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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2024, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15537/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Di Giacomo Monia
RICORRENTE contro p.iva. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Controparte_1 P.IVA_1
Raia
RESISTENTE nonché contro f. - p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti
TERZA CHIAMATA
***
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni:
Per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO a) Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento al mandato professionale ex art. 1176 comma 2 c.p.c. e per l'effetto Condannare lo studio in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento del danno cagionato al Sig. quale titolare della ditta Parte_1 omonima per la somma totale di euro 72.145 o la somma maggiore Parte_1
o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Per la resistente: “in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, dichiarare essa Compagnia
pagina 1 di 5 assicuratrice tenuta alla garanzia nei confronti dell'odierna resistente e, per l'effetto condannare la medesima al pagamento diretto in favore della ricorrente dell'indennità dovuta con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”
Per la terza chiamata: “Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate
e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del resistente in virtù delle polizze prodotte quali documenti 1, 2, 3, 4 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altre cause di esclusione - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal resistente tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la (oggi Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento del danno conseguente Controparte_1 ad inadempimento al contratto intercorso tra le parti con cui la convenuta si era impegnata a riattivare la partita iva dell'impresa ricorrente e a curarne la contabilità fiscale in regime forfettario. In particolare, ha allegato la ricorrente: di aver conferito incarico alla Controparte_3
nel mese di settembre 2021; che, nel 2023, in occasione dell'esecuzione della
[...] richiesta di emettere una fattura elettronica, la convenuta lo informava dell'esistenza di altra fattura emessa in precedenza in relazione alla vendita di un immobile con addebito iva, e dunque errata secondo il regime forfettario scelto;
che, pur avendo richiesto alla convenuta di curare il passaggio della contabilità a regime semplificato, in linea con la fattura con addebito iva, la convenuta non vi provvedeva e dismetteva il mandato professionale, chiarendo in seguito di averlo fatto poiché la contabilità di egli ricorrente era errata;
di aver in seguito scoperto che la riattivazione della partita era avvenuta senza la riattivazione anche delle qualifiche A e B e relativi codici ATECO 432101 e 432909 già connesse alla partita iva riattivata;
che ciò gli aveva impedito di eseguire appalti che gli erano stati commissionati. In forza di tali premesse ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € 72.000 quantificati in relazione al valore di taluni appalti commissionati e non eseguibili per assenza di certificazioni, al danno da sospensione di attività per la mancanza di requisiti professionali richiesti, al costo necessario per il ripristino della situazione contabile e alle spese legali sostenute.
Si è costituita la (oggi Controparte_3 Controparte_1
in via preliminare chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia
[...] assicurativa;
nel merito, negando la propria responsabilità sul rilievo che l'oggetto dell'incarico professionale non comprendeva né compiti legati alle attività straordinarie relative al regime fiscale semplificato né il recupero delle lettere di qualifica relative ai codici ATECO. Ha poi contestato la sussistenza dei danni lamentati dal ricorrente.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la contestando l'operatività della Controparte_2 polizza, per aver l'assicurato omesso, in occasione del rinnovo contrattuale, di notiziarla in ordine a situazioni integranti la responsabilità professionale. Ha inoltre rilevato come la polizza non operi pagina 2 di 5 laddove l'assicurato abbia riconosciuto la propria responsabilità o abbia tentato di accedere ad un bonario componimento della vertenza senza il previo consenso della stessa ovvero ove si verta in tema di restituzioni di compensi.
All'udienza 12.3.2024 i difensori hanno replicato alle rispettive eccezioni. All'esito, con ordinanza in pari data, sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies co.4 cpc. Con ordinanza 17.10.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 5.11.2024 ove i difensori hanno richiamato i propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il criterio di riparto dell'onere della prova nel caso di specie è quello per cui è spetta al creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98).
