Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 297/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.12.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 297/2024, promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Moro n.34 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Capristo e con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio di tale difensore in Torino al Corso A. Tassoni n.73, come da mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Terlizzi e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei studio in Orsara alla Via Montegrappa n. 18, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 6
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10/12/2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 133/2024, pubblicata il 18.01.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 3587/2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito alla richiesta di revisione delle condizioni separative concordate fra le parti, formulata dal Parte_1 nei confronti della SI.ra , rigettava il ricorso e condannava l'uomo al pagamento delle CP_1 spese di lite, da liquidarsi in favore della resistente nella misura di €.3.397,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del di lei procuratore e difensore, Avv.
Antonietta Terlizzi, dichiaratosi anticipatario.
Il appellava tale sentenza ed evidenziava quanto segue: 1) in virtù dei patti separativi Parte_1 vergati nell'anno 2019, egli si era obbligato a contribuire al mantenimento della figlia (oggi ER ventenne) e della moglie con un importo complessivo mensile di €.600; 2) le sue condizioni economiche erano frattanto peggiorate a causa dapprima delle difficoltà economiche causate dalla dichiarata pandemia da SarsCov-2 e poi a causa di una patologia oncologica che lo aveva colpito, sicché era stato costretto a cedere la sua attività di noleggio di auto con conducente (NCC), trovando lavoro come guardia giurata alle dipendenze di una società con una retribuzione mensile di circa €.1.000; 3) il 6.11.2014 era nato un figlio generato con la sua attuale compagna;
4) nonostante fossero trascorsi ben 4 anni dalla separazione, la non si era attivata per reperire una sistemazione lavorativa;
4) infine, la ridetta figlia primogenita CP_1 aveva brillantemente conseguito il diploma di maturità e aveva deciso di non proseguire con gli studi universitari, peraltro iniziando a svolgere un'attività lavorativa alle dipendenze di una compagine sociale.
In ragione di tanto il Tribunale avrebbe dovuto elidere detti assegni, non essendo più sussistenti le relative condizioni oggettive e soggettive per la protrazione dei relativi oneri.
Nel giudizio di prime cure si costituiva la la quale contestava le avverse attività assertive CP_1 ed il Tribunale, all'esito del procedimento revisionale, si determinava a rigettare la domanda del Pt_1 per la ritenuta mancanza del necessario supporto probatorio e, segnatamente, per l'omessa produzione delle dichiarazioni reddituali volte a consentire la comparazione delle condizioni economiche ante e post separazione, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato il mutamento in peius delle di lui condizioni reddituali.
pagina 2 di 6 La nascita del secondo figlio del era peraltro precedente la stesura degli accordi separativi, Pt_1 sicché il peso economico per il mantenimento del bambino era stato già ponderato dalle parti nel relativo procedimento.
Il Tribunale aveva poi erroneamente ritenuto che alcuna prova fosse stata fornita circa le condizioni di salute del ricorrente, giacché costui sarebbe risultato affetto da una mera patologia infiammatoria allo stomaco;
da ultimo, aveva parimenti errato nel ritenere l'assenza di prove sull'attività lavorativa espletata dalla figlia, giacché egli aveva dedotto che stesse lavorando alle dipendenze della , con sede in CP_2
Foggia, sicché concludeva affinché la Corte volesse elidere detti assegni.
In data 27.05.2024 la SI.ra si costituiva nel giudizio di appello e, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In secondo luogo, esso doveva essere considerato infondato anche nel merito, tenuto conto che il Pt_1 aveva riproposto le medesime questioni già scrutinate in primo grado, peraltro sprovviste di riscontri probatori.
Conseguentemente, la Corte avrebbe dovuto rigettare l'appello e condannare il al pagamento Pt_1 delle conseguenti spese, da distrarsi in favore del procuratore e difensore dell'appellata, dichiaratosi anticipatario.
L'udienza del 27.06.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e poi rinviata per la decisione al
10.12.2024, concedendo alle parti un termine di 20 giorni prima di tale ultima udienza per il deposito di note difensive ed un successivo termine di 10 giorni per il deposito di repliche.
L'appellante depositava entrambe le note autorizzate significando di aver reso edotta la figlia di alcune proposte di lavoro in Piemonte, da costei senza motivo alcuno rifiutate;
trattasi, tuttavia, di mere allegazioni difensive indimostrate, tenuto conto delle contestazioni formulate sul punto dalla parte appellata nelle sue note conclusive.
