TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7567
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 7 ottobre 2023
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7567
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7567
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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