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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 183/2024 del ruolo generale e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), e nato in [...] il [...] (c.f. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in Chiaravalle c.so Matteotti n. 132, presso lo studio dell'avv. Michela
Bennini, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. .i. , elettivamente domiciliata in Ancona viale della Vittoria n. 7 P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 20 presso lo studio dell'avv. Giuseppe F.M. La Scala, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1570 del 20/11/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza gravata, e previa declaratoria e/o accertamento in ordine alla nullità totale o parziale dei finanziamenti n. 6524/4184426 e n. 6524/4184655 oggetto del decreto ingiuntivo, della fideiussione, e/o all'avvenuta decadenza dell'opposta, e comunque della violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; alla sussistenza, esistenza, validità, e/o efficacia della fideiussione;
per tutti motivi esposti in narrativa:
- respingere ogni avversa domanda;
- revocare e il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che la e l'ing Parte_1 Parte_2
in proprio nulla devono a a nessun titolo e comunque per le fideiussioni dedotte in CP_2
giudizio;
- dichiarare che l'ing nulla deve all'opposta in quanto le fideiussioni sottoscritte sono Parte_2
nulle per i motivi dedotti in narrativa;
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348
bis c.p.c.;
Nel merito,
pagina 2 di 20 -rigettare integralmente in ogni suo punto e quanto a tutte le domande formulate l'avverso appello siccome chiaramente pretestuoso ed infondato per le ragioni meglio sopra esposte e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza n. 1570 pubblicata in data 20.11.2023 (RG 6169/2019) del
Tribunale di Ancona, con ogni idonea e conseguente statuizione.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta da
[...]
quale debitrice principale, e , quale fideiussore, al DI n. 1080/2019 Parte_1 Parte_2
emesso nei loro confronti ed in favore di (ora per il pagamento Controparte_2 Controparte_3
della complessiva somma di € 94.362,32, oltre interessi convenzionali di mora fissati per ciascun contratto sulla sola sorte capitale dal 3/7/2019 (data di deposito del ricorso per DI) al saldo, quale residuo debito derivante dal prestito chirografario n. 6524/4184426 (di originari € 140.000,00)
concesso da in data 5/11/2010 e dal prestito chirografario n. 6524/4184655 Controparte_4
(di originari € 18.000,00) concesso da in data 21/12/2012. Controparte_4
Gli opponenti hanno proposto appello, rilevando la contraddittorietà e la genericità delle motivazioni poste a base del rigetto delle eccezioni da loro svolte, nonché l'errata interpretazione ed applicazione delle norme che disciplinano la materia. Hanno quindi concluso come in epigrafe, reiterando le eccezioni già proposte 1) di nullità dei contratti di finanziamento per la mancata indicazione delle modalità di ammortamento, 2) di nullità per indeterminatezza ed usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, 3) di annullamento per errore dei contratti e 4) di decadenza dall'azione di garanzia ai sensi dell'art 1957 c.c..
(società incorporante per fusione per incorporazione ha Controparte_3 Controparte_2
resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis
c.p.c..
pagina 3 di 20 In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti eccepiscono la nullità dei finanziamenti azionati in via monitoria per la mancata indicazione della modalità di ammortamento
“alla francese”, che implicherebbe l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283
c.c. e quindi una maggiore onerosità, appare infondato.
In punto di fatto occorre rilevare che entrambi i contratti dedotti in giudizio recano con evidenza sia il regime di ammortamento, sia il criterio di imputazione della rata, sia il calcolo degli interessi riferito al debito residuo.
Il contratto in data 5/11/2010 (cfr. doc. 3 nel fascicolo monitorio della all'art. 2 prevede che “… CP_2
il rimborso è convenuto mediante pagamento integrale a scadenza di n. 60 rate mensili costanti di €
2.671,71, tutte comprensive di quota capitale crescente e quota interessi decrescente come da piano di
ammortamento allegato”; il documento di sintesi (specificamente sottoscritto dal in allegato sub Pt_1
medesimo doc.) reca espressa indicazione che l'ammortamento è convenuto con le modalità del metodo
“alla francese”; il piano di ammortamento (anche questo specificamente sottoscritto dal sub Pt_1
medesimo doc.) indica la scadenza della rata, l'importo totale della stessa, che è nella misura fissa indicata all'art. 2 del contratto, la quota di interessi, la quota di capitale e il debito residuo a ciascuna scadenza mensile.
