Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. IU IN, all'udienza del 10.2.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n. 3115/2023 R.G.
TRA
Avv. V VENEZIANI Parte_1
E
, Controparte_1
avv. A BAGNOLI Controparte_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 014 2021460000569002 con cui gli veniva chiesto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso pagamento dei contributi e di relative sanzioni ed accessori nei termini ivi indicati. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio la intimata tempestivamente deducendone l'infondatezza dell'opposizione CP_2 formulata e spiegando anche domanda riconvenzionale. Veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dell'Agenzia intimata che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
2. Nel merito, deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta prima facie ha ad oggetto la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 014 2021460000569002 in relazione alla quale tuttavia difetta una esplicita domanda di accertamento della relativa invalidità se si pone mente alle conclusioni rassegnate in ricorso sicchè alla luce di tale difetto nulla può disporsi ex art. 99 cpc, avendo l'istante chiesto espressamente l'istante solo l'accertamento dell'invalidità delle cartelle presupposte riportate nella stessa comunicazione assertivamente non notificate.
3.1. Ciò posto, va subito evidenziato che l'opposizione proposta, avendo ad oggetto anche la doglianza relativa all'omessa notificazione delle cartelle presupposte, deve in parte qua qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n.
602/1973 art. 50 comma 2, come modificato dal cit. D. lgs. n. 46/1999 art.16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,
(cfr. art.29 d.lgs n. 46/1999 per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 cpc, l'opposizione de qua si doveva quindi proporre nei venti giorni dalla notifica della comunicazione gravata.
3.2. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9
912/2001; 11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie la comunicazione gravata è stata notificata il 2.2.2023, come ammesso dall'istante a pag. 1 del ricorso mentre il ricorso è stato depositato in data 15.3.2023. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del
2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dalla CP_2 intimata nella relativa memoria (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n.
27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n. 9912; Tribunale Roma
Sez. lavoro, Sent., 26/11/2018).
4. Non può sottacersi comunque che la doglianza attorea afferente all'omissione della notifica dei titoli predetti ha natura formale e come tale doveva dedursi comunque nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15116; Tribunale Novara sez. lav.,
10/10/2023, n.222). Anche sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile.
5. Tale inammissibilità preclude delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
6. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione nel lasso temporale tra la notifica degli atti presupposti e la comunicazione gravata ove si consideri il regime di prescrizione decennale applicabile in specie ex art. 66 ln.247/2012, in assenza di contestazione specifica sollevata a riguardo. In definitiva, l'opposizione è infondata sotto tutti i profili e va di conseguenza rigettata.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con
2 la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta. Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia dell' intimata e nulla si dispone sulle spese;
CP_1 dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Bari, 10.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. IU IN
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