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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott. ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 861/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI RISIO FILIPPO, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH),
alla Via Martiri della Libertà n. 15, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. C.F._3 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. SOLAROLI C.F._4
SIMONA, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla Via Emilio
Alessandrini n. 4, sono elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
1 NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 12/11/2024, ha proposto Parte_1
istanza volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di versamento dell'assegno mensile (pari ad € 500,00) dovuto per il mantenimento della ex moglie, e dei figli, e , fondando Controparte_1 CP_2 CP_3
la propria richiesta sul presupposto di un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, e, per converso, di un miglioramento delle condizioni lavorative e reddituali di controparte, tale da giustificare la modifica delle statuizioni della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, il ha motivato la propria richiesta di revoca Pt_1
dell'assegno di mantenimento, innanzitutto, sull'assunto che - a causa della negativa congiuntura economica che ha colpito anche l'azienda per la quale lavora – da circa cinque anni è stato collocato in cassa integrazione, con conseguente riduzione della retribuzione mensile percepita, pari - “al netto dell'assegno di mantenimento versato in favore
dell'ex coniuge direttamente dal datore di lavoro” – a circa € 800,00, con cui deve far fronte alle spese relative alle esigenze di vita quotidiana.
Per converso, la situazione economica e patrimoniale di Controparte_1
sarebbe, a suo dire, migliorata dopo il divorzio, giacché la stessa intratterrebbe da anni una stabile e consolidata relazione sentimentale con un altro uomo, “con cui la stessa condivide un comune progetto di
2 vita”.
Anche i figli, e avrebbero raggiunto CP_2 CP_3
l'autosufficienza economica. In particolare, la figlia , ormai CP_2
maggiorenne, “pur continuando a vivere presso la madre”, avrebbe acquisito - nelle more del divorzio – un'ottima formazione, con il conseguimento della laurea in Fisioterapia presso l'Università di Chieti ed avrebbe intrapreso un'attività lavorativa “presso uno studio sito in Vasto”
adeguata alle competenze raggiunte e che le assicura un reddito di circa €
1.200,00 mensili.
Il figlio , dal canto suo, si sarebbe trasferito, dagli inizi di CP_3
ottobre 2024, a Milano “dove studia [Scienze Motorie] e lavora come
personal trainer, presso una palestra con regolare contratto di lavoro”,
percependo una retribuzione di circa € 1.200,00 mensili.
Tali circostanze, a dire del ricorrente, sarebbero idonee a giustificare la modifica delle statuizioni divorzili concernenti il contributo di mantenimento dovuto in favore della parte resistente, nei termini anzidetti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11/02/2025, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e , dando atto dell'intervenuto accordo sottoscritto Controparte_3
dalle parti in giudizio il 10/02/2025, in adesione alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, “in ragione del venir meno dei presupposti
per cui il medesimo era stato concesso”.
3. All'udienza del 26/03/2025, le parti hanno ribadito di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata
3 nella scrittura privata depositata telematicamente in data 11/02/2025, la quale prevede, tra l'altro, la rinuncia all'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, , e dei comuni figli, Controparte_1 CP_2
e , da parte dei beneficiari. Controparte_3
4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
5. In data 31.03.2025, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, prendersi atto della volontà delle parti di definire consensualmente la modifica delle condizioni del divorzio, sulla base di quanto concordato in corso di causa.
Per quanto riguarda gli accordi intercorsi tra le parti, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter condividere il contenuto della regolamentazione concordata delle nuove condizioni di divorzio concernenti il mantenimento della ex moglie e dei figli, posto che le stesse non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e, pertanto,
non necessitano di alcuna modifica o integrazione.
2. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
4 Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , con l'intervento del P.M. in sede, CP_2 Controparte_3
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
PRENDE atto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alla modifica delle condizioni del divorzio tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(CH), il 16/12/1970, e , nata ad [...] Controparte_1
l'8/02/1978;
DISPONE, per l'effetto, la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 395/2011 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Vasto in data 16/11/2012, secondo le condizioni concordemente determinate dalle parti nell'atto depositato in data 11/02/2025, che qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 28.04.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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