Da ultimo, con nota del 20.06.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, è doveroso in punto di rito evidenziare come i provvedimenti adottati in detta materia, ad eccezione di quelli inerenti lo status, siano coperti dall'efficacia del giudicato rebus sic stantibus, con la conseguenza che potranno essere adattati al mutare delle vicende umane.
Il sistema giuridico, infatti, consente alla parte che vi abbia interesse di dar corso ad un giudizio revisionale, sebbene su di essa gravi in toto l'onere di provare la sussistenza dei fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia della separazione o del divorzio, idonei a modificare la situazione preesistente pagina 3 di 6 determinando così la necessità di una diversa regolamentazione (Così Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n.
16579 del 13.06.2024, Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 14181 del 21.055.2024).
Ebbene, nel caso di specie i patti separativi –ratificati con il decreto di omologa del 2019- risalgono all'anno 2018 e, con essi, il SI. si onerava del versamento di un contributo mensile di €.600 per Pt_1 il mantenimento della moglie e della figlia.
E tuttavia, in prime cure sosteneva di aver subito un arretramento delle proprie condizioni reddituali atteso che, prima a causa della ridetta pandemia e poi per essere stato colpito da un tumore allo stomaco, era stato costretto a dismettere la sua attività di NCC e si era fatto assumere da una società di vigilanza privata subendo così una riduzione delle sue disponibilità economiche.
In secondo luogo, si era fatto carico anche del mantenimento di un secondo figlio nato dall'unione con la sua attuale compagna, sicché era costretto ad assolvere ai conseguenti ed ulteriori esborsi.
Da ultimo, aveva sostenuto che la figlia primogenita, dopo aver conseguito il diploma di maturità, si era affrancata dalla dipendenza dai genitori per essere stata assunta alle dipendenze di una impresa con sede in
Foggia.
Ebbene, tali allegazioni difensive sono per lo più indimostrate ed in parte infondate per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, l'appellante non ha affatto provato di essere stato colpito da detta patologia oncologica, essendosi limitato a depositare solo due prescrizioni di un farmaco (Hyrimoz 40) normalmente somministrato per una patologia infettiva, senza far riferimento ad alcuna diagnosi o cartella ospedaliera o specifica certificazione medica.
In secondo luogo, ha versato in atti le sue sole ultime dichiarazioni reddituali, con la conseguenza che -al
Tribunale di Foggia prima ed alla Corte di Appello poi- è risultata impossibile la comparazione fra le condizioni economiche in essere all'epoca della separazione e quelle poste a fondamento della proposta istanza revisionale.
La nascita del secondogenito del , peraltro, risale all'anno 2014, di guisa che il relativo peso Pt_1 economico era già stato ponderato dalle parti all'atto della redazione degli accordi di separazione, con la conseguenza che trattasi di circostanza che non può affatto essere definita sopravvenuta al decreto di omologa.
Da ultimo, se è vero che risulta incontestato il completamento del percorso di studi della figlia ER
(oggi ventunenne), l'appellante non ha fornito prova dell'assunzione di detta giovane presso la , CP_2 risultando comunque tale circostanza disarmonica rispetto alle ulteriori deduzioni formulate dal Pt_1 nella parte conclusiva di questo grado del giudizio, per cui egli avrebbe proposto alla figlia alcune pagina 4 di 6 opportunità lavorative in Piemonte (allegazioni parimenti indimostrate), da costei inopinatamente rifiutate.
E dunque, trattandosi di una giovane che ha da poco completato il suo percorso formativo e vivendo costei in una realtà socio-economica notoriamente depressa, la richiesta di elisione dell'assegno di mantenimento per la figlia si appalesa –allo stato- irricevibile, oltre che totalmente sguarnita di un sia pur larvato supporto istruttorio.
Parimenti ingiustificata appare la richiesta di elisione dell'assegno muliebre, attesa la testé chiarita carenza probatoria, la totale assenza persino di deduzioni su eventuali pregresse esperienze lavorative della CP_1 sulla sua capacità lavorativa, sul suo titolo di studio, sul contributo dato per la gestione del ménage familiare, su eventuali occasioni di lavoro e sulla sussistenza di un suo patrimonio.
L'appello deve pertanto essere rigettato ed il SI. deve essere condannato al Parte_1 pagamento anche delle relative spese legali, che si liquidano in complessivi €.3.966,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonietta Terlizzi, dichiaratasi anticipataria.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 297/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dal SI. nei confronti della SI.ra e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 133/2024 pubblicata il 18.01.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento n. R.G. 3587/2023;
1) Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali per questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi €.3.966,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il
CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore e difensore della SI.ra , CP_1
Avv. Antonietta Terlizzi, dichiaratosi anticipatario.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico del SI. , in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10.01.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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