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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 258 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GORETTA FIORELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO CARLO
MARX 20 15121 ALESSANDRIA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BELCREDI Controparte_1 P.IVA_1
REMIGIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA PALESTRO N.5 28100
NOVARA ;
- parte appellata
Oggetto: risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla LE CH.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data
16/01/2023, notificata in data 17/01/2023 previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta con la memoria ex art. 183,
6°comma, n. 2, c.p.c., che si richiama
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il – in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore – con sede in Milano (MI) Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale: a risarcire al Dott. i danni tutti allo stesso P.IVA_1 Parte_1 arrecati per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione di primo grado, che si propongono nella somma complessiva di € 299.578,15 o altra diversa somma meglio ritenuta dalla Corte
d'Appello Ecc.ma, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il – in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore – con sede in Milano (MI) Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale: a pagare al Dott. , una somma equitativamente P.IVA_1 Parte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, 3°comma, c.p.c.
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte
Contrariis rejectis
Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto e per l'effetto respingere tutte le domande proposte e condannare l'attore al pagamento delle spese legali di entrambi
i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - Con sent. n. 50/2015 emessa il 24.01.2015, il Tribunale di Alessandria dichiarava, tra l'altro, la illegittimità della segnalazione alla LE CH della Banca d'Italia di Pt_1
a parte della , in relazione allo scoperto del suo
[...] Controparte_3
conto corrente presso la filiale di Novi Ligure determinatosi per effetto di una illegittima
2 negoziazione di un assegno da parte della stessa banca, e ne ordinava la cancellazione a
Contr cura e spese di;
lo scoperto di conto corrente si era, in particolare, prodotto tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, mentre la segnalazione alla LE CH era avvenuta in epoca successiva alla comunicazione di preavviso del 5.08.2010.
Il Tribunale di Alessandria, con riferimento a tale aspetto, così disponeva: “La Banca convenuta va altresì condannata a provvedere al ritiro delle segnalazioni a sofferenza del fatte alla LE CH della Banca d'Italia s.p.a. e ad ogni altra società ed Ente, Pt_1 trattandosi di segnalazioni prive dei necessari presupposti”.
La sentenza è passata in giudicato.
1.2 - ha agito giudizialmente dinanzi al Tribunale di Alessandria contro Parte_1
chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito delle illegittime CP_2
segnalazioni fatte dalla convenuta alla LE CH, illegittimità accertata come sopra dallo stesso Ufficio giudiziario con sent. 50/2015, irrevocabile: contestava che da tale illegittimo comportamento gli era derivato un danno, consistente nella lesione della sua reputazione, di particolare rilievo per l'attività da lui svolta di intermediario creditizio, condizionata dalla sua reputazione agli occhi del sistema del credito;
alla lesione della sua reputazione personale e commerciale era, inoltre, conseguita una seria compromissione delle sue condizioni di salute.
Nel dettaglio, l'attore riferiva di avere visto sostanzialmente bloccata la propria attività, dal momento che tutte le banche e le finanziarie, preso atto della segnalazione, si erano rifiutate di dare corso a domande di finanziamento da lui presentate nell'interesse dei clienti;
operando nella piccola realtà locale di Novi Ligure, vi era stata una rapidissima diffusione della notizia della sua segnalazione con discredito tra i potenziali clienti;
egli aveva dunque abbandonato quell'attività per trovare un diverso impiego e procurarsi un reddito onorevole, si era anzi visto costretto a richiedere prestiti ad amici e familiari per potere fare fronte alle esigenze di vita quotidiana, sue e della famiglia e, a causa delle ristrettezze economiche, aveva subito l'interruzione forzosa delle utenze luce e gas;
inoltre, gli era stata bloccata la carta di credito e negato ogni accesso al credito;
le sue condizioni economiche gravemente precarie avevano anche compromesso le sue relazioni familiari e personali, tanto che egli era anche stato abbandonato dalla convivente;
aveva poi cominciato a provare forti sentimenti di svalutazione personale, disistima ed inadeguatezza, seguiti dal manifestarsi di istinti suicidi e periodi di abuso di alcol.
3 Il osteneva l'evidenza del nesso tra l'illegittima segnalazione e i danni psicofisici Pt_1
allegati, sia per la collocazione temporale degli eventi, in stretta successione, sia per la particolare tipologia di reazioni, precisando che il primo episodio di perdita di conoscenza da stress era avvenuto proprio davanti alla filiale di Novi Ligure, all'inizio della vertenza nell'anno 2010; un episodio simile si era verificato nel 2012 al termine di un'udienza relativa alla causa in corso, nonché successivamente nel 2013; nel periodo post segnalazione durante la vertenza giudiziale, aveva presentato un disturbo di tipo depressivo ad episodi ricorrenti;
il crollo psicologico subito a seguito della segnalazione in LE rischi si ricollegava, quindi, causalmente, in via diretta, proprio con tale evento (e con il conseguente depauperamento delle condizioni economiche), non essendo ipotizzabile l'acutizzarsi di una condizione di fragilità preesistente o latente non sussistente per l'attore; il suo medico di base aveva riscontrato, a partire dai primi mesi del 2010, un improvviso e marcato disagio psicologico con importante deflessione del tono dell'umore con aspetti di nevrosi d'ansia ed insonnia, manifestazioni di somatizzazione con ingravescente patologia cardio-circolatoria; ancora, in fase di esame post sentenza erano state evidenziate dal perito note ansiose reattive alla propria condizione economica e quali sequele della vicenda giudiziaria occorsagli.
Il danno veniva indicato in € 190.718,50 per biologico permanente (a), € 104.883,97 per danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa (b) e in € 3.975,68 per spese mediche sostenute (c), per un totale di € 299.578,15.
1.3 - succeduto per incorporazione alla , si Controparte_1 Controparte_3
costituiva contestando la stessa illiceità della segnalazione alla LE CH effettuata dalla Banca, l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla stessa segnalazione, così come l'esistenza di un danno alla persona derivante dalle stesse segnalazioni e chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.
1.4 - La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale.
Con sent. n. 40/2023, emessa il 16.01.2023, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande formulate dal lo condannava alla rifusione delle spese. Pt_1
Questi i rilievi del primo Giudice:
- per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorreva allegare e provare non solo il danno evento, ma anche il danno conseguenza, che non poteva essere ritenuto in re ipsa;
4 - le deduzioni del uanto al danno all'attività da lui svolta risultavano sfornite di Pt_1
prova: egli aveva allegato che la segnalazione aveva bloccato la sua attività, in quanto le banche e le finanziarie si erano rifiutate di dare corso a domande di finanziamento da lui presentate nell'interesse dei clienti;
tuttavia, non vi era prova che egli svolgesse in concreto l'attività di intermediatore creditizio, non dimostrabile con la mera iscrizione all'albo. L'attore indicava che la sua attività era da poco iniziata (2007), ma non forniva dimostrazione del suo effettivo svolgimento, così come non dava prova di rifiuti da parte di banche e finanziarie a domande di finanziamento da lui presentate nell'ambito di tale sua attività professionale. Le testimonianze assunte non chiarivano quale attività lavorativa in concreto svolgesse il al momento dei fatti, né l'esistenza delle Pt_1
conseguenze pregiudizievoli alla segnalazione sulla sua attività lavorativa, e a tal proposito non era sufficiente provare di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione (prova che non era stata comunque data), ma occorreva la dimostrazione del beneficio economico che egli avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli era stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Occorreva, cioè, che l'attore dimostrasse il beneficio economico-lavorativo che avrebbe conseguito dall'esito positivo delle domande di finanziamento, e ancora prima che lo stesso operava quale mediatore del credito, e che, pertanto, concreti rifiuti di banche e finanziarie a domande di finanziamento avevano bloccato la sua attività;
- il on aveva nemmeno dimostrato la ricerca di nuovi impieghi e l'esito negativo: Pt_1
non era stato prodotto alcun documento sui lavori che egli avrebbe nel periodo rilevante, Contr né la sua documentazione reddituale prima e dopo l'illegittimo comportamento di;
sulla ricerca di nuovi impieghi non risultavano sufficienti le dichiarazioni testimoniali di rino secondo cui “in quel periodo io e lavoravamo insieme presso Tes_1 Pt_1
SteriFood”, poiché tale circostanza, in mancanza della prova del precedente svolgimento dell'attività di intermediario creditizio, non dimostrava che il fosse stato Pt_1 costretto a cambiar lavoro a seguito della segnalazione;
le dichiarazioni dell Tes_1
inoltre, si riferivano al mese di settembre 2010, quindi circa un mese dopo la lettera della di passaggio a sofferenza della posizione dell'attore, Controparte_3 contenente l'avviso che ciò avrebbe comportato, nei tempi tecnici necessari, la disponibilità dell'informazione all'intero sistema bancario e finanziario;
non era perciò neanche se a settembre 2010 fosse già intervenuta la segnalazione alla LE CH, non potendosi quindi, neanche alla luce di tali elementi, presumere l'effettiva incidenza della segnalazione sull'attività lavorativa dell'attore;
5 - mancava la prova del diniego di ogni forma di accesso al credito, e i testi sentiti al riguardo avevano per lo più riferito circostanze riferite loro dallo stesso Pt_1
- il blocco della carta non era sufficiente a dimostrare l'effettiva incidenza della segnalazione sul lavoro e neanche sulla situazione economica complessiva dell'attore, in mancanza di ulteriori elementi che rappresentassero la sua situazione economico– lavorativa al momento dell'illegittimo comportamento della banca;
- non era stata data prova neppure delle condizioni economiche precarie, del cambio totale delle condizioni e delle abitudini di vita quotidiana e dell'abbandono da parte della convivente, ed anzi, quest'ultima circostanza non era stata neppure dimostrata né era stato specificamente allegato in quale momento ciò sarebbe avvenuto;
non vi era prova che il a seguito dell'illegittima segnalazione avesse vissuto in condizioni Pt_1
economiche precarie, dato che non era stata fornita adeguata dimostrazione della differenza di situazione economica tra prima e dopo la segnalazione, e neanche le dichiarazioni dei testi chiarivano tali aspetti. Risultava solo dalle dichiarazioni dei testi
, (figlia dell'attore) e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...] he nel 2013, nella casa in cui viveva l'attore, non c'era il gas, ma non era Tes_5
chiaro se la luce fosse stata staccata o ne fosse stato ridotto il consumo. Non vi erano elementi sufficienti per desumere il nesso eziologico tra le circostanze dichiarate dai testimoni e il comportamento illegittimo della banca;
le dichiarazioni di Testimone_4
sul punto erano eccessivamente generiche e non provano una situazione di dissesto
Contr economico conseguente alla condotta illegittima di;
- mancava la prova che l'attore avesse dovuto chiedere prestiti ad amici e familiari;
solo il teste aveva dichiarato: “Ho mantenuto la famiglia di per parecchio Tes_1 Pt_1 tempo sin tanto che non si è ripreso finanziariamente”, ma tali dichiarazioni erano prive di una collocazione temporale;
- non vi era prova del primo degli episodi di perdita di conoscenza, mentre con riferimento al secondo, confermato dalla teste , ma dalle dichiarazioni di quest'ultimo non Tes_3
Contr era possibile desumere lo specifico collegamento con la condotta di e identico discorso valeva per il terzo episodio, confermato dai testi Tes_1 Tes_2
- quanto agli accertamenti del tecnico di parte, e ricordato che la consulenza tecnica di parte costituiva una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, emergeva dalla perizia di parte che il già nel 2007 era stato riconosciuto Pt_1
invalido al 40% con diagnosi di colostomia in esiti di perforazione diverticolare del colon e che la documentazione medica presa in esame dal perito era tutta relativa al 2013 in
6 poi: secondo la CTP, dal dicembre 2009 a tutto il 2015 l'attore aveva presentato un disturbo dell'umore, di tipo depressivo ad episodi ricorrenti e in tale periodo vi era poi anche stato un episodio psicotico acuto reattivo breve;
inoltre, vi erano dei postumi per quanto riportato sia sul versante psichico che su quello strettamente organico. Tuttavia, pur evidenziando la CTP un danno psichico ed organico ricollegabile al dissesto finanziario, alla situazione economica precaria con necessità di chiedere prestiti ad amici e parenti per sopravvivere, alla disgregazione familiare e all'impossibilità di realizzazione lavorativa, mancava la prova sia di tale incerta e grave situazione lavorativa, economica e familiare del soggetto, sia della correlazione che vi sarebbe stata tra detta situazione economico-lavorativa e la contestata segnalazione alla LE CH: tali circostanze avrebbero dovuto essere positivamente dimostrate dall'attore non potendo essere Contr desunte ipso iure dal comportamento illegittimo di e non potendo neanche essere oggetto di accertamento mediante CTU.
