Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1964, n. 1336
Articolo 1
Versione
5 gennaio 1965
Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1962-63, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1963-1964 con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1965