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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 06.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1446/2018 R.G., avente ad oggetto “azione di simulazione e di adempimento”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bellini n. 2, C.F. , in proprio e nella qualità di socio accomandatario della C.F._1
con sede in S. Croce Camerina (RG), via Meli n. 5, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesco Zisa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Modica (RG), S.P. 74 Km.0+400 c.da Cava Gucciardo, P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo P.IVA_1 Canalicchio e dall'Avv. Flavio Agostini del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
con sede in Modica, c.da Cava Gucciardo, P.IVA Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio P.IVA_2
Borrometi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2018 , premesse la costituzione in data Parte_1
08.08.2012 della e la stipula in data 24.08.2012 e in data 28.02.2014 di Controparte_1 contratti di associazione in partecipazione con la e quindi con Parte_2 la - aventi ad oggetto l'affidatagli gestione dell'impianto di distribuzione di Controparte_2 carburanti sito in S. Croce Camerina (RG), S.P. per Marina di Ragusa Km. 0+432,50, e dissimulanti rapporto di lavoro subordinato tra le predette ed esso ricorrente - e deplorando l'arbitrario recesso della dal rapporto nel gennaio 2015, senza corrispondere le spettanze Controparte_2 retributive dovutegli per lo svolgimento delle mansioni di pompista, ha chiesto volersi
“riqualificare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (associazione In partecipazione) come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 24.08.2012 senza soluzione di continuità, dichiarando simulato il contratto di associazione in partecipazione fittizio tra il ricorrente e le società convenute, in pianta Parte_1 stabile, come pompista addetto all'impianto di distribuzione carburanti in S. Croce Camerina per mansioni equivalenti, con il diritto a percepire la differenza dovuta per ciascun mese applicando il
CCNL di Categoria (euro 18.000,00 lorde) con le indennità previste per tredicesima, quattordicesima, festività e ferie non godute (euro 6.000,00), TFR, da quantificarsi nel quantum in corso di causa previa nomina di CTU;
ovvero in via subordinata, ritenuta la validità del rapporto di lavoro parasubordinato, procedere alla rideterminazione degli utili spettanti al ricorrente sin dall'inizio del rapporto con dal 24.08.2012 e successivamente, ma in solido, con la Parte_2 ditta dal mese di maggio 2013, arbitrariamente ridotti da euro 0,023 ad euro Controparte_2
0,019, con la determinazione della somma dovuta per recesso arbitrario rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2015, a seguito di rinnovo automatico”. Costituitesi in lite, la e la svolgendo Parte_2 Controparte_2 difesa comune, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda - i contratti di associazione in partecipazione di cui in ricorso essendo stati stipulati con la Controparte_1
e non già con il ricorrente , con il quale non era giammai stato contratto
[...] Parte_1 rapporto negoziale alcuno -, la eccependo altresì il giudicato Parte_2 formatosi sulla domanda cautelare di identico tenore già avanzata dal ricorrente e respinta dall'adito Tribunale in entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 06.12.2024.
***
Va intanto chiarito che i prodotti contratti di associazione in partecipazione del 24.08.2012 e del
28.02.2014 - della cui simulazione e del cui adempimento si tratta - sono stati rispettivamente stipulati dalle associanti e a vario titolo Parte_2 Controparte_2 detentrici dell'impianto di distribuzione di carburanti di cui in ricorso, con l'associata
[...]
