituale sistema di vita da parte dell'imputate, improntato alla prevaricazione del coniuge e della figlia, di cui il non aveva alcuna stima né considerazione, essendo emerso dalla Pt_1
deposizione di entrambe le persone offese e dalla riferita ripetitività dei fatti di ingiuria, denigrazioni, prevaricazioni e violenza indicati, un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloso ed avvilente (…)”; “Le risultanze istruttorie palesano la sussistenza di circostanze dalle quali può chiaramente dedursi un abituale sistema di vita, improntato dal alla prevaricazione della moglie e della figlia ed alla volontà di Pt_1 un controllo totale sulle stesse, costrette a continui scoppi di ira e di violenza (…)”).
Inoltre, la circostanza che la moglie, a causa dell'indole violenta e autoritaria del Pt_1
abbia sacrificato le proprie aspettative professionali ha contribuito indirettamente, facilitandola, alla progressione in carriera del marito.
Alla luce di queste risultanze, emergono indizi gravi precisi e concordanti idonei a far ritenere provata l'impossibilità per la resistente di raggiungere una propria autonomia lavorativa nel corso del matrimonio e nel periodo della separazione.
Pertanto, considerata a) la situazione reddituale della convenuta e la precarietà dell'attività di insegnante dalla stessa svolta, peraltro solo a far data dall'anno 2016; b)
l'apporto fornito alla vita familiare e alla progressione in carriera del;
c) la durata Pt_1 del matrimonio (27 anni); d) l'età attuale della (63 anni), che, pertanto, versa CP_1 nell'oggettiva difficoltà di reperire una stabile occupazione, questo Collegio ritiene accertati i presupposti previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 ai fini dell'accertamento del diritto della resistente all'assegno di divorzio, determinandolo – tenuto conto della sua persistente capacità lavorativa - nella misura di € 500,00 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT annuali,.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni sottese alla decisione.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1. determina in € 500,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da a , da corrispondersi entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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