2. - L'appello di I motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il . Parte_1
2.1 - Con il primo motivo (“errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado circa l 'esistenza del danno ed il nesso causale tra la illegittima segnalazione ed il danno stesso”), l'appellante evidenzia anzitutto che la banca, prima della segnalazione, aveva disposto un bonifico di ben € 300.000,00, in assenza di alcun ordine da parte del correntista, così commettendo un gravissimo abuso, avente anche rilevanza penale.
Il Tribunale aveva fatto una valutazione parziale e non condivisibile delle testimonianze assunte in corso di causa e della documentazione in atti, giungendo ad una conclusione non coerente rispetto alle risultanze istruttorie, posto che l'appellante aveva allegato e dimostrato il collegamento tra l'illecita segnalazione, il suo depauperamento patrimoniale e i danni non patrimoniali che ne sono derivati.
I testi E hanno riferito che proprio a causa dell'iniziativa Tes_2 Tes_6 Tes_1 assunta dall'allora , il a partire dal mese di settembre Controparte_3 Pt_1
2010, aveva subito il blocco della carta di credito, ma il Giudicante di prime cure ha ritenuto prive di incidenza tali deposizioni perché de relato actoris. Tuttavia, i testi e Tes_3 Tes_4
i erano soffermati su fatti da loro stessi verificati, avendo direttamente constatato,
[...]
il primo, che effettivamente, nel mese di settembre 2010, la tessera bancomat dell'appellante non aveva consentito il prelievo e la seconda che il padre, mentre in
7 precedenza godeva di un tenore di vita più elevato, a partire dalla seconda metà del 2010, aveva avuto disagi economici. Entrambe le circostanze si sono verificate successivamente alla segnalazione in LE CH.
Sussiste poi la prova documentale dell'effettivo blocco, nel settembre 2010, della carta di credito del tale prova da un lato restituisce rilevanza alle deposizioni de relato Pt_1 actoris, dall'altro lato dimostra, a sua volta, due elementi, ossia, fino al momento del blocco,
l'appellante disponeva ed utilizzava una carta di credito e dunque era ritenuto soggetto meritevole di credito da parte di banche e finanziarie, e il blocco è avvenuto a causa della segnalazione, il che dimostra la diretta incidenza della segnalazione stessa sulla vita dell'appellante, che si è visto revocare il rapporto con la finanziaria, senza poter più accedere al credito.
La figlia dell'appellante ha riferito che prima della segnalazione il tenore di vita del Tes_4
padre era più elevato, con possibilità non solo di condurre una esistenza dignitosa, ma anche di concedersi viaggi e vacanze, mentre in seguito alla segnalazione era addirittura venuta meno la possibilità di fruire, nella casa di abitazione, di acqua calda, luce e gas. È errata la considerazione del giudice di prime cure, secondo cui le parole della figlia dell'appellante sarebbero “eccessivamente generiche”: il fatto che la teste abbia precisato, nel rispondere alla domanda, “ricordo vagamente” non toglie rilevanza alle circostanze, concrete e precise, dalla stessa riportate.
I testi , E hanno inoltre confermato che nell'anno Tes_2 Tes_6 Pt_1 Tes_1
2013 l'appellante aveva subito l'interruzione forzosa delle utenze (luce e gas) a servizio della sua casa di abitazione. La collocazione temporale nel 2013 dell'interruzione forzosa delle utenze è significativa perché successiva alla segnalazione di circa due anni, ossia proprio il tempo tecnico e fisiologico tipico del concretizzarsi della morosità, dell'avvio delle pratiche di messa in mora e di segnalazione preventiva e poi, da ultimo, di effettiva sospensione del servizio.
Il teste ha confermato che nell'ultima parte del 2010 l'appellante ha iniziato a Tes_1
lavorare con lui nel settore dei prodotti alimentari, presso la STERIFOOD;
è dimostrato documentalmente che l'appellante si fosse iscritto all'albo degli intermediari creditizi e tale circostanza, se non prova di per sé l'effettivo svolgimento dell'attività, dimostra quantomeno che l'attore aveva messo le basi per operare in tale settore (diversamente non vi sarebbe stato motivo di iscriversi all'albo). Se a tale attività l'appellante non ha dato seguito, modificando i propri piani successivamente alla segnalazione, è logico dedurre che tale evento abbia inciso negativamente imponendo un sostanziale cambio di programma.
8 L' ha riferito di aver “mantenuto la famiglia per parecchio tempo sin Tes_5 Pt_1 tanto che non si è ripreso finanziariamente”, ma il Tribunale ha erroneamente ritenuto che tale asserzione sia irrilevante perché priva di una collocazione temporale. Tuttavia, il teste ha reso noto di aver erogato prestiti all'appellante rispondendo al capitolo 22, relativo agli intenti suicidi manifestati dall'esponente nell'anno 2013, quindi in un periodo ben definito.
L' pur precisando di non aver mai assistito a tentativi di suicidio, ha riferito che, Tes_1 sempre in quel periodo, ha dovuto abbattere la porta di casa dell'amico, rimasto a lungo inerte nonostante le chiamate, nel timore che stesse male;
a quel punto ha aggiunto: “So che a avuto tanti altri episodi in cui ha avuto malori fisici. Ciò da quando gli hanno Pt_1
bloccato il conto. Ricordo che la figlia veniva a farsi la doccia a casa mia perché non avevano
l'acqua calda. Ho mantenuto la famiglia er parecchio tempo sin tanto che non si è Pt_1 ripreso finanziariamente”. L'asserzione, letta nel suo contesto, è dunque ben collocata nel tempo.
Il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione la testimonianza resa dalla dott.ssa e sembra anzi che il Giudicante abbia parificato la dott.ssa d un CTP, le cui Per_1 Per_1
parole, in quanto allegazioni di parte, sarebbero irrilevanti sotto il profilo probatorio. Tuttavia, così non è: la dott.ssa non è, e non è mai stata, un consulente di parte Per_1 dell'appellante, ma era ed è il suo medico di base. La a testimoniato in maniera Per_1
imparziale e senza incertezze, confermando il contenuto del suo certificato medico (e, quindi, che, a carico dell'appellante, a partire dai primi mesi del 2010, era emersa una
“importante deflessione del tono dell'umore con aspetti di nevrosi d'ansia ed insonnia, che ne condizionavano anche un calo ponderale con scadimento delle condizioni generali e tendenza al ritiro sociale”) e che, antecedentemente ai primi mesi del 2010, lei stessa, pur essendo già da anni medico di famiglia del non aveva mai constatato, nel visitarlo, Pt_1
analoghi disagi e/o patologie.
Il Tribunale di Alessandria ha analizzato singolarmente gli elementi indiziari e non invece valutandoli globalmente, per provare il fatto ignoto;
la valutazione della prova presuntiva esige, invece, che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui dispone non considerandoli uno per uno, ma valutandoli insieme alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi solo perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere probabile l'esistenza del fatto da provare.
Anche il nesso causale tra alcuni gravi episodi di disagio psicofisico dell'appellante e il comportamento illecito della banca è dimostrato dalle testimonianze rese dai testi
E il ha riferito che il giorno 5.07.2012, all'uscita dal Tes_2 Tes_6 Tes_1 Tes_3
9 Tribunale di Novi Ligure, all'esito del rinvio dell'udienza fissata per l'escussione dei testi, nella causa per l'illegittima negoziazione dell'assegno e la conseguente segnalazione alla
LE CH, il iveva un secondo episodio sincopale in strada, simile a quello Pt_1
vissuto nel 2009; nel 2013, inoltre, per quanto ricordato dai testi E Tes_2 Tes_1
l'appellante viveva un terzo episodio sincopale in strada, a Novi Ligure, all'uscita da un ristorante, dove si era discusso dell'illecita vicenda dell'assegno e della segnalazione, poi accertata dal Tribunale di Alessandria.
Vi sono poi dei dati di comune esperienza che possono e debbono essere valorizzati per ritenere provato il danno e il nesso causale: se un soggetto viene qualificato quale cattivo pagatore e, per tale ragione, non ha più la possibilità di utilizzare una carta di credito o di svolgere un'attività, che presuppone una condizione creditizia immacolata (come deve essere per il promotore finanziario), le problematiche che pacificamente ne derivano sono tali da incidere anche sulla capacità economica di far fronte a bisogni primari.