la quale si è obbligata “ad apportare la propria capacità d'impresa necessaria Controparte_1 ad assicurare l'esercizio delle attività distributive e di vendita concernenti il complesso aziendale costituito dall'impianto e quelle commerciali ad esso collegate, in modo assiduo e continuativo, secondo le esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale e nel rispetto delle indicazioni di politica commerciale, di vendita e servizio al cliente dell'associante” - ovvero ad occuparsi in buona sostanza dell'approvvigionamento e della vendita dei prodotti, della gestione del magazzino e della tenuta della relativa contabilità, oltre che della custodia dell'impianto -, convenendosi quindi che “l'Associata non avrà diritto ad alcun compenso o retribuzione né ad un minimo garantito di guadagno, partecipando in tal modo ai rischi d'impresa dell'Associante, l'Associata parteciperà, pertanto, agli utili dell'attività mediante partecipazione ai ricavi della stessa nella misura di €/mc 23,50 per i carburanti, nonché del 20% sui corrispettivi di vendita al netto di IVA dei lubrificanti venduti presso la stazione di servizio risultanti dal registro dei corrispettivi (…)” (contratto del 24.08.2012) o che “gli utili conseguiti nell'esercizio dell'attività in questione (…) saranno tra l'Associata e l'Associante suddivisi rispettivamente nella misura del 30% e del 70%” (art. 6 contratto del 28.02.2014); che “se dal rendiconto dovesse emergere una perdita, questa verrà suddivisa con le percentuali di cui all'art. 6 tra Associante e Associato”; e che
“l'Associante, a seguito di richiesta dell'Associata, potrà riconoscere acconti mensili sugli utili maturandi”, i quali “verranno liquidati dall'Associante (…) entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio fiscale (31 dicembre di ogni anno): se il saldo tra gli utili maturati (…) e la parte liquidata anticipatamente è a favore dell'Associata, quest'ultima dovrà emettere ed inviare all'associante la fattura relativa alla parte di utili ancora da ricevere;
l'Associante, ricevuta la fattura, dovrà versare all'Associata il saldo della sua quota parte degli utili (…); se il saldo tra gli utili maturati (…) e la parte anticipata è a favore dell'associante, l'associata dovrà versare all'associante la maggior quota ricevuta a titolo di anticipo (…) nonché emettere ed inviare la relativa nota di credito (…)”. Va quindi osservato che le spiegate azioni contrattuali sono state proposte da Parte_1
in proprio, non inferendosi né dal ricorso né dalla procura conferita al difensore la spendita,
[...] da parte del predetto, dei poteri rappresentativi dell'associata accomandita e dovendosi perciò sin d'ora rilevare l'inammissibilità della domanda subordinata di adempimento dei contratti per cui è causa volta alla rideterminazione degli utili ivi pattuiti in favore dell'associata a far data dall'inizio del rapporto con la per la proposizione della quale unica Parte_2 legittimata è all'evidenza la contraente Controparte_1
Quanto alla domanda principale, il ha dedotto la simulazione relativa, Parte_1 soggettiva ed oggettiva, dei due contratti, allegando la mera apparenza del rapporto di associazione tra le imprese contraenti, in realtà volto a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato tra le resistenti datrici di lavoro ed esso ricorrente. La relativa azione - esperibile anche dal terzo che si assuma pregiudicato dall'apparenza contrattuale - appare tuttavia destituita di fondamento, il ricorrente non avendo offerto prova né dell'accordo simulatorio, né del dissimulato rapporto di lavoro subordinato per le ragioni già lumeggiate nelle prodotte ordinanze reiettive della pregressa domanda cautelare dal predetto proposta sulla scorta della medesima prospettazione (comunque sprovviste di forza di giudicato nell'odierno giudizio di plena cognitio). Nell'ampia contestazione, da parte di entrambe le resistenti, dei fatti esposti in ricorso a fondamento della formulata causa petendi, il ha invero articolato prova testimoniale Parte_1 unicamente intesa a dimostrare l'antefatta, non meglio circostanziata e comunque irrilevante
“induzione” di esso ricorrente alla costituzione dell'accomandita, l'incontestato deterioramento dei rapporti con le resistenti, le articolate e parimenti irrilevanti, ai fini che occupano, vicende relative alla brusca interruzione dei medesimi e la propria presenza lavorativa presso l'impianto “almeno 6 giorni la settimana dalle h. 06.30 sino alle h. 12.30 e dalle h. 15.00 sino alle h. 19.30 e talora anche una domenica al mese (…); dal mese di agosto 2012 sino al mese di gennaio 2015 (…) senza avere un giorno di ferie”, circostanza - quest'ultima - affatto compatibile con il rapporto ex art. 2549 c.c. regolato nei contratti per cui è causa, attesa la natura dell'apporto conferito dall'impresa associata, l'assegnatale autonomia gestionale in assenza di vincolo orario, la sua partecipazione agli utili nei sopra richiamati termini - con conseguente partecipazione al rischio d'impresa -, le prerogative riservatesi delle associanti (comunque titolari dell'impianto) quanto agli indirizzi di politica commerciale e l'omessa prova dell'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare di queste ultime (delle quali non è stata nemmeno allegata l'ordinaria presenza presso l'impianto al fine di vigilare sullo svolgimento delle prestazioni rese dal ricorrente). Come chiarito infatti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e
