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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2930/ 2024
TRA
, nata a [...] il Parte_1
05.09.1959 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO SCARPATO e RAFFAELLA CAVALLARO , presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. AZZANO Stefano con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato il 17.12.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente premesso: - che aveva presentato il 20.04.2023, domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del Dl.vo 503/92, ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da giustificare la concessione dei benefici richiesti;
- che sottoposta a visita le veniva riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore a quella richiesta dalla legge;
- che il procedimento instaurato non aveva avuto esito positivo;
indi tanto premesso adiva questo giudice e chiedeva dichiararsi il suo diritto alla prestazione richiesta, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva il rigetto CP_1 della domanda per le ragioni esposte nell'atto di costituzione.
Preliminarmente nessun dubbio esiste nella presente controversia in ordine alla legittimazione passiva dell' Controparte_2 ritualmente convenuto e parte del presente giudizio, trattandosi di una pensione di vecchiaia. La domanda inoltre è proponibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico come integrate dai chiarimenti depositati: conclusioni frutto di meditata valutazione di tutti gli elementi anamnestici e clinici, sorrette da esami strutturali e valide considerazioni medico - legali. Appare opportuno valutare innanzitutto la sussistenza del dedotto stato invalidante. Orbene, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente - conformemente a quanto emerso in sede amministrativa - che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente non realizzano - nel loro complesso - una permanente riduzione al limite richiesto dalla legge della capacità di lavoro dell'assicurato (cfr. consulenza in atti). Le stesse infatti per la natura, lo stadio e l'entità della sindrome patologica (in relazione anche ai sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo, all'attività in concreto esercitata, alle entità patologiche che impegnano l'organismo) non determinano quella riduzione della capacità di lavoro rilevante ai fini che qui interessano: precisamente al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia. Ed allora questo giudicante - recependo le conclusioni rassegnate dal CTU come integrate dai chiarimenti depositati- deve rigettare la domanda proposta. Dovendosi respingere la domanda per i motivi appena esposti risultano assorbite le altre argomentazioni svolte dalle parti in ordine agli altri presupposti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata, data deposito
IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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