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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1632. Arruolamento nel ruolo normale 1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1) il sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <> e da apposita visita medica sono
riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di eta' e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
1) il trentunesimo anno di eta' e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il quarantacinquesimo anno di eta', e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. 2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. 3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento e' autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. 4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.
a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1) il sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <
riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di eta' e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
1) il trentunesimo anno di eta' e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il quarantacinquesimo anno di eta', e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. 2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. 3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento e' autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. 4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Ammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in caso di convenuto residente o domiciliato in Italia. Differenti orientamenti della giurisprudenza della Suprema corte e la svolta di Cass. civ. S.U. n. 29879/2018 Pubblicato il 02/12/18 00:00 [Articolo 1632]
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Giurisprudenza • 3
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- principio di esclusività dei compiti·
- personale della Croce Rossa Italiana·
- regime giuridico del personale della Croce Rossa Italiana·
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