Non era perciò condivisibile la tesi del Tribunale per cui l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, producendo le proprie dichiarazioni dei redditi pregresse, di aver effettivamente subito una contrazione delle proprie entrate.
Il nesso causale tra l'illegittima segnalazione e lo stato di salute psicofisica dell'appellante era stato dettagliatamente trattato dal CTP;
non inficia le conclusioni del perito di parte il fatto che già nel 2007 l'appellante fosse stato dichiarato invalido al 40%, ed infatti il consulente non ha nascosto (anzi li ha riportati) gli esiti della visita del 2007 alla
Commissione Invalidi Civili, ma allo stesso tempo ha evidenziato, nella restante parte dell'elaborato, la diretta incidenza della segnalazione sugli eventi pregiudizievoli successivi e sull'aggravamento di una patologia gestita bene fino al momento dei fatti di cui si discute.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante sottolinea che il Giudice ha omesso ogni considerazione sulla quantificazione del pregiudizio patito dall'appellante.
L'illecita segnalazione alla LE CH è riconducibile alla fattispecie dell'esercizio di attività pericolosa, di cui all'art. 2050 c.c.; vanno, al riguardo, valorizzare le presunzioni semplici.
Pacifico essendo il comportamento illecito della Banca, accertato con sentenza passata in giudicato, sarebbe stata la banca a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio arrecato.
I dati di comune esperienza, per quanto evidenziato dalla giurisprudenza, suggeriscono che, ove sia dimostrata una condizione di difficoltà, umiliazione, lesione della dignità e della
10 reputazione e, finanche, compromissione della salute a seguito di una illegittima segnalazione, allora il Giudice deve ritenere sussistente il danno e deve liquidarlo avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1226 e 2056 c.c. In difetto di consulenza tecnica d'ufficio, è facoltà del Giudice liquidare in via equitativa il danno, non essendo ammissibile che, una volta accertatane l'esistenza, lo stesso non venga quantificato, stante l'obiettiva difficoltà per la parte di dimostrarne l'esatta entità.
L'appellante, nel quantificare il danno, ha applicato ai parametri indicati dal CTP le tabelle milanesi, mentre il pregiudizio da compromessa capacità lavorativa è stato determinato muovendo da principi enunciati dalla S.C. In totale, il danno è stato quantificato atto di citazione in €. 299.578,15 di cui:
- €. 190.718,50 per danno a persona, così determinato: ITT gg. 30; ITP al 50% gg. 1825; al 25% giorni 365; danno biologico permanente 19%; il tutto liquidato in base alle tabelle milanesi e con una personalizzazione del danno con aumento del 40%.
- €. 104.883,97 per perdita della capacità lavorativa, quantificato in base al triplo della pensione sociale, moltiplicato per le percentuali di cui sopra (50 e 25%) per gli anni dal 2010 al 2016; e per il 20% (percentuale di perdita definitiva della capacità lavorativa stimata in perizia) per gli anni dal 2016 al raggiungimento della età pensionabile (67 anni).
- €. 3.975,68 per spese mediche e di CTP.
Il motivo si risolve, propriamente, in una riproposizione di un tema, quello della quantificazione del danno complessivo, rimasto assorbito dalla reiezione della domanda in punto all'an debeatur.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante rileva che la riforma della sentenza impugnata dovrà comportare, quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della domanda originariamente avanzata, la condanna del alla rifusione delle spese legali CP_2 dell'intero giudizio.
Anche questo non costituisce, propriamente, un motivo di gravame, bensì con esso si invocano le conseguenze che, a norma dell'art. 336, 1° co., c.p.c., discendono in automatico dalla riforma del capo (principale) di decisione sul merito della domanda risarcitoria. Il tema verrà, quindi, trattato nel § 5, dedicato alla regolazione delle spese di tutto il processo.
3. – L'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da . CP_2
ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello: le tre sezioni in cui è CP_2
divisa la citazione in appello non costituirebbero tecnicamente motivi di impugnazione
11 autonomi, il primo è una nuova discussione dell'an debeatur, il secondo è una nuova discussione del quantum debeatur e il terzo è una richiesta di revisione della condanna alle spese;
mancherebbe, dunque, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
L'impugnazione sarebbe inammissibile, inoltre, in quanto non pone in contestazione quello che è il principale motivo in base a cui il Tribunale ha respinto la domanda;
il danno da illegittima segnalazione a LE CH presuppone, infatti, che l'attore dimostri il danno- conseguenza.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
A prescindere dal modo con cui i motivi sono stati articolati, non richiedendo l'obbligo sancito dall'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore al d.lgs. 149/2022, l'utilizzo di formule sacramentali, la citazione in appello è sicuramente redatta in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni dei punti di decisione contestati nella sentenza impugnata, e le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione appellata: risulterebbe, in questo, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite,
10.05.2019, n. 12,587).
L'appellante, inoltre, denuncia in maniera precisa proprio la decisione di ritenere indimostrato il nesso causale tra la condotta della banca e il danno-conseguenza, patrimoniale e non, asseritamente da lui patito, contrapponendo a tale affermazione del
Giudicante di prime cure una serie di argomenti di segno contrario onde confutarne le valutazioni.
4. - Esame congiunto dei motivi di impugnazione.
Nel merito, le doglianze dell'appellante meritano accoglimento in misura ampiamente inferiore a quanto richiesto, e la quantificazione del danno dovrà seguire di conseguenza all'esclusione della maggior parte delle voci risarcitorie richieste, patrimoniali e non patrimoniali.
4.1 – Ora, la prova del danno conseguente all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, escluso che esso possa ritenersi in re ipsa, ben può essere fornita per via indiziaria.
Sono da compiere alcuni rilievi preliminari prima di passare all'esame degli indizi forniti da parte appellante.
12 4.1.1 – E' anzitutto dubbia la configurazione di tale forma di responsabilità come responsabilità per attività pericolose, secondo quanto sostiene la difesa appellante: la segnalazione alla LE CH pare costituire una condotta pericolosa non in quanto assume i caratteri della pericolosità in sé, ma a causa della condotta o negligente o imprudente dell'operatore, che ne risponderà secondo l'art. 2043 c.c.; per contro, si è di fronte ad un'attività pericolosa disciplinata dall'art. 2050 c.c. quando si tratti di un'attività denotata da grave potenzialità dannosa per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati (sul tema, v. Cass.,
27.03.2019, n. 8449).
Se peraltro anche così fosse, l'art. 2050 c.c. inverte solo l'onere della prova quanto all'adozione delle iniziative idonee ad evitare il rischio (colpa presunta), ma lascia salvo l'onere del danneggiato di provare il danno-conseguenza (e dunque, le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate, in termini di causa-effetto, alla sua sfera giuridica, patrimoniale e personale) e il nesso causale rispetto alla condotta illecita.
Ed infatti, configurandosi la responsabilità ex art. 2050 c.c. come un'ipotesi di colpa presunta
(così la Relazione illustrativa al codice civile, § 795: “… Sulla materia non si è creduto di adottare alcuna delle soluzioni estreme: né quella che annetterebbe a tali attività una responsabilità oggettiva, né quella che vi ricollegherebbe l'ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece la soluzione intermedia, per la quale, sempre mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante la prova liberatoria, ma si è ampliato il dovere di diligenza che è posto a suo carico”), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, sancita dalla norma codicistica, presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, e la relativa dimostrazione incombe sul danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non
è ad esso riconducibile in alcun modo (ex coeteris, Cass., 2.04.2001, n. 4792);
4.1.2 - Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non
13 potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi
(Cass., 13.10.2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id.,
9.03.2012, n. 3703).
E qui il primo Giudice ha correttamente, in via di esame preliminare, negato rilevanza a dati indiziari che non possedevano in sé le caratteristiche della gravità (intesa come capacità di pervenire, con un elevato grado di probabilità, a ritenere la sussistenza del fatto ignoto e di resistere alle obiezioni) e, soprattutto, della precisione (il fatto noto che costituisce il punto di partenza del procedimento inferenziale non deve essere vago o generico, ma ben determinato nella sua realtà storica), ed ha poi proceduto ad esaminare il quadro d'insieme.
4.1.3 – Non è stata prodotta la segnalazione alla LE CH da parte della CP_3
; la segnalazione sarebbe verosimilmente durata, per quanto emerge dagli atti,
[...] dall'autunno del 2010 (la lettera di preavviso è del 5.08.2010), fino alla sentenza del gennaio
2015, che dichiarando illegittima la segnalazione, ne ordina la cancellazione a cura e spese della banca – per un totale di circa quattro anni e mezzo.
4.2 – Occorre partire dalla richiesta di danno patrimoniale.
4.2.1 - Per quel che riguarda il lucro cessante, in termini di perdite economiche che dalla segnalazione alla LE CH e dalla conseguente asserita impossibilità per il Pt_1 di proseguire nell'attività di mediatore creditizio, per via della sistematica reiezione delle segnalazioni dei propri clienti da parte delle banche:
- non vi è certezza che egli svolgesse effettivamente, nella seconda metà del 2010, quando c'è la segnalazione, l'attività di intermediario creditizio, né viene fornita prova che abbia perduto clientela in epoca successiva;
a tal fine, non è sufficiente la sola iscrizione all'albo risalente all'anno 2007, posto che essa non vuole ancora dire che la professione di mediatore sia effettivamente esercitata, né soprattutto dice alcunchè sui risultati economici di tale attività;
- non vi è certezza alcuna dei redditi posseduti fino al 2010 né per il periodo successivo
2010 – 2015 (ossia negli anni in cui sarebbe rimasta la segnalazione illegittima), e neppure Contr negli anni successivi in cui si sarebbero determinati gli effetti della condotta illecita di , onde stabilire quale fosse la perdita reddituale conseguente all'impossibilità o all'eccessiva difficoltà di svolgere il lavoro come intermediario creditizio. Non vengono prodotti né una
14 dichiarazione dei redditi, né altro documento da cui sia possibile ricavare i redditi posseduti nei periodi presi in esame;
- nella CTP, datata 1.09.2017, si dice che da tre anni (2014) il titolare di una ditta Pt_1
individuale di ricerca nel settore degli alimentari;
- sempre nella CTP, in relazione al referto del prof. risalente al 24.11.2014, lo si dice Per_2
“direttore operativo azienda produzione di biometano”;
- il teste dice di avere lavorato insieme all'appellante presso STERIFOOD, ma Tes_1
non indica né le mansioni né la retribuzione del ed è ignoto il periodo cui si Pt_1
riferisce il teste.
