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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3429/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3429/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI LUCIA TERESA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PAPA GIOVANNI XXXIII 24
UL ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CELLETTI PAOLA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 31 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 9945 del 24.11.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4721/2021 emesso su ricorso della ,per il Controparte_1 pagamento di € 11.423,26 a titolo di contributi e sanzioni oltre le spese di procedura. A fondamento del ricorso deduceva di aver presentato in data 14 febbraio 2020 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di Chieti, con decreto comunicato in data
9.2.2021, aveva aperto la procedura di concordato;
che in data 21.5.2021 il Commissario Giudiziale aveva reso la relazione ex art. 172 L.F. nella quale aveva indicato il debito della cooperativa della e successivamente, aveva altresì reso nella procedura, la relazione integrativa Controparte_1 confermando la posta debitoria . Lamentava che la aveva attivato ugualmente Controparte_1 un ricorso monitorio nonostante fosse a conoscenza della procedura di concordato e nelle condizioni di poter accertare l'inserimento dell'intero importo del proprio credito in tutti gli atti di detta procedura;
chiedeva per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare non dovute le spese legali .
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando l'ammissibilità dell'azione monitoria di e CP_1 rilevando ulteriormente che il credito della risultava inserito solo parzialmente CP_1 nell'elenco concordatario (euro 11.089,59 a fronte di una richiesta azionata in via monitoria di euro
€ 11.423,26) ben potendo il creditore agire in via di cognizione per l'accertamento del suo credito ( fermo restando che, una volta ottenuto un titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non avrebbe potuto portarlo in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168 l fall). Osservava uleriormente che l'opponente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine all'importo ingiunto (che risultava dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio : cfr verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 19/6/2018) che doveva ritenersi pertanto provato.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società con il primo motivo di appello Parte_1 lamentava l'errata e falsa applicazione dell'articolo 168, l'articolo 182 e l'art. 184 LF dai quali emerge che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 ; la società evidenziava che il concordato preventivo era diventato vincolante per tutti i creditori e richiamava la natura costitutiva di detta procedura;
con il secondo motivo di appello deduceva la contraddittorietà della motivazione evidenziando che il tribunale aveva respinto il ricorso richiamando un precedente giurisprudenziale inconferente poiché aveva offerto la prova documentale dell'avvenuto riconoscimento Parte_1 del credito reclamato da , circostanza di cui il giudice non faceva menzione in sentenza CP_1
La si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato. I motivi strettamente connessi tra loro possono essere trattati congiuntamente ll tribunale ha correttamente dichiarato la sussistenza dell'interesse della ad Controparte_1 agire in giudizio al fine di ottenere un titolo giudiziario, nonostante che l'esistenza del credito fosse stata espressamente riconosciuta, anche in sede di ammissione al concordato preventivo,
E' infatti pacifico in giurisprudenza( tra tante Cass. 6672/2005, 4446/93, 27489/2006, 26568/20,
8008/2022) che nel corso della procedura di concordato preventivo, non è precluso ai creditori l'esercizio, secondo le ordinarie regole di competenza, di azioni di accertamento del credito e di condanna del debitore al pagamento del relativo importo.
L'articolo 168 Legge Fallimentare vieta, infatti, di iniziare o proseguire, "dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, azioni esecutive sul patrimonio del debitore", non anche di promuovere giudizi ordinari di cognizione nei confronti del debitore ammesso alla procedura (cfr., per tutte, Cass. n. 6061/80).
Non potrebbe ravvisarsi ostacolo alla richiesta del decreto ingiuntivo, sotto il profilo del difetto di interesse, nella "non contestazione" o nel "riconoscimento" del diritto del creditore, asseritamente insito nella indicazione delle proprie obbligazioni, da parte della società in Parte_1 occasione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
A tal riguardo si deve innanzitutto rilevare che "l'indicazione" dei creditori, da parte dell'imprenditore che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, più che costituire una libera manifestazione di volontà diretta al riconoscimento dei debiti nei confronti dei singoli creditori, rappresenta un adempimento prescritto dall'articolo 161 Legge Fallimentare, il quale fa obbligo all'imprenditore stesso di "presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori", al fine di consentire una congrua valutazione circa l'ammissibilità e l'opportunità dell'accoglimento della proposta di concordato.
Va poi osservato che, mancando nella disciplina del concordato preventivo (a differenza che nel fallimento) la previsione di un procedimento di verifica giudiziale dei crediti da ammettere al passivo,
l'operazione di verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori (e l'eventuale rettifica, compiuta dal commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 171 Legge Fallimentare), ha carattere meramente amministrativo e tende alla identificazione dei creditori aventi diritto al voto, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato, lasciando impregiudicate le questioni relative alla sussistenza ed alla natura dei crediti (cfr. Cass. n. 1939/76). In ogni caso, è di tutta evidenza che la mancanza di contestazioni formali, o anche l'espresso riconoscimento del diritto, da parte del debitore, non può impedire al titolare del diritto medesimo di invocare la tutela giurisdizionale del proprio credito insoddisfatto, ne' rende superflua, per il creditore, una pronuncia giudiziale che accerti irrevocabilmente l'esistenza, la natura e l'ammontare di tale credito e condanni il debitore ad eseguire la prestazione rimasta inadempiuta, non rilevando in contrario - come già si è detto - l'ammissione di quest'ultimo alla procedura di concordato preventivo.
Il rilievo che il decreto ingiuntivo non potrebbe essere utilizzato, nella specie, ne' per iniziare un'azione esecutiva, stante il divieto di cui all'articolo 168 Legge Fallimentare, ne' per aggredire i beni del debitore che, per effetto del concordato preventivo con cessione dei beni, sono ormai passati nella disponibilità del liquidatore giudiziale (articoli 160 e 182 L. Fall.) è inconferente. Come già risulta dalle considerazioni innanzi esposte, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sancito dall'articolo 168 - 1 comma L. Fall., ha un preciso limite temporale ed impedisce al creditore, che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, di servirsene "fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato": il che non esclude l'utilità della predisposizione del titolo stesso per il periodo successivo, a tutti gli effetti che la legge ad esso ricollega. Nè dalla pronunzia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun pregiudizio alla "par condicio creditorum", considerato che il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato stesso, potrà essere soddisfatto, se non assistito da cause di prelazione (o di prededucibilità) nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass. n. 770/80).
In conclusione la procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare - in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - l'esatta entità del credito è necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese;
su tale soma sarà poi applicata , se del caso , la falcidia concordataria ( mentre una pretesa di ulteriori accessori calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale).L'appello deve essere dunque respinto e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
1984,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA AN AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3429/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI LUCIA TERESA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PAPA GIOVANNI XXXIII 24
UL ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CELLETTI PAOLA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 31 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 9945 del 24.11.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4721/2021 emesso su ricorso della ,per il Controparte_1 pagamento di € 11.423,26 a titolo di contributi e sanzioni oltre le spese di procedura. A fondamento del ricorso deduceva di aver presentato in data 14 febbraio 2020 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di Chieti, con decreto comunicato in data
9.2.2021, aveva aperto la procedura di concordato;
che in data 21.5.2021 il Commissario Giudiziale aveva reso la relazione ex art. 172 L.F. nella quale aveva indicato il debito della cooperativa della e successivamente, aveva altresì reso nella procedura, la relazione integrativa Controparte_1 confermando la posta debitoria . Lamentava che la aveva attivato ugualmente Controparte_1 un ricorso monitorio nonostante fosse a conoscenza della procedura di concordato e nelle condizioni di poter accertare l'inserimento dell'intero importo del proprio credito in tutti gli atti di detta procedura;
chiedeva per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare non dovute le spese legali .
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando l'ammissibilità dell'azione monitoria di e CP_1 rilevando ulteriormente che il credito della risultava inserito solo parzialmente CP_1 nell'elenco concordatario (euro 11.089,59 a fronte di una richiesta azionata in via monitoria di euro
€ 11.423,26) ben potendo il creditore agire in via di cognizione per l'accertamento del suo credito ( fermo restando che, una volta ottenuto un titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non avrebbe potuto portarlo in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168 l fall). Osservava uleriormente che l'opponente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine all'importo ingiunto (che risultava dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio : cfr verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 19/6/2018) che doveva ritenersi pertanto provato.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società con il primo motivo di appello Parte_1 lamentava l'errata e falsa applicazione dell'articolo 168, l'articolo 182 e l'art. 184 LF dai quali emerge che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 ; la società evidenziava che il concordato preventivo era diventato vincolante per tutti i creditori e richiamava la natura costitutiva di detta procedura;
con il secondo motivo di appello deduceva la contraddittorietà della motivazione evidenziando che il tribunale aveva respinto il ricorso richiamando un precedente giurisprudenziale inconferente poiché aveva offerto la prova documentale dell'avvenuto riconoscimento Parte_1 del credito reclamato da , circostanza di cui il giudice non faceva menzione in sentenza CP_1
La si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato. I motivi strettamente connessi tra loro possono essere trattati congiuntamente ll tribunale ha correttamente dichiarato la sussistenza dell'interesse della ad Controparte_1 agire in giudizio al fine di ottenere un titolo giudiziario, nonostante che l'esistenza del credito fosse stata espressamente riconosciuta, anche in sede di ammissione al concordato preventivo,
E' infatti pacifico in giurisprudenza( tra tante Cass. 6672/2005, 4446/93, 27489/2006, 26568/20,
8008/2022) che nel corso della procedura di concordato preventivo, non è precluso ai creditori l'esercizio, secondo le ordinarie regole di competenza, di azioni di accertamento del credito e di condanna del debitore al pagamento del relativo importo.