Ora, nel caso di specie vi è certamente la prova del rapporto contrattuale intercorso tra l'impresa ricorrente e la società convenuta: la circostanza non è stata oggetto di contestazione e trova conferma nella “lettera di incarico professionale” del 9.11.2020 prodotta dalla convenuta sub doc. 6.
La ricorrente lamenta che la convenuta non avrebbe curato gli adempimenti per il passaggio alla contabilità semplificata e avrebbe omesso di riattivare, insieme alla partita iva, anche i precedenti codici ATECO nn. 432101 e 432909, in tesi già afferenti alla partita iva riattivata, con le connesse qualifiche professionali A e B.
La disamina del contenuto del contratto intercorso tra le parti non consente tuttavia di ritenere che tali attività fossero oggetto dell'incarico professionale della convenuta.
Dal citato documento contrattuale si evince che la fu incaricata di curare Controparte_3 le incombenze fiscale inerenti l'attività di “procacciatore di affari di vari prodotti” svolta da quale di titolare dell'omonima impresa individuale con p.iva . In CP_4 P.IVA_4 particolare, le attività professionali affidate alla convenuta erano “contabilità Regime agevolato: controllo documenti contabili, deleghe di versamento, controllo e analisi bilanci di verifica infrannuale;
consulenza annuale;
Redazione Dichiarazione dei Redditi (Mod- Unico Società e soci,
Comunicazione Iva, Studi di Settore, Dichiarazione IRAP e invii telematici)” (cfr. doc. 6 cit.).
In esecuzione di tale incarico la convenuta riattivò, in data 11.11.2020, la partita iva del ricorrente (cfr. visura sub doc. 13 ricorrente) in relazione all'attività di procacciatore di affari (cfr. p. 8 doc. 13 cit.), ne curò le dichiarazioni dei redditi (dichiarativi anni d'imposta 2020 e 2021: circostanza incontestata e doc. 12 ricorrente) e la fatturazione elettronica (tra cui rientra l'emissione della fattura verso un
Condominio di cui dà conto la stessa ricorrente: doc. 1 ricorrente) e su espressa richiesta di quest'ultima (la circostanza è allegata dalla convenuta e non contestata dal ricorrente) il 7.9.2021 aggiunse l'attività edile non specializzata tra quelle svolte dall'impresa con codice ATECO 43.39.01 (cfr. visura cit. p. 4).
In alcun modo dal contenuto del documento contrattuale emerge che la società convenuta sia stata incaricata di curare gli incombenti relativi al diverso regime fiscale semplificato (anzi, in contratto l'opzione era chiara per la “contabilità in regime agevolato”) o di recuperare le lettere di qualifica e i codici ATECO afferenti l'attività di impiantistica in precedenza svolta dal ricorrente. Sotto quest'ultimo profilo occorre ribadire come il ricorrente abbia chiesto la riattivazione della partita iva in pagina 3 di 5 relazione all' “attività di procacciatore di affari”, come risulta dal documento contrattuale, sicché non vi sarebbe stata ragione per la riattivazione anche dei precedenti codici ATECO posseduti dal ricorrente per lo svolgimento, in passato, di altre attività. Peraltro, è risultato dimostrato – come rilevato – che nel settembre 2021 la società convenuta, su richiesta dello , abbia aggiunto l'attività edile tra Pt_1 quelle esercitate dall'impresa. Anche tale attività era stata in passato esercitata dallo , come Pt_1 risulta dalla visura citata (doc. 13 ricorrente, p. 8), eppure il ricorrente rispetto ad essa ne ha chiesto specificatamente l'aggiunta tra le attività esercitate non ritenendo quindi che la riattivazione della partita iva includesse anche tale attività. La stessa modalità doveva quindi essere seguita anche per le attività di impiantistica in precedenza svolte: anch'esse non erano oggetto del contratto e dunque il loro inserimento doveva essere oggetto di una pattuizione ad hoc una volta che il ricorrente avesse deciso di intraprendere anche l'attività impiantistica oltre all'attività di procacciatore di affari.
Né si può ritenere, come pretende parte ricorrente, che fosse onere della convenuta assumere dal ricorrente informazioni da cui desumere la volontà dello stesso di riattivare anche i precedenti codici
ATECO. Sul punto IMPRESIR richiama due pronunce della Suprema Corte, la n. 13007/2016 e la n.
14387/2019 che, in tesi, affermerebbero il principio per cui spetta al commercialista “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse”. Principio da cui l'attrice farebbe discendere il predetto onere informativo della convenuta, in tesi rimasto inadempiuto. Tuttavia, trattasi di principio affermato dalla
Suprema Corte con riguardo a fattispecie diverse da quella oggetto di causa, nelle quali oggetto dell'incarico era una consulenza rispetto a specifiche situazioni fiscali in cui si erano venuti a trovare i clienti. Attività di consulenza che sì presuppone un lavoro di indagine approfondito sulle vicende del cliente, volto a prospettare una moltitudine di scenari e, quindi, di plurime opzioni da sottoporre allo stesso, da cui l'affermazione del principio della Suprema Corte per cui “in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente” (in termini Cass. n. 13007 cit.).
Nel caso di specie non si verte, però, in tema di incarico di consulenza, cui è connesso il predetto ampio onere informativo del professionista, ma di incarico avente un perimetro ben delineato: la riattivazione di una partita iva con regime agevolato per lo svolgimento di attività come procacciatore di affari oltre all'esecuzione degli incombenti relativi alla tenuta della contabilità. Pertanto, la responsabilità del professionista può essere ravvisata solo nei limiti di tale perimetro e nel caso di specie è da escludersi, per i motivi sopra esposti.
A tali considerazioni occorre poi aggiungere, ad abundantiam, come la ricorrente non abbia, in ogni caso, fornito la prova del danno subito né della derivazione causale di esso dall'allegato inadempimento professionale.
Invero, ha allegato che, a causa dell'assenza delle lettere di qualifica A e B inerenti Pt_1 l'attività impiantistica, non ha potuto eseguire appalti ad ella commissionati per € 72.000 e ha dovuto sospendere l'attività lavorativa con perdita di oltre € 20.000. A dimostrazione di ciò, la ricorrente ha prodotto 3 contratti (docc. 9 privo di data,10,11) e una dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 (doc. 12). Documenti, tuttavia, all'evidenza insufficienti per farne derivare sia la prova che i lavori non siano stati adempiuti, sia l'affermata sospensione dell'attività, sia che l'impossibilità di eseguire i lavori e la sospensione dell'attività siano da attribuirsi al mancato recupero dei codici
ATECO. Parte ricorrente avrebbe potuto formulare istanze istruttorie a dimostrazione dei danni subiti,
pagina 4 di 5 ma ciò non ha fatto.