I dati indiziari difettano, pertanto, dei requisiti della gravità e della precisione, e correttamente il primo Giudice non li ha presi in considerazione.
4.2.2 – Quanto poi alle condizioni economiche generali dell'appellante nel periodo di riferimento, confrontate con quelle del periodo precedente:
- il fatto che il abbia subito il blocco della carta di credito non vuol dire che egli Pt_1
versasse in condizioni di indigenza a seguito di ciò, è solo motivo per ritenere un disagio derivante dalla inutilizzabilità di uno strumento comune di pagamento costituito dalla carta di credito, ma non anche per desumere una situazione di grave impossidenza economica in grado di riflettersi pesantemente sulle condizioni individuali di vita. E' ignoto, peraltro, quale lavoro facesse il dopo il blocco della carta di credito nel settembre 2010, se in Pt_1 particolare svolgesse in quel periodo e in precedenza l'attività di intermediario creditizio, per cui è del tutto arbitrario inferire da tale effetto della (pur illegittima) segnalazione alla
LE CH la conclusione che egli, essendo ritenuto non meritevole di credito da parte del ceto bancario, abbia perso il lavoro;
- le dichiarazioni della figlia ul tenore di vita del padre sono assolutamente Testimone_4 generiche: la ragazza, che all'epoca viveva un po' presso il padre un po' presso la madre, separati, ricorda che non c'era acqua calda nell'alloggio e che c'era “poca luce” (sic), ma rammenta “solo vagamente” di un peggioramento delle condizioni economiche del genitore;
- l' dice solo di avere lavorato insieme al in STERI-FOOD (è ignoto il Tes_1 Pt_1
periodo; sulle risultanze relative alle attività del v. sopra, § 4.2.1) e che il Pt_1 Pt_1 gli aveva detto che gli avevano bloccato il conto;
che ancora, “in quel periodo” (quale ? non
è dato sapere) al avevano staccato la luce e che nel suo appartamento non Pt_1
c'erano il gas e l'acqua calda;
l iferisce poi di aver dovuto mantenere il Tes_1 Pt_1
e famiglia per un certo periodo, ma nel dichiarare che i genitori separati Testimone_4
15 provvedevano entrambi al suo mantenimento, non fa alcun cenno a interruzioni o in genere a problemi nel versamento del contributo mensile da parte del padre, neppure nel periodo delle sue asserite gravi difficoltà finanziarie – sebbene la circostanza appaia di non poco rilievo nella ricostruzione della vicenda;
- anche la dice che non c'era il gas, ma dice poi che “la luce era ridotta” (sic), e Tes_3 pure il onferma che a casa del on c'erano né luce né gas. Tes_2 Pt_1
Manca, tuttavia, con ogni evidenza, la prova che le deteriori condizioni economiche riferite dai testi siano riconducibili proprio e soltanto alla perdita da lavoro di intermediario del credito per effetto dell'illegittima segnalazione alla LE CH (lo si ribadisce ancora una volta: non si sa per nulla cosa facesse il rima del 2010, né soprattutto quali Pt_1
fossero i suoi redditi); ed ogni tentativo della difesa appellante di inferire tale conclusione, in totale assenza di prova del lavoro svolto dal suo assistito prima del settembre 2010 e delle sue condizioni reddituali precedenti, si traduce nel noto paralogismo “post hoc, ergo propter hoc”.
Anche gli indizi sopra riportati sono mancanti dei requisiti della gravità e della precisione, e non possono perciò essere presi in considerazione.
4.3 – Passando, di seguito, al danno non patrimoniale, ne viene:
- nessuno ha mai assistito a tentativi di suicidio del né ha ricevuto confidenze Pt_1
circa suoi propositi anticonservativi;
- non è affatto certo che gli episodi sincopali, di cui parlano i testi, siano causalmente riconducibili a uno stato di grave disagio psicofisico dell'appellante, cagionato proprio dal comportamento illecito della banca, anzi, la stessa CTP prodotta dal sembra Pt_1 individuare delle cause affatto differenti: in disparte l'invalidità al 40 %, riconosciuta nel 2007, per colostomia a seguito di perforazione diverticolare del colon, la consulenza di parte menziona diversi problemi di salute del BIANCHI, in particolare di un pacemaker, installato a seguito di problemi cardiologici nel 2013, e soprattutto di una forma di epilessia piuttosto grave (grande male). Così il dr. , pag. 15 dell'elaborato, in riferimento alla Persona_3 visita del 7.07.2015: “Dichiaro di avere in cura il sig. affetto, tra l'altro, da Parte_1
epilessia tipo grande male. Penso che anche le crisi di perdita di coscienza che da anni il paziente ha presentato siano state di natura epilettica e non cardiogena. Il paziente, che ha avuto nel corso degli anni numerose crisi con frequenza quasi mensile, sta eseguendo terapia AL e Clobazam”; la dott.ssa visita del 23.11.2015: “ … si sono Per_1
verificate crisi di carattere convulsivo che hanno configurato un vero e proprio stato di male
16 epilettico”, e menziona un ricovero d'urgenza a Parigi nel 2014, riportato poi di seguito a pag. 12 della CTP, ed una diagnosi di epilessia del luglio 2014 del dr. ; e Persona_4 il prof. , visita del 24.11.2014: “… Episodi sincopali verosimilmente secondari a crisi Per_2 comiziali in paz. che fa uso di sostanze stupefacenti”. Cioè a dire, è altamente probabile che le perdite di conoscenza di cui raccontano i testimoni siano riferibili proprio alla grave forma di epilessia di cui il offriva, essendo notorio che tale patologia dà anche quel tipo Pt_1
di manifestazioni;
in parallelo, è assolutamente dubbio che si tratti di svenimenti riconducibili ad una condizione depressiva conseguente ad una (indimostrata) crisi finanziaria asseritamente conseguente all'illegittima segnalazione alla LE CH (il dr. Per_3
individua gli episodi sincopali proprio come manifestazioni di epilessia, lo stesso il prof.
). E' peraltro escluso che nell'eziologia dell'epilessia vi possa essere una forma Per_2
depressiva, seppur grave, avendo notoriamente la malattia, quando non congenita, delle cause diverse (traumi cranici, ischemia o lesioni a livello cerebrale); la CTP dà conto di abuso di alcool e di stupefacenti da parte del ma un tale abuso può contribuire o Pt_1 concorrere a un aggravamento del male solo se in forma molto rilevante e prolungata – del che non vi è prova alcuna in atti.
Malgrado tutto quanto sopra, è del tutto ragionevole che l'illegittima iscrizione abbia cagionato un consistente danno reputazionale col conseguente manifestarsi di una evidente situazione di disagio ed ansia – pur dovendosi escludere che le manifestazioni più rilevanti sulla salute del siano attribuibili proprio a ciò, e non alle concomitanti, gravi Pt_1
patologie da cui egli è affetto.
Come affermato da questa Corte, sent. n. 649 del 18.06.2020, “la funzione della LE
CH è istituzionalmente quella di richiamare l'attenzione del circuito bancario e finanziario sui cattivi pagatori. L'iscrizione nella LE CH determina quindi circospezione, se non vero e proprio allarme, sulla solvibilità del soggetto iscritto oltre che sulla sua personale correttezza ed affidabilità nei rapporti commerciali”; l'iscrizione illegittima “in base alle nozioni di comune esperienza e - prima ancora - di logica e buon senso essa deve considerarsi idonea, se non ad attribuire all'iscritto la taccia di cattivo pagatore, quantomeno ad ingenerare sospetto e diffidenza sulla sua onorabilità personale e sulla sua affidabilità patrimoniale …. Non si tratta … di considerare il danno sussistente in re ipsa, ma di valorizzare correttamente i dati di comune esperienza i quali consentono di affermare che
… l'iscrizione nella LE CH, quand'anche cancellata dopo qualche tempo, è idonea
a gettare un'ombra di inaffidabilità sul soggetto che è stato iscritto”.
17 Si tratta di rilievi che, seppur compiuti nel caso, esaminato dalla sentenza, di un agente assicurativo, sono comunque ribaltabili anche per la posizione di un comune cittadino (è ignoto, lo si ripete, se il avorasse come mediatore creditizio o che cos'altro lavoro Pt_1
facesse), in quanto una illegittima segnalazione alla LE CH ne compromette sicuramente la reputazione e le stesse possibilità di accesso a professioni od attività imprenditoriali in cui risulta determinante la fama del soggetto presso il ceto bancario.
Alla luce di tali rilievi, e dovendosi ricorrere, per la quantificazione del danno, al criterio equitativo puro (art. 1226 c.c.), il danno è stimabile in € 5.000 per ciascun anno di iscrizione illegittima (ne risulterebbero dagli atti circa quattro e mezzo, dall'autunno 2010 al gennaio
2015), per un totale di € 22.500; non senza rilevare che il quantum liquidabile rappresenta solo l'indennizzo socialmente adeguato a ristorare il pregiudizio sofferto ad un bene non suscettibile di valutazione patrimoniale (la reputazione, accompagnata da patemi d'animo in forma consistente, debilitante e medicalmente apprezzabile: vedansi, al riguardo, le cc.dd. sentenze di San Martino, Cass., Sez. Unite, nn. 26.972, 26.973 e 26.975/2008, in part. i §§
3.9 e 3.11 delle motivazioni della sent. n. 26.973), restando del tutto esclusi i possibili riflessi economici, affatto indimostrati.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto con il riconoscimento, a favore del Pt_1
e a carico del , successore della , di un danno non CP_2 Controparte_3 patrimoniale globalmente determinato in € 22.500. Essendo la stima del danno non patrimoniale stata fatta con la presente sentenza, ora per allora, non vi sono interessi e rivalutazione dal prodursi del danno;
soltanto, decorreranno gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, agli effetti dell'art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
L'accoglimento solo in una modesta parte delle pretese risarcitorie del è motivo Pt_1
per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura ritenuta equa di
2/3, ponendo il restante 1/3 a carico di , soccombente per il minor importo qui CP_2
riconosciuto.