Analoghi elementi sono riscontrabili con riferimento al contratto in data 21/12/2012 (cfr. doc. 5
ibidem) con le sole differenze che all'art. 2 il numero delle rate di rimborso è fissato in 12 e la rata mensile costante è pari ad € 1.560,51.
pagina 4 di 20 Per il resto, le censure svolte da parte appellante sono sostanzialmente riconducibili a quelle normalmente svolte in relazione ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
A riguardo si osserva che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024,
esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo a tasso fisso
“alla francese stantardizzato”, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si
afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un
calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
«l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito
sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come
accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di
interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non
prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il
metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una
opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla
francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna
pagina 5 di 20 contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia
fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr. contratti acquisiti in giudizio).
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
pagina 6 di 20 capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema
di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4
marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies,
comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito
immobiliare ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una
rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
pagina 7 di 20 Precisato inoltre che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025), questa
Corte ritiene di fare piena applicazione degli stessi, condividendoli, con conseguente rigetto del motivo in esame.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante reitera l'eccezione di nullità per indeterminatezza e per usurarietà dei tassi di interesse convenuti nei richiamati contratti
In punto di fatto, quanto al contratto in data 5/11/2010, nel medesimo come nel documento di sintesi sono indicati:
- Tasso di interesse nominale annuo indicizzato: variabile del 5,462% pari al Euribor 6 mesi lettera
(div 360) media mese precedente attualmente 1,212% maggiorato di 4,250 punti percentuali
- ISC/TAEG: 5,907 %
- commissione estinzione anticipata 1,00%
-interessi di mora: tasso contrattuale + 3%
-spese istruttoria: € 980,00
-spese avviso scadenza: € 2,50
-spese incasso: € 2,00.
Quanto al contratto in data 21/12/2012, risultano specificamente indicati:
-Tasso di interesse nominale annuo indicizzato: variabile del 7,365% pari al Euribor 6 mesi lettera (div
360) media mese precedente attualmente 0,365% maggiorato di 7,00 punti percentuali
- ISC/TAEG: 10,310 %
- commissione estinzione anticipata 1,00%
-interessi di mora: tasso contrattuale + 3%
-spese avviso scadenza: € 2,50
-spese incasso: € 2,00.
pagina 8 di 20 Inoltre, come sopra già evidenziato entrambi i contratti nei rispettivi piani di ammortamento indicano,
il tipo di ammortamento, la tipologia della rata con quota a capitale crescente, la periodicità mensile delle rate e il numero di rate (60 e 12).
Le riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere il tasso di interesse non solo espressamente pattuito per iscritto, ma anche determinato e determinabile.
Ciò posto e volendo interpretare le doglianze svolte, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa Corte e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi
indeterminato dove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a
sei mesi, atteso che l'Euribor costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un
articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione
unilaterale a cura della sola banca;
detto indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente dalla
Federazione delle banche europee, sulla base del comportamento adottato dalle principali banche
europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di
dati che si assumono oggettivi. Pertanto, risulta rispettato il consolidato principio per cui: “in tema di
contratto di mutuo affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa
contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente individuati, funzionali
alla corretta determinazione del saggio di interesse (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014,
12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Pur in mancanza di specifica allegazione a cura di parte appellante in ordine alla dichiarata nullità dei contratti ancorati al parametro in oggetto per violazione “della legge n.287/1990, per come accertato
dall'Autorità Antitrust Europea con provvedimento del 04.12.2013”, non ignora questa Corte che la
Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data pagina 9 di 20 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito (non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre 2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che il contratto di mutuo n. 0009/023/105574 in esame, in quanto stipulato in data
1/12/2017, non rientra nel periodo oggetto di considerazione da parte della Commissione Antitrust
Europea.
Con la richiamata decisione la Commissione, dopo avere dato atto che l'Euribor è un indice del tasso,
al quale i depositi interbancari a termine in Euro sono offerti da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno dell'area Euro, e che si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie (comunicati a un agente di calcolo della
Federazione Bancaria Europea), ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro sapevano se l'Euribor in una certa data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
Ebbene, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte opponente oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi, il Collegio rileva l'assoluta genericità dell'eccezione qui ribadita con incomprensibile rimando alla domanda subordinata svolta dalla Banca in primo grado, che,
per l'ipotesi di revoca del DI opposto, si è limitata a chiedere la condanna degli opponenti al pagamento della medesima somma azionata in via monitoria.
In primo grado gli odierni appellanti hanno articolato le loro difese, eccependo: a) l'usurarietà degli interessi moratori, desunta dal fatto che gli stessi non sono stati richiesti in via monitoria (cfr. pag. 10-
pagina 10 di 20 11 atto di opposizione); b) l'usurarietà degli interessi corrispettivi quale effetto della capitalizzazione degli interessi delle singole rate (pag. 11 ibidem); c) la “usurarietà delle condizioni economiche
indicate nell'originario contratto, … tutte le volte in cui nell'operatività del conto corrente si registra
un superamento del tasso soglia di riferimento”.