Considerazioni complessive che inducono quindi al rigetto del ricorso.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché la parte ricorrente deve rimborsare le spese di lite sia alla parte convenuta sia all'assicurazione, la cui chiamata in causa da parte della convenuta è stata giustificata dalla domanda di . Pt_1
Le spese di lite sono liquidate come dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 72.145) e del rito semplificato adottato che giustifica l'applicazione di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001 -€ 260.000) per le fasi studio e introduttiva e l'applicazione dei valori minimi delle fasi di trattazione e decisoria, stante l'assenza di istruttoria e il mero richiamo ad atti depositati in sede di discussione della causa.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 786 per esborsi e in € 7462 per compensi (€ 1500 per fase
[...] studio, € 1000 per fase introduttiva, € 2835 per fase di trattazione, € 2127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA la a rimborsare ad e spese di Parte_1 Controparte_2 lite che si liquidano in € 786 per esborsi ed € 7462 per compensi (€ 1500 per fase studio, € 1000 per fase introduttiva, € 2835 per fase di trattazione, € 2127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Torino, 6.11.2024
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15537/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Di Giacomo Monia
RICORRENTE contro p.iva. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Controparte_1 P.IVA_1
Raia
RESISTENTE nonché contro f. - p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti
TERZA CHIAMATA
***
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni:
Per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO a) Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento al mandato professionale ex art. 1176 comma 2 c.p.c. e per l'effetto Condannare lo studio in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento del danno cagionato al Sig. quale titolare della ditta Parte_1 omonima per la somma totale di euro 72.145 o la somma maggiore Parte_1
o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Per la resistente: “in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, dichiarare essa Compagnia
pagina 1 di 5 assicuratrice tenuta alla garanzia nei confronti dell'odierna resistente e, per l'effetto condannare la medesima al pagamento diretto in favore della ricorrente dell'indennità dovuta con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”
Per la terza chiamata: “Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate
e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del resistente in virtù delle polizze prodotte quali documenti 1, 2, 3, 4 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altre cause di esclusione - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal resistente tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la (oggi Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento del danno conseguente Controparte_1 ad inadempimento al contratto intercorso tra le parti con cui la convenuta si era impegnata a riattivare la partita iva dell'impresa ricorrente e a curarne la contabilità fiscale in regime forfettario. In particolare, ha allegato la ricorrente: di aver conferito incarico alla Controparte_3
nel mese di settembre 2021; che, nel 2023, in occasione dell'esecuzione della
[...] richiesta di emettere una fattura elettronica, la convenuta lo informava dell'esistenza di altra fattura emessa in precedenza in relazione alla vendita di un immobile con addebito iva, e dunque errata secondo il regime forfettario scelto;
che, pur avendo richiesto alla convenuta di curare il passaggio della contabilità a regime semplificato, in linea con la fattura con addebito iva, la convenuta non vi provvedeva e dismetteva il mandato professionale, chiarendo in seguito di averlo fatto poiché la contabilità di egli ricorrente era errata;
di aver in seguito scoperto che la riattivazione della partita era avvenuta senza la riattivazione anche delle qualifiche A e B e relativi codici ATECO 432101 e 432909 già connesse alla partita iva riattivata;
che ciò gli aveva impedito di eseguire appalti che gli erano stati commissionati. In forza di tali premesse ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € 72.000 quantificati in relazione al valore di taluni appalti commissionati e non eseguibili per assenza di certificazioni, al danno da sospensione di attività per la mancanza di requisiti professionali richiesti, al costo necessario per il ripristino della situazione contabile e alle spese legali sostenute.
Si è costituita la (oggi Controparte_3 Controparte_1
in via preliminare chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia
[...] assicurativa;
nel merito, negando la propria responsabilità sul rilievo che l'oggetto dell'incarico professionale non comprendeva né compiti legati alle attività straordinarie relative al regime fiscale semplificato né il recupero delle lettere di qualifica relative ai codici ATECO. Ha poi contestato la sussistenza dei danni lamentati dal ricorrente.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la contestando l'operatività della Controparte_2 polizza, per aver l'assicurato omesso, in occasione del rinnovo contrattuale, di notiziarla in ordine a situazioni integranti la responsabilità professionale. Ha inoltre rilevato come la polizza non operi pagina 2 di 5 laddove l'assicurato abbia riconosciuto la propria responsabilità o abbia tentato di accedere ad un bonario componimento della vertenza senza il previo consenso della stessa ovvero ove si verta in tema di restituzioni di compensi.
All'udienza 12.3.2024 i difensori hanno replicato alle rispettive eccezioni. All'esito, con ordinanza in pari data, sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies co.4 cpc. Con ordinanza 17.10.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 5.11.2024 ove i difensori hanno richiamato i propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il criterio di riparto dell'onere della prova nel caso di specie è quello per cui è spetta al creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98).