Le spese vanno liquidate sul decisum, conforme l'art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, esclusa per questo giudizio di appello la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 40/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Alessandria in data 16.01.2023, con atto di citazione notificato in data 16.02.2023:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale in favore di danno che liquida in Parte_1 complessivi € 22.500, oltre a interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in Parte_1 complessivi € 5.077, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € Parte_1
3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
d) condanna il alla rifusione in favore di delle spese CP_2 Parte_1
processuali del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate come ai punti precedenti, nella misura di 1/3, dichiarando compensate le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 258 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GORETTA FIORELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO CARLO
MARX 20 15121 ALESSANDRIA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BELCREDI Controparte_1 P.IVA_1
REMIGIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA PALESTRO N.5 28100
NOVARA ;
- parte appellata
Oggetto: risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla LE CH.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data
16/01/2023, notificata in data 17/01/2023 previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta con la memoria ex art. 183,
6°comma, n. 2, c.p.c., che si richiama
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il – in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore – con sede in Milano (MI) Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale: a risarcire al Dott. i danni tutti allo stesso P.IVA_1 Parte_1 arrecati per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione di primo grado, che si propongono nella somma complessiva di € 299.578,15 o altra diversa somma meglio ritenuta dalla Corte
d'Appello Ecc.ma, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il – in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore – con sede in Milano (MI) Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale: a pagare al Dott. , una somma equitativamente P.IVA_1 Parte_1 determinata ai sensi dell'art. 96, 3°comma, c.p.c.
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte
Contrariis rejectis
Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto e per l'effetto respingere tutte le domande proposte e condannare l'attore al pagamento delle spese legali di entrambi
i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - Con sent. n. 50/2015 emessa il 24.01.2015, il Tribunale di Alessandria dichiarava, tra l'altro, la illegittimità della segnalazione alla LE CH della Banca d'Italia di Pt_1
a parte della , in relazione allo scoperto del suo
[...] Controparte_3
conto corrente presso la filiale di Novi Ligure determinatosi per effetto di una illegittima
2 negoziazione di un assegno da parte della stessa banca, e ne ordinava la cancellazione a
Contr cura e spese di;
lo scoperto di conto corrente si era, in particolare, prodotto tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, mentre la segnalazione alla LE CH era avvenuta in epoca successiva alla comunicazione di preavviso del 5.08.2010.
Il Tribunale di Alessandria, con riferimento a tale aspetto, così disponeva: “La Banca convenuta va altresì condannata a provvedere al ritiro delle segnalazioni a sofferenza del fatte alla LE CH della Banca d'Italia s.p.a. e ad ogni altra società ed Ente, Pt_1 trattandosi di segnalazioni prive dei necessari presupposti”.
La sentenza è passata in giudicato.
1.2 - ha agito giudizialmente dinanzi al Tribunale di Alessandria contro Parte_1
chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito delle illegittime CP_2
segnalazioni fatte dalla convenuta alla LE CH, illegittimità accertata come sopra dallo stesso Ufficio giudiziario con sent. 50/2015, irrevocabile: contestava che da tale illegittimo comportamento gli era derivato un danno, consistente nella lesione della sua reputazione, di particolare rilievo per l'attività da lui svolta di intermediario creditizio, condizionata dalla sua reputazione agli occhi del sistema del credito;
alla lesione della sua reputazione personale e commerciale era, inoltre, conseguita una seria compromissione delle sue condizioni di salute.
Nel dettaglio, l'attore riferiva di avere visto sostanzialmente bloccata la propria attività, dal momento che tutte le banche e le finanziarie, preso atto della segnalazione, si erano rifiutate di dare corso a domande di finanziamento da lui presentate nell'interesse dei clienti;
operando nella piccola realtà locale di Novi Ligure, vi era stata una rapidissima diffusione della notizia della sua segnalazione con discredito tra i potenziali clienti;
egli aveva dunque abbandonato quell'attività per trovare un diverso impiego e procurarsi un reddito onorevole, si era anzi visto costretto a richiedere prestiti ad amici e familiari per potere fare fronte alle esigenze di vita quotidiana, sue e della famiglia e, a causa delle ristrettezze economiche, aveva subito l'interruzione forzosa delle utenze luce e gas;
inoltre, gli era stata bloccata la carta di credito e negato ogni accesso al credito;
le sue condizioni economiche gravemente precarie avevano anche compromesso le sue relazioni familiari e personali, tanto che egli era anche stato abbandonato dalla convivente;
aveva poi cominciato a provare forti sentimenti di svalutazione personale, disistima ed inadeguatezza, seguiti dal manifestarsi di istinti suicidi e periodi di abuso di alcol.
3 Il osteneva l'evidenza del nesso tra l'illegittima segnalazione e i danni psicofisici Pt_1
allegati, sia per la collocazione temporale degli eventi, in stretta successione, sia per la particolare tipologia di reazioni, precisando che il primo episodio di perdita di conoscenza da stress era avvenuto proprio davanti alla filiale di Novi Ligure, all'inizio della vertenza nell'anno 2010; un episodio simile si era verificato nel 2012 al termine di un'udienza relativa alla causa in corso, nonché successivamente nel 2013; nel periodo post segnalazione durante la vertenza giudiziale, aveva presentato un disturbo di tipo depressivo ad episodi ricorrenti;
il crollo psicologico subito a seguito della segnalazione in LE rischi si ricollegava, quindi, causalmente, in via diretta, proprio con tale evento (e con il conseguente depauperamento delle condizioni economiche), non essendo ipotizzabile l'acutizzarsi di una condizione di fragilità preesistente o latente non sussistente per l'attore; il suo medico di base aveva riscontrato, a partire dai primi mesi del 2010, un improvviso e marcato disagio psicologico con importante deflessione del tono dell'umore con aspetti di nevrosi d'ansia ed insonnia, manifestazioni di somatizzazione con ingravescente patologia cardio-circolatoria; ancora, in fase di esame post sentenza erano state evidenziate dal perito note ansiose reattive alla propria condizione economica e quali sequele della vicenda giudiziaria occorsagli.
Il danno veniva indicato in € 190.718,50 per biologico permanente (a), € 104.883,97 per danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa (b) e in € 3.975,68 per spese mediche sostenute (c), per un totale di € 299.578,15.
1.3 - succeduto per incorporazione alla , si Controparte_1 Controparte_3
costituiva contestando la stessa illiceità della segnalazione alla LE CH effettuata dalla Banca, l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla stessa segnalazione, così come l'esistenza di un danno alla persona derivante dalle stesse segnalazioni e chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.
1.4 - La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale.
Con sent. n. 40/2023, emessa il 16.01.2023, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande formulate dal lo condannava alla rifusione delle spese. Pt_1
Questi i rilievi del primo Giudice:
- per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorreva allegare e provare non solo il danno evento, ma anche il danno conseguenza, che non poteva essere ritenuto in re ipsa;
4 - le deduzioni del uanto al danno all'attività da lui svolta risultavano sfornite di Pt_1
prova: egli aveva allegato che la segnalazione aveva bloccato la sua attività, in quanto le banche e le finanziarie si erano rifiutate di dare corso a domande di finanziamento da lui presentate nell'interesse dei clienti;
tuttavia, non vi era prova che egli svolgesse in concreto l'attività di intermediatore creditizio, non dimostrabile con la mera iscrizione all'albo. L'attore indicava che la sua attività era da poco iniziata (2007), ma non forniva dimostrazione del suo effettivo svolgimento, così come non dava prova di rifiuti da parte di banche e finanziarie a domande di finanziamento da lui presentate nell'ambito di tale sua attività professionale. Le testimonianze assunte non chiarivano quale attività lavorativa in concreto svolgesse il al momento dei fatti, né l'esistenza delle Pt_1
conseguenze pregiudizievoli alla segnalazione sulla sua attività lavorativa, e a tal proposito non era sufficiente provare di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione (prova che non era stata comunque data), ma occorreva la dimostrazione del beneficio economico che egli avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli era stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Occorreva, cioè, che l'attore dimostrasse il beneficio economico-lavorativo che avrebbe conseguito dall'esito positivo delle domande di finanziamento, e ancora prima che lo stesso operava quale mediatore del credito, e che, pertanto, concreti rifiuti di banche e finanziarie a domande di finanziamento avevano bloccato la sua attività;
- il on aveva nemmeno dimostrato la ricerca di nuovi impieghi e l'esito negativo: Pt_1
non era stato prodotto alcun documento sui lavori che egli avrebbe nel periodo rilevante, Contr né la sua documentazione reddituale prima e dopo l'illegittimo comportamento di;
sulla ricerca di nuovi impieghi non risultavano sufficienti le dichiarazioni testimoniali di rino secondo cui “in quel periodo io e lavoravamo insieme presso Tes_1 Pt_1
SteriFood”, poiché tale circostanza, in mancanza della prova del precedente svolgimento dell'attività di intermediario creditizio, non dimostrava che il fosse stato Pt_1 costretto a cambiar lavoro a seguito della segnalazione;
le dichiarazioni dell Tes_1
inoltre, si riferivano al mese di settembre 2010, quindi circa un mese dopo la lettera della di passaggio a sofferenza della posizione dell'attore, Controparte_3 contenente l'avviso che ciò avrebbe comportato, nei tempi tecnici necessari, la disponibilità dell'informazione all'intero sistema bancario e finanziario;
non era perciò neanche se a settembre 2010 fosse già intervenuta la segnalazione alla LE CH, non potendosi quindi, neanche alla luce di tali elementi, presumere l'effettiva incidenza della segnalazione sull'attività lavorativa dell'attore;
5 - mancava la prova del diniego di ogni forma di accesso al credito, e i testi sentiti al riguardo avevano per lo più riferito circostanze riferite loro dallo stesso Pt_1
- il blocco della carta non era sufficiente a dimostrare l'effettiva incidenza della segnalazione sul lavoro e neanche sulla situazione economica complessiva dell'attore, in mancanza di ulteriori elementi che rappresentassero la sua situazione economico– lavorativa al momento dell'illegittimo comportamento della banca;
- non era stata data prova neppure delle condizioni economiche precarie, del cambio totale delle condizioni e delle abitudini di vita quotidiana e dell'abbandono da parte della convivente, ed anzi, quest'ultima circostanza non era stata neppure dimostrata né era stato specificamente allegato in quale momento ciò sarebbe avvenuto;
non vi era prova che il a seguito dell'illegittima segnalazione avesse vissuto in condizioni Pt_1
economiche precarie, dato che non era stata fornita adeguata dimostrazione della differenza di situazione economica tra prima e dopo la segnalazione, e neanche le dichiarazioni dei testi chiarivano tali aspetti. Risultava solo dalle dichiarazioni dei testi
, (figlia dell'attore) e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...] he nel 2013, nella casa in cui viveva l'attore, non c'era il gas, ma non era Tes_5
chiaro se la luce fosse stata staccata o ne fosse stato ridotto il consumo. Non vi erano elementi sufficienti per desumere il nesso eziologico tra le circostanze dichiarate dai testimoni e il comportamento illegittimo della banca;
le dichiarazioni di Testimone_4
sul punto erano eccessivamente generiche e non provano una situazione di dissesto
Contr economico conseguente alla condotta illegittima di;
- mancava la prova che l'attore avesse dovuto chiedere prestiti ad amici e familiari;
solo il teste aveva dichiarato: “Ho mantenuto la famiglia di per parecchio Tes_1 Pt_1 tempo sin tanto che non si è ripreso finanziariamente”, ma tali dichiarazioni erano prive di una collocazione temporale;
- non vi era prova del primo degli episodi di perdita di conoscenza, mentre con riferimento al secondo, confermato dalla teste , ma dalle dichiarazioni di quest'ultimo non Tes_3
Contr era possibile desumere lo specifico collegamento con la condotta di e identico discorso valeva per il terzo episodio, confermato dai testi Tes_1 Tes_2
- quanto agli accertamenti del tecnico di parte, e ricordato che la consulenza tecnica di parte costituiva una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, emergeva dalla perizia di parte che il già nel 2007 era stato riconosciuto Pt_1
invalido al 40% con diagnosi di colostomia in esiti di perforazione diverticolare del colon e che la documentazione medica presa in esame dal perito era tutta relativa al 2013 in
6 poi: secondo la CTP, dal dicembre 2009 a tutto il 2015 l'attore aveva presentato un disturbo dell'umore, di tipo depressivo ad episodi ricorrenti e in tale periodo vi era poi anche stato un episodio psicotico acuto reattivo breve;
inoltre, vi erano dei postumi per quanto riportato sia sul versante psichico che su quello strettamente organico. Tuttavia, pur evidenziando la CTP un danno psichico ed organico ricollegabile al dissesto finanziario, alla situazione economica precaria con necessità di chiedere prestiti ad amici e parenti per sopravvivere, alla disgregazione familiare e all'impossibilità di realizzazione lavorativa, mancava la prova sia di tale incerta e grave situazione lavorativa, economica e familiare del soggetto, sia della correlazione che vi sarebbe stata tra detta situazione economico-lavorativa e la contestata segnalazione alla LE CH: tali circostanze avrebbero dovuto essere positivamente dimostrate dall'attore non potendo essere Contr desunte ipso iure dal comportamento illegittimo di e non potendo neanche essere oggetto di accertamento mediante CTU.
2. - L'appello di I motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il . Parte_1
2.1 - Con il primo motivo (“errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado circa l 'esistenza del danno ed il nesso causale tra la illegittima segnalazione ed il danno stesso”), l'appellante evidenzia anzitutto che la banca, prima della segnalazione, aveva disposto un bonifico di ben € 300.000,00, in assenza di alcun ordine da parte del correntista, così commettendo un gravissimo abuso, avente anche rilevanza penale.
Il Tribunale aveva fatto una valutazione parziale e non condivisibile delle testimonianze assunte in corso di causa e della documentazione in atti, giungendo ad una conclusione non coerente rispetto alle risultanze istruttorie, posto che l'appellante aveva allegato e dimostrato il collegamento tra l'illecita segnalazione, il suo depauperamento patrimoniale e i danni non patrimoniali che ne sono derivati.
I testi E hanno riferito che proprio a causa dell'iniziativa Tes_2 Tes_6 Tes_1 assunta dall'allora , il a partire dal mese di settembre Controparte_3 Pt_1
2010, aveva subito il blocco della carta di credito, ma il Giudicante di prime cure ha ritenuto prive di incidenza tali deposizioni perché de relato actoris. Tuttavia, i testi e Tes_3 Tes_4
i erano soffermati su fatti da loro stessi verificati, avendo direttamente constatato,
[...]
il primo, che effettivamente, nel mese di settembre 2010, la tessera bancomat dell'appellante non aveva consentito il prelievo e la seconda che il padre, mentre in
7 precedenza godeva di un tenore di vita più elevato, a partire dalla seconda metà del 2010, aveva avuto disagi economici. Entrambe le circostanze si sono verificate successivamente alla segnalazione in LE CH.
Sussiste poi la prova documentale dell'effettivo blocco, nel settembre 2010, della carta di credito del tale prova da un lato restituisce rilevanza alle deposizioni de relato Pt_1 actoris, dall'altro lato dimostra, a sua volta, due elementi, ossia, fino al momento del blocco,
l'appellante disponeva ed utilizzava una carta di credito e dunque era ritenuto soggetto meritevole di credito da parte di banche e finanziarie, e il blocco è avvenuto a causa della segnalazione, il che dimostra la diretta incidenza della segnalazione stessa sulla vita dell'appellante, che si è visto revocare il rapporto con la finanziaria, senza poter più accedere al credito.
La figlia dell'appellante ha riferito che prima della segnalazione il tenore di vita del Tes_4
padre era più elevato, con possibilità non solo di condurre una esistenza dignitosa, ma anche di concedersi viaggi e vacanze, mentre in seguito alla segnalazione era addirittura venuta meno la possibilità di fruire, nella casa di abitazione, di acqua calda, luce e gas. È errata la considerazione del giudice di prime cure, secondo cui le parole della figlia dell'appellante sarebbero “eccessivamente generiche”: il fatto che la teste abbia precisato, nel rispondere alla domanda, “ricordo vagamente” non toglie rilevanza alle circostanze, concrete e precise, dalla stessa riportate.
I testi , E hanno inoltre confermato che nell'anno Tes_2 Tes_6 Pt_1 Tes_1
2013 l'appellante aveva subito l'interruzione forzosa delle utenze (luce e gas) a servizio della sua casa di abitazione. La collocazione temporale nel 2013 dell'interruzione forzosa delle utenze è significativa perché successiva alla segnalazione di circa due anni, ossia proprio il tempo tecnico e fisiologico tipico del concretizzarsi della morosità, dell'avvio delle pratiche di messa in mora e di segnalazione preventiva e poi, da ultimo, di effettiva sospensione del servizio.
Il teste ha confermato che nell'ultima parte del 2010 l'appellante ha iniziato a Tes_1
lavorare con lui nel settore dei prodotti alimentari, presso la STERIFOOD;
è dimostrato documentalmente che l'appellante si fosse iscritto all'albo degli intermediari creditizi e tale circostanza, se non prova di per sé l'effettivo svolgimento dell'attività, dimostra quantomeno che l'attore aveva messo le basi per operare in tale settore (diversamente non vi sarebbe stato motivo di iscriversi all'albo). Se a tale attività l'appellante non ha dato seguito, modificando i propri piani successivamente alla segnalazione, è logico dedurre che tale evento abbia inciso negativamente imponendo un sostanziale cambio di programma.
8 L' ha riferito di aver “mantenuto la famiglia per parecchio tempo sin Tes_5 Pt_1 tanto che non si è ripreso finanziariamente”, ma il Tribunale ha erroneamente ritenuto che tale asserzione sia irrilevante perché priva di una collocazione temporale. Tuttavia, il teste ha reso noto di aver erogato prestiti all'appellante rispondendo al capitolo 22, relativo agli intenti suicidi manifestati dall'esponente nell'anno 2013, quindi in un periodo ben definito.
L' pur precisando di non aver mai assistito a tentativi di suicidio, ha riferito che, Tes_1 sempre in quel periodo, ha dovuto abbattere la porta di casa dell'amico, rimasto a lungo inerte nonostante le chiamate, nel timore che stesse male;
a quel punto ha aggiunto: “So che a avuto tanti altri episodi in cui ha avuto malori fisici. Ciò da quando gli hanno Pt_1
bloccato il conto. Ricordo che la figlia veniva a farsi la doccia a casa mia perché non avevano
l'acqua calda. Ho mantenuto la famiglia er parecchio tempo sin tanto che non si è Pt_1 ripreso finanziariamente”. L'asserzione, letta nel suo contesto, è dunque ben collocata nel tempo.
Il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione la testimonianza resa dalla dott.ssa e sembra anzi che il Giudicante abbia parificato la dott.ssa d un CTP, le cui Per_1 Per_1
parole, in quanto allegazioni di parte, sarebbero irrilevanti sotto il profilo probatorio. Tuttavia, così non è: la dott.ssa non è, e non è mai stata, un consulente di parte Per_1 dell'appellante, ma era ed è il suo medico di base. La a testimoniato in maniera Per_1
imparziale e senza incertezze, confermando il contenuto del suo certificato medico (e, quindi, che, a carico dell'appellante, a partire dai primi mesi del 2010, era emersa una
“importante deflessione del tono dell'umore con aspetti di nevrosi d'ansia ed insonnia, che ne condizionavano anche un calo ponderale con scadimento delle condizioni generali e tendenza al ritiro sociale”) e che, antecedentemente ai primi mesi del 2010, lei stessa, pur essendo già da anni medico di famiglia del non aveva mai constatato, nel visitarlo, Pt_1
analoghi disagi e/o patologie.
Il Tribunale di Alessandria ha analizzato singolarmente gli elementi indiziari e non invece valutandoli globalmente, per provare il fatto ignoto;
la valutazione della prova presuntiva esige, invece, che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui dispone non considerandoli uno per uno, ma valutandoli insieme alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi solo perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere probabile l'esistenza del fatto da provare.
Anche il nesso causale tra alcuni gravi episodi di disagio psicofisico dell'appellante e il comportamento illecito della banca è dimostrato dalle testimonianze rese dai testi
E il ha riferito che il giorno 5.07.2012, all'uscita dal Tes_2 Tes_6 Tes_1 Tes_3
9 Tribunale di Novi Ligure, all'esito del rinvio dell'udienza fissata per l'escussione dei testi, nella causa per l'illegittima negoziazione dell'assegno e la conseguente segnalazione alla
LE CH, il iveva un secondo episodio sincopale in strada, simile a quello Pt_1
vissuto nel 2009; nel 2013, inoltre, per quanto ricordato dai testi E Tes_2 Tes_1
l'appellante viveva un terzo episodio sincopale in strada, a Novi Ligure, all'uscita da un ristorante, dove si era discusso dell'illecita vicenda dell'assegno e della segnalazione, poi accertata dal Tribunale di Alessandria.
Vi sono poi dei dati di comune esperienza che possono e debbono essere valorizzati per ritenere provato il danno e il nesso causale: se un soggetto viene qualificato quale cattivo pagatore e, per tale ragione, non ha più la possibilità di utilizzare una carta di credito o di svolgere un'attività, che presuppone una condizione creditizia immacolata (come deve essere per il promotore finanziario), le problematiche che pacificamente ne derivano sono tali da incidere anche sulla capacità economica di far fronte a bisogni primari.