l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un'associazione in partecipazione nella ampia autonomia dell'associato - privo di vincoli di orario - nella gestione del rapporto con i fornitori e nella fissazione di prezzi e condizioni di vendita delle merci, nell'assenza di controllo da parte dell'associante sulle presenze dell'associato, nella partecipazione di questi agli utili ed alle perdite in relazione all'andamento dei singoli esercizi)” (cfr. CASS. n. 1692/2015; vedi anche CASS. n. 24781/2008 e CASS. n. 26273/2020). Eloquentemente, peraltro, a riprova dell'inesistenza ab origine dell'allegato accordo simulatorio, il ricorrente ha lamentato che “progressivamente il sig. veniva trattato a Parte_1 tutti gli effetti come un lavoratore subordinato, ma con una discreta percentuale sugli utili”. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, la domanda va perciò rigettata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1446/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta le domande principali di simulazione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati tra la e le resistenti e Controparte_1 Parte_2
e di adempimento del dissimulato rapporto di lavoro subordinato;
Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda subordinata di adempimento dei medesimi contratti di associazione in partecipazione;
Con condanna al pagamento, in favore della e della Parte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € Parte_2
8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 06.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1446/2018 R.G., avente ad oggetto “azione di simulazione e di adempimento”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bellini n. 2, C.F. , in proprio e nella qualità di socio accomandatario della C.F._1
con sede in S. Croce Camerina (RG), via Meli n. 5, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesco Zisa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Modica (RG), S.P. 74 Km.0+400 c.da Cava Gucciardo, P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo P.IVA_1 Canalicchio e dall'Avv. Flavio Agostini del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
con sede in Modica, c.da Cava Gucciardo, P.IVA Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio P.IVA_2
Borrometi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2018 , premesse la costituzione in data Parte_1
08.08.2012 della e la stipula in data 24.08.2012 e in data 28.02.2014 di Controparte_1 contratti di associazione in partecipazione con la e quindi con Parte_2 la - aventi ad oggetto l'affidatagli gestione dell'impianto di distribuzione di Controparte_2 carburanti sito in S. Croce Camerina (RG), S.P. per Marina di Ragusa Km. 0+432,50, e dissimulanti rapporto di lavoro subordinato tra le predette ed esso ricorrente - e deplorando l'arbitrario recesso della dal rapporto nel gennaio 2015, senza corrispondere le spettanze Controparte_2 retributive dovutegli per lo svolgimento delle mansioni di pompista, ha chiesto volersi
“riqualificare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (associazione In partecipazione) come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 24.08.2012 senza soluzione di continuità, dichiarando simulato il contratto di associazione in partecipazione fittizio tra il ricorrente e le società convenute, in pianta Parte_1 stabile, come pompista addetto all'impianto di distribuzione carburanti in S. Croce Camerina per mansioni equivalenti, con il diritto a percepire la differenza dovuta per ciascun mese applicando il
CCNL di Categoria (euro 18.000,00 lorde) con le indennità previste per tredicesima, quattordicesima, festività e ferie non godute (euro 6.000,00), TFR, da quantificarsi nel quantum in corso di causa previa nomina di CTU;
ovvero in via subordinata, ritenuta la validità del rapporto di lavoro parasubordinato, procedere alla rideterminazione degli utili spettanti al ricorrente sin dall'inizio del rapporto con dal 24.08.2012 e successivamente, ma in solido, con la Parte_2 ditta dal mese di maggio 2013, arbitrariamente ridotti da euro 0,023 ad euro Controparte_2
0,019, con la determinazione della somma dovuta per recesso arbitrario rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2015, a seguito di rinnovo automatico”. Costituitesi in lite, la e la svolgendo Parte_2 Controparte_2 difesa comune, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda - i contratti di associazione in partecipazione di cui in ricorso essendo stati stipulati con la Controparte_1
e non già con il ricorrente , con il quale non era giammai stato contratto
[...] Parte_1 rapporto negoziale alcuno -, la eccependo altresì il giudicato Parte_2 formatosi sulla domanda cautelare di identico tenore già avanzata dal ricorrente e respinta dall'adito Tribunale in entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 06.12.2024.
