Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 648
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Sentenza 22 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza in merito all'appello proposto da un soggetto contro la decisione del Tribunale di Alessandria, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia. L'appellante, che aveva agito in primo grado contro una banca (poi succeduta da un'altra entità), lamentava di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di tale segnalazione, la cui illegittimità era stata già accertata con sentenza passata in giudicato. L'appellante sosteneva che l'illegittima segnalazione aveva leso la sua reputazione, compromesso la sua attività di intermediario creditizio, causato un peggioramento delle sue condizioni di salute e generato gravi ristrettezze economiche, inclusa l'interruzione di utenze e il blocco di carte di credito. Nel dettaglio, l'appellante aveva quantificato il danno in € 299.578,15, suddiviso tra danno biologico permanente, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa e spese mediche. L'appellata, dal canto suo, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per la genericità dei motivi e contestando nel merito la sussistenza del danno-conseguenza e del nesso causale.

La Corte d'Appello, pur accogliendo parzialmente l'appello, ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al riconoscimento di un danno non patrimoniale. In primo luogo, ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, ritenendo i motivi di appello sufficientemente chiari e specifici. Nel merito, ha escluso la configurabilità della responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2050 c.c. (attività pericolosa), inquadrandola piuttosto nella responsabilità ordinaria ex art. 2043 c.c., pur con onere probatorio a carico del danneggiante. La Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova sufficiente del danno patrimoniale, in particolare del lucro cessante derivante dalla presunta impossibilità di proseguire l'attività di intermediario creditizio, non essendo certa l'effettiva esercitazione dell'attività né documentati i redditi perduti. Anche le allegazioni relative alle condizioni economiche generali e al peggioramento del tenore di vita sono state ritenute generiche e prive dei requisiti di gravità e precisione necessari per la prova indiziaria. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, la Corte ha escluso che gli episodi sincopali fossero causalmente riconducibili alla condotta illecita della banca, individuando probabili cause in patologie preesistenti, quali epilessia e problemi cardiologici, e in un abuso di sostanze. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto un danno reputazionale e un conseguente disagio e ansia, stimando un danno non patrimoniale in € 22.500, corrispondente a € 5.000 per ciascun anno di illegittima iscrizione alla CR (circa quattro anni e mezzo). Le spese processuali sono state compensate per 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico dell'appellata, soccombente per il minor importo riconosciuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 648
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 648
    Data del deposito : 22 luglio 2025

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