Non era perciò condivisibile la tesi del Tribunale per cui l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, producendo le proprie dichiarazioni dei redditi pregresse, di aver effettivamente subito una contrazione delle proprie entrate.
Il nesso causale tra l'illegittima segnalazione e lo stato di salute psicofisica dell'appellante era stato dettagliatamente trattato dal CTP;
non inficia le conclusioni del perito di parte il fatto che già nel 2007 l'appellante fosse stato dichiarato invalido al 40%, ed infatti il consulente non ha nascosto (anzi li ha riportati) gli esiti della visita del 2007 alla
Commissione Invalidi Civili, ma allo stesso tempo ha evidenziato, nella restante parte dell'elaborato, la diretta incidenza della segnalazione sugli eventi pregiudizievoli successivi e sull'aggravamento di una patologia gestita bene fino al momento dei fatti di cui si discute.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante sottolinea che il Giudice ha omesso ogni considerazione sulla quantificazione del pregiudizio patito dall'appellante.
L'illecita segnalazione alla LE CH è riconducibile alla fattispecie dell'esercizio di attività pericolosa, di cui all'art. 2050 c.c.; vanno, al riguardo, valorizzare le presunzioni semplici.
Pacifico essendo il comportamento illecito della Banca, accertato con sentenza passata in giudicato, sarebbe stata la banca a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio arrecato.
I dati di comune esperienza, per quanto evidenziato dalla giurisprudenza, suggeriscono che, ove sia dimostrata una condizione di difficoltà, umiliazione, lesione della dignità e della
10 reputazione e, finanche, compromissione della salute a seguito di una illegittima segnalazione, allora il Giudice deve ritenere sussistente il danno e deve liquidarlo avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1226 e 2056 c.c. In difetto di consulenza tecnica d'ufficio, è facoltà del Giudice liquidare in via equitativa il danno, non essendo ammissibile che, una volta accertatane l'esistenza, lo stesso non venga quantificato, stante l'obiettiva difficoltà per la parte di dimostrarne l'esatta entità.
L'appellante, nel quantificare il danno, ha applicato ai parametri indicati dal CTP le tabelle milanesi, mentre il pregiudizio da compromessa capacità lavorativa è stato determinato muovendo da principi enunciati dalla S.C. In totale, il danno è stato quantificato atto di citazione in €. 299.578,15 di cui:
- €. 190.718,50 per danno a persona, così determinato: ITT gg. 30; ITP al 50% gg. 1825; al 25% giorni 365; danno biologico permanente 19%; il tutto liquidato in base alle tabelle milanesi e con una personalizzazione del danno con aumento del 40%.
- €. 104.883,97 per perdita della capacità lavorativa, quantificato in base al triplo della pensione sociale, moltiplicato per le percentuali di cui sopra (50 e 25%) per gli anni dal 2010 al 2016; e per il 20% (percentuale di perdita definitiva della capacità lavorativa stimata in perizia) per gli anni dal 2016 al raggiungimento della età pensionabile (67 anni).
- €. 3.975,68 per spese mediche e di CTP.
Il motivo si risolve, propriamente, in una riproposizione di un tema, quello della quantificazione del danno complessivo, rimasto assorbito dalla reiezione della domanda in punto all'an debeatur.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante rileva che la riforma della sentenza impugnata dovrà comportare, quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della domanda originariamente avanzata, la condanna del alla rifusione delle spese legali CP_2 dell'intero giudizio.
Anche questo non costituisce, propriamente, un motivo di gravame, bensì con esso si invocano le conseguenze che, a norma dell'art. 336, 1° co., c.p.c., discendono in automatico dalla riforma del capo (principale) di decisione sul merito della domanda risarcitoria. Il tema verrà, quindi, trattato nel § 5, dedicato alla regolazione delle spese di tutto il processo.
3. – L'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da . CP_2
ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello: le tre sezioni in cui è CP_2
divisa la citazione in appello non costituirebbero tecnicamente motivi di impugnazione
11 autonomi, il primo è una nuova discussione dell'an debeatur, il secondo è una nuova discussione del quantum debeatur e il terzo è una richiesta di revisione della condanna alle spese;
mancherebbe, dunque, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
L'impugnazione sarebbe inammissibile, inoltre, in quanto non pone in contestazione quello che è il principale motivo in base a cui il Tribunale ha respinto la domanda;
il danno da illegittima segnalazione a LE CH presuppone, infatti, che l'attore dimostri il danno- conseguenza.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
A prescindere dal modo con cui i motivi sono stati articolati, non richiedendo l'obbligo sancito dall'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore al d.lgs. 149/2022, l'utilizzo di formule sacramentali, la citazione in appello è sicuramente redatta in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni dei punti di decisione contestati nella sentenza impugnata, e le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione appellata: risulterebbe, in questo, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite,
10.05.2019, n. 12,587).
L'appellante, inoltre, denuncia in maniera precisa proprio la decisione di ritenere indimostrato il nesso causale tra la condotta della banca e il danno-conseguenza, patrimoniale e non, asseritamente da lui patito, contrapponendo a tale affermazione del
Giudicante di prime cure una serie di argomenti di segno contrario onde confutarne le valutazioni.
4. - Esame congiunto dei motivi di impugnazione.
Nel merito, le doglianze dell'appellante meritano accoglimento in misura ampiamente inferiore a quanto richiesto, e la quantificazione del danno dovrà seguire di conseguenza all'esclusione della maggior parte delle voci risarcitorie richieste, patrimoniali e non patrimoniali.
4.1 – Ora, la prova del danno conseguente all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, escluso che esso possa ritenersi in re ipsa, ben può essere fornita per via indiziaria.
Sono da compiere alcuni rilievi preliminari prima di passare all'esame degli indizi forniti da parte appellante.
12 4.1.1 – E' anzitutto dubbia la configurazione di tale forma di responsabilità come responsabilità per attività pericolose, secondo quanto sostiene la difesa appellante: la segnalazione alla LE CH pare costituire una condotta pericolosa non in quanto assume i caratteri della pericolosità in sé, ma a causa della condotta o negligente o imprudente dell'operatore, che ne risponderà secondo l'art. 2043 c.c.; per contro, si è di fronte ad un'attività pericolosa disciplinata dall'art. 2050 c.c. quando si tratti di un'attività denotata da grave potenzialità dannosa per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati (sul tema, v. Cass.,
27.03.2019, n. 8449).
Se peraltro anche così fosse, l'art. 2050 c.c. inverte solo l'onere della prova quanto all'adozione delle iniziative idonee ad evitare il rischio (colpa presunta), ma lascia salvo l'onere del danneggiato di provare il danno-conseguenza (e dunque, le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate, in termini di causa-effetto, alla sua sfera giuridica, patrimoniale e personale) e il nesso causale rispetto alla condotta illecita.
Ed infatti, configurandosi la responsabilità ex art. 2050 c.c. come un'ipotesi di colpa presunta
(così la Relazione illustrativa al codice civile, § 795: “… Sulla materia non si è creduto di adottare alcuna delle soluzioni estreme: né quella che annetterebbe a tali attività una responsabilità oggettiva, né quella che vi ricollegherebbe l'ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece la soluzione intermedia, per la quale, sempre mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante la prova liberatoria, ma si è ampliato il dovere di diligenza che è posto a suo carico”), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, sancita dalla norma codicistica, presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, e la relativa dimostrazione incombe sul danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non
è ad esso riconducibile in alcun modo (ex coeteris, Cass., 2.04.2001, n. 4792);
4.1.2 - Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non
13 potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi
(Cass., 13.10.2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id.,
9.03.2012, n. 3703).
E qui il primo Giudice ha correttamente, in via di esame preliminare, negato rilevanza a dati indiziari che non possedevano in sé le caratteristiche della gravità (intesa come capacità di pervenire, con un elevato grado di probabilità, a ritenere la sussistenza del fatto ignoto e di resistere alle obiezioni) e, soprattutto, della precisione (il fatto noto che costituisce il punto di partenza del procedimento inferenziale non deve essere vago o generico, ma ben determinato nella sua realtà storica), ed ha poi proceduto ad esaminare il quadro d'insieme.
4.1.3 – Non è stata prodotta la segnalazione alla LE CH da parte della CP_3
; la segnalazione sarebbe verosimilmente durata, per quanto emerge dagli atti,
[...] dall'autunno del 2010 (la lettera di preavviso è del 5.08.2010), fino alla sentenza del gennaio
2015, che dichiarando illegittima la segnalazione, ne ordina la cancellazione a cura e spese della banca – per un totale di circa quattro anni e mezzo.
4.2 – Occorre partire dalla richiesta di danno patrimoniale.
4.2.1 - Per quel che riguarda il lucro cessante, in termini di perdite economiche che dalla segnalazione alla LE CH e dalla conseguente asserita impossibilità per il Pt_1 di proseguire nell'attività di mediatore creditizio, per via della sistematica reiezione delle segnalazioni dei propri clienti da parte delle banche:
- non vi è certezza che egli svolgesse effettivamente, nella seconda metà del 2010, quando c'è la segnalazione, l'attività di intermediario creditizio, né viene fornita prova che abbia perduto clientela in epoca successiva;
a tal fine, non è sufficiente la sola iscrizione all'albo risalente all'anno 2007, posto che essa non vuole ancora dire che la professione di mediatore sia effettivamente esercitata, né soprattutto dice alcunchè sui risultati economici di tale attività;
- non vi è certezza alcuna dei redditi posseduti fino al 2010 né per il periodo successivo
2010 – 2015 (ossia negli anni in cui sarebbe rimasta la segnalazione illegittima), e neppure Contr negli anni successivi in cui si sarebbero determinati gli effetti della condotta illecita di , onde stabilire quale fosse la perdita reddituale conseguente all'impossibilità o all'eccessiva difficoltà di svolgere il lavoro come intermediario creditizio. Non vengono prodotti né una
14 dichiarazione dei redditi, né altro documento da cui sia possibile ricavare i redditi posseduti nei periodi presi in esame;
- nella CTP, datata 1.09.2017, si dice che da tre anni (2014) il titolare di una ditta Pt_1
individuale di ricerca nel settore degli alimentari;
- sempre nella CTP, in relazione al referto del prof. risalente al 24.11.2014, lo si dice Per_2
“direttore operativo azienda produzione di biometano”;
- il teste dice di avere lavorato insieme all'appellante presso STERIFOOD, ma Tes_1
non indica né le mansioni né la retribuzione del ed è ignoto il periodo cui si Pt_1
riferisce il teste.