Sotto tale ultimo profilo il Collegio si limita a rilevare che la questione è del tutto estranea alla fattispecie in esame, che attiene a due contratti di finanziamento e non di conto corrente bancario.
A voler interpretare le deduzioni svolte come contestazione della c.d. “usura sopravvenuta” anche con riferimento alla natura dei contratti dedotti in giudizio, il Collegio ritiene di dover fare applicazione,
condividendolo, del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 24675 del 19/10/2017, per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato
tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto”. In particolare le Sezioni Unite, dopo aver rilevato che l'usura è un fenomeno unitario, i cui risvolti civili altro non sono che ulteriori effetti scaturenti dalla fattispecie delittuosa che la normativa antiusura è finalizzata a reprimere, ha ritenuto di non condividere la tesi sostenta da parte della giurisprudenza (e fatta propria dal giudice di primo grado) di nullità parziale sopravvenuta ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c. della clausola contrattuale di fissazione degli interessi e di conseguente applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c.. L'eccezione,
come interpretata, deve quindi essere rigettata.
pagina 11 di 20 Quanto alle deduzioni svolte sub b), si è già diffusamente esposta l'estraneità del mutuo con ammortamento alla francese alla problematica dell'anatocismo, sicché anche tale profilo di usurarietà
deve essere rigettato.
Quanto, infine, all'usurarietà degli interessi di mora deve innanzitutto affermarsi la necessaria applicazione dei chiarimenti operati dalla Banca d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono “in assenza
di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori).
Sul punto sono infatti intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597 del
18/9/2020, che, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può
costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione
al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la
cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
pagina 12 di 20 modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con
riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli
interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I.
n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr.
anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L.
108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
E', poi, appena il caso di sottolineare che i principi di diritto sopra ricordati sono stati confermati dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, che ha ribadito che “Il problema relativo
all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo
differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi
riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato
della metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo quindi ad esso
applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per gli interessi moratori assume
invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché
la 1. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito
del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
pagina 13 di 20 all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti
decreti”.
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi in quanto risulta pacifico e comunque documentato in atti che i contratti di finanziamento sono stati stipulati in data 5/11/2010 e in data 21/12/2012, sicché deve essere disposta la maggiorazione del tasso soglia per gli interessi moratori inserendo la maggiorazione in esame.
Confrontando i tassi moratori pattuiti nei finanziamenti per cui è causa nella misura rispettivamente del
8,907% e del 13,310% appare evidente il mancato superamento del tasso soglia fissato con DM del
23/9/2010 (quanto al primo prestito) nel 18,495% e con DM del 26/9/2012 nel 17,0125% per la categoria finanziamenti alle famiglie e alle imprese. L'eccezione in esame si appalesa quindi infondata.
In ogni caso, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori non determinerebbe la gratuità dei mutui dedotti in giudizio.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 la Suprema Corte ha infatti chiarito che in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, “Si [debba] applica[re] l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono
dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza
degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Questo in quanto si rende necessaria una “lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, in virtù della quale la sanzione di nullità non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori nella misura usuraria prevista, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore gli interessi pagina 14 di 20 corrispettivi lecitamente pattuiti e quelli moratori nella stessa misura ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 1224 c.c.. Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva
93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit.,
punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della
messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma
stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige
unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77).
Quindi l'eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora non determina nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi in forza del principio “utile per inutile non vitiatur” e non incide sull'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c.. Gli interessi moratori sarebbero pertanto comunque dovuti nella misura validamente pattuita per gli interessi corrispettivi.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti censurano il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di annullamento dei contratti di finanziamento per errore circa la pattuizione di prestiti con ammortamento alla francese.
Alla luce di quanto sopra evidenziato circa la chiarezza dei contratti de quibus in relazione alla previsione di un ammortamento alla francese, la domanda in esame deve essere rigettata in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, manca il profilo della riconoscibilità dell'errore previsto dall'art. 1428 c.c. come presupposto indefettibile per una pronuncia di annullamento. Ed infatti, anche pagina 15 di 20 ammettendo che il sia soggettivamente caduto in errore in base ad una distorta rappresentazione Pt_1
della realtà e che l'errore sia stato determinante ai fini della conclusione del contratto (circostanze in relazione alle quali non è stata offerta alcuna prova), la utilizzando la normale diligenza, non CP_2
avrebbe certo potuto rendersi conto dell'errore stante il tenore testuale dei contratti come sopra richiamato.
Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di gravame, con il quale il garante ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia per il mancato rispetto del termine di Parte_2
cui all'art. 1957 c.c..
Preliminarmente occorre precisare che le garanzie personali prestate dal in data 27/4/2010 e in Pt_1
data 5/11/2010 non sono riconducibili allo schema dei contratti autonomi di garanzia, difettando in entrambe la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, ritenuta ormai dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia “essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza
il contratto di fideiussione” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 27619 del 3/12/2020).
In particolare, il contratto del 27/4/2010 (cfr. doc. 8 nel fascicolo della Banca) deve essere qualificato come una fideiussione omnibus, essendosi il costituito fideiussore, fino alla concorrenza di Pt_1
€525.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Controparte_4
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito
consentite al predetto nominativo … quali ad esempio finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma,
aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci,
sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali,
riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”.
Il contratto in data 5/11/2010 (cfr. doc. 7 ibidem), in quanto finalizzato a garantire “le obbligazioni
assunte nei confronti di dipendenti specificamente dalla linea di credito” relativa Controparte_4
al prestito chirografario di € 140.000,00 erogato alla debitrice principale in pari data, deve invece pagina 16 di 20 essere qualificato come una fideiussione specifica in conformità alla denominazione riportata nella intestazione dello stesso atto.
Ciò posto, l'eccezione di sopravvenuta inefficacia delle garanzie per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., reiterata in questa sede dall'appellante, non è fondata.
L'art. 6 e l'art. 8 rispettivamente dei contratti sopra indicati prevedono testualmente che “il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per
capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta” impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento
debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di
decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del
criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla
predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del 10/8/2022),
pagina 17 di 20 dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte, ma anche della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, nel ritenere che la clausola in questione non è dirimente al fine di qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia, afferma che la clausola ben può essere inserita dalle parti nel contratto di garanzia al fine di apportare una deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso che una semplice richiesta scritta è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia,
“esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”.
Alla luce di quanto sopra, si rileva che nel caso di specie l'appellata ha documentato di avere CP_2
notificato a mezzo PEC in data 16/1/2017 alla (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa Parte_1
di costituzione in primo grado – ricevuta di consegna nella casella di destinazione) la revoca, tra gli altri, dei finanziamenti per cui è causa.
Risulta altresì documentato dalla appellata di avere notificato analoga comunicazione anche al CP_2
nella sua qualità di fideiussore in data 23/1/2017: la raccomandata spedita presso la casella Pt_1
postale n. 104 dell'Ufficio Postale di Chiaravalle (cfr. doc. 7 ibidem) risulta infatti sottoscritta per ricevuta dal il quale non ha provveduto a disconoscere la propria firma. Pt_1
E' poi appena il caso di rilevare che le notifiche, che parti appellanti affermano di non avere ricevuto
(non avendo la società sede in Chiaravalle via Raffaello n. 31/b, ma sempre in Chiaravalle via
D'Antona 28, e non risiedendo il in Chiaravalle corso Matteotti n. 78, ma in Camerata via Pt_1
Montaldino n. 13), sono state effettuate dalla nel domicilio indicato dalla società CP_2
nell'intestazione del prestito del 21/12/2012 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio) e nell'intestazione del prestito del 5/11/2010 (ancorché in calce risulta indicato l'indirizzo di via D'Antona- cfr. doc. 3
ibidem) e nel domicilio dichiarato dal garante nei contratti di fideiussione in conformità alle previsioni rispettivamente degli artt. 11 e 13 (cfr. contratti sub docc. 7 e 8 ibidem), la cui modifica (che a norma dei citati articoli avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno) non risulta mai comunicata dagli appellanti alla (la circostanza non risulta né allegata né provata). CP_2
La si è quindi tempestivamente attivata. CP_2
pagina 18 di 20 In ogni caso occorre rilevare che l'art. 5 della fideiussione omnibus del 27/4/2010 stabilisce che “la
Banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore” e di analogo tenore si presenta l'art. 5 della fideiussione specifica del 5/11/2010 (“se
il fideiussione garantisce una linea di credito a scadenza … la garanzia rimane efficace fino al
completo adempimento dell'operazione garantita”), entrambi i contratti quindi correlano la garanzia non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento sicché, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. ord. n. 26906 del 20/9/2023; sent. n. 16836 del 13/8/2015;
sent. n. 16758 del 27/11/2002), “l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al
termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”
In definitiva l'appello deve essere interamente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1570 del 20/11/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
pagina 19 di 20 Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 20 di 20