L'articolo 168 Legge Fallimentare vieta, infatti, di iniziare o proseguire, "dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, azioni esecutive sul patrimonio del debitore", non anche di promuovere giudizi ordinari di cognizione nei confronti del debitore ammesso alla procedura (cfr., per tutte, Cass. n. 6061/80).
Non potrebbe ravvisarsi ostacolo alla richiesta del decreto ingiuntivo, sotto il profilo del difetto di interesse, nella "non contestazione" o nel "riconoscimento" del diritto del creditore, asseritamente insito nella indicazione delle proprie obbligazioni, da parte della società in Parte_1 occasione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
A tal riguardo si deve innanzitutto rilevare che "l'indicazione" dei creditori, da parte dell'imprenditore che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, più che costituire una libera manifestazione di volontà diretta al riconoscimento dei debiti nei confronti dei singoli creditori, rappresenta un adempimento prescritto dall'articolo 161 Legge Fallimentare, il quale fa obbligo all'imprenditore stesso di "presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori", al fine di consentire una congrua valutazione circa l'ammissibilità e l'opportunità dell'accoglimento della proposta di concordato.
Va poi osservato che, mancando nella disciplina del concordato preventivo (a differenza che nel fallimento) la previsione di un procedimento di verifica giudiziale dei crediti da ammettere al passivo,
l'operazione di verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori (e l'eventuale rettifica, compiuta dal commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 171 Legge Fallimentare), ha carattere meramente amministrativo e tende alla identificazione dei creditori aventi diritto al voto, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato, lasciando impregiudicate le questioni relative alla sussistenza ed alla natura dei crediti (cfr. Cass. n. 1939/76). In ogni caso, è di tutta evidenza che la mancanza di contestazioni formali, o anche l'espresso riconoscimento del diritto, da parte del debitore, non può impedire al titolare del diritto medesimo di invocare la tutela giurisdizionale del proprio credito insoddisfatto, ne' rende superflua, per il creditore, una pronuncia giudiziale che accerti irrevocabilmente l'esistenza, la natura e l'ammontare di tale credito e condanni il debitore ad eseguire la prestazione rimasta inadempiuta, non rilevando in contrario - come già si è detto - l'ammissione di quest'ultimo alla procedura di concordato preventivo.
Il rilievo che il decreto ingiuntivo non potrebbe essere utilizzato, nella specie, ne' per iniziare un'azione esecutiva, stante il divieto di cui all'articolo 168 Legge Fallimentare, ne' per aggredire i beni del debitore che, per effetto del concordato preventivo con cessione dei beni, sono ormai passati nella disponibilità del liquidatore giudiziale (articoli 160 e 182 L. Fall.) è inconferente. Come già risulta dalle considerazioni innanzi esposte, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sancito dall'articolo 168 - 1 comma L. Fall., ha un preciso limite temporale ed impedisce al creditore, che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, di servirsene "fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato": il che non esclude l'utilità della predisposizione del titolo stesso per il periodo successivo, a tutti gli effetti che la legge ad esso ricollega. Nè dalla pronunzia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun pregiudizio alla "par condicio creditorum", considerato che il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato stesso, potrà essere soddisfatto, se non assistito da cause di prelazione (o di prededucibilità) nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass. n. 770/80).
In conclusione la procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare - in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - l'esatta entità del credito è necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese;
su tale soma sarà poi applicata , se del caso , la falcidia concordataria ( mentre una pretesa di ulteriori accessori calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale).L'appello deve essere dunque respinto e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
1984,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA AN AR