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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10384/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/09/1947), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DE GREGORIO C.F._1
VALENTINA ROMILDA;
(ALATRI (FR), 06/08/1949), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LONGO VITTORIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
nulla è dovuto a titolo di mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1969, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10384/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/06/1969 tra (ROMA (RM), Parte_1
18/09/1947) e (ALATRI (FR), 06/08/1949) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 186, Parte 2, Serie A05, Anno 1969, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10384/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/09/1947), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DE GREGORIO C.F._1
VALENTINA ROMILDA;
(ALATRI (FR), 06/08/1949), cod. fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LONGO VITTORIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
nulla è dovuto a titolo di mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1969, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10384/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/06/1969 tra (ROMA (RM), Parte_1
18/09/1947) e (ALATRI (FR), 06/08/1949) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 186, Parte 2, Serie A05, Anno 1969, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi