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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI GIULIA APPELLANTE contro
- cf Controparte_1 C.F._1
- , cf. , Controparte_2 C.F._2
- cf , Parte_2 C.F._3
- , cf , Parte_3 C.F._4
- cf Parte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FIACCABRINO GIOVANNI
APPELLATI
Avverso la ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma il 19 maggio 2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
- nel merito, in via di appello principale, in riforma totale della ordinanza resa a conclusione della causa n. 1712/2021 r.g., pubblicata e comunicata in data 23.05.2023, eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui al punto I dell'atto di appello, rigettare in toto le domande attoree così come proposte nel giudizio di primo grado, non essendo il decesso del sig. riconducibile a comportamento negligente, imperito o Parte_5 colposo dei sanitari di Aoup;
pagina 1 di 7 - in via subordinata, in parziale riforma della sentenza qui appellata, in denegata ipotesi di accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di Aoup causalmente ricollegata al decesso del sig. , eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso Parte_5 collegio per i motivi tutti di cui al punto I dell'atto di appello, riconoscere ai sig. e Controparte_1
iure hereditatis, il solo ristoro del danno da perdita di chances patito dal congiunto Controparte_2 deceduto, danno da liquidarsi in via equitativa;
- Compensi e spese del grado, oltre accessori, rifusi come per legge, se del caso anche del primo grado.
Gli appellati hanno concluso come segue:
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello poiché infondato, in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19.05.2023 a definizione del giudizio sommario di cognizione r.g. n. 1712/2021 promosso dagli aventi diritto di , pubblicata in data 23.05.2023. Parte_5 Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc, moglie convivente del de cuius, Controparte_1 Controparte_2 figlia unica, sia in proprio che in qualità di esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
, nonché i fratelli, e adirono il Tribunale di Parma,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del congiunto, Parte_5 avvenuto in il 17 Ottobre 2016, asseritamente per colpa medica riconducibile al personale Pt_1 sanitario della parte resistente, dopo essere stato dimesso dall' Parte_1
[...]
Esponevano infatti che di anni 66, in buone condizioni generali di salute, in data 14 Parte_5 settembre 2016 veniva ricoverato presso il reparto di Clinica Chirurgica dell' Controparte_4 [...]
per essere sottoposto al programmato intervento chirurgico di Parte_1 Pt_1 colecistectomia video-laparoscopica; che eseguito con successo l'intervento, in data 20 settembre 2016, il paziente veniva dimesso a domicilio con drenaggio, e un programma di controlli ambulatoriali ogni 2-3 giorni;
tali controlli consentirono di verificare la persistente fuoriuscita di materiale siero ematico, dai drenaggi, cosicchè il venne ricoverato nuovamente;
visto l'incremento delle perdite Pt_5 di origine biliare, il 30 settembre 2016 gli venne applicata una protesi biliare, sostituita il 5 ottobre 2016 con altro tipo di protesi, autoespansibile. Nonostante la comparsa di febbre, in data 11 ottobre 2016, e la evidenza di una raccolta sotto epatica, messa in luce dalla radiografia ed ecografia effettuate, il paziente venne dimesso, il 15 ottobre, e a distanza di due giorni, il 17 ottobre morì in seguito ad un arresto cardiocircolatorio secondario a shock emorragico.
Il procedimento penale instaurato a seguito di esposto si concluse con la archiviazione, ma i congiunti del sulla scorta delle perizie del dottor (Ct di parte in sede di indagini preliminari) e del Pt_5 Per_2 dottor che avevano individuato nella condotta dei sanitari gravi profili di colpa, avanzarono Per_3 stragiudizialmente richieste risarcitorie, che l' respinse. Pt_1
Si determinarono quindi ad incardinare dapprima un procedimento di Atp, ex art.696 bis cpc, ed infine, in assenza di qualsiasi offerta da parte della il procedimento contenzioso. Pt_1
I ricorrenti assumevano che i sanitari erano incorsi in responsabilità omissiva, perché i segni clinici insorti dopo il primo atto operatorio dovevano indurre il sospetto di una infezione in corso, e quindi gli approfondimenti diagnostici correlati, Tac ed antibiogramma, che avrebbero consentito una tempestiva diagnosi dell'evoluzione della patologia, e la conseguente revisione dell'intervento. pagina 2 di 7 Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del prematuro decesso di Pt_5 da tutti i ricorrenti, iure proprio, per la perdita parentale;
dei danni patiti dalla moglie e dalla
[...] figlia, sempre iure proprio, sotto il profilo patrimoniale;
ed infine del danno terminale subito dal de cuius, trasferitosi in capo agli eredi.
In subordine, laddove il giudice non ritenesse provata la responsabilità diretta dei sanitari per il decesso del chiedevano di riconoscere al de cuius, e quindi agli eredi di questi, il danno da perdita di Pt_5 chances.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda;
esponeva che il collegio dei Ctu incaricati Pt_1 in sede di Atp non aveva esaminato con la dovuta attenzione le produzioni documentali, così addebitando ai sanitari l'omessa richiesta di esami di laboratorio che invece erano stati disposti ed eseguiti, (per l'esattezza in numero di 14 solo gli esami emocromocitometrici); rilevava che i valori riportati dagli esami eseguiti evidenziavano invece, a partire dall'inizio di ottobre 2016 (dopo il riscontro ecografico della massa sospetta del giorno 29/9/16), una sostanziale stabilità del livello di emoglobina su valori analoghi a quelli pre-operatori, cosicchè l'ipotesi che l'emorragia e la sua causa infettiva addominale si fossero sviluppate nell'arco di giorni e quindi potessero essere efficacemente intercettate attraverso esami laboratoristico strumentali eseguiti 7-15 giorni prima del decesso era totalmente indimostrata. Osservava inoltre che comunque i Ctu nelle loro conclusioni avevano escluso che vi fosse la prova del nesso causale diretto, tra la condotta omissiva ipotizzata a carico dei sanitari e il decesso del ravvisando al contrario solo una perdita di chances di sopravvivenza. Pt_5
Il giudice di primo grado, richiamando la Ctu eseguita ex art. 696 bis c.p.c., ha ritenuto il decesso ascrivibile ad arresto cardiocircolatorio da shock emorragico da emoperitoneo massivo, dunque un'emorragia post-operatoria tardiva causata dal danno tissutale indotto dalla flogosi, non direttamente imputabile a colpa medica.
Quindi, sempre richiamando le “condivisibili valutazioni della Ctu medico legale e specialistica” e riportando alcuni passaggi della relazione, critica in ordine alla gestione dei drenaggi, da parte dei sanitari, e al mancato espletamento tutti gli approfondimenti diagnostici suggeriti dal caso, nonostante l'episodio febbrile ed il dolore addominale accusato il giorno 7 ottobre, ha concluso ravvisando la responsabilità dei sanitari, ed ha accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo iure proprio a tutti i congiunti (esclusa la legittimazione attiva del solo nipote nato dopo la morte del nonno) il danno da perdita parentale;
alla moglie il danno patrimoniale da mancata contribuzione (lucro cessante) e spese funerarie;
riconoscendo infine iure hereditario alla moglie e alla figlia, pro quota, il danno tanatologico patito dal de cuius.
Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello l' articolando due motivi di Pt_1 impugnazione. Si sono costituiti gli appellati, contestando la ammissibilità e fondatezza dell'appello, e chiedendone il rigetto.
La causa, previa sospensione della esecutività della decisione di primo grado, veniva rinviata in decisione senza ulteriore istruttoria, e trattenuta in decisione.
***
Con il primo motivo l appellante impugna la decisione, per avere accertato una condotta Pt_1 negligente dei sanitari, omettendo di esaminare le difese di parte resistente, e la diversa ricostruzione della cronologia degli eventi proposta, omettendo altresì di rilevare i gravissimi errori che inficiavano la relazione redatta dai Ctu incaricati in sede di atp, evidenti anche al profano del settore.
I ctu invero avevano ritenuto censurabile il mancato espletamento (durante il secondo ricovero) di una Tac sulla raccolta in via di organizzazione riscontrata con la ecografia, e di esami microbiologici;
ciò nella convinzione che fosse già in atto una infezione, poi divenuta causa scatenante l'emorragia, fatale pagina 3 di 7 per il infezione in realtà mai esistita, come attestato dagli esami eseguiti, (in parte anche sfuggiti Pt_5 alla attenzione dei ctu), che portavano valori, pur dopo il riscontro ecografico della massa sospetta datato 29/9/16, sostanzialmente stabili sia quanto a emoglobina, che quanto a numero di globuli bianchi, analoghi a quelli pre-operatori.
L'appellante, a conferma del quadro fattuale proposto, osserva che il malore mortale del sig. per Pt_5 quanto risulta dalle stesse denunce e dalla documentazione del servizio di soccorso 118, fu improvviso e non fu preceduto da uno stato di malessere, o di spossatezza, nei giorni di permanenza a casa. Dunque l'ipotesi che l'emorragia e la sua causa infettiva addominale si fossero gradualmente sviluppate nell'arco di giorni e potessero essere accertate attraverso esami laboratoristico nel corso del secondo ricovero risulta contraddetta dallo stato del paziente, ed è totalmente indimostrata. Quindi una Tac eseguita all'inizio di ottobre (dopo l'ecografia del 29/9) o l'11/10 (dopo l'ulteriore ecografia in pari data) non avrebbe potuto evidenziare alcun quadro emorragico, in quanto chiaramente non esistente, e sino all'atto della dimissione, nulla faceva sospettare un'incipiente emorragia perché i quadri ematologici erano stabili.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneo riconoscimento da parte del giudice della responsabilità diretta per morte del e la conseguente liquidazione del danno pieno, nonostante che Pt_5 i Ctu avessero chiaramente concluso per un mero danno da “perdita di chances”: i consulenti infatti pur ravvisando una condotta censurabile dei sanitari per non aver eseguito quei “necessari approfondimenti diagnostici e molto probabilmente trattamenti invasivi”, concludono che la loro mancata esecuzione avrebbe “azzerato le chances di sopravvivenza” del paziente, da ritenersi pari al 45%. Gli stessi consulenti, quindi, ammettono che era comunque più probabile (nella misura del 55%) che il giungesse a morte nonostante la pratica dei trattamenti indicati, il che esclude la sussistenza Pt_5 del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il decesso.
I motivi, che si esaminano congiuntamente, per la loro connessione, sono fondati, perché l'accertamento della responsabilità per il decesso di non è motivato in sentenza in modo Parte_5 adeguato e convincente, né sotto il profilo della colpa né per quanto attiene al nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva dei sanitari e l'evento mortale.
Non è contestato e può dirsi pacifico che sia deceduto per arresto cardiocircolatorio Parte_5 conseguente ad uno shock emorragico;
la sede della emorragia a seguito della autopsia è stata individuata nel “letto della colecisti” in precedenza asportata chirurgicamente, ossia in una porzione epatica definita, che al momento della autopsia presentava tessuto fibro – infiammatorio in varie fasi di organizzazione, e tra loro frammisti, elementi mesenchimali organizzati, elementi istiocitari, focolai flogistici, e aree a soffusione emorragica (così le conclusioni del prof. riportate nella relazione Per_4 del CT del PM).
La decisione di primo grado ha accertato una condotta colposa dei sanitari fondandosi sulle asserzioni contenute nella relazione dei Ctu incaricati in sede di Atp, che pure sono certamente incorsi in errore oggettivo, laddove hanno ritenuto (vedi a pag.42 della relazione) che, mancandone la annotazione in cartella clinica, dopo il 5 ottobre non fossero stati ripetuti esami di laboratorio. I Ctu hanno ravvisato negligenza anche nella gestione dei drenaggi, ma soprattutto in questa omissione, e nel mancato espletamento di indagini di maggiore penetranza diagnostica, quali Tc e angio Tc, unitamente ad esami colturali del sangue, che a seguito del rilievo ecografico della raccolta ematica erano doverosi, e avrebbero potuto indirizzare una terapia antibiotica specifica.
Ora, si tratta di una evidente svista, perché è pacifico che l'11 ottobre vennero eseguite, oltre rx torace ed eco addome, anche gli esami del sangue, poi ripetuti fino al 14 ottobre, (prodotti dalla difesa appellante come doc.5 del fascicolo di primo grado); a questa svista ha fatto seguito l'omessa valutazione da parte dei Ctu dei dati di laboratorio che erano all'epoca a disposizione dei sanitari per apprezzare la condizione del paziente, tra il 5 e il 14 ottobre. La lacuna è rilevante: la difesa della pagina 4 di 7 Azienda, infatti sostiene che furono proprio i valori forniti dagli esami del sangue, sostanzialmente stabili, unitamente alle buone condizioni cliniche del paziente, a confortare i sanitari, e a convincerli della inesistenza di un rischio, all'epoca, di emorragia o infezione, che nei valori della emoglobina e dei globuli bianchi si sarebbero manifestati.
Dunque, la motivazione del Tribunale, che fa proprie le conclusioni dei Ctu, circa il carattere colposamente omissivo della condotta dei sanitari, non è convincente, perché condizionata dall'errore commesso dai Ctu, che li ha indotti ad una incompleta valutazione dei dati clinici riferibili al il Pt_5 primo giudice d'altro canto, neppure affronta l'errore, per superarlo attraverso la autonoma osservazione dei documenti e dei referti prodotti in causa, e quindi patisce di una motivazione inadeguata, laddove afferma la responsabilità per colpa dei sanitari.
D'altro canto, come fondatamente osserva la difesa appellante con il secondo profilo di critica, la decisione del Tribunale è motivata in modo insufficiente e contraddittorio anche perché, pur facendo propri gli argomenti spesi dai Ctu, non ha aderito alle loro conclusioni;
i Ctu infatti, dopo avere esposto i rilievi alla condotta dei sanitari, hanno concluso accertando il danno non in termini di perdita della vita, ma in termini di perdita di chances di sopravvivere.
Scrivono infatti: “trattandosi in ogni modo di un caso clinico estremamente complesso, per il quale sarebbero stati necessari approfondimenti diagnostici e molto probabilmente trattamenti invasivi, non è possibile affermare che un adeguato management avrebbe molto probabilmente evitato l'exitus del periziando per la patologia occorsa. Sta di fatto che un adeguato trattamento non avrebbe comportato l'exitus nelle tempistiche così come verificatesi, potendosi prevedere un più tardivo evento terminale, che sarebbe potuto avvenire nel corso e/o a seguito dei plurimi trattamenti necessari e non espletati. Pertanto alla luce di tali considerazioni, stante quanto desumibile dalla letteratura di settore, vista anche la finalità conciliativa della vertenza in analisi, si ritiene che le censure individuate abbiano azzerato le chances di sopravvivenza del periziando, che erano intorno al 45 %.”
La decisione del Tribunale, invece, accertata la condotta colposa dei sanitari in aderenza al giudizio espresso dai Ctu, liquida agli attori il danno conseguente alla morte di senza prendere in Parte_5 considerazione la opinione espressa dai Ctu che avevano qualificato il danno cagionato come perdita di chances, e nel contempo omettendo di motivare in autonomia, sulla esistenza del nesso causale, tra la condotta accertata e l'evento morte. La affermazione di responsabilità diretta e la condanna al risarcimento del danno da morte, tuttavia, non possono prescindere dall'accertamento del nesso di causalità, che è l'elemento che collega su di un piano esclusivamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica (e scientifica) il comportamento dell'autore del fatto astrattamente considerato e l'evento verificatosi;
il principio di causalità materiale, che opera anche nell'ambito della responsabilità civile, è definito dagli artt.40 e 41 del codice penale, (salve le differenze circa la regola probatoria probabilistica, o meno, nella indagine sul nesso) e prevede che ogni comportamento antecedente che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, l'evento, deve considerarsi “causa materiale” dell'evento stesso. Ciò comporta, nel caso di interesse, che riguarda una condotta omissiva, che non possa affermarsi la responsabilità quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità in questi casi non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sè un comportamento antigiuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", (in questo senso, con particolare riferimento al criterio probabilistico da adottarsi vedasi: Cass. 13873 del 2020, 21008 del 2018, 21619 e 9238 del 2007, 19047 del 2006, 4400 del 2004).
Il Tribunale non è sceso ad esaminare questo aspetto, e non ha affrontato il necessario giudizio controfattuale, esprimendo una motivazione carente: la Corte, entrando nel merito, osserva che non vi pagina 5 di 7 sono elementi per ritenere che la condotta omessa avrebbe salvato la vita al paziente, sia per il giudizio in tal senso espresso dai Ctu, di cui si è dato conto, sia in ragione del parere a suo tempo espresso dal perito del PM, che condusse all'archiviazione del procedimento penale, con argomenti in larga parte sovrapponibili a quelli qui esposti dalla difesa della Pt_1
Il Consulente del PM, invero, nella sua accurata, ben motivata e logica esposizione, (prodotta dall'appellante come doc.7 del fascicolo di primo grado), ripercorsi i fatti salienti, ha ritenuto corretto l'operato dei sanitari, sia nel primo intervento, di rimozione della colecisti, sia nei successivi interventi endoscopici del 30 settembre e 5 ottobre, ed ha anche osservato che una temporanea alterazione dei dati ematologici, durante il secondo ricovero, trovava giustificazione nelle ripetute endoscopie praticate, che residuano facilmente forme transitorie di pancreatite;
ha osservato che la raccolta evidenziata nella ecografia dell'11 ottobre, seppure di dimensioni leggermente aumentate, rispetto alla precedente ecografia del 29 settembre, mostrava pareti leggermente ispessite, ovvero caratteri suggestivi di ulteriore “organizzazione” (dunque non indicativi di una emorragia in corso -n.d.r.). Ha ritenuto sostanzialmente corrette, nel contesto, le terapie farmacologiche somministrate, antibiotiche e non, e giustificate sia la rimozione del drenaggio che la dimissione del paziente, in data 15 ottobre. Conclusivamente, il consulente del Pm, tenuto conto delle indagini ecografiche del 29 settembre e dell'11 ottobre, degli esami ematochimici sempre nella norma, e della assenza di dolore, ha ritenuto che non fosse possibile da parte dei sanitari prevedere l'imponente emoperitoneo che ha causato il decesso del verosimilmente verificatosi dopo le sue dimissioni, evento quindi non prevedibile e non Pt_5 evitabile, escludendo la colpa.
Ha affrontato comunque anche il tema del nesso causale, ipotizzando, con un giudizio controfattuale, la condotta più diligente, che i ctu avevano ritenuto doverosa, e quindi l'esecuzione di ulteriori controlli ed esami diagnostici, concludendo che non avrebbe evitato l'evento morte. Pur ammettendo infatti che la raccolta evidenziata ecograficamente sul letto della colecisti in data 29.9, le cui dimensioni mostravano un incremento in data 11.10, consigliasse di definire il reperto mediante altro esame strumentale (es Tc addome) prima della dimissione, ha concluso che, poichè la copiosa emorragia si era palesata a distanza di due giorni dal rientro al domicilio del paziente, e non vi erano elementi apprezzabili a riprova di una evoluzione peggiorativa in atto, tale da indurre a prolungare il ricovero, non sarebbe stato modificato il corso degli eventi, così escludendo il nesso di causalità tra la omessa esecuzione di un ulteriore approfondimento diagnostico e il decesso del Pt_5
Infine, si osserva che gli attori, che in primo grado avevano avanzato in via subordinata la domanda di risarcimento da perdita di chances, in sede di appello si sono limitati a chiedere la conferma della decisione assunta, e non hanno riproposto la subordinata, che deve per questo intendersi rinunciata, come chiaramente detta l'art.346 cpc (principio pacifico: l'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione vedi tra le altre Cass. 7457 del 2015, 13721 del 2020)
Conclusivamente, entrambi i motivi di appello sono fondati e la sentenza di condanna va necessariamente e integralmente riformata.
Nella complessità del caso, comunque tragico, e negli esiti dell'Atp, che hanno almeno in parte giustificato la proposizione della domanda, la Corte ravvisa quelle gravi ed eccezionali ragioni la cui valutazione consente (vedi Corte Cost.77 del 2018) la compensazione delle spese, che si opera per la metà, in ciascun grado;
la restante metà delle spese sostenute dalla si pone a carico degli attori, Pt_1 qui appellati, soccombenti. Si pongono a carico delle parti entrambe, in pari misura, i compensi pagina 6 di 7 liquidati ai consulenti di ufficio in sede di Atp, mentre restano a carico di chi le ha sostenute le consulenze di parte.
Per quanto attiene al primo grado, viene conservata la liquidazione delle spese legali già operata, riproporzionata all'intero, (il primo giudice aveva infatti liquidato la frazione di 4/5), che diviene di € 28.373,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa ed esborsi documentati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello e in riforma della ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma il 19 maggio 2023:
- respinge la domanda degli attori;
- compensa per la metà le spese legali dei due gradi di giudizio, che liquida per l'intero in € 28.373,00 per il primo grado (comprensivo di atp), e in € 17.590,00 per il secondo grado, oltre esborsi documentati, spese generali, iva e cpa, e condanna Controparte_1 Controparte_2
e in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
la restante metà delle spese legali sostenute;
Parte_1
- pone a carico solidale delle parti le spese di Ctu.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI GIULIA APPELLANTE contro
- cf Controparte_1 C.F._1
- , cf. , Controparte_2 C.F._2
- cf , Parte_2 C.F._3
- , cf , Parte_3 C.F._4
- cf Parte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. FIACCABRINO GIOVANNI
APPELLATI
Avverso la ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma il 19 maggio 2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
- nel merito, in via di appello principale, in riforma totale della ordinanza resa a conclusione della causa n. 1712/2021 r.g., pubblicata e comunicata in data 23.05.2023, eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui al punto I dell'atto di appello, rigettare in toto le domande attoree così come proposte nel giudizio di primo grado, non essendo il decesso del sig. riconducibile a comportamento negligente, imperito o Parte_5 colposo dei sanitari di Aoup;
pagina 1 di 7 - in via subordinata, in parziale riforma della sentenza qui appellata, in denegata ipotesi di accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di Aoup causalmente ricollegata al decesso del sig. , eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso Parte_5 collegio per i motivi tutti di cui al punto I dell'atto di appello, riconoscere ai sig. e Controparte_1
iure hereditatis, il solo ristoro del danno da perdita di chances patito dal congiunto Controparte_2 deceduto, danno da liquidarsi in via equitativa;
- Compensi e spese del grado, oltre accessori, rifusi come per legge, se del caso anche del primo grado.
Gli appellati hanno concluso come segue:
Nel merito in via principale: rigettarsi l'appello poiché infondato, in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19.05.2023 a definizione del giudizio sommario di cognizione r.g. n. 1712/2021 promosso dagli aventi diritto di , pubblicata in data 23.05.2023. Parte_5 Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc, moglie convivente del de cuius, Controparte_1 Controparte_2 figlia unica, sia in proprio che in qualità di esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
, nonché i fratelli, e adirono il Tribunale di Parma,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del congiunto, Parte_5 avvenuto in il 17 Ottobre 2016, asseritamente per colpa medica riconducibile al personale Pt_1 sanitario della parte resistente, dopo essere stato dimesso dall' Parte_1
[...]
Esponevano infatti che di anni 66, in buone condizioni generali di salute, in data 14 Parte_5 settembre 2016 veniva ricoverato presso il reparto di Clinica Chirurgica dell' Controparte_4 [...]
per essere sottoposto al programmato intervento chirurgico di Parte_1 Pt_1 colecistectomia video-laparoscopica; che eseguito con successo l'intervento, in data 20 settembre 2016, il paziente veniva dimesso a domicilio con drenaggio, e un programma di controlli ambulatoriali ogni 2-3 giorni;
tali controlli consentirono di verificare la persistente fuoriuscita di materiale siero ematico, dai drenaggi, cosicchè il venne ricoverato nuovamente;
visto l'incremento delle perdite Pt_5 di origine biliare, il 30 settembre 2016 gli venne applicata una protesi biliare, sostituita il 5 ottobre 2016 con altro tipo di protesi, autoespansibile. Nonostante la comparsa di febbre, in data 11 ottobre 2016, e la evidenza di una raccolta sotto epatica, messa in luce dalla radiografia ed ecografia effettuate, il paziente venne dimesso, il 15 ottobre, e a distanza di due giorni, il 17 ottobre morì in seguito ad un arresto cardiocircolatorio secondario a shock emorragico.
Il procedimento penale instaurato a seguito di esposto si concluse con la archiviazione, ma i congiunti del sulla scorta delle perizie del dottor (Ct di parte in sede di indagini preliminari) e del Pt_5 Per_2 dottor che avevano individuato nella condotta dei sanitari gravi profili di colpa, avanzarono Per_3 stragiudizialmente richieste risarcitorie, che l' respinse. Pt_1
Si determinarono quindi ad incardinare dapprima un procedimento di Atp, ex art.696 bis cpc, ed infine, in assenza di qualsiasi offerta da parte della il procedimento contenzioso. Pt_1
I ricorrenti assumevano che i sanitari erano incorsi in responsabilità omissiva, perché i segni clinici insorti dopo il primo atto operatorio dovevano indurre il sospetto di una infezione in corso, e quindi gli approfondimenti diagnostici correlati, Tac ed antibiogramma, che avrebbero consentito una tempestiva diagnosi dell'evoluzione della patologia, e la conseguente revisione dell'intervento. pagina 2 di 7 Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del prematuro decesso di Pt_5 da tutti i ricorrenti, iure proprio, per la perdita parentale;
dei danni patiti dalla moglie e dalla
[...] figlia, sempre iure proprio, sotto il profilo patrimoniale;
ed infine del danno terminale subito dal de cuius, trasferitosi in capo agli eredi.
In subordine, laddove il giudice non ritenesse provata la responsabilità diretta dei sanitari per il decesso del chiedevano di riconoscere al de cuius, e quindi agli eredi di questi, il danno da perdita di Pt_5 chances.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda;
esponeva che il collegio dei Ctu incaricati Pt_1 in sede di Atp non aveva esaminato con la dovuta attenzione le produzioni documentali, così addebitando ai sanitari l'omessa richiesta di esami di laboratorio che invece erano stati disposti ed eseguiti, (per l'esattezza in numero di 14 solo gli esami emocromocitometrici); rilevava che i valori riportati dagli esami eseguiti evidenziavano invece, a partire dall'inizio di ottobre 2016 (dopo il riscontro ecografico della massa sospetta del giorno 29/9/16), una sostanziale stabilità del livello di emoglobina su valori analoghi a quelli pre-operatori, cosicchè l'ipotesi che l'emorragia e la sua causa infettiva addominale si fossero sviluppate nell'arco di giorni e quindi potessero essere efficacemente intercettate attraverso esami laboratoristico strumentali eseguiti 7-15 giorni prima del decesso era totalmente indimostrata. Osservava inoltre che comunque i Ctu nelle loro conclusioni avevano escluso che vi fosse la prova del nesso causale diretto, tra la condotta omissiva ipotizzata a carico dei sanitari e il decesso del ravvisando al contrario solo una perdita di chances di sopravvivenza. Pt_5
Il giudice di primo grado, richiamando la Ctu eseguita ex art. 696 bis c.p.c., ha ritenuto il decesso ascrivibile ad arresto cardiocircolatorio da shock emorragico da emoperitoneo massivo, dunque un'emorragia post-operatoria tardiva causata dal danno tissutale indotto dalla flogosi, non direttamente imputabile a colpa medica.
Quindi, sempre richiamando le “condivisibili valutazioni della Ctu medico legale e specialistica” e riportando alcuni passaggi della relazione, critica in ordine alla gestione dei drenaggi, da parte dei sanitari, e al mancato espletamento tutti gli approfondimenti diagnostici suggeriti dal caso, nonostante l'episodio febbrile ed il dolore addominale accusato il giorno 7 ottobre, ha concluso ravvisando la responsabilità dei sanitari, ed ha accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo iure proprio a tutti i congiunti (esclusa la legittimazione attiva del solo nipote nato dopo la morte del nonno) il danno da perdita parentale;
alla moglie il danno patrimoniale da mancata contribuzione (lucro cessante) e spese funerarie;
riconoscendo infine iure hereditario alla moglie e alla figlia, pro quota, il danno tanatologico patito dal de cuius.
Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello l' articolando due motivi di Pt_1 impugnazione. Si sono costituiti gli appellati, contestando la ammissibilità e fondatezza dell'appello, e chiedendone il rigetto.
La causa, previa sospensione della esecutività della decisione di primo grado, veniva rinviata in decisione senza ulteriore istruttoria, e trattenuta in decisione.
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Con il primo motivo l appellante impugna la decisione, per avere accertato una condotta Pt_1 negligente dei sanitari, omettendo di esaminare le difese di parte resistente, e la diversa ricostruzione della cronologia degli eventi proposta, omettendo altresì di rilevare i gravissimi errori che inficiavano la relazione redatta dai Ctu incaricati in sede di atp, evidenti anche al profano del settore.
I ctu invero avevano ritenuto censurabile il mancato espletamento (durante il secondo ricovero) di una Tac sulla raccolta in via di organizzazione riscontrata con la ecografia, e di esami microbiologici;
ciò nella convinzione che fosse già in atto una infezione, poi divenuta causa scatenante l'emorragia, fatale pagina 3 di 7 per il infezione in realtà mai esistita, come attestato dagli esami eseguiti, (in parte anche sfuggiti Pt_5 alla attenzione dei ctu), che portavano valori, pur dopo il riscontro ecografico della massa sospetta datato 29/9/16, sostanzialmente stabili sia quanto a emoglobina, che quanto a numero di globuli bianchi, analoghi a quelli pre-operatori.
L'appellante, a conferma del quadro fattuale proposto, osserva che il malore mortale del sig. per Pt_5 quanto risulta dalle stesse denunce e dalla documentazione del servizio di soccorso 118, fu improvviso e non fu preceduto da uno stato di malessere, o di spossatezza, nei giorni di permanenza a casa. Dunque l'ipotesi che l'emorragia e la sua causa infettiva addominale si fossero gradualmente sviluppate nell'arco di giorni e potessero essere accertate attraverso esami laboratoristico nel corso del secondo ricovero risulta contraddetta dallo stato del paziente, ed è totalmente indimostrata. Quindi una Tac eseguita all'inizio di ottobre (dopo l'ecografia del 29/9) o l'11/10 (dopo l'ulteriore ecografia in pari data) non avrebbe potuto evidenziare alcun quadro emorragico, in quanto chiaramente non esistente, e sino all'atto della dimissione, nulla faceva sospettare un'incipiente emorragia perché i quadri ematologici erano stabili.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneo riconoscimento da parte del giudice della responsabilità diretta per morte del e la conseguente liquidazione del danno pieno, nonostante che Pt_5 i Ctu avessero chiaramente concluso per un mero danno da “perdita di chances”: i consulenti infatti pur ravvisando una condotta censurabile dei sanitari per non aver eseguito quei “necessari approfondimenti diagnostici e molto probabilmente trattamenti invasivi”, concludono che la loro mancata esecuzione avrebbe “azzerato le chances di sopravvivenza” del paziente, da ritenersi pari al 45%. Gli stessi consulenti, quindi, ammettono che era comunque più probabile (nella misura del 55%) che il giungesse a morte nonostante la pratica dei trattamenti indicati, il che esclude la sussistenza Pt_5 del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il decesso.
I motivi, che si esaminano congiuntamente, per la loro connessione, sono fondati, perché l'accertamento della responsabilità per il decesso di non è motivato in sentenza in modo Parte_5 adeguato e convincente, né sotto il profilo della colpa né per quanto attiene al nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva dei sanitari e l'evento mortale.