***
Va intanto chiarito che i prodotti contratti di associazione in partecipazione del 24.08.2012 e del
28.02.2014 - della cui simulazione e del cui adempimento si tratta - sono stati rispettivamente stipulati dalle associanti e a vario titolo Parte_2 Controparte_2 detentrici dell'impianto di distribuzione di carburanti di cui in ricorso, con l'associata
[...]
la quale si è obbligata “ad apportare la propria capacità d'impresa necessaria Controparte_1 ad assicurare l'esercizio delle attività distributive e di vendita concernenti il complesso aziendale costituito dall'impianto e quelle commerciali ad esso collegate, in modo assiduo e continuativo, secondo le esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale e nel rispetto delle indicazioni di politica commerciale, di vendita e servizio al cliente dell'associante” - ovvero ad occuparsi in buona sostanza dell'approvvigionamento e della vendita dei prodotti, della gestione del magazzino e della tenuta della relativa contabilità, oltre che della custodia dell'impianto -, convenendosi quindi che “l'Associata non avrà diritto ad alcun compenso o retribuzione né ad un minimo garantito di guadagno, partecipando in tal modo ai rischi d'impresa dell'Associante, l'Associata parteciperà, pertanto, agli utili dell'attività mediante partecipazione ai ricavi della stessa nella misura di €/mc 23,50 per i carburanti, nonché del 20% sui corrispettivi di vendita al netto di IVA dei lubrificanti venduti presso la stazione di servizio risultanti dal registro dei corrispettivi (…)” (contratto del 24.08.2012) o che “gli utili conseguiti nell'esercizio dell'attività in questione (…) saranno tra l'Associata e l'Associante suddivisi rispettivamente nella misura del 30% e del 70%” (art. 6 contratto del 28.02.2014); che “se dal rendiconto dovesse emergere una perdita, questa verrà suddivisa con le percentuali di cui all'art. 6 tra Associante e Associato”; e che
“l'Associante, a seguito di richiesta dell'Associata, potrà riconoscere acconti mensili sugli utili maturandi”, i quali “verranno liquidati dall'Associante (…) entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio fiscale (31 dicembre di ogni anno): se il saldo tra gli utili maturati (…) e la parte liquidata anticipatamente è a favore dell'Associata, quest'ultima dovrà emettere ed inviare all'associante la fattura relativa alla parte di utili ancora da ricevere;
l'Associante, ricevuta la fattura, dovrà versare all'Associata il saldo della sua quota parte degli utili (…); se il saldo tra gli utili maturati (…) e la parte anticipata è a favore dell'associante, l'associata dovrà versare all'associante la maggior quota ricevuta a titolo di anticipo (…) nonché emettere ed inviare la relativa nota di credito (…)”. Va quindi osservato che le spiegate azioni contrattuali sono state proposte da Parte_1
in proprio, non inferendosi né dal ricorso né dalla procura conferita al difensore la spendita,
[...] da parte del predetto, dei poteri rappresentativi dell'associata accomandita e dovendosi perciò sin d'ora rilevare l'inammissibilità della domanda subordinata di adempimento dei contratti per cui è causa volta alla rideterminazione degli utili ivi pattuiti in favore dell'associata a far data dall'inizio del rapporto con la per la proposizione della quale unica Parte_2 legittimata è all'evidenza la contraente Controparte_1