Ora, nel caso di specie vi è certamente la prova del rapporto contrattuale intercorso tra l'impresa ricorrente e la società convenuta: la circostanza non è stata oggetto di contestazione e trova conferma nella “lettera di incarico professionale” del 9.11.2020 prodotta dalla convenuta sub doc. 6.
La ricorrente lamenta che la convenuta non avrebbe curato gli adempimenti per il passaggio alla contabilità semplificata e avrebbe omesso di riattivare, insieme alla partita iva, anche i precedenti codici ATECO nn. 432101 e 432909, in tesi già afferenti alla partita iva riattivata, con le connesse qualifiche professionali A e B.
La disamina del contenuto del contratto intercorso tra le parti non consente tuttavia di ritenere che tali attività fossero oggetto dell'incarico professionale della convenuta.
Dal citato documento contrattuale si evince che la fu incaricata di curare Controparte_3 le incombenze fiscale inerenti l'attività di “procacciatore di affari di vari prodotti” svolta da quale di titolare dell'omonima impresa individuale con p.iva . In CP_4 P.IVA_4 particolare, le attività professionali affidate alla convenuta erano “contabilità Regime agevolato: controllo documenti contabili, deleghe di versamento, controllo e analisi bilanci di verifica infrannuale;
consulenza annuale;
Redazione Dichiarazione dei Redditi (Mod- Unico Società e soci,
Comunicazione Iva, Studi di Settore, Dichiarazione IRAP e invii telematici)” (cfr. doc. 6 cit.).
In esecuzione di tale incarico la convenuta riattivò, in data 11.11.2020, la partita iva del ricorrente (cfr. visura sub doc. 13 ricorrente) in relazione all'attività di procacciatore di affari (cfr. p. 8 doc. 13 cit.), ne curò le dichiarazioni dei redditi (dichiarativi anni d'imposta 2020 e 2021: circostanza incontestata e doc. 12 ricorrente) e la fatturazione elettronica (tra cui rientra l'emissione della fattura verso un
Condominio di cui dà conto la stessa ricorrente: doc. 1 ricorrente) e su espressa richiesta di quest'ultima (la circostanza è allegata dalla convenuta e non contestata dal ricorrente) il 7.9.2021 aggiunse l'attività edile non specializzata tra quelle svolte dall'impresa con codice ATECO 43.39.01 (cfr. visura cit. p. 4).
In alcun modo dal contenuto del documento contrattuale emerge che la società convenuta sia stata incaricata di curare gli incombenti relativi al diverso regime fiscale semplificato (anzi, in contratto l'opzione era chiara per la “contabilità in regime agevolato”) o di recuperare le lettere di qualifica e i codici ATECO afferenti l'attività di impiantistica in precedenza svolta dal ricorrente. Sotto quest'ultimo profilo occorre ribadire come il ricorrente abbia chiesto la riattivazione della partita iva in pagina 3 di 5 relazione all' “attività di procacciatore di affari”, come risulta dal documento contrattuale, sicché non vi sarebbe stata ragione per la riattivazione anche dei precedenti codici ATECO posseduti dal ricorrente per lo svolgimento, in passato, di altre attività. Peraltro, è risultato dimostrato – come rilevato – che nel settembre 2021 la società convenuta, su richiesta dello , abbia aggiunto l'attività edile tra Pt_1 quelle esercitate dall'impresa. Anche tale attività era stata in passato esercitata dallo , come Pt_1 risulta dalla visura citata (doc. 13 ricorrente, p. 8), eppure il ricorrente rispetto ad essa ne ha chiesto specificatamente l'aggiunta tra le attività esercitate non ritenendo quindi che la riattivazione della partita iva includesse anche tale attività. La stessa modalità doveva quindi essere seguita anche per le attività di impiantistica in precedenza svolte: anch'esse non erano oggetto del contratto e dunque il loro inserimento doveva essere oggetto di una pattuizione ad hoc una volta che il ricorrente avesse deciso di intraprendere anche l'attività impiantistica oltre all'attività di procacciatore di affari.
Né si può ritenere, come pretende parte ricorrente, che fosse onere della convenuta assumere dal ricorrente informazioni da cui desumere la volontà dello stesso di riattivare anche i precedenti codici
ATECO. Sul punto IMPRESIR richiama due pronunce della Suprema Corte, la n. 13007/2016 e la n.
14387/2019 che, in tesi, affermerebbero il principio per cui spetta al commercialista “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse”. Principio da cui l'attrice farebbe discendere il predetto onere informativo della convenuta, in tesi rimasto inadempiuto. Tuttavia, trattasi di principio affermato dalla
Suprema Corte con riguardo a fattispecie diverse da quella oggetto di causa, nelle quali oggetto dell'incarico era una consulenza rispetto a specifiche situazioni fiscali in cui si erano venuti a trovare i clienti. Attività di consulenza che sì presuppone un lavoro di indagine approfondito sulle vicende del cliente, volto a prospettare una moltitudine di scenari e, quindi, di plurime opzioni da sottoporre allo stesso, da cui l'affermazione del principio della Suprema Corte per cui “in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente” (in termini Cass. n. 13007 cit.).
Nel caso di specie non si verte, però, in tema di incarico di consulenza, cui è connesso il predetto ampio onere informativo del professionista, ma di incarico avente un perimetro ben delineato: la riattivazione di una partita iva con regime agevolato per lo svolgimento di attività come procacciatore di affari oltre all'esecuzione degli incombenti relativi alla tenuta della contabilità. Pertanto, la responsabilità del professionista può essere ravvisata solo nei limiti di tale perimetro e nel caso di specie è da escludersi, per i motivi sopra esposti.
A tali considerazioni occorre poi aggiungere, ad abundantiam, come la ricorrente non abbia, in ogni caso, fornito la prova del danno subito né della derivazione causale di esso dall'allegato inadempimento professionale.
Invero, ha allegato che, a causa dell'assenza delle lettere di qualifica A e B inerenti Pt_1 l'attività impiantistica, non ha potuto eseguire appalti ad ella commissionati per € 72.000 e ha dovuto sospendere l'attività lavorativa con perdita di oltre € 20.000. A dimostrazione di ciò, la ricorrente ha prodotto 3 contratti (docc. 9 privo di data,10,11) e una dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 (doc. 12). Documenti, tuttavia, all'evidenza insufficienti per farne derivare sia la prova che i lavori non siano stati adempiuti, sia l'affermata sospensione dell'attività, sia che l'impossibilità di eseguire i lavori e la sospensione dell'attività siano da attribuirsi al mancato recupero dei codici
ATECO. Parte ricorrente avrebbe potuto formulare istanze istruttorie a dimostrazione dei danni subiti,
pagina 4 di 5 ma ciò non ha fatto.
Considerazioni complessive che inducono quindi al rigetto del ricorso.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché la parte ricorrente deve rimborsare le spese di lite sia alla parte convenuta sia all'assicurazione, la cui chiamata in causa da parte della convenuta è stata giustificata dalla domanda di . Pt_1
Le spese di lite sono liquidate come dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 72.145) e del rito semplificato adottato che giustifica l'applicazione di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001 -€ 260.000) per le fasi studio e introduttiva e l'applicazione dei valori minimi delle fasi di trattazione e decisoria, stante l'assenza di istruttoria e il mero richiamo ad atti depositati in sede di discussione della causa.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 786 per esborsi e in € 7462 per compensi (€ 1500 per fase
[...] studio, € 1000 per fase introduttiva, € 2835 per fase di trattazione, € 2127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA la a rimborsare ad e spese di Parte_1 Controparte_2 lite che si liquidano in € 786 per esborsi ed € 7462 per compensi (€ 1500 per fase studio, € 1000 per fase introduttiva, € 2835 per fase di trattazione, € 2127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Torino, 6.11.2024
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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