Non è contestato e può dirsi pacifico che sia deceduto per arresto cardiocircolatorio Parte_5 conseguente ad uno shock emorragico;
la sede della emorragia a seguito della autopsia è stata individuata nel “letto della colecisti” in precedenza asportata chirurgicamente, ossia in una porzione epatica definita, che al momento della autopsia presentava tessuto fibro – infiammatorio in varie fasi di organizzazione, e tra loro frammisti, elementi mesenchimali organizzati, elementi istiocitari, focolai flogistici, e aree a soffusione emorragica (così le conclusioni del prof. riportate nella relazione Per_4 del CT del PM).
La decisione di primo grado ha accertato una condotta colposa dei sanitari fondandosi sulle asserzioni contenute nella relazione dei Ctu incaricati in sede di Atp, che pure sono certamente incorsi in errore oggettivo, laddove hanno ritenuto (vedi a pag.42 della relazione) che, mancandone la annotazione in cartella clinica, dopo il 5 ottobre non fossero stati ripetuti esami di laboratorio. I Ctu hanno ravvisato negligenza anche nella gestione dei drenaggi, ma soprattutto in questa omissione, e nel mancato espletamento di indagini di maggiore penetranza diagnostica, quali Tc e angio Tc, unitamente ad esami colturali del sangue, che a seguito del rilievo ecografico della raccolta ematica erano doverosi, e avrebbero potuto indirizzare una terapia antibiotica specifica.
Ora, si tratta di una evidente svista, perché è pacifico che l'11 ottobre vennero eseguite, oltre rx torace ed eco addome, anche gli esami del sangue, poi ripetuti fino al 14 ottobre, (prodotti dalla difesa appellante come doc.5 del fascicolo di primo grado); a questa svista ha fatto seguito l'omessa valutazione da parte dei Ctu dei dati di laboratorio che erano all'epoca a disposizione dei sanitari per apprezzare la condizione del paziente, tra il 5 e il 14 ottobre. La lacuna è rilevante: la difesa della pagina 4 di 7 Azienda, infatti sostiene che furono proprio i valori forniti dagli esami del sangue, sostanzialmente stabili, unitamente alle buone condizioni cliniche del paziente, a confortare i sanitari, e a convincerli della inesistenza di un rischio, all'epoca, di emorragia o infezione, che nei valori della emoglobina e dei globuli bianchi si sarebbero manifestati.
Dunque, la motivazione del Tribunale, che fa proprie le conclusioni dei Ctu, circa il carattere colposamente omissivo della condotta dei sanitari, non è convincente, perché condizionata dall'errore commesso dai Ctu, che li ha indotti ad una incompleta valutazione dei dati clinici riferibili al il Pt_5 primo giudice d'altro canto, neppure affronta l'errore, per superarlo attraverso la autonoma osservazione dei documenti e dei referti prodotti in causa, e quindi patisce di una motivazione inadeguata, laddove afferma la responsabilità per colpa dei sanitari.
D'altro canto, come fondatamente osserva la difesa appellante con il secondo profilo di critica, la decisione del Tribunale è motivata in modo insufficiente e contraddittorio anche perché, pur facendo propri gli argomenti spesi dai Ctu, non ha aderito alle loro conclusioni;
i Ctu infatti, dopo avere esposto i rilievi alla condotta dei sanitari, hanno concluso accertando il danno non in termini di perdita della vita, ma in termini di perdita di chances di sopravvivere.
Scrivono infatti: “trattandosi in ogni modo di un caso clinico estremamente complesso, per il quale sarebbero stati necessari approfondimenti diagnostici e molto probabilmente trattamenti invasivi, non è possibile affermare che un adeguato management avrebbe molto probabilmente evitato l'exitus del periziando per la patologia occorsa. Sta di fatto che un adeguato trattamento non avrebbe comportato l'exitus nelle tempistiche così come verificatesi, potendosi prevedere un più tardivo evento terminale, che sarebbe potuto avvenire nel corso e/o a seguito dei plurimi trattamenti necessari e non espletati. Pertanto alla luce di tali considerazioni, stante quanto desumibile dalla letteratura di settore, vista anche la finalità conciliativa della vertenza in analisi, si ritiene che le censure individuate abbiano azzerato le chances di sopravvivenza del periziando, che erano intorno al 45 %.”
La decisione del Tribunale, invece, accertata la condotta colposa dei sanitari in aderenza al giudizio espresso dai Ctu, liquida agli attori il danno conseguente alla morte di senza prendere in Parte_5 considerazione la opinione espressa dai Ctu che avevano qualificato il danno cagionato come perdita di chances, e nel contempo omettendo di motivare in autonomia, sulla esistenza del nesso causale, tra la condotta accertata e l'evento morte. La affermazione di responsabilità diretta e la condanna al risarcimento del danno da morte, tuttavia, non possono prescindere dall'accertamento del nesso di causalità, che è l'elemento che collega su di un piano esclusivamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica (e scientifica) il comportamento dell'autore del fatto astrattamente considerato e l'evento verificatosi;
il principio di causalità materiale, che opera anche nell'ambito della responsabilità civile, è definito dagli artt.40 e 41 del codice penale, (salve le differenze circa la regola probatoria probabilistica, o meno, nella indagine sul nesso) e prevede che ogni comportamento antecedente che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, l'evento, deve considerarsi “causa materiale” dell'evento stesso. Ciò comporta, nel caso di interesse, che riguarda una condotta omissiva, che non possa affermarsi la responsabilità quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità in questi casi non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento dovuto è di per sè un comportamento antigiuridico), ma perché quell'omissione non è causa del danno lamentato, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", (in questo senso, con particolare riferimento al criterio probabilistico da adottarsi vedasi: Cass. 13873 del 2020, 21008 del 2018, 21619 e 9238 del 2007, 19047 del 2006, 4400 del 2004).
Il Tribunale non è sceso ad esaminare questo aspetto, e non ha affrontato il necessario giudizio controfattuale, esprimendo una motivazione carente: la Corte, entrando nel merito, osserva che non vi pagina 5 di 7 sono elementi per ritenere che la condotta omessa avrebbe salvato la vita al paziente, sia per il giudizio in tal senso espresso dai Ctu, di cui si è dato conto, sia in ragione del parere a suo tempo espresso dal perito del PM, che condusse all'archiviazione del procedimento penale, con argomenti in larga parte sovrapponibili a quelli qui esposti dalla difesa della Pt_1
Il Consulente del PM, invero, nella sua accurata, ben motivata e logica esposizione, (prodotta dall'appellante come doc.7 del fascicolo di primo grado), ripercorsi i fatti salienti, ha ritenuto corretto l'operato dei sanitari, sia nel primo intervento, di rimozione della colecisti, sia nei successivi interventi endoscopici del 30 settembre e 5 ottobre, ed ha anche osservato che una temporanea alterazione dei dati ematologici, durante il secondo ricovero, trovava giustificazione nelle ripetute endoscopie praticate, che residuano facilmente forme transitorie di pancreatite;
ha osservato che la raccolta evidenziata nella ecografia dell'11 ottobre, seppure di dimensioni leggermente aumentate, rispetto alla precedente ecografia del 29 settembre, mostrava pareti leggermente ispessite, ovvero caratteri suggestivi di ulteriore “organizzazione” (dunque non indicativi di una emorragia in corso -n.d.r.). Ha ritenuto sostanzialmente corrette, nel contesto, le terapie farmacologiche somministrate, antibiotiche e non, e giustificate sia la rimozione del drenaggio che la dimissione del paziente, in data 15 ottobre. Conclusivamente, il consulente del Pm, tenuto conto delle indagini ecografiche del 29 settembre e dell'11 ottobre, degli esami ematochimici sempre nella norma, e della assenza di dolore, ha ritenuto che non fosse possibile da parte dei sanitari prevedere l'imponente emoperitoneo che ha causato il decesso del verosimilmente verificatosi dopo le sue dimissioni, evento quindi non prevedibile e non Pt_5 evitabile, escludendo la colpa.
Ha affrontato comunque anche il tema del nesso causale, ipotizzando, con un giudizio controfattuale, la condotta più diligente, che i ctu avevano ritenuto doverosa, e quindi l'esecuzione di ulteriori controlli ed esami diagnostici, concludendo che non avrebbe evitato l'evento morte. Pur ammettendo infatti che la raccolta evidenziata ecograficamente sul letto della colecisti in data 29.9, le cui dimensioni mostravano un incremento in data 11.10, consigliasse di definire il reperto mediante altro esame strumentale (es Tc addome) prima della dimissione, ha concluso che, poichè la copiosa emorragia si era palesata a distanza di due giorni dal rientro al domicilio del paziente, e non vi erano elementi apprezzabili a riprova di una evoluzione peggiorativa in atto, tale da indurre a prolungare il ricovero, non sarebbe stato modificato il corso degli eventi, così escludendo il nesso di causalità tra la omessa esecuzione di un ulteriore approfondimento diagnostico e il decesso del Pt_5
Infine, si osserva che gli attori, che in primo grado avevano avanzato in via subordinata la domanda di risarcimento da perdita di chances, in sede di appello si sono limitati a chiedere la conferma della decisione assunta, e non hanno riproposto la subordinata, che deve per questo intendersi rinunciata, come chiaramente detta l'art.346 cpc (principio pacifico: l'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione vedi tra le altre Cass. 7457 del 2015, 13721 del 2020)
Conclusivamente, entrambi i motivi di appello sono fondati e la sentenza di condanna va necessariamente e integralmente riformata.
Nella complessità del caso, comunque tragico, e negli esiti dell'Atp, che hanno almeno in parte giustificato la proposizione della domanda, la Corte ravvisa quelle gravi ed eccezionali ragioni la cui valutazione consente (vedi Corte Cost.77 del 2018) la compensazione delle spese, che si opera per la metà, in ciascun grado;
la restante metà delle spese sostenute dalla si pone a carico degli attori, Pt_1 qui appellati, soccombenti. Si pongono a carico delle parti entrambe, in pari misura, i compensi pagina 6 di 7 liquidati ai consulenti di ufficio in sede di Atp, mentre restano a carico di chi le ha sostenute le consulenze di parte.
Per quanto attiene al primo grado, viene conservata la liquidazione delle spese legali già operata, riproporzionata all'intero, (il primo giudice aveva infatti liquidato la frazione di 4/5), che diviene di € 28.373,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa ed esborsi documentati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello e in riforma della ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Parma il 19 maggio 2023:
- respinge la domanda degli attori;
- compensa per la metà le spese legali dei due gradi di giudizio, che liquida per l'intero in € 28.373,00 per il primo grado (comprensivo di atp), e in € 17.590,00 per il secondo grado, oltre esborsi documentati, spese generali, iva e cpa, e condanna Controparte_1 Controparte_2
e in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
la restante metà delle spese legali sostenute;
Parte_1
- pone a carico solidale delle parti le spese di Ctu.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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