Quanto alla domanda principale, il ha dedotto la simulazione relativa, Parte_1 soggettiva ed oggettiva, dei due contratti, allegando la mera apparenza del rapporto di associazione tra le imprese contraenti, in realtà volto a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato tra le resistenti datrici di lavoro ed esso ricorrente. La relativa azione - esperibile anche dal terzo che si assuma pregiudicato dall'apparenza contrattuale - appare tuttavia destituita di fondamento, il ricorrente non avendo offerto prova né dell'accordo simulatorio, né del dissimulato rapporto di lavoro subordinato per le ragioni già lumeggiate nelle prodotte ordinanze reiettive della pregressa domanda cautelare dal predetto proposta sulla scorta della medesima prospettazione (comunque sprovviste di forza di giudicato nell'odierno giudizio di plena cognitio). Nell'ampia contestazione, da parte di entrambe le resistenti, dei fatti esposti in ricorso a fondamento della formulata causa petendi, il ha invero articolato prova testimoniale Parte_1 unicamente intesa a dimostrare l'antefatta, non meglio circostanziata e comunque irrilevante
“induzione” di esso ricorrente alla costituzione dell'accomandita, l'incontestato deterioramento dei rapporti con le resistenti, le articolate e parimenti irrilevanti, ai fini che occupano, vicende relative alla brusca interruzione dei medesimi e la propria presenza lavorativa presso l'impianto “almeno 6 giorni la settimana dalle h. 06.30 sino alle h. 12.30 e dalle h. 15.00 sino alle h. 19.30 e talora anche una domenica al mese (…); dal mese di agosto 2012 sino al mese di gennaio 2015 (…) senza avere un giorno di ferie”, circostanza - quest'ultima - affatto compatibile con il rapporto ex art. 2549 c.c. regolato nei contratti per cui è causa, attesa la natura dell'apporto conferito dall'impresa associata, l'assegnatale autonomia gestionale in assenza di vincolo orario, la sua partecipazione agli utili nei sopra richiamati termini - con conseguente partecipazione al rischio d'impresa -, le prerogative riservatesi delle associanti (comunque titolari dell'impianto) quanto agli indirizzi di politica commerciale e l'omessa prova dell'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare di queste ultime (delle quali non è stata nemmeno allegata l'ordinaria presenza presso l'impianto al fine di vigilare sullo svolgimento delle prestazioni rese dal ricorrente). Come chiarito infatti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e
l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un'associazione in partecipazione nella ampia autonomia dell'associato - privo di vincoli di orario - nella gestione del rapporto con i fornitori e nella fissazione di prezzi e condizioni di vendita delle merci, nell'assenza di controllo da parte dell'associante sulle presenze dell'associato, nella partecipazione di questi agli utili ed alle perdite in relazione all'andamento dei singoli esercizi)” (cfr. CASS. n. 1692/2015; vedi anche CASS. n. 24781/2008 e CASS. n. 26273/2020). Eloquentemente, peraltro, a riprova dell'inesistenza ab origine dell'allegato accordo simulatorio, il ricorrente ha lamentato che “progressivamente il sig. veniva trattato a Parte_1 tutti gli effetti come un lavoratore subordinato, ma con una discreta percentuale sugli utili”. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, la domanda va perciò rigettata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1446/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta le domande principali di simulazione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati tra la e le resistenti e Controparte_1 Parte_2
e di adempimento del dissimulato rapporto di lavoro subordinato;
Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda subordinata di adempimento dei medesimi contratti di associazione in partecipazione;
Con condanna al pagamento, in favore della e della Parte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € Parte_2
8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella