Art. 482. Determinazione e corresponsione delle indennita' 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione. 2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato, fino al momento della riconsegna. 3. La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
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9 ottobre 2010
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