Ordinanza cautelare 10 maggio 2018
Sentenza 3 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 10/05/2018, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2018
N. 00688/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01476/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2018, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da p.e.c. del difensore;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
CSA Caserta e Direzione Didattica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento comunicato a mezzo p.e.c. del 24/01/2018 dalla Direzione Didattica avente ad oggetto riconoscimento delle ore di sostegno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RILEVATO che i ricorrenti hanno censurato l’atto impugnato sul rilievo che esso assegnerebbe, per l’anno scolastico 2017/2018, un numero di ore di sostegno asseritamente insufficienti rispetto al fabbisogno del minore;
RITENUTO che non sussista il paventato danno grave e irreparabile, avviandosi ormai l’anno scolastico alla conclusione, cosicché una eventuale pronuncia di accoglimento, anche in considerazione del tempo occorrente alla sua attuazione in via amministrativa, potrebbe spiegare efficacia solo per pochi giorni, risultando di fatto inutiliter data ;
CONSIDERATO che la giurisprudenza di questa Sezione è costantemente orientata nel non accogliere la domanda di accertamento della necessità di ore di sostegno per gli anni futuri, dal momento che la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno scolastico adeguato alla patologia sofferta esigono che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile (cfr. ex plurimis , TAR Napoli, IV, 22 maggio 2013 n. 2675 e 6 marzo 2013, n. 1255; Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231), fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI anno per anno, in base a quanto stabilito dall’art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006 (entro il 30 luglio) o anche dall’ art. 7 co. 2 lett. 'g' d.lgs. 66/2017 (all’inizio dell’anno scolastico), la cui entrata in vigore è prevista a partire dall’anno scolastico 2019/2020 (v. art. 19 co. 6 d.lgs. 66/2017);
RITENUTO, altresì, che l’Amministrazione Scolastica debba attivarsi tempestivamente, sia al fine della redazione del PEI nei tempi di legge, sia al fine della richiesta ai competenti uffici di un numero di insegnanti di sostegno adeguati al numero di alunni disabili iscritti e alla patologia da essi riportata, tenuto conto della circostanza che il numero degli alunni disabili e la documentazione relativa alla patologia sofferta da questi sono elementi già in possesso dell’istituto scolastico;
CONSIDERATO che è comunque in facoltà dei ricorrenti mettere l’Amministrazione scolastica in mora, sin da subito, ai fini della corretta applicazione della legge in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico;
RITENUTO, infine, quanto al regolamento delle spese della presente fase cautelare, che, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, sussistano giusti motivi di equità per compensarle tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Quarta, così provvede:
a)rigetta l’istanza cautelare di sospensiva
b)compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Raiola | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.