Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5799/2024
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale promossa con ricorso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. ARMENI RITA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. CANEVARO ROBERTO e dall' Avv. ALESSANDRA
CARONNA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
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All'udienza del 04/03/2025 le parti, con nota di deposito del 03/02/2025 e del 03/03/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
“ 1) Vista la maggiore età di non economicamente autosufficiente e residente Persona_1
stabilmente presso l'abitazione materna sita in Verona, via Selinunte n.62 lett. B int.6, darsi atto che le visite saranno libere previo accordo tra i diretti interessati in base ai reciproci impegni Persona_2
lavorativi e di studio;
2) tenuto conto dell'età del ragazzo, del desiderio di accedere agli studi universitari e dei lavori saltuari che egli svolge non corrispondenti alle sue effettive aspirazioni ed ambizioni, oltre che insufficienti a garantirgli l'autosufficienza economica, porsi a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Controparte_1
IBAN IT 74 D 02008 11717 000001709195, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino al compimento del suo Persona_1
ventisettesimo anno di età. Detto obbligo cesserà prima, come previsto per legge, laddove quest'ultimo divenga economicamente e abitativamente autosufficiente prima del termine anzidetto;
3) dirsi il sig. tenuto a sopportare il 50% delle spese straordinarie per la prole, Parte_1
secondo il Protocollo di Famiglia adottato presso l'intestato Tribunale siglato il 13.12.2024, che di seguito si trascrive:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche del
Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
tickets per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorchè
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a pagina 2 di 6 mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
le parti prestano sin d'ora il consenso a continuare a sostenere la spesa dello psicologo di , con la Per_1
precisazione che, trattandosi nel caso specifico di professionista che opera anche in regime di SSN, il padre possa verificare la possibilità di usufruire di detto servizio, purchè lo stesso venga erogato con pari tempistiche e modalità (ogni due settimane) ed a condizione che, nel frattempo, il percorso terapeutico prosegua senza interruzioni con il professionista privato;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie e statali;
-spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli pagina 3 di 6 comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
In relazione alle spese che richiedano ai sensi del Protocollo uno specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro via e mail all'uopo dedicata - per la sig.ra , per il sig. CP_1 Email_1 Per_1
- ed allegando il presumibile costo o preventivo di spesa, il quale qualora non sia Email_2
d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa: il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa dovrà essere comunque ripartita tra entrambi i genitori secondo le quote concordate tra essi o decise dal Giudice.
Per quanto attiene le spese medico sanitarie che non necessitano di preventivo accordo perché urgenti,
dovrà, in ogni caso, permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. La rendicontazione delle spese straordinarie ed il successivo rimborso, dovrà essere effettuata mensilmente;
4) Il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra di spese straordinarie per Per_1 CP_1
psicoterapia del figlio , relative all'anno 2024, per la somma di €. 476,00 (quota di sua Per_1
spettanza avendo la sig.ra ad oggi trasmesso ricevute per l'importo totale di € 952,00) che CP_1
provvederà a rimborsare alla Sig.ra entro non oltre l'11 febbraio 2025, a mezzo bonifico CP_1
bancario sul conto corrente IBAN: IT 74 D 02008 11717 000001709195; quanto alle spese straordinarie e psicoterapia del figlio relative all'anno 2025 (gennaio compreso) verranno Per_1
regolate tra le parti con la rendicontazione mensile di cui al paragrafo che precede.
5) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 L.F.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la modifica delle condizioni di regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui decreto del Tribunale di Verona, del 22/05/2008,
nel procedimento n. R.G. 3629/08.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e chiedeva il rigetto delle domande formulate nel ricorso essendo infondate in fatto e diritto, domandando invece la conferma dei provvedimenti adottati con decreto del Tribunale di Verona in data 22.05.2008.
Con decreto del 28/01/2025 si dava atto dell'istanza depositata il 27/01/2025 con la quale i procuratori delle parti, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, avevano trovato un accordo e pertanto, su istanza dei procuratori e delle parti, veniva fissata udienza ex art. 127 ter cpc al 04/03/2025.
Con nota di deposito dep. il 03/02/2025 e dep. 03/03/2025 veniva chiesto l'accoglimento delle conclusioni conformi formulate nei termini formulati in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alle note di deposito del 03/02/2025 e del 03/03/2025 e richiamate all'udienza del
04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono al figlio nato il Persona_1
27/05/2002, il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
pagina 5 di 6 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica (del Decreto del Tribunale di Verona del
22/05/2008 n. R.G. 3629/08) di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alle note di deposito dep. il 03/02/2025 e dep. il 03/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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