I dati indiziari difettano, pertanto, dei requisiti della gravità e della precisione, e correttamente il primo Giudice non li ha presi in considerazione.
4.2.2 – Quanto poi alle condizioni economiche generali dell'appellante nel periodo di riferimento, confrontate con quelle del periodo precedente:
- il fatto che il abbia subito il blocco della carta di credito non vuol dire che egli Pt_1
versasse in condizioni di indigenza a seguito di ciò, è solo motivo per ritenere un disagio derivante dalla inutilizzabilità di uno strumento comune di pagamento costituito dalla carta di credito, ma non anche per desumere una situazione di grave impossidenza economica in grado di riflettersi pesantemente sulle condizioni individuali di vita. E' ignoto, peraltro, quale lavoro facesse il dopo il blocco della carta di credito nel settembre 2010, se in Pt_1 particolare svolgesse in quel periodo e in precedenza l'attività di intermediario creditizio, per cui è del tutto arbitrario inferire da tale effetto della (pur illegittima) segnalazione alla
LE CH la conclusione che egli, essendo ritenuto non meritevole di credito da parte del ceto bancario, abbia perso il lavoro;
- le dichiarazioni della figlia ul tenore di vita del padre sono assolutamente Testimone_4 generiche: la ragazza, che all'epoca viveva un po' presso il padre un po' presso la madre, separati, ricorda che non c'era acqua calda nell'alloggio e che c'era “poca luce” (sic), ma rammenta “solo vagamente” di un peggioramento delle condizioni economiche del genitore;
- l' dice solo di avere lavorato insieme al in STERI-FOOD (è ignoto il Tes_1 Pt_1
periodo; sulle risultanze relative alle attività del v. sopra, § 4.2.1) e che il Pt_1 Pt_1 gli aveva detto che gli avevano bloccato il conto;
che ancora, “in quel periodo” (quale ? non
è dato sapere) al avevano staccato la luce e che nel suo appartamento non Pt_1
c'erano il gas e l'acqua calda;
l iferisce poi di aver dovuto mantenere il Tes_1 Pt_1
e famiglia per un certo periodo, ma nel dichiarare che i genitori separati Testimone_4
15 provvedevano entrambi al suo mantenimento, non fa alcun cenno a interruzioni o in genere a problemi nel versamento del contributo mensile da parte del padre, neppure nel periodo delle sue asserite gravi difficoltà finanziarie – sebbene la circostanza appaia di non poco rilievo nella ricostruzione della vicenda;
- anche la dice che non c'era il gas, ma dice poi che “la luce era ridotta” (sic), e Tes_3 pure il onferma che a casa del on c'erano né luce né gas. Tes_2 Pt_1
Manca, tuttavia, con ogni evidenza, la prova che le deteriori condizioni economiche riferite dai testi siano riconducibili proprio e soltanto alla perdita da lavoro di intermediario del credito per effetto dell'illegittima segnalazione alla LE CH (lo si ribadisce ancora una volta: non si sa per nulla cosa facesse il rima del 2010, né soprattutto quali Pt_1
fossero i suoi redditi); ed ogni tentativo della difesa appellante di inferire tale conclusione, in totale assenza di prova del lavoro svolto dal suo assistito prima del settembre 2010 e delle sue condizioni reddituali precedenti, si traduce nel noto paralogismo “post hoc, ergo propter hoc”.
Anche gli indizi sopra riportati sono mancanti dei requisiti della gravità e della precisione, e non possono perciò essere presi in considerazione.
4.3 – Passando, di seguito, al danno non patrimoniale, ne viene:
- nessuno ha mai assistito a tentativi di suicidio del né ha ricevuto confidenze Pt_1
circa suoi propositi anticonservativi;
- non è affatto certo che gli episodi sincopali, di cui parlano i testi, siano causalmente riconducibili a uno stato di grave disagio psicofisico dell'appellante, cagionato proprio dal comportamento illecito della banca, anzi, la stessa CTP prodotta dal sembra Pt_1 individuare delle cause affatto differenti: in disparte l'invalidità al 40 %, riconosciuta nel 2007, per colostomia a seguito di perforazione diverticolare del colon, la consulenza di parte menziona diversi problemi di salute del BIANCHI, in particolare di un pacemaker, installato a seguito di problemi cardiologici nel 2013, e soprattutto di una forma di epilessia piuttosto grave (grande male). Così il dr. , pag. 15 dell'elaborato, in riferimento alla Persona_3 visita del 7.07.2015: “Dichiaro di avere in cura il sig. affetto, tra l'altro, da Parte_1
epilessia tipo grande male. Penso che anche le crisi di perdita di coscienza che da anni il paziente ha presentato siano state di natura epilettica e non cardiogena. Il paziente, che ha avuto nel corso degli anni numerose crisi con frequenza quasi mensile, sta eseguendo terapia AL e Clobazam”; la dott.ssa visita del 23.11.2015: “ … si sono Per_1
verificate crisi di carattere convulsivo che hanno configurato un vero e proprio stato di male
16 epilettico”, e menziona un ricovero d'urgenza a Parigi nel 2014, riportato poi di seguito a pag. 12 della CTP, ed una diagnosi di epilessia del luglio 2014 del dr. ; e Persona_4 il prof. , visita del 24.11.2014: “… Episodi sincopali verosimilmente secondari a crisi Per_2 comiziali in paz. che fa uso di sostanze stupefacenti”. Cioè a dire, è altamente probabile che le perdite di conoscenza di cui raccontano i testimoni siano riferibili proprio alla grave forma di epilessia di cui il offriva, essendo notorio che tale patologia dà anche quel tipo Pt_1
di manifestazioni;
in parallelo, è assolutamente dubbio che si tratti di svenimenti riconducibili ad una condizione depressiva conseguente ad una (indimostrata) crisi finanziaria asseritamente conseguente all'illegittima segnalazione alla LE CH (il dr. Per_3
individua gli episodi sincopali proprio come manifestazioni di epilessia, lo stesso il prof.
). E' peraltro escluso che nell'eziologia dell'epilessia vi possa essere una forma Per_2
depressiva, seppur grave, avendo notoriamente la malattia, quando non congenita, delle cause diverse (traumi cranici, ischemia o lesioni a livello cerebrale); la CTP dà conto di abuso di alcool e di stupefacenti da parte del ma un tale abuso può contribuire o Pt_1 concorrere a un aggravamento del male solo se in forma molto rilevante e prolungata – del che non vi è prova alcuna in atti.
Malgrado tutto quanto sopra, è del tutto ragionevole che l'illegittima iscrizione abbia cagionato un consistente danno reputazionale col conseguente manifestarsi di una evidente situazione di disagio ed ansia – pur dovendosi escludere che le manifestazioni più rilevanti sulla salute del siano attribuibili proprio a ciò, e non alle concomitanti, gravi Pt_1
patologie da cui egli è affetto.
Come affermato da questa Corte, sent. n. 649 del 18.06.2020, “la funzione della LE
CH è istituzionalmente quella di richiamare l'attenzione del circuito bancario e finanziario sui cattivi pagatori. L'iscrizione nella LE CH determina quindi circospezione, se non vero e proprio allarme, sulla solvibilità del soggetto iscritto oltre che sulla sua personale correttezza ed affidabilità nei rapporti commerciali”; l'iscrizione illegittima “in base alle nozioni di comune esperienza e - prima ancora - di logica e buon senso essa deve considerarsi idonea, se non ad attribuire all'iscritto la taccia di cattivo pagatore, quantomeno ad ingenerare sospetto e diffidenza sulla sua onorabilità personale e sulla sua affidabilità patrimoniale …. Non si tratta … di considerare il danno sussistente in re ipsa, ma di valorizzare correttamente i dati di comune esperienza i quali consentono di affermare che
… l'iscrizione nella LE CH, quand'anche cancellata dopo qualche tempo, è idonea
a gettare un'ombra di inaffidabilità sul soggetto che è stato iscritto”.
17 Si tratta di rilievi che, seppur compiuti nel caso, esaminato dalla sentenza, di un agente assicurativo, sono comunque ribaltabili anche per la posizione di un comune cittadino (è ignoto, lo si ripete, se il avorasse come mediatore creditizio o che cos'altro lavoro Pt_1
facesse), in quanto una illegittima segnalazione alla LE CH ne compromette sicuramente la reputazione e le stesse possibilità di accesso a professioni od attività imprenditoriali in cui risulta determinante la fama del soggetto presso il ceto bancario.
Alla luce di tali rilievi, e dovendosi ricorrere, per la quantificazione del danno, al criterio equitativo puro (art. 1226 c.c.), il danno è stimabile in € 5.000 per ciascun anno di iscrizione illegittima (ne risulterebbero dagli atti circa quattro e mezzo, dall'autunno 2010 al gennaio
2015), per un totale di € 22.500; non senza rilevare che il quantum liquidabile rappresenta solo l'indennizzo socialmente adeguato a ristorare il pregiudizio sofferto ad un bene non suscettibile di valutazione patrimoniale (la reputazione, accompagnata da patemi d'animo in forma consistente, debilitante e medicalmente apprezzabile: vedansi, al riguardo, le cc.dd. sentenze di San Martino, Cass., Sez. Unite, nn. 26.972, 26.973 e 26.975/2008, in part. i §§
3.9 e 3.11 delle motivazioni della sent. n. 26.973), restando del tutto esclusi i possibili riflessi economici, affatto indimostrati.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto con il riconoscimento, a favore del Pt_1
e a carico del , successore della , di un danno non CP_2 Controparte_3 patrimoniale globalmente determinato in € 22.500. Essendo la stima del danno non patrimoniale stata fatta con la presente sentenza, ora per allora, non vi sono interessi e rivalutazione dal prodursi del danno;
soltanto, decorreranno gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, agli effetti dell'art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
L'accoglimento solo in una modesta parte delle pretese risarcitorie del è motivo Pt_1
per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura ritenuta equa di
2/3, ponendo il restante 1/3 a carico di , soccombente per il minor importo qui CP_2
riconosciuto.
Le spese vanno liquidate sul decisum, conforme l'art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, esclusa per questo giudizio di appello la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 40/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Alessandria in data 16.01.2023, con atto di citazione notificato in data 16.02.2023:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale in favore di danno che liquida in Parte_1 complessivi € 22.500, oltre a interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in Parte_1 complessivi € 5.077, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € Parte_1
3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
d) condanna il alla rifusione in favore di delle spese CP_2 Parte_1
processuali del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate come ai punti precedenti, nella misura di 1/3, dichiarando compensate le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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