Sentenza 13 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 13/12/2021, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2021
N. 01499/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Leoncini e Andrea Azzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-emesso dal Tribunale di -OMISSIS-in data 12/03/2013, munito della formula esecutiva in data 27/01/2021 e con essa notificato al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, in data 29/04/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 15 settembre 2021 hanno chiesto che sia ordinato al Ministero della Salute di ottemperare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo conseguentemente a corrispondere ai ricorrenti la somma €. 16.889,90 ciascuno (il tutto per un totale di €. 33.779,80), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese del procedimento liquidate in €. 1.380,00, di cui €. 18,50 di spese, oltre IVA e CPA. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto che fosse nominato un commissario ad acta perché provveda direttamente a tutti gli adempimenti dovuti, in vece e conto del Ministero intimato nel caso in cui lo stesso persista nel proprio inadempimento.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto che sia ordinato all’amministrazione inadempiente di disporre il pagamento di una penalità di mora, a titolo di astreinte , ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta equa.
A fondamento della domanda hanno dedotto che:
- il Tribunale di -OMISSIS-, con decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, del 12/03/2013, ha ingiunto <<al Ministero della Salute di pagare immediatamente ai ricorrenti la somma di euro 16.889,90 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali>>; inoltre, ha liquidato <<in favore del ricorrente le spese del presente procedimento in complessivi euro 1.380,00, di cui euro 18,50 di spese oltre IVA e CPA>>.
- a seguito dell’opposizione proposta dal Ministero della Salute, con sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 19/11/2015, il Tribunale di -OMISSIS-ha respinto l’opposizione medesima.
- a seguito del successivo appello da parte del Ministero, la Corte di Appello di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22/11/2018, ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
- la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di -OMISSIS- è passata in giudicato in data 27/01/2019;
- il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-in data 27/01/2021 è stato munito di formula esecutiva e così notificato, a mezzo pec, in data 29/04/2021, al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma al Viale Giorgio Ribotta 5;
- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso alle P.A. per l’adempimento senza che il Ministero abbia corrisposto quanto dovuto.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero resistente.
All’esito dell’udienza del 1 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce degli atti di causa e della documentazione prodotta risulta che la sentenza di Corte d’Appello, citata nella parte in fatto che precede, non è stata ulteriormente sottoposta a gravame ed è, quindi, passata in giudicato, così come, pertanto, la decisione di prime cure, confermata in appello, e prima ancora il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di -OMISSIS-.
Il decreto ingiuntivo, poi, risulta essere stato notificato al Ministero della salute in formula esecutiva; è trascorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (come modificato dall’art. 147, l. n. 388/2000), l’Amministrazione resistente non risultando aver adempiuto esattamente all’obbligo imposto dalle decisioni passate in giudicato.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, nei limiti di quanto ancora dovuto dal Ministero, ed emergente specificamente ed unicamente dai titoli giudiziali sopra citati, conformemente a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nei titoli giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, come sopra precisato, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Non sussistono, invece, i presupposti per disporre a carico del Ministero il pagamento di una penalità di mora, a titolo di astreinte , ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.,
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014, con distrazione in favore degli avvocati Luca Leoncini e Andrea Azzone dichiaratisi procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie il ricorso, nei limiti e per le ragioni indicati in parte motiva, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato in epigrafe, di cui e limitatamente alle sentenze e al decreto ingiuntivo indicati in parte motiva, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come ivi determinate e non ancora corrisposte.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore degli avvocati Luca Leoncini e Andrea Azzone dichiaratisi procuratori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.